1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 154 Perequazione Finanziaria (FAV)
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
Basi di dati
Per il calcolo del potenziale di risorse pro capite viene utilizzata la statistica cantonale
della popolazione dell'Ufficio dell'economia.
**II. Perequazione degli oneri**
Basi di dati
1 Le basi di dati per la misurazione degli indicatori del conguaglio degli oneri ai
sensi dell'articolo 9 capoverso 2 della legge sono
a) geodati dell'Ufficio federale di topografia per il calcolo dell'altezza media
della superficie degli insediamenti;
b) la statistica della popolazione e del territorio dell'Ufficio federale di statistica
per il calcolo della densità di popolazione, dividendo la popolazione resi-
dente permanente per la superficie comunale;
c) la statistica della popolazione e del territorio dell'Ufficio federale di statistica
per il calcolo della superficie destinata ai trasporti per abitante, dividendo
la superficie destinata ai trasporti per il numero di abitanti;
d) la statistica della popolazione dell'Ufficio federale di statistica per il calcolo
del numero di abitanti;
e) la statistica della popolazione dell'Ufficio federale di statistica per il calcolo
della quota di giovani, dividendo il numero di abitanti di età compresa tra 5
e 14 anni per il numero di abitanti;
f) la statistica della popolazione dell'Ufficio federale di statistica per il calcolo
della quota di anziani, dividendo il numero di abitanti di età superiore a 80
anni per il numero di abitanti;
g) la statistica della popolazione e dell'aiuto sociale dell'Ufficio federale di sta-
tistica per il calcolo della quota di aiuto sociale, dividendo il numero di abi-
tanti che beneficiano dell'aiuto sociale per il numero di abitanti.
2 Gli indicatori «altezza della superficie degli insediamenti per abitante», «den-
sità di popolazione», «superficie destinata ai trasporti» e «numero di abitanti»
del Comune sono trasformati mediante logaritmo naturale.
Calcolo
1 Gli indici per la perequazione sociodemografica e per la perequazione geografico-
topografica sono calcolati a partire dagli indicatori di cui al § 2 mediante analisi sta-
tistica delle componenti principali e gli indicatori standardizzati.
2 L'assegnazione della dotazione avviene proporzionalmente in base alla popolazione
ponderata con gli indici positivi.
III. Mantenimento della struttura
Contributi strutturali
a) Requisiti
1 Un Comune ha una popolazione inferiore alla media ai sensi dell'articolo 11
comma 1 lettera a della Legge, se questa è al di sotto della media aritmetica
del numero di abitanti di tutti i Comuni degli anni di riferimento del perequativo
ai sensi dell'articolo 14 comma 2 della Legge.
2 Oneri strutturali irragionevoli ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera b della Legge
si verificano in particolare se
a) finanziamenti speciali utilizzati per l'adempimento di compiti non possono essere
equilibrati con misure proporzionate;
b) si verifica un significativo onere aggiuntivo per l'adempimento di compiti
essenziali necessari;
c) si profilano consistenti disavanzi di gestione pluriennali;
d) futuri disavanzi di gestione portano, rispetto alla media cantonale, a un aumento
sproporzionato del coefficiente d'imposta o a un elevato indebitamento netto.
b) Fissazione e ammontare
1 Il Consiglio di Governo fissa i contributi strutturali annualmente, unitamente alle
assicurazioni ai distretti e ai comuni per la perequazione delle risorse e degli oneri,
entro la metà di luglio.
2 Esso può, con l'assicurazione dei contributi strutturali ai sensi del § 11 della legge,
imporre condizioni, come in particolare la rinuncia ad ammortamenti aggiuntivi
o l'ottimizzazione degli introiti da tasse e contributi.
3 L'ammontare dei contributi strutturali si basa, oltre che sulla popolazione e sui
contributi derivanti dalla perequazione delle risorse e degli oneri, sui dati finanziari,
come ad esempio i rendiconti annuali degli ultimi anni, l'indebitamento netto, il
patrimonio netto, il budget o la pianificazione degli investimenti e finanziaria a
medio-lungo termine.
Contributi a progetti infrastrutturali
a) Presupposti
1 I progetti infrastrutturali devono limitarsi a garantire un approvvigionamento
della popolazione adeguato al fabbisogno di beni e servizi pubblici ai sensi
dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b della Legge, nell'ambito dei compiti
fondamentali di un Comune.
2 Oneri eccessivi derivanti da progetti infrastrutturali ai sensi dell'articolo 12
capoverso 1 della Legge si verificano in particolare se
a) la realizzazione o il rinnovamento di infrastrutture necessarie comportano
ammortamenti e ammortamenti non sostenibili;
b) la sostenibilità finanziaria e la finanziabilità dei progetti infrastrutturali
non sono garantite a medio-lungo termine;
c) il finanziamento di progetti infrastrutturali porta, nel confronto cantonale,
a un aumento sproporzionato del moltiplicatore d'imposta o a un elevato
indebitamento netto.
b) Procedura
1 Le richieste di contributi per progetti infrastrutturali ai sensi dell'articolo 12 della
legge sono da indirizzare al Dipartimento delle finanze.
2 La richiesta deve descrivere il progetto, inclusi i costi di investimento, i costi conse-
guenti, il finanziamento, la sostenibilità e la pianificazione finanziaria a lungo termine,
e giustificare l'ineludibile necessità del progetto e di un contributo da parte del
Cantone.
3 Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio, allegando la richiesta del Co-
mune, entro sei mesi una proposta sull'erogazione dei contributi e sulle condizioni.
IV. Procedura
Erhebung der Finanzdaten
1 Il Dipartimento delle finanze rileva i dati finanziari necessari per il calcolo
del perequazione delle risorse e degli oneri e può richiedere ulteriori informazioni e
documenti presso i distretti e i comuni.
2 Valuta la situazione finanziaria ed eventuali oneri irragionevoli a carico di
singoli distretti e comuni ai sensi del § 11 cpv. 1 lett. b della legge, sulla base
dei dati finanziari.
Pubblicazione
La decisione del Consiglio di Stato sulle assicurazioni ai distretti e ai comuni e il rapporto periodico di efficacia vengono pubblicati.
Pagamento
1 Il Dipartimento delle finanze provvede al pagamento dei contributi provenienti
dall’equa ripartizione delle risorse e dall’equa ripartizione degli oneri ai distretti e ai
comuni in due rate, il 31 marzo e il 30 settembre dell’anno di compensazione.
2 Per i contributi strutturali ai comuni si applicano i termini di pagamento di cui al
capoverso 1.
3 Il pagamento dei contributi per i progetti infrastrutturali avviene, previa decisione
del Gran Consiglio, tramite il Dipartimento delle finanze.
V. Disposizioni finali
Abrogazione di un’ordinanza
Il regolamento d’esecuzione della legge del 15 gennaio 2002 concernente la perequazione finanziaria è abrogato.
Entrata in vigore, pubblicazione
1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.4
2 Esso è pubblicato nel Foglio Ufficiale e, dopo l’entrata in vigore, è inserito nella Raccolta delle Leggi.
1 RU 27-37.
2 RS 154.100.
3 RU 20-201.
4 GU 2024 1525.