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Indice delle disposizioni (7)
Testo normativo (7 Articoli)
1 Il presente tariffario disciplina gli emolumenti per tutti gli atti d’ufficio compiuti
dai notariati e dagli amministratori dei registri fondiari nonché dalle persone
abilitate alla stesura di atti pubblici a titolo indipendente. Possono essere riscossi
soltanto gli emolumenti previsti nel regolamento delle tasse per l’amministrazione
e la giustizia nel Cantone Svitto del 20 gennaio 1975 e nel presente tariffario.
2 Tra gli atti d’ufficio soggetti a emolumenti rientrano anche le prestazioni
accessorie, quali la consulenza e la redazione di contratti, che vengono fornite in
vista di un atto pubblico nell’ambito dell’usuale esperienza professionale in materia
di atti pubblici.
3 Restano riservati gli accordi tra le persone abilitate alla stesura di atti pubblici
a titolo indipendente e la loro clientela in merito al compenso per le spese che
eccedono l’ambito degli atti d’ufficio.
1 I distretti stabiliscono se gli emolumenti spettano personalmente ai notai e ai conservatori dei registri fondiari, o se confluiscono nella cassa distrettuale.
2 Laddove le operazioni soggette a emolumenti siano soggette all'imposta sul valore aggiunto, questa viene fatturata in aggiunta.
1. In procedimenti che richiedono un impegno di tempo e lavoro particolarmente elevato, segnatamente
in caso di un voluminoso materiale d'incarto o di circostanze di fatto e di diritto particolarmente complesse,
le tariffe previste dal presente tariffario possono essere fissate fino
a un massimo del doppio dell'aliquota più elevata, così come
se un atto ufficiale deve essere eseguito al di fuori del normale orario di lavoro.
2. Se oltre alla tassa può essere fatturato anche il tempo impiegato,
le tariffe previste dal presente tariffario possono essere aumentate solo se l'atto ufficiale
deve essere eseguito al di fuori del normale orario di lavoro.
1 Al fine di garantire le prevedibili tasse e spese in contanti, può essere richiesto
un anticipo sulle spese.
2 Le tasse e le spese in contanti possono essere condonate in tutto o in parte,
qualora circostanze particolari lo giustifichino, in particolare se il soggetto
tenuto al pagamento delle tasse si trova in stato di bisogno o se il pagamento
delle tasse rappresenterebbe per lui un onere eccessivo.
3 Le tasse e le spese condonate o inesigibili sono a carico dei distretti i cui
notai e amministratori del registro fondiario hanno agito.
II. Tariffario
1 Vengono riscosse le seguenti tasse
Nr. Fr.
Tassa in caso di trasferimento della proprietà o di
costituzione o modifica di diritti reali o
personali, per ogni Fr. 50 000.-- o frazioni
di tale importo 45.--
Questa tassa si applica anche all'autenticazione di
contratti di diritto di compera e di preliminari di
compravendita. Essa decade tuttavia con l'esercizio del
diritto di compera o con la conclusione del contratto
principale.
Per la costituzione di proprietà per piani, il 70% del
valore costituisce la base per il calcolo della tassa.
Per un valore superiore a 10 milioni di Franchi, la
tassa sull'importo eccedente è ridotta del 50%.
Per le ristrutturazioni menzionate nell'art. 103 della
Legge sulla Fusione, il 15% del valore di trasferimento
costituisce la base per il calcolo della tassa.
Questa non può superare i Fr. 4 000.--.
Trasferimenti di proprietà in seguito a successione a
più di un erede, che non avvengono in relazione a
una divisione ereditaria, per ogni fondo 50.-- a 250.--
La tassa ammonta complessivamente a un massimo di
Fr. 13 500.--.
Costituzione e aumento di diritti di pegno immobiliare
per ogni Fr. 50 000.-- o frazioni di tale importo 45.--
Per un importo ipotecario superiore a 8 milioni di
Franchi, la tassa sull'importo eccedente è ridotta del
50%. La tassa ammonta complessivamente a un
massimo di Fr. 10 350.--.
Nr. Fr.
Registrazione di atti di ogni genere nel protocollo
degli atti, per ogni pagina 6.-- a 20.--
Rilascio di cartelle ipotecarie cartacee, per ogni pagina 8.-- a 20.--
4a Conversione di cartelle ipotecarie cartacee in
cartelle ipotecarie registrate 50.-- a 100.--
4b Cambio del creditore per cartelle ipotecarie
registrate 20.-- a 50.--
Iscrizioni, preiscrizioni, annotazioni,
osservazioni e cancellazioni nel registro fondiario 8.--
Nuova costituzione (descrizione) o cancellazione di
un foglio del registro fondiario 35.--
Autenticazione di disposizioni testamentarie pubbliche,
contratti matrimoniali, contratti successori,
mandati precauzionali, contratti di vitalizio e
simili negozi giuridici 60.-- a 800.--
Autenticazione e costituzione di una società anonima
o di un'altra persona giuridica 200.-- a 1 300.--
Autenticazione di altre operazioni per società
anonime e altre persone giuridiche 100.-- a 1 000.--
Fideiussione, per atto di autenticazione dell'importo
massimo garantito 0.50 ‰
nel limite di 50.-- a 1 000.--
Registrazione di un documento, una ricevuta o
operazioni simili per pagina (A 4) 3.--
Iscrizione o cancellazione nei registri ausiliari
conformemente all'art. 11 segg. del Regolamento
del registro fondiario 7.--
Oltre alle tasse secondo i Nn. 1, 2, 7, 8, 9
e 10, il dispendio di lavoro che supera la
durata di due ore, viene calcolato a seconda
della difficoltà e della responsabilità e,
per ora, 50.-- a 200.--
Queste tasse si applicano anche per affari e
atti d'ufficio non specificatamente menzionati
nella tariffa.
Nr. Fr.
Custodia ed erogazione di depositi di ogni tipo,
per ogni versamento o prelievo
fino a Fr. 50 000.-- 20.--
oltre Fr. 50 000.-- 40.--
Pubblicazione del trasferimento di proprietà di
immobili 20.--
Preparazione di un estratto del registro fondiario
nel registro fondiario informatizzato
incl. autenticazione per ogni fondo 50.--
senza autenticazione per ogni fondo 30.--
Forfait per mutazioni dei confini edilizi e colturali
per ogni fondo 60.--
Abbonamento continuo agli estratti elettronici del
registro fondiario per anno e ufficio del registro
fondiario 500.-- a 10 000.--
Richiesta di un estratto elettronico non autenticato
del registro fondiario tramite il portale
d'informazione Terravis
con diritti di pegno immobiliare 10.--
senza diritti di pegno immobiliare 5.--
Gli uffici cantonali di Svitto, dei Comuni politici
e dei Distretti del Cantone di Svitto sono esenti
dall'obbligo di pagare una tassa.
III. Disposizione finale
11. Verordnung über die Veröffentlichung von Eigentumsübertragungen von Grundstücken
Die Verordnung über die Veröffentlichung von Eigentumsübertragungen von Grundstücken 11 wird wie folgt geändert
§ 4
Wird aufgehoben.
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**11. Regolamento sulla Pubblicazione dei Trasferimenti di Proprietà di Immobili**
Il Regolamento sulla Pubblicazione dei Trasferimenti di Proprietà di Immobili 11 è modificato come segue
Art. 4
È abrogato.
1. Questa tariffa è pubblicata nel Foglio ufficiale e inserita nella Raccolta delle leggi.
2. Entra in vigore con la pubblicazione.13
GS 16-653 con modifiche del 10 luglio 1984 (GS 17-498), del 7 agosto 1990 (GS 18-66), del 30 novembre 1993 (GS 18-373), del 1° giugno 1999 (GS 19-398), del 20 dicembre 2005 (GS 21-52), del 23 giugno 2009 (GS 22-68), del 7 dicembre 2010 (attuazione JV, GS 22-129d), del 13 dicembre 2011 (attuazione revisione parziale CC, GS 23-23d), del 19 giugno 2012 (KAVV, GS 23-38c), del 18 dicembre 2012 (VVzDiritti di protezione dei minori e degli adulti, GS 23-63g), del 21 aprile 2015 (GS 24-31) e del 19 maggio 2020 (GS 26-6).
Titolo nella versione del 1° giugno 1999.
RSZS 231.110.
Comma 1 nella versione del e commi 2 e 3 nuovamente inseriti il 1° giugno 1999.
RSZS 173.111.
Comma 1 nella versione del 1° giugno 1999. Comma 2 nuovamente inserito il 20 dicembre 2005; il precedente comma 2 diventa comma 3; il comma 2 è stato abrogato il 19 maggio 2020, il precedente comma 3 diventa comma 2.
Comma 2 nuovamente inserito il 7 agosto 1990.
Comma 1 numeri 1, 2 e 13 e comma 2 nella versione del 23 giugno 2009; comma 1 numeri 16 e 18 nella versione del 20 dicembre 2005; comma 1 numeri 4 e 12 nella versione del e numeri 4a e 4b nuovamente inseriti il 13 dicembre 2011; comma 1 numero 17 nella versione del 19 giugno 2012; comma 1 numero 7 nella versione del 18 dicembre 2012; comma 1 numero 1 nella versione del e numero 19 nuovamente inserito il 21 aprile 2015.
9 SR 221.301.
Nuovamente inserito il 1° giugno 1999.
RSZS 213.211.
Nella versione del 1° giugno 1999 il precedente § 6 diventa § 7.
31 gennaio 1975; le modifiche del 1° giugno 1999 sono entrate in vigore il 1° luglio 1999 (GU 1999 855), quelle del 20 dicembre 2005 il 1° gennaio 2006 (GU 2005 2085), quelle del 23 giugno 2009 il 1° luglio 2009 (GU 2009 1466), quelle del 7 dicembre 2010 il 1° gennaio 2011 (GU 2010 2719), quelle del 13 dicembre 2011 il 1° gennaio 2012 (GU 2011 2676), quelle del 19 giugno 2012 il 1° luglio 2012 (GU 2012 1549), quelle del 18 dicembre 2012 il 1° gennaio 2013 (GU 2012 2958), quelle del 21 aprile 2015 il 1° maggio 2015 (GU 2015 965) e quelle del 19 maggio 2020 il 1° luglio 2020 (GU 2020 1316).