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Ordinanza del Consiglio di Stato sull'applicazione della legge sulla cittadinanza cantonale e comunale (KBüV) - Competenza (KBüV)

20 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Turgovia
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Indice delle disposizioni (20)

Testo normativo (20 Articoli)

1. Disposizione Generale

1. Dipartimento competente ai sensi della legge è il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza.

2. Ufficio cantonale competente ai sensi della legge è l'Ufficio del Registro delle Imprese e dello Stato Civile.

Acquisizione della cittadinanza - Criteri di integrazione e ulteriori requisiti

1. Sussistono condizioni personali e finanziarie ordinate quando il richiedente o la richiedente rispetta la sicurezza e l'ordine pubblico e adempie agli obblighi di diritto pubblico e privato, e quando gli estratti del registro delle esecuzioni per il periodo di cinque anni prima della presentazione della domanda fino alla conclusione della procedura di naturalizzazione non presentano esecuzioni aperte o atti di insolvenza.

2. Le condizioni finanziarie ordinate non sussistono in particolare quando vi sono arretrati fiscali, debiti verso casse malati o multe, o quando non vengono rispettati gli obblighi di mantenimento e sostegno di diritto di famiglia.

Acquisizione della cittadinanza - Criteri di integrazione e ulteriori requisiti

1. La richiedente o il richiedente deve dimostrare di avere conoscenze della lingua tedesca ai sensi del § 6 comma 2 della legge.

2. Le conoscenze del tedesco sono considerate ovvie se la richiedente o il richiedente

1. parla e scrive il tedesco come lingua madre;

2. ha frequentato per almeno cinque anni la scuola obbligatoria in lingua tedesca;

3. ha completato una formazione al livello secondario II o al livello terziario in lingua tedesca; oppure

4. è in possesso di un certificato linguistico che attesta le conoscenze del tedesco richieste secondo la legge cantonale e che si basa su un test linguistico conforme agli standard di qualità generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistico.

Acquisizione della cittadinanza - Criteri di integrazione e ulteriori requisiti

1. La richiedente o il richiedente partecipa alla vita economica quando, al momento della presentazione della domanda e della naturalizzazione, copre i costi di sostentamento e gli obblighi di mantenimento tramite reddito, patrimonio o prestazioni di terzi su cui vanta un diritto legale.

2. La richiedente o il richiedente partecipa all’acquisizione dell’istruzione quando, al momento della presentazione della domanda o della naturalizzazione, è in formazione o perfezionamento.

3. Chi percepisce assistenza sociale nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda o durante il procedimento di naturalizzazione, non soddisfa il requisito della partecipazione alla vita economica o dell'acquisizione dell'istruzione, a meno che l'assistenza sociale percepita non venga completamente restituita.

Acquisizione della cittadinanza - Criteri di integrazione e ulteriori requisiti

1. La richiedente o il richiedente è familiare con le condizioni di vita locali, cantonali e svizzere, quando in particolare

1. possiede conoscenze di base delle condizioni geografiche, storiche, politiche e sociali nel comune e nel cantone, così come in Svizzera;

2. partecipa alla vita sociale e culturale della società nel comune, nel cantone e in Svizzera; e

3. mantiene contatti con cittadine e cittadini svizzeri.

Acquisizione della cittadinanza - Procedura - Concessione del diritto di cittadinanza municipale a cittadine e cittadini svizzeri

1. La domanda di naturalizzazione per le cittadine e i cittadini svizzeri che non possiedono ancora la cittadinanza del Cantone di Turgovia deve essere presentata al Comune politico.

2. Per ogni persona inclusa nella domanda devono essere allegati i seguenti documenti

1. Estratto dal registro svizzero dello stato civile (Infostar), non più vecchio di sei mesi;

2. Curriculum vitae;

3. Conferma di lavoro o prova dell'attività lavorativa indipendente;

4. Estratto privato dal casellario giudiziale svizzero per le persone che hanno compiuto il 18º anno di età;

5. Estratto dal registro delle esecuzioni per le persone che hanno compiuto il 16º anno di età;

6. Certificazione dell'autorità fiscale concernente i fattori d'imposta attuali.

3. Se necessario, possono essere richiesti ulteriori documenti per determinare i fatti rilevanti per la naturalizzazione.

Acquisizione della cittadinanza - Procedura - Concessione del diritto di cittadinanza municipale a cittadine e cittadini svizzeri

1. La domanda di naturalizzazione delle cittadine e dei cittadini svizzeri che sono già in possesso della cittadinanza cantonale del Turgovia deve essere presentata al Comune politico.

2. Per il resto si applica il § 6.

**Acquisizione della Cittadinanza - Procedura - Concessione della Cittadinanza Comunale a Cittadini Stranieri**

1. La domanda di naturalizzazione di cittadine e cittadini stranieri deve essere presentata all'Ufficio del registro commerciale e dello stato civile.

2. Per ogni persona inclusa nella domanda devono essere allegati i seguenti documenti

1. Estratto dal registro svizzero dello stato civile (Infostar), che non sia più vecchio di sei mesi;

2. Copia del permesso di soggiorno e del passaporto o della carta d'identità;

3. Certificato di residenza per i periodi previsti dalla legge dall'ufficio anagrafe extracantonale, a meno che non vi sia stato un soggiorno nel Canton Turgovia complessivamente di dieci anni;

4. Curriculum vitae;

5. Conferma di lavoro o copia dell'attestato scolastico attuale o del contratto di apprendistato del datore di lavoro;

6. Prova dell'attività lavorativa autonoma;

7. Certificato di conoscenza della lingua, se richiesto;

8. Modulo firmato di dichiarazione riguardante il rispetto della sicurezza pubblica e dell'ordine, per le persone a partire dai 16 anni di età;

9. Estratto dal registro esecutivo per le persone che hanno compiuto 16 anni;

10. Certificazione delle autorità fiscali sui fattori fiscali attuali, per i figli minorenni estratto dei genitori;

11. Certificazione delle autorità sociali sull'eventuale percezione di assistenza sociale negli ultimi cinque anni.

3. Se necessario, possono essere richiesti ulteriori documenti per l'accertamento dei fatti rilevanti per la naturalizzazione.

**Acquisizione della cittadinanza - Procedura - Altre modalità di acquisizione della cittadinanza**

1. Se una persona deve ricevere la cittadinanza onoraria, il Comune politico effettua le indagini necessarie per valutare i requisiti di cittadinanza e decide in merito alla concessione della cittadinanza onoraria.

**Acquisizione della cittadinanza - Procedura - Delibera di naturalizzazione**

1. La naturalizzazione di una richiedente o di un richiedente, che possiede già la cittadinanza cantonale, diventa efficace con la decisione dell'autorità comunale competente.

2. Il Comune politico comunica la decisione, indicando i dati personali delle persone naturalizzate, all'Ufficio del Registro di Commercio e dello Stato Civile.

**Acquisizione della cittadinanza - Procedura - Delibera di naturalizzazione**

1. Il comune politico trasmette la decisione di naturalizzazione di svizzeri e svizzere senza cittadinanza cantonale e di cittadini stranieri con i relativi documenti di richiesta all'Ufficio del Registro di Commercio e dello Stato Civile.

**Acquisizione della cittadinanza - Procedura - Delibera di naturalizzazione**

1. Il Comune politico comunica il ritiro o il rigetto definitivo della domanda di naturalizzazione di una cittadina straniera o di un cittadino straniero all'Ufficio del registro commerciale e degli stati civili, allegando la documentazione relativa alla domanda.

Acquisizione della cittadinanza - Procedura - Conferimento della cittadinanza cantonale

1. Se il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza non può inoltrare una domanda al Gran Consiglio con richiesta di concessione della cittadinanza cantonale, ciò viene comunicato alla richiedente o al richiedente con motivazione. La richiedente o il richiedente può ritirare la domanda.

Acquisizione della cittadinanza - Procedura - Conferimento della cittadinanza cantonale

1. L'acquisizione del diritto di cittadinanza cantonale viene comunicata alla richiedente o al richiedente dall'Ufficio del registro di commercio e dello stato civile.

2. Il rifiuto del diritto di cittadinanza cantonale viene comunicato alla richiedente o al richiedente dall'Ufficio del Gran Consiglio.

Rinuncia alla cittadinanza

1. La domanda di rinuncia alla cittadinanza svizzera deve essere presentata presso l'Ufficio del Registro di Commercio e dello Stato Civile.

2. Per ogni persona inclusa nella domanda devono essere allegati i seguenti documenti

1. Copia della carta d'identità o del passaporto;

2. Certificato di residenza;

3. Prova del possesso o dell'assicurazione di un'altra cittadinanza.

Rinuncia alla cittadinanza

1. La domanda di rinuncia alla cittadinanza cantonale o comunale deve essere presentata all'Ufficio del registro di commercio e dello stato civile.

2. Per ogni persona inclusa nella domanda devono essere allegati i seguenti documenti

1. Copia della carta d'identità o del passaporto;

2. Certificato di residenza, in caso di residenza in un altro cantone.

Rinuncia alla cittadinanza

1. La rinuncia alla cittadinanza svizzera comporta la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.

2. La rinuncia alla cittadinanza cantonale comporta la perdita della cittadinanza comunale.

Tariffe Cantonali

1. Nella misura in cui il presente regolamento non contiene una disciplina specifica, si applicano le disposizioni del regolamento del Gran Consiglio sulle tariffe delle autorità amministrative cantonali.

Tariffe Cantonali

1. Il Cantone esige le seguenti tasse

1. per il conferimento della cittadinanza cantonale a

1.1. cittadino svizzero o cittadina svizzera per persona: Fr. 300

1.2. cittadino straniero o cittadina straniera fino al compimento del 18° anno di età per persona: Fr. 400

1.3. cittadino straniero o cittadina straniera dopo il compimento del 18° anno di età per persona: Fr. 800

2. per decisioni riguardanti il rilascio della cittadinanza cantonale o comunale così come della cittadinanza svizzera: Fr. 250

2. Se la domanda viene ritirata o archiviata prima del conferimento del permesso di naturalizzazione da parte della Confederazione, la tassa ammonta a Fr. 300 per persona. In casi particolari, la tassa può essere aumentata in modo appropriato.

3. Per i minori che vengono naturalizzati con uno dei genitori e per il conferimento della cittadinanza onoraria non vengono addebitate tasse.

Tariffe Cantonali

1. Le tasse vengono addebitate al momento della presentazione della domanda.

2. Se le tasse non vengono pagate nonostante l'avviso delle conseguenze del mancato pagamento, la domanda viene archiviata.

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