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171.111 VVDBG CH-SZ

1 Fondamenti e Organizzazione, Imposte pubbliche » 17 Imposte pubbliche » 171 Imposte federali (VVDBG)

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
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Indice delle disposizioni (15)

§ 1 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (VVDBG), vom 20. Dezember 1994 § 2 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (VVDBG), vom 20. Dezember 1994 § 3 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (VVDBG), vom 20. Dezember 1994 § 5 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (VVDBG), vom 20. Dezember 1994 § 6 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (VVDBG), vom 20. Dezember 1994 § 7 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (VVDBG), vom 20. Dezember 1994 § 8 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (VVDBG), vom 20. Dezember 1994 § 9 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (VVDBG), vom 20. Dezember 1994 § 10 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (VVDBG), vom 20. Dezember 1994 § 11 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (VVDBG), vom 20. Dezember 1994 § 12 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (VVDBG), vom 20. Dezember 1994 § 12A Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (VVDBG), vom 20. Dezember 1994 § 13 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (VVDBG), vom 20. Dezember 1994 § 14 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (VVDBG), vom 20. Dezember 1994 § 15 Kantonale Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (VVDBG), vom 20. Dezember 1994

Testo normativo (15 Articoli)

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1. Amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta

I compiti dell'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta ai sensi

della LIFD sono svolti dall'Amministrazione cantonale delle imposte e dall'Ufficio delle finanze,

salvo che la presente ordinanza non disponga altrimenti.

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2. Vigilanza

Il Dipartimento delle finanze esercita la vigilanza, il Consiglio di Stato la vigilanza superiore.

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3. Rinvio al diritto cantonale

Nella misura in cui l'organizzazione e la procedura non sono regolate dal diritto federale,

si applicano per analogia le disposizioni del diritto cantonale (art. 104 cpv. 4

LIFD).

II. Competenze

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1. Amministrazione fiscale cantonale

All'Amministrazione fiscale cantonale competono in particolare

1. la tassazione dell'imposta federale diretta incl. lo svolgimento delle procedure

di tassazione suppletoria (art. 153 cpv. 3 LIFD) e il perseguimento delle sottra­

zioni d'imposta nonché delle violazioni degli obblighi procedurali (art. 182

cpv. 4 LIFD);

2. l'emanazione delle istruzioni necessarie per lo svolgimento della tassazione

dell'imposta federale diretta;

3. l'incasso delle imposte alla fonte e il conteggio dell'imposta federale diretta

riscossa alla fonte (art. 196 cpv. 3 LIFD);

4. la tenuta del registro dei contribuenti (art. 122 cpv. 1 LIFD);

5. la decisione in merito alle esenzioni fiscali (art. 56 LIFD) e l'emanazione di

decisioni anticipate;

6. lo svolgimento delle ripartizioni (art. 111 cpv. 2 e 197 LIFD);

7. la decisione in merito alle domande di condono fiscale;

8. …;

9. la rappresentanza dello Stato nella procedura di ricorso nonché la presenta­

zione di ricorsi (art. 140 segg. e 146 LIFD);

10. la denuncia alle autorità penali inquirenti e la rappresentanza dello Stato nei

procedimenti penali relativi a crediti fiscali;

11. la collaborazione a speciali misure d'inchiesta dell'Amministrazione federale

delle contribuzioni (art. 190 LIFD);

12. l'emanazione di decisioni di responsabilità (art. 13 e 55 LIFD);

13. l'accettazione dei pagamenti fiscali incassati dalle casse di compensazione

AVS nell'ambito della procedura di conteggio semplificata conformemente

alla Legge federale contro il lavoro nero, l'incasso delle imposte dovute ma

non versate dai datori di lavoro e il conteggio dell'imposta federale diretta

riscossa alla fonte (art. 37a LIFD);

14. l'elaborazione dei dati statistici a favore dell'Amministrazione federale delle

contribuzioni.

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2. Capo dell’Amministrazione fiscale cantonale

Il Capo dell’Amministrazione fiscale cantonale decide in merito ai reclami

(art. 135 LIFD). In caso di impedimento, si applica la stessa disciplina prevista

per la supplenza del Presidente della Commissione fiscale cantonale (§ 126

cpv. 2 LT).

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3. Ufficio delle finanze

All’Ufficio delle finanze competono in particolare

1. l’incasso dell’imposta federale diretta ad eccezione delle imposte alla fonte

(art. 160 segg. LIFD);

2. la comunicazione dei termini generali di scadenza e di pagamento nonché dei

servizi cantonali d’incasso al momento della scadenza dell’imposta federale

diretta (art. 163 cpv. 3 LIFD);

3. la garanzia dei crediti d’imposta (art. 169 cpv. 1 e art. 173 LIFD);

4. la rendicontazione dell’imposta federale diretta ad eccezione delle imposte

alla fonte;

5. l’emanazione di istruzioni sulla partecipazione dei comuni all’incasso dell’imposta

federale diretta.

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4. Controllo cantonale delle finanze

Il controllo cantonale delle finanze verifica la regolarità e la legittimità della percezione dell’imposta federale diretta e del versamento della quota federale, nonché riferisce all’Amministrazione federale delle contribuzioni e al Controllo federale delle finanze (art. 104a cpv. 1 LIFD).

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5. Distretti e Comuni

1 I distretti e i comuni collaborano ai lavori preparatori e alla riscossione dell’imposta

federale diretta, conformemente alle istruzioni dell’Amministrazione cantonale delle

contribuzioni e dell’Ufficio delle finanze. Possono inoltre essere consultati per la

raccolta di informazioni e per la preparazione delle tassazioni (art. 122 LIFD).

2 L’inventariazione e la sigillatura sono effettuate dalle autorità inventariali secondo

le istruzioni dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni (art. 159 LIFD).

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6. Tribunale amministrativo

La Commissione tributaria di ricorso è il Tribunale amministrativo cantonale (Art. 104 cpv. 3 LIFD).

III. Disposizioni particolari

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1. Cancellazione nel Registro di Commercio

1 Il Registro di Commercio cantonale dà conoscenza alla Amministrazione fiscale

cantonale di ogni notifica della cancellazione di una persona giuridica.

2 Il Registro di Commercio non può cancellare una persona giuridica prima che

l'Amministrazione fiscale cantonale gli abbia comunicato che l'imposta

dovuta è stata pagata o garantita (Art. 171 LIFD).

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2. Iscrizione nel registro fondiario

1 Gli uffici del registro fondiario comunicano all'amministrazione fiscale cantonale

ogni mutazione di proprietà notificata relativa a fondi i cui proprietari sono assog-

gettati all’imposta esclusivamente in base al possesso di immobili (art. 4 cpv. 1

lett. c e art. 51 cpv. 1 lett. c LIFD) (art. 172 cpv. 1 LIFD).

2 L’amministrazione fiscale cantonale rilascia all’alienante, a destinazione dell’uffi-

cio del registro fondiario, l’attestazione del proprio consenso o del proprio rifiuto

all’iscrizione (art. 172 cpv. 2 LIFD).

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IV. Schlussbestimmungen

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1. Abrogazione del diritto previgente

Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, è abrogata la decisione cantonale

del 18 novembre 1986 concernente la riscossione di un’imposta federale diretta

in esecuzione del decreto federale.

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2. Disposizione transitoria concernente la revisione totale del 1994

Il regolamento cantonale di esecuzione del 18 novembre 1986 concernente il de­

creto federale sull’imposizione di un’imposta federale diretta rimane applicabile

nella misura in cui restano applicabili le disposizioni del decreto del Consiglio

federale sull’imposizione di un’imposta federale diretta del 9 dicembre 1940.

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3. Entrata in vigore e pubblicazione

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995. Essa è pubblicata

nel Bollettino ufficiale e inserita nella Raccolta delle leggi.

1 RS 18-531 con modifiche del 16 gennaio 2001 (RS 20-51), del 18 dicembre 2007 (RS

21-170), del 23 dicembre 2008 (RS 22-55), del 15 dicembre 2009 (RS 22-85c), del 18 dicembre

2012 (O_tutela_minori_adulti, RS 23-63d), del 10 dicembre 2013 (RS 23-94), del 21 ottobre

2014 (DC adeg. disposizioni esec. legge tributaria, RS 24-19e), del 9 dicembre 2015 (LFoP, RS

24-60d), del 15 dicembre 2015 (RS 24-61), del 20 dicembre 2022 (DC concernente l’adeguamento

delle disposizioni esecutive della legge tributaria, RS 26-100a) e del 10 dicembre 2024 (DC concernente

l’adeguamento delle disposizioni esecutive della legge tributaria, RS 27-53a).

2 Titolo dell'atto nella versione del 20 dicembre 2022.

3 Preambolo nella versione del 16 gennaio 2001.

4 SR 642.11.

5 RSZG 172.200.

6 Versione del 9 dicembre 2015.

7 Titolo principale nella versione del 20 dicembre 2022.

8 Abrogato il 20 dicembre 2022.

9 Numero 1 nella versione del 16 gennaio 2001, numero 10 nella versione del 15 dicembre 2009,

numero 13 nuovamente inserito il 18 dicembre 2007, numero 14 nuovamente inserito il 10 dicembre

2013, numero 7 nella versione del e numero 8 abrogato il 15 dicembre 2015; rubrica e numero

3 nella versione del 20 dicembre 2022.

10 SR 822.41.

11 Comma 1 nella versione del 18 dicembre 2007; rubrica nella versione del 20 dicembre 2022.

12 Numero 4 nella versione del e numero 5 nuovamente inserito il 16 gennaio 2001; frase introduttiva

nella versione del 9 dicembre 2015; rubrica nella versione del 20 dicembre 2022.

13 Comma 1 nella versione del 10 dicembre 2013; rubrica nella versione del 20 dicembre 2022.

14 Comma 1 nella versione del 9 dicembre 2015; rubrica nella versione del 20 dicembre 2022;

comma 2 nella versione del 10 dicembre 2024.

15 Rubrica nella versione del 20 dicembre 2022.

16 Abrogato il 21 ottobre 2014.

17 RS 17-630.

18 Rubrica nella versione del 21 ottobre 2014.

19 RS 17-630.

20 Abrogato il 21 ottobre 2014.

21 Entrato in vigore il 1° gennaio 1995; modifiche del 16 gennaio 2001 entrate in vigore il 16 gennaio

2001 (BU 2001 293), del 18 dicembre 2007 entrate in vigore il 1° gennaio 2008 (BU 2008 8),

del 23 dicembre 2008 entrate in vigore il 1° gennaio 2009 (BU 2008 2697), del 15 dicembre 2009

entrate in vigore il 1° gennaio 2010 (BU 2009 2933), del 18 dicembre 2012 entrate in vigore il

1° gennaio 2013 (BU 2012 2958), del 10 dicembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (BU

2013 2977), del 21 ottobre 2014 entrate in vigore il 1° gennaio 2015 (BU 2014 2452), del 9 dicembre

2015 entrate in vigore il 1° gennaio 2016 (BU 2015 2849), del 15 dicembre entrate in vigore

il 1° gennaio 2016 (BU 2015 2899), del 20 dicembre 2022 entrate in vigore il 1° gennaio 2023

(BU 2022 3168) e del 10 dicembre 2024 entrate in vigore il 1° gennaio 2025 (BU 2024 3120).

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