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154.111 FAV CH-SZ

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria (FAV)

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria

Basi di dati

Per il calcolo del potenziale di risorse pro capite viene utilizzata la statistica cantonale

della popolazione dell'Ufficio dell'economia.

**II. Perequazione degli oneri**

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Basi di dati

1 Le basi di dati per la misurazione degli indicatori del conguaglio degli oneri ai

sensi dell'articolo 9 capoverso 2 della legge sono

a) geodati dell'Ufficio federale di topografia per il calcolo dell'altezza media

della superficie degli insediamenti;

b) la statistica della popolazione e del territorio dell'Ufficio federale di statistica

per il calcolo della densità di popolazione, dividendo la popolazione resi-

dente permanente per la superficie comunale;

c) la statistica della popolazione e del territorio dell'Ufficio federale di statistica

per il calcolo della superficie destinata ai trasporti per abitante, dividendo

la superficie destinata ai trasporti per il numero di abitanti;

d) la statistica della popolazione dell'Ufficio federale di statistica per il calcolo

del numero di abitanti;

e) la statistica della popolazione dell'Ufficio federale di statistica per il calcolo

della quota di giovani, dividendo il numero di abitanti di età compresa tra 5

e 14 anni per il numero di abitanti;

f) la statistica della popolazione dell'Ufficio federale di statistica per il calcolo

della quota di anziani, dividendo il numero di abitanti di età superiore a 80

anni per il numero di abitanti;

g) la statistica della popolazione e dell'aiuto sociale dell'Ufficio federale di sta-

tistica per il calcolo della quota di aiuto sociale, dividendo il numero di abi-

tanti che beneficiano dell'aiuto sociale per il numero di abitanti.

2 Gli indicatori «altezza della superficie degli insediamenti per abitante», «den-

sità di popolazione», «superficie destinata ai trasporti» e «numero di abitanti»

del Comune sono trasformati mediante logaritmo naturale.

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Calcolo

1 Gli indici per la perequazione sociodemografica e per la perequazione geografico-

topografica sono calcolati a partire dagli indicatori di cui al § 2 mediante analisi sta-

tistica delle componenti principali e gli indicatori standardizzati.

2 L'assegnazione della dotazione avviene proporzionalmente in base alla popolazione

ponderata con gli indici positivi.

III. Mantenimento della struttura

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Contributi strutturali

a) Requisiti

1 Un Comune ha una popolazione inferiore alla media ai sensi dell'articolo 11

comma 1 lettera a della Legge, se questa è al di sotto della media aritmetica

del numero di abitanti di tutti i Comuni degli anni di riferimento del perequativo

ai sensi dell'articolo 14 comma 2 della Legge.

2 Oneri strutturali irragionevoli ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera b della Legge

si verificano in particolare se

a) finanziamenti speciali utilizzati per l'adempimento di compiti non possono essere

equilibrati con misure proporzionate;

b) si verifica un significativo onere aggiuntivo per l'adempimento di compiti

essenziali necessari;

c) si profilano consistenti disavanzi di gestione pluriennali;

d) futuri disavanzi di gestione portano, rispetto alla media cantonale, a un aumento

sproporzionato del coefficiente d'imposta o a un elevato indebitamento netto.

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b) Fissazione e ammontare

1 Il Consiglio di Governo fissa i contributi strutturali annualmente, unitamente alle

assicurazioni ai distretti e ai comuni per la perequazione delle risorse e degli oneri,

entro la metà di luglio.

2 Esso può, con l'assicurazione dei contributi strutturali ai sensi del § 11 della legge,

imporre condizioni, come in particolare la rinuncia ad ammortamenti aggiuntivi

o l'ottimizzazione degli introiti da tasse e contributi.

3 L'ammontare dei contributi strutturali si basa, oltre che sulla popolazione e sui

contributi derivanti dalla perequazione delle risorse e degli oneri, sui dati finanziari,

come ad esempio i rendiconti annuali degli ultimi anni, l'indebitamento netto, il

patrimonio netto, il budget o la pianificazione degli investimenti e finanziaria a

medio-lungo termine.

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Contributi a progetti infrastrutturali

a) Presupposti

1 I progetti infrastrutturali devono limitarsi a garantire un approvvigionamento

della popolazione adeguato al fabbisogno di beni e servizi pubblici ai sensi

dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b della Legge, nell'ambito dei compiti

fondamentali di un Comune.

2 Oneri eccessivi derivanti da progetti infrastrutturali ai sensi dell'articolo 12

capoverso 1 della Legge si verificano in particolare se

a) la realizzazione o il rinnovamento di infrastrutture necessarie comportano

ammortamenti e ammortamenti non sostenibili;

b) la sostenibilità finanziaria e la finanziabilità dei progetti infrastrutturali

non sono garantite a medio-lungo termine;

c) il finanziamento di progetti infrastrutturali porta, nel confronto cantonale,

a un aumento sproporzionato del moltiplicatore d'imposta o a un elevato

indebitamento netto.

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b) Procedura

1 Le richieste di contributi per progetti infrastrutturali ai sensi dell'articolo 12 della

legge sono da indirizzare al Dipartimento delle finanze.

2 La richiesta deve descrivere il progetto, inclusi i costi di investimento, i costi conse-

guenti, il finanziamento, la sostenibilità e la pianificazione finanziaria a lungo termine,

e giustificare l'ineludibile necessità del progetto e di un contributo da parte del

Cantone.

3 Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio, allegando la richiesta del Co-

mune, entro sei mesi una proposta sull'erogazione dei contributi e sulle condizioni.

IV. Procedura

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Erhebung der Finanzdaten

1 Il Dipartimento delle finanze rileva i dati finanziari necessari per il calcolo

del perequazione delle risorse e degli oneri e può richiedere ulteriori informazioni e

documenti presso i distretti e i comuni.

2 Valuta la situazione finanziaria ed eventuali oneri irragionevoli a carico di

singoli distretti e comuni ai sensi del § 11 cpv. 1 lett. b della legge, sulla base

dei dati finanziari.

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Pubblicazione

La decisione del Consiglio di Stato sulle assicurazioni ai distretti e ai comuni e il rapporto periodico di efficacia vengono pubblicati.

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Pagamento

1 Il Dipartimento delle finanze provvede al pagamento dei contributi provenienti

dall’equa ripartizione delle risorse e dall’equa ripartizione degli oneri ai distretti e ai

comuni in due rate, il 31 marzo e il 30 settembre dell’anno di compensazione.

2 Per i contributi strutturali ai comuni si applicano i termini di pagamento di cui al

capoverso 1.

3 Il pagamento dei contributi per i progetti infrastrutturali avviene, previa decisione

del Gran Consiglio, tramite il Dipartimento delle finanze.

V. Disposizioni finali

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Abrogazione di un’ordinanza

Il regolamento d’esecuzione della legge del 15 gennaio 2002 concernente la perequazione finanziaria è abrogato.

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Entrata in vigore, pubblicazione

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.4

2 Esso è pubblicato nel Foglio Ufficiale e, dopo l’entrata in vigore, è inserito nella Raccolta delle Leggi.

1 RU 27-37.

2 RS 154.100.

3 RU 20-201.

4 GU 2024 1525.

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