2 Zivilrecht, Strafrecht, Giustizia » 21 Diritto Civile » 211 Diritto delle Persone e della Famiglia
Table of Provisions (18)
Statutory Text (18 Provisions)
Circondari dello stato civile
1 La materia dello stato civile è di competenza dei comuni. A questo scopo
essi sono raggruppati in due circondari dello stato civile.
2 I due circondari comprendono il territorio dei seguenti comuni
a) Circondario dello stato civile Innerschwyz
Alpthal, Arth, Gersau, Illgau, Ingenbohl, Küssnacht, Lauerz, Morschach,
Muotathal, Oberiberg, Riemenstalden, Rothenthurm, Sattel, Svitto, Stei-
nen, Steinerberg, Unteriberg,
con centro servizi (ufficio dello stato civile) Svitto;
b) Circondario dello stato civile Ausserschwyz
Altendorf, Einsiedeln, Feusisberg, Freienbach, Galgenen, Innerthal, Lachen,
Reichenburg, Schübelbach, Tuggen, Vorderthal, Wangen, Wollerau,
con centro servizi (ufficio dello stato civile) Freienbach.
3 I comuni designati come centri servizi adempiono per il circondario dello stato
civile i compiti dell'ufficio ordinario dello stato civile nonché dell'ufficio speciale
dello stato civile ai sensi del diritto federale e cantonale.
Autorità di vigilanza
1 L'autorità di vigilanza cantonale in materia di stato civile è il Dipartimento degli interni.
2 L'autorità di vigilanza cantonale è competente in materia di stato civile, nella misura in cui il diritto federale e cantonale le assegna compiti o per i quali non è competente un'altra istanza.
3 Il Consiglio di Stato può trasferire, in tutto o in parte, i compiti dell'autorità di vigilanza cantonale all'autorità di vigilanza di un altro Cantone mediante un accordo sulle prestazioni. In esso devono essere disciplinati almeno
a) i compiti trasferiti;
b) il compenso per le prestazioni;
c) la protezione dei dati;
d) il controlling e la rendicontazione;
e) la responsabilità;
f) il diritto di disdetta.
Ufficiali di stato civile
1 Il centro di servizi impiega per l'ufficio di stato civile almeno un
ufficiale di stato civile e un sostituto e lo comunica tempestivamente all'autorità
di vigilanza cantonale.
2 I requisiti di assunzione si basano in particolare sulle disposizioni
del diritto federale.
3 Le persone attive nel settore dello stato civile sono sottoposte alla vigilanza specialistica dell'autorità
di vigilanza cantonale e alla vigilanza di servizio dell'autorità di assunzione.
II. Gestione degli uffici di stato civile
Contratto di collaborazione
1 I Consigli comunali dei Comuni che sono riuniti in un circondario di stato
civile stipulano un contratto per la gestione dell'Ufficio comune di stato civile.
2 In esso stabiliscono la sede dell'Ufficio e disciplinano almeno la collabo-
razione, la contabilità, la ripartizione dei costi e il diritto di disdetta.
3 I contratti necessitano dell'approvazione del Consiglio di Stato per la loro
vincolatività. Se un contratto non viene stipulato, il Consiglio di Stato stabilisce
in via definitiva le disposizioni minime conformemente al capoverso 2.
Uffici
1 Il Centro di servizi mette a disposizione locali idonei per l'espletamento delle
funzioni dell'ufficio dello stato civile.
2 Ogni comune nel Circondario dello stato civile può mettere a disposizione un
locale per le celebrazioni di matrimonio. Le conseguenze finanziarie sono da
disciplinare nel contratto di collaborazione.
3 Il Centro di servizi provvede alla conservazione sicura dei registri dello stato
civile e dei documenti giustificativi conformemente alle disposizioni di diritto
federale e cantonale, nonché alle direttive dell'autorità di vigilanza.
Drittkosten
1 I circondari dello stato civile coprono proporzionalmente i costi che la Confederazione e il Cantone devono sostenere per la gestione elettronica del registro dello stato civile (Infostar).
2 I costi vengono fatturati ai centri di servizio, i quali li addebitano ai comuni del loro circondario dello stato civile in conformità al contratto di collaborazione.
III. Ulteriori disposizioni
Lingua Ufficiale
La lingua ufficiale è il tedesco.
Trovatello
Chi trova un fanciullo di filiazione incerta deve immediatamente informare l'autorità di protezione dell'infanzia del luogo del ritrovamento.
Notifica di decessi
1 I decessi devono essere notificati all'ufficio dello stato civile.
2 I comuni sprovvisti di ufficio dello stato civile designano un ufficio al quale i
privati soggetti all'obbligo di notifica possono denunciare i decessi per iscritto o
personalmente.
3 L'ufficio competente deve comunicare senza indugio per iscritto il decesso all'ufficio
dello stato civile del suo circondario. La dichiarazione medica di morte e i
documenti depositati devono essere allegati alla comunicazione.
Eventi dello stato civile con riferimento all'estero
1. Se una persona straniera è interessata da un evento dello stato civile da
documentare in Svizzera e da iscrivere nel registro dello stato civile, gli
atti devono essere sottoposti all'autorità di vigilanza cantonale per esame.
2. L'autorità di vigilanza cantonale può prevedere eccezioni dall'obbligo di
presentazione.
Sentenze giudiziarie, decisioni amministrative e naturalizzazioni
interne
1 Per l’iscrizione delle sentenze giudiziarie, delle decisioni amministrative e
delle naturalizzazioni emanate nel Cantone sono competenti gli uffici di stato
civile nel seguente ordine
1. l’ufficio di stato civile del domicilio nel Cantone di Svitto di una delle persone
interessate;
2. l’ufficio di stato civile del luogo d’origine nel Cantone di Svitto di una delle
persone interessate;
3. l’ufficio di stato civile della sede dell’autorità che ha deciso in prima istanza.
2 Sono fatte salve le competenze regolate conformemente all’ordinanza fede-
rale sullo stato civile.
3 La comunicazione è da trasmettere direttamente all’ufficio di stato civile
competente per l’iscrizione.
Decisioni o atti stranieri
Per l'iscrizione di decisioni e atti stranieri sullo stato civile è competente, su
disposizione dell'autorità di vigilanza cantonale
a) l'Ufficio dello stato civile del Comune d'origine svizzero, se si tratta di
persone con cittadinanza svizzera;
b) l'Ufficio dello stato civile ai sensi del diritto federale, se si tratta di persone
senza cittadinanza svizzera.
IV. Disposizioni procedurali e penali
Verfahren und Rechtsschutz
Procedura e Protezione Giuridica
1 Il procedimento è regolato dalla legge sulla giustizia amministrativa, nella misura in cui il diritto federale non disponga espressamente diversamente.
2 Il Consiglio di Stato decide sui reclami contro gli atti ufficiali degli ufficiali di stato civile e dell'autorità di vigilanza cantonale.
Istruzioni
1. L'autorità cantonale di vigilanza può emanare istruzioni, nella misura in cui il diritto federale e il diritto cantonale non prevedano una disciplina esaustiva.
2. Queste sono vincolanti per gli uffici dello stato civile.
Procedimento penale
Il perseguimento penale di contravvenzioni alle disposizioni dell'ordinanza
federale sullo stato civile è retto dalle norme del Codice di procedura penale
svizzero.
**V. Disposizioni transitorie e finali**
Rückerfassung Infostar
I servizi dello stato civile devono registrare in Infostar tutte le persone viventi iscritte nel registro di famiglia entro il 31 dicembre 2010.
Abrogazione e modifica di decreti
1 Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'ordinanza can-
tonale sullo stato civile del 15 dicembre 1987.
2 I seguenti decreti sono modificati come segue
a) Ordinanza concernente il rilascio di documenti d'identità del 2 novembre
1959
Art. 1 cpv. 1
1 Il certificato di cittadinanza è rilasciato e firmato dall'ufficiale dello stato civi-
le competente per il comune di attinenza.
b) Ordinanza concernente il servizio funerario e cimiteriale del 16 gennaio
1990
Art. 21 cpv. 2
2 L'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio designato dal comune e presuppone
un certificato medico di decesso.
Pubblicazione ed entrata in vigore
1 Il presente regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale e, dopo la sua entrata in vigore, è
inserito nella Raccolta delle leggi.
2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 2004, con riserva dell’approvazione da parte della Confederazione24.
1 RS 20-434 con modifiche del 19 dicembre 2006 (attuazione della Legge sulle unioni domestiche registrate, RS 21-
111a), del 23 marzo 2010 (RS 22-106), del 7 dicembre 2010 (adeguamento CPP e JV, RS
22-131j), del 18 dicembre 2012 (VVzDiritti di protezione dei minori e degli adulti, RS 23-63f), del
17 dicembre 2013 (Decisione del Consiglio di Stato di adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RS 23-97), del 20 agosto
2019 (RS 25-59) e del 25 novembre 2025 (RS 27-82).
2 RS 210.
3 RS 210.
4 RS 211.112.2.
5 SRSZ 210.100.
6 Versione del 23 marzo 2010.
7 Commi 1 e 2 nella versione del, comma 3 di nuova introduzione il 20 agosto 2019.
8 Intestazione, commi 1 e 3 nella versione del 20 agosto 2019.
9 Commi 2 e 3 (nuovo) nella versione del 23 marzo 2010.
10 Versione del 18 dicembre 2012.
11 Comma 2 nella versione del 20 agosto 2019.
12 Comma 1 nella versione del e comma 2 di nuova introduzione il 20 agosto 2019.
13 Comma 1 nella versione del, commi 2 e 3 di nuova introduzione il 25 novembre 2025.
14 Lett. a e b nella versione del 23 marzo 2010; frase introduttiva nella versione del 20
agosto 2019.
15 Comma 1 nella versione del 17 dicembre 2013; comma 2 nella versione del 20 agosto 2019.
16 SRSZ 234.110.
17 Comma 1 nella versione del 20 agosto 2019.
18 Versione del 7 dicembre 2010.
19 RS 211.112.2.
20 Versione del 23 marzo 2010.
21 RS 17-725.
22 SRSZ 113.111.
23 SRSZ 575.111.
24 Approvato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia l'8 dicembre 2003 e
modifica del 23 marzo 2010 il 17 maggio 2010.
25 BU 2003 1838; le modifiche del 19 dicembre 2006 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007 (BU 2007
51), del 23 marzo 2010 il 1° gennaio 2010 (BU 2010 1267), del 7 dicembre 2010 il 1°
gennaio 2011 (BU 2010 2714), del 18 dicembre 2012 il 1° gennaio 2013 (BU 2012 2958),
del 17 dicembre 2013 il 1° gennaio 2014 (BU 2013 2974), del 20 agosto 2019 il 31
agosto 2019 (§ 2 cpv. 3, BU 2019 2021) o il 1° gennaio 2020 (§ 2 cpv. 1 e 2, § 3 intesta-
zione, cpv. 1 e 3, § 9 cpv. 2, § 10 cpv. 1 e 2, § 12 frase introduttiva, § 13 cpv. 2 e § 14
cpv. 1, BU 2019 2021) e del 25 novembre 2025 il 1° gennaio 2026 (BU 2025 3026).