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170.6 LT CH-TG

Legge sul principio della trasparenza (Legge sulla trasparenza, ÖffG) (Öffentlichkeitsgesetz, ÖffG) - Scopo e oggetto (LT)

20 Articles / Provisions · Canton Turgovia · Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (20)

Statutory Text (20 Provisions)

1. Disposizioni Generali

1. Questo legge mira a rendere trasparente l'operato degli organi pubblici. In tal modo si intende promuovere la libera formazione dell'opinione volta all'esercizio dei diritti democratici e il controllo dell'azione statale.

2. La legge disciplina l'informazione al pubblico da parte degli organi pubblici e l'accesso agli atti ufficiali degli organi pubblici.

1. Disposizioni Generali

1. In questa legge significano

1. Ente pubblico: Organi, autorità, commissioni, uffici, imprese o servizi del Cantone, dei Comuni politici, dei Comuni scolastici, nonché dei loro enti di diritto pubblico, istituti e fondazioni.

2. Informazione: Comunicare per iscritto, in via elettronica o verbalmente su una specifica questione, richiesta o affare.

3. Atti ufficiali: Raccolta di tutti i documenti che vengono prodotti nello svolgimento di un compito e che sono necessari per la sua prosecuzione. Un documento è la registrazione dell'ente pubblico su qualsiasi supporto informativo o il mezzo necessario per comprendere e utilizzare una registrazione.

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge si applica agli enti pubblici. Sono equiparate agli enti pubblici le organizzazioni e le persone di diritto privato e pubblico, nella misura in cui svolgono compiti statali.

2. Si applica alle autorità giudiziarie, nella misura in cui esse svolgono compiti amministrativi o compiti in relazione ad un'attività di sorveglianza.

3. Non si applica alla Banca Cantonale di Turgovia e alla thurmed AG, comprese le loro filiali, né agli enti pubblici nella misura in cui partecipano alla concorrenza economica e agiscono secondo il diritto privato.

4. Le aziende di fornitura energetica sono soggette alla legge sulla pubblicità esclusivamente per le loro attività nel monopolio regolamentato, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge si applica alle informazioni e ai documenti ufficiali.

2. Non si applica nelle procedure

1. della giustizia civile e penale

2. della giustizia amministrativa

3. dell'assistenza legale e ufficiale internazionale

4. dell'arbitrato

3. La legge non si applica inoltre, nella misura in cui le disposizioni di altre leggi

1. designano le informazioni o i documenti ufficiali come segreti o riservati,

2. prevedono condizioni divergenti da questa legge per l'accesso a determinate informazioni o documenti ufficiali.

4. L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati personali della persona richiedente è disciplinato dalla legge sulla protezione dei dati (TG DSG)[1].

1. Disposizioni Generali

1. La legge si applica agli atti ufficiali che sono stati redatti o ricevuti dagli organi pubblici dal 20 maggio 2019 e che hanno meno di 20 anni.

2. Per gli atti ufficiali che hanno più di 20 anni, si applicano le disposizioni della legge sulla gestione e archiviazione degli atti (ArchivG).

1. Disposizioni Generali

1. La o il Responsabile della protezione dei dati e della trasparenza ai sensi dell'articolo 17 TG DSG ha, secondo la presente legge, in particolare i seguenti compiti

1. consigliare gli organi pubblici in materia di principio di trasparenza

2. dirigere la procedura di conciliazione ai sensi degli articoli 15 e 16, e nel caso in cui non si giunga ad un accordo, formulare una raccomandazione ai sensi dell'articolo 17

3. informare, su richiesta, le persone private sulle modalità del diritto di accesso agli atti ufficiali

4. potersi esprimere sui progetti legislativi che riguardano il principio di trasparenza

2. Lei o lui è tenuto allo stesso obbligo di riservatezza riguardo ai dati personali, che vengono a conoscenza nell'ambito della loro attività, come l'organo pubblico competente per la richiesta di accesso.

1. Disposizioni Generali

1. Gli organi pubblici informano spontaneamente sulle loro attività di interesse generale. L'informazione è ammissibile, salvo che non vi siano interessi pubblici o privati prevalenti ai sensi del § 10 che si oppongano.

2. L'informazione deve essere chiara, completa e fornita tempestivamente.

3. Gli organi pubblici possono informare su procedimenti pendenti, se ciò è necessario per correggere o evitare dichiarazioni errate o se, in un caso particolarmente grave o sensazionale, è richiesta un'informazione immediata.

4. I comuni politici e i comuni scolastici informano secondo le loro disposizioni.

Diritto di accesso ai documenti ufficiali

1. Ogni persona ha il diritto di accedere agli atti ufficiali.

Diritto di accesso ai documenti ufficiali

1. L'organo pubblico concede l'accesso ai documenti ufficiali tramite

1. la consultazione in loco

2. le informazioni fornite per iscritto o verbalmente sul contenuto

3. la consegna dei documenti ufficiali in copia o eccezionalmente in originale

2. Il diritto ai sensi del comma 1 si considera soddisfatto se i documenti ufficiali sono già stati pubblicati dagli organi pubblici in un organo di pubblicazione ufficiale, sul sito internet o in modo simile.

Diritto di accesso ai documenti ufficiali

1. La concessione dell'accesso è posticipata, limitata o rifiutata nella misura in cui prevalenti interessi pubblici o privati si oppongono.

2. Gli interessi pubblici sono in particolare

1. l'ordine e la sicurezza pubblica

2. l'efficacia immediatamente minacciata di provvedimenti imposti dallo Stato

3. Gli interessi privati sono in particolare

1. la protezione della privacy di terzi

2. la protezione del segreto professionale, commerciale o di fabbricazione

4. Queste disposizioni di eccezione si riferiscono solo alla parte degli atti ufficiali meritevole di protezione e si applicano solo fintanto che esiste un interesse prevalente alla riservatezza.

Diritto di accesso ai documenti ufficiali

1. L'accesso ai documenti ufficiali è concesso solo dopo che la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa.

2. L'accesso ai documenti ufficiali riguardanti posizioni in negoziati in corso e futuri non è concesso.

3. I verbali delle commissioni parlamentari sono pubblici dopo il termine delle deliberazioni, dopo la presa d'atto o dopo la votazione finale in Parlamento, eventualmente dopo la scadenza del termine per il referendum o dopo il referendum popolare.

4. Non sono pubblici i verbali delle commissioni di vigilanza comunali e cantonali.

Procedura per l'Esercizio del Diritto di Accesso

1. La richiesta di accesso ai documenti ufficiali deve essere rivolta per iscritto o in forma elettronica all'ente pubblico che ha redatto o possiede i documenti.

2. La richiesta non deve essere motivata.

3. Deve contenere almeno

1. Nome, cognome e un indirizzo di recapito della persona richiedente

2. Una descrizione o identificazione il più precisa possibile dei documenti richiesti

4. L'ente pubblico può richiedere entro 20 giorni che la persona richiedente precisi la domanda entro 20 giorni. In caso contrario, la richiesta è considerata ritirata.

5. Le richieste querulatorie o abusive non sono accettate.

Procedura per l'Esercizio del Diritto di Accesso

1. Gli atti ufficiali che contengono dati personali di terzi devono, se possibile, essere resi anonimi o non essere presentati per la consultazione.

2. Se i dati personali non possono essere resi anonimi o non possono essere presentati per la consultazione, oppure l'interesse pubblico alla consultazione degli atti ufficiali prevale eccezionalmente, la richiesta deve essere valutata secondo la LPD del TG. La persona interessata deve essere sentita preventivamente.

3. L'organismo pubblico comunica alla persona richiedente lo svolgimento dell'udienza.

Procedura per l'Esercizio del Diritto di Accesso

1. L'organo pubblico prende posizione sulla richiesta entro 20 giorni. Il termine può essere prorogato di 20 giorni. L'organo pubblico informa la persona richiedente di un'eventuale proroga del termine.

2. Comunica alla persona richiedente o alla persona ascoltata ai sensi del § 13 con una breve motivazione scritta o elettronica se, in quale misura e in quale forma la richiesta sarà accolta.

Procedura per l'Esercizio del Diritto di Accesso

1. La persona richiedente, alla quale l'accesso ai documenti ufficiali è stato rinviato, limitato o negato o il cui richiedente non è stato trattato entro i termini, e la persona ascoltata ai sensi del § 13, contro la cui volontà l'ente pubblico desidera concedere l'accesso ai documenti, può presentare una domanda di conciliazione al responsabile della protezione dei dati e della trasparenza.

2. La domanda di conciliazione deve essere presentata per iscritto o in via elettronica entro 20 giorni dal ricevimento della risposta o dalla scadenza del termine a disposizione dell'ente pubblico per la risposta.

Procedura per l'Esercizio del Diritto di Accesso

1. Il o la Responsabile della protezione dei dati e della trasparenza verifica se l'ente pubblico ha trattato la richiesta in modo legittimo e adeguato. L'ente pubblico le o gli trasmette i documenti ufficiali necessari e può integrare la dichiarazione. Egli o ella ha anche il diritto di accesso ai documenti ufficiali soggetti a segretezza.

2. Egli o ella ascolta i soggetti coinvolti nella procedura di conciliazione e cerca di raggiungere un accordo tra di loro. Può presentare proposte.

3. Se viene raggiunto un accordo, la procedura si considera conclusa.

4. I soggetti coinvolti sono obbligati a contribuire al rispetto delle scadenze, a collaborare alla ricerca di un accordo e a partecipare alla seduta di conciliazione. La domanda di conciliazione si considera ritirata e la procedura conclusa se la persona richiedente non partecipa alla seduta ai sensi del § 15 comma 1.

5. La procedura può essere svolta per iscritto o oralmente. Il o la Responsabile della protezione dei dati e della trasparenza constata il risultato della procedura e lo comunica per iscritto o tramite mezzi elettronici alle parti coinvolte.

Procedura per l'Esercizio del Diritto di Accesso

1. Se non si raggiunge un accordo, il o la responsabile della protezione dei dati e della trasparenza fornisce una raccomandazione scritta alle parti coinvolte nella mediazione.

2. Il o la responsabile della protezione dei dati e della trasparenza può in particolare raccomandare che

1. sia concessa l'ispezione di determinati documenti ufficiali,

2. certi documenti ufficiali o contenuti siano resi anonimi,

3. il limite all'accesso ai documenti sia mantenuto,

4. prima della decisione sull'accesso ai documenti, sia condotta un'audizione ai sensi del § 13 presso la persona terza interessata,

5. la questione delle tariffe o dell'anticipo delle spese sia rivalutata.

3. La raccomandazione non deve contenere informazioni che potrebbero compromettere uno degli interessi protetti ai sensi del § 10 parr. 1 e 2.

4. Il o la responsabile della protezione dei dati e della trasparenza pubblica le raccomandazioni e assicura la protezione dei dati personali delle parti coinvolte nel procedimento di mediazione.

Procedura per l'Esercizio del Diritto di Accesso

1. La persona richiedente o la persona ascoltata può richiedere una decisione in forma scritta o elettronica entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandazione.

2. L'ente pubblico segue la raccomandazione oppure emette una decisione, se in deroga alla raccomandazione intende rinviare, limitare o negare il diritto di accesso ai documenti ufficiali, o se intende concedere l'accesso a un documento ufficiale che contiene dati personali.

3. L'ente pubblico segue la raccomandazione entro 30 giorni oppure emette una decisione entro 30 giorni dalla notifica della raccomandazione o dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1. L'ente pubblico trasmette la decisione e eventuali decisioni delle istanze di ricorso al/alla responsabile della protezione dei dati e della trasparenza.

Procedura per l'Esercizio del Diritto di Accesso

1. L'accesso ai documenti ufficiali avviene di regola gratuitamente.

2. Se l'accesso ai documenti richiede un notevole impegno, l'ente pubblico può imporre una tassa procedurale adeguata e richiedere un anticipo sui costi. La persona richiedente deve essere informata preventivamente. Se non fornisce l'anticipo sui costi entro il termine, la domanda non verrà presa in considerazione.

Procedura per l'Esercizio del Diritto di Accesso

1. Salvo disposizioni contrarie previste in questa legge, il procedimento e la tutela giuridica sono disciplinati dalla Legge sulla Procedura Amministrativa (VRG). Le istanze di ricorso hanno anche il diritto di accedere ai documenti ufficiali soggetti a riservatezza.

2. Il tribunale amministrativo valuta i ricorsi contro le decisioni ai sensi del § 18 del Consiglio di Governo, del Tribunale Superiore come prima istanza e della commissione di ricorso in materia di avvocati.

3. Il Tribunale Superiore valuta i ricorsi contro le decisioni ai sensi del § 18 dei Giudici di Pace, dei tribunali distrettuali, del Tribunale delle misure coercitive, delle autorità di protezione dei minori e degli adulti e del tribunale amministrativo come prima istanza.

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