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153.111 FHV-BG CH-SZ

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 153 Bilancio finanziario (FHV-BG)

52 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
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Indice delle disposizioni (52)

§ 1 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 2 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 3 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 4 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 5 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 6 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 7 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 8 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 9 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 10 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 11 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 12 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 13 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 14 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 15 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 16 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 17 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 18 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 19 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 20 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 21 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 22 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 23 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 24 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 25 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 26 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 27 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 28 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 29 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 30 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 31 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 32 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 33 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 34 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 35 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 36 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 37 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 38 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 39 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 40 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 41 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 42 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 43 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 44 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 45 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 46 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 47 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 48 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 49 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 50 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 51 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019 § 52 Finanzhaushaltsverordnung für die Bezirke und Gemeinden (FHV-BG), vom 25. Juni 2019

Testo normativo (52 Articoli)

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 153 Bilancio finanziario

1. Ambito di applicazione

Le disposizioni sui comuni si applicano per analogia ai distretti e ai loro enti.

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2. Indipendenza dei tribunali distrettuali

1 L'indipendenza finanziaria dei tribunali distrettuali è garantita.

2 Essi presentano annualmente il rendiconto annuale e un progetto di piano

finanziario al Consiglio distrettuale, all'attenzione dell'assemblea distrettuale.

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3. Principi

Ai sensi del § 3 FHG-BG si intendono

a) Legalità: Spese ed entrate necessitano di una base giuridica.

b) Parco uso delle risorse: Le necessità di spesa devono essere esaminate in relazione alla loro necessità e sostenibilità. Le spese devono essere effettuate in ordine di urgenza.

c) Economicidade: Per ogni progetto, si deve preferire la soluzione economicamente più vantaggiosa. I beni patrimoniali devono essere gestiti con cura al fine di preservarne la sostanza e l'usabilità.

d) Equilibrio di bilancio: Il conto economico deve essere equilibrato a medio termine.

e) Finanziamento secondo il principio del "chi inquina paga": Chi usufruisce di prestazioni speciali deve sostenere i costi ragionevoli.

f) Compensazione dei benefici: Chi trae particolari vantaggi economici da disposizioni e strutture pubbliche deve versare contributi ragionevoli, il cui importo non può superare i costi.

g) Contabilità ordinata: I principi contabili sono rispettati e le deviazioni sono indicate.

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4. Manuale

1 Il Dipartimento delle finanze elabora un manuale sulla gestione delle finanze,

sulle uscite e la loro autorizzazione, nonché sulla contabilità.

2 Il manuale contiene direttive e raccomandazioni vincolanti ed è approvato dal

Consiglio di Stato. Le raccomandazioni non vincolanti sono aggiornate dal Di-

partimento delle finanze.

3 È fatta salva l'emanazione di direttive particolari su aspetti specifici della gestio-

ne delle finanze e della contabilità.

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5. Rappresentazione

a) Livello di dettaglio

1 Il piano dei conti secondo il modello contabile armonizzato è suddiviso

nel preventivo, nel piano finanziario, nel conto economico e nel conto degli investi-

menti come segue

a) nella rappresentazione ordinaria, secondo i gruppi di conti a due cifre;

b) nella rappresentazione dettagliata, secondo i gruppi di conti a tre cifre.

2 Restano riservate le disposizioni relative alla rappresentazione del bilancio.

3 Tutte le categorie di conti devono essere rendicontabili nei confronti dell’autorità

di vigilanza o della commissione di revisione dei conti.

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b) Comparabilità

1 Nel piano finanziario vengono messe a confronto, in forma tabellare

a) il preventivo da approvare;

b) gli anni del piano finanziario;

c) l'ultimo consuntivo approvato;

d) l'ultimo preventivo.

2 Nel conto annuale vengono messe a confronto, in forma tabellare

a) il conto da approvare;

b) il preventivo corrispondente;

c) il conto dell'anno precedente.

II. Controllo

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1. Gestione dei rischi

1 I Comuni identificano e riesaminano periodicamente i loro rischi, li valutano in

termini di probabilità di accadimento e di entità del danno.

2 Essi adottano precauzioni e misure per prevenire la realizzazione dei rischi e

per gestire e minimizzare gli effetti negativi degli eventi dannosi.

3 Per rischi si intendono eventi e sviluppi che, con una certa probabilità, possono

verificarsi e avere notevoli ripercussioni negative sul raggiungimento degli obiettivi

o sull'adempimento dei compiti del Comune.

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2. Sistema di controllo interno

1 Il Consiglio comunale provvede a un sistema di controllo interno (SCI) adeguato e

orientato al rischio.

2 Adotta le necessarie misure normative, organizzative, operative e tecniche per

a) assicurare una rappresentazione fedele della situazione finanziaria;

b) garantire il rispetto delle leggi e delle normative vigenti;

c) prevenire comportamenti punibili;

d) identificare, correggere ed evitare errori;

e) eliminare i rischi operativi significativi relativi alla protezione del patrimonio;

f) assicurare l'efficienza e l'efficacia delle attività aziendali.

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3. Controlling

a) Sistema di Controlling

1 Il Consiglio comunale stabilisce un sistema di controlling adeguato alla propria

gestione finanziaria.

2 In particolare, esso disciplina le procedure, l’estensione, la periodicità, il circolo

dei destinatari e la documentazione del controlling.

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b) in caso di partecipazioni

1 Il controlling delle partecipazioni si riferisce alle partecipazioni del Comune in

enti e istituzioni di diritto pubblico e privato.

2 Gli strumenti del controlling delle partecipazioni sono in particolare

a) strategie di proprietà per le partecipazioni significative;

b) rendicontazione nell'ambito del rapporto annuale.

3 Il Consiglio Comunale designa le partecipazioni significative.

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c) nelle convenzioni di prestazioni e nei contributi

Se l'adempimento di un compito viene trasferito a un terzo, il Consiglio comunale

assicura che

a) l'esecuzione del compito possa essere verificata;

b) l'influenza finanziaria sia mantenuta, in particolare concordando una riserva di

bilancio.

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4. Medio termine

1 Il medio termine ai sensi del § 6 FHG-BG comprende un periodo di otto anni.

2 Per la gestione della politica finanziaria sono determinanti

a) i tre esercizi finanziari precedenti;

b) l'esercizio finanziario corrente;

c) i quattro anni di pianificazione successivi all'esercizio finanziario corrente.

3 I finanziamenti speciali devono essere orientati al ciclo di vita di un impianto.

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5. Preventivo

a) Crediti di preventivo

I conti principali del preventivo ai sensi del § 10 FHG-BG sono i gruppi di conti

a due cifre, elencati nell'Allegato I, del conto economico e degli investimenti secon-

do il piano dei conti del Modello Armonizzato di Contabilità (HRM).

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6. Spese indispensabili

Le spese indispensabili ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2 FHG-BG sono in particolare

a) Spese per il personale per le assunzioni esistenti e per la riassegnazione approvata

di posti vacanti;

b) Spese per le quali, in base all'articolo 13 FHG-BG, potrebbe essere autorizzato

uno sforamento di credito;

c) Ulteriori spese la cui mancata effettuazione violerebbe il principio di una gestione

economica del bilancio o il principio di buona fede.

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7. Collocamento del patrimonio finanziario

1 Il patrimonio finanziario può essere collocato in

a) contanti;

b) crediti, che ammontano a un importo determinato, in particolare depositi

presso PostFinance o banche nonché depositi a termine collocati presso

imprese di buona solvibilità o con garanzia statale;

c) obbligazioni in franchi svizzeri della mano pubblica o di imprese private e

banche di buona solvibilità;

d) azioni quotate di debitori svizzeri;

e) immobili.

2 Non sono ammessi

a) obbligazioni in valute estere;

b) azioni estere;

c) investimenti alternativi come fondi speculativi (hedge funds), derivati o

altri investimenti a carattere fortemente speculativo.

3 La solvibilità di un istituto o di un’impresa privata è valutata in base a standard

riconosciuti.

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8. Ammortamenti straordinari

Fintanto che sussiste una perdita contabile, non è consentito effettuare ammortamenti straordinari.

III. Spese

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1. Tipologie

Le uscite sono deliberate per

a) singole opere (una tantum e ricorrenti);

b) singole opere raggruppate in un programma;

c) progettazioni.

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2. Unità della materia

1 Le uscite per un determinato progetto, che sono tra loro in relazione oggettiva e

temporale o che si condizionano reciprocamente, sono incluse nella stessa

autorizzazione di spesa.

2 Se un progetto include uscite vincolate e nuove uscite, quelle vincolate possono

essere scorporate, a meno che non siano necessariamente collegate a quelle nuove.

Esse devono essere indicate nel rapporto.

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3. Calcolo dell'ammontare delle spese

1 Nel calcolo dell'ammontare delle spese vanno considerati tutti gli oneri, unici

e ricorrenti, che derivano dalla progettazione concreta dell'opera prevista

fino al suo utilizzo operativo.

2 In particolare rientrano gli oneri di progettazione, l'acquisto di terreni,

l'approvvigionamento di materiali o il trasferimento di beni patrimoniali dal

patrimonio finanziario a quello amministrativo, i costi di realizzazione,

compresi i costi per i provvisori e le attrezzature necessarie per l'utilizzo

appropriato.

3 Non vengono incluse le spese per le quali è già stata concessa una precedente

autorizzazione di spesa.

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4. Informazioni su ulteriori costi

Ulteriori costi, quali in particolare i costi conseguenti, non inclusi nel calcolo conformemente all'art. 19, sono indicati nel rapporto per l'autorizzazione di spesa.

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5. Controllo

1 Il Consiglio comunale designa l’organo competente per l’esecuzione del progetto.

2 L’organo di controllo ha segnatamente i seguenti compiti

a) esercita il controllo sugli impegni già assunti e su quelli futuri nel quadro di un’autorizzazione di spesa approvata;

b) redige regolarmente stime dei costi finali, al fine di garantire il rispetto dell’autorizzazione di spesa e di richiedere tempestivamente un aumento dell’autorizzazione di spesa, se necessario;

c) rileva costantemente i maggiori costi dovuti all’inflazione secondo l’indice dei prezzi delle costruzioni o dei prezzi alla produzione.

IV. Contabilità

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1. Norme applicabili

1 Per la contabilità si applicano le raccomandazioni professionali elencate nell'allegato III

conformemente all'HRM.

2 Restano riservate le disposizioni divergenti previste dalla legge, dall'ordinanza o dal

manuale ai sensi del § 4.

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2. Grado di dettaglio del bilancio

Il bilancio è rappresentato, sia nella presentazione ordinaria che in quella det-

tagliata, conformemente al piano dei conti completo ai sensi dell'HRM.

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3. Finanziamenti Speciali

1 Sono da considerare finanziamenti speciali

a) Prevenzione e lotta contro gli incendi;

b) Smaltimento delle acque reflue;

c) Smaltimento dei rifiuti;

d) Indennità per rifugi protettivi;

e) Indennità per parcheggi;

f) Case di riposo e di cura;

g) Tasse di soggiorno;

h) Indennità per campi da gioco per bambini;

i) Approvvigionamento idrico;

j) Approvvigionamento di elettricità, approvvigionamento energetico;

k) Antenna comunitaria, televisione via cavo;

l) Compensazione dei vantaggi di pianificazione;

m) ulteriori finanziamenti speciali istituiti dai comuni.

2 Obblighi e anticipi dei finanziamenti speciali, nonché crediti di conti speciali, devono essere remunerati internamente con interessi. Il Consiglio di Stato stabilisce il tasso di interesse.

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4. Calcolo degli investimenti

Gli investimenti fino a Fr. 75 000.- nel singolo caso vengono imputati al conto economico;

quelli superiori a tale importo sono addebitati al calcolo degli investimenti.

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5. Valutazione degli attivi

a) Attivi finanziari

1 Il valore di mercato degli attivi finanziari è determinato sulla base dei seguenti valori e

tenendo conto di un'eventuale rettifica di valore

a) mezzi liquidi e crediti: valore nominale;

b) titoli a reddito fisso, prestiti e ipoteche: valore nominale;

c) azioni e quote: quotazione di chiusura di fine anno della borsa o valore fiscale;

d) immobili: costo di acquisizione;

e) scorte: prezzo di costo.

2 I valori contabili degli attivi finanziari sono verificati annualmente e, se necessario,

rivalutati. Per gli impianti e macchinari la verifica avviene ogni cinque anni.

3 Crediti significativi il cui incasso è a rischio devono essere rettificati di conseguenza.

Tutti gli altri crediti sono rettificati annualmente nella misura di una detrazione

del 5%.

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b) Immobilizzazioni amministrative

1 Il costo di acquisizione corrisponde all'investimento netto.

2 Le immobilizzazioni amministrative sono ammortizzate conformemente all'allegato II.

3 Mutui e partecipazioni devono essere valutati al costo di acquisizione e

la loro recuperabilità deve essere verificata annualmente.

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c) Scambio tra patrimonio finanziario e patrimonio amministrativo

1 Al momento del trasferimento di patrimonio finanziario in patrimonio ammini-

strativo è determinante il valore venale.

2 Le attività che non sono più necessarie per l'adempimento dei compiti pubblici

devono essere trasferite al patrimonio finanziario.

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d) Contabilità degli immobilizzi

1 I valori patrimoniali del patrimonio finanziario e del patrimonio amministrativo, che

sono utilizzati per più anni, devono essere registrati in una contabilità degli immobilizzi.

2 La contabilità degli immobilizzi presenta dati dettagliati sullo sviluppo di questi

valori patrimoniali.

3 Le categorie di immobilizzi si conformano all'Allegato II.

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6. Valutazione delle Passività

a) Principio generale

Le passività sono iscritte a bilancio al loro valore nominale.

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b) Accantonamenti

aa) Costituzione

1 Gli accantonamenti sono passività ai sensi del § 34 cpv. 2 FHG-BG, il cui

ammontare o la cui esigibilità è incerta, ma attendibilmente stimabile.

2 Essi vengono iscritti in bilancio se si basano su un fatto concreto e sono

significativi per importo.

3 Non vengono costituiti accantonamenti per prefinanziamenti e obblighi di

risanamento nei confronti di istituti di previdenza.

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bb) Utilizzo e scioglimento

1 Gli accantonamenti possono essere utilizzati soltanto per il progetto per il quale

sono stati costituiti.

2 Gli accantonamenti devono essere sciolti quando non soddisfano più i criteri di

passivazione.

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7. Conservazione dei documenti

1 I documenti contabili devono essere conservati per tutto il tempo richiesto dal

diritto sovraordinato o per il tempo in cui devono essere disponibili come mezzi di

prova nonché per la determinazione di rapporti debitori e creditori, ma almeno per

dieci anni.

2 I documenti devono essere protetti contro la perdita, la distruzione, le alterazioni

successive e l'accesso non autorizzato.

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8. Documenti e Firme Elettronici

I documenti e le firme elettroniche sono equiparati a quelli scritti, a condi-

zione che

a) l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione delle persone che

concedono l'approvazione e la liberatoria siano garantite;

b) l'approvazione e la liberatoria siano protocollate e

c) l'integrità dei dati relativi ai documenti acquisiti e dei processi di approva-

zione documentati sia assicurata.

V. Gestione Amministrativa Orientata all'Efficacia

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1. Disposizioni generali

1 Il Comune che intende sottoporre la propria amministrazione o parte di essa ai

principi di gestione amministrativa orientata ai risultati (WOV), è tenuto a stabilirne

l'attuazione in un apposito documento programmatico (concetto).

2 Il documento programmatico (concetto) deve essere adottato conformemente

alle disposizioni degli §§ 36-38 e deve essere conforme ai requisiti degli §§ 39-45.

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2. Introduzione

a) Delibera di principio

Gli aventi diritto al voto decidono alle urne sui principi dell'attuazione, designando

a) le parti dell'amministrazione a cui si riferisce la gestione amministrativa orientata ai risultati;

b) i tratti essenziali dei mandati di prestazione e del budget globale;

c) la procedura per l'attribuzione dei mandati di prestazione e dei budget globali;

d) le modalità di rendicontazione del Consiglio comunale all'Assemblea comunale;

e) la partecipazione della Commissione di revisione dei conti.

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b) Attuazione

Il Consiglio comunale adotta le necessarie decisioni esecutive, mediante

a) la definizione dei contenuti dei mandati di prestazione;

b) la preparazione del budget globale;

c) l'introduzione del sistema di controlling;

d) la regolamentazione della delega di competenze di spesa;

e) l'adozione delle ulteriori decisioni di controllo.

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c) Approvazione

Il Consiglio comunale inoltra per l’approvazione dell’introduzione al Consiglio di Stato

la seguente documentazione

a) la delibera di principio degli aventi diritto di voto;

b) per ogni unità amministrativa l’attuazione prevista, inclusi i suoi

provvedimenti d’esecuzione.

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3. Condizioni quadro

a) Unità amministrativa

L'amministrazione è strutturata in unità amministrative, corrispondenti alla struttu-

ra funzionale secondo il Modello contabile armonizzato (MCA) o ad un'altra sud-

divisione per settori di attività.

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b) Rappresentazione

1 Nel preventivo devono essere indicati i costi lordi e i ricavi lordi che sono alla base del budget globale.

2 Ai mandati di prestazioni devono essere allegate informazioni di contesto come il mandato fondamentale, le prestazioni (prodotti) e gli indicatori della relativa unità amministrativa.

3 Gli anni del piano finanziario devono essere allegati alla rappresentazione del budget globale e dei mandati di prestazioni. Essi devono indicare l'evoluzione prevista del budget globale.

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c) Mandato di prestazione e budget globale

1 Il Consiglio comunale decide in merito al contenuto del mandato di prestazione e

al budget globale.

2 L'Assemblea comunale approva ogni mandato di prestazione nella sua interezza e

delibera in merito al budget globale.

3 Non è possibile un'attuazione parziale di un mandato di prestazione o una

suddivisione in singole parti.

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d) Controlling

Mediante il Controlling deve essere garantito che

a) le informazioni per la valutazione degli obiettivi di prestazione e di efficacia siano

rilevate e valutate;

b) siano adottate le misure necessarie qualora si profili un mancato raggiungimento

del mandato di prestazioni.

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e) Strumenti volontari

Il Consiglio comunale può

a) tenere un piano integrato delle attività e delle finanze, che colleghi la prospettiva

delle prestazioni e quella finanziaria in una pianificazione pluriennale e continua,

articolata per unità amministrative;

b) limitare i trasferimenti di conti all'interno di un budget globale per determinati

casi singoli (decisioni di gestione).

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f) Rendicontazione

1 Per la rendicontazione rimangono applicabili le restanti disposizioni sulla gestione finanziaria.

2 L'articolazione delle unità amministrative non influisce sulla presentazione del conto annuale.

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g) Rapportistica e revisione contabile

1 Le unità amministrative cui è assegnato un mandato di prestazioni si occupano

della rendicontazione.

2 Il Consiglio comunale garantisce che la Commissione di revisione contabile sia

sufficientemente informata sull'esecuzione dei mandati di prestazioni e sul ri-

spetto del budget globale.

3 La Commissione di revisione contabile valuta i mandati di prestazioni presen-

tati e la loro esecuzione e presenta rapporto e proposta all'Assemblea comunale.

VI. Commissione di revisione contabile (CRC)

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### Esame del Bilancio Finanziario

1 La RPK esamina il bilancio finanziario tramite

a) verifiche ordinarie, che si basano su un piano di verifica con priorità da essa

definito;

b) verifiche intermedie e

c) verifiche a sorpresa.

2 Tali verifiche comprendono

a) sotto il profilo formale, in particolare, la correttezza contabile dei dati e la

completezza delle registrazioni e dei giustificativi;

b) sotto il profilo legale, in particolare, il rispetto delle disposizioni costituzionali,

legislative, regolamentari e di altre norme di esecuzione applicabili al

bilancio finanziario;

c) sotto il profilo sostanziale, in particolare, la verifica della sostenibilità delle

spese, l'adeguatezza degli investimenti e l'evoluzione del bilancio

finanziario.

VII. Disposizioni Transitorie

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 153 Bilancio finanziario

1. Ammortamento del patrimonio amministrativo

(Art. 54 cpv. 2 LGF-CG)

1 Se al momento dell'entrata in vigore della legislazione sulla gestione finanziaria per i distretti e i comuni la vita utile residua dei beni materiali appartenenti al patrimonio amministrativo è già scaduta, questi vengono ammortizzati nell'arco di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore.

2 Se l'entrata in vigore della legislazione sulla gestione finanziaria per i distretti e i comuni, durante gli ultimi tre anni precedenti la scadenza della vita utile di beni materiali appartenenti al patrimonio amministrativo, comporta un'eccessiva onerosità per il comune interessato, il Dipartimento delle finanze può, su richiesta di quest'ultimo, prorogare il periodo di ammortamento a otto anni. La proroga concessa inizia dalla data di entrata in vigore.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 153 Bilancio finanziario

2. Riserva di rivalutazione

(§ 54 cpv. 3 LFF-BG)

1 Le riserve derivanti dalla rivalutazione di attivi finanziari devono essere sciolte

a favore del patrimonio netto alla fine dell’anno successivo all’entrata in vigore

della legge sulla gestione finanziaria per i distretti e i comuni.

2 Per le riserve derivanti dalla rivalutazione di immobili si può rinunciare allo

scioglimento.

3 Prelevamenti dalle riserve

a) sono obbligatori se un attivo precedentemente rivalutato viene alienato;

b) possono essere effettuati se su attivi precedentemente rivalutati insorgono

perdite dovute a svalutazioni.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 153 Bilancio finanziario

3. Riserva di rivalutazione

(§ 54, comma 3 FHG-BG)

Le riserve derivanti dalla rivalutazione del patrimonio amministrativo devono essere sciolte

a favore del patrimonio netto alla fine dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge

sulla gestione finanziaria per i distretti e i comuni.

VIII. Disposizioni finali

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 153 Bilancio finanziario

1. Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza sono abrogate

a) l'Ordinanza sulle finanze per i distretti e i comuni del 19 dicembre 1995;

b) l'Ordinanza sull'introduzione sperimentale della gestione amministrativa ori-

entata agli effetti nei comuni e nei distretti del 7 giugno 2005.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 153 Bilancio finanziario

2. Modifica del diritto previgente

Il Regolamento d'esecuzione della Legge sulla perequazione finanziaria del 15 gennaio 2002 viene modificato come segue

Art. 2

I distretti e i comuni devono presentare al Dipartimento delle finanze per la statistica finanziaria comunale annuale

a) piano finanziario (incluso il preventivo) entro il 31 dicembre di ogni anno;

b) conto annuale entro il 15 maggio di ogni anno.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 153 Bilancio finanziario

3. Pubblicazione, entrata in vigore

1 La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino ufficiale e inserita nella Raccolta

delle leggi.

2 Essa entra in vigore il 1° gennaio 2021.6

Allegato I

Crediti di preventivo ai sensi del § 13

1. Conto economico

Spese Ricavi

30 Spese per il personale 40 Ricavi fiscali

31 Spese per beni e altri costi di 41 Regalie e concessioni

esercizio

33 Ammortamenti patrimonio ammi- 42 Corrispettivi

nistrativo

34 Oneri finanziari 43 Ricavi diversi

35 Versamenti in fondi e finanzia- 44 Proventi finanziari

menti speciali

36 Oneri di trasferimento 45 Prelevamenti da fondi e finan-

ziamenti speciali

37 Contributi in transito 46 Ricavi di trasferimento

38 Spese straordinarie 47 Contributi in transito

39 Rimborsi interni 48 Ricavi straordinari

49 Rimborsi interni

2. Conto degli investimenti

Spese per investimenti Entrate da investimenti

50 Immobilizzazioni materiali 60 Trasferimento di immobilizzazioni

materiali nel patrimonio finanziario

51 Investimenti per conto terzi 61 Rimborsi

52 Immobilizzazioni immateriali 62 Trasferimento di immobilizzazioni

immateriali nel patrimonio finan-

ziario

54 Prestiti 63 Contributi agli investimenti per

conto proprio

55 Partecipazioni e capitali di base 64 Rimborso di prestiti

56 Contributi propri agli investi- 65 Trasferimento di partecipazioni

menti

57 Contributi in transito agli investi- 66 Rimborso dei propri contributi

menti agli investimenti

58 Spese straordinarie per investi- 67 Contributi in transito agli investi-

menti menti

59 Riporto a bilancio 68 Entrate straordinarie da investi-

menti

69 Riporto a bilancio

Allegato II

Categorie di immobilizzazioni secondo il MOF e ammortamenti

Categoria di immobilizzazione Durata di utilizzo Tasso di ammor-

in anni tamento (in %)

Terreni – –

2a Edifici/Fabbricati 4.00

2b Case per anziani e case di cura 3.03

3a Strade 4.00

3b Ponti 4.00

Boschi – –

5a Costruzioni di canali 2.50

5b Opere di arginatura 2.50

Piani urbanistici/regionali – –

7a Beni mobili 20.00

7b Macchinari 20.00

7c Veicoli, veicoli di soccorso 20.00

Distretti

Veicoli speciali 6.67

Informatica, hardware 20.00

10a Immobilizzazioni immateriali 20.00

10b Informatica, software 20.00

Categoria di immobilizzazione Durata di utilizzo Tasso di ammor-

in anni tamento (in %)

11a Contributi agli investimenti per secondo la durata di utilizzo

l’adempimento di un compito dell’oggetto finanziato

pubblico

11b Contributi agli investimenti a privati

Immobilizzazioni in costruzione - -

13, Prestiti e partecipazioni nel - -

patrimonio amministrativo

Impianti di depurazione 4.00

Impianti di smaltimento rifiuti 4.00

Allegato III

Valgono le seguenti raccomandazioni specialistiche del modello contabile armonizzato

(§ 26 cpv. 2 LCG-BG)

Nr. Raccomandazione specialistica Versione valida Scostamento

Elementi del modello

contabile

Principi di una contabilità

ordinata

Piano dei conti e struttura

funzionale

Conto economico

Ratei e risconti attivi e

passivi

Rettifiche di valore

Ricavi fiscali

Finanziamenti speciali I finanziamenti speciali vengono

e prefinanziamento esposti solo nel bilancio. Le

spese e le entrate (rendiconto

dei fondi) avvengono al di fuori

del conto economico e del conto

degli investimenti.

La costituzione di riserve per

progetti non ancora decisi (pre-

finanziamenti) non è ammissi-

bile.

Nr. Raccomandazione specialistica Versione valida Scostamento

Accantonamenti e Per futuri contributi di risana-

passività potenziali mento del datore di lavoro alla

cassa pensione del Cantone

Svitto in caso di sottocopertura

ai sensi del § 11 della Legge

sulla cassa pensione del Can-

tone Svitto (LCP) del 21 maggio

20147 o altre istituzioni di

previdenza non vengono costi-

tuiti né accantonamenti né

vengono contabilizzati ratei e

risconti passivi. I contributi di

risanamento del datore di la-

voro vengono contabilizzati

come i contributi ordinari nel-

l’anno della scadenza e conside-

rati nel preventivo e nel piano

finanziario. Nell’allegato del

rendiconto annuale viene indi-

cato il grado di copertura al 31

dicembre.

10 Conto degli investimenti

11 Bilancio

12 Immobilizzazioni e

contabilità delle immobilizza-

zioni

13 Approccio consolidato

14 Rendiconto dei flussi di

cassa

15 Stato della variazione del

patrimonio netto

16 Allegato al rendiconto

annuale

17 Grandezze e strumenti

degli obiettivi di politica

finanziaria

18 Indici finanziari

19 Procedura di transizione Le riserve da nuova valuta-

all’MOF2 zione del patrimonio finanziario

e da rivalutazione del patrimo-

nio amministrativo devono es-

sere risolte dopo un anno. Nel

caso di riserve da nuova valuta-

zione di terreni si può rinunciare

alla risoluzione.

Nr. Raccomandazione specialistica Versione valida Scostamento

21 Strumenti finanziari Investimenti di patrimonio finan-

ziario in obbligazioni in valuta

estera, azioni estere e investi-

menti alternativi come hedge

fund, derivati o altri investimen-

ti a carattere fortemente specu-

lativo non sono ammissibili.

1 RS 25-56.

2 SRSZ 153.100.

3 RS 19-84.

4 RS 21-28.

5 SRSZ 154.111.

6 BU 2019 1581.

7 SRSZ 145.210.

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