Legge sul registro dei residenti e sui registri cantonali (ErG) - Ufficio Anagrafe, Registro Anagrafico (ErG)
Indice delle disposizioni (22)
Testo normativo (22 Articoli)
1. Ogni comune politico gestisce un ufficio dell'anagrafe.
2. L'ufficio dell'anagrafe gestisce il registro degli abitanti secondo la legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali delle persone (legge sull'armonizzazione dei registri).
3. Il Consiglio di Stato può stabilire la gestione di ulteriori caratteristiche necessarie per l'adempimento dei compiti cantonali.
4. Il registro degli abitanti serve anche come registro elettorale.
1. Il dipartimento competente sorveglia l'esecuzione.
2. Le autorità competenti supervisionano il coordinamento, l'esecuzione e il controllo della qualità dell'armonizzazione dei registri.
1. Il trattamento o la trasmissione dei dati nell'esecuzione di questa legge è disciplinato dalla legge sulla protezione dei dati.
2. Su richiesta da parte di associazioni o organizzazioni non profit operanti nel territorio comunale, l’ufficio anagrafe può fornire i nomi e gli indirizzi di determinati gruppi di persone, nella misura in cui lo scopo dell'istituzione indichi un interesse legittimo.
3. In casi eccezionali, i dati relativi agli indirizzi possono essere trasmessi a privati, se è dimostrato per iscritto un interesse legittimo.
4. La trasmissione o l'utilizzo commerciale di tali dati non sono consentiti.
1. Domicilio principale ai sensi di questa legge è quello di una persona nel comune in cui essa risiede con l'intenzione di restarvi stabilmente per stabilirvi il centro della propria vita, che deve essere riconoscibile ai terzi.
2. Una persona può avere un solo domicilio principale.
1. Domicilio secondario ai sensi di questa legge si considera il luogo in cui una persona soggiorna nel comune per un determinato scopo senza l'intenzione di permanere in modo permanente, per almeno tre mesi consecutivi o tre mesi all'interno di un anno.
2. Il soggiorno a scopo di frequenza di un istituto o di una scuola, così come l'alloggio di una persona in un istituto di educazione, cura, riabilitazione o pena, costituiscono un domicilio secondario.
3. Può stabilire un domicilio secondario solo chi ha un domicilio principale svizzero.
1. Le condizioni per l'insediamento e il soggiorno dei cittadini stranieri sono disciplinate dalle disposizioni del diritto degli stranieri.
1. Chi si trasferisce in un comune, si sposta al suo interno o lo lascia, è tenuto a comunicarlo al servizio di registrazione degli abitanti entro 14 giorni.
2. La persona soggetta all'obbligo di comunicazione deve fornire al servizio di registrazione degli abitanti informazioni veritiere e documentare le sue dichiarazioni, se necessario.
1. Le locatrici, i locatori e le amministrazioni immobiliari sono obbligati nei confronti dell'ufficio anagrafe a
1. comunicare gratuitamente entro 14 giorni le persone che si trasferiscono o lasciano l'immobile, ovvero inquiline, inquilini, subinquiline e subinquilini;
2. fornire informazioni, su richiesta, riguardo a chi occupa le loro proprietà in affitto.
2. Chi ospita altre persone nel proprio nucleo familiare ha gli stessi obblighi di comunicazione e informazione verso l'ufficio anagrafe come le locatrici e i locatori.
3. Le comunicazioni e le informazioni devono includere nome, cognome, indirizzo e la data di ingresso o uscita.
4. Le datrici e i datori di lavoro sono obbligati, su richiesta dell'ufficio anagrafe, a fornire gratuitamente informazioni sul domicilio delle persone da loro impiegate, qualora queste non abbiano adempiuto al loro obbligo personale di comunicazione.
1. I responsabili delle residenze collettive devono comunicare all'ufficio degli abitanti, alla fine dell'anno, tutti i residenti che soggiornano nel loro alloggio collettivo da almeno tre mesi.
2. Per le persone con residenza principale presso la residenza collettiva si applica l'obbligo di segnalazione personale in conformità con l'articolo 7.
1. I comuni mettono i dati del registro degli abitanti a disposizione del Cantone in formato elettronico.
2. Il Cantone può utilizzare i dati per scopi ufficiali e statistici e può istituire una piattaforma elettronica.
3. I comuni elaborano le notifiche che riguardano i registri degli abitanti e inviano successivamente le mutazioni all'ufficio cantonale competente.
1. I comuni scambiano i dati in caso di emigrazione o immigrazione degli abitanti secondo le disposizioni federali.
2. L'ufficio della popolazione è autorizzato a fornire alle comunità scolastiche e agli uffici all'interno dell'amministrazione comunale, nonché alle aziende di approvvigionamento e servizi pubblici, i dati necessari dal registro degli abitanti per l'adempimento dei loro compiti.
3. In caso di immigrazione, emigrazione o trasferimento di persone appartenenti a una Chiesa nazionale riconosciuta, l'ufficio della popolazione comunica i dati necessari alla congregazione ecclesiastica interessata.
1. Le aziende di servizi e operative, così come altri uffici registranti del Cantone e dei Comuni, che dispongono di dati per determinare o aggiornare l'identificatore dell'abitazione di una persona, forniscono tali dati all'ufficio anagrafe gratuitamente.
1. Il Consiglio di Stato emana disposizioni per l'introduzione della numerazione amministrativa delle abitazioni.
2. I comuni possono introdurre anche la numerazione fisica delle abitazioni.
1. Il Cantone tiene un registro delle persone e un registro degli oggetti.
1. Nel registro delle persone cantonale sono registrati i dati delle persone fisiche e giuridiche con affiliazione personale o economica al Cantone Turgovia.
2. I registri degli oggetti cantonali includono in particolare terreni, strade, edifici e appartamenti.
3. Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni complementari.
1. Il Consiglio di Stato regola l'accesso ai registri e alle segnalazioni di mutazione e designa gli enti autorizzati.
2. Gli enti ufficiali hanno accesso soltanto ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti ufficiali.
3. I dati personali particolarmente degni di protezione possono essere consultati solo nella misura in cui una base legale lo consente.
4. L'ufficio cantonale competente per la statistica può utilizzare tutti i dati personali, inclusi quelli particolarmente degni di protezione, per scopi statistici, purché siano rispettati i requisiti delle disposizioni in materia di protezione dei dati.
1. I dati dei singoli registri possono essere collegati tra loro nell'ambito delle disposizioni sulla protezione dei dati.
2. Per il collegamento con registri di terzi, nel registro cantonale delle persone l'identificatore della persona o dell'oggetto del registro di terzi può essere utilizzato come strumento tecnico e associato al corrispondente numero di assicurazione AHV.
3. Il numero di assicurazione AHV può essere visibile solo per quei soggetti che sono legalmente autorizzati al suo utilizzo.
1. Il Consiglio di Governo designa le autorità competenti per la gestione dei registri.
2. Regolamenta il loro funzionamento e le loro responsabilità.
1. Il Consiglio di Governo regola i requisiti tecnici relativi alla gestione dei dati nei comuni ed emana disposizioni per la trasmissione dei dati al cantone.
2. Prima di emanare le norme di attuazione, il Consiglio di Governo consulta i comuni.
1. Chiunque violi le disposizioni di questa legge è punito con una multa.
1. La legge sull'insediamento e il soggiorno dei cittadini svizzeri del 7 maggio 1984 viene abrogata.
1. Questa legge entra in vigore alla data stabilita dal Consiglio di Governo.