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Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
Anmerkung von Sondernutzungsrechten
Traduzione in italiano
**Annotazione di diritti di uso speciale**
L'autorità competente può far annotare nel registro fondiario i diritti di uso speciale su fondi pubblici destinati all'uso comune, qualora sussista la necessità dell'annotazione e il diritto di uso speciale abbia effetto per un periodo di tempo più lungo.
Annotazione di limitazioni legali immediate della proprietà
1 Il Consiglio comunale può far annotare nel registro fondiario l'inclusione di determinati fondi in un piano di attuazione vincolante.
2 Per il resto, le restrizioni pubblicistiche della proprietà che risultano direttamente da norme di legge o da piani del Cantone e dei Comuni possono essere annotate nel registro fondiario solo se l'annotazione è prescritta o dichiarata ammissibile da una disposizione speciale.
Annotazione di limitazioni legali indirette della proprietà
a) Principio
Le limitazioni legali indirette della proprietà di diritto pubblico devono essere annotate nel registro fondiario, qualora tale annotazione sia prescritta o dichiarata ammissibile da una disposizione speciale.
b) Casi singoli
Su disposizione della competente autorità possono essere annotati nel registro
fondiario, nell'ambito del diritto pubblico edilizio, senza speciale prescrizione
come restrizioni della proprietà
a) il divieto di cambio di destinazione d'uso per i posteggi comuni di autoveicoli
e le aree da gioco per bambini;
b) il rispetto dell'indice di sfruttamento in caso di successiva suddivisione o
riduzione di un fondo e in caso di costruzioni a schiera;
c) le condizioni accessorie connesse a un'autorizzazione (termini, condizioni,
oneri e p
romesse), nella misura in cui tali condizioni accessorie siano di durata
più lunga e l'annotazione corrisponda a un'esigenza.
Anmeldung der Anmerkung
L'autorità competente deve annotare l'annotazione nel registro fondiario allegando i documenti pertinenti presso l'ufficio del registro fondiario per iscritto. Inoltre, deve informare per iscritto i proprietari dei fondi interessati dall'annotazione.
Costi
Le spese catastali per l'annotazione sono a carico del beneficiario della concessione o autorizzazione.
Il Consiglio di Stato redige l'elenco dei fatti annotabili del diritto cantonale
ai sensi dell'articolo 962 del Codice civile svizzero e lo comunica
all'Ufficio federale del registro fondiario e del diritto fondiario.
Entrata in vigore
1 La presente ordinanza è pubblicata nel Foglio ufficiale e inserita nella Raccolta
delle leggi.
2 Essa entra in vigore con la pubblicazione nel Foglio ufficiale.7
3 Le disposizioni speciali sull’annotazione delle restrizioni di diritto pubblico della
proprietà (art. 2 cpv. 2 e art. 3) necessitano dell’approvazione del Consiglio
federale.
1 RU 17-376 con modifiche del 19 settembre 2007 (LPE, RU 21-146l) e del 13 dicembre
2011 (Attuazione revisione parziale CC, RU 23-23c).
2 RSZ 213.420.
3 Cp. 1 nella versione del 13 dicembre 2011.
4 Lett. c nella versione del 19 settembre 2007.
5 Nuovamente inserito il 13 dicembre 2011.
6 RS 210.
7 Le modifiche del 19 settembre 2007 sono entrate in vigore il 1° luglio 2008 (FF 2008 1314) e quelle del 13 dicembre 2011 il 1° gennaio 2012 (FF 2011 2676).