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214.113 KÖREBKV CH-SZ

2 Zivilrecht, Strafrecht, Amministrazione della giustizia » 21 Diritto civile » 214 Geoinformazione / Misurazione ufficiale (KÖREBKV)

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

2 Zivilrecht, Strafrecht, Amministrazione della giustizia » 21 Diritto civile » 214 Geoinformazione / Misurazione ufficiale

Catasto ÖREB

1 Oggetto del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto ÖREB) sono i dati ÖREB indicati all'art. 3 dell'O-ÖREB.

2 I dati ÖREB sono composti da

a) i geodati di base designati negli allegati dell'ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGeoI) e dell'ordinanza concernente la legge cantonale sulla geoinformazione del 18 dicembre 2012 (OCGeoI);

b) le relative basi legali e prescrizioni giuridiche delle restrizioni della proprietà;

c) ulteriori informazioni e indicazioni utili (art. 3 O-ÖREB).

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Anwendbares Recht

1 Soweit diese Verordnung keine besonderen Vorschriften enthält, gelten die Be-

stimmungen der Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigen-

tumsbeschränkungen sowie der Verordnung zum kantonalen Geoinformationsge-

setz.

2 Weist das Bundesrecht eine bestimmte Kompetenz einer Fachstelle des Bundes

zu, so liegt diese Kompetenz auf kantonaler und kommunaler Ebene bei der im

betreffenden Fachbereich für die Erhebung, Nachführung und Verwaltung der

ÖREB-Daten zuständigen Fachstelle.

II. Organisation

translated to

Diritto applicabile

1 Qualora la presente ordinanza non contenga disposizioni particolari, si appli-

cano le disposizioni dell’ordinanza sul catasto delle restrizioni di diritto pub-

blico della proprietà e dell’ordinanza sulla legge cantonale sulla geoinforma-

zione.

2 Se il diritto federale attribuisce una determinata competenza a un servizio spe-

cializzato della Confederazione, tale competenza spetta, a livello cantonale e

comunale, al servizio specializzato competente per il rilevamento, l’aggiorna-

mento e la gestione dei dati ÖREB nel rispettivo settore.

II. Organizzazione

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Organo responsabile del Catasto

1 L'Ufficio per la Geoinformazione (UGI) è l'organo responsabile per la tenuta del

catasto.

2 I suoi compiti includono in particolare

a) introduzione, gestione e tenuta del catasto;

b) emanazione di standard e direttive per quanto riguarda gli aspetti tecnici e

organizzativi dei dati RTO e dello scambio di dati;

c) definizione delle procedure di lavoro per il procedimento di rilevamento ai

sensi dell'art. 8 OPCM in collaborazione con i servizi specializzati competenti;

d) definizione del livello di dettaglio delle informazioni del catasto ai sensi dell'art.

4 OPCM e del § 6 OGeoiC per quanto riguarda i requisiti catastali in

collaborazione con i servizi specializzati competenti;

e) verifica delle specifiche per i dati RTO forniti ai sensi dell'art. 6 OPCM;

f) costruzione e gestione dell'infrastruttura catastale ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 17

cpv. 3 OPCM;

g) rendicontazione alla Confederazione conformemente agli accordi di programma.

3 Il Dipartimento dell'ambiente può affidare la tenuta e la gestione del catasto, in

tutto o in parte, a terzi mediante un accordo di prestazione.

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Servizio specializzato

1 Il controllo della correttezza dei contenuti dei dati OAM-GEPD è da garantire

dal servizio specializzato cantonale e comunale competente.

2 Per i controlli tecnici devono essere utilizzati gli strumenti di verifica deter-

minati dall'ufficio responsabile del catasto.

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Accesso al catasto ÖREB

L'ufficio catastale competente garantisce la visualizzazione e la consegna elet-

tronica di estratti del catasto tramite l'infrastruttura catastale.

**III. Inserimento nel catasto ed estratti**

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Termini per la messa a disposizione e l'aggiornamento dei dati RPIFP

1 Le autorità competenti mettono a disposizione dell'ente responsabile della

gestione del catasto i dati RPIFP digitali, preparati per una decisione, in

conformità con le direttive.

2 Dopo l'entrata in vigore della decisione, i documenti e i dati di nuova

creazione devono essere trasmessi digitalmente all'ente responsabile della

gestione del catasto entro 20 giorni.

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Informazioni supplementari

1 Oltre ai contenuti prescritti del catasto, possono essere rappresentati ulteriori

geodati di base come informazioni non vincolanti.

2 Le informazioni riguardanti le modifiche in corso delle restrizioni di diritto

pubblico della proprietà possono essere collegate al contenuto del catasto.

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Conferma da parte dell’ufficio specializzato

1 L’ufficio specializzato competente conferma all’ente che gestisce il catasto che i

dati RDEC soddisfano i requisiti di cui all’art. 5 dell’O-RDEC.

2 Per la conferma, l’ente che gestisce il catasto mette a disposizione mezzi tecnici.

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Beglaubigung

Auszüge aus dem Kataster werden nicht beglaubigt.

IV. Finanzierung

Traduzione in italiano

Autenticazione

Gli estratti catastali non vengono autenticati.

IV. Finanziamento

2 Zivilrecht, Strafrecht, Amministrazione della giustizia » 21 Diritto civile » 214 Geoinformazione / Misurazione ufficiale

1 Il Cantone sopporta i costi per la creazione e la gestione dell'infrastruttura del

catasto e per l'amministrazione dei dati del catasto.

2 I servizi specialistici competenti sopportano i costi per il rilevamento, la messa

a disposizione e l'aggiornamento dei dati RDPU e l'attualizzazione delle

disposizioni legali e delle basi giuridiche correlate, nonché la fornitura di tali

dati all'organo che gestisce il catasto per l'inserimento nello stesso.

V. Disposizioni finali

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Introduzione del Catasto

Il catasto deve essere introdotto entro il 31 dicembre 2019.

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Entrata in vigore

1 La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino ufficiale e dopo l’entrata in vigore è

inserita nella Raccolta delle leggi.

2 Entra in vigore il 1° ottobre 2017.8

1 RS 25-6 con modifiche del 3 giugno 2020 (DGP Adeguamento di diverse normative in seguito alla

riorganizzazione del Dipartimento dell’ambiente, RS 26-7e).

2 RS 510.62.

3 RS 510.622.4.

4 RS ZU 214.110.

5 RS 510.620.

6 RS ZU 214.111.

7 Comma 1 nella versione del 3 giugno 2020.

8 FO 2017 2089; modifiche del 3 giugno 2020 entrate in vigore il 1° luglio 2020 (FO 2020 1478).

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