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214.112 GebGeoi CH-SZ

2 Zivilrecht, Strafrecht, Amministrazione della giustizia » 21 Diritto civile » 214 Geoinformazione / Misurazione ufficiale (GebGeoi)

26 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
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Indice delle disposizioni (26)

§ 1 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 2 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 3 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 4 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 5 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 6 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 7 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 8 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 9 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 10 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 11 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 12 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 13 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 14 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 15 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 16 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 17 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 18 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 19 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 20 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 21 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 21A Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 22 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 23 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 24 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012 § 25 Verordnung über die Gebühren und Nutzungsmodalitäten im Bereich der Geoinformation (GebGeoi), vom 19. Juni 2012

Testo normativo (26 Articoli)

2 Zivilrecht, Strafrecht, Amministrazione della giustizia » 21 Diritto civile » 214 Geoinformazione / Misurazione ufficiale

Ambito di applicazione

Il regolamento disciplina le tasse per

a) l'ottenimento e l'utilizzo di geodati di base e geodati del Cantone e dei loro

prodotti, nonché l'utilizzo dei geoservizi cantonali;

b) le attività del Cantone nel settore della geoinformazione;

c) le attività del Cantone nel settore della misurazione ufficiale;

d) il collegamento di geometri all'infrastruttura di aggiornamento del Cantone nel

settore della misurazione ufficiale;

e) le attività di aggiornamento continuo svolte da un geometra che esegue rin-

novi o altri lavori della misurazione ufficiale.

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Uso Commerciale

1 Un uso commerciale sussiste quando non vi è alcun uso per proprio consumo

ai sensi dell'art. 2 lett. d dell'Ordinanza sulle geoinformazioni del 21 maggio 2008 (Geo-

IO).

2 L'uso commerciale è soggetto ad autorizzazione, a meno che i dati non siano

disponibili per libero uso e trasmissione ai sensi del § 9 dell'Ordinanza sulla Legge cantonale sulle geoinformazioni del 18 dicembre 2012 (KGeoiV).

3 L'Ufficio per le Geoinformazioni (AGI) rilascia l'autorizzazione per l'uso com-

merciale.

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Nutzung Geodienste

Utilizzo di Geoservizi

Die zuständige Amtsstelle regelt die Nutzung von Geodiensten mit Geobasisdaten

der Zugangsberechtigungsstufen B und C im Sinne von Art. 21 ff. GeoIV.

L'ufficio competente disciplina l'utilizzo dei geoservizi con geodati di base dei livelli di autorizzazione all'accesso B e C ai sensi dell'art. 21 e seguenti dell'OIGG.

II. Gebühren

II. Tasse

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Gegenstand

1. Oggetto

1 La tassa per l'utilizzo ad uso proprio e per l'utilizzo commerciale si compone dei costi di messa a disposizione e dei costi di trasporto.

2 I costi di messa a disposizione comprendono le spese per l'amministrazione, una quota adeguata dell'infrastruttura di messa a disposizione e i materiali e le spese dipendenti dall'ordine.

3 Per costi di trasporto si intendono le spese postali secondo le tariffe della Posta Svizzera.

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Non connesso in rete (offline)

1. Consegna analogica di dati

1 Costi di fornitura fissi, per ordine

Fr. 150.--

2 Costi di fornitura variabili

a) Stampa su carta fino al formato A3, in bianco e nero o a colori

– 1° esemplare Fr. 30.--

– ulteriori esemplari della stessa sezione, con

ritiro contestuale Fr. 5.--

b) Stampa su carta di formato superiore ad A3, in bianco e nero o a colori

– 1° esemplare Fr. 50.--

– ulteriori esemplari della stessa sezione, con

ritiro contestuale Fr. 10.--

3 Nelle tariffe sono inclusi i costi della carta, dell'eventuale piegatura,

di un imballaggio standard (lettera, pacco) e delle spese di trasporto.

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2. Fornitura Digitale di Dati

1 Costi fissi di messa a disposizione, per ogni ordine

Fr. 150.--

2 Costi variabili di messa a disposizione

a) Link per download via e-mail e per un PDF Fr. 25.--

b) supporto dati elettronico come CD, DVD Fr. 5.--

c) altri supporti dati elettronici (ad es. disco rigido esterno) prezzo di costo

d) Scrittura del supporto dati elettronico Fr. 30.--

3 Nelle tariffe sono inclusi i costi per un imballaggio usuale (lettera,

pacco) e i costi di trasporto.

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Messa a disposizione in rete (online)

1 L'utilizzo dei servizi di visualizzazione, ricerca e download è gratuito.

2 L'attivazione di servizi viene fatturata conformemente al § 8.

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Spese Supplementari

1 Le seguenti prestazioni vengono fatturate in aggiunta, in base al tempo impiegato o ai costi effettivi

a) Consulenze e ulteriori servizi di durata superiore a un'ora;

b) Compilazione di set di dati di durata superiore a un'ora;

c) Creazione di prodotti speciali da geodati di base e geodati;

d) Utilizzo di materiali di imballaggio speciali (ad es. contenitori);

e) Utilizzo di supporti dati aggiuntivi;

f) Utilizzo di materiali aggiuntivi;

g) Costi di trasporto per spedizioni espresse o tramite un servizio di trasporto diverso dalla Posta Svizzera.

2 La fatturazione in base al tempo impiegato si basa sulle tariffe orarie stabilite dal Consiglio di Stato per i contratti di architetti e ingegneri.

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Riscossione delle tasse e imposta sul valore aggiunto

1 Le tasse sono riscosse e incassate dall'ufficio competente del Cantone per i geodati di base o i geodati da acquisire.

2 L'ufficio competente può far riscuotere le tasse da terzi.

3 L'imposta sul valore aggiunto è riscossa in aggiunta alle tasse.

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Uffici cantonali

Gli uffici cantonali sono esonerati da tutte le tasse previste dagli articoli da 5 a 8

della presente ordinanza per i geodati di base e i geodati del Cantone.

III. Geodati di base e geodati del Cantone

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Riferimento dati tramite un ufficio cantonale

1 I geodati di base e i geodati del Cantone, che non possono essere ottenuti autonomamente tramite

un geodato secondo il § 7 della presente ordinanza, devono essere richiesti presso

l'ufficio competente per tali dati.

2 L'AGI provvede all'istituzione di un accesso a un geodato ai sensi del § 7

della presente ordinanza.

3 Si applicano le tariffe di cui ai §§ 5-8 della presente ordinanza.

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Licenza per dati destinati a progetti di autorità aventi diritto all'utilizzo

I geodati di base di Swisstopo destinati a progetti di autorità aventi diritto all'utilizzo, i quali non sono disponibili per il libero utilizzo e la distribuzione, devono essere richiesti e ottenuti presso il Servizio competente dell'AGI.

IV. Dati ed estratti della misurazione ufficiale

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Dati ed estratti della misurazione ufficiale possono essere ottenuti gratuitamente tramite il

servizio di download del Cantone.

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Consegna di dati da parte del Geometra

Il Geometra fattura autonomamente le proprie spese per la consegna di dati del-

la misurazione ufficiale.

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Estratti autenticati

1 La tassa per l'autenticazione dei dati della misurazione ufficiale si basa

sull'articolo 73a dell'Ordinanza tecnica sulla misurazione ufficiale del 10 giugno

1994 (OTMU).

2 Il geometra fattura le proprie spese ai sensi dell'articolo 38 dell'Ordinanza

sulla misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU).

V. Infrastruttura cantonale per la mutazione

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Tasse di collegamento Infrastruttura di aggiornamento Cantone

1 Un geometra può disporre di più collegamenti all'infrastruttura di aggiornamento.

2 La tassa per un collegamento ammonta, nel pool di collegamenti (modalità concurrent), a Fr. 8500.-- all'anno.

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Tariffe forfettarie per le mutazioni

1 L'AGI fattura al geometra i suoi costi in base al tipo di mutazione per incarico

a) Mutazione di fondi come proprietà immobiliari e diritti distinti e permanenti

1. Unione, diritto di superficie identico al fondo Fr. 110.--

2. Scorporo (lottizzazione) Fr. 330.--

3. Scorporo senza nuovi punti di confine Fr. 110.--

4. Cancellazione di diritto distinto e permanente Fr. 110.--

b) Mutazione di edifici, piccole costruzioni e confini di coltivazione

1. Mutazione di edifici Fr. 170.--

2. Mutazione di piccole costruzioni Fr. 40.--

3. Mutazione di confini di coltivazione Fr. 170.--

4. Mutazione di piccole modifiche di confini di coltivazione Fr. 40.--

c) Cancellazione di edifici e confini di coltivazione

senza sostituzione con oggetti della stessa tipologia Fr. 40.--

d) Retromutazione, annullamento di una

mutazione fondiaria Fr. 100.-- a 1000.--

2 L'AGI fattura al committente della mutazione la quota della tariffa forfettaria cantonale per una retromutazione o un annullamento.

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Mutazioni durante i lavori in corso dell'AV

1 I costi di coordinamento derivanti dal coinvolgimento dell'AGI vengono fatturati al geomatico che esegue la mutazione.

2 Se il geomatico responsabile di un rinnovamento esegue una mutazione, fattura al committente le proprie spese ai sensi dell'Ordinanza sulle Onorari HO33, dedotto il 10%.

VI. Scambio tra autorità

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Scambio di dati tra Cantone, Comuni e Distretti

1 Cantone, Distretti e Comuni non si addebitano reciprocamente, di principio,

alcune tasse per l'utilizzo di geodati e per la fornitura di dati ai sensi dei §§ 5 a 7

della presente ordinanza.

2 Le autorità cantonali addebitano ai Comuni e ai Distretti le spese aggiuntive

ai sensi del § 8 della presente ordinanza.

3 Sono esclusi dallo scambio di dati i dati amministrativi non aperti di Swisstopo.

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Piani per il Catasto Fondiario

L'AGI mette periodicamente a disposizione degli Uffici del Catasto Fondiario, gratuitamente, piani digitali per il catasto.

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Scambio di dati tra Cantoni

Le tasse di messa a disposizione ai sensi dei §§ 5 a 8 della presente ordinanza possono essere condonate alle autorità di altri Cantoni, qualora queste offrano gratuitamente al Cantone l'utilizzo dei loro servizi corrispondenti o dei geodati di base in regime di reciprocità.

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Scambio di dati tra Confederazione e Cantone

1. Per lo scambio gratuito di geodati di base secondo il diritto federale (Allegato 1

OIFG) si applica il contratto tra la Confederazione e i Cantoni concernente la

remunerazione e le modalità dello scambio di geodati di base di diritto fede-

rale tra le autorità a partire dal 1° ottobre 2016.

2. Sono autorizzati all’utilizzo

a) le autorità della Confederazione e del Cantone nell'ambito dei loro compiti

legali;

b) le autorità di Comuni e Distretti, purché ad essi siano stati trasferiti,

in virtù del diritto cantonale, compiti pubblici della Confederazione o

del Cantone. L'utilizzo dei dati è limitato a tali compiti.

3. L'AGI è responsabile per l'ottenimento coordinato di geodati di base di

diritto federale di competenza di Swisstopo nonché per la fornitura di

geodati di base di diritto federale di competenza dei Cantoni, a meno che non

si tratti di geodati per la libera utilizzazione e trasmissione.

VII. Prestazioni commerciali del Cantone

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Servizi del Cantone per Comuni e Distretti

1 L'UAT riscuote per l'utilizzo dell'infrastruttura geodati cantonale da parte dei

Comuni e dei Distretti le seguenti tasse

a) Infrastruttura Servizio di visualizzazione

1. importo base forfettario annuo Fr. 3000.--

2. tassa annua per geodataset Fr. 150.--

3. tassa di attivazione unica in base all'onere orario Fr. 180.--

b) Infrastruttura Acquisizione dati

1. contributo base forfettario annuo Fr. 3000.--

2. tassa annua per geodataset Fr. 150.--

3. tassa di attivazione unica in base all'onere orario Fr. 180.--

c) ulteriori oneri orari Fr. 180.--

2 In caso di utilizzo simultaneo dell'infrastruttura Servizio di visualizzazione e di

Acquisizione dati, il contributo base forfettario annuo è dovuto una sola volta.

3 Il Consiglio di Stato concorda le modalità con il Comune o il Distretto.

VIII. Disposizioni transitorie e finali

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Commissioni di allacciamento

Nell'anno di entrata in vigore della modifica di questa ordinanza, le commissioni di allacciamento di cui all'articolo 16 saranno fatturate *pro rata*.

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Abrogazioni e modifiche del diritto previgente

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'ordinanza concernente l'utilizzazione di dati della misurazione ufficiale (OUDMU) del 17 agosto 1999.

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Entrata in vigore

1 La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino ufficiale e dopo l'entrata in

vigore è inserita nella Raccolta delle leggi.

2 Essa entra in vigore il 1° luglio 2012.22

1 RS 23-39 con modifiche del 6 dicembre 2016 (RS 24-85), del 3 giugno 2020 (DDR adattamento

di diversi decreti a seguito della riorganizzazione del Dipartimento dell'ambiente, RS 26-7d) e del

26 aprile 2022 (RS 26-76).

2 RU 214.110.

3 Comma 3 nella versione del 3 giugno 2020; comma 2 nella versione del 26 aprile 2022.

4 RS 510.620.

5 RU 214.111.

6 Commi 1 e 2 nella versione del e comma 3 abrogato il 6 dicembre 2016.

7 Comma 1 lett. a nella versione del 6 dicembre 2016.

8 Comma 2 nella versione del 3 giugno 2020.

9 Rubrica e comma 1 nella versione del 26 aprile 2022.

10 Comma 1 nella versione del e comma 3 abrogato il 6 dicembre 2016; comma 2 abrogato il

26 aprile 2022.

11 RS 211.432.21.

12 RS 211.432.2.

13 Comma 2 nella versione del 26 aprile 2022.

14 Comma 3 abrogato il 6 dicembre 2016; comma 2 nella versione del 3 giugno 2020; comma 1

nella versione del 26 aprile 2022.

15 Comma 1 nella versione del 3 giugno 2020.

16 Commi 1 e 3 nella versione del 26 aprile 2022.

17 Versione del 26 aprile 2022.

18 Nuovamente inserito il 6 dicembre 2016; commi 1 e 3 nella versione del 26 aprile 2022.

19 Comma 2 nella versione del e comma 3 nuovamente inserito il 6 dicembre 2016, il precedente

comma 2 diventa comma 3; comma 1 nella versione del 26 aprile 2022.

20 Rubrica e comma 1 nella versione del 26 aprile 2022.

21 RS 19-415.

22 BU 2012 1555; modifiche del 6 dicembre 2016 entrate in vigore il 1° gennaio 2017 (BU 2016

2871), del 3 giugno 2020 entrate in vigore il 1° luglio 2020 (BU 2020 1478) e del 26 aprile 2022

entrate in vigore il 1° agosto 2022 (BU 2022 1155).

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