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2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto civile » 213 Diritto delle cose (FlurG)

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
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Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto civile » 213 Diritto delle cose

I. Campo di applicazione

1 La presente legge disciplina tutte le associazioni e i consorzi ai sensi del § 68

della Legge d'introduzione al Codice civile per il miglioramento e lo sviluppo

dei fondi all'interno e all'esterno dell'area edificabile, nonché per la manuten-

zione di tali opere.

2 Sono fatte salve le disposizioni divergenti relative alle consorzi per la pere-

quazione fondiaria, ai consorzi agrari e forestali, nonché ai consorzi per opere

idrauliche.

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II. Procedura di costituzione

1. Preparazione

1 Chi intende costituire una cooperativa di miglioria fondiaria deve presentare al Consiglio comunale

del comune in cui la terra si trova interamente o in gran parte,

con una richiesta scritta una domanda corrispondente, un progetto di statuto

e, se necessario, un progetto preliminare con stima dei costi; nella domanda devono essere in particolare indicati lo scopo, il modo di esecuzione, l'area di riferimento presunta su una mappa catastale, i nomi e gli indirizzi dei proprietari fondiari e delle opere e le possibilità di finanziamento del progetto.

2 Il Consiglio comunale convoca i proprietari interessati per iscritto o, se il loro

luogo di residenza è sconosciuto, pubblicamente con almeno 20 giorni di anticipo

e con l'indicazione che la documentazione presentata può essere consultata presso la cancelleria comunale, all'assemblea di costituzione.

3 Il Consiglio comunale può invitare in precedenza a un'assemblea di orientamento.

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2. Delibera di fondazione, adozione dello statuto ed elezioni

1 Un membro del Consiglio comunale presiede l'assemblea di fondazione; il

segretario comunale o un suo sostituto ne redige il verbale.

2 La delibera di fondazione si conforma all'art. 68 cpv. 2 della legge d'introdu-

zione al Codice civile. Chi non partecipa alla deliberazione, ma è stato

debitamente invitato, si considera consenziente.

3 Successivamente si discute e si vota sul progetto di statuto; dopo l'adozione

dello statuto si nominano gli organi statutari.

4 Fatta salva la delibera di fondazione, tutte le deliberazioni sono prese a

maggioranza degli aventi diritto di voto che partecipano alla votazione. I

comproprietari votano in base alle loro quote di comproprietà; i proprietari

collettivi devono nominare un rappresentante.

5 Ogni avente diritto di voto può farsi rappresentare da una persona capace di

agire munita di procura scritta; un procuratore non può rappresentare più

di un avente diritto di voto.

6 Entro 20 giorni dallo svolgimento dell'assemblea di fondazione, è possibile

presentare ricorso contro le sue deliberazioni al Consiglio di Stato; di ciò i

membri devono essere informati già al momento dell'invito all'assemblea di

fondazione.

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3. Approvazione del Consiglio di Stato; Vigilanza

1 Il protocollo dell'assemblea costitutiva, lo statuto, l'avant-progetto e la domanda

di costituzione devono essere presentati al Consiglio di Stato.

2 Il Consiglio di Stato approva la costituzione e lo statuto se l'impresa richiede

una partecipazione comunitaria, se l'onere è in un rapporto adeguato con il

suo beneficio e se lo statuto contiene disposizioni su

1. la denominazione, la sede e lo scopo della cooperativa;

2. la descrizione dell'area di competenza con l'indicazione dei partecipanti;

3. i diritti e i doveri dei membri della cooperativa;

4. gli organi della cooperativa, ossia l'assemblea generale, il consiglio di

amministrazione, la commissione di revisione dei conti e la commissione di

stima, i cui membri non possono essere membri della cooperativa;

5. la copertura dei costi di costruzione e di manutenzione;

6. la responsabilità della cooperativa ed eventualmente dei suoi membri;

7. l'esecuzione, l'utilizzo e la manutenzione dell'opera;

8. lo scioglimento della cooperativa.

3 Con l'approvazione del Consiglio di Stato, la cooperativa acquisisce la

personalità giuridica di diritto pubblico; essa è soggetta alla vigilanza del

Consiglio di Stato.

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4. Divieto di modifiche

Con l'acquisto della personalità giuridica della cooperativa, sui terreni e le opere

coinvolte non potranno essere apportate modifiche che possano ostacolare l'attuazione

dell'impresa.

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III. Esecuzione dell'impresa

1. Progetto di esecuzione e piano di ripartizione dei costi

1 Dopo l'approvazione del Consiglio di Governo (§ 4), il Consiglio direttivo dis-

pone l'elaborazione di un progetto di esecuzione con preventivo dei costi e l'an-

notazione dell'affiliazione nel registro fondiario.

2 La commissione di stima elabora un piano per la ripartizione dei costi di rea-

lizzazione e di manutenzione.

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2. Direttive per la ripartizione dei costi

1 Nella misura in cui i soci non hanno preventivamente concordato una ripartizione

dei costi, la commissione di stima determina il beneficio dell'impresa per il

singolo fondo e opera interessati e redige il piano di ripartizione dei costi tenendo

conto delle seguenti direttive.

2 Alla ripartizione dei costi di costruzione di strade e sentieri si applicano per

analogia le disposizioni dell'ordinanza concernente i contributi dei proprietari

fondiari per le opere di trasporto. I costi di manutenzione sono ripartiti tenendo

conto dell'intensità di utilizzo e della lunghezza del percorso.

3 Per gli approvvigionamenti idrici e gli impianti di depurazione, i costi di costruzione

sono ripartiti in base al valore di reddito o al valore venale dei fondi allacciati,

i costi di esercizio e di manutenzione in base al consumo di acqua. Queste

regole si applicano per analogia anche ad altri impianti di approvvigionamento.

4 I fondi agricoli sono stimati in base al valore di reddito, i fondi non agricoli in

base al valore venale, potendo essere consultate le stime delle autorità fiscali.

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3. Procedura di pubblicazione e opposizione

1 Il Consiglio esamina il progetto esecutivo e il preventivo e

li deposita pubblicamente, insieme al piano di ripartizione dei costi, per 20 giorni presso

la Cancelleria comunale; se il piano del bacino d'utenza deve essere modificato

a seguito del progetto esecutivo, anche questo deve essere depositato.

2 La pubblicazione è resa nota dal Consiglio con le stesse modalità della

dell'assemblea costitutiva, con l'invito a presentare opposizioni per iscritto al Consiglio

durante il periodo di pubblicazione.

3 Se non si raggiunge un accordo su un'opposizione, il Consiglio

adotta una decisione scritta sull'opposizione, che può essere impugnata

presso il Consiglio di Stato.

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4. Decisioni, ricorsi

1 Dopo la conclusione della procedura di opposizione e delle conseguenti

rettifiche, il Consiglio Direttivo sottopone il progetto di esecuzione, il

preventivo dei costi e il piano del bacino d'utenza ai membri della

cooperativa per l'approvazione.

2 Contro le decisioni dell'assemblea è possibile presentare ricorso al

Consiglio di Stato entro 20 giorni dalla data dell'assemblea.

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5. Valutazione delle opposizioni e approvazione

1 Il Comitato direttivo sottopone i documenti depositati al Consiglio di Stato.

2 Il Consiglio di Stato approva il progetto esecutivo, il piano del bacino di

utenza nonché il preventivo dei costi, se le condizioni del § 4 cpv. 2

continuano a sussistere.

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6. Inizio dei Lavori; Obbligo di Contribuire, Acquisizione di Diritti

1 Dopo l'evasione delle opposizioni e l'approvazione del progetto esecutivo

e del preventivo, la Cooperativa può iniziare l'esecuzione delle opere

progettate.

2 La Cooperativa può riscuotere contributi secondo quanto stabilito dallo

statuto e dal piano di ripartizione dei costi.

3 La Cooperativa può acquisire diritti coattivamente, qualora non si raggiunga

un accordo amichevole in merito; sull'indennizzo decide la commissione

cantonale di stima in materia di espropriazione.

4 Il Consiglio Direttivo notifica le modifiche giuridiche connesse all'opera

per l'iscrizione nel registro fondiario.

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7. Ripartizione dei costi in caso di mancata esecuzione dell'opera

1 Qualora l'opera non possa essere eseguita per qualsiasi motivo, la Commissione di

stima fissa, su richiesta del Comitato direttivo, la ripartizione dei costi finora

sostenuti; l'articolo 7 si applica per analogia.

2 Questo piano di ripartizione deve essere notificato a ciascun membro; contro di

esso è possibile presentare ricorso al Consiglio di Stato.

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IV. Modifiche successive

1 L'assemblea della cooperativa decide in merito alle modifiche dello statuto,

dell'area di riferimento e del progetto esecutivo; tali modifiche necessitano dell'ap-

provazione del Consiglio di Stato.

2 L'inclusione di fondi al di fuori dell'area di riferimento precedente

e l'inclusione di nuove opere necessita del consenso scritto dei proprietari

interessati; se il consenso non viene concesso, si applica la procedura di

costituzione.

3 Lo scioglimento della cooperativa è autorizzato dal Consiglio di Stato solo se la

manutenzione dell'opera è regolamentata e garantita.

4 Se la gestione o l'utilizzo di un fondo partecipante cambia

e tale cambiamento incide sull'interesse del cooperatore, il riparto

dei costi deve essere ridefinito dal Consiglio direttivo su proposta della commissione

di stima. Se ne deriva un onere aggiuntivo per gli altri coope-

ratori, deve essere attuata la procedura di cui al § 8.

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V. Manutenzione dell'opera

1 L'opera comune deve essere mantenuta in buono stato. A tale scopo

sono applicabili, mutatis mutandis, le disposizioni valide per la sua fondazione ed esecuzione.

2 Il consiglio direttivo delibera in merito ai lavori urgenti di manutenzione.

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VI. Rinvio al diritto applicabile

1 Per la procedura di opposizione e di ricorso si applica la legge sulla giustizia

amministrativa.

2 Se, per il resto, la presente legge o gli statuti emanati in virtù della stessa non

contengono alcuna disposizione, si applicano per analogia le disposizioni della

legge sull'organizzazione dei comuni.

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VII. Cooperative di Bonifica Esistenti

1 Le cooperative di bonifica esistenti prima dell'entrata in vigore del presente

decreto sottostanno alla presente legge.

2 L'autorità di vigilanza può, se necessario, richiedere adeguamenti degli statuti.

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VIII. Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore

1 La presente legge è soggetta a referendum conformemente ai §§ 34 o 35 della

Costituzione cantonale.

2 Essa è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo l'entrata in vigore, è inserita

nella Raccolta delle leggi.

3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione. Esso determina il momento

dell'entrata in vigore.

1 La presente legge è stata emanata quale ordinanza assoggettata a referendum facoltativo: GS 17-

151 con modifiche del 30 novembre 1989 (GS 17-869), del 7 febbraio 1990 (GS 18-29), del 25

settembre 2013 (KRB Adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, G 23-80m) e del 17

dicembre 2013 (RRB Adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, GS 23-97).

2 GS 17-79.

3 Comma 1 nella versione del 25 settembre 2013; comma 2 nella versione del 30 novembre

1989.

4 Comma 2 nella versione del 7 febbraio 1990.

5 Comma 4 (nuovo) nella versione del 30 novembre 1989.

6 Comma 2 nella versione del 25 settembre 2013.

7 Comma 1 nella versione del 25 settembre 2013.

8 Commi 1 e 2 nella versione del 25 settembre 2013; rubrica e comma 3 nella versione del 17

dicembre 2013.

9 Entrata in vigore il 1° settembre 1979 (GS 17-156); le modifiche del 25 settembre 2013 sono

entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (Abl 2013 2851) e quelle del 17 dicembre 2013 il 1° gennaio

2014 (Abl 2013 2974).

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