2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto Civile » 211 Diritto delle Persone e della Famiglia
Table of Provisions (14)
Statutory Text (14 Provisions)
Ambito di applicazione
1 Le presenti disposizioni d'esecuzione disciplinano la vigilanza legale sulle fondazioni private ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero (cosiddette fondazioni classiche), le quali, secondo la loro destinazione, appartengono ai Cantoni di Lucerna, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo o Zugo.
2 Esse non sono applicabili alle fondazioni di famiglia e alle fondazioni ecclesiastiche (art. 87 CCS), nonché alle fondazioni soggette alla vigilanza della Confederazione. Per le fondazioni di previdenza del personale attive nel campo della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e per gli enti che, secondo il loro scopo, servono alla previdenza professionale, si applicano le disposizioni d'esecuzione dell'UFSPE sulla previdenza professionale del 16 settembre 2005.
Autorità di vigilanza
La vigilanza sulle fondazioni ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CC è esercitata dalla
Commissione del concordato sulla vigilanza della Previdenza professionale e delle fondazioni della Svizzera centrale (ZBSA; di seguito denominata Autorità di vigilanza).
Aufsichtsübernahme
**Assunzione della sorveglianza**
1 Bei der Eintragung einer Stiftung sorgt das jeweilige kantonale Handelsregister-
amt dafür, dass jede Stiftung – mit Ausnahme der Familienstiftungen und der
kirchlichen Stiftungen – der Aufsicht desjenigen Gemeinwesens unterstellt wird,
dem sie nach ihrer Bestimmung angehört.
**1 Al momento dell’iscrizione di una fondazione, il rispettivo ufficio cantonale del registro di commercio provvede affinché ogni fondazione – ad eccezione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche – sia sottoposta alla sorveglianza dell’ente pubblico al quale essa appartiene in base alla sua destinazione.**
2 Das Handelsregisteramt macht der von ihm als zuständig erachteten Aufsichts-
behörde von der Errichtung der Stiftung unter Zustellung eines Handelsregister-
auszuges sowie eines Doppels oder einer beglaubigten Abschrift der Stiftungsur-
kunde und allfälliger Reglemente Mitteilung. Nach Vorliegen der Verfügung der
Aufsichtsbehörde betreffend die Übernahme der Stiftungsaufsicht wird die Auf-
sichtsbehörde im Handelsregister eingetragen.
**2 L’ufficio del registro di commercio notifica all’autorità di sorveglianza da esso ritenuta competente la costituzione della fondazione, trasmettendo un estratto del registro di commercio nonché una copia o una copia autenticata dell’atto di fondazione e degli eventuali regolamenti. Dopo aver ricevuto la decisione dell’autorità di sorveglianza relativa all’assunzione della sorveglianza della fondazione, l’autorità di sorveglianza viene iscritta nel registro di commercio.**
3 Erachtet sich die ZBSA für unzuständig, überweist sie die Unterlagen an die
ihrer Ansicht nach zuständige Aufsichtsbehörde.
**3 Se la ZBSA si ritiene incompetente, trasmette la documentazione all’autorità di sorveglianza che ritiene competente.**
II. Aufgaben der Aufsichtsbehörde
**II. Compiti dell’autorità di sorveglianza**
Compiti in generale
1 All'autorità di vigilanza incombono tutti i compiti che le vengono assegnati dal diritto federale e dalle pertinenti disposizioni dei Cantoni concordatari, nella misura in cui questi abbiano trasferito alla ZBSA la vigilanza sulle fondazioni. Nell'esecuzione della legislazione, essa è competente per tutti i provvedimenti e le decisioni che non siano espressamente riservati a un'altra istanza.
2 Conformemente all'art. 2 cpv. 3 del Concordato, la ZBSA, per i Cantoni concordatari che le hanno trasferito la vigilanza sulle fondazioni, assume anche i compiti dell'autorità di modifica ai sensi degli art. 85, 86 e 86a CC, per quanto riguarda le fondazioni cantonali e comunali.
3 Nell'esercizio della vigilanza, l'autorità di vigilanza rispetta l'autonomia delle fondazioni e la responsabilità propria dei loro organi. Essa adotta i provvedimenti necessari qualora gli organi non agiscano nell'ambito di una discrezionalità conforme ai doveri.
4 L'autorità di vigilanza può emanare le istruzioni e le direttive necessarie per l'adempimento dei suoi compiti.
Compiti specifici
L'autorità di vigilanza verifica
a) l'organizzazione delle fondazioni (art. 83 CC);
b) l'impiego del patrimonio della fondazione (art. 84 cpv. 2 e 84a CC);
c) l'investimento del patrimonio della fondazione secondo i principi di una sana
gestione patrimoniale, in particolare la sicurezza, il rendimento adeguato, la
compensazione dei rischi e la liquidità;
d) la conformità dei regolamenti emanati dal consiglio di fondazione con
l'atto di fondazione;
e) le domande di fondazioni per la dispensa dall'obbligo di designare un ufficio
di revisione (art. 83b cpv. 2 CC).
Mezzi di vigilanza
1 Se l'autorità di vigilanza constata delle carenze, adotta i provvedimenti necessari
per eliminarle. A tal fine, le sono in particolare a disposizione i seguenti mezzi di
vigilanza
a) l'emanazione di istruzioni vincolanti agli organi della fondazione;
b) il richiamo, la diffida e la revoca degli organi;
c) la nomina di un commissario;
d) la nomina di un ufficio di revisione straordinario;
e) l'annullamento e la modifica di decisioni degli organi;
f) la disposizione di perizie;
g) l'esecuzione sostitutiva;
h) la minaccia di pena per disobbedienza conformemente all'articolo 292 CP;
i) l'esame della gestione e della contabilità presso la sede della fondazione;
k) la nomina dell'organo mancante.
2 L'autorità di vigilanza può, d'ufficio o su denuncia di terzi, esigere in qualsiasi
momento dal Consiglio di fondazione informazioni e la consegna di documenti pertinenti.
III. Compiti della fondazione
Rapporti e presentazione dei conti
1 Ogni fondazione deve presentare all'autorità di vigilanza, spontaneamente, ogni
anno al più tardi sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio contabile, i seguenti
documenti, conformi alla legge e firmati in originale, per esame e conoscenza
a) il conto annuale (bilancio, conto economico e nota integrativa);
b) il rapporto dell'organo di revisione;
c) il rapporto sull'attività della fondazione;
d) il verbale di approvazione del Consiglio di fondazione.
2 L'autorità di vigilanza può, se necessario, richiedere ulteriore documentazione e
informazioni, e in particolare prendere visione di tutti i documenti, quali libri,
pezze giustificative, verbali e corrispondenza.
Mitteilungspflicht
Über neu erlassene oder geänderte Statuten und Reglemente sowie die Wahl von
Mitgliedern der Organe ist die Aufsichtsbehörde sofort zu informieren.
IV. Änderung, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung
**Traduzione in Italiano:**
Obbligo di comunicazione
L'autorità di vigilanza deve essere immediatamente informata circa gli statuti e i regolamenti di nuova emanazione o modificati, nonché l'elezione dei membri degli organi.
IV. Modifica, trasformazione e scioglimento della fondazione
Autorità competente
1 In base all'art. 2 cpv. 3 del Concordato, la ZBSA è competente per i Cantoni
concordatari che le hanno trasferito la vigilanza sulle fondazioni classiche,
per la modifica dell'organizzazione o dello scopo di una fondazione (art. 85
segg. CC), nonché per l'accertamento dell'irraggiungibilità dello scopo o per
la soppressione della fondazione (art. 88 cpv. 1 CC).
2 La ZBSA, per i Cantoni concordatari che le hanno trasferito la vigilanza sulle
fondazioni, svolge i compiti di autorità di modifica e trasformazione ai sensi
degli art. 85 segg. e 88 cpv. 1 CC anche per le fondazioni sottoposte a vigilanza
comunale. Tutte le altre modifiche sono di competenza delle autorità di
vigilanza comunali.
Decisioni
1. Le richieste concernenti la modifica, la trasformazione o la revoca di una fondazione devono essere sottoposte alla ZBSA per decisione. La sua decisione ha effetto costitutivo.
2. Qualora si tratti di una fondazione sotto vigilanza comunale con sede in un Cantone concordatario, il quale ha trasferito la vigilanza sulle fondazioni cantonali alla ZBSA, l'autorità comunale competente, in qualità di autorità di vigilanza, riceve la richiesta della fondazione e la sottopone alla ZBSA per decisione con una corrispondente proposta.
V. Amministrazione della giustizia
Decisioni dell'Autorità di Vigilanza
1 Il procedimento per l'emanazione, la modifica o l'annullamento di provvedi-
menti e decisioni dell'UCSA nonché la procedura di ricorso sono retti dalle
norme del Cantone di sede Lucerna.
2 L'istanza di ricorso è il Tribunale cantonale del Cantone di Lucerna.
**VI. Tasse**
Principio
1 L'autorità di vigilanza riscuote emolumenti per la sua attività.
2 Gli emolumenti coprono i costi e si compongono di
a) un emolumento annuo di vigilanza;
b) emolumenti per decisioni e prestazioni.
3 L'emolumento annuo di vigilanza è calcolato in base alla sostanza lorda della fondazione, e gli emolumenti per decisioni e prestazioni sono calcolati in base al dispendio effettivo e fatturati alle fondazioni o ai richiedenti.
Tassa di vigilanza annuale
1 Per l'esame annuale dei rapporti e dei conti viene prelevata una tassa base
di 300 franchi più lo 0,1 per mille del patrimonio lordo, arrotondato al
franco intero successivo, ma al massimo di 3800 franchi.
2 Qualora siano necessarie indagini che superano la misura usuale, la tassa
può essere aumentata al doppio dell'importo massimo.
3 In casi motivati si può rinunciare alla riscossione della tassa.
VII. Disposizioni finali
Entrata in vigore
Le presenti disposizioni d'esecuzione sulla vigilanza sulle fondazioni entrano in vigore
il 1° gennaio 2006. Devono essere pubblicate negli organi di pubblicazione dei Cantoni
concordatari.
1 RS 21-36 con modifiche del 3 giugno 2019 (RS 25-58) e del 23 maggio 2022 (RS 26-83).
2 RS 210.
3 ROSZ 211.210.1.
4 Comma 2 nella versione del 3 giugno 2019; comma 1 nella versione del 23 maggio 2022.
5 ROSZ 211.210.2.
6 Comma 3 nella versione del 3 giugno 2019.
7 Comma 2 nella versione del 3 giugno 2019.
8 Lettera e nella versione del 3 giugno 2019.
9 Comma 1 lettera c nella versione del e lettera k di nuova introduzione il 3 giugno 2019.
10 Comma 1 lettera a nella versione del 3 giugno 2019.
11 Titolo principale nella versione del 3 giugno 2019.
12 Comma 1 nella versione del 3 giugno 2019.
13 Versione del 3 giugno 2019.
14 Comma 3 nella versione del 3 giugno 2019.
15 Comma 1 nella versione del 23 maggio 2022.
16 RO 2005 1679; modifiche del 3 giugno 2019 entrate in vigore il 1° settembre 2019 (RO 2019 1925) e
del 23 maggio 2022 entrate in vigore il 1° luglio 2022 (RO 2022 1506).