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CH-TG
§ 8 Ordinanza del Consiglio di Stato concernente la trasmissione elettronica nell'ambito di procedure amministrative, civili, penali, nonché di esecuzione e fallimento (Ordinanza sulla trasmissione, VeÜ) (Übermittlungsverordnung, VeÜ) - Riproduzione su carta di un'inserzione elettronica
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§ 8 Regolamento di Trasmissione, VeÜ · Riproduzione su carta di un'inserzione elettronica
1. L'autorità verifica la firma elettronica riguardo a
1. Integrità del documento
2. Identità della persona firmataria
3. Validità e qualità della firma elettronica, compresi eventuali attributi legalmente significativi
4. Data e ora della firma elettronica, inclusa la qualità di tali informazioni
2. Allegano alla stampa su carta il risultato della verifica della firma e una conferma che la stampa su carta riproduce correttamente il contenuto dell'inserimento elettronico.
3. La conferma deve essere datata, firmata e recare le informazioni sulla persona che firma.
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Ordinanza del Consiglio di Stato concernente la trasmissione elettronica nell'ambito di procedure amministrative, civili, penali, nonché di esecuzione e fallimento (Ordinanza sulla trasmissione, VeÜ) (Übermittlungsverordnung, VeÜ) - Procedure amministrative e procedura giurisdizionale amministrativa
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