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2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto civile » 213 Diritto delle cose

8 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
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Indice delle disposizioni (8)

Testo normativo (8 Articoli)

2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto civile » 213 Diritto delle cose

Principio

Il registro fondiario cantonale è sostituito, comune per comune, dal registro fondiario federale dopo il completamento della misurazione catastale.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto civile » 213 Diritto delle cose

Lavori preliminari

L'introduzione del registro fondiario federale è preceduta da un riordino dei

diritti reali e dal riscatto del capitale a lungo termine.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto civile » 213 Diritto delle cose

Ordine di Introduzione

1 Nei circondari notarili che comprendono più comuni, il catasto federale

viene di regola introdotto contemporaneamente in un solo comune.

2 Il Consiglio di Stato determina l'ordine. Esso tiene conto dei desideri

dei comuni.

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Costi

1 Il Cantone, i Distretti e i Comuni sopportano in parti uguali i costi dell’introduzione

del registro fondiario federale. I Comuni possono, mediante decisione dei

votanti, riversare ai proprietari fondiari al massimo il 30% della loro quota

di costi.

2 I costi causati dal comportamento dilatorio delle persone coinvolte possono

essere loro addossati.

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Obblighi dei Partecipanti

1 Le persone partecipanti sono tenute, su invito del funzionario di bonifica, a col-

laborare all'esecuzione dei lavori menzionati agli articoli 1 e 2.

2 Chiunque violi colpevolmente questa disposizione sarà multato su richiesta del

funzionario di bonifica.

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Stime

1 Nel registro fondiario federale sono indicati i valori di stima determinanti per la costituzione di garanzie ipotecarie.

2 Le autorità che accertano tali valori di stima sono tenute a comunicarli agli uffici del registro fondiario.

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Competenze del Gran Consiglio

Il Gran Consiglio emana le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente

legge, in particolare

a) concernenti la regolarizzazione dei diritti reali e il riscatto del capitale ecceden-

te;

b) concernenti l'iscrizione di ulteriori valori di stima nel registro fondiario;

c) concernenti l'organizzazione dei notariati e degli uffici del registro fondiario,

nonché l'elezione, l'esame, la prestazione di garanzia e la vigilanza dei notai;

d) concernenti modifiche di lieve entità rispetto all'ordinanza federale sul registro

fondiario, nella misura in cui siano approvate dalle autorità federali.

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Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore

1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costi-

tuzione cantonale.

2 Essa viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale e, dopo l’entrata in vigore,

inserita nella Raccolta delle leggi.

3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell’esecuzione. Esso determina il momento

dell’entrata in vigore.

1 RS 13-626 con modifiche del 25 settembre 2013 (Decisione del Gran Consiglio adegua-

mento alla nuova Costituzione cantonale, RS 23-80z), del 17 dicembre 2013 (Decisione

del Consiglio di Stato adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RS 23-97) e del

25 ottobre 2017 (LOG, RS 25-10d).

2 Approvato nella votazione popolare del 21 agosto 1955 con 2627 Sì contro 1705 No (BU

1955 638).

3 Il cpv. 1 nella versione del 25 ottobre 2017.

4 Il cpv. 2 abrogato il 25 settembre 2013.

5 Intestazione, cpv. 1, 2 e 3 nella versione del 17 dicembre 2013.

6 Le modifiche del 25 settembre 2013 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (BU 2013

2851), quelle del 17 dicembre 2013 il 1° gennaio 2014 (BU 2013 2974) e quelle del 25

ottobre 2017 il 1° luglio 2018 (BU 2018 498).

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