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Indice delle disposizioni (26)
Testo normativo (26 Articoli)
Oggetto e campo d'applicazione
1. La presente legge determina il valore locativo proprio e il valore di sostanza
fiscale dei fondi agricoli e delle aziende agricole.
2. Un fondo è considerato agricolo se rientra nel campo d'applicazione della
legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) del 4 ottobre 1991. L'attri-
buzione a fondi agricoli e aziende agricole avviene analogamente all'art. 7
cpv. 1 LDFR o all'art. 5 lett. a LDFR in combinato disposto con il § 22
cpv. 2 della legge sull'agricoltura (LAgr) del 26 novembre 2003. Resta ri-
servato il § 42 cpv. 2 frase 2 StG.
Rapporto con la legge fiscale e le sue restanti disposizioni di esecuzione
Nella misura in cui la presente legge non contenga alcuna disposizione, si applicano le disposizioni generali della legge fiscale e le sue restanti disposizioni di esecuzione.
Parità linguistica
Le designazioni di persona si riferiscono in egual misura ad appartenenti ad entrambi i sessi.
Definizione
1 I fondi sfruttati forestalmente sono equiparati ai fondi sfruttati agricolamente.
2 L'usufrutto è equiparato alla proprietà.
**II. Fondamenti**
1. Oggetti di stima
Oggetto della stima sono i fondi agricoli e le aziende agricole ai sensi dell'art. 42
cpv. 1 LT, che ricadono sotto il diritto fondiario rurale e sono di proprietà di persone
fisiche e di persone giuridiche non esenti da imposta ai sensi dell'art. 81 LT.
2. Nuova stima generale
1 Il Gran Consiglio decide in merito all'effettuazione di una nuova stima generale
ai sensi degli articoli 22 cpv. 3 e 42 cpv. 3 della legge tributaria (StG). Determinanti
per la nuova stima sono le condizioni al 31 dicembre precedente la decisione.
2 I nuovi valori di stima trovano applicazione per la prima volta nel terzo periodo
fiscale successivo alla decisione del Gran Consiglio. Essi restano validi fino alla
prossima nuova stima generale, a meno che nel frattempo non sia stata effettuata
una stima individuale ai sensi dell'articolo 7 e seguenti.
3 Si rinuncia alla nuova stima se per il fondo o l'esercizio commerciale, tra la
decisione del Gran Consiglio e l'applicabilità dei nuovi valori di stima generali,
si verifica un motivo di stima individuale ai sensi dell'articolo 7.
3. Stima individuale
a) Presupposti
1 Le stime individuali di fondi e aziende agricoli devono essere effettuate d’ufficio in
caso di modifiche della consistenza, del valore e dell’utilizzazione.
2 Le modifiche della consistenza, del valore e dell’utilizzazione sono in particolare
– riclassificazione di zona.
– parcellizzazione o unione di fondi.
– nuova costruzione, trasformazione, ampliamento o aggiunta, oppure
demolizione di costruzioni durevoli.
– concessione di diritti e oneri economicamente rilevanti.
– cambiamento di destinazione di costruzioni durevoli.
– modifica della grandezza dell’azienda inclusi i terreni in affitto.
3 Se una persona fisica acquista un immobile agricolo finora non stimato, si procede
d’ufficio a una stima individuale.
4 In caso di trasformazioni, ampliamenti e aggiunte, una stima individuale avviene
solo a partire da una somma di costruzione di Fr. 200 000.--.
b) Momento determinante per la stima
1 Ai fini della determinazione dei valori di stima, sono determinanti le circostanze
esistenti al momento in cui si verifica il fondamento della stima.
2 In caso di modifiche strutturali, la stima è valida a partire dal momento in cui i lavori
sono sufficientemente avanzati da consentire un utilizzo, mentre per le nuove costruzioni
al più tardi a partire dalla data di occupazione/consegna.
4. Ambito della stima
In caso di nuove stime generali e di stime individuali, devono sempre essere
nuovamente stimati l'intero fondo agricolo e tutti i fondi appartenenti all'azienda
agricola.
5. Durata di validità
Le stime sono valide fino alla successiva ricalutazione generale o stima individuale.
III. Valore locativo imponibile del proprietario (Eigenmietwert)
Principio
1 Il valore locativo proprio agricolo corrisponde alla pigione massima ammissibile ai sensi degli articoli 2 e seguenti dell’ordinanza concernente il calcolo della pigione agricola dell’11 febbraio 1987 (ordinanza sulle pigioni agricole) ed è da stabilire secondo le regole delle istruzioni federali di stima (allegato all’ordinanza sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1993, OFR). Il fabbisogno normale di spazio abitativo ai sensi del § 22 capoverso 2 frase 2 StG comprende tuttavia l'intero appartamento del direttore d'azienda.
2 Il valore locativo proprio non agricolo è stabilito integralmente secondo criteri non agricoli, conformemente alle istruzioni cantonali di stima non agricola di volta in volta vigenti.
Abitazione del capofamiglia agricolo
I proprietari che gestiscono personalmente il fondo agricolo con l'intento di
conseguire un profitto regolare e ai quali, secondo le istruzioni federali
di stima, spetta un fabbisogno normale di alloggio, hanno diritto a
un valore locativo proprio agricolo dell'intera abitazione del capofamiglia agricolo,
se
a) per la gestione dell'azienda agricola è necessaria almeno la forza lavoro
standard ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LLCA o dell'art. 5 lett. a LLCA in combinato disposto con il § 22
cpv. 2 LG, o
b) il reddito derivante dall'attività agricola ammonta almeno al 20% del
reddito complessivo da attività lucrativa del marito e della moglie.
Altro Spazio Abitativo
L'altro spazio abitativo deve essere valutato integralmente secondo criteri non agricoli, in conformità con le direttive cantonali sulla stima non agricola di volta in volta in vigore.
Adeguamento del valore locativo proprio
Il valore locativo proprio deve essere adeguato, sulla base della stima più recente,
alle mutate circostanze nei seguenti casi
a) qualora l'entità dello spazio abitativo utilizzato autonomamente cambi, nel
senso che il proprietario utilizzi per sé una quota maggiore o minore di tale
spazio o un'altra parte dell'immobile;
b) qualora la manodopera standard necessaria per la gestione dell'azienda
agricola o il reddito agricolo si modifichino, giustificando o facendo venire
meno il diritto a un valore locativo proprio agricolo dell'abitazione del
direttore dell'azienda ai sensi del § 12.
IV. Valore fiscale della sostanza
Principio
1 Il valore fiscale patrimoniale dei fondi agricoli corrisponde, ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 della legge sull'imposta cantonale (StG), al valore di reddito. Questo viene determinato secondo le istruzioni federali per la stima.
2 Un utilizzo agricolo dei fondi ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 StG sussiste se sono soddisfatti i requisiti di un'azienda agricola (art. 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) e art. 22 cpv. 2 della legge agricola (LG)).
3 Il valore fiscale patrimoniale delle attività secondarie non agricole corrisponde al valore di reddito derivante dall'utilizzo non agricolo. Si presume che queste attività secondarie non agricole rientrino nell'art. 24b della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT) o siano state create prima del 1° settembre 2000 e dispongano di un permesso di pianificazione territoriale. Per le restanti attività secondarie non agricole e per tutte le attività accessorie non agricole, il valore venale, secondo le istruzioni cantonali di stima non agricola di volta in volta valide, è determinante per il valore fiscale patrimoniale.
Attività agricole
Il valore patrimoniale delle attività agricole corrisponde al valore di reddito.
Fondi agricoli
1 Il valore di stima dei fondi agricoli che rientrano in un’azienda agricola
è determinato analogamente all’art. 16.
2 Il valore di stima dei fondi agricoli che non rientrano nel capoverso 1
è determinato come segue
– terreno e fabbricati rurali al valore di reddito;
– edifici residenziali al valore venale secondo le istruzioni di stima
cantonali per fondi non agricoli di volta in volta vigenti.
V. Organizzazione e procedura
Ispezione in loco
1 Le stime vengono effettuate dalla gestione fiscale cantonale sulla base di un'ispezione in loco. Il proprietario viene di norma informato della data dell'ispezione in loco con almeno dieci giorni di anticipo.
2 Senza ispezione in loco, le stime individuali vengono di norma effettuate in seguito a una modifica della superficie del fondo o dopo la demolizione di un edificio.
Partecipazione del proprietario
Il proprietario ha il diritto e, qualora lo richieda l'amministrazione fiscale cantonale, l'obbligo di presenziare alla stima. Egli è responsabile di garantire l'accesso ininterrotto al fondo. Ha il dovere di fornire tutte le informazioni necessarie e mettere a disposizione tutti i documenti rilevanti per la stima.
Eröffnung der Schätzungswerte
Apertura dei valori di stima
Il valore fiscale della sostanza e il valore locativo figurativo sono notificati al
proprietario sotto forma di una decisione impugnabile autonomamente. Con la
decisione, il proprietario riceve il rapporto di stima.
VI. Übergangs- und Schlussbestimmungen
VI. Disposizioni transitorie e finali
Momento della prossima stima generale per i fondi che sono stati svincolati dal campo d’applicazione della LSFN
Se l'ultima stima è stata effettuata secondo criteri agricoli, il momento della prossima stima generale è determinato dalla presente ordinanza di stima, anche se il fondo è stato svincolato dal campo d’applicazione della LSFN.
Valore locativo imputato (Eigenmietwert)
I rinvii nei §§ 11 e 13 si riferiscono al Regolamento di stima per la valutazione fiscale dei fondi non agricoli del 1° luglio 1984, fino all'entrata in vigore di una nuova direttiva cantonale per la stima dei fondi non agricoli, nella misura in cui la legge tributaria cantonale non contenga disposizioni divergenti.
Valore fiscale della sostanza
I rimandi negli articoli 15 e 17 si riferiscono al Regolamento di stima per la valutazione fiscale dei fondi non agricoli del 1° luglio 1984, fino all'entrata in vigore di una nuova ordinanza cantonale e direttiva di stima per i fondi non agricoli, nella misura in cui la legge tributaria cantonale non contenga disposizioni divergenti.
Abrogazione del diritto previgente
Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza sono abrogate tutte le disposizioni ad essa contrarie, in particolare i §§ 13 e 14 dell'Ordinanza sulla stima fiscale degli immobili del 17 aprile 1984.
Teilrevision 2021
1 Viene effettuata una nuova stima generale con base di valore al 31 dicembre 2017.
2 I valori di stima della nuova stima generale trovano applicazione per la prima volta nel periodo fiscale 2021, a meno che non sia stata precedentemente effettuata una stima individuale ai sensi del § 7 e segg.
Entrata in vigore e pubblicazione
1 La presente legge è sottoposta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della
Costituzione cantonale.
2 Essa è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo l’entrata in vigore, è inserita nella
Raccolta delle leggi.
3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell’esecuzione. Esso determina il momento
dell’entrata in vigore.
1 La presente legge è stata emanata quale ordinanza soggetta a referendum facoltativo: RU
20 519 con modifiche del 21 ottobre 2009 (Legge sull'agricoltura, RU 22-78a), del
25 settembre 2013 (Decisione del Gran Consiglio di adeguamento alla nuova Costituzione cantonale,
RU 23-80h), del 17 dicembre 2013 (Decisione del Consiglio di Stato di adeguamento alla nuova
Costituzione cantonale, RU 23-97) e del 16 dicembre 2020 (RU 26-38).
2 RSZZ 172.200.
3 Cifra 2 nella versione del 21 ottobre 2009; cifra 1 nella versione del 25 settembre 2013.
4 Versione del 25 settembre 2013.
5 Cifre 1 a 3 nella versione del e cifra 4 abrogata il 16 dicembre 2020.
6 Cifra 1 nella versione del 16 dicembre 2020.
7 RS 221.213.221.
8 RS 211.412.110.
9 Lettera a nella versione del 21 ottobre 2009.
10 Lettera b nella versione del 21 ottobre 2009.
11 Cifra 2 nella versione del 21 ottobre 2009.
12 RS 700.
13 RSZZ 172.113.
14 Nuovamente inserito il 16 dicembre 2020.
15 Intestazione, cifre 1, 2 e 3 nella versione del 17 dicembre 2013.
16 Entrato in vigore il 1° luglio 2004 (FUC 2004 1117); modifiche del 21 ottobre 2009 entrate
in vigore il 1° gennaio 2010 (FUC 2009 2870), del 25 settembre 2013 entrate in vigore il
1° gennaio 2014 (FUC 2013 2851), del 17 dicembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014
(FUC 2013 2974) e del 16 dicembre 2020 entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (FUC 2021 914).