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213.401 IK-GBV CH-SZ

2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto civile » 213 Diritto delle cose (IK-GBV)

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
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Indice delle disposizioni (17)

§ 1 Verordnung über die Ersterfassung und Führung des Grundbuchs mittels Informatik (Ik-GBV), vom 14. März 2006 § 2 Verordnung über die Ersterfassung und Führung des Grundbuchs mittels Informatik (Ik-GBV), vom 14. März 2006 § 3 Verordnung über die Ersterfassung und Führung des Grundbuchs mittels Informatik (Ik-GBV), vom 14. März 2006 § 4 Verordnung über die Ersterfassung und Führung des Grundbuchs mittels Informatik (Ik-GBV), vom 14. März 2006 § 5 Verordnung über die Ersterfassung und Führung des Grundbuchs mittels Informatik (Ik-GBV), vom 14. März 2006 § 6 Verordnung über die Ersterfassung und Führung des Grundbuchs mittels Informatik (Ik-GBV), vom 14. März 2006 § 7 Verordnung über die Ersterfassung und Führung des Grundbuchs mittels Informatik (Ik-GBV), vom 14. März 2006 § 8 Verordnung über die Ersterfassung und Führung des Grundbuchs mittels Informatik (Ik-GBV), vom 14. März 2006 § 9 Verordnung über die Ersterfassung und Führung des Grundbuchs mittels Informatik (Ik-GBV), vom 14. März 2006 § 10 Verordnung über die Ersterfassung und Führung des Grundbuchs mittels Informatik (Ik-GBV), vom 14. März 2006 § 11 Verordnung über die Ersterfassung und Führung des Grundbuchs mittels Informatik (Ik-GBV), vom 14. März 2006 § 12 Verordnung über die Ersterfassung und Führung des Grundbuchs mittels Informatik (Ik-GBV), vom 14. März 2006 § 13 Verordnung über die Ersterfassung und Führung des Grundbuchs mittels Informatik (Ik-GBV), vom 14. März 2006 § 14 Verordnung über die Ersterfassung und Führung des Grundbuchs mittels Informatik (Ik-GBV), vom 14. März 2006 § 15 Verordnung über die Ersterfassung und Führung des Grundbuchs mittels Informatik (Ik-GBV), vom 14. März 2006 § 16 Verordnung über die Ersterfassung und Führung des Grundbuchs mittels Informatik (Ik-GBV), vom 14. März 2006 § 17 Verordnung über die Ersterfassung und Führung des Grundbuchs mittels Informatik (Ik-GBV), vom 14. März 2006

Testo normativo (17 Articoli)

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Principio

1 Il Registro Fondiario nel Cantone Svitto è gestito in modo uniforme tramite informatica (Registro Fondiario informatizzato).

2 A tale scopo, i dati del Registro Fondiario cartaceo vengono convertiti in forma elettronica (prima registrazione) e mantenuti in tale formato (gestione).

3 Il Consiglio di Stato, d'intesa con i Distretti e l'Autorità di vigilanza, determina il software impiegato nel Cantone Svitto e le interfacce.

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Acquisizione iniziale dei dati

1 L'ordine, l'inizio e la durata prevista dell'acquisizione iniziale dei dati nei circoli

fondiari vengono stabiliti, nell'ambito dell'organizzazione del progetto di introduzione del

Registro fondiario informatizzato nel Cantone Svitto, di comune accordo tra i responsabili

degli uffici del registro fondiario, i distretti e la direzione del progetto.

2 La sostituzione del registro fondiario cartaceo avviene in modo continuativo con la

validazione di un fondo acquisito per la prima volta o, per singolo comune, a una

determinata data, in entrambi i casi a cura del responsabile dell'ufficio del registro fondiario.

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Rettifica Formale

1 Le iscrizioni vengono cancellate o rettificate d'ufficio nel corso della prima registrazione, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto fondiario e sia possibile con un dispendio ragionevole.

2 Le autorità e gli organi coinvolti sono obbligati a collaborare.

3 I costi derivanti dalla procedura di rettifica formale dei dati provenienti dal registro fondiario cantonale possono essere ripartiti in conformità con la legislazione sull'introduzione del registro fondiario federale.

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### Servitù e oneri fondiari

In sede di prima iscrizione di servitù e oneri fondiari, le parole chiave vengono adattate alle esigenze della tenuta informatizzata dei registri fondiari, pur mantenendone il contenuto.

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II. Specifiche Tecniche di Esecuzione

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Schnittstellen

1 Vengono istituite interfacce tecniche, a condizione che il loro beneficio sia dimostrato e che l'implementazione tecnica non violi alcuna normativa vigente in materia di protezione e sicurezza dei dati.

2 In particolare, possono trattarsi di interfacce a dati personali, dati georeferenziati o dati di stima immobiliare.

3 Il Consiglio direttivo, in accordo con i distretti, determina le interfacce.

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### Dati personali

Oltre ai dati personali previsti dagli articoli 13 capoverso 1 e 90 capoverso 1 lettera a RGPR, possono essere estratti, ove disponibili, i seguenti dati da una gestione centrale dei dati personali e inseriti nei registri

a) il numero di assicurato AVS,

b) la chiave primaria del sistema sorgente come chiave esterna,

c) (abrogato)

d) lo stato civile,

e) il regime matrimoniale.

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Misurazione Ufficiale e Attributi Edilizi

1. Il modello di dati della misurazione ufficiale del Cantone Svitto, conformemente all'Ordinanza Tecnica sulla misurazione ufficiale, può essere integrato a livello di copertura del suolo con un'attribuzione edilizia più dettagliata.

2. Il Consiglio di Stato decide in merito alla configurazione di tale integrazione, previa consultazione dei distretti, dell'Ufficio per la geoinformazione e della Sezione Stima immobiliare dell'Amministrazione fiscale.

3. Eventuali costi della prima rilevazione di questi dati sono a carico dei distretti, mentre l'aggiornamento è a carico del rispettivo committente.

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Einsichtnahme elettronica

Nell'ambito delle possibilità offerte dal Registro Fondiario informatizzato nel Cantone

Svitto, i dati del Libro mastro consultabili senza dimostrazione di un interesse ai sensi dell'Art. 26 cpv. 1 lett. a RRF sono pubblicamente accessibili su Internet.

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Accesso Esteso

1 Il Consiglio di Stato è competente per la stipula di accordi speciali sull'accesso

esteso con le persone elencate all'Art. 28 cpv. 1 RGB. Esso può delegare le

sue competenze.

2 Gli accordi regolano i dettagli conformemente all'Art. 29 RGB, le conseguenze

in termini di costi secondo la tariffa delle tasse per notai e conservatori del

registro fondiario nonché per i professionisti indipendenti che autenticano atti11

e le eventuali ulteriori modalità (ad es. profili utente).

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Missbrauch beim Datenbezug

1 L'ammissibilità delle interrogazioni è disciplinata dagli art. 26 e seguenti Reg. DF.

2 L'ispettore del registro fondiario è competente per la verifica dei protocolli e

per l'adozione di sanzioni in caso di trattamento abusivo dei dati consultati

(art. 30 cpv. 2 e 3 Reg. DF).

III. Organizzazione e funzionamento

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Gestione del Catasto informatizzato

1. Il Catasto informatizzato è gestito e ulteriormente sviluppato congiuntamente da tutti i distretti in licenza cantonale.

2. Saranno costituiti un gruppo di utilizzo e un gruppo di gestione, che assicureranno la reciproca informazione, il coordinamento e la formazione, nonché tratteranno questioni tecniche e operative, decideranno sulla limitazione dell'accesso tramite geodataserver internet e sulla posizione della rappresentanza cantonale in merito a questioni di gestione e ulteriore sviluppo del Catasto informatico.

3. Ai rappresentanti distrettuali spetta il diritto di veto su questioni con implicazioni finanziarie.

4. Il Consiglio di Stato disciplina l'organizzazione e la composizione in accordo con i distretti in un regolamento interno.

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Vigilanza tecnica

1 Il Tribunale cantonale

a) emana le direttive tecniche necessarie ai conservatori dei registri fondiari per la

prima registrazione e la tenuta del registro fondiario con mezzi informatici,

b) può fissare una scadenza per il completamento della prima registrazione dei dati.

2 L'Ispettorato dei registri fondiari

a) sorveglia l'introduzione del registro fondiario informatico nel Cantone Svitto,

b) elabora e propone le necessarie direttive tecniche,

c) riferisce annualmente al Tribunale cantonale sullo stato della prima registrazione

e sul funzionamento del registro fondiario informatico.

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Costi

1 Le spese derivanti dalla gestione comune del registro fondiario con mezzi

informatici sono ripartite proporzionalmente tra tutti i distretti.

2 Ogni distretto sostiene le spese della prima acquisizione dei dati nonché le

spese che derivano da progetti supplementari del distretto in questione. Esse

vengono comunicate annualmente all'ufficio di gestione ai fini della contabilità

a costo pieno.

3 Il Dipartimento della sicurezza sottopone al Consiglio di Stato, previa

audizione dei distretti, una chiave di ripartizione delle spese per decisione.

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Sicurezza dei dati

1 Durante la tenuta del registro fondiario con mezzi informatici, il gestore del software è responsabile, nell'ambito dei contratti stipulati, della sicurezza operativa e della salvaguardia dei dati.

2 L'archiviazione a lungo termine avviene secondo le direttive dell'Ufficio federale del registro fondiario e del diritto fondiario.

**IV. Disposizioni transitorie e finali**

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Mantenimento del diritto vigente

1 Il catasto cartaceo viene mantenuto fino alla sua sostituzione in base al

diritto previgente.

2 Le disposizioni della legge sull’epurazione dei diritti reali, sull’istituzione

e sulla tenuta del registro fondiario federale, in particolare i §§ 49 e

seguenti, si applicano per analogia al registro fondiario informatizzato.

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Pubblicazione ed entrata in vigore

1 La presente ordinanza è pubblicata nel Foglio ufficiale ed è inserita nella Raccolta

delle leggi.

2 Essa entra in vigore retroattivamente il 14 dicembre 2005.16

1 RC 21-62 con modifiche del 17 giugno 2008 (RC 22-22e), del 13 dicembre 2011 (attuazione

revisione parziale CC, RC 23-23a), del 17 dicembre 2013 (Decisione del Consiglio di Stato

adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RC 23-97) e del 3 giugno 2020 (Decisione del

Consiglio di Stato adeguamento di diverse normative a seguito della riorganizzazione del

Dipartimento dell'ambiente, RC 26-7b).

2 Versione del 13 dicembre 2011.

3 RS 211.432.1.

4 RLSC 210.100.

5 Abrogato il 13 dicembre 2011.

6 Versione del 13 dicembre 2011.

7 Comma 2 nella versione del 3 giugno 2020.

8 RS 211.432.21.

9 Versione del 13 dicembre 2011.

10 Rubrica e commi 1 e 2 nella versione del e precedenti commi 3 e 4 abrogati il 13 dicembre 2011.

11 RLSC 213.512.

12 Commi 1 e 2 nella versione del e precedente comma 3 abrogato il 13 dicembre 2011.

13 Comma 3 nella versione del 17 giugno 2008.

14 Comma 2 nella versione del 17 dicembre 2013.

15 RLSC 213.410.

16 FU 2006 517; modifiche del 17 giugno 2008 entrate in vigore il 1° luglio 2008 (FU 2008

1339), del 13 dicembre 2011 entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (FU 2011 2676), del 17

dicembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (FU 2013 2974) e del 3 giugno 2020

entrate in vigore il 1° luglio 2020 (FU 2020 1478).

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