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2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto civile » 213 Diritto delle cose

4 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
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Testo normativo (4 Articoli)

2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto civile » 213 Diritto delle cose

Pubblicazioni

1 I trasferimenti di proprietà di immobili devono essere pubblicati conformemente all'articolo 970a capoverso 2 CC. L'acquisto per successione non è soggetto a pubblicazione.

2 Si rinuncia alla pubblicazione se la superficie interessata è inferiore a 250 m².

3 La pubblicazione avviene mensilmente, ordinata per comune, nel Foglio Ufficiale cantonale.

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Competenza e procedura

Gli amministratori del registro fondiario comunicano mensilmente alla Cancelleria di Stato di Svitto i trasferimenti di proprietà di immobili avvenuti nei comuni del loro circondario notarile, che devono essere pubblicati ai sensi del § 1.

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Spese/Emolumenti

1 La pubblicazione dei trasferimenti di proprietà di immobili è soggetta a spese.

2 L'emolumento, che deve essere riscosso dal Conservatore del registro fondiario presso il richiedente, si compone di una tassa di pubblicazione e di una quota parte del Conservatore del registro fondiario per il suo onere.

3 La tassa di pubblicazione, che deve essere versata alla Cancelleria di Stato, è determinata in base all'Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali. La quota parte del Conservatore del registro fondiario è stabilita nella tariffa degli emolumenti per i notai e i Conservatori del registro fondiario.

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Disposizione finale

6 Approvata il 21 dicembre 1993 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Essa è pubblicata nel Foglio ufficiale e inserita nella Raccolta delle leggi.

1 RS 18-373 con modifica del 1° giugno 1999 (RU 1999 855).

2 RS 210.

3 RSZ 140.211.

4 RSZ 213.512.

5 Abrogata il 1° giugno 1999.

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