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2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto civile » 213 Diritto delle cose

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
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Indice delle disposizioni (11)

Testo normativo (11 Articoli)

2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto civile » 213 Diritto delle cose

1. Il proprietario fondiario può affrancare diritti di pascolo, di strame, di tori (di monta) e di legnatico, nonché diritti di proprietà e di godimento su alberi posti sul suo fondo.

2. A tale scopo deve accordarsi con l'avente diritto sull'ammontare dell'affrancazione.

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1. Se non si raggiunge un'intesa, il proprietario del fondo servente può adire il Tribunale distrettuale, aggirando il Comitato di conciliazione, per avviare un'azione legale.

2. I tribunali decidono nel procedimento ordinario.

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Il valore di affrancazione è pari a venticinque volte il valore del beneficio annuale medio durante i 20 anni precedenti l'affrancazione.

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Il prezzo di affrancazione deve essere depositato presso il notaio a favore dei creditori ipotecari del fondo dominante.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto civile » 213 Diritto delle cose

1 Il notaio deve depositare l'importo di riscatto presso la Banca Cantonale

in modo fruttifero.

2 Il deposito deve essere notificato contemporaneamente ai creditori ipotecari,

indicando l'immobile e i diritti riscattati. Se questi non sono noti, essi

vengono invitati, tramite una pubblicazione nel Foglio Ufficiale con un

termine di 60 giorni e sotto comminatoria della perdita del diritto, a far

valere le loro pretese.

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1 L'importo di affrancazione è versato ai creditori ipotecari del fondo dominante

nell'ordine dei loro diritti di pegno.

2 Se i creditori ipotecari non vantano pretese, l'importo di affrancazione è

consegnato al proprietario del fondo dominante.

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1 Le servitù prediali estinte devono essere cancellate dal Registro fondiario.

2 I titoli ipotecari sui quali è menzionato il diritto estinto devono essere ri-

chiesti dal conservatore del Registro fondiario e modificati di conseguenza.

3 Il proprietario del fondo sul quale la servitù è stata estinta sopporta le spese.

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Per la compensazione di servitù prediali in aree forestali pubbliche si applica la legislazione forestale.

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La legge del 10 agosto 1899, concernente l’estinzione degli oneri fondiari e la limitazione dei diritti di passaggio, è abrogata.

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Questa legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costituzione cantonale.

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Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione.

1 Questa legge è stata emanata quale ordinanza sottoposta a referendum facoltativo: RS

14-102 con modifiche del 14 settembre 1978 (DE al CC, RS 17-95) e del 25 set-

tembre 2013 (LRC adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RS 23-80q).

2 RS 17-94.

3 RS 3-208.

4 Versione del 25 settembre 2013.

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