Legislator · Canton Svitto — Raccolta delle leggi cantonali
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1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 16 Chiesa e Stato

13 Articles / Provisions · Canton Svitto — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (13)

§ 1 Übereinkunft betreffend die Vereinigung des Kantons Schwyz mit dem Bistum Chur und die Verwaltung des Diözesanfonds, vom 3. August 1824 § 2 Übereinkunft betreffend die Vereinigung des Kantons Schwyz mit dem Bistum Chur und die Verwaltung des Diözesanfonds, vom 3. August 1824 § 3 Übereinkunft betreffend die Vereinigung des Kantons Schwyz mit dem Bistum Chur und die Verwaltung des Diözesanfonds, vom 3. August 1824 § 4 Übereinkunft betreffend die Vereinigung des Kantons Schwyz mit dem Bistum Chur und die Verwaltung des Diözesanfonds, vom 3. August 1824 § 5 Übereinkunft betreffend die Vereinigung des Kantons Schwyz mit dem Bistum Chur und die Verwaltung des Diözesanfonds, vom 3. August 1824 § 6 Übereinkunft betreffend die Vereinigung des Kantons Schwyz mit dem Bistum Chur und die Verwaltung des Diözesanfonds, vom 3. August 1824 § 7 Übereinkunft betreffend die Vereinigung des Kantons Schwyz mit dem Bistum Chur und die Verwaltung des Diözesanfonds, vom 3. August 1824 § 8 Übereinkunft betreffend die Vereinigung des Kantons Schwyz mit dem Bistum Chur und die Verwaltung des Diözesanfonds, vom 3. August 1824 § 9 Übereinkunft betreffend die Vereinigung des Kantons Schwyz mit dem Bistum Chur und die Verwaltung des Diözesanfonds, vom 3. August 1824 § 10 Übereinkunft betreffend die Vereinigung des Kantons Schwyz mit dem Bistum Chur und die Verwaltung des Diözesanfonds, vom 3. August 1824 § 11 Übereinkunft betreffend die Vereinigung des Kantons Schwyz mit dem Bistum Chur und die Verwaltung des Diözesanfonds, vom 3. August 1824 § 12 Übereinkunft betreffend die Vereinigung des Kantons Schwyz mit dem Bistum Chur und die Verwaltung des Diözesanfonds, vom 3. August 1824 § 13 Übereinkunft betreffend die Vereinigung des Kantons Schwyz mit dem Bistum Chur und die Verwaltung des Diözesanfonds, vom 3. August 1824

Statutory Text (13 Provisions)

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 16 Chiesa e Stato

Il vetusto e sovrano Cantone di Schwyz si unisce interamente alla Diocesi

di Coira alle seguenti condizioni e ne riconosce il Vescovo regnante, il quale

si è dichiarato disponibile a tale unione, previa approvazione del Santo Padre.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 16 Chiesa e Stato

Da ciò consegue che il ricorso al Vescovo di Coira viene aumentato, per questo il Cantone di Svitto si impegna a versare al Vescovo di Coira, per tutta la durata del suo ufficio, la somma di 1005 franchi svizzeri, 4 batzen e 3 rappen, a titolo di risarcimento, in contanti, senza alcuna detrazione e direttamente presso la sua residenza.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 16 Chiesa e Stato

Al Cantone Svitto vengono assegnati due Canonici forestieri (forenses),

i quali godono degli stessi diritti e privilegi dei vecchi Canonici forestieri

e saranno convocati in modo preferenziale anche per l'elezione di un Vescovo con lo stesso diritto di sedere

e di voto dei vecchi Canonici. A ciascuno di questi

due Canonici il Cantone corrisponderà annualmente 240 Franchi Svizzeri, per un totale di 480 Franchi

3. Il Cantone destinerà inoltre annualmente 480 Franchi Svizzeri per

seminaristi poveri del suo Cantone.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 16 Chiesa e Stato

A garanzia della suddetta fondazione, il Cantone di Svitto istituirà un corrispon-

5 dente fondo, ovvero 35000 fiorini in valuta locale del Cantone, del tutto sicuro

e libero da qualsiasi gravame, la proprietà del quale dovrà appartenere alla Chiesa.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 16 Chiesa e Stato

La Reggenza del Cantone di Svitto è richiesta dal rispettivo Vescovo e si assume, alle seguenti condizioni e presupposti, la cura e l'amministrazione del Fondo

a) che questo Fondo sia dichiarato e riconosciuto come bene ecclesiastico e proprietà ad esso pertinente;

b) che le somme chiaramente indicate nel Concordato siano precisamente utilizzate ogni anno per gli scopi determinati dal medesimo Concordato, ossia: Fr. 1005, Batzen 4, Rappen 3 per la mensa vescovile, Fr. 480 per due canonici e Fr. 480 per il sostegno di seminaristi svittesi, per un totale di 1965 Franchi, 4 Batzen, 3 Rappen, e che in nessun caso debbano essere trattenute o sottratte;

c) che al Vescovo, o a chi egli dovesse incaricare, spetti e sia riservato il diritto di consultare i conti e di esaminarli ogni qualvolta ne faccia richiesta;

d) che il Fondo stesso non debba mai e sotto nessun pretesto essere sottratto al Cantone di Svitto.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 16 Chiesa e Stato

La somma di Fr. 1005, Batzen 4 e Rappen 3, destinata alla mensa vescovile, e la somma di Fr. 480, prevista per due canonici, saranno versate annualmente dal Governo il giorno di San Martino. La prima somma verrà consegnata liberamente e in contanti presso la residenza vescovile, mentre le altre somme saranno versate nelle abitazioni degli illustri canonici. Il Governo provvederà inoltre al pagamento dei Fr. 480.- destinati al sostegno dei seminaristi, in momenti opportuni dell'anno.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 16 Chiesa e Stato

Poiché il Governo cantonale conosce meglio le circostanze e le esigenze dei

suoi cittadini che entrano nel seminario come allievi del clero, sarà il Governo

stesso a designare i seminaristi del suo Cantone ai quali tale sostegno debba

essere concesso e in quale misura a ciascuno di essi.

Qualora si verificasse che in un dato anno non vi fosse alcun seminarista biso-

gnoso di tale sostegno, il Governo conserverà l'importo sopra indicato e lo

erogherà ai primi seminaristi bisognosi del suo Cantone che si presenteranno.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 16 Chiesa e Stato

Den geistlichen Zöglingen des Kantons Schwyz solle die notwendige Teilnahme

an der Seminarbildung, ihr Aufenthalt und Unterhalt im Seminar auf möglichst

billige Weise gestattet, auch in Hinsicht auf zulässige Verkürzung der Zeit und

Fortsetzung der Studien nach Umständen, so viel es dem Hauptzwecke unbe-

schadet geschehen kann, Rücksicht getragen und daherige Empfehlungen der

Regierung beachtet werden.

Ai novizi ecclesiastici del Cantone di Svitto deve essere consentita la necessaria partecipazione alla formazione seminariale, la loro permanenza e il loro mantenimento in seminario nel modo più economico possibile; inoltre, devono essere prese in considerazione, per quanto compatibile con lo scopo principale, la possibilità di abbreviare il periodo e di continuare gli studi in base alle circostanze, e devono essere osservate le relative raccomandazioni del Governo.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 16 Chiesa e Stato

Dovrebbe essere nominato nel Canton Svitto un commissario vescovile, che il Governo raccomanderà, e per il distretto di March, come finora, con il mantenimento del locale capitolo di sacerdoti e del decano, un sottocommissario, e questi dovrebbe essere investito, oltre ai poteri che aveva sotto Costanza e finora, anche di altri poteri desiderabili e ammissibili, tra cui notoriamente anche l'espletamento degli esami *ad Diaconatum et Presbyteratum*, nonché *ad obtinendam curam*, come pure l'accettazione del giuramento da prestarsi dal chierico all'atto dell'assunzione di un beneficio.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 16 Chiesa e Stato

Sui desideri

a) che la liturgia praticata e sempre esercitata sotto Costanza, i casi riservati esistenti nel Rituale di Costanza e la relativa autorizzazione concessa ai commissari episcopali vengano mantenuti;

b) per il mantenimento delle esenzioni e libertà godute finora dalla classe ecclesiastica sotto Costanza, in particolare anche per quanto riguarda le imposte episcopali, e

c) per la non-aumento delle tasse pagate sotto Costanza per le ammissioni, la continuità delle ammissioni concesse dai precedenti ordinariati, la massima estensione possibile della durata del potere di confessione, ecc.,

il Cantone di Svitto si dichiara soddisfatto della dichiarazione di Sua Grazia Vescovile il Principe Vescovo, secondo cui l'Ordinariato non è incline all'introduzione di innovazioni o oneri significativi e che, qualora la necessaria uniformità dovesse richiedere qualcosa di simile qua o là, ciò avverrà solo con il consenso del governo e con la massima moderazione.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 16 Chiesa e Stato

Il Cantone di Svitto trova piena rassicurazione anche in merito alla duplice richiesta

1. «Mantenimento dei decreti, approvati e concessi a questo Cantone in diversi tempi dalla Curia di Costanza, in riferimento alle promesse di matrimonio», e

2. «piena e incondizionata applicazione delle leggi cantonali concernenti la limitazione e la prevenzione di matrimoni avventati e la copulazione di persone straniere»,

nella dichiarazione di Sua Grazia episcopale il Principe-Vescovo, secondo cui l’Ordinariato, lungi dal promuovere matrimoni avventati o tali in cui il benessere fisico e morale e l’educazione siano messi a rischio, lascerà volentieri in vigore tutte quelle restrizioni che sono state disposte dallo Stato e approvate dalla Chiesa, alla quale, secondo il pronunciamento del Concilio di Trento, le questioni matrimoniali sono soggette.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 16 Chiesa e Stato

Il Cantone di Svitto, come dichiarato, si riserva solennemente i suoi precedenti diritti, consuetudini, libertà, privilegi e prassi ben consolidate in materia ecclesiastica, così come ne ha goduto sotto i Vescovi di Costanza e fino ad oggi; e gli stessi rimangono riconosciuti, e Sua Eccellenza Reverendissima il Principe Vescovo fornisce la rassicurante dichiarazione: ciò che è stato legittimamente acquisito, ciò che è stato validamente concesso da un Ordinariato, consentito ed esercitato *jure vel consuetudine legali*, nessun Vescovo richiederà di strappare o modificare al Santo Stato.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 16 Chiesa e Stato

Del resto, il Cantone di Svitto godrà della medesima sollecitudine pastorale suprema, dello stesso trattamento e delle stesse condizioni di cui i Vescovi di Coira gratificano gli antichi membri della loro diocesi; esso altresì, da parte sua, secondo la pia consuetudine dei padri, contribuirà volentieri con tutto ciò che può facilitare la sollecitudine del Vescovo per la salvezza delle anime dei cristiani a lui affidati e condurre al grande e benefico fine.

1 RGS I-84.

2 Secondo la valuta attuale Fr. 1436.30 (cfr. GS 15-245).

3 Secondo la valuta attuale Fr. 342.85. Con la Decisione del Consiglio di Stato (RRB) N. 3430 dell'11 dicembre 1954, il Consiglio di Stato ha concesso ai due commissari episcopali un contributo annuo di Fr. 300.- ciascuno, senza riconoscimento di un obbligo legale.

4 Secondo la valuta attuale Fr. 685.70.

5 Secondo la valuta attuale Fr. 61537.-.

6 Cfr. Note 2-4.

7 Cfr. Note 2-4.

8 Superato.

9 Superato.

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