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Testo normativo (4 Articoli)
Pubblicazioni
1 I trasferimenti di proprietà di immobili devono essere pubblicati conformemente all'articolo 970a capoverso 2 CC. L'acquisto per successione non è soggetto a pubblicazione.
2 Si rinuncia alla pubblicazione se la superficie interessata è inferiore a 250 m².
3 La pubblicazione avviene mensilmente, ordinata per comune, nel Foglio Ufficiale cantonale.
Competenza e procedura
Gli amministratori del registro fondiario comunicano mensilmente alla Cancelleria di Stato di Svitto i trasferimenti di proprietà di immobili avvenuti nei comuni del loro circondario notarile, che devono essere pubblicati ai sensi del § 1.
Spese/Emolumenti
1 La pubblicazione dei trasferimenti di proprietà di immobili è soggetta a spese.
2 L'emolumento, che deve essere riscosso dal Conservatore del registro fondiario presso il richiedente, si compone di una tassa di pubblicazione e di una quota parte del Conservatore del registro fondiario per il suo onere.
3 La tassa di pubblicazione, che deve essere versata alla Cancelleria di Stato, è determinata in base all'Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali. La quota parte del Conservatore del registro fondiario è stabilita nella tariffa degli emolumenti per i notai e i Conservatori del registro fondiario.
Disposizione finale
6 Approvata il 21 dicembre 1993 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.
Essa è pubblicata nel Foglio ufficiale e inserita nella Raccolta delle leggi.
1 RS 18-373 con modifica del 1° giugno 1999 (RU 1999 855).
2 RS 210.
3 RSZ 140.211.
4 RSZ 213.512.
5 Abrogata il 1° giugno 1999.