2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali
Table of Provisions (24)
Statutory Text (24 Provisions)
Principio generale
1 La presente legge disciplina la pubblica autenticazione e la legalizzazione ufficiale ai sensi dei §§ 9 e seguenti della legge di introduzione del Codice civile svizzero (LI-CC) del 14 settembre 1978.
2 Non si applica invece alle altre autenticazioni e legalizzazioni, in particolare non in ambito pubblico.
3 Il Consiglio di Stato disciplina la competenza e la procedura per le legalizzazioni superiori (apostille).
**II. Pubblica Autenticazione**
**1. Disposizioni generali**
1. Obbligo di autenticazione
1 Le richieste di autenticazione devono essere soddisfatte dai notai d'ufficio competenti
entro un termine ragionevole, salvo quando
a) sono impediti da gravi motivi;
b) ciò che deve essere autenticato è legalmente impossibile o manifestamente
illecito o contrario ai buoni costumi;
c) sussiste un motivo di ricusazione ai sensi dei §§ 14 ss. EGzZGB;
d) dichiarazioni e constatazioni legate a eventi devono essere effettuate e autenticate
virtualmente.
2 Gli ufficiali pubblici di stato civile che esercitano la libera professione, nonché i segretari comunali e
i loro sostituti possono rifiutare un mandato di autenticazione.
2. Obbligo di accertamento
1 Il pubblico ufficiale deve accertare, per ogni atto di autenticazione, la sussisten-
za dei presupposti per l’autenticazione e dei fatti da autenticare.
2 In particolare, deve accertarsi dell’identità nonché della capacità di discerni-
mento e di agire delle persone partecipanti all’autenticazione. Le procure di even-
tuali rappresentanti devono essere verificate. Se sussistono dubbi in merito alla
capacità di discernimento e di agire, all’identità o alla procura, si può provvisoria-
mente desistere dall’autenticazione.
3 L’obbligo di accertamento del contenuto si riferisce, per le dichiarazioni indi-
viduali, al contenuto della dichiarazione e, per gli accertamenti fattuali, al pro-
cesso da verbalizzare o ai fatti esistenti che devono essere attestati dal pubblico
ufficiale.
3. Dovere di diligenza
1 Gli atti sono da preparare ed eseguire con la massima diligenza.
2 Il notaio incaricato dell'autenticazione di dichiarazioni individuali deve in parti-
colare assicurarsi che la volontà delle parti sia espressa in modo chiaro e comple-
to. Le parti devono essere istruite sulla forma e sulla portata giuridica di un atto
giuridico e si deve insistere sull'eliminazione di contraddizioni e ambiguità. Un
obbligo di consulenza del notaio esiste solo in relazione all'autenticazione prevista.
3 Se le dichiarazioni e le constatazioni relative all'evento avvengono virtualmente,
il notaio può basarsi, nell'ambito delle indagini di cui al § 3 cpv. 2, sulle relative
conoscenze della direzione dell'evento, a meno che nessun partecipante all'evento
non sollevi immediatamente un'obiezione.
4. Obbligo di verità
Il notaio, nell'attestazione mediante atto pubblico, è vincolato all'obbligo di verità.
5. Obbligo di segretezza
1 Gli ufficiali pubblici nonché i loro collaboratori e ausiliari sono tenuti alla riser-
vatezza sui fatti di cui vengono a conoscenza in relazione alla preparazione e all'esecuzione di atti pubblici.
2 Gli atti pubblici redatti dall'ufficiale pubblico, nonché le riproduzioni di ogni tipo,
possono essere rilasciati solo a coloro che ne hanno diritto.
6. Forma dell'atto pubblico
1 L'atto pubblico deve essere redatto in modo unitario, con scrittura ben leggibile e
durevole. Le firme necessarie devono essere in ogni caso autografe.
2 L'ufficiale rogante è autorizzato a creare copie elettroniche dell'atto pubblico da lui
redatto.
7. Conseguenze giuridiche
1 Un atto pubblico è nullo se
a) la persona abilitata alla redazione dell'atto non è competente;
b) la persona abilitata alla redazione dell'atto non era personalmente presente
al momento dell'autenticazione di una dichiarazione individuale o della
verbalizzazione, ad eccezione delle dichiarazioni e degli accertamenti virtuali
legati a eventi specifici;
c) l'identità della persona abilitata alla redazione dell'atto non è chiaramente
determinabile in base alle indicazioni contenute nell'atto;
d) l'atto è redatto in una o più lingue che la persona abilitata alla redazione
dell'atto non comprende e che non sono state tradotte;
e) mancano la data o la firma della persona abilitata alla redazione dell'atto.
2 Un atto pubblico redatto in violazione delle disposizioni in materia di astensione
ai sensi dei §§ 14 segg. EGzZGB può essere impugnato e dichiarato dal tribunale,
salvo che motivi prevalenti ne raccomandino il mantenimento, nullo in tutto o
in parte. L'azione si prescrive con lo scadere di un anno dal momento in cui la
parte attrice ha avuto conoscenza del motivo di impugnazione.
3 Restano riservate le disposizioni federali in materia di autenticazione pubblica.
8. Obbligo di conservazione
1 L’Ufficiale rogante tiene un registro da cui risultano gli atti rogati, le parti coinvolte e la data.
2 Conserva una copia autentica degli atti da lui redatti in luogo sicuro.
3 Adotta le precauzioni necessarie affinché il registro e le copie autentiche siano a disposizione di un successore abilitato ad autenticare. In mancanza di un tale successore, il registro e le copie autentiche devono essere depositati entro 6 mesi presso il Tribunale cantonale per la conservazione.
2. Autenticazione di dichiarazioni individuali
1. Contenuto e redazione dell'atto
1 Oltre alla dichiarazione da autenticare, l’atto deve contenere
a) cognome, nome e carica o domicilio della persona che autentica;
b) l’esatta designazione delle parti e di altre persone che partecipano all’au-
tenticazione (rappresentanti, testimoni);
c) luogo e data di redazione dell’atto;
d) la dichiarazione di autenticazione e la firma della persona che autentica, delle
parti o dei loro rappresentanti e di altre persone che partecipano;
e) sigillo o timbro della persona che autentica.
2 Restano riservati i requisiti particolari prescritti per casi e tipi di atti speciali.
3 Le parti possono redigere essi stessi gli atti scritti sulle dichiarazioni da autenti-
care o affidarne la stesura alla persona che autentica.
2. Procedura di autenticazione
a) In generale
1 L'Ufficiale rogante legge o fa leggere il documento alle parti. Se le parti di-
chiarano che il documento è completo e corrisponde alla loro volontà concorde,
l'Ufficiale rogante fa sottoscrivere il documento alle parti.
2 Successivamente l'Ufficiale rogante conferma con la propria firma che il docu-
mento contiene la volontà a lui dichiarata dalle parti.
3 Timbri o sigilli possono essere apposti anche immediatamente dopo la procedura
di autenticazione.
4 Se, eccezionalmente, non tutte le più parti possono comparire contemporanea-
mente dinanzi all'Ufficiale rogante, tale procedura deve essere ripetuta con ciascuna
parte. In tal caso è necessario indicare la data in cui le singole persone hanno sot-
toscritto. Nella autenticazione di contratti di rendita vitalizia, di matrimonio e di suc-
cessione, tale procedura non è ammissibile.
b) Persone non in grado di scrivere, inferme o che non conoscono la lingua
1 Se una parte dichiara di non poter firmare, un testimone deve partecipare al
processo di autenticazione e attestare per iscritto, in vece della parte, che
l'atto contiene la volontà di tale persona.
2 Se una parte, a causa di un'infermità, non è in grado di seguire il processo di
autenticazione o di dichiarare che l'atto corrisponde alla sua volontà, deve
essere consultato un perito. Questi deve partecipare al processo di autentica-
zione, portare a conoscenza della parte interessata il contenuto dell'atto e suc-
cessivamente attestare per iscritto che la parte gli ha dichiarato che l'atto con-
tiene la sua volontà.
3 La procedura di cui al capoverso 2 deve essere applicata per analogia anche
quando una parte non comprende la lingua utilizzata nell'atto.
4 Il motivo del ricorso a un testimone o a un perito deve essere indicato nell'atto.
5 Per il ricorso a testimoni e periti, le corrispondenti disposizioni del Codice di
procedura civile svizzero e, per quanto riguarda la loro ricusazione, gli §§ 14
e seg. delle norme di applicazione del Codice civile (EGzZGB) devono essere
applicati per analogia. Restano riservate le disposizioni del diritto federale.
c) Nei contratti unilaterali
1. Per l'autenticazione di contratti con obbligazioni unilaterali, in particolare per la
costituzione di un onere fondiario o la stipula di una fideiussione, deve
comparire dinanzi al notaio solo la persona che si obbliga.
2. Per l'autenticazione di un contratto di pegno immobiliare è sufficiente la
dichiarazione scritta del creditore pignoratizio.
3. Verbalizzazione di dichiarazioni relative a eventi specifici
1. Contenuto e redazione dell'atto
1 L'atto di verbalizzazione di dichiarazioni legate a un evento, oltre all'intestazione
(Ingress), in cui devono essere indicati nome, cognome e carica o domicilio
della persona abilitata a redigere l'atto, deve contenere
a) luogo o modalità di svolgimento virtuale e data dell'evento;
b) le spiegazioni relative alla procedura fornite dal responsabile dell'evento
alla persona abilitata a redigere l'atto;
c) i nomi degli scrutatori nominati dal responsabile dell'evento e di altre
persone che in seguito rilasceranno dichiarazioni sullo svolgimento
dell'evento da verbalizzare;
d) i nomi di tutte le altre persone la cui menzione è prescritta dal diritto
federale;
e) gli accadimenti giuridicamente rilevanti ai fini dell'autenticazione;
f) l'indicazione dei documenti la cui presenza in occasione dell'evento è
necessaria per la validità della decisione;
g) la dichiarazione di autenticazione, nonché la firma e il sigillo o timbro
della persona abilitata a redigere l'atto, e in caso di autenticazione
successiva, anche il luogo e la data di redazione dell'atto;
h) se necessario, le firme delle persone le cui dichiarazioni a verbale
acquisiscono efficacia giuridica solo con la loro sottoscrizione.
2 La persona abilitata a redigere l'atto ha il diritto di redigere e firmare l'atto
solo dopo la conclusione dell'evento.
2. Accertamenti di diritto societario in particolare
L'atto pubblico consiste in particolare nell'attestazione del pubblico ufficiale
riguardo alle dichiarazioni e agli accertamenti richiesti dal diritto federale.
4. Autenticazione di fatti esistenti
Contenuto ed elaborazione dell'atto
L'atto attestante fatti esistenti deve contenere
a) nome, cognome nonché carica o domicilio della persona che redige l'atto e i
dati personali della parte che richiede l'attestazione;
b) la descrizione precisa dei fatti accertati;
c) la dichiarazione di attestazione, la data nonché la firma e il sigillo o il timbro
della persona che redige l'atto.
Vorsorgeauftrag
1. L'autenticazione del mandato precauzionale è disciplinata dall'articolo 10, commi 1 e 3, della presente legge.
2. L'atto deve in particolare descrivere le mansioni che vengono affidate alla persona incaricata. Può contenere istruzioni per l'adempimento delle mansioni e disposizioni sostitutive (art. 360 CC).
III. Autenticazione ufficiale
1. Obbligo di autenticazione
1 Le richieste di autenticazione devono essere soddisfatte dagli ufficiali notarili,
dai segretari comunali e dai loro sostituti, nonché dal personale di autentica-
zione statale, alle stesse condizioni previste al § 2 cpv. 1, entro un termine
ragionevole.
2 Il personale di autenticazione che esercita la professione in modo indipendente
può rifiutare un mandato di autenticazione.
2. Applicabilità delle disposizioni generali
1 Gli articoli 3, 4 capoverso 1, 6, 8 e 9 capoverso 1 e 3 delle disposizioni generali
sono applicabili per analogia anche all'autenticazione.
2 L'obbligo d'accertamento si riferisce unicamente all'autenticazione di firme e di
traduzioni.
3. Autenticazione di una firma o di un segno manuale
1 Una firma o un segno manuale possono essere autenticati solo se la firma o il
segno manuale sono apposti in presenza della persona autenticante o sono
riconosciuti come autentici dalla persona interessata.
2 Se non vi sono dubbi sull'identità della persona e sull'autenticità della sua
firma, la persona autenticante, previo accordo con la persona interessata, può
autenticare la sua firma o il suo segno manuale anche in sua assenza,
sulla base del suo riconoscimento.
3 La rappresentanza per il riconoscimento di una firma è ammessa se è presente
una procura a tal fine rilasciata e autenticata.
4. Altre autenticazioni
1 Per l’autenticazione di una copia, di un estratto o di un’altra riproduzione, la persona
incaricata dell’autenticazione deve accertarsi personalmente della corrispondenza con
il documento originale presentato.
2 Per l’autenticazione di una traduzione, la persona incaricata dell’autenticazione deve
ricorrere a un perito, qualora non conosca sufficientemente la lingua straniera.
5. Forma
1 L'autenticazione è effettuata mediante un'apposita annotazione, che deve essere
sottoscritta dalla persona autenticante con indicazione del luogo e della data,
e munita di sigillo o timbro.
2 Nell'autenticazione di firme devono inoltre essere riportati il cognome, il nome e la
data di nascita, nonché altri dati necessari all'identificazione della persona.
3 La persona autenticante è autorizzata ad autenticare elettronicamente la
corrispondenza delle copie elettroniche da essa create con i documenti originali
cartacei, nonché l'autenticità delle firme.
4 Il ricorso a periti è disciplinato, per analogia, dall'articolo 12 capoversi 4 e 5.
IV. Disposizioni finali
1. Abrogazione del diritto vigente
Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, l’ordinanza sull’autenticazione e la legalizzazione del 28 giugno 1979 è abrogata.
2. Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore
1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costitu-
zione cantonale.
2 Essa è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo l’entrata in vigore, è inserita nella
Raccolta delle leggi.
3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell’esecuzione. Esso chiede l’approvazione della
Confederazione e stabilisce il momento dell’entrata in vigore.
Disposizione transitoria concernente la modifica del 24 maggio 2000
Un atto o un’autenticazione stabiliti da un ufficiale pubblico prima dell’entrata in
vigore della presente decisione sono validi se adempiono i requisiti del diritto ante-
riore o del nuovo diritto.
Disposizione transitoria concernente la modifica del 25 ottobre 2017
Un atto o un’autenticazione stabiliti da un ufficiale pubblico prima dell’entrata in
vigore della presente decisione sono validi se adempiono i requisiti del diritto ante-
riore o del nuovo diritto.
1 La presente legge è stata emanata quale ordinanza sottoposta a referendum facoltativo: RU 19-597 con modifiche del 18 novembre 2009 (Ordinanza sulla giustizia, RU 22-82r), del 23 novembre 2011 (Attuazione revisione parziale CC, RU 23-18b), del 14 settembre 2011 (Legge d’introduzione al Codice civile svizzero, RU 23-14d), del 25 settembre 2013 (Decisione del Gran Consiglio adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RU 23-80j), del 17 dicembre 2013 (Decisione del Consiglio di Stato adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RU 23-97), del 25 ottobre 2017 (Decisione del Gran Consiglio aggiornamento della legislazione sulla giustizia e ottimizzazione dell’organizzazione delle autorità di perseguimento penale, RU 25-9g) e del 21 febbraio 2024 (RU 27-28).
RS 210.
Ingress nella versione del 25 ottobre 2017.
Capoverso 2 nella versione del 25 settembre 2013; capoverso 1 nella versione del 25 ottobre 2017.
RSGO 210.100.
Capoverso 1 lett. a a c nella versione del e capoverso 1 lett. d di nuova introduzione del 21 febbraio 2024.
Capoverso 2 nella versione del 21 febbraio 2024.
Capoverso 3 di nuova introduzione del 21 febbraio 2024.
Capoverso 2 nella versione del 21 febbraio 2024.
Intestazione, capoverso 1 lett. b nella versione del e lett. c abrogata il 25 ottobre 2017, le precedenti lett. d a f diventano lett. c a e, capoverso 2 di nuova introduzione il 25 ottobre 2017, il precedente capoverso 2 diventa capoverso 3; capoverso 1 nella versione del 21 febbraio 2024.
Capoverso 5 nella versione del 25 ottobre 2017; capoverso 3 nella versione del 21 febbraio 2024.
Capoverso 1 lett. a nella versione del 21 febbraio 2024.
Di nuova introduzione il 14 settembre 2011; capoverso 1 nella versione del 25 ottobre 2017.
Capoverso 2 nella versione del e capoverso 3 di nuova introduzione del 21 febbraio 2024, il precedente capoverso 2 diventa capoverso 3.
Capoverso 3 di nuova introduzione il 23 novembre 2011; il precedente capoverso 3 diventa capoverso 4; capoversi 3 e 4 nella versione del 21 febbraio 2024.
RU 17-133.
Capoverso 1 nella versione del 25 settembre 2013; intestazione e capoverso 3 nella versione del 17 dicembre 2013.
Approvata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia l’11 settembre 2000.
Entrata in vigore il 1° gennaio 2001 (Bollettino ufficiale 2000 1684); modifiche del 18 novembre 2009 entrate in vigore il 1° gennaio 2010 (Bollettino ufficiale 2010 1508), del 23 novembre 2011 entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino ufficiale 2012 238), del 14 settembre 2011 entrate in vigore il 1° gennaio 2013 (Bollettino ufficiale 2012 2962), del 25 settembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (Bollettino ufficiale 2013 2851), del 17 dicembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (Bollettino ufficiale 2013 2974), del 25 ottobre 2017 entrate in vigore il 1° febbraio 2018 (Bollettino ufficiale 2018 83) e del 21 febbraio 2024 entrate in vigore il 1° luglio 2024 (Bollettino ufficiale 2024 1250).