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Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
1. Il proprietario fondiario può affrancare diritti di pascolo, di strame, di tori (di monta) e di legnatico, nonché diritti di proprietà e di godimento su alberi posti sul suo fondo.
2. A tale scopo deve accordarsi con l'avente diritto sull'ammontare dell'affrancazione.
1. Se non si raggiunge un'intesa, il proprietario del fondo servente può adire il Tribunale distrettuale, aggirando il Comitato di conciliazione, per avviare un'azione legale.
2. I tribunali decidono nel procedimento ordinario.
Il valore di affrancazione è pari a venticinque volte il valore del beneficio annuale medio durante i 20 anni precedenti l'affrancazione.
Il prezzo di affrancazione deve essere depositato presso il notaio a favore dei creditori ipotecari del fondo dominante.
1 Il notaio deve depositare l'importo di riscatto presso la Banca Cantonale
in modo fruttifero.
2 Il deposito deve essere notificato contemporaneamente ai creditori ipotecari,
indicando l'immobile e i diritti riscattati. Se questi non sono noti, essi
vengono invitati, tramite una pubblicazione nel Foglio Ufficiale con un
termine di 60 giorni e sotto comminatoria della perdita del diritto, a far
valere le loro pretese.
1 L'importo di affrancazione è versato ai creditori ipotecari del fondo dominante
nell'ordine dei loro diritti di pegno.
2 Se i creditori ipotecari non vantano pretese, l'importo di affrancazione è
consegnato al proprietario del fondo dominante.
1 Le servitù prediali estinte devono essere cancellate dal Registro fondiario.
2 I titoli ipotecari sui quali è menzionato il diritto estinto devono essere ri-
chiesti dal conservatore del Registro fondiario e modificati di conseguenza.
3 Il proprietario del fondo sul quale la servitù è stata estinta sopporta le spese.
Per la compensazione di servitù prediali in aree forestali pubbliche si applica la legislazione forestale.
La legge del 10 agosto 1899, concernente l’estinzione degli oneri fondiari e la limitazione dei diritti di passaggio, è abrogata.
Questa legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costituzione cantonale.
Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione.
1 Questa legge è stata emanata quale ordinanza sottoposta a referendum facoltativo: RS
14-102 con modifiche del 14 settembre 1978 (DE al CC, RS 17-95) e del 25 set-
tembre 2013 (LRC adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RS 23-80q).
2 RS 17-94.
3 RS 3-208.
4 Versione del 25 settembre 2013.