1 Fondamenti e Organizzazione, Imposte pubbliche » 17 Imposte pubbliche » 171 Imposte federali (VVDBG)
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
1. Amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta
I compiti dell'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta ai sensi
della LIFD sono svolti dall'Amministrazione cantonale delle imposte e dall'Ufficio delle finanze,
salvo che la presente ordinanza non disponga altrimenti.
2. Vigilanza
Il Dipartimento delle finanze esercita la vigilanza, il Consiglio di Stato la vigilanza superiore.
3. Rinvio al diritto cantonale
Nella misura in cui l'organizzazione e la procedura non sono regolate dal diritto federale,
si applicano per analogia le disposizioni del diritto cantonale (art. 104 cpv. 4
LIFD).
II. Competenze
1. Amministrazione fiscale cantonale
All'Amministrazione fiscale cantonale competono in particolare
1. la tassazione dell'imposta federale diretta incl. lo svolgimento delle procedure
di tassazione suppletoria (art. 153 cpv. 3 LIFD) e il perseguimento delle sottra
zioni d'imposta nonché delle violazioni degli obblighi procedurali (art. 182
cpv. 4 LIFD);
2. l'emanazione delle istruzioni necessarie per lo svolgimento della tassazione
dell'imposta federale diretta;
3. l'incasso delle imposte alla fonte e il conteggio dell'imposta federale diretta
riscossa alla fonte (art. 196 cpv. 3 LIFD);
4. la tenuta del registro dei contribuenti (art. 122 cpv. 1 LIFD);
5. la decisione in merito alle esenzioni fiscali (art. 56 LIFD) e l'emanazione di
decisioni anticipate;
6. lo svolgimento delle ripartizioni (art. 111 cpv. 2 e 197 LIFD);
7. la decisione in merito alle domande di condono fiscale;
8. …;
9. la rappresentanza dello Stato nella procedura di ricorso nonché la presenta
zione di ricorsi (art. 140 segg. e 146 LIFD);
10. la denuncia alle autorità penali inquirenti e la rappresentanza dello Stato nei
procedimenti penali relativi a crediti fiscali;
11. la collaborazione a speciali misure d'inchiesta dell'Amministrazione federale
delle contribuzioni (art. 190 LIFD);
12. l'emanazione di decisioni di responsabilità (art. 13 e 55 LIFD);
13. l'accettazione dei pagamenti fiscali incassati dalle casse di compensazione
AVS nell'ambito della procedura di conteggio semplificata conformemente
alla Legge federale contro il lavoro nero, l'incasso delle imposte dovute ma
non versate dai datori di lavoro e il conteggio dell'imposta federale diretta
riscossa alla fonte (art. 37a LIFD);
14. l'elaborazione dei dati statistici a favore dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni.
2. Capo dell’Amministrazione fiscale cantonale
Il Capo dell’Amministrazione fiscale cantonale decide in merito ai reclami
(art. 135 LIFD). In caso di impedimento, si applica la stessa disciplina prevista
per la supplenza del Presidente della Commissione fiscale cantonale (§ 126
cpv. 2 LT).
3. Ufficio delle finanze
All’Ufficio delle finanze competono in particolare
1. l’incasso dell’imposta federale diretta ad eccezione delle imposte alla fonte
(art. 160 segg. LIFD);
2. la comunicazione dei termini generali di scadenza e di pagamento nonché dei
servizi cantonali d’incasso al momento della scadenza dell’imposta federale
diretta (art. 163 cpv. 3 LIFD);
3. la garanzia dei crediti d’imposta (art. 169 cpv. 1 e art. 173 LIFD);
4. la rendicontazione dell’imposta federale diretta ad eccezione delle imposte
alla fonte;
5. l’emanazione di istruzioni sulla partecipazione dei comuni all’incasso dell’imposta
federale diretta.
4. Controllo cantonale delle finanze
Il controllo cantonale delle finanze verifica la regolarità e la legittimità della percezione dell’imposta federale diretta e del versamento della quota federale, nonché riferisce all’Amministrazione federale delle contribuzioni e al Controllo federale delle finanze (art. 104a cpv. 1 LIFD).
5. Distretti e Comuni
1 I distretti e i comuni collaborano ai lavori preparatori e alla riscossione dell’imposta
federale diretta, conformemente alle istruzioni dell’Amministrazione cantonale delle
contribuzioni e dell’Ufficio delle finanze. Possono inoltre essere consultati per la
raccolta di informazioni e per la preparazione delle tassazioni (art. 122 LIFD).
2 L’inventariazione e la sigillatura sono effettuate dalle autorità inventariali secondo
le istruzioni dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni (art. 159 LIFD).
6. Tribunale amministrativo
La Commissione tributaria di ricorso è il Tribunale amministrativo cantonale (Art. 104 cpv. 3 LIFD).
III. Disposizioni particolari
1. Cancellazione nel Registro di Commercio
1 Il Registro di Commercio cantonale dà conoscenza alla Amministrazione fiscale
cantonale di ogni notifica della cancellazione di una persona giuridica.
2 Il Registro di Commercio non può cancellare una persona giuridica prima che
l'Amministrazione fiscale cantonale gli abbia comunicato che l'imposta
dovuta è stata pagata o garantita (Art. 171 LIFD).
2. Iscrizione nel registro fondiario
1 Gli uffici del registro fondiario comunicano all'amministrazione fiscale cantonale
ogni mutazione di proprietà notificata relativa a fondi i cui proprietari sono assog-
gettati all’imposta esclusivamente in base al possesso di immobili (art. 4 cpv. 1
lett. c e art. 51 cpv. 1 lett. c LIFD) (art. 172 cpv. 1 LIFD).
2 L’amministrazione fiscale cantonale rilascia all’alienante, a destinazione dell’uffi-
cio del registro fondiario, l’attestazione del proprio consenso o del proprio rifiuto
all’iscrizione (art. 172 cpv. 2 LIFD).
IV. Schlussbestimmungen
1. Abrogazione del diritto previgente
Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, è abrogata la decisione cantonale
del 18 novembre 1986 concernente la riscossione di un’imposta federale diretta
in esecuzione del decreto federale.
2. Disposizione transitoria concernente la revisione totale del 1994
Il regolamento cantonale di esecuzione del 18 novembre 1986 concernente il de
creto federale sull’imposizione di un’imposta federale diretta rimane applicabile
nella misura in cui restano applicabili le disposizioni del decreto del Consiglio
federale sull’imposizione di un’imposta federale diretta del 9 dicembre 1940.
3. Entrata in vigore e pubblicazione
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995. Essa è pubblicata
nel Bollettino ufficiale e inserita nella Raccolta delle leggi.
1 RS 18-531 con modifiche del 16 gennaio 2001 (RS 20-51), del 18 dicembre 2007 (RS
21-170), del 23 dicembre 2008 (RS 22-55), del 15 dicembre 2009 (RS 22-85c), del 18 dicembre
2012 (O_tutela_minori_adulti, RS 23-63d), del 10 dicembre 2013 (RS 23-94), del 21 ottobre
2014 (DC adeg. disposizioni esec. legge tributaria, RS 24-19e), del 9 dicembre 2015 (LFoP, RS
24-60d), del 15 dicembre 2015 (RS 24-61), del 20 dicembre 2022 (DC concernente l’adeguamento
delle disposizioni esecutive della legge tributaria, RS 26-100a) e del 10 dicembre 2024 (DC concernente
l’adeguamento delle disposizioni esecutive della legge tributaria, RS 27-53a).
2 Titolo dell'atto nella versione del 20 dicembre 2022.
3 Preambolo nella versione del 16 gennaio 2001.
4 SR 642.11.
5 RSZG 172.200.
6 Versione del 9 dicembre 2015.
7 Titolo principale nella versione del 20 dicembre 2022.
8 Abrogato il 20 dicembre 2022.
9 Numero 1 nella versione del 16 gennaio 2001, numero 10 nella versione del 15 dicembre 2009,
numero 13 nuovamente inserito il 18 dicembre 2007, numero 14 nuovamente inserito il 10 dicembre
2013, numero 7 nella versione del e numero 8 abrogato il 15 dicembre 2015; rubrica e numero
3 nella versione del 20 dicembre 2022.
10 SR 822.41.
11 Comma 1 nella versione del 18 dicembre 2007; rubrica nella versione del 20 dicembre 2022.
12 Numero 4 nella versione del e numero 5 nuovamente inserito il 16 gennaio 2001; frase introduttiva
nella versione del 9 dicembre 2015; rubrica nella versione del 20 dicembre 2022.
13 Comma 1 nella versione del 10 dicembre 2013; rubrica nella versione del 20 dicembre 2022.
14 Comma 1 nella versione del 9 dicembre 2015; rubrica nella versione del 20 dicembre 2022;
comma 2 nella versione del 10 dicembre 2024.
15 Rubrica nella versione del 20 dicembre 2022.
16 Abrogato il 21 ottobre 2014.
17 RS 17-630.
18 Rubrica nella versione del 21 ottobre 2014.
19 RS 17-630.
20 Abrogato il 21 ottobre 2014.
21 Entrato in vigore il 1° gennaio 1995; modifiche del 16 gennaio 2001 entrate in vigore il 16 gennaio
2001 (BU 2001 293), del 18 dicembre 2007 entrate in vigore il 1° gennaio 2008 (BU 2008 8),
del 23 dicembre 2008 entrate in vigore il 1° gennaio 2009 (BU 2008 2697), del 15 dicembre 2009
entrate in vigore il 1° gennaio 2010 (BU 2009 2933), del 18 dicembre 2012 entrate in vigore il
1° gennaio 2013 (BU 2012 2958), del 10 dicembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (BU
2013 2977), del 21 ottobre 2014 entrate in vigore il 1° gennaio 2015 (BU 2014 2452), del 9 dicembre
2015 entrate in vigore il 1° gennaio 2016 (BU 2015 2849), del 15 dicembre entrate in vigore
il 1° gennaio 2016 (BU 2015 2899), del 20 dicembre 2022 entrate in vigore il 1° gennaio 2023
(BU 2022 3168) e del 10 dicembre 2024 entrate in vigore il 1° gennaio 2025 (BU 2024 3120).