Legislator · Canton Svitto — Raccolta delle leggi cantonali
DE · FR · IT · EN Analizza in Legislator
210.210 CH-SZ

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

24 Articles / Provisions · Canton Svitto — Raccolta delle leggi cantonali
Apri la fonte ufficiale ↗ Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Table of Provisions (24)

§ 1 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 2 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 3 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 4 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 5 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 6 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 7 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 8 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 9 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 10 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 11 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 12 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 13 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 14 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 15 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 16 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 16A Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 17 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 18 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 19 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 20 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 21 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 22 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000 § 23 Gesetz über die Beurkundung und Beglaubigung, vom 24. Mai 2000

Statutory Text (24 Provisions)

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

Principio generale

1 La presente legge disciplina la pubblica autenticazione e la legalizzazione ufficiale ai sensi dei §§ 9 e seguenti della legge di introduzione del Codice civile svizzero (LI-CC) del 14 settembre 1978.

2 Non si applica invece alle altre autenticazioni e legalizzazioni, in particolare non in ambito pubblico.

3 Il Consiglio di Stato disciplina la competenza e la procedura per le legalizzazioni superiori (apostille).

**II. Pubblica Autenticazione**

**1. Disposizioni generali**

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

1. Obbligo di autenticazione

1 Le richieste di autenticazione devono essere soddisfatte dai notai d'ufficio competenti

entro un termine ragionevole, salvo quando

a) sono impediti da gravi motivi;

b) ciò che deve essere autenticato è legalmente impossibile o manifestamente

illecito o contrario ai buoni costumi;

c) sussiste un motivo di ricusazione ai sensi dei §§ 14 ss. EGzZGB;

d) dichiarazioni e constatazioni legate a eventi devono essere effettuate e autenticate

virtualmente.

2 Gli ufficiali pubblici di stato civile che esercitano la libera professione, nonché i segretari comunali e

i loro sostituti possono rifiutare un mandato di autenticazione.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

2. Obbligo di accertamento

1 Il pubblico ufficiale deve accertare, per ogni atto di autenticazione, la sussisten-

za dei presupposti per l’autenticazione e dei fatti da autenticare.

2 In particolare, deve accertarsi dell’identità nonché della capacità di discerni-

mento e di agire delle persone partecipanti all’autenticazione. Le procure di even-

tuali rappresentanti devono essere verificate. Se sussistono dubbi in merito alla

capacità di discernimento e di agire, all’identità o alla procura, si può provvisoria-

mente desistere dall’autenticazione.

3 L’obbligo di accertamento del contenuto si riferisce, per le dichiarazioni indi-

viduali, al contenuto della dichiarazione e, per gli accertamenti fattuali, al pro-

cesso da verbalizzare o ai fatti esistenti che devono essere attestati dal pubblico

ufficiale.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

3. Dovere di diligenza

1 Gli atti sono da preparare ed eseguire con la massima diligenza.

2 Il notaio incaricato dell'autenticazione di dichiarazioni individuali deve in parti-

colare assicurarsi che la volontà delle parti sia espressa in modo chiaro e comple-

to. Le parti devono essere istruite sulla forma e sulla portata giuridica di un atto

giuridico e si deve insistere sull'eliminazione di contraddizioni e ambiguità. Un

obbligo di consulenza del notaio esiste solo in relazione all'autenticazione prevista.

3 Se le dichiarazioni e le constatazioni relative all'evento avvengono virtualmente,

il notaio può basarsi, nell'ambito delle indagini di cui al § 3 cpv. 2, sulle relative

conoscenze della direzione dell'evento, a meno che nessun partecipante all'evento

non sollevi immediatamente un'obiezione.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

4. Obbligo di verità

Il notaio, nell'attestazione mediante atto pubblico, è vincolato all'obbligo di verità.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

5. Obbligo di segretezza

1 Gli ufficiali pubblici nonché i loro collaboratori e ausiliari sono tenuti alla riser-

vatezza sui fatti di cui vengono a conoscenza in relazione alla preparazione e all'esecuzione di atti pubblici.

2 Gli atti pubblici redatti dall'ufficiale pubblico, nonché le riproduzioni di ogni tipo,

possono essere rilasciati solo a coloro che ne hanno diritto.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

6. Forma dell'atto pubblico

1 L'atto pubblico deve essere redatto in modo unitario, con scrittura ben leggibile e

durevole. Le firme necessarie devono essere in ogni caso autografe.

2 L'ufficiale rogante è autorizzato a creare copie elettroniche dell'atto pubblico da lui

redatto.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

7. Conseguenze giuridiche

1 Un atto pubblico è nullo se

a) la persona abilitata alla redazione dell'atto non è competente;

b) la persona abilitata alla redazione dell'atto non era personalmente presente

al momento dell'autenticazione di una dichiarazione individuale o della

verbalizzazione, ad eccezione delle dichiarazioni e degli accertamenti virtuali

legati a eventi specifici;

c) l'identità della persona abilitata alla redazione dell'atto non è chiaramente

determinabile in base alle indicazioni contenute nell'atto;

d) l'atto è redatto in una o più lingue che la persona abilitata alla redazione

dell'atto non comprende e che non sono state tradotte;

e) mancano la data o la firma della persona abilitata alla redazione dell'atto.

2 Un atto pubblico redatto in violazione delle disposizioni in materia di astensione

ai sensi dei §§ 14 segg. EGzZGB può essere impugnato e dichiarato dal tribunale,

salvo che motivi prevalenti ne raccomandino il mantenimento, nullo in tutto o

in parte. L'azione si prescrive con lo scadere di un anno dal momento in cui la

parte attrice ha avuto conoscenza del motivo di impugnazione.

3 Restano riservate le disposizioni federali in materia di autenticazione pubblica.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

8. Obbligo di conservazione

1 L’Ufficiale rogante tiene un registro da cui risultano gli atti rogati, le parti coinvolte e la data.

2 Conserva una copia autentica degli atti da lui redatti in luogo sicuro.

3 Adotta le precauzioni necessarie affinché il registro e le copie autentiche siano a disposizione di un successore abilitato ad autenticare. In mancanza di un tale successore, il registro e le copie autentiche devono essere depositati entro 6 mesi presso il Tribunale cantonale per la conservazione.

2. Autenticazione di dichiarazioni individuali

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

1. Contenuto e redazione dell'atto

1 Oltre alla dichiarazione da autenticare, l’atto deve contenere

a) cognome, nome e carica o domicilio della persona che autentica;

b) l’esatta designazione delle parti e di altre persone che partecipano all’au-

tenticazione (rappresentanti, testimoni);

c) luogo e data di redazione dell’atto;

d) la dichiarazione di autenticazione e la firma della persona che autentica, delle

parti o dei loro rappresentanti e di altre persone che partecipano;

e) sigillo o timbro della persona che autentica.

2 Restano riservati i requisiti particolari prescritti per casi e tipi di atti speciali.

3 Le parti possono redigere essi stessi gli atti scritti sulle dichiarazioni da autenti-

care o affidarne la stesura alla persona che autentica.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

2. Procedura di autenticazione

a) In generale

1 L'Ufficiale rogante legge o fa leggere il documento alle parti. Se le parti di-

chiarano che il documento è completo e corrisponde alla loro volontà concorde,

l'Ufficiale rogante fa sottoscrivere il documento alle parti.

2 Successivamente l'Ufficiale rogante conferma con la propria firma che il docu-

mento contiene la volontà a lui dichiarata dalle parti.

3 Timbri o sigilli possono essere apposti anche immediatamente dopo la procedura

di autenticazione.

4 Se, eccezionalmente, non tutte le più parti possono comparire contemporanea-

mente dinanzi all'Ufficiale rogante, tale procedura deve essere ripetuta con ciascuna

parte. In tal caso è necessario indicare la data in cui le singole persone hanno sot-

toscritto. Nella autenticazione di contratti di rendita vitalizia, di matrimonio e di suc-

cessione, tale procedura non è ammissibile.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

b) Persone non in grado di scrivere, inferme o che non conoscono la lingua

1 Se una parte dichiara di non poter firmare, un testimone deve partecipare al

processo di autenticazione e attestare per iscritto, in vece della parte, che

l'atto contiene la volontà di tale persona.

2 Se una parte, a causa di un'infermità, non è in grado di seguire il processo di

autenticazione o di dichiarare che l'atto corrisponde alla sua volontà, deve

essere consultato un perito. Questi deve partecipare al processo di autentica-

zione, portare a conoscenza della parte interessata il contenuto dell'atto e suc-

cessivamente attestare per iscritto che la parte gli ha dichiarato che l'atto con-

tiene la sua volontà.

3 La procedura di cui al capoverso 2 deve essere applicata per analogia anche

quando una parte non comprende la lingua utilizzata nell'atto.

4 Il motivo del ricorso a un testimone o a un perito deve essere indicato nell'atto.

5 Per il ricorso a testimoni e periti, le corrispondenti disposizioni del Codice di

procedura civile svizzero e, per quanto riguarda la loro ricusazione, gli §§ 14

e seg. delle norme di applicazione del Codice civile (EGzZGB) devono essere

applicati per analogia. Restano riservate le disposizioni del diritto federale.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

c) Nei contratti unilaterali

1. Per l'autenticazione di contratti con obbligazioni unilaterali, in particolare per la

costituzione di un onere fondiario o la stipula di una fideiussione, deve

comparire dinanzi al notaio solo la persona che si obbliga.

2. Per l'autenticazione di un contratto di pegno immobiliare è sufficiente la

dichiarazione scritta del creditore pignoratizio.

3. Verbalizzazione di dichiarazioni relative a eventi specifici

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

1. Contenuto e redazione dell'atto

1 L'atto di verbalizzazione di dichiarazioni legate a un evento, oltre all'intestazione

(Ingress), in cui devono essere indicati nome, cognome e carica o domicilio

della persona abilitata a redigere l'atto, deve contenere

a) luogo o modalità di svolgimento virtuale e data dell'evento;

b) le spiegazioni relative alla procedura fornite dal responsabile dell'evento

alla persona abilitata a redigere l'atto;

c) i nomi degli scrutatori nominati dal responsabile dell'evento e di altre

persone che in seguito rilasceranno dichiarazioni sullo svolgimento

dell'evento da verbalizzare;

d) i nomi di tutte le altre persone la cui menzione è prescritta dal diritto

federale;

e) gli accadimenti giuridicamente rilevanti ai fini dell'autenticazione;

f) l'indicazione dei documenti la cui presenza in occasione dell'evento è

necessaria per la validità della decisione;

g) la dichiarazione di autenticazione, nonché la firma e il sigillo o timbro

della persona abilitata a redigere l'atto, e in caso di autenticazione

successiva, anche il luogo e la data di redazione dell'atto;

h) se necessario, le firme delle persone le cui dichiarazioni a verbale

acquisiscono efficacia giuridica solo con la loro sottoscrizione.

2 La persona abilitata a redigere l'atto ha il diritto di redigere e firmare l'atto

solo dopo la conclusione dell'evento.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

2. Accertamenti di diritto societario in particolare

L'atto pubblico consiste in particolare nell'attestazione del pubblico ufficiale

riguardo alle dichiarazioni e agli accertamenti richiesti dal diritto federale.

4. Autenticazione di fatti esistenti

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

Contenuto ed elaborazione dell'atto

L'atto attestante fatti esistenti deve contenere

a) nome, cognome nonché carica o domicilio della persona che redige l'atto e i

dati personali della parte che richiede l'attestazione;

b) la descrizione precisa dei fatti accertati;

c) la dichiarazione di attestazione, la data nonché la firma e il sigillo o il timbro

della persona che redige l'atto.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

Vorsorgeauftrag

1. L'autenticazione del mandato precauzionale è disciplinata dall'articolo 10, commi 1 e 3, della presente legge.

2. L'atto deve in particolare descrivere le mansioni che vengono affidate alla persona incaricata. Può contenere istruzioni per l'adempimento delle mansioni e disposizioni sostitutive (art. 360 CC).

III. Autenticazione ufficiale

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

1. Obbligo di autenticazione

1 Le richieste di autenticazione devono essere soddisfatte dagli ufficiali notarili,

dai segretari comunali e dai loro sostituti, nonché dal personale di autentica-

zione statale, alle stesse condizioni previste al § 2 cpv. 1, entro un termine

ragionevole.

2 Il personale di autenticazione che esercita la professione in modo indipendente

può rifiutare un mandato di autenticazione.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

2. Applicabilità delle disposizioni generali

1 Gli articoli 3, 4 capoverso 1, 6, 8 e 9 capoverso 1 e 3 delle disposizioni generali

sono applicabili per analogia anche all'autenticazione.

2 L'obbligo d'accertamento si riferisce unicamente all'autenticazione di firme e di

traduzioni.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

3. Autenticazione di una firma o di un segno manuale

1 Una firma o un segno manuale possono essere autenticati solo se la firma o il

segno manuale sono apposti in presenza della persona autenticante o sono

riconosciuti come autentici dalla persona interessata.

2 Se non vi sono dubbi sull'identità della persona e sull'autenticità della sua

firma, la persona autenticante, previo accordo con la persona interessata, può

autenticare la sua firma o il suo segno manuale anche in sua assenza,

sulla base del suo riconoscimento.

3 La rappresentanza per il riconoscimento di una firma è ammessa se è presente

una procura a tal fine rilasciata e autenticata.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

4. Altre autenticazioni

1 Per l’autenticazione di una copia, di un estratto o di un’altra riproduzione, la persona

incaricata dell’autenticazione deve accertarsi personalmente della corrispondenza con

il documento originale presentato.

2 Per l’autenticazione di una traduzione, la persona incaricata dell’autenticazione deve

ricorrere a un perito, qualora non conosca sufficientemente la lingua straniera.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

5. Forma

1 L'autenticazione è effettuata mediante un'apposita annotazione, che deve essere

sottoscritta dalla persona autenticante con indicazione del luogo e della data,

e munita di sigillo o timbro.

2 Nell'autenticazione di firme devono inoltre essere riportati il cognome, il nome e la

data di nascita, nonché altri dati necessari all'identificazione della persona.

3 La persona autenticante è autorizzata ad autenticare elettronicamente la

corrispondenza delle copie elettroniche da essa create con i documenti originali

cartacei, nonché l'autenticità delle firme.

4 Il ricorso a periti è disciplinato, per analogia, dall'articolo 12 capoversi 4 e 5.

IV. Disposizioni finali

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

1. Abrogazione del diritto vigente

Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, l’ordinanza sull’autenticazione e la legalizzazione del 28 giugno 1979 è abrogata.

2 Zivilrecht, Strafrecht, Ordinamento Giudiziario » 21 Diritto Civile » 210 Disposizioni Generali

2. Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore

1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costitu-

zione cantonale.

2 Essa è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo l’entrata in vigore, è inserita nella

Raccolta delle leggi.

3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell’esecuzione. Esso chiede l’approvazione della

Confederazione e stabilisce il momento dell’entrata in vigore.

Disposizione transitoria concernente la modifica del 24 maggio 2000

Un atto o un’autenticazione stabiliti da un ufficiale pubblico prima dell’entrata in

vigore della presente decisione sono validi se adempiono i requisiti del diritto ante-

riore o del nuovo diritto.

Disposizione transitoria concernente la modifica del 25 ottobre 2017

Un atto o un’autenticazione stabiliti da un ufficiale pubblico prima dell’entrata in

vigore della presente decisione sono validi se adempiono i requisiti del diritto ante-

riore o del nuovo diritto.

1 La presente legge è stata emanata quale ordinanza sottoposta a referendum facoltativo: RU 19-597 con modifiche del 18 novembre 2009 (Ordinanza sulla giustizia, RU 22-82r), del 23 novembre 2011 (Attuazione revisione parziale CC, RU 23-18b), del 14 settembre 2011 (Legge d’introduzione al Codice civile svizzero, RU 23-14d), del 25 settembre 2013 (Decisione del Gran Consiglio adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RU 23-80j), del 17 dicembre 2013 (Decisione del Consiglio di Stato adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RU 23-97), del 25 ottobre 2017 (Decisione del Gran Consiglio aggiornamento della legislazione sulla giustizia e ottimizzazione dell’organizzazione delle autorità di perseguimento penale, RU 25-9g) e del 21 febbraio 2024 (RU 27-28).

 RS 210.

 Ingress nella versione del 25 ottobre 2017.

 Capoverso 2 nella versione del 25 settembre 2013; capoverso 1 nella versione del 25 ottobre 2017.

 RSGO 210.100.

 Capoverso 1 lett. a a c nella versione del e capoverso 1 lett. d di nuova introduzione del 21 febbraio 2024.

 Capoverso 2 nella versione del 21 febbraio 2024.

 Capoverso 3 di nuova introduzione del 21 febbraio 2024.

 Capoverso 2 nella versione del 21 febbraio 2024.

 Intestazione, capoverso 1 lett. b nella versione del e lett. c abrogata il 25 ottobre 2017, le precedenti lett. d a f diventano lett. c a e, capoverso 2 di nuova introduzione il 25 ottobre 2017, il precedente capoverso 2 diventa capoverso 3; capoverso 1 nella versione del 21 febbraio 2024.

 Capoverso 5 nella versione del 25 ottobre 2017; capoverso 3 nella versione del 21 febbraio 2024.

 Capoverso 1 lett. a nella versione del 21 febbraio 2024.

 Di nuova introduzione il 14 settembre 2011; capoverso 1 nella versione del 25 ottobre 2017.

 Capoverso 2 nella versione del e capoverso 3 di nuova introduzione del 21 febbraio 2024, il precedente capoverso 2 diventa capoverso 3.

 Capoverso 3 di nuova introduzione il 23 novembre 2011; il precedente capoverso 3 diventa capoverso 4; capoversi 3 e 4 nella versione del 21 febbraio 2024.

 RU 17-133.

 Capoverso 1 nella versione del 25 settembre 2013; intestazione e capoverso 3 nella versione del 17 dicembre 2013.

 Approvata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia l’11 settembre 2000.

 Entrata in vigore il 1° gennaio 2001 (Bollettino ufficiale 2000 1684); modifiche del 18 novembre 2009 entrate in vigore il 1° gennaio 2010 (Bollettino ufficiale 2010 1508), del 23 novembre 2011 entrate in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino ufficiale 2012 238), del 14 settembre 2011 entrate in vigore il 1° gennaio 2013 (Bollettino ufficiale 2012 2962), del 25 settembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (Bollettino ufficiale 2013 2851), del 17 dicembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (Bollettino ufficiale 2013 2974), del 25 ottobre 2017 entrate in vigore il 1° febbraio 2018 (Bollettino ufficiale 2018 83) e del 21 febbraio 2024 entrate in vigore il 1° luglio 2024 (Bollettino ufficiale 2024 1250).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →