2 Zivilrecht, Strafrecht, Amministrazione della giustizia » 21 Diritto civile » 214 Geoinformazione / Misurazione ufficiale (GebGeoi)
Indice delle disposizioni (26)
Testo normativo (26 Articoli)
Ambito di applicazione
Il regolamento disciplina le tasse per
a) l'ottenimento e l'utilizzo di geodati di base e geodati del Cantone e dei loro
prodotti, nonché l'utilizzo dei geoservizi cantonali;
b) le attività del Cantone nel settore della geoinformazione;
c) le attività del Cantone nel settore della misurazione ufficiale;
d) il collegamento di geometri all'infrastruttura di aggiornamento del Cantone nel
settore della misurazione ufficiale;
e) le attività di aggiornamento continuo svolte da un geometra che esegue rin-
novi o altri lavori della misurazione ufficiale.
Uso Commerciale
1 Un uso commerciale sussiste quando non vi è alcun uso per proprio consumo
ai sensi dell'art. 2 lett. d dell'Ordinanza sulle geoinformazioni del 21 maggio 2008 (Geo-
IO).
2 L'uso commerciale è soggetto ad autorizzazione, a meno che i dati non siano
disponibili per libero uso e trasmissione ai sensi del § 9 dell'Ordinanza sulla Legge cantonale sulle geoinformazioni del 18 dicembre 2012 (KGeoiV).
3 L'Ufficio per le Geoinformazioni (AGI) rilascia l'autorizzazione per l'uso com-
merciale.
Nutzung Geodienste
Utilizzo di Geoservizi
Die zuständige Amtsstelle regelt die Nutzung von Geodiensten mit Geobasisdaten
der Zugangsberechtigungsstufen B und C im Sinne von Art. 21 ff. GeoIV.
L'ufficio competente disciplina l'utilizzo dei geoservizi con geodati di base dei livelli di autorizzazione all'accesso B e C ai sensi dell'art. 21 e seguenti dell'OIGG.
II. Gebühren
II. Tasse
Gegenstand
1. Oggetto
1 La tassa per l'utilizzo ad uso proprio e per l'utilizzo commerciale si compone dei costi di messa a disposizione e dei costi di trasporto.
2 I costi di messa a disposizione comprendono le spese per l'amministrazione, una quota adeguata dell'infrastruttura di messa a disposizione e i materiali e le spese dipendenti dall'ordine.
3 Per costi di trasporto si intendono le spese postali secondo le tariffe della Posta Svizzera.
Non connesso in rete (offline)
1. Consegna analogica di dati
1 Costi di fornitura fissi, per ordine
Fr. 150.--
2 Costi di fornitura variabili
a) Stampa su carta fino al formato A3, in bianco e nero o a colori
– 1° esemplare Fr. 30.--
– ulteriori esemplari della stessa sezione, con
ritiro contestuale Fr. 5.--
b) Stampa su carta di formato superiore ad A3, in bianco e nero o a colori
– 1° esemplare Fr. 50.--
– ulteriori esemplari della stessa sezione, con
ritiro contestuale Fr. 10.--
3 Nelle tariffe sono inclusi i costi della carta, dell'eventuale piegatura,
di un imballaggio standard (lettera, pacco) e delle spese di trasporto.
2. Fornitura Digitale di Dati
1 Costi fissi di messa a disposizione, per ogni ordine
Fr. 150.--
2 Costi variabili di messa a disposizione
a) Link per download via e-mail e per un PDF Fr. 25.--
b) supporto dati elettronico come CD, DVD Fr. 5.--
c) altri supporti dati elettronici (ad es. disco rigido esterno) prezzo di costo
d) Scrittura del supporto dati elettronico Fr. 30.--
3 Nelle tariffe sono inclusi i costi per un imballaggio usuale (lettera,
pacco) e i costi di trasporto.
Messa a disposizione in rete (online)
1 L'utilizzo dei servizi di visualizzazione, ricerca e download è gratuito.
2 L'attivazione di servizi viene fatturata conformemente al § 8.
Spese Supplementari
1 Le seguenti prestazioni vengono fatturate in aggiunta, in base al tempo impiegato o ai costi effettivi
a) Consulenze e ulteriori servizi di durata superiore a un'ora;
b) Compilazione di set di dati di durata superiore a un'ora;
c) Creazione di prodotti speciali da geodati di base e geodati;
d) Utilizzo di materiali di imballaggio speciali (ad es. contenitori);
e) Utilizzo di supporti dati aggiuntivi;
f) Utilizzo di materiali aggiuntivi;
g) Costi di trasporto per spedizioni espresse o tramite un servizio di trasporto diverso dalla Posta Svizzera.
2 La fatturazione in base al tempo impiegato si basa sulle tariffe orarie stabilite dal Consiglio di Stato per i contratti di architetti e ingegneri.
Riscossione delle tasse e imposta sul valore aggiunto
1 Le tasse sono riscosse e incassate dall'ufficio competente del Cantone per i geodati di base o i geodati da acquisire.
2 L'ufficio competente può far riscuotere le tasse da terzi.
3 L'imposta sul valore aggiunto è riscossa in aggiunta alle tasse.
Uffici cantonali
Gli uffici cantonali sono esonerati da tutte le tasse previste dagli articoli da 5 a 8
della presente ordinanza per i geodati di base e i geodati del Cantone.
III. Geodati di base e geodati del Cantone
Riferimento dati tramite un ufficio cantonale
1 I geodati di base e i geodati del Cantone, che non possono essere ottenuti autonomamente tramite
un geodato secondo il § 7 della presente ordinanza, devono essere richiesti presso
l'ufficio competente per tali dati.
2 L'AGI provvede all'istituzione di un accesso a un geodato ai sensi del § 7
della presente ordinanza.
3 Si applicano le tariffe di cui ai §§ 5-8 della presente ordinanza.
Licenza per dati destinati a progetti di autorità aventi diritto all'utilizzo
I geodati di base di Swisstopo destinati a progetti di autorità aventi diritto all'utilizzo, i quali non sono disponibili per il libero utilizzo e la distribuzione, devono essere richiesti e ottenuti presso il Servizio competente dell'AGI.
IV. Dati ed estratti della misurazione ufficiale
Dati ed estratti della misurazione ufficiale possono essere ottenuti gratuitamente tramite il
servizio di download del Cantone.
Consegna di dati da parte del Geometra
Il Geometra fattura autonomamente le proprie spese per la consegna di dati del-
la misurazione ufficiale.
Estratti autenticati
1 La tassa per l'autenticazione dei dati della misurazione ufficiale si basa
sull'articolo 73a dell'Ordinanza tecnica sulla misurazione ufficiale del 10 giugno
1994 (OTMU).
2 Il geometra fattura le proprie spese ai sensi dell'articolo 38 dell'Ordinanza
sulla misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU).
V. Infrastruttura cantonale per la mutazione
Tasse di collegamento Infrastruttura di aggiornamento Cantone
1 Un geometra può disporre di più collegamenti all'infrastruttura di aggiornamento.
2 La tassa per un collegamento ammonta, nel pool di collegamenti (modalità concurrent), a Fr. 8500.-- all'anno.
Tariffe forfettarie per le mutazioni
1 L'AGI fattura al geometra i suoi costi in base al tipo di mutazione per incarico
a) Mutazione di fondi come proprietà immobiliari e diritti distinti e permanenti
1. Unione, diritto di superficie identico al fondo Fr. 110.--
2. Scorporo (lottizzazione) Fr. 330.--
3. Scorporo senza nuovi punti di confine Fr. 110.--
4. Cancellazione di diritto distinto e permanente Fr. 110.--
b) Mutazione di edifici, piccole costruzioni e confini di coltivazione
1. Mutazione di edifici Fr. 170.--
2. Mutazione di piccole costruzioni Fr. 40.--
3. Mutazione di confini di coltivazione Fr. 170.--
4. Mutazione di piccole modifiche di confini di coltivazione Fr. 40.--
c) Cancellazione di edifici e confini di coltivazione
senza sostituzione con oggetti della stessa tipologia Fr. 40.--
d) Retromutazione, annullamento di una
mutazione fondiaria Fr. 100.-- a 1000.--
2 L'AGI fattura al committente della mutazione la quota della tariffa forfettaria cantonale per una retromutazione o un annullamento.
Mutazioni durante i lavori in corso dell'AV
1 I costi di coordinamento derivanti dal coinvolgimento dell'AGI vengono fatturati al geomatico che esegue la mutazione.
2 Se il geomatico responsabile di un rinnovamento esegue una mutazione, fattura al committente le proprie spese ai sensi dell'Ordinanza sulle Onorari HO33, dedotto il 10%.
VI. Scambio tra autorità
Scambio di dati tra Cantone, Comuni e Distretti
1 Cantone, Distretti e Comuni non si addebitano reciprocamente, di principio,
alcune tasse per l'utilizzo di geodati e per la fornitura di dati ai sensi dei §§ 5 a 7
della presente ordinanza.
2 Le autorità cantonali addebitano ai Comuni e ai Distretti le spese aggiuntive
ai sensi del § 8 della presente ordinanza.
3 Sono esclusi dallo scambio di dati i dati amministrativi non aperti di Swisstopo.
Piani per il Catasto Fondiario
L'AGI mette periodicamente a disposizione degli Uffici del Catasto Fondiario, gratuitamente, piani digitali per il catasto.
Scambio di dati tra Cantoni
Le tasse di messa a disposizione ai sensi dei §§ 5 a 8 della presente ordinanza possono essere condonate alle autorità di altri Cantoni, qualora queste offrano gratuitamente al Cantone l'utilizzo dei loro servizi corrispondenti o dei geodati di base in regime di reciprocità.
Scambio di dati tra Confederazione e Cantone
1. Per lo scambio gratuito di geodati di base secondo il diritto federale (Allegato 1
OIFG) si applica il contratto tra la Confederazione e i Cantoni concernente la
remunerazione e le modalità dello scambio di geodati di base di diritto fede-
rale tra le autorità a partire dal 1° ottobre 2016.
2. Sono autorizzati all’utilizzo
a) le autorità della Confederazione e del Cantone nell'ambito dei loro compiti
legali;
b) le autorità di Comuni e Distretti, purché ad essi siano stati trasferiti,
in virtù del diritto cantonale, compiti pubblici della Confederazione o
del Cantone. L'utilizzo dei dati è limitato a tali compiti.
3. L'AGI è responsabile per l'ottenimento coordinato di geodati di base di
diritto federale di competenza di Swisstopo nonché per la fornitura di
geodati di base di diritto federale di competenza dei Cantoni, a meno che non
si tratti di geodati per la libera utilizzazione e trasmissione.
VII. Prestazioni commerciali del Cantone
Servizi del Cantone per Comuni e Distretti
1 L'UAT riscuote per l'utilizzo dell'infrastruttura geodati cantonale da parte dei
Comuni e dei Distretti le seguenti tasse
a) Infrastruttura Servizio di visualizzazione
1. importo base forfettario annuo Fr. 3000.--
2. tassa annua per geodataset Fr. 150.--
3. tassa di attivazione unica in base all'onere orario Fr. 180.--
b) Infrastruttura Acquisizione dati
1. contributo base forfettario annuo Fr. 3000.--
2. tassa annua per geodataset Fr. 150.--
3. tassa di attivazione unica in base all'onere orario Fr. 180.--
c) ulteriori oneri orari Fr. 180.--
2 In caso di utilizzo simultaneo dell'infrastruttura Servizio di visualizzazione e di
Acquisizione dati, il contributo base forfettario annuo è dovuto una sola volta.
3 Il Consiglio di Stato concorda le modalità con il Comune o il Distretto.
VIII. Disposizioni transitorie e finali
Commissioni di allacciamento
Nell'anno di entrata in vigore della modifica di questa ordinanza, le commissioni di allacciamento di cui all'articolo 16 saranno fatturate *pro rata*.
Abrogazioni e modifiche del diritto previgente
Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'ordinanza concernente l'utilizzazione di dati della misurazione ufficiale (OUDMU) del 17 agosto 1999.
Entrata in vigore
1 La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino ufficiale e dopo l'entrata in
vigore è inserita nella Raccolta delle leggi.
2 Essa entra in vigore il 1° luglio 2012.22
1 RS 23-39 con modifiche del 6 dicembre 2016 (RS 24-85), del 3 giugno 2020 (DDR adattamento
di diversi decreti a seguito della riorganizzazione del Dipartimento dell'ambiente, RS 26-7d) e del
26 aprile 2022 (RS 26-76).
2 RU 214.110.
3 Comma 3 nella versione del 3 giugno 2020; comma 2 nella versione del 26 aprile 2022.
4 RS 510.620.
5 RU 214.111.
6 Commi 1 e 2 nella versione del e comma 3 abrogato il 6 dicembre 2016.
7 Comma 1 lett. a nella versione del 6 dicembre 2016.
8 Comma 2 nella versione del 3 giugno 2020.
9 Rubrica e comma 1 nella versione del 26 aprile 2022.
10 Comma 1 nella versione del e comma 3 abrogato il 6 dicembre 2016; comma 2 abrogato il
26 aprile 2022.
11 RS 211.432.21.
12 RS 211.432.2.
13 Comma 2 nella versione del 26 aprile 2022.
14 Comma 3 abrogato il 6 dicembre 2016; comma 2 nella versione del 3 giugno 2020; comma 1
nella versione del 26 aprile 2022.
15 Comma 1 nella versione del 3 giugno 2020.
16 Commi 1 e 3 nella versione del 26 aprile 2022.
17 Versione del 26 aprile 2022.
18 Nuovamente inserito il 6 dicembre 2016; commi 1 e 3 nella versione del 26 aprile 2022.
19 Comma 2 nella versione del e comma 3 nuovamente inserito il 6 dicembre 2016, il precedente
comma 2 diventa comma 3; comma 1 nella versione del 26 aprile 2022.
20 Rubrica e comma 1 nella versione del 26 aprile 2022.
21 RS 19-415.
22 BU 2012 1555; modifiche del 6 dicembre 2016 entrate in vigore il 1° gennaio 2017 (BU 2016
2871), del 3 giugno 2020 entrate in vigore il 1° luglio 2020 (BU 2020 1478) e del 26 aprile 2022
entrate in vigore il 1° agosto 2022 (BU 2022 1155).