2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto civile » 213 Diritto delle cose (FlurG)
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
I. Campo di applicazione
1 La presente legge disciplina tutte le associazioni e i consorzi ai sensi del § 68
della Legge d'introduzione al Codice civile per il miglioramento e lo sviluppo
dei fondi all'interno e all'esterno dell'area edificabile, nonché per la manuten-
zione di tali opere.
2 Sono fatte salve le disposizioni divergenti relative alle consorzi per la pere-
quazione fondiaria, ai consorzi agrari e forestali, nonché ai consorzi per opere
idrauliche.
II. Procedura di costituzione
1. Preparazione
1 Chi intende costituire una cooperativa di miglioria fondiaria deve presentare al Consiglio comunale
del comune in cui la terra si trova interamente o in gran parte,
con una richiesta scritta una domanda corrispondente, un progetto di statuto
e, se necessario, un progetto preliminare con stima dei costi; nella domanda devono essere in particolare indicati lo scopo, il modo di esecuzione, l'area di riferimento presunta su una mappa catastale, i nomi e gli indirizzi dei proprietari fondiari e delle opere e le possibilità di finanziamento del progetto.
2 Il Consiglio comunale convoca i proprietari interessati per iscritto o, se il loro
luogo di residenza è sconosciuto, pubblicamente con almeno 20 giorni di anticipo
e con l'indicazione che la documentazione presentata può essere consultata presso la cancelleria comunale, all'assemblea di costituzione.
3 Il Consiglio comunale può invitare in precedenza a un'assemblea di orientamento.
2. Delibera di fondazione, adozione dello statuto ed elezioni
1 Un membro del Consiglio comunale presiede l'assemblea di fondazione; il
segretario comunale o un suo sostituto ne redige il verbale.
2 La delibera di fondazione si conforma all'art. 68 cpv. 2 della legge d'introdu-
zione al Codice civile. Chi non partecipa alla deliberazione, ma è stato
debitamente invitato, si considera consenziente.
3 Successivamente si discute e si vota sul progetto di statuto; dopo l'adozione
dello statuto si nominano gli organi statutari.
4 Fatta salva la delibera di fondazione, tutte le deliberazioni sono prese a
maggioranza degli aventi diritto di voto che partecipano alla votazione. I
comproprietari votano in base alle loro quote di comproprietà; i proprietari
collettivi devono nominare un rappresentante.
5 Ogni avente diritto di voto può farsi rappresentare da una persona capace di
agire munita di procura scritta; un procuratore non può rappresentare più
di un avente diritto di voto.
6 Entro 20 giorni dallo svolgimento dell'assemblea di fondazione, è possibile
presentare ricorso contro le sue deliberazioni al Consiglio di Stato; di ciò i
membri devono essere informati già al momento dell'invito all'assemblea di
fondazione.
3. Approvazione del Consiglio di Stato; Vigilanza
1 Il protocollo dell'assemblea costitutiva, lo statuto, l'avant-progetto e la domanda
di costituzione devono essere presentati al Consiglio di Stato.
2 Il Consiglio di Stato approva la costituzione e lo statuto se l'impresa richiede
una partecipazione comunitaria, se l'onere è in un rapporto adeguato con il
suo beneficio e se lo statuto contiene disposizioni su
1. la denominazione, la sede e lo scopo della cooperativa;
2. la descrizione dell'area di competenza con l'indicazione dei partecipanti;
3. i diritti e i doveri dei membri della cooperativa;
4. gli organi della cooperativa, ossia l'assemblea generale, il consiglio di
amministrazione, la commissione di revisione dei conti e la commissione di
stima, i cui membri non possono essere membri della cooperativa;
5. la copertura dei costi di costruzione e di manutenzione;
6. la responsabilità della cooperativa ed eventualmente dei suoi membri;
7. l'esecuzione, l'utilizzo e la manutenzione dell'opera;
8. lo scioglimento della cooperativa.
3 Con l'approvazione del Consiglio di Stato, la cooperativa acquisisce la
personalità giuridica di diritto pubblico; essa è soggetta alla vigilanza del
Consiglio di Stato.
4. Divieto di modifiche
Con l'acquisto della personalità giuridica della cooperativa, sui terreni e le opere
coinvolte non potranno essere apportate modifiche che possano ostacolare l'attuazione
dell'impresa.
III. Esecuzione dell'impresa
1. Progetto di esecuzione e piano di ripartizione dei costi
1 Dopo l'approvazione del Consiglio di Governo (§ 4), il Consiglio direttivo dis-
pone l'elaborazione di un progetto di esecuzione con preventivo dei costi e l'an-
notazione dell'affiliazione nel registro fondiario.
2 La commissione di stima elabora un piano per la ripartizione dei costi di rea-
lizzazione e di manutenzione.
2. Direttive per la ripartizione dei costi
1 Nella misura in cui i soci non hanno preventivamente concordato una ripartizione
dei costi, la commissione di stima determina il beneficio dell'impresa per il
singolo fondo e opera interessati e redige il piano di ripartizione dei costi tenendo
conto delle seguenti direttive.
2 Alla ripartizione dei costi di costruzione di strade e sentieri si applicano per
analogia le disposizioni dell'ordinanza concernente i contributi dei proprietari
fondiari per le opere di trasporto. I costi di manutenzione sono ripartiti tenendo
conto dell'intensità di utilizzo e della lunghezza del percorso.
3 Per gli approvvigionamenti idrici e gli impianti di depurazione, i costi di costruzione
sono ripartiti in base al valore di reddito o al valore venale dei fondi allacciati,
i costi di esercizio e di manutenzione in base al consumo di acqua. Queste
regole si applicano per analogia anche ad altri impianti di approvvigionamento.
4 I fondi agricoli sono stimati in base al valore di reddito, i fondi non agricoli in
base al valore venale, potendo essere consultate le stime delle autorità fiscali.
3. Procedura di pubblicazione e opposizione
1 Il Consiglio esamina il progetto esecutivo e il preventivo e
li deposita pubblicamente, insieme al piano di ripartizione dei costi, per 20 giorni presso
la Cancelleria comunale; se il piano del bacino d'utenza deve essere modificato
a seguito del progetto esecutivo, anche questo deve essere depositato.
2 La pubblicazione è resa nota dal Consiglio con le stesse modalità della
dell'assemblea costitutiva, con l'invito a presentare opposizioni per iscritto al Consiglio
durante il periodo di pubblicazione.
3 Se non si raggiunge un accordo su un'opposizione, il Consiglio
adotta una decisione scritta sull'opposizione, che può essere impugnata
presso il Consiglio di Stato.
4. Decisioni, ricorsi
1 Dopo la conclusione della procedura di opposizione e delle conseguenti
rettifiche, il Consiglio Direttivo sottopone il progetto di esecuzione, il
preventivo dei costi e il piano del bacino d'utenza ai membri della
cooperativa per l'approvazione.
2 Contro le decisioni dell'assemblea è possibile presentare ricorso al
Consiglio di Stato entro 20 giorni dalla data dell'assemblea.
5. Valutazione delle opposizioni e approvazione
1 Il Comitato direttivo sottopone i documenti depositati al Consiglio di Stato.
2 Il Consiglio di Stato approva il progetto esecutivo, il piano del bacino di
utenza nonché il preventivo dei costi, se le condizioni del § 4 cpv. 2
continuano a sussistere.
6. Inizio dei Lavori; Obbligo di Contribuire, Acquisizione di Diritti
1 Dopo l'evasione delle opposizioni e l'approvazione del progetto esecutivo
e del preventivo, la Cooperativa può iniziare l'esecuzione delle opere
progettate.
2 La Cooperativa può riscuotere contributi secondo quanto stabilito dallo
statuto e dal piano di ripartizione dei costi.
3 La Cooperativa può acquisire diritti coattivamente, qualora non si raggiunga
un accordo amichevole in merito; sull'indennizzo decide la commissione
cantonale di stima in materia di espropriazione.
4 Il Consiglio Direttivo notifica le modifiche giuridiche connesse all'opera
per l'iscrizione nel registro fondiario.
7. Ripartizione dei costi in caso di mancata esecuzione dell'opera
1 Qualora l'opera non possa essere eseguita per qualsiasi motivo, la Commissione di
stima fissa, su richiesta del Comitato direttivo, la ripartizione dei costi finora
sostenuti; l'articolo 7 si applica per analogia.
2 Questo piano di ripartizione deve essere notificato a ciascun membro; contro di
esso è possibile presentare ricorso al Consiglio di Stato.
IV. Modifiche successive
1 L'assemblea della cooperativa decide in merito alle modifiche dello statuto,
dell'area di riferimento e del progetto esecutivo; tali modifiche necessitano dell'ap-
provazione del Consiglio di Stato.
2 L'inclusione di fondi al di fuori dell'area di riferimento precedente
e l'inclusione di nuove opere necessita del consenso scritto dei proprietari
interessati; se il consenso non viene concesso, si applica la procedura di
costituzione.
3 Lo scioglimento della cooperativa è autorizzato dal Consiglio di Stato solo se la
manutenzione dell'opera è regolamentata e garantita.
4 Se la gestione o l'utilizzo di un fondo partecipante cambia
e tale cambiamento incide sull'interesse del cooperatore, il riparto
dei costi deve essere ridefinito dal Consiglio direttivo su proposta della commissione
di stima. Se ne deriva un onere aggiuntivo per gli altri coope-
ratori, deve essere attuata la procedura di cui al § 8.
V. Manutenzione dell'opera
1 L'opera comune deve essere mantenuta in buono stato. A tale scopo
sono applicabili, mutatis mutandis, le disposizioni valide per la sua fondazione ed esecuzione.
2 Il consiglio direttivo delibera in merito ai lavori urgenti di manutenzione.
VI. Rinvio al diritto applicabile
1 Per la procedura di opposizione e di ricorso si applica la legge sulla giustizia
amministrativa.
2 Se, per il resto, la presente legge o gli statuti emanati in virtù della stessa non
contengono alcuna disposizione, si applicano per analogia le disposizioni della
legge sull'organizzazione dei comuni.
VII. Cooperative di Bonifica Esistenti
1 Le cooperative di bonifica esistenti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto sottostanno alla presente legge.
2 L'autorità di vigilanza può, se necessario, richiedere adeguamenti degli statuti.
VIII. Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore
1 La presente legge è soggetta a referendum conformemente ai §§ 34 o 35 della
Costituzione cantonale.
2 Essa è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo l'entrata in vigore, è inserita
nella Raccolta delle leggi.
3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione. Esso determina il momento
dell'entrata in vigore.
1 La presente legge è stata emanata quale ordinanza assoggettata a referendum facoltativo: GS 17-
151 con modifiche del 30 novembre 1989 (GS 17-869), del 7 febbraio 1990 (GS 18-29), del 25
settembre 2013 (KRB Adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, G 23-80m) e del 17
dicembre 2013 (RRB Adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, GS 23-97).
2 GS 17-79.
3 Comma 1 nella versione del 25 settembre 2013; comma 2 nella versione del 30 novembre
1989.
4 Comma 2 nella versione del 7 febbraio 1990.
5 Comma 4 (nuovo) nella versione del 30 novembre 1989.
6 Comma 2 nella versione del 25 settembre 2013.
7 Comma 1 nella versione del 25 settembre 2013.
8 Commi 1 e 2 nella versione del 25 settembre 2013; rubrica e comma 3 nella versione del 17
dicembre 2013.
9 Entrata in vigore il 1° settembre 1979 (GS 17-156); le modifiche del 25 settembre 2013 sono
entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (Abl 2013 2851) e quelle del 17 dicembre 2013 il 1° gennaio
2014 (Abl 2013 2974).