1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 15 Distretti e Comuni » 153 Bilancio finanziario (FHV-BG)
Indice delle disposizioni (52)
Testo normativo (52 Articoli)
1. Ambito di applicazione
Le disposizioni sui comuni si applicano per analogia ai distretti e ai loro enti.
2. Indipendenza dei tribunali distrettuali
1 L'indipendenza finanziaria dei tribunali distrettuali è garantita.
2 Essi presentano annualmente il rendiconto annuale e un progetto di piano
finanziario al Consiglio distrettuale, all'attenzione dell'assemblea distrettuale.
3. Principi
Ai sensi del § 3 FHG-BG si intendono
a) Legalità: Spese ed entrate necessitano di una base giuridica.
b) Parco uso delle risorse: Le necessità di spesa devono essere esaminate in relazione alla loro necessità e sostenibilità. Le spese devono essere effettuate in ordine di urgenza.
c) Economicidade: Per ogni progetto, si deve preferire la soluzione economicamente più vantaggiosa. I beni patrimoniali devono essere gestiti con cura al fine di preservarne la sostanza e l'usabilità.
d) Equilibrio di bilancio: Il conto economico deve essere equilibrato a medio termine.
e) Finanziamento secondo il principio del "chi inquina paga": Chi usufruisce di prestazioni speciali deve sostenere i costi ragionevoli.
f) Compensazione dei benefici: Chi trae particolari vantaggi economici da disposizioni e strutture pubbliche deve versare contributi ragionevoli, il cui importo non può superare i costi.
g) Contabilità ordinata: I principi contabili sono rispettati e le deviazioni sono indicate.
4. Manuale
1 Il Dipartimento delle finanze elabora un manuale sulla gestione delle finanze,
sulle uscite e la loro autorizzazione, nonché sulla contabilità.
2 Il manuale contiene direttive e raccomandazioni vincolanti ed è approvato dal
Consiglio di Stato. Le raccomandazioni non vincolanti sono aggiornate dal Di-
partimento delle finanze.
3 È fatta salva l'emanazione di direttive particolari su aspetti specifici della gestio-
ne delle finanze e della contabilità.
5. Rappresentazione
a) Livello di dettaglio
1 Il piano dei conti secondo il modello contabile armonizzato è suddiviso
nel preventivo, nel piano finanziario, nel conto economico e nel conto degli investi-
menti come segue
a) nella rappresentazione ordinaria, secondo i gruppi di conti a due cifre;
b) nella rappresentazione dettagliata, secondo i gruppi di conti a tre cifre.
2 Restano riservate le disposizioni relative alla rappresentazione del bilancio.
3 Tutte le categorie di conti devono essere rendicontabili nei confronti dell’autorità
di vigilanza o della commissione di revisione dei conti.
b) Comparabilità
1 Nel piano finanziario vengono messe a confronto, in forma tabellare
a) il preventivo da approvare;
b) gli anni del piano finanziario;
c) l'ultimo consuntivo approvato;
d) l'ultimo preventivo.
2 Nel conto annuale vengono messe a confronto, in forma tabellare
a) il conto da approvare;
b) il preventivo corrispondente;
c) il conto dell'anno precedente.
II. Controllo
1. Gestione dei rischi
1 I Comuni identificano e riesaminano periodicamente i loro rischi, li valutano in
termini di probabilità di accadimento e di entità del danno.
2 Essi adottano precauzioni e misure per prevenire la realizzazione dei rischi e
per gestire e minimizzare gli effetti negativi degli eventi dannosi.
3 Per rischi si intendono eventi e sviluppi che, con una certa probabilità, possono
verificarsi e avere notevoli ripercussioni negative sul raggiungimento degli obiettivi
o sull'adempimento dei compiti del Comune.
2. Sistema di controllo interno
1 Il Consiglio comunale provvede a un sistema di controllo interno (SCI) adeguato e
orientato al rischio.
2 Adotta le necessarie misure normative, organizzative, operative e tecniche per
a) assicurare una rappresentazione fedele della situazione finanziaria;
b) garantire il rispetto delle leggi e delle normative vigenti;
c) prevenire comportamenti punibili;
d) identificare, correggere ed evitare errori;
e) eliminare i rischi operativi significativi relativi alla protezione del patrimonio;
f) assicurare l'efficienza e l'efficacia delle attività aziendali.
3. Controlling
a) Sistema di Controlling
1 Il Consiglio comunale stabilisce un sistema di controlling adeguato alla propria
gestione finanziaria.
2 In particolare, esso disciplina le procedure, l’estensione, la periodicità, il circolo
dei destinatari e la documentazione del controlling.
b) in caso di partecipazioni
1 Il controlling delle partecipazioni si riferisce alle partecipazioni del Comune in
enti e istituzioni di diritto pubblico e privato.
2 Gli strumenti del controlling delle partecipazioni sono in particolare
a) strategie di proprietà per le partecipazioni significative;
b) rendicontazione nell'ambito del rapporto annuale.
3 Il Consiglio Comunale designa le partecipazioni significative.
c) nelle convenzioni di prestazioni e nei contributi
Se l'adempimento di un compito viene trasferito a un terzo, il Consiglio comunale
assicura che
a) l'esecuzione del compito possa essere verificata;
b) l'influenza finanziaria sia mantenuta, in particolare concordando una riserva di
bilancio.
4. Medio termine
1 Il medio termine ai sensi del § 6 FHG-BG comprende un periodo di otto anni.
2 Per la gestione della politica finanziaria sono determinanti
a) i tre esercizi finanziari precedenti;
b) l'esercizio finanziario corrente;
c) i quattro anni di pianificazione successivi all'esercizio finanziario corrente.
3 I finanziamenti speciali devono essere orientati al ciclo di vita di un impianto.
5. Preventivo
a) Crediti di preventivo
I conti principali del preventivo ai sensi del § 10 FHG-BG sono i gruppi di conti
a due cifre, elencati nell'Allegato I, del conto economico e degli investimenti secon-
do il piano dei conti del Modello Armonizzato di Contabilità (HRM).
6. Spese indispensabili
Le spese indispensabili ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2 FHG-BG sono in particolare
a) Spese per il personale per le assunzioni esistenti e per la riassegnazione approvata
di posti vacanti;
b) Spese per le quali, in base all'articolo 13 FHG-BG, potrebbe essere autorizzato
uno sforamento di credito;
c) Ulteriori spese la cui mancata effettuazione violerebbe il principio di una gestione
economica del bilancio o il principio di buona fede.
7. Collocamento del patrimonio finanziario
1 Il patrimonio finanziario può essere collocato in
a) contanti;
b) crediti, che ammontano a un importo determinato, in particolare depositi
presso PostFinance o banche nonché depositi a termine collocati presso
imprese di buona solvibilità o con garanzia statale;
c) obbligazioni in franchi svizzeri della mano pubblica o di imprese private e
banche di buona solvibilità;
d) azioni quotate di debitori svizzeri;
e) immobili.
2 Non sono ammessi
a) obbligazioni in valute estere;
b) azioni estere;
c) investimenti alternativi come fondi speculativi (hedge funds), derivati o
altri investimenti a carattere fortemente speculativo.
3 La solvibilità di un istituto o di un’impresa privata è valutata in base a standard
riconosciuti.
8. Ammortamenti straordinari
Fintanto che sussiste una perdita contabile, non è consentito effettuare ammortamenti straordinari.
III. Spese
1. Tipologie
Le uscite sono deliberate per
a) singole opere (una tantum e ricorrenti);
b) singole opere raggruppate in un programma;
c) progettazioni.
2. Unità della materia
1 Le uscite per un determinato progetto, che sono tra loro in relazione oggettiva e
temporale o che si condizionano reciprocamente, sono incluse nella stessa
autorizzazione di spesa.
2 Se un progetto include uscite vincolate e nuove uscite, quelle vincolate possono
essere scorporate, a meno che non siano necessariamente collegate a quelle nuove.
Esse devono essere indicate nel rapporto.
3. Calcolo dell'ammontare delle spese
1 Nel calcolo dell'ammontare delle spese vanno considerati tutti gli oneri, unici
e ricorrenti, che derivano dalla progettazione concreta dell'opera prevista
fino al suo utilizzo operativo.
2 In particolare rientrano gli oneri di progettazione, l'acquisto di terreni,
l'approvvigionamento di materiali o il trasferimento di beni patrimoniali dal
patrimonio finanziario a quello amministrativo, i costi di realizzazione,
compresi i costi per i provvisori e le attrezzature necessarie per l'utilizzo
appropriato.
3 Non vengono incluse le spese per le quali è già stata concessa una precedente
autorizzazione di spesa.
4. Informazioni su ulteriori costi
Ulteriori costi, quali in particolare i costi conseguenti, non inclusi nel calcolo conformemente all'art. 19, sono indicati nel rapporto per l'autorizzazione di spesa.
5. Controllo
1 Il Consiglio comunale designa l’organo competente per l’esecuzione del progetto.
2 L’organo di controllo ha segnatamente i seguenti compiti
a) esercita il controllo sugli impegni già assunti e su quelli futuri nel quadro di un’autorizzazione di spesa approvata;
b) redige regolarmente stime dei costi finali, al fine di garantire il rispetto dell’autorizzazione di spesa e di richiedere tempestivamente un aumento dell’autorizzazione di spesa, se necessario;
c) rileva costantemente i maggiori costi dovuti all’inflazione secondo l’indice dei prezzi delle costruzioni o dei prezzi alla produzione.
IV. Contabilità
1. Norme applicabili
1 Per la contabilità si applicano le raccomandazioni professionali elencate nell'allegato III
conformemente all'HRM.
2 Restano riservate le disposizioni divergenti previste dalla legge, dall'ordinanza o dal
manuale ai sensi del § 4.
2. Grado di dettaglio del bilancio
Il bilancio è rappresentato, sia nella presentazione ordinaria che in quella det-
tagliata, conformemente al piano dei conti completo ai sensi dell'HRM.
3. Finanziamenti Speciali
1 Sono da considerare finanziamenti speciali
a) Prevenzione e lotta contro gli incendi;
b) Smaltimento delle acque reflue;
c) Smaltimento dei rifiuti;
d) Indennità per rifugi protettivi;
e) Indennità per parcheggi;
f) Case di riposo e di cura;
g) Tasse di soggiorno;
h) Indennità per campi da gioco per bambini;
i) Approvvigionamento idrico;
j) Approvvigionamento di elettricità, approvvigionamento energetico;
k) Antenna comunitaria, televisione via cavo;
l) Compensazione dei vantaggi di pianificazione;
m) ulteriori finanziamenti speciali istituiti dai comuni.
2 Obblighi e anticipi dei finanziamenti speciali, nonché crediti di conti speciali, devono essere remunerati internamente con interessi. Il Consiglio di Stato stabilisce il tasso di interesse.
4. Calcolo degli investimenti
Gli investimenti fino a Fr. 75 000.- nel singolo caso vengono imputati al conto economico;
quelli superiori a tale importo sono addebitati al calcolo degli investimenti.
5. Valutazione degli attivi
a) Attivi finanziari
1 Il valore di mercato degli attivi finanziari è determinato sulla base dei seguenti valori e
tenendo conto di un'eventuale rettifica di valore
a) mezzi liquidi e crediti: valore nominale;
b) titoli a reddito fisso, prestiti e ipoteche: valore nominale;
c) azioni e quote: quotazione di chiusura di fine anno della borsa o valore fiscale;
d) immobili: costo di acquisizione;
e) scorte: prezzo di costo.
2 I valori contabili degli attivi finanziari sono verificati annualmente e, se necessario,
rivalutati. Per gli impianti e macchinari la verifica avviene ogni cinque anni.
3 Crediti significativi il cui incasso è a rischio devono essere rettificati di conseguenza.
Tutti gli altri crediti sono rettificati annualmente nella misura di una detrazione
del 5%.
b) Immobilizzazioni amministrative
1 Il costo di acquisizione corrisponde all'investimento netto.
2 Le immobilizzazioni amministrative sono ammortizzate conformemente all'allegato II.
3 Mutui e partecipazioni devono essere valutati al costo di acquisizione e
la loro recuperabilità deve essere verificata annualmente.
c) Scambio tra patrimonio finanziario e patrimonio amministrativo
1 Al momento del trasferimento di patrimonio finanziario in patrimonio ammini-
strativo è determinante il valore venale.
2 Le attività che non sono più necessarie per l'adempimento dei compiti pubblici
devono essere trasferite al patrimonio finanziario.
d) Contabilità degli immobilizzi
1 I valori patrimoniali del patrimonio finanziario e del patrimonio amministrativo, che
sono utilizzati per più anni, devono essere registrati in una contabilità degli immobilizzi.
2 La contabilità degli immobilizzi presenta dati dettagliati sullo sviluppo di questi
valori patrimoniali.
3 Le categorie di immobilizzi si conformano all'Allegato II.
6. Valutazione delle Passività
a) Principio generale
Le passività sono iscritte a bilancio al loro valore nominale.
b) Accantonamenti
aa) Costituzione
1 Gli accantonamenti sono passività ai sensi del § 34 cpv. 2 FHG-BG, il cui
ammontare o la cui esigibilità è incerta, ma attendibilmente stimabile.
2 Essi vengono iscritti in bilancio se si basano su un fatto concreto e sono
significativi per importo.
3 Non vengono costituiti accantonamenti per prefinanziamenti e obblighi di
risanamento nei confronti di istituti di previdenza.
bb) Utilizzo e scioglimento
1 Gli accantonamenti possono essere utilizzati soltanto per il progetto per il quale
sono stati costituiti.
2 Gli accantonamenti devono essere sciolti quando non soddisfano più i criteri di
passivazione.
7. Conservazione dei documenti
1 I documenti contabili devono essere conservati per tutto il tempo richiesto dal
diritto sovraordinato o per il tempo in cui devono essere disponibili come mezzi di
prova nonché per la determinazione di rapporti debitori e creditori, ma almeno per
dieci anni.
2 I documenti devono essere protetti contro la perdita, la distruzione, le alterazioni
successive e l'accesso non autorizzato.
8. Documenti e Firme Elettronici
I documenti e le firme elettroniche sono equiparati a quelli scritti, a condi-
zione che
a) l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione delle persone che
concedono l'approvazione e la liberatoria siano garantite;
b) l'approvazione e la liberatoria siano protocollate e
c) l'integrità dei dati relativi ai documenti acquisiti e dei processi di approva-
zione documentati sia assicurata.
V. Gestione Amministrativa Orientata all'Efficacia
1. Disposizioni generali
1 Il Comune che intende sottoporre la propria amministrazione o parte di essa ai
principi di gestione amministrativa orientata ai risultati (WOV), è tenuto a stabilirne
l'attuazione in un apposito documento programmatico (concetto).
2 Il documento programmatico (concetto) deve essere adottato conformemente
alle disposizioni degli §§ 36-38 e deve essere conforme ai requisiti degli §§ 39-45.
2. Introduzione
a) Delibera di principio
Gli aventi diritto al voto decidono alle urne sui principi dell'attuazione, designando
a) le parti dell'amministrazione a cui si riferisce la gestione amministrativa orientata ai risultati;
b) i tratti essenziali dei mandati di prestazione e del budget globale;
c) la procedura per l'attribuzione dei mandati di prestazione e dei budget globali;
d) le modalità di rendicontazione del Consiglio comunale all'Assemblea comunale;
e) la partecipazione della Commissione di revisione dei conti.
b) Attuazione
Il Consiglio comunale adotta le necessarie decisioni esecutive, mediante
a) la definizione dei contenuti dei mandati di prestazione;
b) la preparazione del budget globale;
c) l'introduzione del sistema di controlling;
d) la regolamentazione della delega di competenze di spesa;
e) l'adozione delle ulteriori decisioni di controllo.
c) Approvazione
Il Consiglio comunale inoltra per l’approvazione dell’introduzione al Consiglio di Stato
la seguente documentazione
a) la delibera di principio degli aventi diritto di voto;
b) per ogni unità amministrativa l’attuazione prevista, inclusi i suoi
provvedimenti d’esecuzione.
3. Condizioni quadro
a) Unità amministrativa
L'amministrazione è strutturata in unità amministrative, corrispondenti alla struttu-
ra funzionale secondo il Modello contabile armonizzato (MCA) o ad un'altra sud-
divisione per settori di attività.
b) Rappresentazione
1 Nel preventivo devono essere indicati i costi lordi e i ricavi lordi che sono alla base del budget globale.
2 Ai mandati di prestazioni devono essere allegate informazioni di contesto come il mandato fondamentale, le prestazioni (prodotti) e gli indicatori della relativa unità amministrativa.
3 Gli anni del piano finanziario devono essere allegati alla rappresentazione del budget globale e dei mandati di prestazioni. Essi devono indicare l'evoluzione prevista del budget globale.
c) Mandato di prestazione e budget globale
1 Il Consiglio comunale decide in merito al contenuto del mandato di prestazione e
al budget globale.
2 L'Assemblea comunale approva ogni mandato di prestazione nella sua interezza e
delibera in merito al budget globale.
3 Non è possibile un'attuazione parziale di un mandato di prestazione o una
suddivisione in singole parti.
d) Controlling
Mediante il Controlling deve essere garantito che
a) le informazioni per la valutazione degli obiettivi di prestazione e di efficacia siano
rilevate e valutate;
b) siano adottate le misure necessarie qualora si profili un mancato raggiungimento
del mandato di prestazioni.
e) Strumenti volontari
Il Consiglio comunale può
a) tenere un piano integrato delle attività e delle finanze, che colleghi la prospettiva
delle prestazioni e quella finanziaria in una pianificazione pluriennale e continua,
articolata per unità amministrative;
b) limitare i trasferimenti di conti all'interno di un budget globale per determinati
casi singoli (decisioni di gestione).
f) Rendicontazione
1 Per la rendicontazione rimangono applicabili le restanti disposizioni sulla gestione finanziaria.
2 L'articolazione delle unità amministrative non influisce sulla presentazione del conto annuale.
g) Rapportistica e revisione contabile
1 Le unità amministrative cui è assegnato un mandato di prestazioni si occupano
della rendicontazione.
2 Il Consiglio comunale garantisce che la Commissione di revisione contabile sia
sufficientemente informata sull'esecuzione dei mandati di prestazioni e sul ri-
spetto del budget globale.
3 La Commissione di revisione contabile valuta i mandati di prestazioni presen-
tati e la loro esecuzione e presenta rapporto e proposta all'Assemblea comunale.
VI. Commissione di revisione contabile (CRC)
### Esame del Bilancio Finanziario
1 La RPK esamina il bilancio finanziario tramite
a) verifiche ordinarie, che si basano su un piano di verifica con priorità da essa
definito;
b) verifiche intermedie e
c) verifiche a sorpresa.
2 Tali verifiche comprendono
a) sotto il profilo formale, in particolare, la correttezza contabile dei dati e la
completezza delle registrazioni e dei giustificativi;
b) sotto il profilo legale, in particolare, il rispetto delle disposizioni costituzionali,
legislative, regolamentari e di altre norme di esecuzione applicabili al
bilancio finanziario;
c) sotto il profilo sostanziale, in particolare, la verifica della sostenibilità delle
spese, l'adeguatezza degli investimenti e l'evoluzione del bilancio
finanziario.
VII. Disposizioni Transitorie
1. Ammortamento del patrimonio amministrativo
(Art. 54 cpv. 2 LGF-CG)
1 Se al momento dell'entrata in vigore della legislazione sulla gestione finanziaria per i distretti e i comuni la vita utile residua dei beni materiali appartenenti al patrimonio amministrativo è già scaduta, questi vengono ammortizzati nell'arco di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore.
2 Se l'entrata in vigore della legislazione sulla gestione finanziaria per i distretti e i comuni, durante gli ultimi tre anni precedenti la scadenza della vita utile di beni materiali appartenenti al patrimonio amministrativo, comporta un'eccessiva onerosità per il comune interessato, il Dipartimento delle finanze può, su richiesta di quest'ultimo, prorogare il periodo di ammortamento a otto anni. La proroga concessa inizia dalla data di entrata in vigore.
2. Riserva di rivalutazione
(§ 54 cpv. 3 LFF-BG)
1 Le riserve derivanti dalla rivalutazione di attivi finanziari devono essere sciolte
a favore del patrimonio netto alla fine dell’anno successivo all’entrata in vigore
della legge sulla gestione finanziaria per i distretti e i comuni.
2 Per le riserve derivanti dalla rivalutazione di immobili si può rinunciare allo
scioglimento.
3 Prelevamenti dalle riserve
a) sono obbligatori se un attivo precedentemente rivalutato viene alienato;
b) possono essere effettuati se su attivi precedentemente rivalutati insorgono
perdite dovute a svalutazioni.
3. Riserva di rivalutazione
(§ 54, comma 3 FHG-BG)
Le riserve derivanti dalla rivalutazione del patrimonio amministrativo devono essere sciolte
a favore del patrimonio netto alla fine dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge
sulla gestione finanziaria per i distretti e i comuni.
VIII. Disposizioni finali
1. Abrogazione del diritto previgente
Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza sono abrogate
a) l'Ordinanza sulle finanze per i distretti e i comuni del 19 dicembre 1995;
b) l'Ordinanza sull'introduzione sperimentale della gestione amministrativa ori-
entata agli effetti nei comuni e nei distretti del 7 giugno 2005.
2. Modifica del diritto previgente
Il Regolamento d'esecuzione della Legge sulla perequazione finanziaria del 15 gennaio 2002 viene modificato come segue
Art. 2
I distretti e i comuni devono presentare al Dipartimento delle finanze per la statistica finanziaria comunale annuale
a) piano finanziario (incluso il preventivo) entro il 31 dicembre di ogni anno;
b) conto annuale entro il 15 maggio di ogni anno.
3. Pubblicazione, entrata in vigore
1 La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino ufficiale e inserita nella Raccolta
delle leggi.
2 Essa entra in vigore il 1° gennaio 2021.6
Allegato I
Crediti di preventivo ai sensi del § 13
1. Conto economico
Spese Ricavi
30 Spese per il personale 40 Ricavi fiscali
31 Spese per beni e altri costi di 41 Regalie e concessioni
esercizio
33 Ammortamenti patrimonio ammi- 42 Corrispettivi
nistrativo
34 Oneri finanziari 43 Ricavi diversi
35 Versamenti in fondi e finanzia- 44 Proventi finanziari
menti speciali
36 Oneri di trasferimento 45 Prelevamenti da fondi e finan-
ziamenti speciali
37 Contributi in transito 46 Ricavi di trasferimento
38 Spese straordinarie 47 Contributi in transito
39 Rimborsi interni 48 Ricavi straordinari
49 Rimborsi interni
2. Conto degli investimenti
Spese per investimenti Entrate da investimenti
50 Immobilizzazioni materiali 60 Trasferimento di immobilizzazioni
materiali nel patrimonio finanziario
51 Investimenti per conto terzi 61 Rimborsi
52 Immobilizzazioni immateriali 62 Trasferimento di immobilizzazioni
immateriali nel patrimonio finan-
ziario
54 Prestiti 63 Contributi agli investimenti per
conto proprio
55 Partecipazioni e capitali di base 64 Rimborso di prestiti
56 Contributi propri agli investi- 65 Trasferimento di partecipazioni
menti
57 Contributi in transito agli investi- 66 Rimborso dei propri contributi
menti agli investimenti
58 Spese straordinarie per investi- 67 Contributi in transito agli investi-
menti menti
59 Riporto a bilancio 68 Entrate straordinarie da investi-
menti
69 Riporto a bilancio
Allegato II
Categorie di immobilizzazioni secondo il MOF e ammortamenti
Categoria di immobilizzazione Durata di utilizzo Tasso di ammor-
in anni tamento (in %)
Terreni – –
2a Edifici/Fabbricati 4.00
2b Case per anziani e case di cura 3.03
3a Strade 4.00
3b Ponti 4.00
Boschi – –
5a Costruzioni di canali 2.50
5b Opere di arginatura 2.50
Piani urbanistici/regionali – –
7a Beni mobili 20.00
7b Macchinari 20.00
7c Veicoli, veicoli di soccorso 20.00
Distretti
Veicoli speciali 6.67
Informatica, hardware 20.00
10a Immobilizzazioni immateriali 20.00
10b Informatica, software 20.00
Categoria di immobilizzazione Durata di utilizzo Tasso di ammor-
in anni tamento (in %)
11a Contributi agli investimenti per secondo la durata di utilizzo
l’adempimento di un compito dell’oggetto finanziato
pubblico
11b Contributi agli investimenti a privati
Immobilizzazioni in costruzione - -
13, Prestiti e partecipazioni nel - -
patrimonio amministrativo
Impianti di depurazione 4.00
Impianti di smaltimento rifiuti 4.00
Allegato III
Valgono le seguenti raccomandazioni specialistiche del modello contabile armonizzato
(§ 26 cpv. 2 LCG-BG)
Nr. Raccomandazione specialistica Versione valida Scostamento
Elementi del modello
contabile
Principi di una contabilità
ordinata
Piano dei conti e struttura
funzionale
Conto economico
Ratei e risconti attivi e
passivi
Rettifiche di valore
Ricavi fiscali
Finanziamenti speciali I finanziamenti speciali vengono
e prefinanziamento esposti solo nel bilancio. Le
spese e le entrate (rendiconto
dei fondi) avvengono al di fuori
del conto economico e del conto
degli investimenti.
La costituzione di riserve per
progetti non ancora decisi (pre-
finanziamenti) non è ammissi-
bile.
Nr. Raccomandazione specialistica Versione valida Scostamento
Accantonamenti e Per futuri contributi di risana-
passività potenziali mento del datore di lavoro alla
cassa pensione del Cantone
Svitto in caso di sottocopertura
ai sensi del § 11 della Legge
sulla cassa pensione del Can-
tone Svitto (LCP) del 21 maggio
20147 o altre istituzioni di
previdenza non vengono costi-
tuiti né accantonamenti né
vengono contabilizzati ratei e
risconti passivi. I contributi di
risanamento del datore di la-
voro vengono contabilizzati
come i contributi ordinari nel-
l’anno della scadenza e conside-
rati nel preventivo e nel piano
finanziario. Nell’allegato del
rendiconto annuale viene indi-
cato il grado di copertura al 31
dicembre.
10 Conto degli investimenti
11 Bilancio
12 Immobilizzazioni e
contabilità delle immobilizza-
zioni
13 Approccio consolidato
14 Rendiconto dei flussi di
cassa
15 Stato della variazione del
patrimonio netto
16 Allegato al rendiconto
annuale
17 Grandezze e strumenti
degli obiettivi di politica
finanziaria
18 Indici finanziari
19 Procedura di transizione Le riserve da nuova valuta-
all’MOF2 zione del patrimonio finanziario
e da rivalutazione del patrimo-
nio amministrativo devono es-
sere risolte dopo un anno. Nel
caso di riserve da nuova valuta-
zione di terreni si può rinunciare
alla risoluzione.
Nr. Raccomandazione specialistica Versione valida Scostamento
21 Strumenti finanziari Investimenti di patrimonio finan-
ziario in obbligazioni in valuta
estera, azioni estere e investi-
menti alternativi come hedge
fund, derivati o altri investimen-
ti a carattere fortemente specu-
lativo non sono ammissibili.
1 RS 25-56.
2 SRSZ 153.100.
3 RS 19-84.
4 RS 21-28.
5 SRSZ 154.111.
6 BU 2019 1581.
7 SRSZ 145.210.