2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto civile » 213 Diritto delle cose
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
Oggetto
1 Terravis è il portale elettronico d'informazione per dati immobiliari, gestito da SIX Terravis AG, che funziona in modalità di consultazione (Abrufverfahren).
2 La presente ordinanza disciplina l'utilizzo di Terravis da parte delle autorità cantonali e comunali.
3 Sono considerate autorità
a) organi del Cantone, delle sue istituzioni e dei suoi enti di diritto pubblico;
b) organi dei comuni e dei distretti, delle loro istituzioni e dei loro enti di diritto pubblico;
c) terzi, nella misura in cui agiscono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati.
Effetti giuridici e garanzia
1 I dati del registro fondiario ottenuti tramite Terravis costituiscono un mero strumento informativo.
2 Non sussiste alcuna garanzia per la correttezza dei dati richiamati. Effetti giuridici sono prodotti unicamente dagli estratti del registro fondiario autenticati dall'Ufficio del registro fondiario.
Gestione utenti e First-Level-Support
1 Il Dipartimento di sicurezza è competente per l'attivazione degli utenti segnalati
dalle autorità in Terravis, la gestione degli utenti (mutazioni), il First-Level-Support
e l'esecuzione delle disposizioni dell'Ispettorato dei registri fondiari (§ 10 cpv. 2).
2 Il Dipartimento di sicurezza determina la forma e il contenuto della registrazione
degli utenti.
II. Accesso a Terravis
Principio generale
Le autorità hanno accesso solo ai dati del registro fondiario di cui necessitano
per l'adempimento dei loro compiti legali. L'estensione dei diritti di accesso
è determinata dalle rispettive basi giuridiche.
Ruoli Utente e Profili Utente
1 I ruoli utente descrivono i possibili diritti di accesso e sono elencati nell'Allegato
1. L'assegnazione dei ruoli utente (profili utente) è disciplinata dall'Allegato 2.
2 Il Dipartimento della Sicurezza tiene un registro dal quale è sempre possibile
evincere quali utenti dispongono di quale profilo. I dati relativi agli utenti cessati
devono essere conservati per almeno due anni.
3 Il Dipartimento della Sicurezza aggiorna gli Allegati 1 e 2 in caso di modifica
delle basi relative ai ruoli utente e ai profili utente.
Funzione di ricerca
1 Le interrogazioni in Terravis, ad eccezione di quelle di cui al paragrafo 2, possono
essere effettuate esclusivamente tramite ricerca basata su immobili (funzione di
ricerca S1).
2 La ricerca aggiuntiva basata su persone in Terravis (funzioni di ricerca S2/S3)
può essere concessa alle seguenti autorità
a) Uffici del registro fondiario (con funzione di ricerca S3);
b) Uffici di esecuzione e fallimento (con funzione di ricerca S2);
c) Ministero pubblico (con funzione di ricerca S3);
d) Polizia cantonale (con funzione di ricerca S3).
Identificazione dell'accesso
1 L'identificazione dell'accesso consiste nel nome, nel nome utente e nella password del dipendente dell'autorità autorizzato all'utilizzo, i quali vengono assegnati dal Dipartimento della Sicurezza. Il nome utente e la password vengono comunicati all'utente separatamente.
2 La password deve essere trattata in modo confidenziale. Deve essere modificata immediatamente dopo averne preso conoscenza o al più tardi entro 10 giorni. L'utente sarà periodicamente invitato automaticamente ad adeguare la propria password.
3 Il nome utente e la password possono essere utilizzati solo personalmente e non devono essere ceduti. Non è consentito che due o più persone lavorino con lo stesso nome.
Obblighi nell'utilizzo di Terravis
1 L'autorità è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione dei dati. Nello specifico, essa deve
a) attraverso un'adeguata protezione dei propri sistemi, impedire che questi possano essere utilizzati come piattaforma per attacchi ai sistemi del registro fondiario o che i dati diventino accessibili a terzi non autorizzati;
b) portare a conoscenza del proprio personale le condizioni connesse all'autorizzazione e garantirne il rispetto;
c) assicurarsi che vengano effettuati solo accessi ai dati autorizzati e che i dati siano utilizzati in modo conforme allo scopo;
d) comunicare al Dipartimento della Sicurezza le dimissioni di collaboratori che utilizzano Terravis e le modifiche di funzione rilevanti per l'utilizzo.
2 Se un'autorità constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, ne dà immediata comunicazione all'Ispettorato del registro fondiario.
Controllo degli accessi ai dati
1. Tutte le interrogazioni in Terravis vengono automaticamente protocollate dal sistema (art. 30 cpv. 1 OTR). I protocolli di accesso vengono conservati per due anni e controllati periodicamente a campione dall'Ispettorato del registro fondiario.
2. I protocolli sono accessibili esclusivamente all'Ispettorato del registro fondiario, che vigila sulle direttive relative all'utilizzo di Terravis.
Abuso
1 L'ammissibilità delle interrogazioni è disciplinata dagli articoli 26 e seguenti dell'OIC.
2 L'Ispettorato del registro fondiario è competente per l'adozione di misure in caso di trattamento abusivo dei dati consultati e decide in merito in via definitiva. Esso può limitare il diritto di accesso in caso di violazione degli obblighi dell'utente e disporre la revoca del diritto di accesso in caso di trattamento o utilizzo abusivo dei dati (art. 30 cpv. 4 OIC).
3 Un nuovo diritto di accesso viene concesso se l'autorità ha adottato misure sufficienti per adempiere in futuro agli obblighi legali.
Configurazione Interfacce
1. Per l'aggiornamento dei dati del registro fondiario richiamabili tramite WebGIS (art. 26 cpv. 1 lett. a RRF), può essere configurata un'interfaccia tecnica con Terravis (§ 6 cpv. 1 OIC-RRF).
2. Per la verifica delle domande di costruzione presentate elettronicamente tramite eBau, può essere configurata un'interfaccia tecnica con Terravis (§ 6 cpv. 1 OIC-RRF).
3. Per l'aggiornamento dei dati di indirizzo dei proprietari delle informazioni del registro fondiario richiamabili tramite WebGIS, può essere configurata un'interfaccia tecnica con GemDat.
Sicurezza dei dati
Nella misura in cui mancano disposizioni cantonali o direttive in materia di sicurezza dei dati,
le disposizioni e le direttive federali applicabili alla sicurezza dei sistemi e delle applicazioni informatiche
della Confederazione sono applicabili per analogia.
Costi
1 L'accesso ai dati del registro fondiario ai sensi della presente ordinanza è gratuito.
2 Le richieste al supporto di primo livello (art. 3 cpv. 1) sono gratuite.
3 Le richieste dirette al supporto di secondo livello (SIX Terravis AG) sono vietate. Qualora
tali richieste dovessero comunque pervenire, saranno a pagamento e verranno addebitate dal Dipartimento di sicurezza
all'autorità richiedente.
III. Disposizioni finali
Revoca degli accordi di utilizzo
Gli accordi stipulati dal Dipartimento della sicurezza con singole unità cantonali
per l'utilizzo sperimentale di Terravis sono revocati con l'entrata in vigore della presente
ordinanza.
Pubblicazione, Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore con la pubblicazione nel Foglio ufficiale.6
2 Essa è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo l’entrata in vigore, è inserita nella Raccolta delle leggi.
Allegato 1: Ruoli utente e funzioni di ricerca
Conformemente al concetto dei ruoli Terravis 4.0, gli utenti dispongono di vari diritti in relazione all’accesso ai dati del registro fondiario. Questi diritti sono riassunti come segue
Ruoli utente
Ruoli utente
R0 R1 R2 R3
Visualizzazione di dati del registro fondiario
Proprietà X X X X
Fondi dominanti X X X
Servitù X X X
Oneri fondiari X X X
Diritti di pegno immobiliare X
Annotazioni X
Menzioni X X
Iscrizioni pendenti nel giornale X
Visualizzazione di dati della misurazione ufficiale
Planimetria per il registro fondiario X X X X
Visualizzazione di dati di registri ausiliari
Indirizzo di corrispondenza X X X X
Valore fiscale e assicurativo dell’immobile (se dispo- X
nibile)
Funzioni di ricerca
Funzioni di ricerca
S1 S2 S3
Ricerca
Ricerca relativa al fondo X X X
Ricerca relativa alla persona (per nome, ditta o UID) X X
Ricerca ex proprietario X
Allegato 2: Assegnazione dei ruoli utente (profili utente)
Unità amministrativa / Servizio specializzato Ruolo utente Base giuridica
R0 R1 R2 R3
Dipartimento dell'interno
CC (RS 210)
APMA
LOGA
– Servizio giuridico X (RS SZ 143.110)
– Curatela X OSAmC
(RS SZ 143.111)
– Servizio specializzato APMA X LICC
(RS SZ 210.100)
Dipartimento dell'economia
Servizio giuridico X LOGA
(RS SZ 143.110)
OSAmC
(RS SZ 143.111)
LDFR (RS
Ufficio dell'agricoltura X
211.412.11)
ODFR (RS
211.412.110)
LAgr (RS 910.1)
LD
(RS SZ 312.100)
OV
(RS SZ 312.111)
Ufficio dello sviluppo territoriale X LPT (RS 700)
OPT (RS 700.1)
LPE
(RS SZ 400.100)
OPE
(RS SZ 400.111)
Dipartimento della sicurezza
LOGA
Servizio giuridico e dei ricorsi X
(RS SZ 143.110)
OSAmC
(RS SZ 143.111)
CPP (RS 312.0)
Polizia cantonale
LPol
– Centro di situazione cantonale X (RS SZ 520.110)
– Servizio delitti economici X
– Servizio speciale di ricerca X
Ufficio militare, di protezione antin- LPro (RS 520.1)
OPro (RS 520.11)
cendio e civile LProC
– Settore opere di protezione X (RS SZ 512.100)
LSP
– Settore allarme X
(RS SZ 530.110)
– Settore protezione antincendio X OSP
(RS SZ 530.111)
CPP (RS 312.0)
Procura X
LG
(RS SZ 231.110)
OProc
(RS SZ 231.111)
Dipartimento delle finanze
LT
Amministrazione fiscale
(RS SZ 172.200)
– Servizio giuridico X
OImP
(RS SZ 172.213)
– Sezione stima immobiliare X
LLImm
(RS SZ 172.220)
– Sezione imposta sul guadagno
NLImm
immobiliare X
(RS SZ 172.230)
LOGA
(RS SZ 143.110)
OSAmC
(RS SZ 143.111)
Dipartimento delle costruzioni
LOGA
Servizio giuridico X
(RS SZ 143.110)
OSAmC
(RS SZ 143.111)
LPE
Ufficio delle opere pubbliche X
(RS SZ 400.100)
OPE
(RS SZ 400.111)
LStr
(RS SZ 442.110
OStr
(RS SZ 442.111)
LRStr
(RS SZ 443.110)
LLeC
(RS SZ 443.210)
OCir (RS 741.21)
Ufficio delle costruzioni X LEsp
(RS SZ 470.100)
OSAmC
(RS SZ 143.111)
LLac
Ufficio della circolazione X
(RS SZ 451.100)
OPerLac
(RS SZ 454.110)
Dipartimento dell'ambiente
LGeoI (RS
Ufficio di geoinformazione X
510.62)
OGeoI (RS
510.620)
OMU (RS
211.432.2)
LGeoIC
(RS SZ 214.110)
OGeoIC,
RS SZ 214.111)
OMUC,
RS SZ 214.121)
Ufficio delle acque LPRac
(RS 814.20)
– Sezione costruzioni idrauliche X OPRac
– Sezione protezione delle acque X (RS 814.20)
LLac
(RS SZ 451.100)
OA
(RS SZ 451.111)
LIPLPRac
(RS SZ 712.110)
Ufficio foreste e natura X LPE
(RS SZ 400.100)
OPE
(RS SZ 400.111)
LPan
(RS SZ 721.110)
Tribunali e ispettorati
CPC (RS 272)
Tribunale cantonale X
CPP (RS 312.0)
LG
(RS SZ 231.110)
Tribunale amministrativo X LG
(RS SZ 231.110)
LPA
(RS SZ 234.110)
CC (RS 210)
Ispettorato del registro fondiario X
LICC
(RS SZ 210.100)
LG
(RS SZ 231.110)
LICC
Ispettorato di esecuzione e fallimenti X
(RS SZ 210.100)
LG
(RS SZ 231.110)
LIPLP
(RS SZ 270.110)
Distretti
Ufficio notarile/Ufficio del registro X CC (RS 210)
LICC
fondiario/Ufficio dei fallimenti (RS SZ 210.100)
LEF
(RS 281.1)
LIPLP
(RS SZ 270.110)
Tribunale distrettuale X CPC (RS 272)
CPP (RS 312.0)
LG
(RS SZ 231.110)
Comuni
Ufficio tecnico X LPT (RS 700)
OPT (RS 700.1)
LPE
(RS SZ 400.100)
OPE
(RS SZ 400.111)
Ufficio abitanti X LRA
(RS SZ 111.110)
ORA
(RS SZ 111.111)
Ufficio del cassiere X LT
(RS SZ 172.200)
ORIS
(RS SZ 172.212)
LEF
Ufficio di esecuzione X
(RS 281.1)
LIPLP
(RS SZ 270.110)
1 RS 27-30 con modifiche del 30 aprile 2026 (RS 28-7).
2 RS 211.432.1.
3 RS SZ 210.100.
4 RS SZ 213.401.
5 RS SZ 213.401.
6 22 marzo 2024 (Bollettino 2024 759). Modifica del 30 aprile 2026 entrata in vigore il 7 maggio 2026 (Bollettino RE-SZ16-
0000000008).
7 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha approvato l'ordinanza con decisione del 7 dicembre 2023.
8 Ufficio di geoinformazione nella versione del 30 aprile 2026.