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Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
Principio
Il registro fondiario cantonale è sostituito, comune per comune, dal registro fondiario federale dopo il completamento della misurazione catastale.
Lavori preliminari
L'introduzione del registro fondiario federale è preceduta da un riordino dei
diritti reali e dal riscatto del capitale a lungo termine.
Ordine di Introduzione
1 Nei circondari notarili che comprendono più comuni, il catasto federale
viene di regola introdotto contemporaneamente in un solo comune.
2 Il Consiglio di Stato determina l'ordine. Esso tiene conto dei desideri
dei comuni.
Costi
1 Il Cantone, i Distretti e i Comuni sopportano in parti uguali i costi dell’introduzione
del registro fondiario federale. I Comuni possono, mediante decisione dei
votanti, riversare ai proprietari fondiari al massimo il 30% della loro quota
di costi.
2 I costi causati dal comportamento dilatorio delle persone coinvolte possono
essere loro addossati.
Obblighi dei Partecipanti
1 Le persone partecipanti sono tenute, su invito del funzionario di bonifica, a col-
laborare all'esecuzione dei lavori menzionati agli articoli 1 e 2.
2 Chiunque violi colpevolmente questa disposizione sarà multato su richiesta del
funzionario di bonifica.
Stime
1 Nel registro fondiario federale sono indicati i valori di stima determinanti per la costituzione di garanzie ipotecarie.
2 Le autorità che accertano tali valori di stima sono tenute a comunicarli agli uffici del registro fondiario.
Competenze del Gran Consiglio
Il Gran Consiglio emana le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente
legge, in particolare
a) concernenti la regolarizzazione dei diritti reali e il riscatto del capitale ecceden-
te;
b) concernenti l'iscrizione di ulteriori valori di stima nel registro fondiario;
c) concernenti l'organizzazione dei notariati e degli uffici del registro fondiario,
nonché l'elezione, l'esame, la prestazione di garanzia e la vigilanza dei notai;
d) concernenti modifiche di lieve entità rispetto all'ordinanza federale sul registro
fondiario, nella misura in cui siano approvate dalle autorità federali.
Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore
1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costi-
tuzione cantonale.
2 Essa viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale e, dopo l’entrata in vigore,
inserita nella Raccolta delle leggi.
3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell’esecuzione. Esso determina il momento
dell’entrata in vigore.
1 RS 13-626 con modifiche del 25 settembre 2013 (Decisione del Gran Consiglio adegua-
mento alla nuova Costituzione cantonale, RS 23-80z), del 17 dicembre 2013 (Decisione
del Consiglio di Stato adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RS 23-97) e del
25 ottobre 2017 (LOG, RS 25-10d).
2 Approvato nella votazione popolare del 21 agosto 1955 con 2627 Sì contro 1705 No (BU
1955 638).
3 Il cpv. 1 nella versione del 25 ottobre 2017.
4 Il cpv. 2 abrogato il 25 settembre 2013.
5 Intestazione, cpv. 1, 2 e 3 nella versione del 17 dicembre 2013.
6 Le modifiche del 25 settembre 2013 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (BU 2013
2851), quelle del 17 dicembre 2013 il 1° gennaio 2014 (BU 2013 2974) e quelle del 25
ottobre 2017 il 1° luglio 2018 (BU 2018 498).