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171.211 KVSTV CH-SZ

1 Fondamenti e Organizzazione, Imposte pubbliche » 17 Imposte pubbliche » 171 Imposte federali (KVSTV)

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
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Indice delle disposizioni (15)

§ 1 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (KVStV), vom 13. Februar 2001 § 2 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (KVStV), vom 13. Februar 2001 § 3 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (KVStV), vom 13. Februar 2001 § 4 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (KVStV), vom 13. Februar 2001 § 5 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (KVStV), vom 13. Februar 2001 § 6 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (KVStV), vom 13. Februar 2001 § 7 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (KVStV), vom 13. Februar 2001 § 9 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (KVStV), vom 13. Februar 2001 § 11 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (KVStV), vom 13. Februar 2001 § 12 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (KVStV), vom 13. Februar 2001 § 13 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (KVStV), vom 13. Februar 2001 § 14 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (KVStV), vom 13. Februar 2001 § 15 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (KVStV), vom 13. Februar 2001 § 16 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (KVStV), vom 13. Februar 2001 § 17 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer (KVStV), vom 13. Februar 2001

Testo normativo (15 Articoli)

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Oggetto

La presente ordinanza contiene le disposizioni cantonali d'esecuzione concernenti il rimborso dell'imposta preventiva di persone fisiche.

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Riferimento al diritto cantonale

Per quanto l'organizzazione e la procedura non siano regolate dal diritto federale,

si applicano per analogia le disposizioni del diritto cantonale.

II. Autorità

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Autorità di vigilanza

Il Dipartimento delle finanze, quale autorità di vigilanza cantonale, sorveglia l'esecuzione della legge sull'imposta preventiva, nella misura in cui la stessa è demandata al Cantone.

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Ufficio cantonale della tassa di bollo

1 L'Ufficio cantonale della tassa di bollo è l'amministrazione fiscale cantonale.

2 Ad esso competono tutti i compiti e i poteri attribuiti al Cantone dal diritto federale.

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Organo di decisione in materia di opposizioni

Il Capo dell'Amministrazione fiscale cantonale decide in merito alle opposizioni.

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Commissione di ricorso

La Commissione di ricorso è il tribunale amministrativo cantonale.

III. Procedura di restituzione

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Domanda di rimborso nella procedura di tassazione ordinaria

La domanda di rimborso deve essere presentata utilizzando il formulario ufficiale

unitamente alla dichiarazione d'imposta per le imposte sul reddito e sulla sostanza.

2 Le domande di rimborso dell'imposta preventiva sui premi delle lotterie possono

essere presentate al più presto nella procedura di tassazione ordinaria.

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Antrag auf vorzeitige Rückerstattung

1 Anträge auf vorzeitige Rückerstattung nach Art. 29 Abs. 3 VStG sind unter

Angabe des Grundes auf amtlichem Formular bei der kantonalen Steuerverwal-

tung einzureichen.

2 Dem Antrag sind die Ausweise über die zu Lasten der antragstellenden Person

abgezogenen und bezahlten Verrechnungssteuern beizulegen.

Richiesta di rimborso anticipato

1 Le richieste di rimborso anticipato ai sensi dell'art. 29 cpv. 3 LIA devono essere

presentate, con indicazione del motivo, su formulario ufficiale all'Amministrazione

fiscale cantonale.

2 Alla richiesta devono essere allegati i giustificativi relativi alle imposte preventive

dedotte e versate a carico della persona richiedente.

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Decisione di rimborso

1. La decisione relativa al diritto al rimborso è di regola comunicata con la

tassazione per il periodo fiscale corrispondente all'anno di scadenza.

2. Eccezionalmente, la comunicazione può avvenire con una decisione speciale.

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Modalità di rimborso

1 Il rimborso avviene di regola mediante compensazione con le imposte cantonali

o con l'imposta federale diretta.

2 L'amministrazione cantonale delle contribuzioni può, in alternativa, procedere

al rimborso mediante bonifico bancario o postale.

**IV. Rendiconto con la Confederazione**

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La Divisione delle contribuzioni cantonale fattura periodicamente alla Divisione delle contribuzioni federale gli importi rimborsati.

V. Infrazioni

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1. L'Amministrazione fiscale cantonale può infliggere multe fino a 500 franchi per le violazioni di cui all'art. 64 LIA.

2. Le multe spettano al Cantone.

3. Per la procedura contravvenzionale si applicano per analogia le disposizioni dei §§ 210 e seguenti LI.

VI. Disposizioni finali

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Inkrafttreten und Aufhebung bisherigen Rechts

Entrata in vigore e abrogazione del diritto previgente

Die Verordnung tritt unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Bund rück-

wirkend auf den 1. Januar 2001 in Kraft. Sie gilt für die ab diesem Zeitpunkt

fälligen steuerbaren Einkünfte und ersetzt die kantonale Vollziehungsverordnung

zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer vom 3. Oktober 1966.

Il regolamento entra in vigore, con riserva dell'approvazione della Confederazione, con effetto

retroattivo al 1° gennaio 2001. Esso si applica ai redditi imponibili esigibili a partire da tale data

e sostituisce il regolamento cantonale d'esecuzione della legge federale sull'imposta preventiva del 3 ottobre 1966.

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Disposizione transitoria relativa alla revisione parziale del 2018

La disposizione concernente la modalità di rimborso (§ 12) si applica per la prima volta ai rimborsi a partire dal 1° gennaio 2019.

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Pubblicazione

La presente ordinanza, previa approvazione della Confederazione, è pubbli-

cata nel Foglio ufficiale e inserita nella Raccolta delle leggi.

1 GU 20-93 con modifiche del 29 novembre 2005 (GU 21-44) e del 25 settembre 2018

(GU 25-36).

2 RS 642.21.

3 RSZS 172.200.

4 Il capoverso 3 è stato abrogato il 25 settembre 2018.

5 Il capoverso 2 è stato inserito il 25 settembre 2018.

6 Abrogato il 25 settembre 2018.

7 Abrogato il 29 novembre 2005.

8 Versione del 25 settembre 2018.

9 Versione del 25 settembre 2018.

10 Approvato dal Dipartimento federale delle finanze il 25 aprile 2001; la modifica del 29 novembre

2005 è stata approvata dal Dipartimento federale delle finanze il 20 dicembre 2005.

11 Le modifiche del 29 novembre 2005 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2006 (FF 2005 1970) e quelle del 25

settembre 2018 il 1° gennaio 2019 (FF 2018 2709).

12 GU 15-286.

13 Titolo e capoverso 1 nella versione del 25 settembre 2018.

14 Le modifiche del 25 settembre 2018 sono state approvate dal Dipartimento federale delle finanze il 26 novembre

2018.

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