1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali (STG)
Indice delle disposizioni (292)
Testo normativo (292 Articoli)
1. Oggetto della legge
1 La legge disciplina
a) le imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;
b) le imposte sull'utile e le imposte minime delle persone giuridiche;
c) le imposte alla fonte di determinate persone fisiche e giuridiche;
d) l'imposta sugli utili immobiliari di persone fisiche e giuridiche.
2 Le designazioni di persone si riferiscono indifferentemente ad ambo i sessi.
2. Sovranità fiscale e riscossione delle imposte
1 L'imposta sul guadagno immobiliare è riscossa dal Cantone, le altre imposte
menzionate nel § 1 sono riscosse dal Cantone, dai distretti, dai comuni e dalle
parrocchie.
2 Per tutti gli enti pubblici vale la medesima tassazione.
3 Non viene riscossa né un'imposta di successione né un'imposta sulle donazioni.
3. Imposta semplice e aliquota d'imposta
1 L'imposta calcolata secondo le aliquote del presente decreto è considerata im-
posta semplice.
2 Per le imposte sul reddito, sulla sostanza, sull'utile e le imposte minime, Can-
tone, Distretti, Comuni e Patriziati stabiliscono annualmente l'aliquota d'im-
posta in percentuale dell'imposta semplice.
3 L'imposta alla fonte, l'imposta sugli utili immobiliari, l'imposta sugli utili da
giochi in denaro secondo l'art. 39 e l'imposta sui piccoli importi di lavoro secon-
do l'art. 39a sono riscosse unicamente come imposte semplici.
4 Sono applicabili le tariffe e le aliquote d'imposta valide alla fine del periodo
fiscale.
II. Imposizione delle persone fisiche
A. Obbligo fiscale
1. Assoggettamento personale
1 Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù dell'assoggettamento personale,
se hanno il loro domicilio o la loro dimora fiscale nel Cantone.
2 Una persona ha il domicilio fiscale nel Cantone se vi si trattiene
con l'intenzione di dimorare stabilmente o se il diritto federale
le attribuisce qui un domicilio legale particolare.
3 Una persona ha la dimora fiscale nel Cantone se vi si trattiene,
indipendentemente da interruzioni temporanee, nell'esercizio di un'attività
lucrativa per almeno 30 giorni, o senza l'esercizio di un'attività lucrativa
per almeno 90 giorni.
4 Non costituisce domicilio o dimora fiscale una persona che
ha il suo domicilio in un altro Cantone o all'estero e che si trattiene nel Cantone
soltanto per frequentare un istituto di istruzione o per cure in un istituto di cura.
2. Appartenenza economica
1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono soggette
all’imposta in virtù dell’appartenenza economica se
a) mantengono stabili organizzazioni o aziende nel Cantone;
b) hanno proprietà, diritti reali o diritti personali di godimento economicamente
equivalenti su immobili situati nel Cantone o commerciano con tali immobili.
2 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono inoltre
soggette all’imposta se
a) esercitano un’attività lucrativa nel Cantone;
b) esercitano un’attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede,
direzione effettiva o stabile organizzazione nel Cantone e alla Svizzera,
secondo l’accordo internazionale applicabile in materia fiscale con il rispettivo
Stato confinante, è riconosciuto un diritto di imposizione per l’attività lucrativa
esercitata all’estero;
c) in qualità di membri dell’amministrazione o della direzione di persone
giuridiche con sede o stabile organizzazione nel Cantone, percepiscono
tantième, indennità di seduta, indennità fisse, partecipazioni di collaboratori o
remunerazioni simili;
d) sono creditori o usufruttuari di crediti garantiti da pegno immobiliare o pegno
mobiliare su immobili situati nel Cantone;
e) mediano immobili situati nel Cantone;
f) ricevono pensioni, rendite di quiescenza o altre prestazioni erogate da un
datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtù
di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico;
g) ricevono prestazioni da istituzioni svizzere di diritto privato della previdenza
professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata con
sede o stabile organizzazione nel Cantone;
h) ricevono salario o altre remunerazioni per lavoro nel traffico internazionale a
bordo di una nave o di un aeromobile o in un trasporto su strada da un datore
di lavoro con sede, direzione effettiva o stabile organizzazione nel Cantone;
resta esclusa l’imposizione dei marittimi per l’attività lucrativa a bordo di una
nave marittima battente bandiera svizzera gestita da tale datore di lavoro.
3 Se le remunerazioni non spettano alle persone indicate, bensì a terzi, sono questi
ultimi a essere soggetti all’imposta.
4 Nel contesto internazionale, la stabile organizzazione è ciò che può essere
ricompreso come tale in base al rispettivo accordo per evitare le doppie
imposizioni. In assenza di un accordo per evitare le doppie imposizioni, è
determinante il concetto di stabile organizzazione della Convenzione modello
OCSE.
3. Ambito della Soggezione Fiscale
1 In caso di appartenenza personale, l'assoggettamento fiscale è illimitato;
esso tuttavia non si estende a imprese commerciali, stabili organizzazioni e
immobili situati al di fuori del Cantone.
2 In caso di appartenenza economica, l'assoggettamento fiscale si limita alle
parti del reddito e del patrimonio per le quali sussiste un assoggettamento
fiscale nel Cantone.
4. Scorporo fiscale
1 Lo scorporo fiscale per aziende, stabilimenti d’esercizio e fondi immobiliari
avviene nei confronti di altri Cantoni e dell’estero, nonché tra singoli distretti, co-
muni e parrocchie, secondo i principi del diritto federale sul divieto della doppia
imposizione intercantonale. Sono riservati i capoversi da 2 a 5.
2 Se un’impresa svittese ha compensato perdite di uno stabilimento d’esercizio
estero con utili nazionali, ma registra entro i sette anni seguenti utili da questo
stabilimento d’esercizio, si deve procedere a una revisione della tassazione origi-
naria nella misura degli utili compensabili nello Stato dello stabilimento d’eserci-
zio; le perdite di questo stabilimento d’esercizio saranno in questo caso successiva-
mente considerate nel Cantone solo ai fini della determinazione dell’aliquota. In
tutti gli altri casi, le perdite estere devono essere considerate esclusivamente ai fini
della determinazione dell’aliquota. Sono riservate le disposizioni contenute negli
accordi per evitare la doppia imposizione.
3 I contribuenti senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera devono imporre il
reddito conseguito nel Cantone e il patrimonio situato nel Cantone per le aziende,
gli stabilimenti d’esercizio e i fondi immobiliari.
4 Uno scorporo fiscale per diverse parrocchie avviene solo nella misura in cui
tale scorporo debba essere effettuato per gli enti pubblici. Laddove sono interes-
sate solo diverse parrocchie all’interno di un comune politico, l’imposta ecclesia-
stica è dovuta unicamente al domicilio fiscale principale.
5 Reddito e patrimonio derivanti da singoli fondi immobiliari quali riedi, alpi
per il bestiame e altre parti di terreno, da considerare parte integrante dell’azienda
agricola principale, sono imposti nei rapporti intercomunali nel luogo della pro-
prietà principale.
5. Calcolo dell'imposta in caso di assoggettamento parziale
1 I contribuenti che sono assoggettati all'imposta nel Cantone solo per una parte del loro reddito e patrimonio pagano le imposte sui valori imponibili nel Cantone secondo l'aliquota corrispondente al loro intero reddito. I deduzioni sociali dal reddito e dal patrimonio sono accordate in proporzione. Rimane riservato il capoverso 2.
2 I contribuenti senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera pagano le imposte per le imprese commerciali, le stabili organizzazioni e gli immobili nel Cantone almeno all'aliquota corrispondente al reddito conseguito in Svizzera.
6. Coniugi e figli sotto autorità parentale
1 I redditi e la sostanza dei contribuenti che vivono in matrimonio legalmente e
di fatto non separato sono cumulati, indipendentemente dal regime matri-
moniale.
2 Se un solo coniuge dimora nel Cantone, esso è soggetto all’imposta per la sua
intera sostanza e il suo intero reddito. L’obbligo fiscale non si estende ad azien-
de, stabilimenti d’esercizio e fondi immobiliari al di fuori del Cantone. Per la
determinazione dell’aliquota d’imposta si tiene conto, applicando i §§ 35 cpv. 1
e 36 cpv. 2, dell’intera sostanza e dell’intero reddito coniugali.
3 I redditi e la sostanza dei figli sotto autorità parentale sono attribuiti ai titolari
dell’autorità parentale fino all’inizio dell’anno in cui compiono la maggiore età.
Sono fatti salvi i redditi da attività lucrativa e i redditi sostitutivi per i quali il
figlio minorenne è tassato autonomamente.
4 Se non tutte le persone soggette all’imposizione familiare appartengono alla
stessa chiesa cantonale, le imposte ecclesiastiche sono dovute proporzional-
mente al numero dei membri appartenenti. Determinanti sono le condizioni alla
fine del periodo fiscale.
6a. Unione domestica registrata
La posizione dei partner registrati ai sensi della legge federale sulle unioni
domestiche registrate corrisponde, in questa legge e nelle relative disposizioni
di esecuzione, a quella dei coniugi.
7. Imposizione fiscale delle associazioni di persone e degli
investimenti collettivi di capitale
a) Società semplici, in nome collettivo e in accomandita;
società commerciali estere e altre associazioni di persone
estere
1 Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita non sono assoggettate
all’imposta in quanto tali; il loro reddito e patrimonio è imputato proporzional-
mente ai soci e agli accomandatari. Se i rapporti di partecipazione sono incerti, il
reddito e il patrimonio sono tassati globalmente secondo le regole applicabili alle
persone fisiche.
2 Le società commerciali estere e altre associazioni di persone estere prive di
personalità giuridica, assoggettate all’imposta in virtù di un’appartenenza eco-
nomica, pagano le imposte secondo le disposizioni per le persone giuridiche. La
quota di reddito e patrimonio, rispettivamente di utile e capitale, spettante a per-
sone con domicilio o sede in Svizzera è tuttavia da tassare personalmente da
queste.
b) Comunioni ereditarie
1 Le comunioni ereditarie in quanto tali non sono assoggettate all'imposta; il
loro reddito e patrimonio sono imputati in proporzione.
2 Se il diritto alla massa ereditaria non è chiaro, la comunione ereditaria è tassata
nel suo complesso in base alle disposizioni applicabili alle persone fisiche, presso
l'ultimo domicilio della persona deceduta. L'imposta di culto è determinata in
base alla confessione della persona deceduta.
c) Investimenti collettivi di capitale
Il reddito e la sostanza degli investimenti collettivi di capitale secondo la Legge
sugli investimenti collettivi del 23 giugno 2006 (LICol) sono imputati pro rata
agli investitori; ne sono esclusi gli investimenti collettivi di capitale con proprietà
immobiliare diretta.
8. Inizio e fine dell'obbligo fiscale
1 L'obbligo fiscale inizia il giorno in cui i contribuenti prendono domicilio o
residenza fiscale nel Cantone o qui acquisiscono valori imponibili. In caso di
trasferimento da un altro Cantone, l'obbligo fiscale inizia con il periodo fiscale in
corso, con riserva del diritto federale.
2 L'obbligo fiscale termina con il decesso o il trasferimento dei contribuenti fuori
dal Cantone o con la cessazione dei valori imponibili nel Cantone. In caso di
trasferimento in un altro Cantone, l'obbligo fiscale continua fino alla fine del
periodo fiscale in corso, con riserva del diritto federale.
2a In caso di appartenenza economica nel Cantone e di domicilio fiscale in un
altro Cantone, l'obbligo fiscale nel Cantone sussiste per l'intera durata del
periodo fiscale, anche se l'appartenenza economica viene costituita, modificata
o soppressa nel corso dell'anno.
3 I contribuenti che escono da una Chiesa cantonale devono pagare l'imposta
ecclesiastica fino al giorno in cui la loro dichiarazione di uscita scritta, firmata di
propria mano, giunge alla parrocchia del loro domicilio fiscale principale. Per
le coppie sposate e i membri della famiglia, l'imposta ecclesiastica deve essere
adeguata al momento dell'uscita ai sensi del § 9 cpv. 4 frase 1.
4 In caso di cambiamento di domicilio o di residenza all'interno del Cantone,
l'obbligo fiscale basato sull'appartenenza personale è determinato dal domicilio
fiscale alla fine del periodo fiscale. Tuttavia, le prestazioni in capitale ai sensi del
§ 38 sono tassate nel luogo di domicilio o di residenza al momento della loro
esigibilità.
9. Successione fiscale
1 Alla morte del contribuente, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi. Essi rispondono in solido per le imposte dovute dal defunto fino all'ammontare della loro quota ereditaria, incluse le attribuzioni a titolo di anticipo sulla successione.
2 Il coniuge superstite risponde con la sua quota ereditaria e con l'importo che riceve in base al regime matrimoniale sul guadagno o sul patrimonio complessivo eccedente la quota legale ai sensi del diritto svizzero.
3 Le partner o i partner registrati superstiti rispondono con la loro quota ereditaria e con l'importo che hanno ricevuto in base a un contratto patrimoniale ai sensi della legge federale sulle unioni domestiche registrate.
10. Responsabilità
1 Le persone coniugate che vivono in unione legalmente e di fatto non separata
rispondono solidalmente per l'imposta complessiva. Entrambi rispondono per la loro
quota dell'imposta complessiva, se uno di essi è insolvente. In caso di separazione,
viene meno la responsabilità solidale anche per tutti i debiti d'imposta ancora aperti.
Sussiste una responsabilità solidale illimitata per la parte dell'imposta complessiva
che è imputabile al reddito e alla sostanza dei figli attribuiti.
2 Rispondono solidalmente con i contribuenti
a) i figli soggetti alla loro potestà parentale, fino all'ammontare della quota di
imposta complessiva a loro carico;
b) i partecipanti residenti in Svizzera a una società semplice, a una società in
nome collettivo o a una società in accomandita, fino all'ammontare delle
loro quote sociali, per le imposte dei partecipanti residenti all'estero;
c) la parte di un contratto di compravendita di un immobile situato nel Cantone,
fino al 3 percento del prezzo di acquisto, per le imposte dovute da una persona
intermediaria, alla quale la parte si è rivolta, derivanti da tale attività, a
condizione che tale persona non abbia un domicilio fiscale in Svizzera;
d) le persone che liquidano aziende o stabilimenti d'esercizio nel Cantone o che
alienano o valorizzano beni immobili situati nel Cantone o crediti garantiti
da essi, fino all'ammontare del ricavo netto, se la persona imponibile non ha
un domicilio fiscale in Svizzera.
3 La responsabilità ai sensi del capoverso 2 lettera d viene meno se la persona
responsabile dimostra di aver impiegato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.
11. Imposizione secondo il dispendio
a) Presupposti
1 Il Consiglio di Stato può concedere a persone fisiche il diritto di versare,
in luogo dell'imposta sul reddito e sulla sostanza, un'imposta secondo il
dispendio, se esse
a) non hanno la cittadinanza svizzera;
b) sono assoggettate illimitatamente per la prima volta o dopo un'interruzione
di almeno dieci anni (§ 4); e
c) non esercitano alcuna attività lucrativa in Svizzera.
2 I coniugi che vivono in unione coniugale legalmente e di fatto ininterrotta
devono entrambi soddisfare i presupposti di cui al cpv. 1.
b) Determinazione e calcolo
1 L'imposta, che sostituisce l'imposta sul reddito, è calcolata in base alle spese
annue di mantenimento della persona imponibile e delle persone da essa
sostenute, sostenute nel periodo di riferimento in Svizzera e all'estero, ma
almeno in base al più elevato dei seguenti importi
a) 600 000 franchi;
b) per i contribuenti con proprio ménage: il settuplo della pigione annua o
del valore locativo ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 lett. b;
c) per gli altri contribuenti: il triplo del prezzo annuo di pensione per
alloggio e vitto nel luogo di soggiorno ai sensi dell'art. 4.
2 L'imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria.
3 All'imposta forfettaria sulla sostanza, calcolata secondo la tariffa fiscale
ordinaria, sono assoggettati almeno i valori patrimoniali di cui al cpv. 4.
La base imponibile è almeno pari a venti volte la base di calcolo per
l'imposta forfettaria sul reddito.
4 L'imposta calcolata in base al dispendio deve essere almeno pari alla
somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo le
tariffe ordinarie sul totale lordo
a) dei beni immobili situati in Svizzera e dei relativi redditi;
b) dei beni mobili situati in Svizzera e dei relativi redditi;
c) del capitale mobiliare investito in Svizzera, comprese le pretese
garantite da pegno immobiliare, e dei relativi redditi;
d) dei diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi sfruttati in Svizzera e dei
relativi redditi;
e) delle rendite, delle pensioni e delle pensioni che provengono da fonti
svizzere;
f) dei redditi per i quali la persona imponibile, in virtù di un accordo
concluso dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione, beneficia di un
sgravio totale o parziale dalle imposte estere.
5 Se i redditi provenienti da uno Stato sono sgravati dalle imposte di tale Stato
solo se la Svizzera impone tali redditi, da soli o con altri redditi, con
l'aliquota del reddito complessivo, l'imposta non è calcolata solo in base ai
redditi di cui al cpv. 4, ma anche in base a tutti i componenti di reddito
provenienti dallo Stato della fonte attribuiti alla Svizzera in virtù del relativo
accordo per evitare la doppia imposizione.
6 Il Consiglio di Stato può prevedere una determinazione e un calcolo dell'imposta
diversi da quelli di cui ai cpv. 1 e 4, qualora ciò sia necessario per
consentire ai contribuenti di cui all'art. 15 cpv. 1 di beneficiare dello sgravio
dalle imposte di uno Stato estero con il quale la Svizzera ha concluso un
accordo per evitare la doppia imposizione.
12. Agevolazioni fiscali per le imprese
1 Per le imprese individuali o società di persone che vengono aperte ex novo e
che servono l'interesse economico-sociale del Cantone, il Consiglio di Stato,
previa consultazione del Comune competente, può concedere adeguate agevolazioni
fiscali per l'anno di apertura e per i nove anni successivi. Una modifica
sostanziale dell'attività aziendale è equiparata a una nuova apertura.
2 La concessione di agevolazioni fiscali è subordinata a condizioni e oneri.
13. Esenzione Fiscale
Le persone beneficiarie ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 della Legge sullo Stato Ospite del
22 giugno 2007 (LSOsp) non sono assoggettate a imposizione fiscale nella misura in cui il diritto federale
prevede un'esenzione fiscale.
B. Imposta sul reddito
1. Redditi Imponibili
a) Disposizioni generali
1 L'imposta sul reddito si applica a tutti i redditi, ricorrenti e unici.
2 Sono considerati reddito anche i proventi in natura di ogni genere, in particolare il vitto e l'alloggio gratuiti, nonché il valore dei prodotti e delle merci del proprio esercizio consumati a titolo personale.
3 Le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni mobili del patrimonio privato sono esenti da imposta.
b) Attività lucrativa dipendente
aa) Principio
1 Sono imponibili tutti i redditi derivanti da un rapporto di lavoro di diritto privato o
di diritto pubblico, incluse le indennità accessorie, quali indennità per
prestazioni particolari, provvigioni, indennità, doni di anzianità e di giubileo,
gratifiche, mance, tantièmes, vantaggi pecuniari derivanti da partecipazioni
dei lavoratori e altri vantaggi pecuniari.
2 Le spese di formazione e perfezionamento professionale a carico del datore di
lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non sono considerate altri
vantaggi pecuniari, indipendentemente dalla loro entità.
bb) Partecipazioni dei collaboratori
1 Sono considerate vere partecipazioni dei collaboratori
a) azioni, buoni di partecipazione, certificati di partecipazione, quote sociali o
partecipazioni di altro tipo che il datore di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo attribuisce ai collaboratori;
b) opzioni sull'acquisto di partecipazioni ai sensi della lett. a.
2 Sono considerate finte partecipazioni dei collaboratori le aspettative su mere indennità in denaro.
cc) Redditi da partecipazioni di collaboratori qualificate
1 I vantaggi pecuniari derivanti da partecipazioni di collaboratori qualificate, eccetto
quelli derivanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili
come reddito da attività dipendente al momento dell'acquisizione. La prestazione
imponibile corrisponde al loro valore di mercato diminuito di un eventuale prezzo di acquisizione.
2 Per le azioni dei collaboratori, ai fini del calcolo della prestazione imponibile, i
periodi di blocco devono essere considerati con uno sconto del 6 percento
per anno di blocco sul loro valore di mercato. Questo sconto si applica per un
massimo di dieci anni.
3 I vantaggi pecuniari derivanti da opzioni di collaboratori bloccate o non
quotate in borsa sono tassati al momento dell'esercizio. La prestazione imponibile
corrisponde al valore di mercato dell'azione al momento dell'esercizio, diminuito
del prezzo di esercizio.
dd) Redditi derivanti da partecipazioni improprie dei dipendenti
I vantaggi monetari derivanti da partecipazioni improprie dei dipendenti sono imponibili nel momento del loro incasso.
ee) Tassazione proporzionale
Se la persona imponibile non ha avuto domicilio o residenza fiscale in Sviz-
zera per l'intero periodo tra l'acquisizione e la nascita del diritto di esercizio
delle opzioni per collaboratori vincolate secondo l'articolo 18b capoverso 3, i
vantaggi pecuniari che ne derivano sono tassati proporzionalmente al rapporto
tra il periodo complessivo e quello trascorso in Svizzera.
c) Attività lucrativa indipendente
aa) Principio
1 Sono imponibili tutti i redditi derivanti dall'attività lucrativa indipendente.
2 Rientrano nei redditi derivanti dall'attività lucrativa indipendente anche tutti i lucri
da capitale derivanti dalla vendita, valorizzazione o rivalutazione contabile di
beni aziendali. Alla vendita è equiparato il trasferimento di beni aziendali nel
patrimonio privato o in aziende o stabilimenti all'estero. Sono considerati beni
aziendali tutti i valori patrimoniali che servono interamente o prevalentemente
all'attività lucrativa indipendente. Lo stesso vale per le partecipazioni di almeno
il 20 percento al capitale sociale di una società di capitali o di una cooperativa,
a condizione che siano dichiarate dai contribuenti come beni aziendali al momento
dell'acquisto.
3 Per i contribuenti che tengono una contabilità regolare, si applica per analogia
l'articolo 64.
4 Sono inoltre imponibili come reddito
a) i guadagni su fondi dei beni aziendali nella misura in cui sono stati ammessi
ammortamenti;
b) le perdite parziali di vendita dichiarate secondo l'articolo 119 capoverso 2, se
sono state considerate ai fini della riduzione dell'imposta sul guadagno immobiliare.
bb) Ristrutturazioni
1 Le riserve occulte di un'impresa individuale (ditta individuale, società di persone) non sono tassate in caso di ristrutturazione, in particolare in caso di fusione, scissione o trasformazione, a condizione che l'obbligo fiscale in Svizzera permanga e che vengano ripresi i valori finora determinanti per l'imposta sul reddito
a) in caso di trasferimento di beni a un'altra impresa individuale;
b) in caso di trasferimento di un'azienda o di una parte di azienda a una persona giuridica;
c) in caso di scambio di diritti di partecipazione o di affiliazione in occasione di ristrutturazioni ai sensi del § 67 cpv. 1 o di aggregazioni assimilabili a fusioni.
2 In caso di ristrutturazione ai sensi del cpv. 1 lett. b, le riserve occulte trasferite sono assoggettate a tassazione successiva, con la procedura di cui ai §§ 175 a 177, nella misura in cui, entro i cinque anni successivi alla ristrutturazione, i diritti di partecipazione o di affiliazione vengano alienati a un prezzo superiore al capitale proprio fiscale trasferito; in tal caso, la persona giuridica può far valere le corrispondenti riserve occulte tassate come utile.
cc) Ulteriori fattispecie di differimento
1 L'affitto di un'azienda è considerato trasferimento nel patrimonio privato solo
su richiesta della persona imponibile.
2 Se, nell'ambito di una divisione ereditaria, l'azienda non viene continuata da
tutti gli eredi, la tassazione delle riserve occulte è differita, su richiesta degli
eredi che subentrano nell'azienda, fino alla successiva realizzazione, nella misura
in cui tali eredi assumono i valori finora determinanti per l'imposta sul reddito.
dd) Imposizione parziale dei redditi da partecipazioni del patrimonio commer-
ciale
1 I dividendi, le quote di utile, i proventi di liquidazione e i vantaggi pecuniari
derivanti da azioni, quote di società a garanzia limitata, quote sociali di
cooperative e buoni di partecipazione, nonché i guadagni derivanti dalla
vendita di tali diritti di partecipazione, sono imponibili nella misura del 50
per cento, previa deduzione delle spese imputabili, se tali diritti di
partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale sociale o
del capitale di una società di capitali o di una cooperativa.
2 L'imposizione parziale sui guadagni di vendita è concessa solo se i diritti di
partecipazione alienati sono stati di proprietà della persona imponibile o
dell'impresa individuale per almeno un anno.
d) Erträge aus beweglichem Vermögen
aa) Grundsatz
1 Sono imponibili tutti i redditi provenienti da beni mobili, in particolare
a) Interessi su crediti, inclusi i redditi versati da assicurazioni sulla vita con
premi unici e facoltà di riscatto, in caso di vita o di riscatto, salvo che tali
assicurazioni sulla vita siano destinate alla previdenza. È considerata destinata
alla previdenza la corresponsione della prestazione assicurativa a partire dal
compimento del 60° anno di età dell'assicurato, in virtù di un rapporto
contrattuale di almeno cinque anni, instaurato prima del compimento del
66° anno di età. In questo caso, la prestazione è esente da imposta;
b) Redditi derivanti dalla vendita o dal rimborso di obbligazioni con
prevalente interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni
con sconto), che maturano a favore del detentore;
c) Dividendi, quote di utile, eccedenze di liquidazione e vantaggi valutabili in
denaro derivanti da partecipazioni di ogni tipo (incluse azioni gratuite,
aumenti gratuiti del valore nominale e simili). Un'eccedenza di liquidazione
realizzata con la restituzione di diritti di partecipazione è considerata realizzata
nell'anno in cui sorge il credito d'imposta preventiva;
d) Redditi da locazione, affitto, usufrutto o altra utilizzazione di beni mobili
o di diritti suscettibili di utilizzazione;
e) Redditi da quote di investimenti collettivi di capitale, nella misura in cui i
redditi complessivi superano i redditi da proprietà fondiaria diretta;
f) Redditi da beni immateriali.
1a Dividendi, quote di utile, eccedenze di liquidazione e vantaggi valutabili in
denaro derivanti da azioni, quote di società a responsabilità limitata, quote di
cooperative e buoni di partecipazione (incluse azioni gratuite, aumenti gratuiti
del valore nominale e simili) sono imponibili nella misura del 50 per cento,
se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del
capitale sociale o del capitale nominale di una società di capitali o di una
cooperativa.
2 Il ricavo derivante da diritti di opzione non è considerato reddito da patrimonio,
purché appartengano al patrimonio privato dei contribuenti.
bb) Principio delle riserve da apporti di capitale
1 La restituzione di apporti, agi e contributi (riserve da apporti di capitale),
effettuati dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre
1996, è trattata allo stesso modo della restituzione di capitale sociale o di
capitale di base. Ciò vale per gli apporti e gli agi, effettuati nell'ambito
di una banda di capitale secondo gli articoli 653s segg. del Codice delle
obbligazioni (CO), solo nella misura in cui essi superano le restituzioni
di riserve nell'ambito di tale banda di capitale.
2 Se una società di capitali o una cooperativa quotata in una borsa svizzera
non distribuisce, al momento della restituzione di riserve da apporti di
capitale secondo il capoverso 1, almeno nella stessa misura altre riserve,
la restituzione è imponibile nella misura della metà della differenza tra la
restituzione e la distribuzione delle altre riserve, al massimo però nella
misura delle altre riserve disponibili nella società e distribuibili secondo
il diritto commerciale.
3 Il capoverso 2 non è applicabile alle riserve da apporti di capitale
a) sorte dopo il 24 febbraio 2008 in seguito a fusioni o simili
aggregazioni mediante l'apporto di diritti di partecipazione e di
societarietà in una società di capitali o cooperativa estera secondo
il § 67 cpv. 1 lett. c o mediante un trasferimento transfrontaliero a
una filiale nazionale secondo il § 67 cpv. 1 lett. d;
b) già esistenti in una società di capitali o cooperativa estera al
momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera secondo il
§ 67 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 o del trasferimento della sede o della
direzione effettiva dopo il 24 febbraio 2008;
c) in caso di liquidazione della società di capitali o cooperativa.
4 I capoversi 2 e 3 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti
di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o per
l'aumento gratuito del valore nominale.
5 Se in caso di restituzione di diritti di partecipazione in una società di
capitali o cooperativa quotata in una borsa svizzera, la restituzione
delle riserve da apporti di capitale non corrisponde almeno alla metà
dell'eccedenza di liquidazione ricevuta, la quota imponibile di tale
eccedenza di liquidazione si riduce della metà della differenza tra questa
quota e la restituzione, al massimo però nella misura delle riserve da
apporti di capitale presenti nella società e imputabili a tali diritti di
partecipazione.
cc) Casi particolari
1 Quale rendimento di beni mobili ai sensi del § 21 cpv. 1 lett. c sono considerati
anche
a) l'utile derivante dalla vendita di una partecipazione di almeno il 20 per cento del
capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una cooperativa
dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un'altra persona fisica
o giuridica, nella misura in cui entro cinque anni dalla vendita, con la
collaborazione del venditore, venga distribuita sostanza non necessaria all'esercizio
dell'attività che era già presente al momento della vendita e fiscalmente
distribuibile secondo il diritto commerciale; ciò vale per analogia anche
se entro cinque anni più partecipanti vendono congiuntamente una tale
partecipazione o vengono vendute partecipazioni complessivamente di almeno
il 20 per cento; la sostanza distribuita viene eventualmente tassata
successivamente presso il venditore secondo la procedura di cui ai §§ 175 a 177;
b) l'utile derivante dal trasferimento di una partecipazione al capitale azionario
o sociale di una società di capitali o di una cooperativa dal patrimonio
privato al patrimonio commerciale di un'impresa di persone o di una persona
giuridica, alla quale il cedente o conferente, dopo il trasferimento, è
partecipante al capitale per almeno il 50 per cento, nella misura in cui
il controvalore complessivamente ricevuto superi la somma del valore nominale
della partecipazione trasferita e delle riserve da apporti di capitale
secondo il § 21a; ciò vale per analogia anche se più partecipanti
effettuano congiuntamente il trasferimento.
2 La collaborazione ai sensi del cpv. 1 lett. a sussiste se il venditore sa o deve
sapere che alla società vengono prelevati mezzi per finanziare il prezzo di acquisto
e che questi non vengono restituiti.
e) Redditi immobiliari
1 Sono imponibili tutti i redditi immobiliari, in particolare
a) tutti i redditi derivanti da locazione, affitto, usufrutto o altro utilizzo;
b) il valore locativo di immobili o parti di immobili che sono a disposizione del
contribuente per l'uso proprio in virtù di proprietà o di diritti di utilizzo a titolo
gratuito;
c) i redditi derivanti da contratti di diritto di superficie, ad eccezione delle
indennità uniche per le costruzioni;
d) i redditi derivanti dallo sfruttamento di ghiaia, sabbia e altri componenti del
suolo, nella misura in cui lo sfruttamento non porti a un valore di mercato
inferiore ai costi di produzione.
2 I valori locativi imputati sono fissati con l'obiettivo di coprire il 65 per cento
del valore locativo di mercato, tenendo conto delle circostanze locali. Il valore
locativo imputato per il fabbisogno abitativo normale nell'agricoltura è valutato
agricolturalmente. A una sottoutilizzazione durevole si tiene conto su richiesta.
3 Il Gran Consiglio stabilisce le basi essenziali della stima, disciplina la procedura
e decide in merito al momento e all'entità degli adeguamenti generali e periodici.
f) Redditi da previdenza
1 Sono imponibili tutti i redditi provenienti dall'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità, da istituti di previdenza professionale e da forme
riconosciute di previdenza individuale vincolata, incluse le indennità in
capitale e i rimborsi di depositi, premi e contributi.
2 Costituiscono in particolare redditi da previdenza professionale le prestazioni
erogate da casse di previdenza, da assicurazioni di risparmio e collettive,
nonché da polizze di libero passaggio.
3 Le indennità in capitale provenienti da un istituto di previdenza legato al
rapporto di lavoro o indennità in capitale analoghe da parte del datore di
lavoro sono tassate ai sensi dell'articolo 38.
4 Le assicurazioni di rendita vitalizia nonché i contratti di rendita vitalizia e di
vitalizio alimentare sono imponibili nella misura della loro quota di rendimento.
Questa si determina come segue
a) Per le prestazioni garantite da assicurazioni di rendita vitalizia soggette
alla legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA),
è determinante il tasso d'interesse tecnico massimo (m) stabilito al momento
della stipulazione del contratto, sulla base dell'articolo 36 capoverso 1
della legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione
del 17 dicembre 2004 (LSIA), per l'intera durata del contratto
1. Se questo tasso d'interesse è maggiore di zero, la quota di rendimento,
arrotondata al punto percentuale intero più vicino per eccesso o per
difetto, si calcola come segue
Quota di rendimento =
2. Se questo tasso d'interesse è negativo o pari a zero, la quota di rendimento
è pari a zero per cento.
b) Per le prestazioni eccedenti da assicurazioni di rendita vitalizia soggette
alla LCA, la quota di rendimento corrisponde al 70 per cento di tali
prestazioni.
c) Per le prestazioni provenienti da assicurazioni di rendita vitalizia estere,
da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio alimentare, è determinante
l'ammontare del rendimento annualizzato delle obbligazioni federali
a dieci anni (r) aumentato di 0.5 punti percentuali, durante l'anno fiscale
in questione e i nove anni precedenti
1. Se questo rendimento è maggiore di zero, la quota di rendimento,
arrotondata al punto percentuale intero più vicino per eccesso o per
difetto, si calcola come segue
Quota di rendimento =
2. Se questo rendimento è negativo o pari a zero, la quota di rendimento
è pari a zero per cento.
g) Altri redditi
Sono altresì imponibili
a) tutti gli altri redditi che si sostituiscono al reddito da attività lucrativa;
b) le prestazioni uniche o ricorrenti in caso di decesso nonché per danni fisici
o alla salute permanenti;
c) le indennità per la rinuncia o la mancata esercitazione di un’attività;
d) le indennità per la mancata esercitazione di un diritto;
e) i contributi di mantenimento che il contribuente riceve per sé in caso di
divorzio, separazione giudiziale o di fatto, nonché i contributi di manteni-
mento che un genitore riceve per i figli soggetti alla sua autorità parentale
o alla sua custodia.
2. Redditi esenti da imposta
L'imposta sul reddito non è dovuta su
a) l'acquisto patrimoniale a seguito di eredità, legato, donazione o divisione
patrimoniale;
b) l'acquisto patrimoniale derivante da assicurazione privata sulla vita con diritto
di riscatto, ad eccezione di quelle di libero passaggio. Resta riservato il § 21
cpv. 1 lett. a;
c) i versamenti in capitale che, in caso di cambiamento di posto di lavoro, sono
effettuati dal datore di lavoro o da istituti di previdenza professionale, se entro
un anno sono utilizzati per il riscatto in un istituto di previdenza professionale
o per l'acquisto di una polizza di libero passaggio;
d) le prestazioni di sostegno provenienti da fondi pubblici o privati;
e) le prestazioni in adempimento di obblighi di diritto di famiglia, ad eccezione
dei contributi di mantenimento ai sensi del § 24 lett. e;
f) la paga dei militi dei pompieri volontari fino all'importo determinante per
l'imposta federale diretta per servizi connessi all'adempimento dei compiti
fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni
e interventi in caso di emergenza per salvataggio, lotta antincendio, soccorso
generale in caso di danni, gestione dei danni elementari e simili); sono esclusi
gli assegni forfettari per quadri, gli assegni di funzione nonché le indennità
per lavori amministrativi e per servizi che i pompieri forniscono volontaria-
mente;
g) la paga per il servizio militare e di protezione, nonché il denaro da tasca per
il servizio civile;
h) il pagamento di somme a titolo di indennizzo per torto morale e per lesioni
all'integrità;
i) i redditi basati sulla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'as-
sicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
j) i seguenti utili da giochi in denaro autorizzati secondo la legge federale sui
giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LLG)
1. gli utili da giochi da casinò, purché non derivino da attività indipendente;
2. i singoli utili fino a un importo di 1 milione di franchi derivanti dalla
partecipazione a grandi giochi e dalla partecipazione online a giochi da
casinò;
3. gli utili da piccoli giochi.
k) i singoli utili da lotterie e giochi di abilità a scopo promozionale, che, ai
sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. d ed e LLG, sono esclusi dal suo campo di
applicazione, purché il limite di 1000 franchi non sia superato;
l) i redditi basati sulla legge federale sulle prestazioni transitorie per disoccupati
anziani del 19 giugno 2020 (LPT).
3. Determinazione del reddito netto
a) Principio
Per la determinazione del reddito netto, dai redditi complessivi imponibili
vengono dedotte le spese necessarie per la loro produzione (articoli da 27 a 32)
e le detrazioni generali (articolo 33).
b) Attività lucrativa dipendente
aa) Spese professionali indirette
1 Sono dedotte come spese professionali
a) le spese necessarie per i viaggi tra il domicilio e il luogo di lavoro, fino a un
massimo di 8000 franchi;
b) le maggiori spese necessarie per i pasti fuori del domicilio e per il lavoro a
turni;
c) le maggiori spese necessarie per il soggiorno settimanale fuori casa, con un
limite massimo di 8000 franchi per la deduzione delle spese di viaggio tra il
domicilio fiscale e l'alloggio fuori casa, nonché tra l'alloggio fuori casa e il
luogo di lavoro.
2 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione necessarie per la de-
terminazione e la quantificazione delle spese e stabilisce le deduzioni forfet-
tarie.
3 Per i coniugi che vivono in matrimonio non separato, le deduzioni spettano a
ciascuna persona che esercita un'attività lucrativa dipendente separatamente.
bb) Spese professionali dirette
1 Quali spese professionali possono inoltre essere dedotte le altre spese necessarie
per l'esercizio della professione. Resta riservato il § 33 cpv. 3 lett. g.
2 Le spese professionali dirette non rimborsate dal datore di lavoro, in particolare le
spese per attrezzi e abiti professionali, letteratura specialistica, locale di lavoro
privato e lavoro gravoso, nonché per piccole spese difficilmente comprovabili,
come tasse di parcheggio e telefonate, possono essere dedotte fiscalmente
mediante una deduzione forfettaria per l'ottenimento del reddito. La deduzione
ammonta al 20 percento del salario netto certificato dall'attestato di salario,
massimo 6900 franchi.
3 Le spese professionali dirette rimborsate dal datore di lavoro con importi
forfettari non vengono computate come elementi del reddito, nella misura in
cui esse, unitamente alla deduzione di cui al cpv. 2, non superano il 10 percento
del salario netto certificato dall'attestato di salario, massimo 11 100 franchi. Se
il salario netto imponibile è superiore a 111 000 franchi, è inoltre ammessa
una deduzione del 5 percento sulla parte di salario eccedente i 111 000 franchi,
ma al massimo 5600 franchi.
4 Il Dipartimento delle finanze può, in deroga ai capoversi 2 e 3
a) emanare altre aliquote forfettarie per particolari categorie professionali;
b) approvare i regolamenti sulle spese delle aziende.
5 In luogo degli importi forfettari di cui ai capoversi 2 e 4, possono essere fatte
valere le necessarie spese professionali dirette effettive, a condizione che ne
venga fornita la prova.
6 Per i coniugi che vivono in matrimonio non separato, le deduzioni spettano a
ciascuna persona che esercita un'attività lucrativa dipendente separatamente.
c) Attività lucrativa indipendente
aa) Disposizioni generali
1 Nell’attività lucrativa indipendente sono deducibili i costi commercialmente
o professionalmente giustificati.
2 Vi rientrano in particolare
a) gli ammortamenti del patrimonio aziendale;
b) gli accantonamenti per obbligazioni il cui ammontare è ancora indeterminato
o per rischi di perdita imminenti;
c) i versamenti a istituti di previdenza a favore del proprio personale, a condi-
zione che sia esclusa ogni utilizzazione non conforme allo scopo;
d) gli interessi sui debiti aziendali nonché gli interessi imputabili a partecipa-
zioni ai sensi del § 19 cpv. 2, ma non gli interessi su crediti di costruzione
per immobili del patrimonio aziendale;
e) le riserve per futuri mandati di ricerca e sviluppo a terzi fino al 10 per cento
del reddito aziendale imponibile, ma complessivamente al massimo fino
a 1 milione di franchi;
f) i costi della formazione e del perfezionamento professionale, comprese
le spese di riqualificazione;
g) le sanzioni che prelevano utili, purché non abbiano uno scopo punitivo.
3 Sono ammissibili ammortamenti di attivi giustificati commercialmente, nella
misura in cui sono indicati nella contabilità o, in caso di contabilità semplificata
ai sensi dell’articolo 957 capoverso 2 CO, in tabelle di ammortamento speciali.
Per i diritti immateriali (brevetti, marchi, diritti d’autore, concessioni e licenze)
e le attrezzature mobili d’esercizio di persone che esercitano un’attività lucrativa
indipendente (macchinari, mobilio, veicoli, EDV) sono ammissibili ammortamenti
immediati a un franco.
4 Per la deduzione supplementare delle spese di ricerca e sviluppo è applicabile
per analogia il § 65a.
5 Per il reddito derivante da brevetti e diritti analoghi sono applicabili per analo-
gia i §§ 65b e segg.
6 Non sono deducibili in particolare
a) i pagamenti di tangenti ai sensi del diritto penale svizzero;
b) le spese volte a rendere possibili reati o quali contropartita per la commis-
sione di reati;
c) le multe e le pene pecuniarie;
d) le sanzioni amministrative pecuniarie, nella misura in cui abbiano uno
scopo punitivo.
7 Se le sanzioni di cui al capoverso 6 lettere c e d sono state inflitte da un’autorità
penale o amministrativa estera, sono deducibili se
a) la sanzione viola l’ordine pubblico svizzero o
b) la persona imponibile dimostra in modo credibile di aver fatto tutto il ra-
gionevole per conformarsi alla legge.
bb) Sostituzioni di beni
1 Se vengono sostituiti beni dell’immobilizzazione necessaria all’esercizio, le
riserve occulte possono essere trasferite sui beni acquisiti in sostituzione,
a condizione che questi siano anch’essi necessari all’esercizio e si trovino
in Svizzera. Resta riservata la tassazione in caso di sostituzione di immobili
con beni mobili.
2 Se la sostituzione non avviene nello stesso esercizio, può essere costituita
una riserva per l’ammontare delle riserve occulte. Tale riserva deve essere
utilizzata, entro un termine ragionevole, per ammortizzare il bene sostitutivo
o deve essere imputata al conto economico.
3 È considerato necessario all’esercizio unicamente il capitale fisso che serve
direttamente all’attività; sono esclusi in particolare i beni che servono
all’impresa solo come investimento di capitale o solo attraverso il loro reddito.
cc) Perdite
1 Le perdite dei sette esercizi commerciali precedenti il periodo fiscale possono
essere dedotte, nella misura in cui non hanno potuto essere considerate nel
calcolo del reddito imponibile di tali esercizi.
2 Con prestazioni di terzi, fornite per compensare un disavanzo nell'ambito di
un risanamento, possono essere compensate anche perdite originatesi in
precedenti esercizi commerciali e non ancora compensate con reddito.
d) Patrimonio privato
1 Per il patrimonio mobiliare privato sono deducibili le spese di amministrazione
da parte di terzi e le imposte estere alla fonte non recuperabili né imputabili.
2 Per gli immobili nel patrimonio privato sono deducibili
a) le spese di manutenzione, i costi di ripristino di immobili di nuova acquisi-
zione, i premi assicurativi e le spese di amministrazione da parte di terzi.
Sono parificate alle spese di manutenzione gli investimenti destinati al ri-
sparmio energetico e alla protezione dell’ambiente, nella misura in cui sono
deducibili nell’imposta federale diretta, e i costi di demolizione in vista di
una nuova costruzione sostitutiva. I costi di investimento e di demolizione
deducibili sono deducibili nei due periodi fiscali successivi, nella misura in
cui non possono essere interamente considerati a fini fiscali nel periodo fi-
scale corrente in cui sono stati sostenuti i costi;
b) gli interessi di diritto di superficie che si contrappongono ai redditi da im-
mobili;
c) i costi di lavori di conservazione dei monumenti storici, che i contribuenti
hanno eseguito in base a disposizioni di legge, d’intesa con le autorità o su
loro ordine, nella misura in cui tali lavori non siano sovvenzionati.
3 Il Consiglio di Stato disciplina le deduzioni forfettarie che sostituiscono i costi
effettivi
a) per le spese di amministrazione ordinaria di valori mobiliari e crediti;
b) per i costi immobiliari deducibili.
e) Deduzioni generali
1 Dalle entrate sono dedotte
a) gli interessi passivi privati, nella misura del rendimento della sostanza
imponibile secondo i §§ 21, 21a e 22 e di ulteriori 50 000 franchi. Non
sono deducibili gli interessi passivi per prestiti che una società di capitali
concede a una persona fisica che detiene una partecipazione qualificata al
suo capitale o che le è altrimenti legata da stretti vincoli, a condizioni che
si discostano significativamente da quelle usuali nelle transazioni commer-
ciali tra terzi;
b) gli oneri permanenti, nonché la quota di rendimento delle prestazioni de-
rivanti da contratti di rendita vitalizia e di usufrutto secondo il § 23 cpv. 4
lett. c;
c) i contributi di mantenimento al coniuge divorziato, separato giudizialmen-
te o di fatto, nonché i contributi di mantenimento a un genitore per i figli
sottoposti alla sua potestà o custodia parentale, ma non le prestazioni in
adempimento di altri obblighi di mantenimento o di assistenza previsti dal
diritto di famiglia;
d) le quote, i premi e i contributi versati conformemente alla legge, allo sta-
tuto o al regolamento per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’in-
validità e alle istituzioni della previdenza professionale;
e) le quote, i premi e i contributi per l’acquisizione di diritti contrattuali de-
rivanti da forme riconosciute di previdenza vincolata nel senso e nella
misura di cui all’articolo 82 LPP;
f) i premi e i contributi per l’ordinamento delle indennità di perdita di guada-
gno, l’assicurazione contro la disoccupazione e l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni;
g) le quote, i premi e i contributi per l’assicurazione sulla vita, l’assicurazione
malattia e l’assicurazione infortuni non rientrante nella lettera f), nonché
gli interessi sui capitali di risparmio dei contribuenti e delle persone da essi
mantenute, fino a un importo complessivo di 8400 franchi per i contribuen-
ti in regime di matrimonio ininterrotto e di 4200 franchi per gli altri contri-
buenti. Per i contribuenti che non versano contributi alla previdenza profes-
sionale né alla previdenza vincolata, queste aliquote sono aumentate della
metà. Inoltre, queste deduzioni sono aumentate di 500 franchi per ogni figlio
per il quale i contribuenti possono far valere una deduzione ai sensi del § 35
cpv. 1.
2 Se persone coniugate vivono in regime di matrimonio legalmente e di fatto
ininterrotto, dal reddito da attività lucrativa che una parte realizza indipen-
dentemente dalla professione, dall’attività o dal commercio dell’altra, sono de-
dotti 2100 franchi; una deduzione analoga è ammessa in caso di significativa
collaborazione di una persona coniugata nella professione, nell’attività o nel
commercio dell’altro coniuge.
3 Sono inoltre dedotti
a) le spese di malattia e infortunio dei contribuenti e delle persone da essi
mantenute, nella misura in cui i contribuenti sostengono personalmente le
spese e queste superano il 3 per cento delle entrate imponibili diminuite
delle spese ai sensi dei §§ 27 a 33 cpv. 2;
b) le spese dovute alla disabilità dei contribuenti e delle persone da essi
mantenute con disabilità ai sensi della legge federale sulla parità dei diritti
per le persone con disabilità, nella misura in cui i contribuenti sostengono
personalmente le spese;
c) le prestazioni volontarie in denaro e altri valori patrimoniali a persone giu-
ridiche con sede in Svizzera, che sono esenti dall’obbligo fiscale in vista
dei loro scopi pubblici o di utilità pubblica (§ 61 cpv. 1 lett. f), se tali pre-
stazioni raggiungono i 100 franchi nell’anno fiscale e non superano complessiva-
mente il 20 per cento delle entrate diminuite delle spese ai sensi dei §§ 27
a 33 cpv. 3 lett. b. Sono deducibili nella stessa misura le corrispondenti pre-
stazioni volontarie a Confederazione, Cantoni, Distretti, Comuni, Comuni
ecclesiastici, Chiese cantonali e loro istituti (§ 61 cpv. 1 lett. a a c);
d) le quote associative e le donazioni fino a un importo complessivo di 6000
franchi a partiti politici che
1. sono iscritti nel registro dei partiti secondo l’articolo 76a della legge
federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976,
2. sono rappresentati in un parlamento cantonale, o
3. in un Cantone, alle ultime elezioni del parlamento cantonale, hanno
ottenuto almeno il 3 per cento dei voti;
e) i costi comprovati per l’assistenza fornita da terzi per ogni figlio che non
ha ancora compiuto il 14° anno di età e che convive con la persona con-
tribuente che provvede al suo mantenimento, nella misura in cui tali costi
siano in relazione causale diretta con l’attività lucrativa, la formazione o
l’incapacità di guadagno della persona contribuente, ma al massimo 8000
franchi;
f) i costi di puntata pari al 5 per cento delle singole vincite da giochi in dena-
ro che non sono esenti da imposta secondo il § 25 lettere j e k, ma al mas-
simo 5000 franchi; le puntate di gioco addebitate sul conto giocatore online
nell’anno fiscale per le singole vincite derivanti dalla partecipazione online
a giochi di casinò secondo il § 25 lettera j cifra 2, ma al massimo 25 000
franchi;
g) i costi per la formazione e il perfezionamento professionale, inclusi i costi
di riqualificazione, fino a un importo complessivo di 16 000 franchi, a con-
dizione che
1. esista una prima qualifica a livello di istruzione secondaria II, o
2. sia stato compiuto il 20° anno di età e non si tratti di costi di formazione
fino alla prima qualifica a livello di istruzione secondaria II.
f) Costi e spese non deducibili
Non deducibili sono i rimanenti costi e spese, in particolare
a) le spese per il mantenimento dei contribuenti e della loro famiglia,
nonché le spese private connesse alla posizione professionale del contribuente;
b) le spese per l'ammortamento di debiti;
c) le spese per l'acquisto, la produzione o l'aumento di valore di beni patrimoniali;
d) le imposte federali, cantonali, comunali e parrocchiali sul reddito, sugli utili immobiliari, sui trapassi di proprietà, sul patrimonio, sulle successioni e sulle donazioni, nonché imposte estere analoghe.
4. Deduzioni sociali
1 Dal reddito netto vengono dedotti per il calcolo dell’imposta
a) 8400 franchi per le coppie sposate che vivono in comunione di vita;
b) 4200 franchi per gli altri contribuenti;
c) 10 000 franchi per ogni figlio minorenne sotto la potestà genitoriale o la
custodia dei contribuenti;
d) 12 000 franchi per ogni figlio maggiorenne fino al compimento del 28° anno
di età, che è in formazione o perfezionamento professionale e il cui soste-
gno è prevalentemente a carico dei contribuenti;
e) 7800 franchi supplementari per una persona che educa da sola, finché un
figlio non è ancora maggiorenne;
f) il 20 per cento della differenza tra 60 000 franchi e il reddito netto, ma al
massimo 4000 franchi, per le persone contribuenti sole, a condizione che
abbiano più di 65 anni o che percepiscano una rendita intera dell’assicu-
razione federale per l’invalidità; la stessa deduzione spetta a ogni perso-
na contribuente che vive in comunione di vita e che soddisfa questi re-
quisiti, fermo restando che per il calcolo è determinante solo la metà del
reddito netto coniugale.
1a Tutti i contribuenti hanno diritto a una deduzione per alleggerimento dal red-
dito netto. Essa ammonta al 30 per cento della base di calcolo determinante,
che si calcola come segue
a) per le coppie sposate che vivono in comunione di vita, dalla differenza tra
70 000 franchi e il reddito netto;
b) per gli altri contribuenti, dalla differenza tra 35 000 franchi e il reddito
netto;
c) per ogni figlio per il quale può essere fatta valere una deduzione secondo
il capoverso 1 lettere c e d, essa aumenta di 25 000 franchi;
d) per tutti i contribuenti, essa diminuisce del 10 per cento del patrimonio
netto.
2 Le deduzioni sociali sono determinate in base alle circostanze alla fine del pe-
riodo fiscale o dell’obbligo fiscale.
3 Se l’obbligo fiscale sussiste solo per una parte del periodo fiscale, le deduzioni
sociali sono concesse proporzionalmente; per la determinazione dell’aliquota
vengono considerate per intero.
5. Calcolo dell'imposta
a) Tariffa fiscale
aa) Tariffa per i distretti, i comuni e le parrocchie
1 L'imposta sul reddito ammonta a
0.25 per cento per i primi 1 500 franchi
0.50 per cento per gli ulteriori 1 300 franchi
0.75 per cento per gli ulteriori 1 100 franchi
1.00 per cento per gli ulteriori 1 000 franchi
1.25 per cento per gli ulteriori 1 000 franchi
1.50 per cento per gli ulteriori 1 100 franchi
1.75 per cento per gli ulteriori 1 300 franchi
2.00 per cento per gli ulteriori 1 800 franchi
2.25 per cento per gli ulteriori 2 400 franchi
2.50 per cento per gli ulteriori 3 600 franchi
2.75 per cento per gli ulteriori 5 900 franchi
3.00 per cento per gli ulteriori 8 200 franchi
3.25 per cento per gli ulteriori 10 500 franchi
3.50 per cento per gli ulteriori 11 600 franchi
3.65 per cento per gli ulteriori 9 300 franchi
3.90 per cento per gli ulteriori 197 200 franchi
Per i redditi imponibili superiori a 258 800 franchi, l'imposta semplice ammonta
per l'intero reddito al 3.65 per cento.
2 Per i coniugi assoggettati all'imposta congiuntamente, l'aliquota d'imposta viene
determinata dividendo il reddito imponibile per il divisore 1.9.
3 Per il calcolo dell'imposta, il reddito imponibile viene arrotondato per difetto
alle prossime cento franchi.
bb) Tariffa cantonale
Il § 36 si applica anche all'imposta cantonale. A ciò si aggiunge un'ulteriore aliquota
del 7 percento per gli ulteriori 174 700 franchi. Per i redditi imponibili
superiori a 433 500 franchi, l'imposta semplice per l'intero reddito è del 5
percento.
b) Casi particolari
aa) Liquidazioni in capitale per prestazioni periodiche
Qualora alle entrate appartengano liquidazioni in capitale per prestazioni
periodiche, l'imposta sul reddito viene calcolata, tenuto conto delle altre
entrate, all'aliquota che risulterebbe se al posto della prestazione unica
venisse corrisposta una corrispondente prestazione annua.
bb) Prestazioni in capitale particolari
1 Le prestazioni in capitale ai sensi del § 23, nonché le prestazioni in caso di
decesso e per svantaggi fisici o di salute permanenti, sono tassate separatamente
con l'aliquota d'imposta che risulterebbe se, invece della prestazione unica,
fosse versata una prestazione annua pari a 1/25 della prestazione in capitale.
L'imposta semplice ammonta a un massimo dell'1.5 per cento.
2 Le deduzioni sociali ai sensi del § 35 non sono concesse.
cc) Utili da giochi in denaro
Gli utili da giochi in denaro ai sensi dell’articolo 25 lettere j e k, che non sono esenti da imposte, sono tassati separatamente con un’imposta sul reddito del 15 per cento.
dd) Piccoli salari
1 Per piccoli salari derivanti da attività lucrativa dipendente, l'imposta deve
essere riscossa a un'aliquota del 4.5 percento, senza tener conto degli altri
redditi, di eventuali spese professionali e delle deduzioni sociali. La condizione
è che il datore di lavoro versi l'imposta nell'ambito della procedura di
contabilizzazione semplificata ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge federale
contro il lavoro nero del 17 giugno 2005 (LSLN). Con ciò sono compensate le
imposte sul reddito di Cantone, distretto, comune e parrocchia.
2 Il datore di lavoro è tenuto a versare periodicamente le imposte alla cassa di
compensazione AVS competente. Quest'ultima rilascia al lavoratore (persona
soggetta a imposta) un prospetto o una conferma della deduzione fiscale. La
cassa di compensazione AVS trasferisce gli importi delle imposte all'ammini-
strazione fiscale cantonale e riceve una provvigione per la riscossione. Le
disposizioni del § 92 capoverso 1 lettera a e capoverso 3 frase 1 si applicano
per analogia.
3 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli, in particolare la ripartizione dei
proventi fiscali tra gli enti pubblici interessati.
Ecco la traduzione in italiano
ee) Utili di liquidazione
1 Se l'attività lucrativa indipendente è definitivamente cessata dopo il compimento del 55° anno di età o per incapacità di proseguire a causa di invalidità, la somma delle riserve latenti realizzate negli ultimi due esercizi commerciali è da tassare separatamente dal rimanente reddito. I contributi di riscatto conformemente al § 33 cpv. 1 lettera d sono deducibili. Se non vengono effettuati tali riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve latenti realizzate, per il quale la persona imponibile prova l'ammissibilità di un riscatto conformemente al § 33 cpv. 1 lettera d, è riscossa allo stesso modo come per le prestazioni in capitale secondo il § 38. Per l'importo rimanente delle riserve latenti realizzate l'imposta si determina ugualmente secondo il § 38, laddove l'imposta semplice ammonta ad almeno l'1 percento e al massimo il 3 percento.
2 Il capoverso 1 vale anche per il coniuge superstite, gli altri eredi e i legatari, purché non proseguano l'azienda assunta; la liquidazione fiscale avviene al più tardi cinque anni civili dopo la scadenza dell'anno della morte del de cuius.
C. Imposta sulla sostanza
1. Oggetto dell'imposta
1 L'imposta sulla sostanza si applica all'intero patrimonio netto.
2 Il patrimonio in usufrutto è computato all'avente diritto all'usufrutto.
3 Per le quote di investimenti collettivi di capitale con proprietà fondiaria diretta è imponibile la differenza di valore tra gli attivi complessivi dell'investimento collettivo di capitale e la loro proprietà fondiaria diretta.
4 Il mobilio domestico e gli oggetti d'uso personale non sono tassati.
2. Valutazione
a) Principio generale
1 Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni seguenti, il patrimonio
è valutato al valore venale. In tale contesto, il valore di reddito può essere ade-
guatamente considerato.
2 Il Consiglio di Stato disciplina i principi di valutazione e la procedura. Resta
riservato il § 42 cpv. 3.
b) Immobili
1 Sono considerati immobili i fondi, i diritti autonomi e permanenti iscritti nel
registro fondiario, le miniere, le quote di comproprietà su immobili, le cose e i
diritti saldamente collegati agli immobili, nonché le costruzioni e gli impianti
su terreno altrui.
2 Gli immobili utilizzati per scopi agricoli o forestali sono valutati, inclusi gli
edifici necessari, al valore di reddito. I terreni non edificati situati in zona
edificabile sono tassati, indipendentemente da un’eventuale utilizzazione
agricola, tenendo conto del loro stato di urbanizzazione.
3 Il Gran Consiglio stabilisce le basi essenziali della stima, disciplina la
procedura e decide la data e l’entità degli adeguamenti generali e periodici.
c) Beni aziendali
1 I beni immateriali e mobili che appartengono al patrimonio aziendale
del contribuente sono valutati al valore determinante per l’imposta sul reddito.
2 Il valore del bestiame è determinato secondo il valore unitario.
d) Titoli e crediti
1 Per i diritti di credito e di partecipazione con valore quotato in borsa, quest’ultimo è valido ai fini dell’imposizione fiscale.
2 Per i diritti di credito e di partecipazione senza valore quotato in borsa, il valore fiscale deve essere stimato, tenendo debito conto del valore di reddito e del valore intrinseco dell’impresa per i diritti di partecipazione.
3 Nella valutazione di diritti e crediti contestati o incerti si deve tenere conto del grado di probabilità di perdita.
e) Partecipazioni di collaboratori
1 Le partecipazioni di collaboratori ai sensi dell'art. 18b cpv. 1 sono imponibili al
valore venale. Eventuali termini di blocco sono da considerare in applicazione dell'art.
18b cpv. 2.
2 Le partecipazioni di collaboratori ai sensi degli art. 18b cpv. 3 e 18c devono essere
dichiarate senza valore fiscale al momento dell'attribuzione.
f) Assicurazioni sulla vita
Le assicurazioni sulla vita sono soggette all'imposta sulla sostanza con il loro valore di riscatto.
3. Deduzione dei debiti
I debiti per i quali il contribuente è l'unico responsabile sono integralmente de-
ducibili; altri debiti, come i debiti solidali e di garanzia, sono deducibili solo nella misura
in cui devono essere sopportati dal contribuente.
4. Calcolo dell'imposta
a) Deduzioni sociali
1 Dal patrimonio netto vengono dedotti per il calcolo del patrimonio imponibile
a) per le coppie sposate che vivono in unione ininterrotta: 250 000 franchi;
b) per gli altri contribuenti: 125 000 franchi;
c) per ogni figlio per il quale può essere effettuata una deduzione per figli ai
sensi del § 35 cpv. 1: 30 000 franchi.
2 Le deduzioni sociali sono determinate in base alle condizioni alla fine del
periodo fiscale o dell'obbligo fiscale.
b) Aliquota fiscale
1 L'imposta sulla sostanza ammonta al 0.6 per mille della sostanza imponibile.
2 La sostanza imponibile viene arrotondata per il calcolo dell'imposta ai
mille franchi inferiori.
D. Compensazione della progressione a freddo
1. Il Consiglio di Stato compensa le conseguenze della progressione a freddo
mediante un adeguamento delle aliquote tariffarie dell'imposta sul reddito
(§ 36 lett. f)), delle deduzioni, delle franchigie e delle soglie di esenzione
fissate in importi in franchi (§§ 25, 28, 33 e 35) e dell'importo minimo
nell'imposizione secondo la spesa (§ 15a cpv. 1 lett. a)) all'indice
nazionale dei prezzi al consumo.
2. La compensazione avviene ogni tre anni all'inizio di un nuovo periodo
fiscale. Il Consiglio di Stato stabilisce gli adeguamenti in un'ordinanza
almeno sei mesi prima dell'inizio di tale periodo fiscale.
3. La progressione a freddo è compensata integralmente. Per l'ammontare
della compensazione è determinante il livello dell'indice alla fine di
marzo dell'anno precedente (base dicembre 2005 = 100). Gli importi
devono essere arrotondati per eccesso o per difetto a 100 franchi. L'importo
non arrotondato vale come valore di base per il calcolo della successiva
compensazione.
4. In caso di andamento negativo dell'inflazione, un adeguamento è escluso.
La compensazione successiva a un'inflazione negativa avviene sulla base
dell'ultima compensazione.
E. Quantificazione temporale
1. Periodo d'imposta
1 Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono accertate e riscosse per ogni
periodo d'imposta.
2 Il periodo d'imposta corrisponde all’anno civile.
3 Se l’assoggettamento all’imposta sussiste solo per una parte del periodo
d’imposta, l’imposta è riscossa sui redditi conseguiti in tale periodo. A tal fine,
l’aliquota per i redditi che affluiscono regolarmente è determinata in base al
reddito calcolato su dodici mesi; i redditi che non affluiscono regolarmente non
sono convertiti per la determinazione dell’aliquota.
4 Per le deduzioni, il capoverso 3 si applica per analogia.
2. Commisurazione del reddito
1 Il reddito imponibile si commisura in base ai proventi del periodo fiscale.
2 Per la determinazione del reddito da attività lucrativa indipendente è deter-
minante il risultato dei bilanci aziendali che rientrano nel periodo fiscale.
3 I contribuenti con attività lucrativa indipendente devono redigere un bilancio
aziendale in ogni periodo fiscale e alla fine dell'obbligo fiscale. Non è da redi-
gere alcun bilancio aziendale se l'attività lucrativa viene iniziata solo nella se-
conda metà del periodo fiscale.
3. Determinazione della sostanza imponibile
1 La sostanza imponibile si determina in base allo stato alla fine del periodo
fiscale o dell'assoggettamento all'imposta.
2 Per i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente, il cui
esercizio commerciale non coincide con l'anno civile, la sostanza commerciale
imponibile si determina in base al capitale proprio alla fine dell'esercizio
commerciale concluso nel periodo fiscale.
3 Se l'assoggettamento all'imposta esiste solo durante una parte del periodo
fiscale, viene riscossa l'imposta corrispondente a tale periodo. Rimane
riservato l'articolo 12 capoverso 2a.
4 Se i contribuenti ereditano sostanza durante il periodo fiscale, il capoverso 3
si applica per analogia.
4. Costituzione e scioglimento del matrimonio
1 Al momento del matrimonio, i coniugi sono tassati congiuntamente per l'intera
periodo fiscale.
2 In caso di divorzio e di separazione legale o di fatto, ogni coniuge è tassato
separatamente per l'intera periodo fiscale.
3 In caso di decesso di un coniuge, i coniugi sono tassati congiuntamente fino
alla data del decesso. Il decesso è considerato la cessazione dell'obbligo fiscale
comune e l'inizio dell'obbligo fiscale del coniuge superstite.
III. Imposizione delle persone giuridiche
A. Obbligo fiscale
1. Nozione di persona giuridica
1 Sono tassate come persone giuridiche
a) le società di capitale (società anonime, società in accomandita per azioni,
società a garanzia limitata) e le società cooperative;
b) le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche.
2 Sono equiparati alle altre persone giuridiche i collocamenti collettivi di capi-
tale con proprietà immobiliare diretta ai sensi degli articoli 58 o 118a della
legge federale sui collocamenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol).
Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell’articolo 110 LICol sono
tassate come società di capitale.
3 Le persone giuridiche estere, nonché le società commerciali estere e le altre
aggregazioni di persone estere senza personalità giuridica assoggettate all’im-
posta conformemente al § 10 capoverso 2, sono equiparate alle persone giuri-
diche interne cui più assomigliano giuridicamente o di fatto.
2. Appartenenza Fiscale
a) Appartenenza Personale
Le persone giuridiche sono assoggettate all'imposta per appartenenza personale,
se la loro sede legale o la loro direzione effettiva si trovano nel Cantone.
b) Appartenenza economica
1 Le persone giuridiche con sede o direzione effettiva al di fuori del Cantone
sono assoggettate all'imposta in virtù dell'appartenenza economica, se
a) mantengono nel Cantone imprese o stabilimenti;
b) hanno nel Cantone la proprietà, diritti reali o diritti personali di utilizzo
economicamente equivalenti su beni immobili, o commerciano con tali beni
immobili.
2 Le persone giuridiche con sede e direzione effettiva all'estero sono inoltre
assoggettate all'imposta, se
a) sono creditori o usufruttuari di crediti garantiti da pegno fondiario o pegno
manuale su beni immobili situati nel Cantone;
b) mediano beni immobili situati nel Cantone.
3 Nei rapporti internazionali, è stabilimento ciò che può essere considerato
tale in base al rispettivo accordo per evitare la doppia imposizione. In assenza
di un accordo per evitare la doppia imposizione, è determinante la definizione
di stabilimento del modello di convenzione OCSE.
c) Ambito dell'assoggettamento all'imposta
1 In caso di appartenenza personale, l'assoggettamento all'imposta è illimitato; esso non si estende tuttavia a imprese commerciali, stabili organizzazioni e immobili siti al di fuori del Cantone.
2 In caso di appartenenza economica, l'assoggettamento all'imposta si limita alle quote di utile e di capitale per le quali sussiste un assoggettamento all'imposta nel Cantone.
d) Ripartizione intercantonale e internazionale dell'imposta
1 La ripartizione intercantonale e internazionale dell'imposta per gli esercizi
commerciali, le stabili organizzazioni e i fondi viene effettuata in relazione ad
altri Cantoni e all'estero, nonché tra singoli distretti, Comuni e Parrocchie,
secondo i principi del diritto federale sul divieto della doppia imposizione
intercantonale. Sono fatte salve le disposizioni dei capoversi da 2 a 5.
2 Un'impresa con sede o direzione effettiva nel Cantone può compensare
perdite derivanti da una stabile organizzazione estera con utili interni, nella
misura in cui tali perdite non siano già state considerate nello Stato della
stabile organizzazione. Se questa stabile organizzazione registra utili entro i
sette esercizi successivi, in tali esercizi si procede a una tassazione nella
misura dei riporti di perdite compensati nello Stato della stabile organizzazione.
Le perdite derivanti da immobili esteri possono essere prese in considerazione
solo se nel Paese in questione è anche mantenuta una stabile organizzazione.
Restano salve le disposizioni contenute nelle convenzioni per evitare le doppie
imposizioni.
3 I contribuenti senza sede o direzione effettiva in Svizzera devono assoggettare
all'imposta l'utile realizzato nel Cantone per gli esercizi commerciali, le stabili
organizzazioni e i fondi, o, in caso di imposta minima, il capitale situato nel
Cantone.
4 Una ripartizione intercantonale e internazionale dell'imposta per diverse
Parrocchie avviene solo nella misura in cui tale ripartizione debba essere
effettuata per gli enti pubblici. Laddove siano interessate unicamente diverse
Parrocchie all'interno di un unico Comune politico, l'imposta ecclesiastica è da
versare esclusivamente al domicilio fiscale principale.
5 Per le corporazioni valgono le seguenti disposizioni speciali
a) Dal profitto delle corporazioni viene preventivamente attribuito il 20 per
cento al Comune in cui si trova la sede della direzione della corporazione.
b) Per il resto del profitto e per il capitale, la ripartizione intercantonale e
internazionale dell'imposta deve essere effettuata tra i distretti, i Comuni e
le Parrocchie in proporzione alla proprietà fondiaria situata nel loro
territorio.
3. Inizio e Fine dell'Assoggettamento all'Imposta
1 L'assoggettamento all'imposta inizia con la costituzione della persona giuridica, con il
trasferimento della sua sede o della sua direzione effettiva nel Cantone
o con l'acquisizione di valori imponibili nel Cantone. In caso di trasferimento della
sede o della direzione effettiva da un altro Cantone, l'assoggettamento all'imposta
inizia con il periodo fiscale in corso.
2 L'assoggettamento all'imposta termina con la conclusione della liquidazione, con il trasferimento
della sede e della direzione effettiva fuori dal Cantone o
con la cessazione dei valori imponibili nel Cantone. In caso di trasferimento della sede e
della direzione effettiva in un altro Cantone, l'assoggettamento all'imposta
continua fino alla fine del periodo fiscale in corso.
2a In caso di collegamento economico nel Cantone e di collegamento personale in
un altro Cantone, l'assoggettamento all'imposta nel Cantone sussiste per la durata del
intero periodo fiscale, anche se il collegamento economico viene costituito, modificato o soppresso
nel corso del periodo fiscale.
3 In caso di trasferimenti di sede all'interno del Cantone, l'assoggettamento all'imposta
sulla base del collegamento personale si determina in base al domicilio fiscale alla fine del
periodo fiscale.
4 Se una persona giuridica trasferisce attivi e passivi a un'altra persona
giuridica, le imposte da essa dovute devono essere pagate dalla persona
giuridica acquirente.
4. Corresponsabilità
1 Se termina l'assoggettamento all'imposta di una persona giuridica, le persone
incaricati della sua amministrazione e della sua liquidazione rispondono
solidariamente delle imposte da essa dovute fino all'ammontare del risultato di
liquidazione o, se la persona giuridica trasferisce la sua sede o la sua direzione
effettiva all'estero, fino all'ammontare del patrimonio netto della persona
giuridica.
2 Delle imposte di una persona giuridica assoggettata all'imposta in virtù
dell'appartenenza economica rispondono solidariamente fino all'ammontare del
ricavo netto le persone che
a) sciolgono aziende o stabili organizzazioni nel Cantone;
b) alienano o realizzano fondi nel Cantone o crediti garantiti da tali fondi.
3 La responsabilità ai sensi dei capoversi 1 e 2 decade se la persona responsabile
dimostra di aver applicato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.
4 La parte di un contratto di compravendita relativo a un immobile situato nel
Cantone risponde solidariamente dell'imposta dovuta per l'attività di
intermediazione fino al 3 per cento della somma d'acquisto, a condizione che la
persona giuridica che ha intermediato l'immobile e che è stata incaricata dalla
parte non abbia in Svizzera né la sua sede né la sua direzione effettiva.
5 Delle imposte di società commerciali estere e di altre associazioni di persone
estere prive di personalità giuridica rispondono solidariamente i soci.
5. Esenzioni dall'obbligo fiscale
Sono esenti dall'obbligo fiscale
a) la Confederazione e le sue istituzioni conformemente al diritto federale;
b) il Cantone e le sue istituzioni;
c) i distretti, i comuni, le parrocchie e le chiese cantonali schwiz-
zeresi, nonché le loro istituzioni;
d) gli istituti di previdenza professionale di imprese con domicilio,
sede o stabile organizzazione in Svizzera e di imprese ad esse strettamente
collegate, purché i mezzi dell'istituto servano permanentemente ed esclusiva-
mente alla previdenza del personale;
e) le casse di assicurazione sociale e di compensazione nazionali confor-
memente alla legislazione federale, in particolare le casse di assicurazione contro la
disoccupazione, malattia, vecchiaia, invalidità e superstiti, con eccezione
delle società di assicurazione concessionarie;
f) le persone giuridiche che perseguono scopi pubblici o di utilità pubblica,
per il profitto e il capitale che sono esclusivamente e irrevocabilmente
destinati a tali scopi. Gli scopi imprenditoriali non sono, di regola,
di utilità pubblica. L'acquisto e la gestione di partecipazioni significative
in imprese sono considerati di utilità pubblica se l'interesse alla conserva-
zione dell'impresa è subordinato allo scopo di utilità pubblica e non
vengono esercitate attività di gestione aziendale;
g) le persone giuridiche che perseguono scopi di culto nel Cantone o a livello
nazionale, per il profitto e il capitale che sono esclusivamente e
irrevocabilmente destinati a tali scopi;
h) gli Stati esteri per le loro proprietà immobiliari interne destinate esclusiva-
mente all'uso diretto delle rappresentanze diplomatiche e consolari,
nonché i beneficiari istituzionali esenti dall'obbligo fiscale ai sensi dell'art. 2
cpv. 1 LSG per le proprietà immobiliari che sono di proprietà dei beneficiari
istituzionali e che sono utilizzate dai loro servizi;
i) gli investimenti collettivi di capitale con proprietà immobiliare diretta,
purché i loro investitori siano esclusivamente istituti di previdenza profes-
sionale esenti dall'imposta secondo la lett. d o casse di assicurazione so-
ciale e di compensazione nazionali esenti dall'imposta secondo la lett. e;
j) le imprese di trasporto e infrastruttura concessionarie della Confederazione,
che ricevono indennizzi per tale attività o che, in base alla loro concessione,
devono mantenere un'attività annuale di importanza nazionale. L'esenzio-
ne fiscale si estende anche ai profitti derivanti dall'attività concessionaria
che sono liberamente disponibili. Sono escluse dall'esenzione fiscale le at-
tività accessorie e le proprietà immobiliari che non hanno un rapporto
necessario con l'attività concessionaria.
6. Agevolazioni fiscali per le imprese
1 Per le imprese di nuova costituzione che perseguono un interesse econo-
mico generale del Cantone, il Consiglio di Stato può, previa audizione del Co-
mune competente, concedere agevolazioni fiscali adeguate per l'anno di aper-
tura e per i nove anni successivi. Una modifica sostanziale dell'attività opera-
tiva è equiparata a una nuova apertura.
2 La concessione di agevolazioni fiscali è subordinata a condizioni e oneri.
B. Imposta sull'utile
1. Oggetto dell'imposta
a) Principio generale
L'oggetto dell'imposta sull'utile è l'utile netto.
b) Calcolo dell'utile netto
aa) Disposizioni generali
1 L'utile netto imponibile si compone di
a) il saldo del conto economico;
b) tutte le parti del risultato d'esercizio, escluse prima del calcolo del saldo
del conto economico, che non sono utilizzate per coprire spese commercialmente
giustificate, come in particolare
- i costi per l'acquisto, la produzione o l'incremento di valore di beni
dell'attivo immobilizzato;
- gli ammortamenti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti non
commercialmente giustificati;
- i versamenti nelle riserve;
- i versamenti sul capitale proprio da mezzi della persona giuridica,
nella misura in cui non derivano da riserve tassate come utili;
- le distribuzioni di utili aperte e occulte e le liberalità non
commercialmente giustificate a terzi;
c) i ricavi non accreditati al conto economico, inclusi i guadagni di capitale,
di rivalutazione e di liquidazione, fatte salve le disposizioni del § 68. La
liquidazione è equiparata al trasferimento della sede, della direzione, di un'azienda
o di una stabile organizzazione all'estero;
d) gli interessi sul capitale proprio occulto (§ 80);
e) gli ammortamenti e le rettifiche di valore non più giustificati sui
costi d'acquisto di partecipazioni di almeno il 10 percento.
2 L'utile netto imponibile delle persone giuridiche che non redigono un conto
economico si determina per analogia a quanto previsto al cpv. 1.
3 Sono inoltre imponibili come utile netto
a) i guadagni su immobili nella misura in cui sono stati ammessi ammortamenti;
b) le perdite parziali di alienazione fatte valere ai sensi del § 119 cpv. 2,
qualora siano state considerate a riduzione dell'imposta sugli utili immobiliari.
bb) Oneri giustificati dall’attività commerciale
1 Agli oneri giustificati dall’attività commerciale appartengono anche
a) le imposte, ad eccezione però delle multe fiscali e delle imposte sulla mutazione di proprietà;
b) i versamenti a favore di istituti di previdenza a beneficio del proprio personale, a condizione che sia esclusa ogni destinazione impropria;
c) le prestazioni volontarie in denaro e altri valori patrimoniali fino al 20 percento dell’utile netto a persone giuridiche con sede in Svizzera, che in considerazione delle loro finalità pubbliche o di pubblica utilità sono esonerate dall’obbligo fiscale (§ 61 cpv. 1 lett. f), nonché a Confederazione, Cantoni, Comuni, Distretti, comunità religiose, Chiese cantonali e loro istituzioni (§ 61 cpv. 1 lett. a-c);
d) gli sconti, gli abbuoni, i bonifici sul fatturato e i rimborsi sul corrispettivo per forniture e prestazioni, nonché le eccedenze delle società di assicurazione destinate alla distribuzione agli assicurati;
e) gli ammortamenti immediati a un franco su diritti immateriali (diritti di brevetto, di ditta, editoriali, di concessione e di licenza) e su impianti aziendali mobili (macchine, mobilio, veicoli, EDP);
f) gli accantonamenti per futuri incarichi di ricerca e sviluppo a terzi fino al 10 percento dell’utile imponibile, complessivamente tuttavia al massimo fino a 1 milione di franchi;
g) i costi della formazione e del perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, del proprio personale;
h) le sanzioni aventi scopo di confisca del profitto, nella misura in cui non hanno una finalità penale.
2 Non appartengono in particolare agli oneri giustificati dall’attività commerciale
a) i pagamenti di tangenti ai sensi del diritto penale svizzero;
b) le spese volte a rendere possibili reati o quali contropartita per la commissione di reati;
c) le multe;
d) le sanzioni amministrative finanziarie, nella misura in cui hanno una finalità penale.
3 Se le sanzioni di cui al cpv. 2 lett. c e d sono state irrogate da un’autorità penale o amministrativa estera, sono deducibili se
a) la sanzione viola l’ordine pubblico svizzero o
b) la persona imponibile dimostra in modo credibile di aver intrapreso tutto il ragionevole per agire in conformità alla legge.
cc) Deduzione supplementare per spese di ricerca e sviluppo
1 Le spese di ricerca e sviluppo sostenute direttamente dalla persona giuridica
o indirettamente tramite terzi in Svizzera sono ammesse in deduzione, su
richiesta, per un ulteriore 50 per cento rispetto alle spese di ricerca e sviluppo
giustificate commercialmente.
2 Per ricerca e sviluppo si intendono la ricerca scientifica e l’innovazione basata
sulla scienza secondo l’articolo 2 della legge federale sulla promozione della
ricerca e dell’innovazione del 14 dicembre 2012 (LPRI).
3 È ammessa una deduzione supplementare su
a) le spese di personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo,
aumentate di un supplemento del 35 per cento di tali spese di personale,
ma al massimo fino all’ammontare delle spese complessive della persona
giuridica;
b) l’80 per cento delle spese per ricerca e sviluppo fatturate da terzi.
4 Se il committente della ricerca e dello sviluppo è legittimato alla deduzione,
all’appaltatore non compete alcuna deduzione per le stesse.
dd) Utile netto derivante da brevetti e diritti analoghi
1 L’utile netto derivante da brevetti e diritti analoghi è computato nella
determinazione dell’utile netto imponibile, su richiesta della persona giuridica,
con un’imposizione ridotta del 90 per cento, in proporzione dei costi di ricerca
e sviluppo che danno diritto all’agevolazione rispetto al totale dei costi di ricerca
e sviluppo per brevetto o diritto analogo (rapporto di nesso) (patent box).
2 L’utile netto derivante da brevetti e diritti analoghi che sono contenuti in
prodotti è calcolato diminuendo l’utile netto proveniente da tali prodotti del
6 per cento dei costi attribuiti a questi prodotti e dell’indennità di marchio.
3 L’imposizione ridotta dell’utile netto derivante da brevetti e diritti analoghi ha
luogo dopo l’introduzione di tali diritti nel patent box solo nella misura in cui
esso supera il totale dei costi di ricerca e sviluppo generati fino all’introduzione
e dedotti fiscalmente con effetto d’imposta per tali diritti, nonché un’eventuale
deduzione ai sensi dell’articolo 65a, nella misura in cui è effettivamente deducibile.
4 Nel quinto anno successivo all’introduzione nel patent box, i costi di ricerca e
sviluppo non ancora compensati e un’eventuale deduzione ai sensi dell’articolo
65a sono soggetti all’imposta sull’utile, purché la persona imponibile richieda
nell’anno successivo l’imposizione ridotta secondo il capoverso 1.
5 La persona imponibile ha il diritto di aggiungere in qualsiasi momento i costi di
ricerca e sviluppo non ancora compensati all’utile netto imponibile. Nella misura
dell’importo aggiunto è da formare una riserva occulta tassata. Rimane
riservato il capoverso 6.
6 Se una persona imponibile assoggettata a imposizione secondo il capoverso 3
trasferisce la propria sede o l’amministrazione effettiva in un altro Cantone che
prevede un’imposizione diversa da quella del capoverso 3 entro cinque anni
dall’introduzione nel patent box, i costi di ricerca e sviluppo non ancora
compensati e la deduzione non ancora compensata ai sensi dell’articolo 65a sono
aggiunti all’utile netto imponibile nell’anno del trasferimento.
7 Le disposizioni esecutive della Confederazione si applicano per analogia, in
particolare per
a) il calcolo dell’utile netto imponibile ridotto derivante da brevetti e diritti
analoghi, segnatamente per il rapporto di nesso;
b) l’applicazione della regolamentazione a prodotti che presentano solo
lievi differenze tra loro e ai quali sono sottostanti gli stessi brevetti e diritti
analoghi;
c) gli obblighi di documentazione;
d) l’inizio e la fine dell’imposizione ridotta;
e) il trattamento delle perdite derivanti da brevetti e diritti analoghi.
ee) Brevetti qualificanti e diritti comparabili
1 Sono considerati brevetti ai sensi del § 65b
a) i brevetti ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre
1973 nella versione riveduta del 29 novembre 2000 (CBE 2000)
con designazione della Svizzera;
b) i brevetti ai sensi della legge federale sui brevetti d’invenzione del 25 giugno
1954 (LBI);
c) i brevetti esteri corrispondenti ai brevetti di cui alle lett. a o b.
2 Sono considerati diritti comparabili ai sensi del § 65b
a) i certificati protettivi complementari ai sensi della LBI e la loro estensione;
b) le topografie protette ai sensi della legge federale sulla protezione delle
topografie e dei prodotti a semiconduttore del 9 ottobre 1992 (LT);
c) le varietà vegetali protette ai sensi della legge federale sulla protezione delle
nuove varietà vegetali del 20 marzo 1975 (Legge sulla protezione delle varietà);
d) la documentazione protetta ai sensi della legge federale sui medicamenti e i
dispositivi medici del 15 dicembre 2000 (LAMed);
e) i rapporti per i quali sussiste una protezione ai sensi delle disposizioni
d’esecuzione della legge federale sull’agricoltura del 29 aprile 1998
(Legge sull’agricoltura);
f) i diritti esteri corrispondenti ai diritti di cui alle lett. a–d.
ff) Limite di sgravio
1 La riduzione fiscale complessiva ai sensi degli articoli 65a, 65b commi 1 e 2,
nonché 250g comma 3, non può superare il 70 percento dell'utile imponibile prima
della compensazione delle perdite ai sensi dell'articolo 70, escludendo il reddito netto
da partecipazione ai sensi dell'articolo 74, e prima della deduzione delle riduzioni effettuate.
2 Né dalle singole riduzioni né dalla riduzione fiscale complessiva possono risultare
riporti di perdite.
gg) Operazioni fiscalmente neutre
Nessun utile imponibile deriva da
a) apporti di capitale da parte di soci di società di capitali e di coopera-
tive, inclusi gli aggi e i versamenti a fondo perduto;
b) trasferimento della sede, della direzione, di un’attività commerciale o di
una stabile organizzazione all’interno della Svizzera, nella misura in cui
non vengano effettuate alienazioni o rivalutazioni contabili;
c) incremento di capitale derivante da successione, legato o donazione.
hh) Ristrutturazioni
1 Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imposte in caso di
ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, scissione o trasformazione,
nella misura in cui l'assoggettamento all'imposta in Svizzera persiste e ven-
gono ripresi i valori finora determinanti per l'imposta sull'utile
a) in caso di trasformazione in un'impresa individuale o in un'altra persona
giuridica;
b) in caso di scissione per scorporo o incorporazione di una persona giuridica,
a condizione che siano trasferite una o più aziende o parti di azienda e
nella misura in cui le persone giuridiche esistenti dopo la scissione con-
tinuino a gestire un'azienda o una parte di azienda;
c) in caso di scambio di diritti di partecipazione o di associazione in occasione
di ristrutturazioni o di concentrazioni assimilabili a fusioni;
d) in caso di trasferimento di aziende o parti di azienda, nonché di beni
dell'attivo immobilizzato aziendale a una società figlia indigena. Per società
figlia si intende una società di capitali o una cooperativa al cui capitale
sociale la società di capitali o la cooperativa che effettua il trasferimento
partecipa per almeno il 20 per cento.
2 In caso di trasferimento a una società figlia ai sensi del capoverso 1 lettera d,
le riserve occulte trasferite sono assoggettate a tassazione suppletiva, mediante
la procedura di cui ai §§ 175 a 177, nella misura in cui, entro i cinque anni
successivi alla ristrutturazione, vengono alienati i beni trasferiti o i diritti di
partecipazione o di associazione nella società figlia; la società figlia può, in
questo caso, far valere le corrispondenti riserve occulte tassate come utile.
3 Tra società di capitali e cooperative indigene che, secondo il quadro gene-
rale delle circostanze effettive, sono riunite sotto la direzione unitaria di una
società di capitali o di una cooperativa, per mezzo della maggioranza dei voti
o in altro modo, possono essere trasferite partecipazioni dirette o indirette di
almeno il 20 per cento al capitale sociale di un'altra società di capitali o di
una cooperativa, aziende o parti di azienda, nonché beni dell'attivo immobi-
lizzato aziendale, ai valori finora determinanti per l'imposta sull'utile. È fat-
to salvo il trasferimento a una società figlia ai sensi del capoverso 1 lettera d.
4 Se, in caso di trasferimento ai sensi del capoverso 3, entro i cinque anni
successivi vengono alienati i beni trasferiti o se, durante tale periodo, viene
abbandonata la direzione unitaria, le riserve occulte trasferite sono assogget-
tate a tassazione suppletiva, mediante la procedura di cui ai §§ 175 a 177.
La persona giuridica beneficiaria può, in questo caso, far valere le corri-
spondenti riserve occulte tassate come utile. Le società di capitali e le coo-
perative indigene riunite sotto direzione unitaria al momento della violazione
del periodo di blocco rispondono solidalmente per l'imposta suppletiva.
5 Se, in seguito all'assunzione dell'attivo e del passivo di una società di capitali
o di una cooperativa, i cui diritti di partecipazione appartengono alla società di
capitali o alla cooperativa che effettua l'assunzione, si genera una perdita con-
tabile sulla partecipazione, questa non può essere dedotta fiscalmente; un even-
tuale utile contabile sulla partecipazione è tassato.
ii) Sostituzioni di beni
1 Se vengono sostituiti beni d'investimento necessari all'esercizio, le riserve
latenti possono essere trasferite sui beni d'investimento acquisiti in sostituzione,
a condizione che siano anch'essi necessari all'esercizio e si trovino in Svizzera.
Rimane riservata l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni
mobili.
1a In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve latenti possono essere
trasferite su una nuova partecipazione, a condizione che la partecipazione
alienata costituisca almeno il 10 per cento del capitale sociale o del capitale
stampe o almeno il 10 per cento dell'utile e delle riserve dell'altra società e
che tale partecipazione sia stata in possesso della società di capitali o della
cooperativa per almeno un anno.
2 Se la sostituzione non avviene nello stesso esercizio, può essere costituita
una riserva per un importo pari alle riserve latenti. Questa deve essere utilizzata
entro un termine adeguato per ammortizzare il bene sostitutivo o essere
sciolta a favore del conto economico.
3 Si considera necessario all'esercizio solo il patrimonio immobilizzato che serve
direttamente all'attività; sono esclusi in particolare gli elementi patrimoniali
che servono all'impresa solo come investimento patrimoniale o solo tramite il
loro rendimento.
jj) Rilevazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento all'imposta
1 Se la persona giuridica, all'inizio dell'assoggettamento all'imposta, rileva
riserve occulte, compreso il valore aggiunto autonomamente creato, queste non
soggiacciono all'imposta sull'utile. Non possono essere rilevate riserve occulte
di una società di capitali o di una cooperativa derivanti da partecipazioni di
almeno il 10 per cento al capitale sociale o al capitale proprio o all'utile e alle
riserve di un'altra società.
2 Sono considerati inizio dell'assoggettamento all'imposta
a) il trasferimento di valori patrimoniali, aziende, parti di aziende o funzioni
dall'estero in un'impresa o in una stabile organizzazione in Svizzera;
b) la fine di un'esenzione fiscale ai sensi del § 61;
c) il trasferimento della sede o della direzione effettiva in Svizzera.
3 Le riserve occulte rilevate devono essere ammortizzate annualmente secondo
l'aliquota fiscalmente applicata per gli ammortamenti sui relativi valori patri-
moniali.
4 Il valore aggiunto autonomamente creato e rilevato deve essere ammortizzato
entro dieci anni.
kk) Imposizione delle riserve occulte alla fine dell’assoggettamento fiscale
1 Se l’assoggettamento fiscale di una persona giuridica cessa, le riserve
occulte non ancora imposte, esistenti in quel momento, compreso il maggior
valore autoprodotto, sono tassate.
2 La fine dell’assoggettamento fiscale si ha
a) con il trasferimento di valori patrimoniali, aziende, parti di aziende o fun-
zioni dalla Svizzera a una filiale estera o a una stabile organizzazione estera;
b) con il passaggio a un’esenzione fiscale secondo l’articolo 61;
c) con il trasferimento della sede o dell’amministrazione effettiva all’estero.
ll) Utili di associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale
1 I contributi sociali alle associazioni e i versamenti nel patrimonio delle fondazioni non sono computati nell'utile imponibile.
2 Dagli utili imponibili delle associazioni possono essere integralmente dedotte le spese necessarie per la loro produzione; altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui eccedono i contributi sociali.
3 Gli investimenti collettivi di capitale sono soggetti all'imposta sull'utile per il reddito derivante dalla proprietà immobiliare diretta.
mm) Perdite
1 Le perdite dei sette esercizi commerciali precedenti il periodo fiscale possono essere dedotte, nella misura in cui non abbiano potuto essere considerate nel calcolo dell'utile netto imponibile di tali anni.
2 Ai sensi del capoverso 1, sono compensabili anche le perdite di aziende che sono state acquisite nell'ambito di una ristrutturazione.
3 Le prestazioni di terzi, erogate per compensare un disavanzo nel quadro di un risanamento e che non costituiscono apporti di capitale ai sensi dell'articolo 66 lettera a, possono essere compensate anche con perdite generate in esercizi precedenti e non ancora compensate con utili.
2. Calcolo dell'imposta
a) Società di capitali e cooperative
1 L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle cooperative ammonta all'
1.95 per cento dell'utile netto imponibile.
2 Gli utili delle società di capitali e delle cooperative con scopi ideali non
vengono tassati, a condizione che non superino i 20 000 franchi
e siano destinati esclusivamente e irrevocabilmente a tali scopi.
3 Per il calcolo dell'imposta, l'utile netto imponibile è arrotondato per
difetto alle cento franchi più vicine.
4 In caso di fattispecie transfrontaliere, in particolare per società di capitali
o cooperative appartenenti a un gruppo internazionale, l'aliquota fiscale,
tenuto conto dell'imposta federale diretta, viene aumentata fino
all'aliquota fiscale minima accettata dallo Stato estero.
b) Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche
1 L’imposta sull’utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche
ammonta all’1,95 per cento dell’utile netto imponibile.
2 Utili che, calcolati su un anno, non raggiungono i 20 000 franchi non sono
imponibili.
3 Per il calcolo dell’imposta, l’utile netto imponibile è arrotondato per difetto
alle prossime cento franchi.
c) Investimenti collettivi di capitale
L'imposta sull'utile degli investimenti collettivi di capitale con proprietà immobiliare diretta è
calcolata secondo l'articolo 71.
3. Società con partecipazioni
1 Se una società di capitali o una cooperativa detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento nel capitale sociale o nel capitale di rischio, o nell’utile e nelle riserve di un’altra società, oppure se i suoi diritti di partecipazione hanno un valore venale di almeno un milione di franchi, l’imposta sull’utile si riduce in proporzione all’utile netto derivante dai diritti di partecipazione rispetto all’utile netto complessivo.
2 L’utile netto derivante dalle partecipazioni corrisponde all’utile derivante dalle partecipazioni, diminuito dei costi amministrativi proporzionali del 5 per cento o dei costi amministrativi effettivi, nonché dei costi di finanziamento proporzionali. Rientrano nell’utile da partecipazioni anche i guadagni in capitale su tali partecipazioni e i proventi derivanti dai relativi diritti di opzione. Il § 243 resta riservato.
3 Non costituiscono utili da partecipazioni i proventi che per la società di capitali o la cooperativa che li eroga rappresentano costi commercialmente giustificati.
4 L’utile da una partecipazione è considerato nel calcolo della riduzione solo se sulla stessa partecipazione non viene effettuato, a carico dell’utile netto imponibile, alcun ammortamento correlato a tale utile.
5 I guadagni in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione solo
a) nella misura in cui il ricavo di alienazione supera i costi di acquisizione;
b) se la partecipazione alienata ammontava ad almeno il 10 per cento del capitale sociale o del capitale di rischio di un’altra società, o dava diritto ad almeno il 10 per cento dell’utile e delle riserve di un’altra società, ed era stata in possesso della società di capitali o della cooperativa alienante per almeno un anno; se la quota di partecipazione scende al di sotto del 10 per cento a seguito di un’alienazione parziale, la riduzione per ogni successivo guadagno di alienazione può essere richiesta solo se i diritti di partecipazione alla fine dell’anno fiscale precedente la vendita avevano un valore venale di almeno un milione di franchi.
6 Le transazioni che all’interno del gruppo generano un risparmio fiscale ingiustificato comportano una rettifica dell’utile netto imponibile o una riduzione dell’agevolazione. Un risparmio fiscale ingiustificato sussiste quando guadagni e perdite in capitale o ammortamenti su partecipazioni sono causalmente collegati.
7 Per le società capogruppo di banche sistemiche ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell’8 novembre 1934 (LB), ai fini del calcolo dell’utile netto secondo il capoverso 2, non sono considerati gli oneri finanziari e il credito in bilancio derivanti da fondi trasferiti all’interno del gruppo, se tali fondi provengono da strumenti di capitale di terzi ai sensi dell’articolo 11 capoverso 4 o 30b capoverso 6 o 7 lettera b LB, approvati dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in relazione al soddisfacimento dei requisiti normativi.
C. Minimalsteuer
1. Presupposto e commisurazione
Le persone giuridiche versano, in luogo dell’imposta sull’utile, un’imposta
minima, qualora questa superi l’imposta sull’utile calcolata secondo gli articoli 71 a 74.
L’imposta minima è commisurata al capitale proprio.
2. Valutazione del capitale proprio
a) Società di capitali e cooperative
aa) Disposizioni generali
1 Il capitale proprio delle società di capitali e delle cooperative è composto
dal capitale sociale versato, dalle riserve palesi e dalle riserve occulte formate
da utili tassati. Sono escluse le riserve ai sensi del § 68 cpv. 2.
2 È determinante almeno il capitale sociale versato.
bb) Capitale proprio occulto
Il capitale proprio di società di capitali e cooperative viene aumentato della
parte del capitale di terzi che economicamente ha il significato di
capitale proprio.
b) Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche
1 Quale capitale proprio si considera, per quanto riguarda
a) gli investimenti collettivi di capitale, la quota del patrimonio netto imputabile
alla proprietà immobiliare diretta;
b) le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche, il patrimonio
netto.
2 I valori patrimoniali sono stimati secondo i principi applicabili all'imposta sulla
sostanza delle persone fisiche.
3. Calcolo dell'imposta
a) Principio generale
1 L'imposta minima ammonta allo 0.03 per mille del capitale proprio determinante,
ma almeno a 100 franchi.
2 L'importo minimo è interamente dovuto anche in caso di appartenenza economica
al Cantone secondo l'articolo 56, nonché in caso di trasferimento o di partenza
durante il periodo fiscale. Nei casi di cui ai capoversi 3 e 4 frase 1, nessun
importo minimo è dovuto.
3 Per le associazioni, 300 000 franchi sono esenti da imposta.
4 Le fondazioni e le altre persone giuridiche con un capitale proprio inferiore a
300 000 franchi non sono tassate. Sono escluse le forme di investimento collettivo
di capitale.
5 Il capitale proprio determinante per il calcolo dell'imposta è arrotondato per difetto
alla migliaia di franchi più vicina.
D. Quantificazione temporale
1. Periodo d'imposta
1 Le imposte sull'utile netto e sul capitale proprio sono fissate e riscosse per ogni
periodo d'imposta.
2 Il periodo d'imposta corrisponde all'esercizio commerciale.
3 In ogni anno civile, ad eccezione dell'anno di fondazione, deve essere allestito
un rendiconto annuale con bilancio e conto economico. Inoltre, un rendiconto
annuale è necessario in caso di trasferimento della sede, della direzione, di
un'attività commerciale o di una stabile organizzazione all'estero, nonché in
caso di conclusione della liquidazione.
2. Determinazione dell'utile netto
1 L'utile netto imponibile si determina in base al risultato del periodo fiscale.
2 Se la chiusura contabile è espressa in una valuta estera, l'utile netto imponi-
bile deve essere convertito in franchi. È determinante il tasso di cambio medio
(vendita) del periodo fiscale.
3 Se una persona giuridica viene sciolta o trasferisce la propria sede, la direzione,
un'attività commerciale o una stabile organizzazione all'estero, le riserve occulte
formate da utili non tassati vengono imposte insieme all'utile netto dell'ultimo
esercizio sociale.
3. Determinazione del capitale proprio
1 Il capitale proprio determinante si determina in base al saldo alla fine del
periodo fiscale.
2 Qualora il bilancio sia espresso in una valuta estera, il capitale proprio imponi-
bile deve essere convertito in franchi. È determinante il corso di cambio (vendita)
alla fine del periodo fiscale.
3 In caso di esercizi finanziari di durata superiore o inferiore all'anno, l'ammontare
dell'imposta minima è determinato in base alla durata dell'esercizio finanziario.
IV. Imposte alla fonte per persone fisiche e giuridiche
A. Persone fisiche con domicilio o residenza fiscale nel Cantone
1. Dipendenti soggetti all'imposta alla fonte
1 I dipendenti senza permesso di domicilio, ma con domicilio o residenza fiscale nel Cantone, sono soggetti all'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono escluse le rendite soggette a tassazione mediante la procedura di conteggio semplificata di cui al § 39a.
2 I coniugi che vivono in regime di matrimonio legalmente e di fatto ininterrotto non sono soggetti all'imposta alla fonte se uno dei coniugi possiede la cittadinanza svizzera o il permesso di domicilio.
2. Prestazioni imponibili
1 L'imposta alla fonte è calcolata sui redditi lordi.
2 Sono imponibili
a) i redditi derivanti da attività lucrativa dipendente ai sensi dell'articolo 87 capoverso 1,
i redditi accessori quali i vantaggi pecuniari derivanti dalla partecipazione dei dipendenti,
nonché le prestazioni in natura, ma non i costi della formazione e del perfezionamento professionale
a carico del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 e
b) i redditi sostitutivi.
3 Le prestazioni in natura e le mance sono di regola valutate secondo le aliquote applicabili
all'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti.
3. Detrazione dell'imposta alla fonte
a) Base
L'ammontare della deduzione dell'imposta alla fonte per Cantone, distretti,
comuni e parrocchie si basa sulle aliquote fiscali applicabili all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e sulla media ponderata dei moltiplicatori d'imposta
nel Cantone. L'imposta federale diretta è inclusa nelle tariffe.
b) Strutturazione
1 Nel calcolo della deduzione dell'imposta alla fonte sono considerate deduzioni forfettarie per spese professionali (§§ 27 e 28) e per premi assicurativi (§ 33 cpv. 1 lett. d, f e g), nonché deduzioni per oneri familiari (§ 35). Le deduzioni forfettarie sono pubblicate dall'amministrazione cantonale delle imposte.
2 La deduzione dell'imposta alla fonte per i coniugi che vivono in matrimonio legalmente e di fatto non separato, ed entrambi esercitano un'attività lucrativa, si basa sulle tariffe che tengono conto del loro reddito complessivo (§ 9 cpv. 1), delle deduzioni forfettarie e delle deduzioni secondo il cpv. 1, nonché della deduzione in caso di attività lucrativa di entrambi i coniugi (§ 33 cpv. 2).
3 La considerazione di una tredicesima mensilità, di gratifiche, di occupazioni irregolari, di lavoratori a ore, di impieghi a tempo parziale o di attività accessorie, nonché di elementi che determinano l'aliquota, e la procedura in caso di cambio di tariffa, di adeguamenti e correzioni salariali retroattivi, nonché di prestazioni prima dell'inizio e dopo la cessazione del rapporto di impiego, sono disciplinate dalle disposizioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.
5. Obblighi del debitore della prestazione imponibile
1 Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a
a) in caso di prestazioni in denaro, trattenere l'imposta dovuta alla scadenza e,
in caso di altre prestazioni (in particolare prestazioni in natura e mance),
riscuotere l'imposta dovuta dalle persone assoggettate all'imposta;
b) rilasciare ai contribuenti un elenco o un attestato della deduzione fiscale;
c) versare periodicamente le imposte all'ufficio competente, rendicontare con
esso sull'apposito formulario ufficiale o per via elettronica tramite il canale
messo a disposizione a tale scopo e concedere alle autorità fiscali l'accesso a
tutti i documenti per il controllo della riscossione dell'imposta;
d) versare le imposte proporzionali sulle opzioni per collaboratori esercitate
all'estero; il datore di lavoro è debitore dell'imposta proporzionale anche
qualora il vantaggio pecuniario sia erogato da una società del gruppo estera.
2 La deduzione alla fonte deve essere effettuata anche se la persona assoggettata
all'imposta ha domicilio o residenza in un altro Cantone.
3 Il debitore della prestazione imponibile è responsabile per il versamento dell'im-
posta alla fonte. Riceve una provvigione di riscossione dall'1 al 2 per cento dell'im-
porto complessivo dell'imposta alla fonte, stabilita dal Consiglio di Stato.
6. Tassazione ordinaria ulteriore
a) D’ufficio
1 Le persone soggette all’imposta alla fonte secondo l’articolo 87 capoverso 1
sono assoggettate posteriormente alla tassazione ordinaria, se
a) il loro reddito lordo in un anno fiscale raggiunge almeno l’importo fissato dal
Dipartimento federale delle finanze oppure
b) dispongono di sostanza e di redditi non soggetti all’imposta alla fonte,
applicandosi per l’aliquota d’imposta l’articolo 8 capoverso 1 per analogia.
2 Sono pure assoggettate alla tassazione ordinaria ulteriore le persone che vivono
in matrimonio legalmente e di fatto non separato con una persona di cui al
capoverso 1.
3 Le persone di cui al capoverso 1 lettera b devono richiedere il formulario per la
dichiarazione d’imposta all’autorità competente entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello fiscale.
b) Su richiesta
1 Le persone soggette all'imposta alla fonte secondo l'articolo 87 capoverso 1, che
non soddisfano nessuna delle condizioni di cui all'articolo 93 capoverso 1,
sono assoggettate posteriormente a tassazione ordinaria su richiesta.
2 La richiesta si estende anche al coniuge che vive in matrimonio legalmente e di
fatto non separato con il richiedente.
3 La richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello fiscale. In caso di trasferimento all'estero dalla Svizzera, la richiesta deve
essere presentata al più tardi al momento della notifica di partenza.
c) Rapporto con l'imposta alla fonte
1 La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino alla fine dell'assoggettamento
all'imposta alla fonte.
2 L'imposta dedotta alla fonte viene computata senza interessi.
3 Se su richiesta non viene effettuata una tassazione ordinaria ulteriore, l'imposta
alla fonte sostituisce le imposte del Cantone, del Distretto, del Comune e della
Chiesa da tassare mediante la procedura ordinaria sul reddito da attività
lucrativa. Non vengono accordate deduzioni supplementari.
B. Persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale e persone giuridiche senza
sede o amministrazione effettiva in Svizzera
1. Dipendenti
1 Sono soggetti a una deduzione fiscale alla fonte ai sensi degli articoli 87 a 90
a) i dipendenti residenti all'estero per i loro redditi da attività lucrativa dipendente
e i redditi sostitutivi che ne prendono il posto, se esercitano un'attività lucra-
tiva per breve durata, come frontalieri o dimoranti settimanali, o come
dirigenti per un datore di lavoro con domicilio, sede, amministrazione effettiva
o stabile organizzazione nel Cantone;
b) i dipendenti residenti in uno Stato confinante per il loro reddito conseguito
all'estero da attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede,
amministrazione effettiva o stabile organizzazione nel Cantone, a condizione
che alla Svizzera sia riconosciuto un diritto di imposizione, in base all'accordo
internazionale applicabile in materia fiscale con il rispettivo Stato confinante,
riguardo all'attività lucrativa esercitata all'estero;
c) i dipendenti residenti all'estero che percepiscono salario o altre remunerazioni
per lavoro nel traffico internazionale a bordo di una nave o di un aeromobile
o in un trasporto su strada, da un datore di lavoro con domicilio, sede,
amministrazione effettiva o stabile organizzazione nel Cantone.
2 Ne sono esclusi i redditi
a) soggetti all'imposizione nella procedura di conteggio semplificata ai sensi
dell'articolo 39a;
b) dei marittimi per l'attività lucrativa a bordo di una nave marittima gestita da
un datore di lavoro sotto bandiera svizzera.
2. Artisti, sportivi e relatori
1 Artisti residenti all'estero, quali artisti di scena, cinematografici, radiofonici o
televisivi, musicisti e artisti di circo, nonché sportivi e relatori, sono assoggettati
a imposta alla fonte per i redditi derivanti dalla loro attività personale esercitata
nel Cantone e per altre indennità a essa connesse. Ciò vale anche per i redditi e
le indennità che non affluiscono direttamente all'artista, allo sportivo o al
relatore stesso, bensì a un terzo che ha organizzato la loro attività.
2 L'imposta ammonta a
a) per redditi giornalieri fino a 200 franchi il 7 per cento;
b) per redditi giornalieri da 201 a 1000 franchi il 9 per cento;
c) per redditi giornalieri da 1001 a 3000 franchi l'11 per cento;
d) per redditi giornalieri superiori a 3000 franchi il 13 per cento.
3 Per redditi giornalieri si intendono i redditi lordi, incluse tutte le indennità, i
compensi accessori e le prestazioni in natura, dopo deduzione delle spese di
acquisizione del reddito. Questa deduzione ammonta a
a) 50 per cento dei redditi lordi per gli artisti;
b) 20 per cento dei redditi lordi per gli sportivi e i relatori.
4 L'organizzatore incaricato dell'organizzazione della prestazione è
solidarmente responsabile per l'imposta.
3. Organi di persone giuridiche
1 I membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con
sede o amministrazione effettiva nel Cantone, residenti all'estero, sono soggetti
all'imposta alla fonte per le *tantièmes*, i gettoni di presenza, le indennità fisse, le
partecipazioni di collaboratori e simili remunerazioni loro corrisposte. Ciò vale
anche se tali remunerazioni affluiscono a un terzo.
2 I membri dell'amministrazione o della direzione di imprese estere che
mantengono stabili organizzazioni nel Cantone, residenti all'estero, sono soggetti
all'imposta alla fonte per le *tantièmes*, i gettoni di presenza, le indennità fisse, le
partecipazioni di collaboratori e simili remunerazioni loro corrisposte a carico di
tali stabili organizzazioni.
3 L'imposta ammonta al 15 per cento dei redditi lordi, incluse tutte le
indennità e i compensi accessori, nonché le remunerazioni che non affluiscono
allo stesso contribuente ma a terzi.
4. Creditore ipotecario
1 I creditori o beneficiari di crediti aventi domicilio all'estero, garantiti da
pegno immobiliare o pegno mobiliare su beni immobili situati nel Cantone, sono
assoggettati a una ritenuta fiscale alla fonte sugli interessi loro corrisposti.
2 L'imposta ammonta al 10 per cento dei ricavi lordi. Sono compresi anche gli
interessi che affluiscono non al contribuente stesso, bensì a terzi.
5. Beneficiari di prestazioni previdenziali
1 I contribuenti residenti all'estero che, in virtù di un precedente rapporto di lavoro
di diritto pubblico, ricevono rendite, prestazioni in capitale o altre indennità da un
datore di lavoro o un istituto di previdenza con sede o stabile organizzazione nel
Cantone, o da istituti di previdenza professionale di diritto privato o da forme
riconosciute di previdenza vincolata con sede o stabile organizzazione nel
Cantone, sono soggetti a una ritenuta d'imposta alla fonte per tali prestazioni.
2 L'imposta ammonta al 5 percento per le rendite e al 2.5 percento per le
prestazioni in capitale dei redditi lordi.
6. Destinatari di partecipazioni di collaboratori
1 Le persone che, al momento dell’afflusso di vantaggi pecuniari derivanti da
opzioni di collaboratore bloccate ai sensi dell’articolo 18b capoverso 3, hanno
domicilio all’estero, sono assoggettate proporzionalmente a imposta alla fonte
sul vantaggio pecuniario, conformemente all’articolo 18d.
2 L’imposta ammonta al 15 per cento del vantaggio pecuniario.
7. Tassazione ordinaria ulteriore
a) D'ufficio
In presenza di circostanze eccezionali, in particolare per quanto concerne le
deduzioni forfettarie incluse nell'aliquota d'imposta alla fonte, è possibile
procedere d'ufficio ad una tassazione ordinaria ulteriore, a favore o a
sfavore del contribuente, alle condizioni stabilite dal Dipartimento federale
delle finanze.
b) Su domanda
Le persone assoggettate all’imposta alla fonte secondo l’articolo 94 possono, alle
condizioni stabilite dal Dipartimento federale delle finanze, richiedere per ogni
periodo fiscale, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello fiscale, una
tassazione ordinaria ulteriore se
a) la parte preponderante dei loro redditi mondiali, compresi quelli del coniuge,
è imponibile in Svizzera;
b) la loro situazione è comparabile a quella di un contribuente residente in Sviz-
zera o
c) tale tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste da una Con-
venzione per evitare le doppie imposizioni.
c) Rapporto con l'imposta alla fonte
1 L'imposta dedotta alla fonte viene computata senza interessi.
2 Se non avviene una tassazione ordinaria successiva, l'imposta alla fonte
sostituisce le imposte del Cantone, del Distretto, del Comune e della Chiesa
(Federazione, Cantone, Distretto, Comune e Chiesa) da tassare in procedura
ordinaria sul reddito da attività lucrativa. Non vengono accordate deduzioni
supplementari.
3 Per i coniugi con doppio reddito può essere prevista una correzione del
reddito da attività lucrativa determinante per l'aliquota per il coniuge.
8. Obblighi del debitore della prestazione imponibile
1 Le disposizioni dell’articolo 92 capoversi 1 e 3 si applicano per analogia.
2 Per le prestazioni in capitale, la provvigione d’incasso ammonta all’1 percento dell’intero
importo dell’imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per prestazione in capitale per
l’imposta alla fonte di Confederazione, Cantone, distretto, comune e parrocchia.
C. Competenza territoriale e rapporti intercantonali
1. Imposta alla fonte
1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla
fonte secondo la presente legge nei seguenti casi
a) per i lavoratori ai sensi dell'articolo 87, che al momento della scadenza della
prestazione imponibile hanno il loro domicilio o la loro residenza fiscale nel
Cantone;
b) per i lavoratori ai sensi dell'articolo 94, che al momento della scadenza della
prestazione imponibile hanno il loro domicilio settimanale nel Cantone;
c) per le persone ai sensi degli articoli 94 e da 96 a 98a, se al momento della
scadenza della prestazione imponibile ha il suo domicilio o la sua residenza
fiscale o la sua sede o l'amministrazione nel Cantone; se la prestazione
imponibile è erogata da una stabile organizzazione in un altro Cantone o
dalla stabile organizzazione di un'impresa senza sede o amministrazione
effettiva in Svizzera, per il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si
applica il diritto del Cantone in cui si trova la stabile organizzazione;
d) per le persone ai sensi dell'articolo 95, che esercitano la loro attività nel
Cantone.
2 Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte all'autorità di
riscossione competente del Cantone di Svitto. È fatta salva la seconda parte
dell'alinea 1 lettera c.
2. Tassazione ordinaria ulteriore
1 Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente l'autorità di tassazione
secondo la presente legge nei seguenti casi
a) per i lavoratori ai sensi dell'articolo 102 capoverso 1 lettera a, che alla fine
del periodo fiscale o dell'obbligo fiscale avevano il loro domicilio o soggiorno
fiscale nel Cantone;
b) per i lavoratori ai sensi dell'articolo 102 capoverso 1 lettera b, che alla fine
del periodo fiscale o dell'obbligo fiscale avevano un soggiorno settimanale nel
Cantone;
c) per le persone ai sensi dell'articolo 102 capoverso 1 lettera c, che alla fine
del periodo fiscale o dell'obbligo fiscale esercitavano un'attività lucrativa nel
Cantone.
2 Il Cantone di Svitto ha diritto, nei casi di cui al capoverso 1, ad eventuali
importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni nell'anno civile. Le imposte
pagate in eccesso vengono rimborsate al lavoratore o alla persona con attività
lucrativa, le imposte pagate in difetto vengono richieste.
3 L'Amministrazione fiscale cantonale presta assistenza amministrativa e legale
gratuita alle altre autorità fiscali svizzere nella riscossione dell'imposta alla
fonte.
V. Imposta sugli utili immobiliari
1. Oggetto dell'imposta
1 L'imposta sui guadagni immobiliari si applica ai guadagni derivanti dall'alienazione
di immobili situati nel Cantone, appartenenti al patrimonio privato o commerciale,
o di quote di essi.
2 Non rientrano nell'imposta sui guadagni immobiliari gli utili contabili soggetti
all'imposta sul reddito o sull'utile (art. 19 cpv. 4 lett. a e 64 cpv. 3 lett. a).
2. Immobili
Sono considerati immobili i fondi, i diritti autonomi e permanenti iscritti nel
Registro Fondiario, le miniere, le quote di comproprietà su fondi, le cose e i
diritti saldamente congiunti con gli immobili nonché le costruzioni e le opere
su suolo altrui.
3. Alienazioni
a) Alienazioni che generano l'obbligo fiscale
1 L'obbligo fiscale è generato da ogni alienazione con cui viene trasferita la
proprietà di fondi o quote di essi.
2 Sono inoltre assoggettati all'imposta sui maggiori valori immobiliari
a) i negozi giuridici che, in relazione al potere di disposizione su fondi,
producono un effetto economico analogo a un'alienazione (operazioni a catena,
trasferimenti di partecipazioni significative in società immobiliari, ecc.);
b) la costituzione su fondi di servitù di diritto privato o di restrizioni della proprietà
di diritto pubblico, se esse pregiudicano in modo duraturo e sostanziale
la libera gestione o il valore di alienazione dei fondi e per le quali
è corrisposta una controprestazione.
b) Alienazioni con rinvio dell'imposizione fiscale
L'imposizione fiscale è rinviata in caso di
a) Mutamento di proprietà per successione (eredità, divisione ereditaria, legato),
anticipo ereditario o donazione;
b) Mutamento di proprietà tra persone coniugate in relazione al regime matri-
moniale, nonché per la compensazione di contributi straordinari di un coniuge
al mantenimento della famiglia (Art. 165 CC) e di pretese derivanti dal diritto
di divorzio, purché entrambi i coniugi siano d'accordo;
c) Ristrutturazioni fondiarie allo scopo di ricomposizione parcellare, pianifica-
zione di quartiere, rettifica di confini, arrotondamento di fondi agricoli, non-
ché in caso di ristrutturazioni fondiarie nell'ambito di procedure di espropria-
zione o in vista di imminente espropriazione;
d) Mutamento di proprietà a seguito di ristrutturazione ai sensi dei §§ 20 cpv. 1
e 67 cpv. 1 e 3. L'imposizione rinviata viene recuperata in caso di violazione
del periodo di blocco in applicazione analogica del § 20 cpv. 2 e del § 67
cpv. 2 e 4, per cui la determinazione dell'imposta si basa sui §§ 113 ss. e la
durata del possesso sul § 121.
c) Acquisizioni di beni sostitutivi
aa) Patrimonio aziendale
1 La tassazione è differita su richiesta del contribuente
a) in caso di alienazione, totale o parziale, di un fondo rientrante negli immobili
necessari all’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 30 capoverso 3 o
dell’articolo 68 capoverso 3, nella misura in cui il ricavo di alienazione sia
impiegato entro un termine adeguato per l’acquisto di un nuovo fondo
sostitutivo o per il miglioramento di un proprio fondo sostitutivo in Svizzera;
b) in caso di alienazione, totale o parziale, di un fondo agricolo o forestale,
nella misura in cui il ricavo di alienazione sia impiegato entro un termine
adeguato per l’acquisto di un fondo sostitutivo gestito in proprio o per il
miglioramento dei propri fondi agricoli o forestali gestiti in proprio in Svizzera;
c) in caso di acquisizione di beni sostitutivi di partecipazioni ai sensi
dell’articolo 68 capoverso 1a. Il termine di cui alla lettera a si applica per analogia.
2 In caso di acquisizione anticipata, il differimento è concesso per analogia.
bb) Proprietà abitativa
1 L'imposizione è differita su richiesta della persona imponibile in caso di
alienazione di una proprietà abitativa durevolmente e esclusivamente utilizzata
dal contribuente, nella misura in cui il ricavo dell'alienazione sia utilizzato, entro
un termine ragionevole, per l'acquisto o la costruzione in Svizzera di un immobile
sostitutivo avente la medesima destinazione. Il termine ragionevole è di regola
quattro anni prima o dopo l'alienazione.
2 L'articolo 1 non è applicabile per le proprietà di vacanza e le seconde case.
4. Soggetto fiscale
1 Assoggettata all’imposta è la persona alienante. Coniugi e figli sono imposti
autonomamente.
2 Più soggetti passivi d’imposta sono tenuti a pagare l’imposta in base alle
loro quote. Essi rispondono solidalmente.
5. Esenzione fiscale
Dall'imposta sul guadagno immobiliare sono esenti
a) la Confederazione e le sue istituzioni conformemente al diritto federale;
b) il Cantone, le sue istituzioni e aziende;
c) i Distretti, i Comuni, le Parrocchie e le Chiese cantonali del Canton Svitto,
nonché le loro istituzioni;
d) le persone fisiche e i beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 della
legge federale sull'imposta sul guadagno immobiliare, nella misura in cui il
diritto federale preveda un'esenzione fiscale.
6. Base imponibile
a) Guadagno immobiliare
1 Il guadagno immobiliare corrisponde all'importo per il quale il ricavo di alienazione
supera i costi di investimento (prezzo di acquisto e spese).
2 Per la determinazione del guadagno in caso di alienazione di un immobile acquisito
con differimento d'imposta ai sensi del § 107, si deve fare riferimento all'ultima
alienazione che non ha comportato un differimento d'imposta.
3 Per la determinazione del guadagno in caso di alienazione di un immobile acquisito
tramite sostituzione ai sensi dei §§ 108 o 109 o di una disposizione equivalente di
un altro Cantone, si deve fare riferimento all'acquisto di quest'ultimo,
tenendo conto del guadagno non tassato dell'immobile alienato in occasione
della sostituzione.
b) Provento della vendita
1 Quale provento della vendita si considera il prezzo di vendita con tutte le
altre prestazioni. Le prestazioni in natura sono computate al valore
venale, le prestazioni ricorrenti al valore attuale.
2 Se non è stato fissato un prezzo o se si tratta di una permuta, il valore
venale al momento dell’alienazione è considerato prezzo di vendita.
3 Non fanno parte del provento della vendita le indennità per comprovati
inconvenienti nella procedura di espropriazione o in caso di cessione
volontaria di fondi per i quali sussiste un diritto di espropriazione.
c) Costi d'investimento
aa) Prezzo d'acquisto
1 Il prezzo d'acquisto corrisponde al prezzo di compravendita e a tutte le altre prestazioni.
Le prestazioni fornite eludendo l'obbligo fiscale non
vengono considerate.
2 Se il prezzo d'acquisto non è determinabile, si considera al suo posto il valore venale al
momento dell'acquisto. Se il momento dell'acquisto non può essere determinato,
si considera come prezzo d'acquisto il valore di stima fiscale
valido 25 anni prima della vendita, senza deduzioni.
3 Le perdite subite dalla persona alienante al momento dell'acquisto dell'immobile in
procedure di esecuzione forzata derivanti da contratto di pegno o di fideiussione
possono essere computate.
bb) Spese
1 Sono computabili come spese, nella misura in cui sono state sostenute nel
periodo di possesso determinante
a) le spese che hanno comportato un aumento di valore dell'immobile, quali
costi per costruzioni, ristrutturazioni e migliorie fondiarie;
b) le prestazioni proprie, nella misura in cui sono state o saranno tassate come
reddito o provento in Svizzera;
c) i contributi del proprietario fondiario per la costruzione e la correzione di
strade, canalizzazioni, miglioramenti fondiari, opere idrauliche e opere
simili;
d) i costi e gli oneri direttamente connessi all'acquisto e all'alienazione
dell'immobile, inclusi i proventi a terzi, nella misura in cui sono usuali;
e) gli interessi su capitale di terzi, nella misura in cui sono considerati costi di
investimento;
f) l'imposta sul guadagno immobiliare per le persone giuridiche che esercitano
un commercio immobiliare professionale, a condizione che queste rinuncino
alla loro considerazione ai fini dell'imposta sul guadagno;
g) i contributi per il plusvalore pagati ai sensi dei §§ 36d e seguenti della legge
sulla pianificazione e l'edilizia del 14 maggio 1987.
1a Restano salve le spese più ampie da considerare secondo il diritto intercantonale.
Esse possono essere fatte valere anche dai commercianti immobiliari
interni al cantone.
2 Le spese già dedotte fiscalmente non sono computate.
3 Le prestazioni di terzi, in particolare le prestazioni assicurative e i contributi di
enti pubblici, per le quali la persona alienante non è tenuta al risarcimento o al
rimborso, vengono detratte dai costi di investimento.
cc) Nelle sostituzioni
In caso di alienazione di un fondo la cui acquisizione, costruzione o miglioria
ha comportato il differimento dell'imposizione sul fondo alienato in sostituzione
ai sensi degli §§ 108 o 109 o di una disposizione corrispondente di un altro
Cantone, il guadagno non imponibile viene dedotto dai costi d'investimento.
d) Alienazione parziale
1 In caso di alienazione per singole particelle, il prezzo d'acquisto totale deve
essere imputato proporzionalmente in base al rapporto di valore al momento
dell'acquisto.
2 Le spese non attribuibili a una specifica particella devono essere ripartite
proporzionalmente.
e) Compensazione delle perdite
1 Le perdite accertate possono essere compensate proporzionalmente con gli utili
accertati per lo stesso anno civile.
2 Una perdita residua derivante da una parziale alienazione ai sensi del cpv. 1 può
essere compensata proporzionalmente con gli utili residui derivanti da una parziale
alienazione di altri anni civili ai sensi del cpv. 1.
3 Le compensazioni delle perdite devono essere effettuate conformemente all’art. 173.
4 Restano riservate le possibilità più ampie di compensazione delle perdite secondo il
diritto intercantonale, le quali valgono anche all’interno del Cantone.
7. Calcolo dell'imposta
a) Tariffa
1 L'imposta sull'intero guadagno immobiliare conseguito nell'anno civile e
diminuito di 2000 franchi ammonta (tariffa base) a
l'8 percento per i primi 3 000 franchi
il 12 percento per gli ulteriori 5 000 franchi
il 16 percento per gli ulteriori 7 000 franchi
il 20 percento per gli ulteriori 10 000 franchi
il 25 percento per gli ulteriori 15 000 franchi
il 30 percento per le quote di guadagno superiori a 40 000 franchi
2 L'imposta sul guadagno immobiliare calcolata secondo il capoverso 1
aumenta, in caso di durata di possesso computabile
di meno di 1 anno del 40 percento
di meno di 2 anni del 30 percento
di meno di 3 anni del 20 percento
di meno di 4 anni del 10 percento
3 L'imposta sul guadagno immobiliare calcolata secondo il capoverso 1
diminuisce, in caso di durata di possesso computabile di
5 anni interi del 10 percento
6 anni interi del 13 percento
7 anni interi del 16 percento
8 anni interi del 19 percento
9 anni interi del 22 percento
10 anni interi del 25 percento
11 anni interi del 28 percento
12 anni interi del 31 percento
13 anni interi del 34 percento
14 anni interi del 37 percento
15 anni interi del 40 percento
16 anni interi del 43 percento
17 anni interi del 46 percento
18 anni interi del 49 percento
19 anni interi del 52 percento
20 anni interi del 55 percento
21 anni interi del 58 percento
22 anni interi del 61 percento
23 anni interi del 64 percento
24 anni interi del 67 percento
25 anni interi del 70 percento
b) Durata del possesso
1 L'inizio e la fine della durata del possesso sono determinati dalla data dell'iscrizione
nel registro fondiario o, in assenza di tale iscrizione, dal momento del
passaggio del potere di disposizione o dei diritti di partecipazione.
2 Determinante per il calcolo della durata del possesso è l'ultima alienazione.
3 Se l'immobile è stato acquisito tramite un'alienazione con rinvio d'imposta,
per il calcolo della durata del possesso si fa riferimento all'ultima alienazione
generatrice di imposta. In caso di acquisizione dell'immobile tramite un
acquisto di rimpiazzo, per il calcolo della durata del possesso del fondo
alienato nell'acquisto di rimpiazzo si considera unicamente il guadagno non
tassato.
VI. Organizzazione e procedura
A. Autorità
1. Vigilanza
1 L'esecuzione della presente legge è soggetta alla vigilanza del Consiglio di Stato.
2 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive.
2. Esecuzione
a) Principio
L'Amministrazione cantonale delle imposte esegue la presente legge, salvo disposizioni contrarie.
b) Autorità di tassazione
1 L'amministrazione cantonale delle imposte provvede alla tassazione corretta e uniforme delle imposte disciplinate dalla presente legge. Essa adotta le disposizioni necessarie a tal fine e impartisce istruzioni.
2 I comuni, i notariati e gli uffici del registro fondiario sono tenuti a collaborare all'applicazione della presente legge e alla preparazione delle tassazioni.
c) Autorità di Riscossione
1 La riscossione delle imposte e delle multe spetta al Dipartimento delle finanze e ai
Comuni, secondo quanto previsto dal regolamento.
2 L'Amministrazione cantonale delle imposte emana le decisioni di responsabilità in base
alla presente legge e decide sulle domande di condono fiscale.
3 Compiti particolari, come la procedura esecutiva, possono, previa approvazione del
Dipartimento competente, essere delegati anche a terzi.
3. Giurisprudenza
a) Autorità di ricorso
1 L'istanza di ricorso è la Commissione tributaria cantonale.
2 Essa è nominata dal Consiglio di Stato ed è composta dal Direttore dell'Ammi-
nistrazione tributaria in qualità di Presidente e da otto altri membri che non devo-
no appartenere all'Amministrazione. Il Presidente, in caso di impedimento, è so-
stituito da un membro supplente dell'Amministrazione.
3 La Commissione tributaria decide in sezioni di tre membri ciascuna.
4 Il segretario partecipa alle deliberazioni e alle discussioni della Commissione tri-
butaria con voto consultivo e diritto di proposta.
b) Istanza di ricorso
L'istanza di ricorso cantonale è il Tribunale amministrativo.
B. Principi procedurali generali
1. Applicazione della legge federale sulla procedura amministrativa
Alla procedura tributaria si applicano le disposizioni della legge federale sulla
procedura amministrativa, sempreché la presente legge o le sue disposizioni di
esecuzione non stabiliscano altrimenti.
2. Procedura elettronica
1 Le istanze della persona assoggettata all'imposta alle autorità fiscali possono essere presentate elettronicamente, anche se la presente legge prevede un'altra forma. Se la firma personale è prescritta dalla legge, la persona assoggettata all'imposta deve confermare elettronicamente i propri dati.
2 Le autorità fiscali possono notificare documenti in forma elettronica alla persona assoggettata all'imposta, con il suo consenso.
3 Il Consiglio di Stato disciplina la garanzia dell'autenticità e dell'integrità dei dati trasmessi e ulteriori dettagli.
3. Fascicoli fiscali elettronici
1 L'Amministrazione cantonale delle imposte può registrare e conservare elettro-
nicamente tutti gli atti presentati dalle persone soggette all'imposta o da terzi.
2 Se l'autenticità e l'integrità degli atti registrati e conservati elettronicamente
sono garantite, essi hanno la stessa forza probatoria degli atti presentati in forma
cartacea.
3 Gli atti presentati in forma cartacea possono essere distrutti dopo la registra-
zione elettronica.
4. Obblighi d'ufficio
a) Ricusazione
1 Chi, nell'esecuzione della presente legge, deve decidere in una vertenza o partecipare in posizione determinante a una disposizione o decisione, è tenuto a ricusarsi se
a) ha un interesse personale nella vertenza;
b) è parente o affine in linea retta o fino al terzo grado in linea collaterale, o è legato da matrimonio o da un'unione registrata con una parte, oppure intrattiene con essa una comunione di vita di fatto;
c) rappresenta una parte o ha agito per una parte nella stessa vertenza;
d) per altri motivi potrebbe essere prevenuto nella vertenza.
2 Il motivo di ricusazione può essere invocato da tutti i partecipanti al procedimento.
3 Se un motivo di ricusazione è contestato, decide l'autorità superiore; per i membri delle autorità collegiali, decide l'autorità collegiale.
b) Obbligo di segretezza
1 Chi è incaricato dell'esecuzione della presente legge o vi è chiamato a collaborare,
deve mantenere il silenzio sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni
e sulle trattative nelle autorità e
rifiutare a terzi la visione degli atti ufficiali.
2 Una informazione, inclusa l'apertura degli atti, è ammessa se per essa
sussiste una base legale esplicita nel diritto federale o cantonale.
Restano riservate le informazioni alle autorità ai sensi del § 131a.
c) Assistenza amministrativa tra autorità fiscali
Le autorità fiscali forniscono gratuitamente alle altre autorità fiscali svizzere
le informazioni necessarie, concedono loro su richiesta l'accesso agli atti
ufficiali e trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei
loro compiti.
d) Assistenza amministrativa ad altre autorità
1 Le autorità fiscali forniscono alle autorità amministrative, alle autorità inquiren-
ti penali e ai tribunali le informazioni necessarie per l’adempimento dei loro
compiti legali.
2 La fornitura di informazioni presuppone una base legale esplicita nel diritto
federale o cantonale. In assenza di tale base, è ammessa solo se è richiesta
dall’interesse pubblico. Il Dipartimento delle finanze decide su tali richieste
in via generale o nel singolo caso.
e) Assistenza amministrativa di altre autorità
1 Le autorità amministrative, le autorità inquirenti penali e i tribunali devono,
indipendentemente da un eventuale obbligo di segretezza, fornire gratuita-
mente su richiesta informazioni alle autorità fiscali, consentire l'accesso agli
atti e trasmettere i dati che possono essere rilevanti per l'applicazione della
presente legge. Le autorità e i tribunali devono segnalare di propria iniziativa
alle autorità fiscali quando, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, è probabile
una tassazione incompleta.
2 Lo stesso obbligo di assistenza amministrativa incombe agli organi di enti e
istituzioni, nella misura in cui svolgono compiti della pubblica amministrazione.
f) Forma dell'assistenza amministrativa
1 Gli atti e i dati sono trasmessi alle autorità fiscali e alle altre autorità
singolarmente, sotto forma di elenchi o per via elettronica. Possono anche
essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo.
2 Il Consiglio di Governo disciplina i presupposti della procedura di richiamo per
l'assistenza amministrativa di cui agli articoli 131 e seguenti.
5. Posizione procedurale dei coniugi
1 Le persone che vivono in un matrimonio legalmente e di fatto non separato
e che devono essere tassate congiuntamente, esercitano congiuntamente
i diritti e gli obblighi procedurali previsti da questa legge per i contribuenti.
2 Essi sottoscrivono congiuntamente la dichiarazione d'imposta. Se la
dichiarazione d'imposta non è firmata da entrambi i coniugi, viene concesso
alla persona che non ha sottoscritto un termine, alla cui scadenza infruttuosa
si presume la rappresentanza contrattuale tra coniugi.
3 Per ulteriori azioni di una persona coniugata o di un terzo autorizzato,
si presume il consenso dell'altro coniuge. Ricorsi e altri atti si considerano
tempestivamente presentati se un coniuge agisce entro il termine.
6. Diritto di consultazione degli atti
1 I contribuenti possono consultare gli atti da essi presentati o sottoscritti. I
coniugi con tassazione congiunta hanno un reciproco diritto di consultazione
degli atti.
2 Gli altri atti sono accessibili ai contribuenti, sempreché l’accertamento dei
fatti sia concluso e nella misura in cui non vi si oppongano interessi pubblici
o privati.
3 Il diritto di consultazione degli atti può essere concesso anche per via elettronica,
se la persona contribuente vi acconsente.
4 Se a una persona contribuente è negata la consultazione di un atto, tale atto
può essere utilizzato a suo svantaggio solo se l’autorità le ha oralmente o
per iscritto comunicato il contenuto essenziale per la vertenza e le ha inoltre
dato la possibilità di esprimersi e di designare mezzi di prova contrari.
5 Su richiesta della persona contribuente, l’autorità emana una decisione che
può essere impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo.
7. Accertamento dei fatti
1 Le prove offerte dal contribuente sono da assumere, nella misura in cui esse
siano idonee ad accertare i fatti rilevanti per la tassazione.
2 Le autorità fiscali apprezzano liberamente le prove.
3 Requisiti accresciuti sono da porre per la prova di fatti che riducono l'imposta,
il cui contesto economico reale è difficilmente verificabile a causa di relazioni
estere.
8. Rappresentanza
1 La persona assoggettata all'imposta può farsi rappresentare contrattualmente
dinanzi alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, nella misura
in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria.
2 I contribuenti con domicilio o sede all'estero devono designare una rappresen-
tanza o un recapito in Svizzera.
3 La persona assoggettata all'imposta può chiedere che gli atti della procedura,
ad eccezione della dichiarazione d'imposta e della fattura fiscale, o tutti gli atti
della procedura, vengano notificati a un rappresentante.
9. Notificazione di decisioni e sentenze
1 Decisioni e sentenze sono notificate per iscritto con motivazione e indicazione
dei rimedi giuridici.
2 Se il domicilio di una persona assoggettata all'imposta è sconosciuto o se si
trova all'estero senza avere un domicilio di notificazione o una rappresentanza in
Svizzera, una decisione o una sentenza può esserle notificata validamente me-
diante pubblicazione nel Foglio ufficiale.
3 Se la persona assoggettata all'imposta il cui domicilio è sconosciuto o che ha
domicilio o sede all'estero non indica, su richiesta, un recapito di notificazione o
una rappresentanza in Svizzera, una decisione o una sentenza può esserle no-
tificata validamente mediante deposito agli atti senza pubblicazione nel Foglio
ufficiale. Sono esclusi i procedimenti penali tributari.
10. Termini
1 I termini legali non possono essere prorogati. Non si applicano le ferie
giudiziarie.
2 Un termine fissato da un’autorità viene prorogato se sussistono motivi
sufficienti e la domanda di proroga è stata presentata entro il termine.
11. Prescrizione
a) Prescrizione del diritto di tassare
1 Il diritto di tassare un'imposta si prescrive cinque anni dopo la scadenza del
periodo fiscale o, per le imposte non periodiche, cinque anni dopo il verificarsi
del fatto imponibile. Restano riservati i §§ 176 e 209.
2 La prescrizione non comincia a decorrere o è sospesa
a) durante una procedura di opposizione, di ricorso o di revisione;
b) finché il credito d'imposta è garantito o dilazionato;
c) finché né il contribuente né la persona condebitrice hanno domicilio o
soggiorno fiscale in Svizzera.
3 La prescrizione ricomincia a decorrere con
a) ogni atto ufficiale volto all'accertamento o alla rivendicazione del credito
d'imposta che è portato a conoscenza di un contribuente o di una persona
condebitrice;
b) ogni esplicito riconoscimento del credito d'imposta da parte del contribuente
o della persona condebitrice;
c) la presentazione di una domanda di condono;
d) l'apertura di un procedimento penale per sottrazione d'imposta compiuta o
per reato fiscale.
4 Il diritto di tassare un'imposta si prescrive in ogni caso 15 anni dopo la
scadenza del periodo fiscale o, per le imposte non periodiche, dopo il
verificarsi del fatto imponibile.
b) Prescrizione della riscossione
1 Le pretese fiscali si prescrivono cinque anni dopo che la tassazione è passata in giudicato.
2 La sospensione e l'interruzione della prescrizione sono disciplinate conformemente al § 139 cpv. 2 e 3.
3 La prescrizione subentra in ogni caso dieci anni dopo la fine dell'anno in cui le imposte sono state definitivamente accertate.
4 Restano riservati gli effetti dell'attestato di carenza.
C. Tassazione nella procedura ordinaria
1. Obblighi procedurali
a) Compiti dell'autorità di tassazione
1 L'autorità di tassazione accerta, insieme alla persona contribuente, i fatti e i
rapporti giuridici rilevanti per una tassazione completa e corretta.
2 Essa può in particolare avvalersi di esperti, effettuare sopralluoghi, esaminare
libri contabili e giustificativi in loco e sentire testimoni. Le spese che ne
derivano possono essere addebitate in tutto o in parte alla persona
contribuente o a qualsiasi altra persona obbligata a fornire informazioni che
abbia reso necessarie tali spese mediante una violazione colposa degli
obblighi procedurali.
3 Restano riservati i segreti professionali legalmente protetti.
b) Obblighi procedurali dei contribuenti
aa) Dichiarazione d'imposta
1 I contribuenti devono presentare annualmente una dichiarazione d'imposta per il
periodo fiscale precedente. È riservata la possibilità di una presentazione anticipata
della dichiarazione d'imposta in caso di cessazione dell'obbligo fiscale conformemente
all'ordinanza.
2 I contribuenti sono invitati pubblicamente o personalmente a presentare la
dichiarazione d'imposta. L'assenza di una sollecitazione personale non li esime
dall'obbligo di presentazione.
3 I contribuenti devono compilare la dichiarazione d'imposta ufficiale in modo veritiero
e completo, sottoscriverla personalmente e presentarla, unitamente agli allegati
prescritti, entro il termine stabilito all'Amministrazione fiscale cantonale.
4 La dichiarazione d'imposta con gli allegati può anche essere presentata elettronicamente
tramite il canale messo a disposizione a tale scopo. Invece della firma personale, il
contribuente deve confermare elettronicamente che i suoi dati sono veritieri e completi.
5 I contribuenti che non presentano la dichiarazione d'imposta o la presentano in modo
incompleto saranno invitati a rimediare all'omissione entro un termine adeguato.
6 Se non viene dato seguito a tale invito, il termine può essere ripristinato su richiesta
del contribuente solo se quest'ultimo è stato dimostrabilmente impedito alla presentazione
nei termini a causa di servizio militare o civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi
significativi, e ha rimediato all'omissione entro 30 giorni dal venir meno dei motivi di impedimento.
bb) Allegati alla dichiarazione d'imposta e comunicazione
1 Le persone fisiche devono allegare alla dichiarazione d'imposta in particolare
a) attestati di salario relativi a tutti i redditi da attività lucrativa dipendente;
b) attestati relativi a indennità percepite in qualità di membro dell'ammini-
strazione o di un altro organo di una persona giuridica;
c) elenchi di tutti i titoli, crediti e debiti.
2 Le persone fisiche con redditi da attività lucrativa indipendente e le persone
giuridiche devono allegare alla dichiarazione d'imposta i bilanci d'esercizio fir-
mati relativi al periodo fiscale o, in caso di contabilità semplificata secondo
l'art. 957 cpv. 2 CO, prospetti concernenti attivi e passivi, entrate e uscite
nonché prelievi e apporti privati.
3 L'Amministrazione cantonale delle imposte segnala al Registro di commercio
del Cantone Svitto se una persona giuridica non presenta un bilancio d'eserci-
zio conformemente al cpv. 2 entro tre mesi dalla scadenza del termine corri-
spondente.
cc) Ulteriori obblighi di collaborazione
1 La persona assoggettata all'imposta deve fare tutto il possibile per consentire una
tassazione completa e corretta.
2 Su richiesta dell'autorità fiscale, deve in particolare fornire informazioni oralmente
o per iscritto e presentare documenti giustificativi e ulteriori certificati, nonché
libri contabili e documenti relativi alle transazioni commerciali.
3 Le persone fisiche con redditi da attività lucrativa indipendente e le persone
giuridiche devono conservare i libri contabili, gli elenchi conformemente all'art.
143 cpv. 2 e altri documenti relativi alla loro attività per dieci anni. La modalità
di tenuta e di conservazione è regolata dalle disposizioni del Codice delle
obbligazioni.
c) Obbligo di attestazione da parte di terzi
1 Nei confronti del contribuente sono tenuti al rilascio di attestazioni scritte
a) i datori di lavoro riguardo alle loro prestazioni a favore dei lavoratori nonché
al tipo e all’ammontare dei contributi dedotti dal salario per istituzioni del
primo e del secondo pilastro;
b) il precedente datore di lavoro riguardo all’attività lucrativa dipendente in
caso di uscita del lavoratore nel corso dell’anno ai sensi del § 94 cpv. 1 lett.
a e b, nella misura in cui i dati siano necessari per l’attuazione del trattato
internazionale applicabile in materia fiscale e purché il lavoratore richieda
l’attestazione; questa deve essere rilasciata al momento della cessazione del
rapporto di lavoro;
c) gli istituti di assicurazione riguardo al valore di riscatto delle assicurazioni
e alle prestazioni pagate o dovute derivanti dal rapporto di assicurazione;
d) gli istituti di assicurazione riguardo al valore di riscatto delle assicurazioni
e alle prestazioni pagate o dovute derivanti dal rapporto di assicurazione;
per le assicurazioni sulla vita che sottostanno alla LPA, essi devono inoltre
indicare l’anno di stipulazione, l’ammontare della rendita vitalizia garantita,
la quota imponibile complessiva di reddito ai sensi del § 23 cpv. 4 nonché le
partecipazioni agli utili e la quota di reddito derivante da tali prestazioni ai
sensi del § 23 cpv. 4 lett. b;
e) i fiduciari, gli amministratori patrimoniali, i creditori pignoratizi, i mandatari
e altre persone che hanno o hanno avuto in possesso o in amministrazione
beni del contribuente, riguardo a tali beni e ai loro redditi;
f) le persone che intrattengono o hanno intrattenuto affari con il contribuente,
riguardo ai crediti e alle prestazioni reciproche.
2 Se il contribuente, nonostante il sollecito, non presenta le attestazioni necessarie,
l’autorità di tassazione può richiederle al terzo. I segreti professionali protetti dalla
legge rimangono riservati.
d) Obbligo di informazione di terzi
Soci, comproprietari e contitolari devono, su richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sul loro rapporto giuridico con le persone soggette all'imposta, in particolare sulle loro quote, crediti e emolumenti.
e) Obbligo di notifica di terzi
1 Alle autorità di tassazione devono essere presentati per ogni periodo fiscale un attestato
a) da parte di persone giuridiche in relazione alle prestazioni corrisposte ai membri della direzione e di altri organi; le fondazioni presentano inoltre un attestato in relazione alle prestazioni erogate ai loro beneficiari;
b) da parte di istituti di previdenza professionale e di previdenza individuale vincolata in relazione alle prestazioni erogate agli assicurati o ai beneficiari; la notifica dei pagamenti in capitale deve avvenire al più tardi 30 giorni prima dell'erogazione;
c) da parte di casse di disoccupazione in relazione alle prestazioni erogate alle persone assicurate;
d) da parte di società semplici e società di persone in relazione a tutte le circostanze rilevanti per la tassazione dei soci, in particolare in relazione alla loro quota di reddito e patrimonio della società;
e) da parte di investimenti collettivi di capitale con proprietà immobiliare diretta in relazione a tutte le circostanze determinanti per l'imposizione della proprietà immobiliare diretta e dei suoi proventi;
f) da parte dei datori di lavoro in relazione a tutte le informazioni necessarie per la tassazione delle partecipazioni di collaboratori che sono state concesse ai loro dipendenti. Le disposizioni emanate dal Consiglio federale in base all'articolo 129 capoverso 1 lettera d della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD) si applicano per analogia;
g) da parte dei datori di lavoro in relazione ai dati salariali dei dipendenti secondo il § 94 capoverso 1 lettere a e b, per i quali un accordo internazionale in materia fiscale prevede lo scambio automatico di informazioni su tali dati.
2 Una copia dell'attestato deve essere consegnata ai contribuenti.
2. Registro fiscale
1 L'Amministrazione fiscale cantonale tiene un registro delle persone fisiche e
giuridiche assoggettate all'imposta in modo illimitato o limitato nel Cantone,
nonché degli immobili situati nel Cantone.
2 I Comuni, i notariati e gli Uffici dei registri fondiari comunicano all'Ammini-
strazione fiscale cantonale i dati necessari per la tenuta del registro. Se neces-
sario, i notariati e gli Uffici dei registri fondiari rendono accessibili i dati all'Am-
ministrazione fiscale cantonale tramite procedura di richiamo.
3 I Comuni verificano la completezza del registro fiscale.
4 Il registro fiscale non è pubblico.
3. Tassazione d'ufficio
a) Esecuzione
1 L'autorità fiscale esamina la dichiarazione d'imposta ed effettua le indagini
necessarie.
2 Se il contribuente, nonostante il sollecito, non ha adempiuto ai suoi obblighi
procedurali o se i fattori fiscali non possono essere determinati in modo
ineccepibile per mancanza di documentazione affidabile, l'autorità fiscale
procede alla tassazione d'ufficio secondo un giudizio discrezionale e dovuto.
Essa può in particolare tenere conto di dati esperienziali, dell'evoluzione
patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
b) Apertura
1 L'autorità di tassazione stabilisce, nella decisione di tassazione, i fattori fiscali,
l'imposta semplice e, se necessario, la ripartizione fiscale. I fattori fiscali sono
il reddito e la sostanza imponibili, l'utile netto imponibile e il capitale pro-
prio determinante per l'imposta minima.
2 Le divergenze dalla dichiarazione d'imposta devono essere comunicate al con-
tribuente al più tardi al momento dell'apertura della decisione di tassazione.
4. Opposizione
a) Termine e presupposti
1 Contro la decisione di tassazione, il contribuente può presentare opposizione
scritta entro 30 giorni dalla notifica. Un diritto di opposizione spetta ai distretti,
ai comuni e alle parrocchie interessate, nella misura in cui la loro sovranità
fiscale o la ripartizione fiscale sia contestata. L'opposizione deve contenere
una motivazione.
2 Se l'opposizione si rivolge contro una decisione dettagliatamente motivata,
può essere inoltrata come ricorso al Tribunale amministrativo, previo consenso
dei partecipanti alla procedura di opposizione.
3 Una tassazione stimata d'ufficio può essere impugnata solo a causa di
un'evidente inesattezza. L'opposizione deve essere motivata e deve indicare
eventuali mezzi di prova.
4 Le opposizioni tardive sono ammesse solo se il contribuente dimostra di
essere stato impedito a presentarle tempestivamente a causa di servizio militare
o civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, e se l'opposizione è
stata presentata entro 30 giorni dal venir meno dei motivi di impedimento.
b) Principi procedurali
1 Per la procedura di opposizione valgono gli stessi principi che per la procedura
di tassazione.
2 Non si darà seguito a un ritiro dell'opposizione qualora vi siano indizi che la
tassazione fosse manifestamente errata.
c) Procedura preliminare
1 Il trattamento di un ricorso da parte della Commissione tributaria è preceduto da una verifica della decisione impugnata da parte della Sezione emanante e della sua direzione.
2 Su richiesta nella dichiarazione di ricorso, viene concessa l'opportunità di un'audizione orale.
3 Se il ricorso si rivela fondato o se è possibile raggiungere un accordo, viene emessa una decisione di tassazione rettificata, non più impugnabile nel contenuto, senza conseguenze in termini di costi e indennizzi. In caso contrario, il ricorso viene trasmesso alla Commissione tributaria per il trattamento.
d) Decisione
1 La Commissione tributaria decide, sulla base dell'istruttoria, sull'opposizione
nonché sulle conseguenze in termini di costi e indennità del procedimento di
opposizione. Essa può ridefinire tutti gli elementi imponibili e, dopo aver
sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a suo svantaggio.
2 La decisione deve essere motivata e notificata per iscritto alle parti, con
l'indicazione del diritto di ricorso. Se l'opposizione è accolta o se il
contribuente vi acconsente per iscritto, la motivazione può essere omessa.
D. Disposizioni procedurali speciali
1. Stima della proprietà immobiliare
1 L'Amministrazione fiscale cantonale determina i valori locativi (§ 22) e i valori
fiscali patrimoniali degli immobili (§ 42) sotto forma di decisioni autonomamente
impugnabili.
2 I valori stabiliti restano invariati fino a una nuova stima.
2. Riscossione dell’imposta alla fonte
a) Obblighi procedurali
1 Le persone imponibili e i debitori della prestazione imponibile devono fornire
oralmente o per iscritto, su richiesta, alle autorità fiscali competenti, informa-
zioni sulle circostanze rilevanti per la riscossione dell’imposta alla fonte. Gli
articoli 141 a 147 si applicano per analogia.
2 Lo stesso obbligo di fornire informazioni incombe alle persone imponibili nei
confronti dei debitori della prestazione imponibile.
3 Le persone che richiedono una tassazione ordinaria ulteriore ai sensi dell’arti-
colo 99a devono presentare i documenti necessari e indicare un recapito in Sviz-
zera. Se non viene indicato alcun recapito o se il recapito perde la sua validità
durante la procedura di tassazione, l’autorità competente concede alla persona
imponibile un termine adeguato per indicare un recapito valido. Se tale termine
scade inutilizzato, l’imposta alla fonte sostituisce l’imposta sul reddito da lavoro
da tassare con la procedura ordinaria. L’articolo 151 capoverso 4 si applica per
analogia.
b) Decisione
1 Il debitore della prestazione imponibile può chiedere all'autorità di tassazione,
fino al 31 marzo dell'anno fiscale successivo alla scadenza della prestazione, una
decisione sull'esistenza e l'entità dell'obbligo fiscale.
2 La persona imponibile può chiedere una tale decisione se
a) non è d'accordo con la deduzione alla fonte secondo l'attestato di cui all'art. 92 cpv. 1 lett. b
o all'art. 101 cpv. 1 oppure
b) non l'ha ricevuta dal datore di lavoro.
3 Il debitore della prestazione imponibile rimane obbligato a riscuotere l'imposta
alla fonte fino alla decisione passata in giudicato.
c) Richiesta supplementare, rimborso e prelievo diretto
1 Se il debitore della prestazione imponibile non ha effettuato o ha effettuato in
misura insufficiente la deduzione fiscale, l'autorità di tassazione lo obbliga al
pagamento supplementare. Resta riservata l'azione di regresso del debitore
nei confronti della persona imponibile.
2 Se il debitore della prestazione imponibile ha effettuato una deduzione fiscale
eccessiva, deve rimborsare la differenza alla persona imponibile. Le imposte
alla fonte versate in eccesso sono rimborsate alla persona imponibile o tra-
sferite alle competenti autorità di riscossione fiscale per la compensazione
con debiti fiscali.
3 La persona imponibile è obbligata dall'autorità di tassazione al pagamento sup-
plementare dell'imposta alla fonte da essa dovuta, qualora la prestazione im-
ponibile erogata non sia stata ridotta o non sia stata completamente ridotta
dell'imposta alla fonte e non sia possibile un prelievo successivo presso il de-
bitore della prestazione imponibile.
d) Ricorso
Contro una decisione sull'imposta alla fonte, gli interessati possono pre-
sentare ricorso conformemente al § 151.
e) Limite di riferimento
L'imposta alla fonte non è riscossa se i redditi lordi imponibili non raggiungono un minimo stabilito dal Consiglio di Stato.
3. Riscossione dell'imposta sugli utili immobiliari
a) Obblighi procedurali dei contribuenti
1 I contribuenti devono presentare una dichiarazione d'imposta all'autorità di
tassazione entro 30 giorni dalla alienazione. Questo termine è prorogabile.
2 I contribuenti devono fornire tutte le informazioni e presentare i documenti
necessari per l'accertamento e il calcolo dell'imposta.
b) Collaborazione degli Uffici del registro fondiario
Gli Uffici del registro fondiario devono comunicare all'autorità di tassazione, conformemente alle istruzioni, ogni alienazione di proprietà fondiaria.
c) Accertamento e prescrizione
1 Le disposizioni relative all'accertamento nella procedura ordinaria si
applicano per analogia.
2 Il diritto di accertare l'imposta sugli utili immobiliari si prescrive cinque anni
dopo l'alienazione. Per il resto, si applicano per analogia gli articoli 139 e 140.
d) Sostituzione di beni
L'autorità di tassazione accerta di regola, mediante decisione impugnabile,
l'utile non imponibile derivante dalla sostituzione di beni ai sensi degli articoli
108 o 109.
4. Esenzioni fiscali e decisioni anticipate
1 Le domande di esenzione fiscale o di decisioni anticipate sull'obbligo fiscale
soggettivo devono essere presentate all'autorità di tassazione.
2 L'autorità di tassazione emana una decisione impugnabile. In caso di rigetto
di una domanda e di non ammissibilità, possono essere imposte spese.
3 Per il resto, non sussiste alcun diritto generale a decisioni anticipate impug-
nabili.
4 L'autorità di tassazione può verificare in ogni periodo fiscale se le condizioni
per l'esenzione fiscale sono ancora soddisfatte.
E. Procedura di ricorso
1. Davanti al Tribunale amministrativo
a) Termine e presupposti
1 Contro la decisione su opposizione, le parti legittimate a proporre opposizione,
nonché l'autorità di tassazione, possono presentare ricorso scritto entro 30 giorni
dalla notifica. Resta riservato il § 151 cpv. 2.
2 Il ricorso deve contenere una domanda e una motivazione. I mezzi di prova
devono essere allegati all'atto di ricorso o, nella misura in cui ciò non sia possibile,
indicati con precisione.
3 Possono essere contestati tutti i vizi della decisione impugnata e del
procedimento che l'ha preceduta.
4 Il § 151 cpv. 4 si applica per analogia.
b) Decisione
1 L'istanza di ricorso non è vincolata dalle domande delle parti nella sua decisione.
2 Essa può modificare la decisione impugnata a sfavore della parte ricorrente, dopo averla sentita.
3 All'istanza di ricorso spettano le stesse facoltà delle autorità di tassazione.
2. Davanti al Tribunale federale
Contro la decisione del Tribunale amministrativo, i contribuenti, l'autorità di
tassazione, l'Amministrazione federale delle contribuzioni, nonché nel
procedimento di imposta alla fonte i debitori della prestazione imponibile,
possono interporre ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale
federale.
F. Modifica di decisioni e sentenze passate in giudicato
1. Revisione
a) Motivi
1 Una decisione o una decisione passata in giudicato può essere rivista, su
domanda o d'ufficio, a favore della persona assoggettata all'imposta
a) qualora siano scoperti fatti significativi o mezzi di prova decisivi;
b) qualora l'autorità abbia omesso fatti significativi o mezzi di prova decisivi
di cui era a conoscenza o di cui avrebbe dovuto essere a conoscenza, o abbia
in altro modo violato principi procedurali essenziali;
c) qualora un crimine o un delitto abbia influenzato la decisione;
d) qualora il Cantone debba limitare il proprio diritto di imposizione in base
al diritto intercantonale o internazionale in materia di doppia imposizione.
2 La revisione è esclusa se la persona che presenta la domanda invoca quale
motivo di revisione ciò che avrebbe potuto far valere, con la dovuta diligenza,
nel procedimento ordinario.
b) Termine
L'istanza di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del
motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notifica del provvedimento o
della decisione.
c) Domanda di revisione
1 La domanda di revisione deve essere presentata per iscritto all'autorità che ha
emanato la decisione o la pronuncia.
2 La domanda di revisione deve contenere
a) l'esatta designazione dei singoli motivi di revisione;
b) una domanda che indichi in quale misura la decisione o la pronuncia debba
essere annullata e come debba essere nuovamente decisa.
3 I mezzi di prova a sostegno dei motivi di revisione e del rispetto del termine
devono essere allegati alla domanda di revisione o, qualora ciò non sia possibile,
indicati con precisione.
4 La domanda di revisione non ha effetto sospensivo, a meno che l'istanza di
revisione non disponga diversamente.
d) Procedura e decisione
1 Se la domanda di revisione è fondata, l'autorità annulla la propria decisione o
la propria pronuncia e dispone o decide nuovamente.
2 Contro il rigetto della domanda di revisione e contro la nuova decisione
o la nuova pronuncia possono essere interposti gli stessi rimedi giuridici di quelli
esperibili contro la precedente decisione o la precedente pronuncia.
3 In caso di rigetto dell'istanza e di non entrata nel merito possono essere addossate le
spese. Per il resto, sono applicabili le disposizioni sulla procedura in cui è stata
emanata la precedente decisione o la precedente pronuncia.
2. Adeguamento in caso di fattispecie di acquisto sostitutivo e di com-
pensazione delle perdite
1 L'Amministrazione cantonale delle imposte procede, su richiesta della per-
sona contribuente, a un adeguamento di una tassazione dell'imposta sugli
utili immobiliari passata in giudicato
a) in caso di acquisto sostitutivo successivo conformemente ai §§ 108 segg.,
se la domanda è presentata al più tardi entro 90 giorni dall'acquisto del fondo
sostitutivo o dall'inizio dell'edificazione o del miglioramento del fondo so-
stitutivo, che non è stato acquistato entro il termine di cui ai §§ 108 segg.
La disposizione si applica per analogia anche all'acquisto di partecipazioni ai
sensi del § 108 cpv. 1 lett. c.
b) in caso di perdite derivanti da alienazioni ai sensi del § 119 cpv. 1, se la
domanda è presentata entro 90 giorni dalla scadenza dell'anno civile delle
alienazioni o al più tardi entro 90 giorni dal passaggio in giudicato dell'ultima
tassazione rilevante per la compensazione.
c) in caso di perdite derivanti da alienazioni parziali ai sensi del § 119 cpv. 2,
se la domanda, in caso di alienazione completa, è presentata al più tardi
entro un anno dall'ultima alienazione o, in caso di alienazione parziale, non
prima di dieci e non oltre undici anni dalla prima alienazione parziale.
2 Sulle restituzioni d'imposta ai sensi del cpv. 1 è dovuto un interesse rimune-
rativo solo dopo lo scadere di 30 giorni dalla presentazione della domanda,
tuttavia non prima dello scadere di 30 giorni dalla realizzazione dei requisiti
oggettivi e temporali.
3. Rettifica di errori di calcolo e di refuso
1 Errori di calcolo e di refuso in decisioni e pronunce passate in giudicato
possono essere rettificati entro cinque anni dalla notificazione, su richiesta o
d’ufficio, dall’autorità che li ha commessi.
2 Contro la rettifica o la sua reiezione possono essere interposti gli stessi mezzi
di ricorso previsti contro la decisione o la pronuncia.
4. Imposte suppletive
a) Imposta suppletiva ordinaria
1 Qualora, in base a fatti o mezzi di prova sconosciuti all'autorità fiscale,
risulti che una tassazione è stata indebitamente omessa o che una tassazione
passata in giudicato è incompleta, o qualora l'omissione o l'incompletezza della
tassazione sia dovuta a un crimine o a un delitto contro l'autorità fiscale,
l'imposta non percepita, unitamente agli interessi, è riscossa come imposta
suppletiva.
2 Se la persona imponibile ha indicato nella sua dichiarazione d'imposta in
modo completo e preciso il reddito, la sostanza, l'utile netto o il capitale
proprio e se le basi necessarie per la valutazione erano note all'autorità
fiscale, non può essere riscossa alcuna imposta suppletiva, anche se la
valutazione era insufficiente.
b) Decadenza
1 Il diritto di avviare una procedura di tassazione suppletiva decade dieci anni
dopo la scadenza del periodo fiscale per il quale una tassazione è stata indebi-
tamente omessa o una tassazione cresciuta in giudicato è incompleta.
2 La denuncia spontanea e l'apertura del procedimento penale per sottrazione o
frode fiscale valgono contemporaneamente quale avvio della procedura di tas-
sazione suppletiva.
3 Il diritto di fissare la tassazione suppletiva decade 15 anni dopo la scadenza
del periodo fiscale cui si riferisce.
4 Per le imposte non periodiche i termini decorrono dal momento in cui si verifi-
ca il fatto imponibile.
c) Procedura
1 La procedura di tassazione supplementare è svolta dall'autorità di tassazione.
2 L'apertura di una procedura di tassazione supplementare è comunicata per
scritto alla persona imponibile. Resta riservato il § 176 cpv. 2.
2a Se è aperta una procedura di tassazione supplementare, la persona imponibile è
informata della possibilità di una successiva apertura di un procedimento penale
per sottrazione d'imposta. L'informazione può essere omessa se un procedimento
penale è escluso sin dall'inizio.
3 La procedura, che al momento del decesso della persona imponibile non è
ancora stata aperta o non è ancora conclusa, è aperta o continuata nei confronti
degli eredi.
4 Le spese della procedura di tassazione supplementare sono poste a carico della
persona imponibile o degli eredi, se la procedura è stata resa necessaria da una
violazione colpevole di obblighi procedurali.
5 Per il resto, le disposizioni sulla responsabilità, i principi procedurali, la
procedura di tassazione e quella di ricorso sono applicabili per analogia.
d) Rimposta semplificata per gli eredi
1 Tutti gli eredi hanno diritto, indipendentemente l'uno dall'altro, a una
rimposta semplificata sui componenti del patrimonio e del reddito non
dichiarati dal defunto, se
a) gli elementi di patrimonio e di reddito non dichiarati non sono noti ad alcuna
autorità fiscale;
b) essi collaborano incondizionatamente con le autorità fiscali per l'accertamento
degli elementi di patrimonio e di reddito non dichiarati; e
c) essi si adoperano seriamente per il pagamento dell'imposta dovuta.
2 La rimposta è calcolata per gli ultimi tre periodi fiscali scaduti prima dell'anno
del decesso, secondo le disposizioni relative all'accertamento ordinario, ed è
richiesta con gli interessi di mora.
3 La rimposta semplificata è esclusa se l'eredità è liquidata d'ufficio o in via di
fallimento.
4 Anche l'esecutore testamentario o l'amministratore dell'eredità può richiedere
una rimposta semplificata.
G. Inventario
1. Obbligo di inventario
1 Dopo la morte di una persona assoggettata all'imposta viene redatto un inventario ufficiale.
2 L'inventario può essere omesso se si presume che non vi sia alcun patrimonio.
2. Oggetto
1 Nell'inventario sono compresi i beni della persona deceduta, della persona
che conviveva con essa in regime di matrimonio non separato e dei figli
minorenni sotto la sua cura, esistenti al giorno della morte.
2 I fatti rilevanti per l'accertamento fiscale sono accertati e annotati nell'in-
ventario.
3. Procedura
a) Garanzia dell'inventario
1 Gli eredi e le persone che amministrano o custodiscono il patrimonio successorio
possono disporre di esso prima della formazione dell'inventario soltanto con il consenso
dell'autorità inventariale.
2 Per garantire l'inventario, l'autorità inventariale o l'amministrazione fiscale cantonale
possono procedere all'immediata sigillatura.
b) Obblighi di collaborazione
1 Gli eredi, i rappresentanti legali degli eredi, gli amministratori dell’eredità e
gli esecutori testamentari sono tenuti
a) a fornire informazioni veritiere su tutte le circostanze che possono essere
rilevanti per l'accertamento dei fattori fiscali della persona defunta;
b) a esibire tutti i libri, documenti, attestati e registrazioni che possono for-
nire chiarimenti sulla successione;
c) ad aprire tutti i locali e i contenitori che erano a disposizione della persona
defunta.
2 Gli eredi e i rappresentanti legali degli eredi che hanno vissuto in comunio-
ne domestica con la persona defunta o che hanno custodito o amministrato i
suoi beni, devono anche consentire l'accesso ai loro locali e contenitori.
3 Se un erede, un rappresentante legale di eredi, un amministratore dell'eredità
o un esecutore testamentario viene a conoscenza, dopo l'allestimento dell'in-
ventario, di valori patrimoniali non registrati nell'inventario, deve comunicarli
all'autorità d'inventario entro 10 giorni.
4 All'allestimento dell'inventario devono presenziare almeno un erede capace
di agire e i rappresentanti legali di eredi minorenni o sotto curatela generale
o la persona incaricata in virtù di un mandato precauzionale di eredi incapaci
di discernimento.
c) Obbligo di informazione e attestazione
1 Terzi che hanno custodito o amministrato beni della persona defunta, o nei
cui confronti la persona defunta vantava diritti o pretese di valore pecuniario,
sono tenuti a fornire agli eredi, a richiesta e per uso dell'autorità
incaricata dell'inventario, per iscritto tutte le informazioni relative.
2 Qualora importanti motivi ostino all'adempimento di tale obbligo di
informazione, il terzo può fornire le informazioni richieste direttamente
all'autorità incaricata dell'inventario.
3 Per il resto, gli articoli 145 e 146 si applicano per analogia.
4. Autorità
1 Sono competenti per la registrazione dell'inventario e la sigillatura le autorità inventariali del
distretto in cui la persona deceduta aveva il suo ultimo domicilio fiscale o la sua ultima residenza
fiscale o possedeva valori imponibili.
2 L'amministrazione cantonale delle imposte può partecipare alla registrazione dell'inventario.
Emana le istruzioni necessarie.
3 L'autorità inventariale può acquisire un inventario disposto dal diritto civile
e, se necessario, integrarlo.
4 In caso di decesso, gli uffici dello stato civile informano immediatamente l'autorità fiscale
dell'ultimo domicilio fiscale o della residenza fiscale della persona deceduta.
H. Riscossione e condono delle imposte
1. Riscossione delle imposte
a) Imposte periodiche
aa) Esigibilità e riscossione provvisoria
1 Le imposte periodiche diventano esigibili il 30 novembre dell’anno civile in
cui termina l’anno fiscale. In caso di cessazione dell’obbligo fiscale, le imposte
diventano immediatamente esigibili.
2 Sugli importi d’imposta fatturati che rimangono insoluti 30 giorni dopo la
scadenza può essere prelevato un interesse.
3 Al 1° giugno viene inviata una fattura provvisoria per il periodo fiscale che
termina nell’anno civile. Per il pagamento entro 30 giorni viene concesso uno
sconto.
4 La fattura provvisoria si basa sui fattori fiscali dell’ultima dichiarazione d’im-
posta o dell’ultima tassazione o sull’importo d’imposta presunto per il periodo
fiscale in corso.
5 La fattura provvisoria può essere suddivisa in rate per le imposte periodiche
sul reddito e sulla sostanza.
bb) Disposizione sulle fatture provvisorie
1. Per i contribuenti che, entro il 31 marzo dell'anno successivo, non hanno
ancora saldato la fattura provvisoria, l'ammontare della fattura provvisoria
dovuta può essere stabilito in una disposizione. Competente per l'emanazione
della disposizione è l'autorità di tassazione su richiesta dell'autorità di riscossione.
2. La disposizione può essere impugnata con reclamo e ricorso. In tale sede
può essere contestato solo l'obbligo fiscale o essere reso credibile che l'importo
presunto dell'imposta è manifestamente inferiore al credito fiscale provvisoriamente
fatturato.
3. Nella procedura di reclamo decide il Presidente della Commissione fiscale
cantonale; nella procedura di ricorso decide in via definitiva, quale giudice unico,
il Presidente del Tribunale amministrativo o un giudice designato dal Tribunale
amministrativo. Per il resto, le disposizioni relative alla procedura di reclamo e di
ricorso si applicano per analogia.
cc) Conteggio finale
1 Dopo l'effettuazione dell'accertamento, viene aperto il conteggio finale. Esso può
essere collegato all'apertura dell'accertamento.
2 Gli importi pagati in difetto vengono richiesti a posteriori. Gli importi pagati
in eccesso vengono rimborsati, a meno che non avvenga una compensazione. Per i
rimborsi si applicano per analogia i termini di prescrizione di cui al § 140.
3 Nel conteggio finale, lo sconto concesso ai sensi del § 184 cpv. 3 viene
adeguato all'importo d'imposta effettivamente dovuto, se quest'ultimo risulta
inferiore all'importo d'imposta provvisoriamente fatturato. Inoltre, possono essere
calcolati interessi a favore e a carico del contribuente.
4 Se la decisione di accertamento viene impugnata, il conteggio finale vale
come conteggio provvisorio. Un nuovo conteggio finale viene notificato dopo la
decisione passata in giudicato sull'accertamento.
b) Imposte non periodiche e imposte alla fonte
1 Le scadenze e i termini di pagamento delle imposte non periodiche, delle im-
poste alla fonte e delle multe sono stabiliti mediante ordinanza.
2 Per i pagamenti anticipati e sui rimborsi delle imposte fatturate sono conces-
si interessi rimuneratori. Ne sono escluse le imposte alla fonte.
3 Per i pagamenti in ritardo sono riscossi interessi di mora.
c) Competenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli della riscossione delle imposte. In particolare, esso
fissa l'ammontare degli interessi e degli sconti. Stabilisce inoltre in quale misura
si possa rinunciare a importi d'imposta per irrilevanza e agli interessi, sia a favore che
a carico dei contribuenti.
d) Agevolazioni di pagamento
1 Qualora il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle spese o di una multa entro il
termine prescritto comporti un’eccessiva onerosità per la persona debitrice, l’autorità
di riscossione può prorogare il termine di pagamento o autorizzare il pagamento
rateale. Essa può rinunciare a calcolare interessi per tale dilazione di pagamento.
2 Le agevolazioni di pagamento possono essere subordinate a un’adeguata garanzia.
3 Le agevolazioni di pagamento sono revocate se vengono meno i loro presupposti o
se le condizioni cui sono subordinate non sono soddisfatte.
e) Opposizione e ricorso contro le decisioni di responsabilità
Contro le decisioni di responsabilità ai sensi dell'articolo 125 capoverso 2, gli interessati possono proporre opposizione conformemente all'articolo 151 e ricorso conformemente all'articolo 166.
f) Rimborsi d’imposta
aa) A persone che vivono in matrimonio non separato
1 Per i rimborsi d’imposta a persone congiuntamente assoggettate all’imposta,
che vivono in matrimonio non separato di fatto e di diritto, ciascun coniuge è
considerato autorizzato a ricevere i pagamenti.
2 I rimborsi d’imposta possono essere compensati anche con fatture provvisorie o
con fatture definitive.
bb) A coniugi divorziati o che vivono separati
1 Se i coniugi sono stati divorziati o si sono di fatto o legalmente separati e
devono essere rimborsati importi fiscali che sono stati versati sulla base di
fatture provvisorie o di fatture definitive intestate a entrambi i coniugi, il
rimborso avviene a entrambi in parti uguali.
2 Tali rimborsi fiscali possono anche essere compensati
a) sia con fatture provvisorie o con fatture definitive intestate a entrambi i
coniugi;
b) sia, per metà ciascuno, con fatture provvisorie o con fatture definitive
intestate a ciascun coniuge.
g) Rimborso in seguito all’adeguamento di una tassazione cresciuta in giudicato
1 Un importo d’imposta pagato e fissato da una tassazione cresciuta in giudicato
può essere ripetuto con gli interessi se l’imposta è stata ridotta in seguito ad un
procedimento di revisione o di rettifica.
2 Il diritto di ripetizione si estingue cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui
il pagamento è stato effettuato. Se il diritto è stabilito da una revisione o da una
rettifica solo nell’ultimo anno di questo termine o dopo la sua scadenza, esso può
essere fatto valere ancora entro un anno.
3 Le restituzioni d’imposta possono avvenire anche mediante compensazione.
2. Condono d'imposta
a) Principio
1 Alle persone assoggettate all'obbligo fiscale per le quali, in seguito a una
situazione di bisogno, il pagamento dell'imposta, di un interesse, di una multa
per contravvenzione o di spese costituirebbe un onere eccessivo, possono essere
condonati in tutto o in parte gli importi dovuti, su richiesta.
2 Il condono d'imposta mira a contribuire al risanamento duraturo della
situazione economica della persona assoggettata all'obbligo fiscale. Esso deve
andare a beneficio della persona assoggettata all'obbligo fiscale stessa e non
dei suoi creditori.
3 Le multe e le imposte posteriori sono condonate solo in casi eccezionali
particolarmente motivati.
b) Motivi di rifiuto
La remissione d'imposta può essere rifiutata, in particolare, se la persona imponibile
a) ha gravemente o ripetutamente violato i suoi doveri nella procedura di tassazione, rendendo impossibile una valutazione della situazione finanziaria nel periodo fiscale in questione;
b) a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la richiesta di remissione, non ha costituito riserve nonostante i mezzi disponibili;
c) al momento della scadenza del credito d'imposta, non ha effettuato pagamenti nonostante i mezzi disponibili;
d) ha causato la propria incapacità di pagare per negligenza grave, rinunciando volontariamente a reddito o patrimonio senza un motivo importante, o tramite un tenore di vita eccessivo o simili circostanze;
e) ha trattato in modo preferenziale altri creditori durante il periodo di valutazione.
c) Domanda di condono
1 La domanda di condono scritta deve contenere i mezzi di prova necessari.
Nella domanda occorre esporre la situazione di bisogno per cui il pagamento
dell'imposta, dell'interesse, della multa o delle spese comporterebbe una grave
difficoltà.
2 La domanda di condono deve essere presentata all'Amministrazione fiscale
cantonale (Autorità di condono). Quest'ultima acquisisce il parere del Comune e
decide in merito alla domanda.
3 L'Autorità di condono esamina unicamente le domande presentate prima della
notifica del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 LEF). La presentazione di una
domanda di condono non sospende l'incasso.
4 Nei casi di imposta alla fonte, la domanda di condono può essere presentata
unicamente dal contribuente o dal suo rappresentante.
d) Procedura
1 Per il richiedente si applicano i diritti e gli obblighi procedurali ai sensi della
presente legge. Egli deve fornire all'autorità di sgravio informazioni complete
sulla sua situazione economica.
2 Se il richiedente, nonostante sollecito e diffida, si rifiuta di fornire la necessaria
e ragionevole collaborazione, l'autorità di sgravio non entra nel merito della
domanda.
3 L'autorità di sgravio dispone di tutti i mezzi istruttori previsti dalla presente
legge.
4 Il procedimento è gratuito. In caso di domande manifestamente infondate
possono essere prelevate delle spese.
e) Ricorso
Contro la decisione dell'autorità di emissione può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato
ai sensi della legge sulla giustizia amministrativa.
3. Garanzia fiscale
a) Garanzia
1 Se la persona imponibile non ha domicilio in Svizzera o se il pagamento
dell'imposta da lei dovuta appare compromesso, l'autorità di riscossione può
richiedere in qualsiasi momento una garanzia, anche prima dell'accertamento
definitivo dell'ammontare dell'imposta. Il provvedimento di garanzia indica
l'importo da garantire ed è immediatamente esecutivo. Esso ha gli stessi
effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva nella procedura di esecuzione.
2 La garanzia deve essere prestata in denaro, mediante deposito di titoli sicuri
e negoziabili, o mediante garanzia bancaria irrevocabile e illimitata o
analoga fideiussione bancaria solidale.
3 Il contribuente può presentare ricorso contro il provvedimento di garanzia
dinanzi al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla notifica.
4 Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento di garanzia.
b) Arresto
1 La decisione di sequestro vale come precetto di sequestro ai sensi dell’articolo 274 LEF. Il sequestro è eseguito dall’Ufficio di esecuzione competente.
2 L’opposizione al precetto di sequestro ai sensi dell’articolo 278 LEF non è ammissibile.
c) Garanzia dell'imposta sugli utili immobiliari
1 L'ammontare presumibile dell'imposta, calcolato dall'amministrazione fiscale
cantonale, deve essere depositato al più tardi al momento dell'alienazione oppure
garantito mediante una garanzia bancaria irrevocabile e illimitata o una
fideiussione bancaria solidale della stessa natura.
2 Se la persona contribuente diventa insolvente o non può essere perseguita in
Svizzera, la persona acquirente risponde
a) per l'ammontare presumibile dell'imposta, nella misura in cui la garanzia
richiesta non è stata prestata;
b) per l'ammontare dell'imposta, qualora l'alienazione non sia stata notificata
all'autorità di tassazione e nessuna garanzia abbia potuto essere richiesta.
3 In caso di alienazioni con iscrizione nel registro fondiario, il notaio e
l'Ufficio del registro fondiario informano per iscritto la persona acquirente,
prima della conclusione del contratto di compravendita, in merito alla
prestazione della garanzia o alle eventuali conseguenze giuridiche e
all'ammontare, qualora quest'ultimo non sia stato depositato o garantito prima
dell'iscrizione nel registro fondiario.
d) Assicurazione delle imposte dovute per l'attività di intermediazione immobiliare
Se una persona fisica o giuridica, che non ha domicilio né sede né la direzione effettiva in Svizzera, intermedia un fondo situato nel Cantone, l'autorità di riscossione può richiedere all'acquirente o al venditore di depositare il 3 percento della somma di acquisto a garanzia dell'importo dell'imposta dovuta per l'attività di intermediazione.
4. Ripartizione e liquidazione dell'imposta tra gli enti pubblici
a) Ripartizione
1 Dalla rendita lorda delle imposte alla fonte sono dedotti preliminarmente i
costi di amministrazione e le imposte federali computabili. Gli enti pubblici
si ripartiscono l'importo rimanente in proporzione alle aliquote d'imposta
riscosse.
2 L'ordinanza disciplina la ripartizione delle altre imposte e multe non
riscosse in base alle aliquote d'imposta, nonché le indennità di riscossione.
b) Rendiconto
1 Le autorità di riferimento versano regolarmente, con il loro rendiconto, le quote di imposta riscosse che spettano a un altro ente. In caso di versamento tardivo, viene calcolato un interesse di mora.
2 Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni di esecuzione.
VII. Diritto penale tributario
A. Violazione degli obblighi procedurali e sottrazione d'imposta
1. Violazione di obblighi procedurali
Chiunque, nonostante ammonimento, non adempie intenzionalmente o per negligenza a un obbligo previsto dalle disposizioni della presente legge o da un'ordinanza emanata in virtù della medesima, è punito con una multa fino a 1000 franchi, nei casi gravi o in caso di recidiva fino a 10 000 franchi.
2. Sottrazione d'imposta
a) Sottrazione d'imposta compiuta
1 Chi, in qualità di contribuente, intenzionalmente o per negligenza, provoca
che una tassazione sia omessa ingiustamente o che una tassazione
passata in giudicato sia incompleta,
chi, in qualità di persona obbligata al prelievo dell'imposta alla fonte,
intenzionalmente o per negligenza non effettua o non effettua
completamente un prelievo fiscale,
chi, in qualità di contribuente o di persona obbligata al prelievo
dell'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza ottiene un
rimborso illegittimo o una remissione ingiustificata,
è punito con la multa.
2 La multa ammonta di regola al semplice importo dell'imposta sottratta.
Essa può essere ridotta fino a un terzo in caso di colpa lieve, e aumentata
fino al triplo in caso di colpa grave.
3 Se il contribuente denuncia spontaneamente e per la prima volta una
sottrazione d'imposta, si rinuncia al perseguimento penale (autodenuncia
non punibile), se
a) la sottrazione non è nota ad alcuna autorità fiscale;
b) egli collabora senza riserve con le autorità fiscali per l'accertamento degli
elementi patrimoniali e reddituali sottratti; e
c) si adopera seriamente per il pagamento dell'imposta dovuta.
4 In caso di ogni ulteriore autodenuncia, la multa è ridotta a un quinto
dell'imposta sottratta alle condizioni di cui al capoverso 3.
b) Tentata sottrazione d’imposta
1 Il tentativo di sottrazione d’imposta è punibile.
2 La multa ammonta a due terzi della multa che verrebbe inflitta in caso di sottrazione d’imposta consumata.
c) Concetto di terzi
1 Chi istiga o presta aiuto intenzionalmente a una sottrazione d'imposta,
chi intenzionalmente, in qualità di rappresentante del contribuente, cagiona o
partecipa a una sottrazione d'imposta,
è punito con la multa, indipendentemente dalla punibilità del contribuente.
2 La multa ammonta fino a 10 000 franchi; nei casi gravi o di recidiva, fino a
50 000 franchi.
3 Il terzo che partecipa risponde inoltre solidalmente dell'imposta supplemen-
tare fino all'ammontare dell'imposta sottratta.
4 Se una persona di cui al capoverso 1 si autodenuncia per la prima volta e sono
adempiute le condizioni di cui all’articolo 202 capoverso 3 lettere a e b, si
rinuncia al perseguimento penale e viene meno la responsabilità solidale.
d) Dissimulazione o sottrazione di valori ereditari nella procedura di inventario
1 Chi, in qualità di erede, rappresentante degli eredi, esecutore testamentario o
terza persona, dissimula o sottrae valori ereditari, nonostante l’obbligo personale
di dichiararli, con l’intenzione di sottrarli all’inventariazione, o chi istiga o presta
aiuto a tale atto, è punito con la multa.
2 La multa è di importo non superiore a 10 000 franchi; nei casi gravi o di
recidiva fino a 50 000 franchi.
3 Il tentativo di dissimulare o sottrarre valori ereditari è punibile.
4 Se una persona ai sensi del capoverso 1 si autodenuncia per la prima volta,
si rinuncia alla sua persecuzione penale per dissimulazione o sottrazione di valori
ereditari nella procedura di inventario e per eventuali altri reati commessi in tale
contesto (autodenuncia impunibile), se
a) la contravvenzione non è nota ad alcuna autorità fiscale; e
b) la persona coopera incondizionatamente con le autorità fiscali nella
rettifica dell’inventario.
f) Sottrazione d’imposta del coniuge
1 La persona imponibile, che vive in matrimonio legalmente e di fatto non sepa-
rato, è multata solo per la sottrazione dei suoi propri fattori imponibili. Resta
riservato l’articolo 204.
2 La sottoscrizione della dichiarazione d’imposta o la sua trasmissione elettro-
nica non costituiscono di per sé alcuna cooperazione ai sensi dell’articolo 204
capoverso 1 per quanto concerne i fattori dell’altro coniuge.
3. Persone giuridiche
a) Disposizioni generali
1 Se con effetto per una persona giuridica sono violate obbligazioni procedu-
rali, sottratte imposte o tentato di sottrarle, la persona giuridica viene multata.
2 Se nell'ambito di attività di una persona giuridica sono compiuti atti di parteci-
pazione (istigazione, complicità, concorso) a sottrazioni fiscali di terzi, è appli-
cabile il § 204 alla persona giuridica.
3 Resta riservata la punizione degli organi o rappresentanti agenti ai sensi del
§ 204.
4 Per le corporazioni e gli enti di diritto estero e per le associazioni di persone
estere senza personalità giuridica, i capoversi da 1 a 3 si applicano per analo-
gia.
b) Autodenuncia
1 Se una persona giuridica assoggettata all'imposta denuncia per la prima volta
un'evasione fiscale commessa nell'ambito della sua attività commerciale, si
rinuncia al perseguimento penale (autodenuncia esente da pena) se
a) l'evasione non è nota ad alcuna autorità fiscale;
b) essa assiste senza riserve le autorità fiscali nell'accertamento degli elementi
di capitale e di utile sottratti all'imposta; e
c) si adopera seriamente per il pagamento dell'imposta suppletiva dovuta.
2 L'autodenuncia esente da pena può essere presentata anche
a) dopo una modifica della ragione sociale o un trasferimento della sede all'in-
terno della Svizzera;
b) dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53-68 della legge federale
sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio
del 3 ottobre 2003 (LFus) dalla nuova persona giuridica per le evasioni
fiscali commesse prima della trasformazione;
c) dopo un'assorbimento (art. 3 cpv. 1 lett. a LFus) o una scissione (art. 29
lett. b LFus) dalla persona giuridica che continua ad esistere per le evasioni
fiscali commesse prima dell'assorbimento o della scissione.
3 L'autodenuncia esente da pena deve essere presentata dagli organi o rappre-
sentanti della persona giuridica. Si rinuncia al perseguimento penale contro
tali organi o rappresentanti e la loro responsabilità solidale decade.
4 Se un membro dell'organo o un rappresentante dimissionario della persona
giuridica denuncia per la prima volta quest'ultima per evasione fiscale e l'eva-
sione fiscale non è nota ad alcuna autorità fiscale, si rinuncia al perseguimento
penale della persona giuridica, di tutti i membri attuali e dimissionari degli
organi e di tutti i rappresentanti attuali e dimissionari. La loro responsabilità
solidale decade.
5 Per ogni ulteriore autodenuncia, la multa è ridotta, alle condizioni di cui al
capoverso 1, a un quinto dell'imposta evasa.
6 Dopo la cessazione dell'assoggettamento all'imposta di una persona giuridica
in Svizzera, non può più essere presentata alcuna autodenuncia.
4. Prescrizione
1 L'azione penale si prescrive
a) per la violazione di doveri procedurali, tre anni e per il tentativo di sottra-
zione d'imposta, sei anni dopo la conclusione con forza di legge del proce-
dimento in cui i doveri procedurali sono stati violati o il tentativo di sottra-
zione d'imposta è stato commesso;
b) per la sottrazione d'imposta consumata, dieci anni dopo la scadenza del pe-
riodo fiscale per il quale la persona assoggettata all'imposta non è stata o è
stata solo parzialmente tassata, o la detrazione d'imposta alla fonte non è
avvenuta in conformità alla legge, oppure dieci anni dopo la scadenza del-
l'anno civile in cui è stato ottenuto un rimborso illegittimo o un condono in-
giustificato, o sono stati occultati o sottratti beni nell'ambito della procedura
di inventario;
c) per la sottrazione d'imposta consumata relativa a imposte non periodiche,
dieci anni dopo il verificarsi dell'evento imponibile per il quale la persona
assoggettata all'imposta non è stata o è stata solo parzialmente tassata.
2 La prescrizione non interviene più se, prima della scadenza del termine di pre-
scrizione, è stata pronunciata una decisione penale (§ 213 cpv. 1).
3 Le multe e le spese imposte nel procedimento penale tributario si prescrivono
secondo il § 140. La sospensione e l'interruzione si regolano secondo il § 139
cpv. 2 lett. b e c, nonché cpv. 3 lett. a-c.
5. Procedimento penale
a) Indagine e decisione finale delle autorità fiscali
aa) Competenza
Competente per l'indagine e la decisione penale è l'amministrazione fiscale cantonale.
bb) Apertura del procedimento
1 L'apertura del procedimento penale per sottrazione d'imposta è comunicata
per iscritto alla persona accusata con l'indicazione dei motivi del sospetto. Le è
data la possibilità di esprimersi sull'accusa mossa contro di essa. È informata
del suo diritto di rifiutare di deporre e di collaborare.
2 L'apertura del procedimento penale per violazione degli obblighi procedurali e
in caso di autodenuncia può avvenire direttamente con una decisione penale.
3 L'amministrazione cantonale delle imposte riprende i procedimenti sospesi
se nuovi elementi rendono probabile una colpevolezza o un'imputabilità.
cc) Indagine
1 L’Amministrazione fiscale cantonale accerta i fatti. Essa può sentire l’accusato o
persone informate sui fatti, interrogare testimoni e compiere altri atti istruttori.
2 L’accusato può consultare gli atti non appena ciò sia possibile senza compromettere
lo scopo dell’inchiesta. Per il resto si applicano per analogia le disposizioni
applicabili nel procedimento ordinario di tassazione relative ai diritti procedurali
del contribuente e agli obblighi di collaborazione di terzi e di uffici pubblici.
3 I mezzi di prova provenienti da una procedura di tassazione supplementare
possono essere utilizzati in un procedimento penale per sottrazione d’imposta
solo se non sono stati acquisiti né sotto la minaccia di una tassazione d’ufficio
(§ 149 cpv. 2) con inversione dell’onere della prova ai sensi del § 151 cpv. 3, né
sotto la minaccia di una multa per violazione degli obblighi procedurali (§ 201).
dd) Chiusura dell'istruzione mediante abbandono del procedimento o decreto di accusa
1 Dopo l'istruzione, il procedimento penale è abbandonato o è emesso un decreto di accusa.
2 In caso di abbandono del procedimento, le spese sono interamente o parzialmente addossate alla persona interessata, nella misura in cui essa ha causato il procedimento con una violazione colposa e significativa di doveri giuridici.
ee) Decisione finale
1 La decisione di non luogo a procedere o la decisione di condanna deve essere
comunicata per scritto e con una breve motivazione.
2 Se viene pronunciata una multa, la persona multata sopporta le spese di
procedura.
b) Opposizione
1 Contro la decisione penale la persona interessata può, entro 30 giorni dalla
notificazione, proporre opposizione dinanzi alla Commissione tributaria cantonale.
2 I §§ 151 e seguenti si applicano per analogia.
c) Valutazione da parte del Tribunale amministrativo
aa) Domanda di valutazione giudiziale
1 La persona incolpata può, entro 30 giorni dalla notifica del decreto penale o
della decisione su opposizione, richiedere per iscritto la valutazione giudiziale
al Tribunale amministrativo.
2 L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni può richiedere la valutazione
giudiziale entro 30 giorni dalla notifica della decisione su opposizione.
3 Una domanda di valutazione giudiziale può essere ritirata fino alla pronuncia
della sentenza.
4 Se entro il termine non viene presentata una domanda di valutazione giudiziale
o se essa viene ritirata, il decreto penale o la decisione su opposizione
equivalgono a una sentenza passata in giudicato.
bb) Accusa e rappresentanza dell'accusa
1 La decisione su decreto penale o la decisione su opposizione valgono quale accusa.
2 L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni rappresenta l'accusa.
cc) Preparazione dell’udienza di merito
1 Il Tribunale amministrativo informa le parti dell’avvenuto ricevimento
dell’istanza di giudizio.
2 L’autorità inferiore trasmette immediatamente gli atti al Tribunale amministrativo.
3 Il Tribunale amministrativo adotta d’ufficio o su istanza di una parte i
provvedimenti necessari per il completamento dell’istruzione.
dd) Udienza principale
1 L'udienza è orale e pubblica. Per salvaguardare importanti interessi pubblici o
privati, il Tribunale amministrativo può, su istanza di una parte, escludere la
pubblicità dalle trattative in tutto o in parte. Dopo aver sentito le parti, il tribunale
può svolgere il procedimento per iscritto.
2 Se necessario, il Tribunale amministrativo svolge un'istruttoria.
3 Il Tribunale amministrativo valuta liberamente le prove. Non è vincolato da una
decisione sull'imposta suppletiva.
4 Le sentenze devono essere rese accessibili al pubblico.
ee) Obbligo di comparizione della persona accusata
1 La persona accusata deve comparire personalmente dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo. La direzione del tribunale può esonerare dalla comparizione persona-
le per importanti motivi.
2 Se la persona accusata non si presenta all'udienza senza essere stata esonerata
dalla comparizione personale, si presume il ritiro della sua richiesta di valutazio-
ne giudiziale.
3 Se la persona accusata è stata impedita senza sua colpa di partecipare all'u-
dienza principale, può ripresentare la richiesta di valutazione giudiziale al Tribu-
nale amministrativo entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento.
ff) Difesa e traduzione
1 La persona imputata può farsi difendere.
2 Qualora l’oggetto del procedimento penale non sia un caso di lieve entità e presenti difficoltà di fatto o di diritto alle quali la persona imputata non sia in grado di far fronte, su richiesta di quest’ultima la direzione del tribunale le nomina un difensore d’ufficio, se essa stessa non dispone dei mezzi necessari.
3 Se la persona imputata non padroneggia la lingua tedesca, il tribunale provvede, se necessario, a una traduzione adeguata.
gg) Rinvio al Codice di procedura penale svizzero e alla procedura di ricorso
Salvo che la presente legge o le sue disposizioni di attuazione non prevedano
diversamente, la preparazione e lo svolgimento del dibattimento sono disciplinati
analogicamente dalle disposizioni del Codice di procedura penale svizzero e, per
il resto, dalle disposizioni sulla procedura di ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo.
d) Ricorso al Tribunale federale
Contro la sentenza del Tribunale amministrativo, la persona condannata, l’Ammi-
nistrazione cantonale delle imposte e l’Amministrazione federale delle imposte
possono interporre ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale.
e) Impugnazione della ripartizione delle spese
L'impugnazione di un decreto di archiviazione, di un decreto penale o di una
decisione su un'opposizione, unicamente per quanto concerne la ripartizione
delle spese, si conforma alle disposizioni sull'impugnazione delle decisioni di
tassazione.
f) Riscossione delle multe e delle spese
Le disposizioni relative alla riscossione delle imposte si applicano per analogia.
B. Infrazioni fiscali
1. Frode fiscale
1 Chiunque, allo scopo di evadere le imposte ai sensi degli articoli 202 a 204,
utilizza per ingannare documenti falsi, contraffatti o con contenuto non veritiero,
quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre
attestazioni di terzi, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la
pena pecuniaria. Una pena condizionale può essere cumulata con una multa
fino a 10 000 franchi.
2 Resta riservata la punibilità per l'evasione fiscale.
3 In presenza di una denuncia spontanea esente da pena di un contribuente
(artt. 202 cpv. 3; 208a cpv. 1) o di un terzo coadiuvante (artt. 204 cpv. 4; 208a
cpv. 3 e 4), si rinuncia alla persecuzione penale anche per tutti gli altri reati
commessi da tale persona allo scopo di tale evasione fiscale.
2. Malversazione di imposte alla fonte
1 Chi è tenuto alla deduzione fiscale alla fonte e utilizza le imposte dedotte a
proprio o altrui beneficio, è punito con la pena detentiva fino a tre anni
o con la pena pecuniaria. Una pena condizionale può essere combinata
con una multa fino a 10 000 franchi.
2 Se le imposte alla fonte vengono oggetto di malversazione nell'ambito
dell'attività di una persona giuridica, di una società di persone, di una
corporazione o di un ente di diritto pubblico, il capoverso 1 è applicabile
alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.
3 Se la persona obbligata alla deduzione fiscale alla fonte soddisfa per analogia
i presupposti dell'autodenuncia esente da pena ai sensi del § 202 cpv. 3
o la persona partecipante quelli ai sensi del § 204 cpv. 4, si rinuncia al suo
perseguimento penale anche per tutti gli altri reati che ha commesso
allo scopo di malversare imposte alla fonte.
3. Prescrizione dell'azione penale
1 L'azione penale per i reati fiscali si prescrive trascorsi quindici anni dall'ultima attività criminosa.
2 La prescrizione non si compie se prima della scadenza del termine di prescrizione è intervenuta una sentenza di primo grado.
4. Procedura
1 La procedura è retta dalla legge sulla giustizia e dal Codice di procedura penale
svizzero (CPP). L'amministrazione fiscale cantonale può esercitare, nel proce-
dimento penale, pieni diritti di parte quale accusatrice, ai sensi dell'art. 104
cpv. 2 CPP.
2 Le decisioni di ultima istanza sono impugnabili mediante ricorso in materia
penale al Tribunale federale.
VIII. Disposizioni finali
A. Disposizioni speciali sulla competenza
2. Esecuzione del diritto tributario federale
Il Consiglio di Stato emana le disposizioni cantonali necessarie per l'esecuzione della legislazione fiscale federale.
3. Imposta sulle case da gioco
Il Consiglio di Stato è autorizzato a fissare un’imposta sulle case da gioco con
concessione B (casinò), per il periodo successivo all’entrata in vigore della Legge
federale sui giochi d’azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1998, sugli
utili lordi di gioco realizzati nel Cantone. L’utile lordo di gioco è determinato
secondo il diritto federale e l’imposta è limitata all’importo massimo consentito
secondo il diritto federale. Per l’accertamento e la riscossione, si deve mirare a
un’uniformazione con la procedura per l’imposta federale.
B. Abrogazione del diritto previgente
Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sul risanamento
economico e l'occupazione del 12 marzo 1952.
C. Disposizioni transitorie
1. Principio generale
Il nuovo diritto trova applicazione per la prima volta per il periodo fiscale che si conclude nell'anno civile 2001. Le tassazioni fino all'anno fiscale 2000 incluso vengono effettuate secondo il diritto previgente.
2. Imposte sul reddito e sulla sostanza
a) Assicurazioni di capitali con premio unico
L'articolo 21 capoverso 1 lettera a è applicabile alle assicurazioni di capitali con
premio unico stipulate dopo il 31 dicembre 1998.
b) Rendite e capitali da istituzioni della previdenza professionale
1 Le rendite e i capitali della previdenza professionale che hanno inizio o divengono esigibili prima del 1° gennaio 2002 e si fondano su un rapporto di previdenza già esistente il 31 dicembre 1986, sono imponibili come segue
a) per tre quinti, se le prestazioni (come versamenti, contributi, pagamenti di premi) su cui si fonda il diritto dell’assicurato sono state effettuate esclusivamente da questi;
b) per quattro quinti, se le prestazioni su cui si fonda il diritto dell’assicurato sono state effettuate da questi solo in parte, almeno però per il 20 per cento;
c) per l’intero importo negli altri casi.
2 Alle prestazioni dell’assicurato ai sensi del capoverso 1 lettere a e b sono equiparate le prestazioni di congiunti; lo stesso vale per le prestazioni di terzi, se l’assicurato ha acquisito il diritto di assicurazione per successione, legato o donazione.
c) Riscatto di anni contributivi presso istituti di previdenza professionale
I contributi versati dagli assicurati per il riscatto di anni contributivi sono deducibili,
se le prestazioni di vecchiaia iniziano a decorrere o diventano esigibili dopo il 31 dicembre 2001.
d) Stima della proprietà immobiliare
I valori imponibili stabiliti secondo le disposizioni della vecchia legge fiscale per
gli immobili e i valori locativi imputati continuano ad essere validi fino al pros-
simo adeguamento generale o individuale. I valori locativi imputati che si basano
sul livello dei prezzi di affitto del 1° gennaio 1993 sono ridotti del 30 percento e
i valori locativi imputati che sono stati aumentati percentualmente al 1° gennaio
1995 o si basano sul livello dei prezzi di affitto del 1° maggio 1991 sono ridotti
del 10 percento.
e) Modifica della tempistica di rilevazione
aa) Principio
Le imposte sul reddito e sulla sostanza per il periodo fiscale 2001 sono riscosse
esclusivamente secondo il nuovo diritto.
bb) Redditi straordinari
1 I redditi straordinari, conseguiti negli anni 1999/2000 o in un esercizio
commerciale che si conclude in tali anni, sono soggetti per l'anno fiscale in
cui sono stati incassati, a un'imposta annuale piena con l'aliquota che
deriva unicamente da tali redditi; è fatta salva l'imposizione delle vincite
alla lotteria e delle prestazioni in capitale ai sensi del § 26 cpv. 5 a 8 della
vecchia legge fiscale. Le spese direttamente correlate al conseguimento dei
redditi straordinari possono essere dedotte. Le deduzioni sociali ai sensi del
§ 24 della vecchia legge fiscale non sono concesse. L'imposta semplice
ammonta almeno al 2 percento.
2 Sono considerati redditi straordinari in particolare le prestazioni in capitale, i
redditi patrimoniali non periodici e le retribuzioni non periodiche ai sensi
del § 18, nonché i guadagni in capitale sulla sostanza commerciale, le
rivalutazioni contabili, lo scioglimento di accantonamenti e l'omissione di
ammortamenti e accantonamenti fiscalmente giustificati.
cc) Spese straordinarie
1 Dai redditi imponibili su cui è stata basata la tassazione per il periodo fiscale
1999/2000, vengono dedotte la spese straordinarie maturate in media negli anni
1999 e 2000, se al 1° gennaio 2001 sussiste un'obbligo fiscale nel Cantone.
2 Sono considerate spese straordinarie
a) i costi di manutenzione per immobili, nella misura in cui superano
annualmente la deduzione forfettaria;
b) i contributi degli assicurati a istituzioni di previdenza professionale per il
riscatto di anni di contribuzione;
c) le spese per malattia, infortunio, invalidità e formazione, nella misura in cui
superano le spese già considerate, ma non la deduzione massima secondo il
diritto previgente.
3 Le tassazioni già passate in giudicato verranno riviste e gli importi d'imposta
versati in eccesso saranno rimborsati senza interessi.
dd) Dichiarazioni fiscali
1 Nell'anno civile 2001 deve essere presentata una dichiarazione fiscale com-
pilata secondo la vecchia legge fiscale. Essa sarà presa in considerazione per
la determinazione dell'ammontare presunto dell'imposta per la fattura fiscale
provvisoria ai sensi del § 184.
2 La dichiarazione fiscale per il primo periodo d'imposta ai sensi della nuova
legge (2001) deve essere presentata sia nell'anno 2002 sia congiuntamente a
quella relativa al periodo d'imposta 2002 nell'anno 2003.
3 Il Consiglio di Stato disciplina le eccezioni.
3. Imposte sull'utile e sul capitale
a) Guadagni in conto capitale su partecipazioni miste
1 I guadagni in conto capitale su partecipazioni e il ricavo della vendita dei
diritti di opzione correlati non sono considerati nel calcolo del reddito netto
ai sensi dell'art. 74, se le partecipazioni in questione erano già in possesso
della società di capitali o della cooperativa prima del 1° gennaio 1997 e i
suddetti guadagni sono realizzati prima del 1° gennaio 2007.
2 Per le partecipazioni che erano in possesso della società di capitali o della
cooperativa prima del 1° gennaio 1997, i valori fiscali di bilancio relativi
all'utile all'inizio dell'esercizio commerciale che si conclude nell'anno
civile 1997 sono considerati costi di acquisizione.
3 Se una società di capitali o una cooperativa trasferisce una partecipazione di
almeno il 20 percento del capitale sociale di altre società, che era in suo
possesso prima del 1° gennaio 1997, a una società estera del gruppo, la
differenza tra il valore fiscale di bilancio relativo all'utile e il valore di
mercato della partecipazione è inclusa nell'utile netto imponibile. In questo
caso, le partecipazioni in questione continuano a far parte delle partecipazioni
detenute prima del 1° gennaio 1997. Contestualmente, la società di capitali o
la cooperativa ha il diritto di costituire una riserva non tassata pari a questa
differenza. Questa riserva deve essere disciolta fiscalmente se la
partecipazione trasferita viene alienata a una terza persona non appartenente
al gruppo, se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena
in misura significativa i suoi attivi e passivi o se viene liquidata. La società
di capitali o la cooperativa deve allegare a ogni dichiarazione fiscale un
elenco delle partecipazioni per le quali esiste una tale riserva non tassata. Al
31 dicembre 2006, la riserva non tassata viene disciolta in modo fiscalmente
neutrale.
4 Per società estere del gruppo ai sensi del cpv. 3 si intendono quelle che
sono controllate direttamente o indirettamente dalla società di capitali o dalla
cooperativa soggetta a imposta o dalla società madre svizzera comune
(società intermedia o holding). Si assume un controllo se la società di capitali
o la cooperativa svizzera detiene il 50 percento o più dei diritti di voto della
società di capitali estera.
b) Utili su partecipazioni dopo il cambiamento di status
A partire dal 1° gennaio 2007, gli utili realizzati su partecipazioni ai sensi dell'art. 77 cpv. 2 e 3 sono soggetti a imposizione secondo l'art. 74.
4. Imposte alla fonte
Sono assoggettate all’imposizione secondo le disposizioni della presente legge
tutte le prestazioni versate, trasferite, accreditate o compensate dopo il 31 dicembre
2000. Le prestazioni maturate in precedenza sono tassate secondo il diritto finora
vigente.
5. Imposte sugli utili immobiliari
a) Principio
L'imposta sugli utili immobiliari secondo il nuovo diritto viene prelevata per tutte
le alienazioni iscritte nel registro fondiario dopo il 31 dicembre 2000. Per le
alienazioni senza iscrizione nel registro fondiario fa stato la data del passaggio
del potere di disposizione o dei diritti di partecipazione.
b) Casi speciali secondo il vecchio diritto
1 Per la determinazione del guadagno e il calcolo della durata del possesso in caso di
alienazione di un immobile acquisito prima del 1° gennaio 2001 in esenzione fiscale ai sensi del § 52 della
vecchia legge fiscale, si deve fare riferimento all'ultima alienazione tassata. Lo stesso vale per l'alienazione di un immobile
acquisito prima del 1° gennaio 2001 da un trasferimento di proprietà che, secondo il diritto precedente, è stato tassato, ma che secondo il § 107 della nuova legge fiscale
comporterebbe un differimento d'imposta.
2 La determinazione del guadagno e il calcolo della durata del possesso in caso di
alienazione di un immobile sostitutivo acquisito prima del 1° gennaio 2001 ai sensi del § 56 della vecchia
legge fiscale o di una disposizione corrispondente di un altro Cantone, si regolano secondo il nuovo diritto.
c) Compensazione delle perdite
1 Le perdite e i profitti che sono stati conseguiti in un periodo iniziato nell'anno
2000 ai sensi del § 49 cpv. 3 della vecchia legge tributaria e terminato il
31 dicembre 2000, possono essere compensati proporzionalmente con i profitti
e le perdite realizzati nell'anno 2001 fino alla scadenza del periodo
corrispondente. Le perdite e i profitti derivanti da cessioni effettuate prima
dell'entrata in vigore della presente legge devono essere ancora determinati
secondo il diritto previgente ai fini della compensazione.
2 La compensazione avviene solo se i contribuenti presentano una domanda
scritta corrispondente all'Amministrazione cantonale delle imposte entro 90 giorni
dalla data di passaggio in giudicato dell'ultima tassazione determinante per la
compensazione o entro il 1° aprile 2002. Gli interessi di mora sulle restituzioni
fiscali sono dovuti solo dopo 30 giorni dalla presentazione della domanda, o non
prima di 30 giorni dalla scadenza del periodo di compensazione.
3 Le perdite e i profitti realizzati nell'anno 2001 e che rimangono dopo la
compensazione ai sensi del cpv. 1 non devono più essere presi in
considerazione per la compensazione delle perdite secondo il § 119 cpv. 1, ma
devono esserlo per il calcolo del profitto complessivo secondo il § 120 cpv. 1.
4 Se non deve essere effettuata alcuna compensazione ai sensi del cpv. 1, il
profitto complessivo derivante dalle cessioni avvenute nell'anno 2000 è
determinato in base al periodo di compensazione abbreviato che è durato fino al
31 dicembre 2000.
6. Organizzazione e procedura
1. Le imposte previste dalla legge fiscale del 28 ottobre 1958 sono stabilite e
riscosse in base al diritto previgente. Si applica esclusivamente il nuovo diritto
per quanto concerne le decisioni di responsabilità (art. 125 cpv. 2), la remissione
(art. 125 cpv. 3 e 194), l'obbligo del segreto (art. 130), l'accesso agli atti (art.
134), le ferie giudiziarie (art. 138 cpv. 1 frase 2), la garanzia (art. 195) e il
sequestro (art. 196).
2. I decessi avvenuti dopo il 31 dicembre 2000 sono soggetti all'obbligo di
inventario.
3. Le decisioni del Tribunale amministrativo fondate sul nuovo diritto sono
soggette al ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ai sensi
dell'art. 168.
7. Imposte suppletive e sanzioni fiscali
1 Le imposte suppletive relative a fattispecie imponibili realizzate prima del 1°
gennaio 2001 sono tassate secondo il diritto previgente.
2 Le multe per violazione di obblighi procedurali e per sottrazione d'imposta,
relative a fattispecie imponibili realizzate prima del 1° gennaio 2001, sono
determinate secondo il diritto previgente, se il nuovo diritto non è più mite. I
procedimenti pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi
secondo il diritto previgente. Per le decisioni e le sentenze che sono notificate
dopo l'entrata in vigore della presente legge, la possibilità di ricorso e la
procedura dinanzi all'istanza successiva sono regolate dal nuovo diritto.
3 Le fattispecie relative a imposte suppletive e a sanzioni fiscali si prescrivono
secondo il nuovo diritto, se la prescrizione non era ancora intervenuta
all'entrata in vigore della presente legge secondo il diritto previgente.
8. Revisione parziale del 2005
1 Le disposizioni modificate si applicano per la prima volta al periodo fiscale
che si conclude nell'anno civile 2007. Sono fatte salve le eccezioni di cui ai capoversi
2 e 3.
2 Il nuovo diritto si applica esclusivamente per quanto concerne gli articoli
130 cpv. 3 (abolizione dell'attestato fiscale), 131 cpv. 1 e 2 (assistenza amministrativa
tra autorità fiscali), 132 cpv. 1 e 3 (assistenza amministrativa di altre autorità)
nonché 186 cpv. 3 (conto finale).
3 Le ristrutturazioni e le sostituzioni che hanno luogo dopo l'entrata in vigore
degli articoli 20, 67, 68 cpv. 1a, 107 lett. d a f, nonché 108 cpv. 1 lett. c,
sono disciplinate dal nuovo diritto.
9. Revisione parziale 2009
1 Le disposizioni modificate si applicano per la prima volta al periodo fiscale
che si conclude nell'anno civile 2010. Restano riservati i cpv. da 2 a 4.
2 Per le modifiche all'imposta alla fonte e all'imposta sui guadagni immobiliari
si applica per analogia il diritto transitorio degli art. 245 e 246 con data di
riferimento del 31 dicembre 2009.
3 L'art. 177a si applica alle successioni aperte dopo il 31 dicembre 2009.
4 Le disposizioni relative all'autodenuncia non punibile (artt. 202 cpv. 3, 204
cpv. 4, 205 cpv. 4, 208a cpv. 1-4, 226 cpv. 3, 227 cpv. 3) sono valide a
partire dal 1° gennaio 2010 anche per le autodenunce già presentate
precedentemente e non ancora decise con sentenza passata in giudicato.
10. Revisione parziale 2014
1 Le disposizioni modificate si applicano per la prima volta al periodo fiscale
che si conclude nell'anno civile 2015.
2 Per le modifiche relative all'imposta alla fonte e all'imposta sugli utili da
sottrazioni immobiliari, si applica analogamente il diritto transitorio dei §§ 245
e 246 con data di riferimento il 31 dicembre 2014.
3 L'applicabilità temporale delle disposizioni concernenti le partecipazioni di
collaboratori (§§ 5 cpv. 2 lett. b, 18, 18a a 18d, 44a, 88 cpv. 2, 92 cpv. 1
lett. d, 96 cpv. 1 e 2, 98a, 99, 147 cpv. 1 lett. d) è disciplinata dalle
disposizioni esecutive del diritto fiscale federale.
4 Le disposizioni concernenti i costi della formazione e del perfezionamento
professionale (§§ 18 cpv. 2, 28 cpv. 1, 29 cpv. 2 lett. f, 33 cpv. 3 lett. g,
65 cpv. 1 lett. g) e quelle concernenti la deduzione sociale secondo il § 35
cpv. 1 lett. d si applicano per la prima volta al periodo fiscale che si conclude
nell'anno civile 2016.
5 Il § 167 cpv. 1 e 2 si applicano a tutti i procedimenti del tribunale
amministrativo pendenti al momento dell'entrata in vigore di tali
disposizioni.
11. Revisione parziale del finanziamento del Fondo per l'infrastruttura ferroviaria
Le disposizioni modificate trovano applicazione per la prima volta a partire dal periodo fiscale 2017.
12. Revisione parziale 2019 concernente l'aggiornamento del diritto federale
1 Le disposizioni modificate si applicano per la prima volta al periodo fiscale
che termina nell'anno civile 2020.
2 Per le modifiche relative all'imposta alla fonte, si applica il diritto transitorio
dell'art. 245 per analogia, con data di riferimento il 31 dicembre 2020.
3 Per le violazioni fiscali le cui prescrizioni per il perseguimento penale hanno
iniziato a decorrere prima del 1° gennaio 2017 o che sono state giudicate
in via definitiva prima di tale data, si applica il nuovo diritto in materia di
prescrizione, qualora questo sia più mite rispetto al diritto previgente.
13. Revisione parziale 2019 concernente l’attuazione della Legge federale
sulla riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS del
28 settembre 2018 (RFFA)
a) Applicazione del nuovo diritto
Le disposizioni modificate si applicano per la prima volta al periodo fiscale che
termina nell’anno civile 2020.
b) Step-up
1 Se persone giuridiche sono state assoggettate a imposta ai sensi dei §§ 75 segg. del diritto previgente, le riserve occulte esistenti al termine di tale imposizione, incluso il plusvalore autogenerato, nella misura in cui non sarebbero state imponibili in precedenza, in caso di realizzazione entro i prossimi cinque anni, sono tassate separatamente a un’aliquota dello 0,4 percento.
2 Le riserve occulte, incluso il plusvalore autogenerato, fatte valere dalla persona giuridica sono esaminate dall’Amministrazione fiscale cantonale e fissate mediante decisione.
3 Gli ammortamenti su riserve occulte, incluso il plusvalore autogenerato, che sono stati scoperti al termine dell'imposizione ai sensi dei §§ 75 segg. del diritto previgente, sono inclusi nel calcolo del limite di sgravio ai sensi del § 65d.
c) Finanziamento compensatorio
1 Il Cantone rimborsa ai Distretti, ai Comuni e alle Parrocchie, per un periodo di
dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore della revisione parziale 2019, i
minori introiti fiscali derivanti dalla riduzione delle aliquote d'imposta sull'utile
e sull'imposta minima (§§ 71 cpv. 1, 72 cpv. 1 e 82 cpv. 1).
2 Nei primi dieci anni i minori introiti fiscali sono interamente compensati,
nell'undicesimo anno nella misura di due terzi e nel dodicesimo anno nella
misura di un terzo. I minori introiti fiscali sono calcolati separatamente per ogni
Distretto, ogni Comune e Parrocchia e per ogni anno di compensazione.
3 I minori introiti fiscali sono calcolati sulla base delle aliquote d'imposta 2019.
Essi corrispondono alla differenza tra gli introiti fiscali basati sulle aliquote
d'imposta in vigore dopo l'entrata in vigore della revisione parziale 2019 e
quelli che sarebbero stati realizzati applicando le aliquote d'imposta
precedentemente in vigore. Non viene accordata alcuna compensazione sulla
crescita del substrato derivante dalla transizione delle precedenti società di
status alla tassazione ordinaria.
4 La base imponibile è costituita dall'utile imponibile e dal capitale imponibile
dell'anno (anno di riferimento) che precede l'anno di compensazione
corrispondente di quattro anni.
5 La compensazione è finanziata con la quota dell'imposta federale diretta
messa a disposizione in aggiunta al Cantone a decorrere dall'entrata in vigore
della revisione parziale 2019.
6 Il Dipartimento delle finanze versa agli enti pubblici elencati nel capoverso 1
gli importi compensatori annualmente in due rate, il 31 marzo e il 30 settembre.
14. Revisione parziale 2020 concernente sgravio dei redditi bassi e medi
Le disposizioni modificate si applicano per la prima volta al periodo fiscale 2022.
15. Revisione parziale 2025 concernente l'aggiornamento del diritto federale,
misure di sgravio e compensazione della progressione a freddo
1 Le disposizioni modificate si applicano per la prima volta al periodo fiscale
che termina nell'anno civile 2026.
2 Per le modifiche all'imposta sugli utili immobiliari si applica il diritto
transitorio del § 246 per analogia, con data di riferimento il 31 dicembre 2025.
3 Il § 38 cpv. 1 si applica a tutte le prestazioni in capitale che diventano esigibili
dopo il 31 dicembre 2025.
4 I §§ 186 cpv. 2 e 193 si applicano a tutte le imposte pagate dopo il
31 dicembre 2025.
5 La compensazione della progressione a freddo avviene per la prima volta il
1° gennaio 2029 secondo il nuovo diritto. Sarà compensata la variazione
dell'indice a partire dal 1° gennaio 2026.
D. Modifica del diritto vigente
Legge tributaria
L'art. 36 comma 2a nella versione del 23 novembre 2005 trova, nel periodo d'im-
posta 2010, applicazione supplementare sui dividendi da società cooperative. Va-
le lo stesso presupposto come per i dividendi da società di capitali.
– 258
E. Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore
§ 259
1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costi-
tuzione cantonale.
2 Essa è pubblicata nel Foglio ufficiale e dopo l'entrata in vigore è inserita nella
Raccolta delle leggi.
3 Essa entra in vigore, dopo l'accettazione nella votazione popolare, il 1° gennaio
2001.230
Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione.
1 RU 19-492 con modifiche del 7 febbraio 2001 (Legge sulla perequazione finanziaria, RU 20-43), del
23 novembre 2005 (RU 21-40), del 15 febbraio 2006 (Decreti sull'amministrazione della giustizia, RU 21-61d), del
24 ottobre 2007 (Legge sulla procedura amministrativa, RU 21-148b), del 18 marzo 2009 (RU 22-61), del 18 novembre
2009 (Ordinanza sulla giustizia, RU 22-82p), del 14 settembre 2011 (Legge di introduzione al Codice civile
svizzero, RU 23-14c), del 12 dicembre 2012 (Ordinanza sulla protezione antincendio, RU 23-61b), del 25 settembre 2013 (
Revisione della Costituzione cantonale per l'adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RU 23-80f), del 17 dicembre 2013 (
Revisione del Regolamento del Consiglio di Stato per l'adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RU 23-97), del
21 maggio 2014 (RU 24-8), del 30 giugno 2016 (Legge cantonale sulla promozione e il finanziamento del
trasporto pubblico, RU 24-77b), del 25 ottobre 2017 (Legge sull'organizzazione giudiziaria, RU 25-10c), del 14 marzo
2018 (Legge sulla pianificazione e l'edilizia, RU 25-23a), del 22 maggio 2019 (RFFA, RU 25-51), del 22 maggio 2019 (
Adeguamento del diritto federale, RU 25-52), del 16 dicembre 2020 (Controproposta all'iniziativa per le PMI, RU 26-39),
del 25 ottobre 2023 (Legge sulla perequazione finanziaria, RU 27-19c) e del
21 maggio 2025 (RU 27-64).
2 Accettata nella votazione popolare del 24 settembre 2000 con 30 569 sì contro 6972
no (FO 2000 1529).
La modifica del 23 novembre 2005 è stata accettata nella votazione popolare del 12 febbraio 2006
con 22 251 sì contro 10 783 no (FO 2006 275).
La modifica del 18 marzo 2009 è stata accettata nella votazione popolare del 17 maggio 2009 con 24 452
sì contro 11 595 no (FO 2009 1140).
La modifica del 21 maggio 2014 è stata accettata nella votazione popolare del 28 settembre 2014 con
26 921 sì contro 18 531 no (FO 2014 2228).
3 Il cpv. 1 lett. b nella versione del 18 marzo 2009.
4 Il cpv. 2 nella versione del 18 marzo 2009; il cpv. 3 nella versione del 22 maggio 2019.
5 Il cpv. 1 lett. b nella versione del 22 maggio 2019; il cpv. 2 lett. b nella versione del e la lett. h
nuovamente inserita il 21 maggio 2025, le precedenti lett. b a f diventano lett. c a g.
6 Il cpv. 1 nella versione del 21 maggio 2025.
7 Il cpv. 2 nella versione del 21 maggio 2025.
8 Il cpv. 3 nella versione del 14 settembre 2011.
9 Nuovamente inserito il 23 novembre 2005.
10 Intestazione nella versione del 18 marzo 2009.
11 Nuovamente inserito il 18 marzo 2009.
12 RS 951.31.
13 I cpv. 1 e 4 nella versione del e il cpv. 2a nuovamente inserito il 23 novembre 2005.
14 Il cpv. 3 nuovamente inserito il 23 novembre 2005.
15 Versione del 21 maggio 2014.
16 Nuovamente inserito il 21 maggio 2014.
17 Nuovamente inserito il 18 marzo 2009.
18 RS 192.12.
19 Il cpv. 1 nella versione del e il cpv. 2 nuovamente inserito il 21 maggio 2014 (il cpv. 2 valido dal 1°
gennaio 2016).
20 Nuovamente inserito il 21 maggio 2014.
21 Nuovamente inserito il 21 maggio 2014.
22 Nuovamente inserito il 21 maggio 2014.
23 Nuovamente inserito il 21 maggio 2014.
24 Il cpv. 4 nella versione del 21 maggio 2025.
25 Il cpv. 1 nella versione del 18 marzo 2009, il cpv. 2 nella versione del 23 novembre 2005.
26 Nuovamente inserito il 18 marzo 2009.
27 Nuovamente inserito il 21 maggio 2014.
28 L'intestazione e il cpv. 1 lett. e nonché il cpv. 3 (nuovo) nella versione del 18 marzo 2009; il cpv. 1
lett. c e il cpv. 1a nella versione del, il cpv. 3 abrogato il 22 maggio 2019.
29 Nuovamente inserito il 22 maggio 2019, il precedente § 21a diventa § 21b; il cpv. 1 nella versione del
21 maggio 2025.
30 Nuovamente inserito il 18 marzo 2009 (come § 21a); l'intestazione e il cpv. 1 lett. b nella versione
del 22 maggio 2019.
31 Il cpv. 3 nella versione del 25 settembre 2013.
32 Il cpv. 4 nella versione del 21 maggio 2025.
33 RS 221.229.1.
34 RS 961.01.
35 La lett. e abrogata il 22 maggio 2019, la precedente lett. f diventa lett. e.
36 La lett. i nella versione del e la lett. j nuovamente inserita il 22 maggio 2019; le lett. e a g nella
versione del e le lett. k e l nuovamente inserite il 21 maggio 2025, le precedenti lett. g a j diventano
lett. h a k.
37 RS 935.51.
38 RS 837.2.
39 Il cpv. 1 lett. a e c nella versione del e il cpv. 3 abrogato il 30 giugno 2016, il precedente
cpv. 4 diventa cpv. 3.
40 I cpv. 2 e 3 nella versione del 18 marzo 2009; il cpv. 1 nella versione del 21 maggio 2014
(valido dal 1° gennaio 2016).
41 Il cpv. 2 lett. f nuovamente inserita il 21 maggio 2014 (valido dal 1° gennaio 2016); i cpv. 3, 4 e 5 nella
versione del e il cpv. 6 nuovamente inserito il 22 maggio 2019, il precedente cpv. 4 diventa cpv. 6;
il cpv. 6 nella versione del, il cpv. 2 lett. g e il cpv. 7 nuovamente inseriti il 21 maggio 2025.
42 Il cpv. 1 nella versione del 18 marzo 2009.
43 Il cpv. 2 lett. a nella versione del 22 maggio 2019.
44 Il cpv. 1 lett. d nonché il cpv. 3 lett. a e b nella versione del e il cpv. 3 lett. c nuovamente inserita
il 23 novembre 2005; il cpv. 1 lett. a nonché il cpv. 2 nella versione del 18 marzo 2009; il cpv. 3
lett. d a g nuovamente inserite il 21 maggio 2014; il cpv. 1 lett. b e g, il cpv. 3 lett. e a g nella
versione del 21 maggio 2025.
45 RS 161.1.
46 La lett. b abrogata il 21 maggio 2014, le lett. c a e diventano lett. b a d (valido dal 1° gennaio
2016).
47 Il cpv. 1 lett. f nella versione del e il cpv. 1a nuovamente inserito il 16 dicembre 2020; il cpv. 1
lett. a a e nella versione del 21 maggio 2025.
48 Il cpv. 2a abrogato il 18 marzo 2009; l'intestazione nella versione del, il cpv. 3 abrogato
il 21 maggio 2014; il cpv. 1 nella versione del 21 maggio 2025, il precedente cpv. 4 diventa cpv. 3.
49 Nuovamente inserito il 21 maggio 2014; il cpv. 1 nella versione del 21 maggio 2025.
50 Il cpv. 1 nella versione del 21 maggio 2025.
51 L'intestazione nella versione del 22 maggio 2019; il cpv. 1 nella versione del 21 maggio 2025.
52 Nuovamente inserito il 18 marzo 2009; il cpv. 2 nella versione del 22 maggio 2019.
53 RS 822.41.
54 Nuovamente inserito il 18 marzo 2009.
55 Il cpv. 3 nella versione del 18 marzo 2009.
56 Il cpv. 3 nella versione del 25 settembre 2013.
57 Il cpv. 1 nella versione del 18 marzo 2009.
58 Nuovamente inserito il 21 maggio 2014.
59 Versione del 23 novembre 2005; il precedente cpv. 2 abrogato; l'intestazione nella versione
del 21 maggio 2014.
60 Il cpv. 1 nella versione del 18 marzo 2009; il cpv. 1 lett. a e b nella versione del 21 maggio
2014.
61 Il cpv. 1 nella versione del 21 maggio 2014.
62 I cpv. 1 e 2 nella versione del, i cpv. 3 e 4 nuovamente inseriti il 21 maggio 2025.
63 I cpv. 3 e 4 nella versione del 23 novembre 2005.
64 Il cpv. 2 nella versione del 21 maggio 2025.
65 RS 951.31.
66 Il cpv. 1 lett. b e il cpv. 2 lett. b nella versione del 22 maggio 2019.
67 Il cpv. 3 nella versione del 18 marzo 2009; il cpv. 1 nella versione del 21 maggio 2025.
68 I cpv. 1, 2 e 3 nella versione del e il cpv. 2a nuovamente inserito il 23 novembre 2005.
69 Il cpv. 1 lett. h e i (nuovi) nella versione del 18 marzo 2009; il cpv. 1 lett. j nuovamente inserita il
e il cpv. 2 abrogato il 21 maggio 2014.
70 Il cpv. 1 lett. c e e nella versione del 18 marzo 2009; il cpv. 3 nella versione del 21 maggio
2025.
71 Il cpv. 1 lett. c nella versione del e il cpv. 2 nuovamente inserito il 23 novembre 2005; il cpv. 1
lett. g nuovamente inserita il 21 maggio 2014 (valido a partire dalla fine del periodo fiscale
2016); il cpv. 2 nella versione del, il cpv. 1 lett. h e il cpv. 3 nuovamente inseriti il 21 maggio
2025.
72 Nuovamente inserito il 22 maggio 2019.
73 RS 420.1.
74 Nuovamente inserito il 22 maggio 2019.
75 Nuovamente inserito il 22 maggio 2019.
76 RS 0.232.142.2.
77 RS 232.14.
78 RS 231.2.
79 RS 232.16.
80 RS 812.21.
81 RS 910.1.
82 Nuovamente inserito il 22 maggio 2019.
83 Intestazione nella versione del 22 maggio 2019.
84 I cpv. 1 e 2 nella versione del e i cpv. 3 a 5 nuovamente inseriti il 23 novembre 2005;
l'intestazione e il cpv. 3 nella versione del 22 maggio 2019.
85 I cpv. 1 e 1a nella versione del 18 marzo 2009; l'intestazione nella versione del 22 maggio
2019.
86 Nuovamente inserito il 22 maggio 2019.
87 Nuovamente inserito il 22 maggio 2019.
88 Il cpv. 3 nella versione del 18 marzo 2009; l'intestazione nella versione del 22 maggio 2019.
89 Intestazione nella versione del 22 maggio 2019.
90 I cpv. 1 e 2 nella versione del, i cpv. 3 e 4 nuovamente inseriti il 22 marzo 2019.
91 Il cpv. 1 nella versione del 22 maggio 2019; il cpv. 2 nella versione del 21 maggio 2025.
92 Versione del 18 marzo 2009.
93 I cpv. 1 e 5 lett. b nella versione del 18 marzo 2009; l'intestazione nella versione del 22
maggio 2019; il cpv. 7 nuovamente inserito il 21 maggio 2025.
94 RS 952.0.
95 Abrogato il 22 maggio 2019.
96 Abrogato il 22 maggio 2019.
97 Abrogato il 22 maggio 2019.
98 Versione del 18 marzo 2009.
99 Versione del 22 maggio 2019.
100 Il cpv. 2 nella versione del 18 marzo 2009; il cpv. 1 nella versione del 22 maggio 2019.
101 Versione del 18 marzo 2009.
102 L'intestazione e il cpv. 1 cappello introduttivo nonché la lett. a nella versione del 18 marzo 2009.
103 I cpv. 1 a 4 nella versione del e il cpv. 5 nuovamente inserito il 22 maggio 2019, il precedente cpv.
4 diventa cpv. 5.
104 Abrogato il 22 maggio 2019.
105 Il cpv. 2 nella versione del e il cpv. 3 nuovamente inserito il 21 maggio 2025, il precedente cpv. 2
diventa cpv. 3.
106 Il cpv. 1 nella versione del 18 marzo 2009; il cpv. 2 nella versione del e il cpv. 3 nuovamente inserito
il 21 maggio 2025, il precedente cpv. 2 diventa cpv. 3.
107 Intestazione, cpv. 1 e 2 nella versione del 22 maggio 2019 (valido dal 1° gennaio 2021).
108 Il cpv. 2 nella versione del 22 maggio 2019 (valido dal 1° gennaio 2021).
109 Intestazione e cpv. 1 nella versione del 22 maggio 2019 (valido dal 1° gennaio 2021); il cpv. 2
abrogato il 21 maggio 2025.
110 I cpv. 1 e 2 nella versione del, il cpv. 3 nuovamente inserito il 22 maggio 2019 (valido dal 1°
gennaio 2021).
111 Abrogato il 22 maggio 2019 (valido dal 1° gennaio 2021).
112 Il cpv. 1 lett. c nella versione del 21 maggio 2014; intestazione, cpv. 1 frase introduttiva e lett.
d, cpv. 2 e 3 nella versione del 22 maggio 2019 (valido dal 1° gennaio 2021).
113 Intestazione, cpv. 1 a 3 nella versione del 22 maggio 2019 (valido dal 1° gennaio 2021).
114 Nuovamente inserito il 22 maggio 2019 (valido dal 1° gennaio 2021).
115 Nuovamente inserito il 22 maggio 2019 (valido dal 1° gennaio 2021); il cpv. 3 nella versione del 21
maggio 2025.
116 Titolo della suddivisione nella versione del 22 maggio 2019.
117 Il cpv. 2 nuovamente inserito il 22 maggio 2019 (valido dal 1° gennaio 2021); il cpv. 1 lett. a e b, cpv.
2 lett. a e b nella versione del, il cpv. 1 lett. c nuovamente inserito il 21 maggio 2025.
118 Il cpv. 2 nella versione del 18 marzo 2009; il cpv. 3 nella versione del 22 maggio 2019 (valido
dal 1° gennaio 2021).
119 Il cpv. 2 nella versione del 21 maggio 2014; il cpv. 1 nella versione del 22 maggio 2019 (valido dal
1° gennaio 2021).
120 Nuovamente inserito il 21 maggio 2014.
121 Intestazione e cpv. 1 nella versione del 22 maggio 2019 (valido dal 1° gennaio 2021).
122 Nuovamente inserito il 22 maggio 2019 (valido dal 1° gennaio 2021).
123 Intestazione e cpv. 1 nella versione del, cpv. 2 e 3 nuovamente inseriti il 22 maggio 2019
(valido dal 1° gennaio 2021); il cpv. 2 nella versione del 21 maggio 2025.
124 Intestazione e cpv. 1 nella versione del 22 maggio 2019; il cpv. 2 nella versione del 21 maggio
2025.
125 Titolo della suddivisione nella versione del 22 maggio 2019.
126 Intestazione, cpv. 1 e 2 nella versione del, cpv. 3 abrogato il 22 maggio 2019 (valido
dal 1° gennaio 2021).
127 Intestazione, cpv. 1 a 3 nella versione del 22 maggio 2019 (valido dal 1° gennaio 2021).
128 Il cpv. 2 nella versione del 21 maggio 2025.
129 La lett. d nella versione del e le lett. e e f abrogate il 23 novembre 2005.
130 Il cpv. 1 lett. c nella versione del 21 maggio 2025.
131 Il cpv. 1 nella versione del 21 maggio 2025.
132 Abrogato il 21 maggio 2025.
133 La lett. d nella versione del 18 marzo 2009.
134 Il cpv. 1 lett. f e il cpv. 1a nuovamente inseriti il 18 marzo 2009; il cpv. 1 lett. g nuovamente inserita
il 14 marzo 2018.
135 RSZG 400.100.
136 Il cpv. 4 nella versione del 18 marzo 2009.
137 Il cpv. 2 nella versione del 21 maggio 2014.
138 Il cpv. 2 nella versione del 23 novembre 2005.
139 Il cpv. 2 nella versione del 24 ottobre 2007; il cpv. 3 nuovamente inserito il 25 ottobre 2017.
140 Nuovamente inserito il 21 maggio 2025.
141 Nuovamente inserito il 21 maggio 2025.
142 Il cpv. 1 lett. b nella versione del 23 novembre 2005; l'intestazione nella versione del 21
maggio 2025.
143 Il cpv. 3 abrogato il 23 novembre 2005; il cpv. 2 nella versione del 21 maggio 2025.
144 Il cpv. 1 nella versione del 23 novembre 2005; il cpv. 2 abrogato il 21 maggio 2025.
145 Nuovamente inserito il 21 maggio 2025.
146 Intestazione e cpv. 1 nella versione del, cpv. 3 abrogato il 21 maggio 2025.
147 Nuovamente inserito il 21 maggio 2025.
148 Intestazione nella versione del 21 maggio 2025.
149 Intestazione, cpv. 3 e 4 nella versione del, cpv. 5 nuovamente inserito il 21 maggio 2025, i
precedenti cpv. 3 e 4 diventano cpv. 4 e 5.
150 Intestazione nella versione del 21 maggio 2025.
151 Intestazione e cpv. 3 nella versione del 21 maggio 2025.
152 Il cpv. 3 nuovamente inserito il 22 maggio 2019; l'intestazione nella versione del 21 maggio
2025.
153 Intestazione nella versione del 21 maggio 2025.
154 Intestazione nella versione del 21 maggio 2025.
155 Il cpv. 2 nella versione del 21 maggio 2025.
156 Intestazione, cpv. 1 a 5 nella versione del, cpv. 6 nuovamente inserito il 21 maggio 2025, il
precedente cpv. 5 diventa cpv. 6.
157 Il cpv. 2 nella versione del 22 maggio 2019; l'intestazione nella versione del, cpv. 3 nuovamente
inserito il 21 maggio 2025.
158 Il cpv. 3 nella versione del 23 novembre 2005; il cpv. 3 frase 2 nella versione del 21 maggio
2014.
159 Il cpv. 1 lett. b, d e e nella versione del, il cpv. 1 lett. f nuovamente inserita il 21 maggio 2025, la
precedente lett. e diventa lett. f.
160 Il cpv. 1 nella versione del 21 maggio 2025.
161 Il cpv. 1 lett. d nuovamente inserita il 21 maggio 2014; il cpv. 1 lett. c nella versione del, le lett. e a g
nuovamente inserite il 21 maggio 2025, la precedente lett. c diventa lett. d e la precedente lett. d
diventa lett. f, il cpv. 3 abrogato il 21 maggio 2025.
162 RS 642.11.
163 Nuovamente inserito il 1° maggio 2025.
164 Il cpv. 1 nella versione del 18 marzo 2009.
165 Il cpv. 3 nuovamente inserito il 22 maggio 2019 (valido dal 1° gennaio 2021); i cpv. 1 e 2 nella
versione del 21 maggio 2025.
166 I cpv. 1 e 2 nella versione del, il cpv. 3 nuovamente inserito il 21 maggio 2025, il precedente cpv. 2
diventa cpv. 3.
167 Il cpv. 3 nella versione del 22 maggio 2019 (valido dal 1° gennaio 2021); i cpv. 1 e 2 nella
versione del 21 maggio 2025.
168 Intestazione, cpv. 1 e 2 nella versione del 21 maggio 2025.
169 Il cpv. 2 nella versione del 21 maggio 2025.
170 Versione del 21 maggio 2014.
171 Versione del 18 marzo 2009.
172 Il cpv. 1 lett. d nuovamente inserita il, il cpv. 3 abrogato il 21 maggio 2025.
173 Il cpv. 1 lett. a nella versione del 21 maggio 2025.
174 Intestazione nella versione del 18 marzo 2009.
175 Il cpv. 2a nuovamente inserito il 18 marzo 2009.
176 Nuovamente inserito il 18 marzo 2009.
177 Il cpv. 4 nella versione del 14 settembre 2011.
178 I cpv. 1 a 3 nella versione del, il cpv. 4 nuovamente inserito il 21 maggio 2025, il precedente cpv. 3
diventa cpv. 4.
179 Il cpv. 3 nella versione del 23 novembre 2005; il cpv. 2 nella versione del e il cpv. 4 nuovamente
inserito il 21 maggio 2025; i precedenti cpv. 2 e 3 diventano cpv. 3 e 4.
180 I cpv. 2 e 3 nella versione del 21 maggio 2025.
181 Nuovamente inserito il 21 maggio 2025.
182 Intestazione, cpv. 1 e 2 nella versione del 21 maggio 2025.
183 Intestazione, cpv. 1 e 2 nella versione del, cpv. 3 nuovamente inserito il 21 maggio 2025.
184 Intestazione, cpv. 1, 2 e 3 nella versione del, cpv. 4 e 5 abrogati il 22 maggio 2019.
185 Nuovamente inserito il 22 maggio 2019.
186 Nuovamente inserito il 22 maggio 2019.
187 RS 281.1.
188 Nuovamente inserito il 22 maggio 2019.
189 Nuovamente inserito il 22 maggio 2019.
190 Il cpv. 1 abrogato il 25 ottobre 2023, i precedenti cpv. 2 e 3 diventano cpv. 1 e 2.
191 I cpv. 3 e 4 (nuovi) nella versione del 18 marzo 2009.
192 Il cpv. 4 nuovamente inserito il 18 marzo 2009.
193 Il cpv. 4 nuovamente inserito il 18 marzo 2009.
194 Abrogato il 23 novembre 2005.
195 Il cpv. 2 nella versione del 21 maggio 2025.
196 Intestazione nella versione del 18 marzo 2009.
197 Nuovamente inserito il 18 marzo 2009.
198 RS 221.301
199 Il cpv. 1 lett. a, i cpv. 2 e 3 nella versione del 22 maggio 2019.
200 Intestazione nella versione del 18 marzo 2009.
201 Il cpv. 1 nella versione del 18 marzo 2009.
202 Il cpv. 3 nuovamente inserito il 18 marzo 2009.
203 Il cpv. 3 abrogato il 18 marzo 2009.
204 Intestazione e cpv. 3 nella versione del 18 marzo 2009.
205 Versione del 18 novembre 2009.
206 Versione del 18 marzo 2009.
207 Il cpv. 3 nuovamente inserito il 18 marzo 2009; il cpv. 1 nella versione del 22 maggio 2019.
208 Il cpv. 3 nuovamente inserito il 18 marzo 2009; il cpv. 1 nella versione del 22 maggio 2019.
209 Versione del 22 maggio 2019.
210 Il cpv. 2 nella versione del 18 marzo 2009; il cpv. 1 nella versione del 21 maggio 2025.
211 Abrogato il 25 settembre 2013.
212 Versione del 22 maggio 2019.
213 RU 2000 677.
214 RU 13-399.
215 Il cpv. 3 nella versione del 18 marzo 2009.
216 Nuovamente inserito il 23 novembre 2005.
217 Nuovamente inserito il 18 marzo 2009; il cpv. 2 nella versione del 21 maggio 2014.
218 Nuovamente inserito il 21 maggio 2014; i cpv. 2 e 4 nella versione del 22 maggio 2019.
219 Nuovamente inserito il 30 giugno 2016.
220 Nuovamente inserito il 22 maggio 2019.
221 Nuovamente inserito il 22 maggio 2019.
222 Nuovamente inserito il 22 maggio 2019.
223 Nuovamente inserito il 22 maggio 2019.
224 Nuovamente inserito il 16 dicembre 2020.
225 Nuovamente inserito il 21 maggio 2025.
226 Versione del 18 marzo 2009.
227 Abrogato il 23 novembre 2005.
228 Titolo della suddivisione nella versione del 17 dicembre 2013.
229 I cpv. 1, 2 e 3 frase 2 nella versione del 17 dicembre 2013.
230 Le modifiche del 7 febbraio 2001 entrate in vigore il 1° gennaio 2002 (FO 2001 970); quelle del 23 novembre
2005, §§ 20, 67, 68 cpv. 1a, 107 lett. d - f e 108 cpv. 1 lett. c il 1° marzo 2006 e le
restanti disposizioni il 1° gennaio 2007 (FO 2005 1937 o FO 2006 275); quelle del 15
febbraio 2006 il 1° gennaio 2007 (FO 2006 2090), quelle del 24 ottobre 2007 il 1° gennaio 2009
(FO 2008 2697), quelle del 18 marzo 2009 in parte il 1° gennaio 2010 e i §§ 20a, 21 cpv. 3,
30 cpv. 1, 35 cpv. 1 lett. e, 36 cpv. 3, 39b, 64 cpv. 1 lett. e, 68 cpv. 1 e 1a, 74 cpv. 1 e
5 lett. b nonché l'abrogazione del § 36 cpv. 2a il 1° gennaio 2011 (FO 2009 706 e FO 2009
2934), quelle del 18 novembre 2009 il 1° gennaio 2011 (FO 2010 1508), quelle del 14 settembre
2011 il 1° gennaio 2013 (FO 2012 2962), quelle del 12 dicembre 2012 il 1° gennaio 2013 (FO
2013 813), quelle del 25 settembre 2013 il 1° gennaio 2014 (FO 2013 2851), quelle del 17 dicembre
2013 il 1° gennaio 2014 (FO 2013 2974), quelle del 21 maggio 2014 il 1° gennaio 2015 (FO 2014
1266), quelle del 30 giugno 2016 il 1° gennaio 2017 (FO 2016 2674), quelle del 25 ottobre 2017 il 1°
luglio 2018 (FO 2018 498), quelle del 14 marzo 2018 il 1° luglio 2018 (FO 2018 1491), quelle del 22 maggio
2019 il 1° gennaio 2020 (RFFA, FO 2019 1256), quelle del 22 maggio 2019 il 1° gennaio 2020
(Adeguamento del diritto federale, FO 2019 1267), quelle del 16 dicembre 2020 il 1° gennaio 2022
(FO 2021 1107), quelle del 25 ottobre 2023 il 1° gennaio 2025 (FO 2024 1044) e quelle del 21 maggio
2025 il 1° gennaio 2026 (FO 2025 1327).