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Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
Competenza
Art. 15 LIA
Competenti sono
a) il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato quale autorità di autorizzazione,
b) l'Ispettorato del registro fondiario quale autorità legittimata a ricorrere,
c) il Consiglio di Stato quale istanza di ricorso.
II. Motivi di autorizzazione e limitazioni
Ulteriori motivi cantonali di autorizzazione
**Art. 9 LFAIE**
L'acquisto di un fondo è autorizzato a una persona fisica
a) come abitazione principale nel luogo del suo domicilio legale ed effettivo,
finché tale domicilio perdura;
b) come abitazione di vacanza o come unità d'abitazione in un albergo-appartamenti
in una località turistica nel quadro del contingente cantonale.
Località Turistiche
Art. 9 cpv. 3 LTN
1 Sono considerate località turistiche i comuni o le frazioni che soddisfano i re-
quisiti dell’art. 9 cpv. 3 LTN.
2 Il Consiglio di Stato determina tali località ogni tre anni dopo aver sentito i co-
muni.
Ulteriori restrizioni
**Art. 13 LFAIE**
1 I Comuni designati in virtù dell’articolo 3 capoverso 2 possono, mediante deci-
sione degli aventi diritto di voto, limitare ulteriormente l’acquisto di case di
vacanza e di unità abitative in appartamenti d’albergo ai sensi dell’articolo 13
LFAIE.
2 I Comuni sono tenuti a comunicare le restrizioni all’Ufficio federale di giu-
stizia nonché all’autorità cantonale di autorizzazione.
**III. Procedura**
Distribuzione del contingente cantonale
Art. 11 LALIA
Il Consiglio di Stato ripartisce annualmente il contingente cantonale tra le località
turistiche. Egli considera in tale ambito lo sviluppo turistico desiderato nonché
la percentuale di proprietà fondiaria straniera.
Scadenza dei permessi di principio
**Art. 12 OAB**
L'assicurazione di permessi ai cedenti decade dopo cinque anni. Tale termine
può eccezionalmente ed essere prorogato per importanti motivi, se il
destinatario del permesso di principio ne fa richiesta prima della scadenza del
termine.
Statistica
Art. 20 OATPC
1 I conservatori dei registri fondiari comunicano senza indugio all’autorità d’au-
torizzazione tutte le iscrizioni ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 dell’ordi-
nanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (OATPC).
2 L’autorità d’autorizzazione comunica tali indicazioni all’Ufficio federale di giustizia.
Tariffe
Per ogni provvedimento è dovuta una tassa.
**IV. Disposizioni finali**
Abrogazione del diritto previgente
L'ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, del 20 novembre 1984, è abrogata.
Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore
1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costi-
tuzione cantonale.
2 Essa è pubblicata nel Bollettino ufficiale e, dopo l’entrata in vigore, è inserita
nella Raccolta delle leggi.
3 Essa entra in vigore il 1° gennaio 1988, dopo l’approvazione da parte del po-
polo e la ratifica da parte del Consiglio federale. Il Consiglio di Stato è incaricato
dell’esecuzione.
1 RS 17-679 con modifiche del 17 dicembre 2013 (Decisione governativa di adattamento alla nuova Costi-
tuzione cantonale, RS 23-97) e del 25 ottobre 2017 (LOG, RS 25-10e).
2 Approvato nella votazione popolare del 18 ottobre 1987 con 15 929 sì contro 10 963
no (BU 1987 1015).
3 RS 211.412.41.
4 Comma 1 nella versione del 25 ottobre 2017.
5 RS 211.412,411.
6 RS 17-523.
7 Titolo, commi 1, 2 e 3 nella versione del 17 dicembre 2013.
8 Approvato dal Consiglio federale il 12 gennaio 1988.
9 Le modifiche del 17 dicembre 2013 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (BU 2013 2974) e quelle del 25 ottobre 2017 il 1° luglio 2018 (BU 2018 498).