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Table of Provisions (53)
Statutory Text (53 Provisions)
1. Scopo della depurazione
Il procedimento di depurazione mira all'accertamento dei rapporti giuridici
sui singoli fondi e all'istituzione di un catasto chiaro e completo.
2. Inizio dell'aggiornamento
1 L'aggiornamento e la creazione del registro fondiario avvengono dopo il completamento della misurazione catastale.
2 Il Consiglio di Stato fissa l'inizio dei lavori di aggiornamento nei singoli comuni d'intesa con i Consigli comunali.
3. Organi
a) Ufficiale di epurazione
1 L'esecuzione dell'epurazione e l'istituzione del registro fondiario incombono
al conservatore del registro fondiario o agli ufficiali cantonali di epurazione
eletti dal Consiglio di Stato, i quali devono possedere i requisiti per essere
nominati notai.
2 Gli ufficiali cantonali di epurazione adempiono i compiti che la presente
legge attribuisce al conservatore del registro fondiario. Essi sono autorizzati
ad autenticare pubblicamente atti giuridici nell'ambito della procedura di epurazione.
3 Il Consiglio di Stato, d'intesa con il conservatore del registro fondiario com-
petente, ordina l'impiego degli ufficiali cantonali di epurazione.
b) Personale ausiliario
1 Il conservatore del registro fondiario è autorizzato ad assumere personale
ausiliario per il riordino e l'allestimento del registro fondiario.
2 Questi dipendenti devono avere i requisiti di eleggibilità a notaio.
3 Essi sono autorizzati ad autenticare atti giuridici in forma pubblica nell'ambito
della procedura di riordino.
c) Ispettore del registro fondiario
L'ispettore del registro fondiario ha il compito di
a) sorvegliare la procedura di rettifica e l'allestimento del registro fondiario
e di consigliare il conservatore del registro fondiario in questioni inerenti al diritto fondiario;
b) redigere e proporre le istruzioni che devono essere emanate dal Tribunale
cantonale conformemente alla presente legge;
c) verificare il registro fondiario e i registri ausiliari prima dell'entrata in vigore;
d) riferire annualmente al Tribunale cantonale sullo stato della procedura nei singoli
circondari del registro fondiario.
d) Tribunale cantonale
1 Il Tribunale cantonale emana le istruzioni necessarie ai conservatori dei registri
fondiari.
2 Può ingiungere al conservatore dei registri fondiari di concludere la sistemazione
e l'impianto del registro fondiario entro un termine da esso stabilito.
3 Giudica i ricorsi contro l'ispettore del registro fondiario e i conservatori dei
registri fondiari.
4. Collaborazione del Geometra Catastale
1 Il Conservatore dei Registri Fondiari può avvalersi della collaborazione del
geometra catastale.
2 Il geometra catastale è obbligato a collaborare, su richiesta del Conservatore
dei Registri Fondiari, alla rettifica e all'istituzione del registro fondiario.
5. Fondamenti del risanamento
Alla base del procedimento di risanamento e dell'istituzione del registro fondiario
vi sono
a) il registro fondiario cantonale con i registri ausiliari,
b) i precedenti protocolli delle minute e delle ipoteche e i relativi giustificativi,
c) gli atti di precedenti procedimenti di risanamento,
d) le planimetrie, l'elenco delle superfici, l'elenco dei proprietari e il
registro di correlazione del lavoro di misurazione,
e) gli elenchi delle strade pubbliche con obbligo di manutenzione privata,
f) le stime della commissione cantonale di stima dei beni e i registri nota-
rili relativi ai contratti di assicurazione contro gli incendi.
2. Integrazioni delle iscrizioni nel registro fondiario cantonale
1. **Ambito di applicazione**
1. Per l'accertamento dei rapporti giuridici relativi ai singoli fondi, è necessario svolgere il procedimento integrativo descritto negli §§ 10-12
a) per i fondi della Confederazione, del Cantone, dei distretti e dei comuni, delle imprese ferroviarie e degli enti di diritto cantonale, nonché per i beni ecclesiastici in tutti i circondari dei registri fondiari;
b) per gli altri fondi, nella misura in cui i procedimenti di rettifica ai sensi della Legge sull'integrazione dei registri fondiari e sulla rettifica dei capitali del 22 agosto 1901 e dell'Ordinanza sull'integrazione dei registri fondiari concernente le servitù prediali di diritto privato del 1° giugno / 9 luglio 1910 non siano stati conclusi.
2. Il Tribunale cantonale determina dove il precedente procedimento di rettifica debba essere concluso o il procedimento integrativo debba essere svolto.
2. Fogli di Bonifica
1 Il Conservatore del registro fondiario allestisce per ogni fondo, per il quale
deve essere eseguita la procedura di completamento, un foglio di bonifica.
2 Tutte le iscrizioni contenute nel registro fondiario cantonale relative a questi
fondi, nonché le domande ancora esistenti di precedenti procedure di
completamento, sono d’ufficio trasferite nel foglio di bonifica dopo l’avvenuta
bonifica ai sensi dei §§ 13-48.
3 Il Conservatore del registro fondiario può allestire fogli di bonifica anche in
altri casi non menzionati nel § 9.
4 Il Tribunale cantonale determina la forma dei fogli di bonifica.
3. Invito all'annuncio
1. Dopo la redazione delle schede di purificazione in un comune o in una parte del comune, il conservatore dei registri fondiari emette un triplice avviso pubblico nel bollettino ufficiale e negli altri organi di pubblicazione ufficiali, con il quale i titolari di diritti reali su tali fondi sono invitati a notificare i loro diritti entro un mese, nella misura in cui non siano già iscritti nella scheda di purificazione.
2. Le schede di purificazione sono depositate pubblicamente presso l'ufficio del registro fondiario durante lo stesso termine.
3. All'invito all'annuncio deve essere associata l'avvertenza legale che i diritti reali non annunciati si estinguono.
4. Presa di posizione dei proprietari fondiari
Il Conservatore del registro fondiario sottopone le domande pervenute ai
proprietari fondiari per una presa di posizione.
3. Rettifica del contenuto del registro fondiario
A. Principi generali per la procedura
1. Esame preliminare
Il conservatore del registro fondiario procede a un esame preliminare delle iscrizioni esistenti.
In particolare, egli accerta
a) quali diritti non sono più iscrivibili a registro secondo il diritto vigente,
b) quali iscrizioni sono incomplete, poco chiare o superflue,
c) come le iscrizioni esistenti debbano essere qualificate come iscrizioni principali, annotazioni preventive e annotazioni secondo il diritto vigente.
2. Diritti non iscrivibili del diritto previgente
1 Nella misura in cui la presente legge non prescrive una cancellazione, estinzione o conversione forzata in una forma iscrivibile per i rapporti giuridici previgenti non iscrivibili, il conservatore dei registri immobiliari deve adoperarsi per una cancellazione, estinzione o conversione volontaria tra le parti coinvolte.
2 Se non si raggiunge un accordo tra le parti, il diritto non iscrivibile deve essere annotato nel registro fondiario.
3. Cancellazione di iscrizioni superflue e prive di significato
Iscrizioni superflue secondo il diritto vigente o divenute prive di significato
a seguito del venir meno materiale del diritto, vengono cancellate; se necessario,
si ottiene a tal fine la dichiarazione di assenso alla cancellazione degli interessati
o un'ordinanza giudiziaria di cancellazione (artt. 964, 976-976b CC).
4. Audizioni
a) Disposizione
1 Il conservatore del registro fondiario deve udire ogni proprietario fondiario e, se
necessario, altre parti coinvolte in merito alle questioni di cui agli artt. 13-48 ed
eventualmente procedere a un sopralluogo.
2 Le audizioni si svolgono di regola nel comune in cui viene effettuata la
regolarizzazione. I comuni devono mettere a disposizione un locale idoneo per le
audizioni.
b) Verbalizzazione
1 Le dichiarazioni del proprietario del fondo e degli altri interessati sono da
indicare nel registro fondiario cantonale o nel foglio di conciliazione o in un
verbale speciale, in particolare
a) il riconoscimento del proprietario in merito ai diritti notificati ai sensi del § 11,
b) il riconoscimento di servitù prediali e oneri fondiari finora iscritti solo unilateralmente
come diritto,
c) l'autorizzazione dell'avente diritto alla cancellazione di un'iscrizione, nella misura
in cui tale autorizzazione sia necessaria,
d) il riconoscimento di un'iscrizione riformulata o integrata, nella misura in cui non
trovi applicazione il § 18.
2 Se gli interessati rendono la dichiarazione oralmente, devono sottoscrivere il
contenuto del registro fondiario conciliato.
5. Conclusione di nuovi negozi giuridici
1 La conclusione di nuovi negozi giuridici è richiesta
a) in caso di conversione di diritti reali di vecchio diritto in una forma iscrivibile
del diritto vigente (artt. 14, 28, 31);
b) in caso di modifiche sostanziali nel contenuto di una precedente iscrizione o
del negozio giuridico ad essa sottostante.
2 In caso di servitù e oneri fondiari per i quali non esiste o esiste solo una prova
giuridica di base lacunosa, il conservatore del registro fondiario deve insistere
sulla conclusione di un nuovo negozio giuridico.
6. Comunicazioni
Le disposizioni iscritte a registro fondiario, adottate nel contesto del riordino, devono essere notificate agli interessati conformemente all'art. 969 CC.
7. Mezzi d'impugnazione
a) Reclamo
1 Tutte le decisioni del conservatore del registro fondiario possono essere
impugnate dalle parti interessate, entro 30 giorni dalla loro comunicazione
scritta, mediante reclamo al Tribunale cantonale, a meno che la presente
legge non prescriva l'azione giudiziaria.
2 Questa disposizione si applica anche quando vi è controversia sulla
questione se un diritto reale debba essere trattato come servitù o come
onere fondiario o come diritto autonomo e permanente.
3 Il conservatore del registro fondiario tiene un elenco di tutti i casi di reclamo
e vi annota il tipo di decisione.
b) Azione legale
1 Qualora nel procedimento di depurazione non si possa raggiungere un’intesa
tra le parti in merito all’esistenza, al contenuto, all’estensione e al rango di un
diritto, l’amministratore del registro fondiario deve adire il giudice.
2 L’amministratore del registro fondiario procede allo stesso modo, se le parti
non riescono a raggiungere un’intesa sul valore complessivo di un onere fondiario.
c) Ruoli delle parti
1 L’amministratore del registro fondiario assegna alla parte indicata nel capoverso 2
mediante lettera raccomandata un termine di un mese per far valere il proprio
diritto in giudizio. Contestualmente le comunica che in caso di inosservanza
si presumerà la rinuncia al diritto.
2 Il termine per l’azione è assegnato
a) al proprietario del fondo, che contesta l’esistenza di un diritto iscritto nel
registro fondiario cantonale o che afferma l’esistenza di un diritto finora
non iscritto o diverso dall’iscrizione precedente;
b) in tutti gli altri casi all’avente diritto. Se l’avente diritto non è conosciuto,
gli si intima di promuovere l’azione mediante pubblicazione nel Foglio
ufficiale, con la comminatoria di decadenza dal diritto.
d) Competenza
1 L'azione deve essere presentata al tribunale competente secondo il Codice di procedura civile svizzero.
2 …
3 Le autorità giudiziarie comunicano d'ufficio al conservatore dei registri fondiari l'introduzione dell'azione e la sua definizione.
e) Iscrizione provvisoria
Un diritto litigioso è garantito nel nuovo registro fondiario mediante un’iscrizione
provvisoria (art. 961 CC).
8. Iscrizione nel registro fondiario e nei fogli di riparto
Tutte le iscrizioni, modifiche e cancellazioni necessarie nel corso della pro-
cedura di riparto devono essere registrate nel registro fondiario cantonale o
nei fogli di riparto.
B. Proprietà immobiliare
1. Proprietà comune
1 In assenza di indicazioni nel registro fondiario cantonale, il conservatore del
registro fondiario verifica se la proprietà di immobili spettante a più persone
debba essere considerata comproprietà o proprietà collettiva.
2 In caso di comproprietà, occorre accertare a quali quote di comproprietà i singoli
proprietari abbiano diritto.
3 In caso di proprietà collettiva, occorre indicare il carattere giuridico del rapporto
di comunione.
2. Designazione del proprietario attuale
Qualora dei fondi non siano iscritti a nome del proprietario attuale nel catasto
cantonale, il Conservatore del registro fondiario invita i partecipanti a provvedere
alle necessarie annotazioni. In caso di rifiuto, iscrive d’ufficio il proprietario attuale.
3. Proprietà per piani (o comproprietà per piani)
In caso di proprietà per piani o di rapporti di proprietà analoghi su edifici,
il Conservatore dei registri fondiari (o Funzionario del registro fondiario) si adopera affinché
i proprietari siano iscritti in base al rapporto di valore
del loro precedente esercizio dei diritti come comproprietari.
Contemporaneamente, i diritti di utilizzo spettanti ai singoli proprietari
su determinati piani o locali devono essere iscritti come servitù
connessa alle quote di comproprietà ai sensi dell'Art. 781 CC.
Per questi rapporti giuridici devono essere predisposti piani speciali.
C. Servitù e oneri fondiari
1. Esame
Per quanto riguarda le servitù e gli oneri fondiari iscritti nel Registro fondiario cantonale, il Conservatore del Registro fondiario deve in particolare esaminare
a) se il diritto reale limitato debba essere trattato come servitù o come onere fondiario (servitù prediale o servitù personale, onere fondiario reale o onere fondiario personale);
b) se una servitù corrisponda al contenuto di una restrizione legale della proprietà di diritto privato e possa quindi essere cancellata;
c) se una servitù o un onere fondiario abbia perso ogni interesse per il beneficiario;
d) se più iscrizioni nel Registro fondiario cantonale si riferiscono alla stessa servitù o allo stesso onere fondiario (doppie iscrizioni);
e) se le servitù prediali siano iscritte sui fogli del Registro fondiario del fondo dominante e del fondo servente, e se gli oneri fondiari reali siano annotati sul foglio del Registro fondiario del fondo dominante.
2. Rapporti giuridici preesistenti
a) Restrizioni della proprietà
I divieti di alienazione, le restrizioni sui diritti di pegno immobiliare, le dichia-
razioni di divisione ereditaria e simili, i diritti di prelazione, di compera, di
prelazione legale o convenzionale e di riscatto risalenti a rapporti giuridici
preesistenti devono essere cancellati d’ufficio, indipendentemente dal per-
sistenza dei rapporti obbligatori.
b) Diritti di proprietà su piante su fondo altrui
1 I diritti di proprietà su piante su fondo altrui devono essere, con il consenso
delle parti interessate, sia indennizzati sia iscritti quali servitù trasferibili a
favore del proprietario delle piante conformemente all’articolo 781 CC.
2 Se le parti interessate non riescono a intendersi, il diritto viene annotato.
c) Carattere delle servitù e degli oneri fondiari di diritto antico
Le servitù e gli oneri fondiari di diritto antico sono da trattare come servitù
prediali o oneri fondiari reali, a meno che dall'attuale iscrizione nel libro
fondiario o dal negozio giuridico obbligatorio sottostante non risulti la loro
costituzione a favore di una persona determinata.
d) Decime e censi fondiari
1 Le decime e i censi fondiari del diritto anteriore, che secondo il diritto vigente
non possono essere iscritti come oneri fondiari, devono essere estinti.
2 Le disposizioni del Codice civile sull'estinzione degli oneri fondiari
sono applicabili per analogia.
3. Servitù di passo
Le servitù di passo iscritte nel registro fondiario cantonale, le quali sono
contemporaneamente contenute negli elenchi comunali delle strade quali vie
pubbliche con obbligo di manutenzione privato, vengono annotate nel registro
fondiario e cancellate quali servitù di diritto privato, qualora dal titolo di
fondazione non risulti chiaramente che il diritto di passo sia stato costituito
contemporaneamente a favore di determinati fondi o persone.
4. Regolarizzazione degli elenchi delle strade pubbliche con obbligo di
manutenzione privato
1 I Comuni sono tenuti a regolarizzare i loro elenchi delle strade pubbliche con
obbligo di manutenzione privato al momento dell'introduzione del Registro
fondiario federale.
2 Le vie e le strade che sono state misurate come proprietà dei Comuni o dei
Distretti devono essere iscritte nel Registro fondiario come loro proprietà.
3 Il Tribunale cantonale emana le direttive necessarie per la configurazione
uniforme degli elenchi.
5. Indicazione del valore complessivo in caso di oneri fondiari
Se il registro fondiario cantonale non contiene indicazioni del valore complessivo di un onere fondiario, le parti sono tenute a comunicare il valore complessivo al conservatore del registro fondiario.
D. Diritti reali di garanzia immobiliare
1. Principio generale
A seguito dell'epurazione della proprietà, delle servitù, degli oneri fondiari, delle annotazioni preventive e delle annotazioni, vengono epurati i diritti di pegno immobiliare.
2. Estinzione del capitale eccedente la garanzia
a) all'interno del limite di sicurezza
I diritti di pegno immobiliare eccedenti la garanzia, che si trovano sul fondo
gravato in via primaria all'interno del limite di sicurezza, devono essere
cancellati d'ufficio dall'amministratore del registro fondiario sui fondi
gravati in via sussidiaria.
aa) Determinazione del limite di sicurezza
1 Per limite di sicurezza si intende, per i fondi agricoli, il valore di stima ai sensi
della Legge federale sul risanamento di aziende agricole, per i fondi non agricoli,
il valore di stima fiscale.
2 Sono determinanti i protocolli di stima della commissione cantonale di stima
dei beni, validi al momento della cancellazione. Se insufficienti, il direttore
dell’Ufficio dei registri fondiari deve disporre una stima da parte della
commissione, qualora i creditori ipotecari non acconsentano per iscritto alla
cancellazione del capitale in eccesso.
bb) Mezzi di ricorso
1 La cancellazione deve essere comunicata per iscritto agli aventi diritto sul
pegno immobiliare. Essi possono, entro 30 giorni, mediante ricorso al Con-
siglio di Stato, impugnare la natura del fondo quale agricolo o non agricolo
oppure la somma di stima.
2 Il Consiglio di Stato può ordinare d'ufficio una perizia.
b) al di fuori del limite di sicurezza
aa) Cancellazione in caso di rinuncia
Per i diritti di pegno immobiliare eccedenti che non si trovano all'interno del
limite di sicurezza sull'immobile primariamente gravato, l'Ufficiale del registro
fondiario cerca di ottenere dai titolari del diritto una rinuncia alla responsabilità
degli immobili ipotecati in via sussidiaria.
bb) Conversione in diritti di pegno complessivi
Qualora i fondi gravati in via primaria e sussidiaria appartengano al mede-
simo proprietario, il credito pignoratizio è iscritto nel registro fondiario quale
diritto di pegno complessivo ai sensi dell’articolo 798 capoverso 1 CC. Con-
testualmente, le sovracoperture sono cancellate.
cc) Ammortamento del debito ipotecario
1 Se i fondi appartengono a proprietari diversi, l'Ufficiale del registro fondiario
invita il proprietario del fondo gravato in primis a rimborsare il debito
ipotecario entro tre mesi, unitamente agli interessi scoperti coperti da pegno.
2 La Schwyzer Kantonalbank è obbligata a rilevare tali crediti ipotecari al
valore nominale, unitamente agli interessi coperti da pegno.
3 Le iscrizioni ipotecarie aggiuntive devono essere cancellate in ogni caso.
3. Estinzione di diritti di pegno con differente
estensione del vincolo pignoratizio
1 I diritti di pegno complessivi con differente estensione del vincolo pignoratizio devono,
ove possibile, essere estesi a tutti i fondi co-ipotecati oppure la
somma pignorata deve essere suddivisa e, per i fondi agricoli, in base al
valore di stima, per gli altri fondi, in base al
valore fiscale, ripartita sui singoli fondi, con la dovuta salvaguardia
del rango.
2 Il debitore è autorizzato, in caso di rifiuto del creditore, a estinguere il diritto di pegno con
un termine di preavviso di tre mesi.
4. Conversione di diritti di pegno di vecchio diritto
Il conservatore del registro fondiario deve adoperarsi presso le parti affinché i
titoli di pegno di vecchio diritto vengano convertiti in titoli del nuovo diritto.
2 Al contempo, egli si impegna a ridurre il numero dei titoli per quanto possibile.
5. Nuova emissione di titoli pignoratizi
I titoli pignoratizi che risultano danneggiati o illeggibili, o che diventano poco
chiari a seguito dell'annotazione del risultato della depurazione, devono essere
nuovamente emessi d'ufficio dall'amministratore del libro fondiario.
6. Certificati di credito del diritto previgente
In luogo dei certificati di credito del diritto previgente, su richiesta del creditore,
deve essere rilasciato un atto di pegno immobiliare consistente in un estratto
del registro fondiario purificato.
7. Dichiarazione di inefficacia
L'istanza di dichiarazione di inefficacia dei titoli di pegno ai sensi dell'Art. 865 CC
può essere presentata dal conservatore del registro fondiario.
II. Istituzione e tenuta del registro fondiario
1. Componenti del registro fondiario
1. Tenuta del libro mastro
a) Principio
1 I libri mastri esistenti sono tenuti in forma di registro cartaceo.
2 I libri mastri del registro fondiario federale sono tenuti in forma di schedario.
b) Descrizione dell’immobile
1 La descrizione dell’immobile è iscritta nel foglio principale.
2 In caso di utilizzo di fogli collettivi, devono essere prodotte descrizioni speciali
degli immobili.
c) Particella catastale e di piano
1 Le particelle catastali e di piano devono corrispondere per estensione e per nu-
merazione.
2 Se un fondo iscritto nel registro fondiario cantonale comprende più particelle di
piano o se la particella di piano è composta da più particelle catastali, va espletata
la procedura di divisione o unione di fondi secondo gli articoli 153-158 dell’or-
dinanza federale sul registro fondiario.
3 Se l’unione di più fondi in una particella catastale corrispondente alla particella
di piano non può essere effettuata, il piano catastale va modificato.
d) Numerazione autonoma
Con propria numerazione e in volumi separati sono riassunti per l’intero
circondario del registro fondiario i fogli del libro mastro relativi ai diritti
autonomi e permanenti nonché le miniere, iscritti nel registro fondiario in
qualità di fondi, come pure i fogli collettivi.
e) Rinvii
Nella rubrica «vecchi numeri» del foglio del registro principale viene iscritta la
precedente numerazione del registro fondiario cantonale o del foglio di bonifica.
§§ 54 - 55
§ 56 2. Protocollo dei titoli
1 Il notaio tiene un protocollo dei titoli, nel quale sono registrate tutte le iscrizioni,
le annotazioni e le menzioni che devono essere iscritte nel registro fondiario.
2 L'iscrizione nel protocollo dei titoli vale contemporaneamente come domanda di
iscrizione nel registro fondiario, a meno che il titolo non disponga
espressamente diversamente.
3 Il protocollo dei titoli è al contempo una raccolta di documenti giustificativi.
4 Il Tribunale cantonale impartisce direttive ai notariati in merito all'istituzione e
alla tenuta del protocollo dei titoli e stabilisce quali documenti giustificativi
devono essere ordinati separatamente.
§ 57 3. Registri ausiliari
1 L'elenco dei proprietari e il registro dei creditori sono tenuti per ogni comune in
forma di schedario.
2 Gli altri registri prescritti dall'ordinanza federale sul registro fondiario sono
tenuti per l'intera circoscrizione del registro fondiario utilizzando i moduli
ufficiali.
2. Iscrizione dei fondi
§ 58 1. Fondi pubblici
I fondi della Confederazione, del Cantone, dei distretti e dei comuni sono
iscritti nel registro fondiario, ad eccezione del terreno incoltivabile, come rocce,
ghiaioni, nevai e ghiacciai.
§ 59 2. Fondi ferroviari
1 Fino all'introduzione di un registro fondiario speciale per le ferrovie destinate
al pubblico traffico, i fondi ferroviari sono iscritti nel registro fondiario.
2 I fogli del registro principale da aprire per questi fondi devono essere muniti
della dicitura «fondo ferroviario».
3 L'iscrizione di diritti di pegno sui fogli dei fondi ferroviari, per i quali il diritto
federale prevede un registro dei pegni speciale, è inammissibile. La colonna dei
diritti di pegno del foglio del registro principale deve essere bloccata con un
apposito riferimento.
§ 60 3. Fondi delle corporazioni
Il diritto del registro fondiario del Codice civile si applica ai fondi delle
corporazioni soggette al diritto cantonale.
§ 61
3. Annotazioni
§ 62 1. Annotazione di restrizioni di diritto pubblico della proprietà
Le restrizioni di diritto pubblico della proprietà, nonché la revoca o la
diminuzione di tali restrizioni, possono essere annotate nel registro fondiario
su richiesta dell'autorità competente.
§ 63 2. Annotazione di diritti di utilizzo speciale di diritto pubblico
Sono annotabili i diritti di utilizzo speciale di diritto pubblico e simili su fondi
pubblici.
§ 64 3. Annotazione di vie pubbliche con obbligo di manutenzione
privato
1 Le vie pubbliche con obbligo di manutenzione privato devono essere
annotate d'ufficio nel registro fondiario.
2 I comuni sono obbligati a comunicare all'amministratore del registro fondiario
le modifiche dell'elenco delle vie pubbliche con obbligo di manutenzione
privato.
III. Entrata in vigore del registro fondiario
§ 65 1. Pubblica consultazione, opposizioni
1 Se tutti i fogli del registro principale per un comune o una parte del comune
sono stati istituiti e i registri ausiliari sono stati creati, l'amministratore del
registro fondiario deve mettere a pubblica consultazione il registro principale e i
registri ausiliari per 4 settimane. La consultazione deve essere annunciata nel
Foglio Ufficiale e negli altri organi di pubblicazione usuali del luogo.
2 Nella pubblicazione si deve indicare che i diritti reali e i diritti annotati
possono essere fatti valere nei confronti di un terzo in buona fede solo nella
misura in cui risultano dal registro fondiario per quanto riguarda la loro
esistenza, contenuto, estensione e rango.
3 Entro 4 settimane dalla pubblicazione, chiunque dimostri un interesse può
presentare opposizione. Con l'opposizione si può far valere solo che i trasferimenti
dal registro fondiario cantonale o dai fogli di bonifica nel registro fondiario federale
sono stati effettuati in modo errato o incompleto. L'iscrizione di nuovi diritti o oneri
è esclusa.
§ 66 2. Decisione del Tribunale cantonale
1 Dopo la conclusione della procedura di opposizione, l'ispettore del registro
fondiario verifica il registro principale e i registri ausiliari e propone al Tribunale
cantonale l'entrata in vigore del registro fondiario.
2 Il Tribunale cantonale pubblica la sua decisione nel Foglio Ufficiale. Ne dà
conoscenza al Consiglio di Stato e al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
§ 67 3. Chiusura del registro fondiario cantonale
1 Alla data di entrata in vigore del registro fondiario federale, il registro fondiario
cantonale deve essere chiuso.
2 I libri precedenti e i documenti di bonifica devono essere archiviati.
3 Il Tribunale cantonale stabilisce quali documenti possono essere distrutti dopo
la scadenza di 10 anni dall'entrata in vigore del registro fondiario federale.
IV. Disposizioni transitorie e finali
§§ 68 - 70
§ 71 3. Tariffa delle tasse
Il Consiglio di Stato fissa le tasse che l'amministratore del registro fondiario può
riscuotere per la bonifica e l'istituzione del registro fondiario.
§ 72 4. Referendum, pubblicazione, entrata in vigore
1 La presente legge è soggetta al referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della
Costituzione cantonale.
2 Essa è pubblicata nel Foglio Ufficiale e, dopo l'entrata in vigore, è inserita nella
raccolta delle leggi.
3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione. Esso determina il momento
dell'entrata in vigore.
1 La presente legge è stata emanata come ordinanza soggetta a referendum facoltativo: GS 14-82 con modifiche del 13 aprile 1967 (GS 15-386), del 4 dicembre 1970 (GS 15-822), del 13 gennaio 1972 (GS 16-112), del 14 settembre 1978 (EG al CC, GS 17-96), del 18 novembre 2009 (Ordinanza sulla giustizia, GS 22-82s), del 23 novembre 2011 (Attuazione revisione parziale CC, GS 23-18c) e del 17 dicembre 2013 (RRB adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, GS 23-97).
2 Approvata dal Consiglio federale l'11 luglio 1958.
3 Ingresso nella versione del 23 novembre 2011.
4 Versione del 4 dicembre 1970.
5 Comma 2 nella versione del 14 settembre 1978.
6 Versione del 23 novembre 2011.
7 Comma 1 nella versione del 23 novembre 2011.
8 Comma 1 nella versione del e comma 2 abrogato il 18 novembre 2009.
9 Comma 2 nella versione del 23 novembre 2011.
10 Comma 3 abrogato il 23 novembre 2011.
11 Versione del 23 novembre 2011.
12 Comma 1 nella versione del 13 gennaio 1972. Comma nella versione del 23 novembre 2011.
13 Comma 2 nella versione del 23 novembre 2011.
14 Abrogato il 23 novembre 2011.
15 Abrogato il 14 settembre 1978.
16 Comma 1 nella versione del 23 novembre 2011.
17 Abrogato il 14 settembre 1978.
18 Rubrica, commi 1, 2 e 3 nella versione del 17 dicembre 2013.
19 Modifiche del 18 novembre 2009 entrate in vigore il 1° gennaio 2011 (Abl 2010 1508), del 23 novembre 2011 (Abl 2012 238) e del 17 dicembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (Abl 2013 2974).