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Indice delle disposizioni (19)
Testo normativo (19 Articoli)
Ambito di applicazione
1 Le presenti disposizioni d’esecuzione disciplinano la vigilanza legale sulle seguenti istituzioni di previdenza e istituzioni che, in base al loro scopo, servono alla previdenza professionale, con sede in uno dei Cantoni concordatari
a) istituzioni di previdenza di diritto privato e pubblico che partecipano all’attuazione dell’assicurazione obbligatoria ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)4 (art. 48 segg. LPP);
b) fondazioni di previdenza del personale che, senza partecipare all’assicurazione obbligatoria, operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 89a cpv. 6 e 7 CC);
c) fondazioni di libero passaggio (art. 10 cpv. 3 OLPC6);
d) fondazioni del pilastro 3a (art. 1 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 OPP 37).
2 Le disposizioni d’esecuzione non sono applicabili alle fondazioni che sono sottoposte alla vigilanza della Confederazione (art. 64a cpv. 2 LPP).
Autorità di vigilanza
L’autorità di vigilanza sulle istituzioni di previdenza e sulle istituzioni che
servono, per il loro scopo, alla previdenza professionale, ai sensi dell’art. 61 cpv. 1
LPF, è l’ufficio del concordato sulla vigilanza LPF e delle fondazioni della Svizzera
centrale (ZBSA; in seguito denominata autorità di vigilanza).
II. Compiti dell’autorità di vigilanza
1 Compiti in generale
1 All’autorità di vigilanza incombono i compiti che le sono attribuiti dal diritto
federale. Essa tiene, per i Cantoni concordatari, i registri cantonali della previ-
denza professionale.
2 Nell’esecuzione della legislazione sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità, essa è competente per tutti i provvedimenti e le deci-
sioni che non sono espressamente assegnati a un’altra istanza.
3 L’autorità di vigilanza può emanare le istruzioni e le direttive necessarie all’ad-
empimento dei suoi compiti.
1. **Esame della rendicontazione**
L'autorità di vigilanza esamina i rapporti di attività e i conti annuali delle istituzioni di previdenza, nonché delle istituzioni che, per il loro scopo, sono destinate alla previdenza professionale, e ne prende atto mediante decisione. Nell'ambito del suo controllo e della ripartizione legale dei compiti, essa prende anche visione dei rapporti degli uffici di revisione e degli esperti in previdenza professionale, nonché dei verbali delle istituzioni di previdenza e delle istituzioni che, per il loro scopo, sono destinate alla previdenza professionale. È autorizzata a richiedere ulteriori documenti pertinenti.
Mezzi di Vigilanza
Qualora l'autorità di vigilanza constati delle lacune, adotta i provvedimenti necessari
per la loro eliminazione. A tale scopo le sono in particolare a disposizione i seguenti
mezzi di vigilanza
a) l'emanazione di istruzioni vincolanti agli organi degli istituti di previdenza
e delle istituzioni che, in base al loro scopo, servono alla previdenza professionale,
nonché agli organi di revisione e agli esperti in previdenza professionale,
b) il richiamo, l'ammonimento e la revoca di organi,
c) la nomina di un'amministrazione ufficiale,
d) la nomina di un organo di revisione straordinario,
e) l'annullamento e la modifica di decisioni degli organi,
f) l'ordinazione di perizie,
g) l'esecuzione sostitutiva,
h) l'irrogazione di multe disciplinari fino a 4000 franchi,
i) l'esame della gestione e della contabilità presso la sede dell'istituto di
previdenza o dell'istituzione che, in base al suo scopo, serve alla previdenza
professionale.
Modifica dell'atto costitutivo
1. L'autorità di vigilanza decide in merito alle modifiche dell'atto costitutivo su richiesta dell'organo competente dell'istituto di previdenza o dell'istituto che, in base al suo scopo, serve alla previdenza professionale. La sua decisione ha effetto costitutivo.
2. Le modifiche vengono iscritte nel registro di commercio su iniziativa dell'autorità di vigilanza.
Reglementsprüfung
Esame dei regolamenti
1 Ai sensi dell'Art. 62 cpv. 1 lett. a LPP e dell'Art. 89a cpv. 6 cifra 12 e cpv. 7
cifra 7 CC, l'autorità di vigilanza esamina le disposizioni regolamentari e le loro modifiche
nell'ambito di un controllo astratto delle norme e ne prende atto. Essa può disporre la correzione o l'abrogazione
di disposizioni regolamentari contrarie alla legge o all'atto costitutivo.
2 Conformemente all'Art. 53b cpv. 2 LPP e all'Art. 89a cpv. 6 cifra 9 CC, l'autorità
di vigilanza esamina le disposizioni regolamentari relative ai presupposti e
alla procedura per la liquidazione parziale di un istituto di previdenza e le approva
mediante decisione. La sua decisione ha effetto costitutivo.
Cessazione di un istituto di previdenza e di un ente che, secondo il suo scopo, serve la previdenza professionale; trasferimento di patrimonio e liquidazione
1 Le decisioni concernenti il trasferimento globale di patrimonio a un altro ente giuridico o la ripartizione del patrimonio, nonché le decisioni relative alla liquidazione e alla fusione di istituti di previdenza e di enti che, secondo il loro scopo, servono la previdenza professionale, necessitano, prima della loro esecuzione, dell'approvazione dell'autorità di vigilanza e, se del caso, dell'iscrizione del contratto di trasferimento nel registro di commercio.
2 L'autorità di vigilanza constata la cessazione di una fondazione quando il suo scopo è divenuto irraggiungibile (art. 88 cpv. 1 CC).
Reclami concernenti i diritti all'informazione
L'autorità di vigilanza valuta, in quanto istanza di ricorso, le controversie concernenti
il diritto della persona assicurata all'informazione ai sensi dell'art. 65a (Trasparenza)
e dell'art. 86b cpv. 2 LPP (Informazione degli assicurati). Questa procedura è di
regola gratuita per gli assicurati, conformemente all'art. 62 cpv. 1 lett. e LPP.
Decisioni dell'Autorità di vigilanza
1 L'Autorità di vigilanza delibera di diritto, in particolare, su
a) l'assunzione e il proscioglimento dalla vigilanza di istituti di previdenza e
di istituzioni che, per il loro scopo, sono al servizio della previdenza
professionale;
b) la registrazione degli istituti di previdenza nel rispettivo registro cantonale
della previdenza professionale;
c) la modifica e la cancellazione dal rispettivo registro cantonale della
previdenza professionale;
d) l'approvazione del rapporto finale degli istituti di previdenza da cancellare
dal rispettivo registro cantonale;
e) la modifica degli atti costitutivi;
f) la fusione e lo scioglimento con e senza liquidazione di istituti di
previdenza e di istituzioni che, per il loro scopo, sono al servizio della
previdenza professionale;
g) l'approvazione del piano di ripartizione in caso di liquidazione totale di un
istituto di previdenza (art. 53c LPP);
h) l'approvazione delle disposizioni regolamentari sulla liquidazione parziale
(art. 53b cpv. 2 LPP);
i) le misure d'intervento per l'eliminazione delle irregolarità.
2 L'Autorità di vigilanza giudica inoltre, quale istanza di ricorso, su
a) le contestazioni della legittimità delle disposizioni regolamentari
(controllo delle norme);
b) le controversie concernenti il diritto della persona assicurata
all'informazione;
c) i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione in caso di
liquidazioni parziali e totali.
III. Compiti degli istituti di previdenza e delle istituzioni che, per il loro
scopo, sono al servizio della previdenza professionale
Principio generale
Gli organi degli istituti di previdenza e degli enti che, per la loro
finalità, sono al servizio della previdenza professionale, adempiono i compiti loro
assegnati dalla legge, dalle ordinanze, dall’atto costitutivo e da altre disposizioni
(regolamenti, direttive dell'autorità di vigilanza).
Relazione annuale
Gli istituti di previdenza e gli enti che, in base al loro scopo, servono alla previ-
denza professionale devono presentare all'autorità di vigilanza, ogni anno senza indugio, ma al più tardi sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio, la documentazione completa della relazione.
Regolamenti
1 Gli istituti di previdenza e gli istituti che, in base al loro scopo, servono alla
previdenza professionale, trasmettono all'autorità di vigilanza le proprie
disposizioni regolamentari e le relative modifiche immediatamente dopo la loro
emanazione da parte dell'organo, senza richiesta e in duplice esemplare, incluso
il verbale della decisione, per esame e presa d'atto.
2 In caso di abrogazione di regolamenti o di singole disposizioni, l'autorità di
vigilanza deve ricevere il relativo verbale della decisione dell'organo.
IV. Giurisdizione
Decisioni dell'Autorità di Vigilanza
Contro le decisioni dell'Autorità di Vigilanza, gli interessati possono ricorrere al Tribunale amministrativo federale (art. 74 cpv. 1 LPP e art. 89a cpv. 6 n. 19 e cpv. 7 n. 8 CC).
Controversie e pretese di responsabilità
La risoluzione di controversie e pretese di responsabilità è retta dall'art. 73 LPP.
**V. Spese**
Principio
1 L'autorità di vigilanza riscuote emolumenti per la sua attività.
2 Gli emolumenti coprono i costi e si compongono
a) di un emolumento annuo di vigilanza;
b) di emolumenti per decisioni e prestazioni.
3 L'emolumento annuo di vigilanza è calcolato in base agli averi lordi; gli emolu-
menti per decisioni e prestazioni sono commisurati al dispendio effettivo e messi
in conto agli istituti di previdenza e agli enti che secondo il loro scopo servono alla
previdenza professionale, oppure ai richiedenti.
Tassa di vigilanza annuale
1 Per l'esame annuale dei rapporti e dei rendiconti viene prelevata una tassa base
di 300 franchi, più lo 0,2 per mille del patrimonio lordo, arrotondato per difetto
al franco intero più vicino, ma al massimo di 7300 franchi.
2 Se sono necessarie indagini che superano la misura abituale, la tassa può
essere aumentata al doppio dell'importo massimo.
Weiterbelastung der von der Oberaufsicht erhobenen Aufsichtsabgabe
La Weiterbelastung della tassa di vigilanza riscossa dall'alta vigilanza
Die Aufsichtsbehörde überwälzt die nach Art. 64c Abs. 2 lit. a BVG der Oberaufsicht geschuldete Abgabe auf die von ihr beaufsichtigten Vorsorgeeinrichtungen.
L'autorità di vigilanza trasferisce la tassa dovuta all'alta vigilanza, ai sensi dell'art. 64c cpv. 2 lett. a LPP, agli istituti di previdenza da essa vigilati.
VI. Schlussbestimmungen
VI. Disposizioni finali
Entrata in vigore
Le presenti disposizioni d'esecuzione sulla previdenza professionale entrano
in vigore il 1° gennaio 2006. Esse devono essere pubblicate negli organi di
pubblicazione dei Cantoni del Concordato.
1 RU 21-35 con modifiche del 28 novembre 2011 (RU 23-101), del 17 maggio 2013 (RU 23-
102), del 3 giugno 2019 (RU 25-57) e del 23 maggio 2022 (RU 26-82).
2 RS 831.40.
3 RSCG 211.210.1.
4 Art. 1 lett. b nella versione del 3 giugno 2019; art. 1 lett. a, c, d e art. 2 nella versione del
17 maggio 2013.
5 Versione del 17 maggio 2013.
6 Art. 1 nella versione del 3 giugno 2019.
7 Versione del 17 maggio 2013.
8 Versione del 17 maggio 2013.
9 Art. 1 nella versione del 17 maggio 2013.
10 Versione del 3 giugno 2019.
11 Rubrica e art. 1 nella versione del 17 maggio 2013.
12 Versione del 17 maggio 2013.
13 Art. 1 lett. b, c nella versione del e art. 2 lett. c nuovo inserito il 3 giugno 2019; art. 1
lett. a, d a i e art. 2 lett. a, b nella versione del 17 maggio 2013.
14 Rubrica nella versione del 17 maggio 2013.
15 Versione del 17 maggio 2013.
16 Art. 2 abrogato il 3 giugno 2019; art. 1 nella versione del 17 maggio 2013.
17 Art. 1 nella versione del 17 maggio 2013.
18 Versione del 3 giugno 2019.
19 Art. 3 nella versione del 3 giugno 2019.
20 Art. 1 nella versione del 23 maggio 2022.
21 Art. 1 nella versione del e art. 2 abrogato il 3 giugno 2019.
22 Foglio ufficiale 2005 1684; modifiche del 28 novembre 2011 entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (Foglio ufficiale 2014 2696),
del 17 maggio 2013 entrate in vigore il 1° luglio 2013 (Foglio ufficiale 2014 2699), del 3 giugno 2019 entrate in vigore il 1° settembre 2019
(Foglio ufficiale 2019 1923) e del 23 maggio 2022 entrate in vigore il 1° luglio 2022 (Foglio ufficiale 2022 1507).