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145.111 PV CH-SZ

1 Fondamenti e Organizzazione, Tributi pubblici » 14 Autorità e Amministrazione » 145 Personale statale (PV)

83 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
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Indice delle disposizioni (83)

§ 1 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 2 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 3 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 4 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 5 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 6 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 6A Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 7 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 8 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 9 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 10 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 11 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 12 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 13 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 14 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 16 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 17 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 18 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 19 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 19A Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 20 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 21 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 22 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 23 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 24 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 25 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 26 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 27 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 28 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 29 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 30 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 31 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 32 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 33 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 34 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 35 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 36 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 36A Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 37 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 37A Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 38 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 39 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 40 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 41 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 42 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 43 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 44 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 45 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 46 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 47 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 48 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 49 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 50 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 51 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 52 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 53 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 53A Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 54 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 55 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 56 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 57 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 58 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 59 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 60 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 61 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 62 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 63 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 64 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 65 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 66 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 67 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 68 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 69 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 70 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 71 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 72 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 74 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 75 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 76 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 77 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 78 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 79 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007 § 80 Personal- und Besoldungsverordnung (Personalverordnung, PV), vom 4. Dezember 2007

Testo normativo (83 Articoli)

1 Fondamenti e Organizzazione, Tributi pubblici » 14 Autorità e Amministrazione » 145 Personale statale

Ambito di applicazione

1 Il presente Regolamento di applicazione si applica a tutti i collaboratori del Cantone, nella misura in cui trova applicazione la Legge sul personale.

2 Sono fatti salvi atti normativi speciali per singoli gruppi di personale.

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Collaboratori A Tempo Parziale (Nebenamtliche Mitarbeiter)

Per compiti che possono essere svolti a tempo parziale al di fuori della più

stretta organizzazione amministrativa, istituzionale e giudiziaria, e che non sono

vincolati a un determinato grado di occupazione, vengono impiegati collaboratori

a tempo parziale.

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Piano organico

1 Nel piano organico sono inclusi i posti di funzionari e di impiegati che sono prescritti dalla legislazione, approvati dal Consiglio di Stato o richiesti dai tribunali. Sono esclusi

a) i posti occupati per un periodo inferiore a tre mesi;

b) i posti per stagisti e apprendisti.

2 Il piano organico elenca inoltre

a) l'attribuzione dei posti ai Dipartimenti, agli enti, ai tribunali e alla Cancelleria di Stato;

b) la classificazione dei posti secondo il piano di classificazione (allegato);

c) il grado di occupazione autorizzato per ogni posto.

**II. Organizzazione**

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Autorità di nomina

1 Le autorità di nomina sono

a) il Consiglio di Stato per i collaboratori a partire dalla fascia salariale 18 conformemente al piano di classificazione;

b) i Dipartimenti per i collaboratori nelle fasce salariali 16 e 17;

c) gli Uffici per gli altri collaboratori.

2 Esse decidono, nella loro qualità di autorità di nomina, in merito a

a) la copertura dei posti vacanti (art. 5 LP);

b) la costituzione del rapporto di lavoro (art. 13 LP);

c) la proroga del periodo di prova (art. 17 cpv. 2 LP);

d) la modifica del rapporto di lavoro (art. 18 LP);

e) l'autorizzazione del lavoro a tempo parziale (art. 34 LP);

f) l'obbligo di domicilio (art. 38 LP);

g) la fissazione del salario annuo (art. 45 LP);

h) la concessione di congedo non retribuito (art. 38 OP).

3 Restano riservati il diritto di elezione del Gran Consiglio e le competenze dei

Tribunali e degli Enti autonomi secondo la legislazione. Salvo diversa disposizione,

gli Enti autonomi sono equiparati ai Dipartimenti.

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Il Consiglio di Stato

1 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sul personale e adotta le norme di

esecuzione, le direttive e le decisioni in materia di diritto del personale.

2 In particolare, delibera su

a) il piano degli impieghi e il piano di classificazione (artt. 4 e 44 LPers);

b) la classificazione, la determinazione del salario iniziale e lo sviluppo salariale

individuale dei funzionari nonché la risoluzione del rapporto di lavoro dei

funzionari per giustificato motivo (art. 7 cpv. 2 lett. b a d LPers);

c) la concessione di rendite sostitutive AVS e di rendite ponte (artt. 21e e

65a LPers);

d) la fissazione di indennità e risarcimenti (art. 21g LPers);

e) la concessione della protezione giuridica (art. 27 cpv. 2 LPers);

f) lo sviluppo salariale individuale dei collaboratori a partire dalla fascia salariale

18 secondo il piano di classificazione (artt. 47 e 47a LPers);

g) la compensazione del rincaro (art. 48 LPers);

h) la concessione di supplementi per prestazioni, supplementi per il mercato del

lavoro e supplementi di funzione (artt. 50, 52 e 52a LPers).

3 Il Consiglio di Stato rappresenta il Cantone nei procedimenti giudiziari dinanzi al

Tribunale amministrativo (art. 62 LPers).

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Dipartimento

1. Ai Dipartimenti spetta la preparazione della pianificazione dei posti.

2. Essi decidono in merito a

a) la cessazione del rapporto di lavoro (§ 18 LP);

b) il collocamento in pensione anticipata (§ 21d LP);

c) l'emissione di un richiamo per i collaboratori a partire dalla fascia salariale 16 (§ 30a LP);

d) l'autorizzazione di un'attività accessoria per i collaboratori a partire dalla fascia salariale 16 (§ 39 LP);

e) gli sviluppi salariali individuali che non sono riservati al Consiglio di Stato.

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Uffici

I capi ufficio decidono per i collaboratori nelle fasce salariali da 1 a 15 incluse in merito a

a) l'irrogazione di un richiamo (§ 30a LP);

b) l'autorizzazione di un'attività accessoria (§ 39 LP);

c) la retribuzione del lavoro straordinario (§§ 19 e 19a RP).

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Dipartimento delle finanze

1 Il Dipartimento delle finanze si occupa delle questioni generali relative al personale del Cantone.

2 I suoi compiti sono in particolare

a) lo sviluppo di principi di politica del personale;

b) la preparazione della legislazione in materia di personale;

c) la preparazione di atti normativi e direttive di diritto del personale del Consiglio di

Stato;

d) la collaborazione con le organizzazioni del personale dell'amministrazione.

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Personalamt)

a) Compiti

1 L'Ufficio del personale si occupa della gestione del personale del Cantone. Esso supporta il

Dipartimento delle finanze nelle questioni generali relative al personale e svolge ulteriori compiti

che non rientrano nella competenza di altri uffici.

2 I suoi compiti sono in particolare

a) il supporto agli uffici incaricati della gestione del personale tramite

informazione, consulenza e collaborazione nelle decisioni relative al personale;

b) l'informazione e la consulenza ai dipendenti;

c) la gestione della pianta organica secondo le deliberazioni del Consiglio di Stato e

il coordinamento della pianificazione dei posti;

d) l'esecuzione delle procedure di concorso pubblico;

e) il coordinamento della valutazione dei dipendenti e del sistema dei suggerimenti;

f) l'organizzazione dei processi di gestione del personale;

g) la raccolta, l'elaborazione e la memorizzazione dei dati relativi ai rapporti di lavoro

dei dipendenti, nonché la gestione e l'archiviazione dei dossier personali;

h) l'organizzazione della formazione professionale;

i) l'amministrazione dei salari e delle assicurazioni, nonché la redazione di tutte le decisioni relative

al personale con effetto sul salario;

j) la redazione di contratti per la costituzione, la modifica o la cessazione

dei rapporti di lavoro, nonché degli attestati di lavoro;

k) la decisione sull'inquadramento e la nuova valutazione (§§ 44 cpv. 2 e

46 LPPers) su richiesta dell'autorità di nomina.

3 I dipendenti e le autorità di nomina forniscono all'Ufficio del personale tutte le

informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti.

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b) Partecipazione e procedura di ricorso

1 L'Ufficio del personale collabora per una corretta applicazione delle disposizioni

sul personale, garantendo l'uguaglianza giuridica.

2 È consultato prima delle seguenti decisioni in materia di diritto del personale

a) creazione di nuovi posti;

b) costituzione, modifica e cessazione dei rapporti di lavoro;

c) fissazione del salario annuo e sviluppo individuale della retribuzione;

d) fissazione di rendite sostitutive AVS e di rendite ponte, nonché concessione di

indennità e risarcimenti;

e) concessione di congedi retribuiti e partecipazione ai costi di formazione continua;

f) retribuzione di ore straordinarie, tempo aggiuntivo e ferie non godute.

3 Qualora sussista un disaccordo tra l'Ufficio del personale e un ufficio, la deci-

sione e la proposta spettano ai Dipartimenti coinvolti.

4 Se i due Dipartimenti coinvolti non raggiungono un accordo, decide il

Consiglio di Stato.

III. Orario di lavoro e impedimento al lavoro

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Orario di Lavoro Annuale

L'orario di lavoro settimanale normale di 42 ore in media annua viene soddisfatto mediante un orario di lavoro annuale di 2075 ore.

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Giorni non lavorativi

Sono giorni non lavorativi

a) i sabati e le domeniche;

b) Capodanno, Epifania, San Giuseppe, Venerdì Santo, Lunedì dell'Angelo, Lunedì

di Pentecoste, Ascensione, Corpus Domini, 1° agosto, Assunzione di Maria, Ognis-

santi, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano, una festività designata

dai votanti del comune nel luogo di lavoro;

c) il pomeriggio del Giovedì Grasso, il pomeriggio del 24 dicembre,

il pomeriggio del 31 dicembre.

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Orario di lavoro giornaliero

1 La prestazione lavorativa può essere erogata, fatti salvi i regolamenti aziendali essenziali,

dal lunedì al sabato tra le ore 6.00 e le ore 20.00.

2 In accordo con il superiore, il lavoro può eccezionalmente essere prestato senza diritto a

remunerazione aggiuntiva

a) prima delle ore 6.00 o dopo le ore 20.00;

b) la domenica o in altri giorni non lavorativi.

3 Nel tempo di lavoro è inclusa una pausa di quindici minuti per ogni mezza giornata.

4 La pausa pranzo è di almeno 30 minuti.

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Orario di lavoro irregolare

1 Per i dipendenti che, per ragioni di servizio, svolgono turni o servizio di picchetto,

non si applicano i §§ 11 e 12.

2 L'orario di lavoro individuale di tali dipendenti è determinato dai piani di impie-

go.

3 Essi hanno diritto a giorni liberi regolari, in particolare ad almeno due fine setti-

mana liberi dal lavoro al mese.

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Rilevamento dell'orario di lavoro e Orario di lavoro basato sulla fiducia

1 I dipendenti devono rilevare il proprio orario di lavoro.

2 Sono esenti da tale obbligo

a) I dipendenti nelle fasce salariali da 18 a 20;

b) I dipendenti nelle fasce salariali da 14 a 17, previo accordo con il superiore

gerarchico.

3 Per l'orario di lavoro basato sulla fiducia sussiste un diritto a cinque giorni di

compensazione, che scadono il 31 gennaio dell'anno successivo.

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Lavoro a tempo parziale

1 Le disposizioni sull'orario di lavoro si applicano per analogia ai dipendenti che svolgono lavoro a tempo parziale.

2 I dipendenti con lavoro a tempo parziale regolare prestano la parte dell'orario di lavoro annuale teorico corrispondente al loro grado di occupazione.

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Lavoro straordinario

1 Per lavoro straordinario si intende il tempo di lavoro prestato su ordine scrit-

to del superiore che eccede l'obbligo personale di lavoro.

2 Il lavoro straordinario deve essere compensato con tempo libero di pari du-

rata, non appena ciò sia possibile per motivi aziendali.

3 Se una compensazione entro un anno è esclusa per motivi aziendali, il Dire-

ttore del Dipartimento decide in merito a una compensazione successiva o al-

la remunerazione. Per i tribunali, decide in merito il Presidente del tribunale.

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Saldo dell'orario di lavoro

a) Tempo supplementare

1 Per tempo supplementare si intende l'orario di lavoro prestato in eccesso rispetto

all'orario di lavoro annuale.

2 I collaboratori fino e incluso il livello salariale 15 hanno diritto a una compensazione

o a una retribuzione, a condizione che registrino il loro orario di lavoro.

3 I collaboratori con livello salariale 16 e 17 hanno diritto a una compensazione, a

condizione che registrino il loro orario di lavoro.

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b) Valori limite

1 Il saldo dell’orario di lavoro a fine anno può ammontare a

a) per un’occupazione a tempo pieno o a tempo parziale di almeno il 50 per

cento, al massimo più 100 o meno 40 ore;

b) per un’occupazione a tempo parziale inferiore al 50 per cento, al massimo

più 50 o meno 20 ore.

2 Se durante l’anno si profila l’impossibilità di rispettare i valori limite, occorre

adottare misure adeguate al fine del conguaglio. Se il conguaglio non riesce

entro la fine dell’anno, il superiore gerarchico deve stabilire con il collaboratore

in un accordo scritto quali misure devono essere adottate ai fini del conguaglio.

3 Il tempo supplementare è retribuito solo in via eccezionale. Sulla retribuzione

decide l’Ufficio.

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c) in caso di cessazione del rapporto di lavoro

1 I collaboratori sono tenuti a compensare un saldo orario positivo o negativo

entro la data di dimissioni/cessazione.

2 Sono ammesse eccezioni solo per motivi aziendali e con l'approvazione del

capo dell'Ufficio.

3 Con l'approvazione del capo dell'Ufficio, un saldo orario positivo in caso di

cessazione del rapporto di lavoro viene retribuito. Un saldo orario negativo

comporta una deduzione salariale.

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Impedimento al lavoro

a) Notifica

1 In caso di incapacità al lavoro per malattia o infortunio, i dipendenti devono

comunicare l'impedimento al lavoro e il ripristino della capacità lavorativa al

proprio superiore.

2 Se l'impedimento al lavoro dura più di cinque giorni lavorativi, i dipendenti devono

presentare un certificato medico al superiore. In casi giustificati, il superiore può

richiedere un certificato medico dal primo giorno di impedimento al lavoro. Egli

inoltra il certificato medico all'Ufficio del personale.

3 Se l'impedimento al lavoro dura più di 30 giorni, l'Ufficio del personale può

richiedere una visita medica fiduciaria.

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b) Continuazione del pagamento del salario

1 Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, durante la durata e nell'ambito

dell'incapacità lavorativa, sussiste il diritto alla continuazione del pagamento del

salario per un massimo di due anni. La continuazione del pagamento del salario

presuppone che il collaboratore adempia all'obbligo di collaborazione. La

continuazione del pagamento del salario comprende, durante il primo anno di

impedimento al lavoro, il 100% e durante il secondo anno l'80% della retribuzione.

2 Se l'incapacità lavorativa è di lunga durata o permanente e il rapporto di lavoro a

tempo indeterminato viene disdetto dall'autorità di nomina o risolto

consensualmente, il restante diritto alla continuazione del pagamento del salario

sussiste oltre la fine del rapporto di lavoro.

3 Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, durante la durata e nell'ambito

dell'incapacità lavorativa, sussiste il diritto alla continuazione del pagamento del

salario per un massimo di un quarto della durata contrattuale del rapporto di

lavoro, ma al più tardi fino alla fine del contratto di lavoro a tempo determinato. La

continuazione del pagamento del salario comprende il 100% della retribuzione.

4 In caso di insorgenza dell'incapacità lavorativa durante il periodo di prova, sussiste

un diritto alla continuazione del pagamento del salario per un massimo della

durata del periodo di prova. La continuazione del pagamento del salario comprende

il 100% della retribuzione.

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c) Prestazioni lavorative parziali e complete

1 Le prestazioni lavorative parziali non prolungano il periodo di diritto.

2 Dopo una prestazione lavorativa completa di dodici mesi consecutivi, si matura

un nuovo diritto alla continuazione del pagamento del salario. In caso di un periodo

di lavoro più breve, un nuovo diritto sorge solo se la nuova causa di impedimento

al lavoro ha un'origine diversa.

3 In casi di rigore, il Consiglio di Stato può prolungare il periodo di diritto.

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d) Cessione e riduzione

1 Eventuali prestazioni delle assicurazioni sociali o di terzi responsabili, nonché

i redditi derivanti da un’attività lavorativa sostitutiva, sono devoluti al Cantone

nell’ambito del versamento del salario. Il Cantone può esigere che le prestazioni

delle assicurazioni sociali gli siano versate direttamente.

2 Se l’incapacità lavorativa è stata causata intenzionalmente o per negligenza

grave, oppure è la conseguenza di un rischio particolare consapevolmente assunto

fuori dall’attività professionale, il Consiglio di Stato può ridurre il diritto.

3 In caso di infortuni non professionali che si sono verificati a causa di colpa

grave del lavoratore o per aver assunto pericoli o rischi straordinari, l’importo

del versamento del salario è di regola ridotto nella stessa proporzione dell’indennità

giornaliera dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

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e) Assicurazione infortuni

1 I collaboratori sono assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali

e contro le malattie professionali in base alle disposizioni della legge federale

sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

2 I premi sono a carico del Cantone. I premi per l’assicurazione contro gli infortuni

non professionali possono essere riversati sui collaboratori.

3 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

IV. Vacanze

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Tirocinanti e giovani dipendenti

I tirocinanti e i dipendenti fino al compimento del 20° anno di età hanno diritto a

un congedo annuale di 25 giorni lavorativi.

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Diritto proporzionale

Il diritto alle vacanze sussiste solo in proporzione alla durata dell’impiego, se

a) il rapporto di lavoro non copre l’intero orario normale di lavoro o non sussiste

per l’intero anno civile;

b) il collaboratore è stato congedato senza stipendio per complessivamente

almeno 16 giorni lavorativi;

c) la collaboratrice o il collaboratore è stato congedato con stipendio per com-

plessivamente almeno 50 giorni lavorativi a causa di incapacità al lavoro o di

assenza per servizio.

2 Nei rapporti di lavoro che non sussistono per l’intero anno civile, i valori limite

conformemente al capoverso 1 lettere b e c devono essere ridotti proporzional-

mente.

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Malattia o infortunio durante le vacanze

I giorni di vacanza possono essere recuperati, nella misura in cui i giorni di malattia o infortunio durante le vacanze sono attestati da un certificato medico.

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Fruizione delle ferie

a) Principio generale

1 I collaboratori devono in linea di principio usufruire delle proprie ferie nell'anno civile corrente.

2 Essi concordano la fruizione delle ferie con il loro superiore. La fruizione deve essere stabilita tenendo conto delle esigenze di servizio.

3 Se la fruizione delle ferie supera il diritto, su scelta del collaboratore o della collaboratrice, si procede a una corrispondente decurtazione dello stipendio o a una riduzione del diritto alle ferie nell'anno civile successivo.

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b) Ferie non godute

1 Un diritto alle ferie fino a cinque giorni lavorativi può essere trasferito all'anno

civile successivo. Ulteriori trasferimenti sono ammessi solo per motivi importanti

e con l'autorizzazione del Direttore di Dipartimento. Per i tribunali, decide

il Presidente del Tribunale.

2 Se il rapporto di lavoro termina, il diritto alle ferie per l'anno di uscita viene

indennizzato, nella misura in cui le ferie non possano essere godute.

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Indennità per ferie

1 Ai dipendenti con lavoro a tempo parziale irregolare viene corrisposta un'indennità per ferie a compensazione del diritto alla retribuzione spettante per le ferie.

2 L'indennità per ferie viene aggiunta al salario orario. Essa ammonta a

a) 10.64% per un diritto alle ferie di cinque settimane;

b) 13.04% per un diritto alle ferie di sei settimane.

**V. Congedo**

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Termini

1 Con la concessione del congedo, i dipendenti sono esonerati dal loro obbligo di

prestare lavoro per un periodo limitato, senza modificare il loro rapporto di lavoro.

2 In caso di congedo retribuito, il diritto alla retribuzione rimane valido durante il

congedo. Nel caso di lavoro a tempo parziale irregolare, il diritto alla retribuzione

è calcolato sulla base della retribuzione media degli ultimi dodici mesi.

3 In caso di congedo non retribuito, il diritto alla retribuzione decade durante il

congedo.

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Brevi Congedi

1. Nei seguenti casi, ai dipendenti viene concesso un breve congedo retribuito

a) Matrimonio civile e religioso proprio, in totale 2 giorni;

b) Matrimonio civile e religioso in famiglia o tra parenti stretti, in totale 1 giorno;

c) Decesso nel proprio nucleo familiare e in famiglia, 3 giorni;

d) Decesso tra parenti stretti, 1 giorno;

e) Decesso di conoscenti stretti, ½ giornata;

f) Trasloco del proprio nucleo familiare, 1 giorno.

In caso di lavoro a tempo parziale, il diritto sussiste proporzionalmente.

2. Nei casi di cui al comma 1 lettere a, c e d, l'assenza retribuita viene concessa successivamente se coincide con giorni non lavorativi o giorni di ferie.

3. Il superiore può autorizzare un breve congedo retribuito per un massimo di 3 giorni in caso di obblighi privati indifferibili.

4. In casi particolari, in particolare in occasione di eventi naturali, il Consiglio di Stato può autorizzare un breve congedo per la durata necessaria a un determinato gruppo di persone.

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Assenza dal servizio

a) Definizioni

Come assenza dal servizio sono riconosciuti

a) servizio militare nell'esercito svizzero;

b) servizio civile;

c) servizi d'istruzione e obbligatori nella protezione civile;

d) corsi per monitori e attività di monitori di «Gioventù e Sport»;

e) servizi volontari, sempre che esista un diritto all'indennità per perdita di

guadagno;

f) corsi, esercitazioni e rapporti di stati maggiori civili;

g) servizio dei pompieri.

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b) Comunicazione

1 I collaboratori comunicano al superiore gerarchico il tipo, la durata e il momento

dell'assenza dal servizio non appena ne siano a conoscenza.

2 Se il momento dell'assenza dal servizio può essere influenzato, esso è stabilito

d'intesa con il suo superiore gerarchico.

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c) Retribuzione

1 I collaboratori hanno diritto a un congedo retribuito durante l'assenza dal

servizio.

2 Il diritto alla retribuzione decade per il periodo di assenza supplementare dal

servizio, se

a) i servizi militari o il servizio civile complessivamente sono durati più di

dodici mesi negli ultimi quattro anni civili;

b) i servizi d'istruzione e obbligatori nella protezione civile complessivamente

sono durati più di 15 giorni lavorativi durante l'anno civile;

c) le altre assenze dal servizio secondo il § 33 lettere da d a g complessiva-

mente sono durate più di dieci giorni lavorativi durante l'anno civile.

3 I collaboratori hanno diritto a un congedo non retribuito durante il periodo di

assenza supplementare dal servizio.

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d) Restituzione

1 In caso di prestazione di servizio militare o civile contiguo di oltre due mesi,

ai collaboratori è concesso il congedo retribuito nel quadro della durata massi-

ma di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettera a, a condizione che il rapporto di la-

voro continui successivamente per almeno due anni.

2 Se tale condizione non è soddisfatta, la differenza tra la retribuzione versata

e l'indennità per perdita di guadagno deve essere rimborsata proporzionalmen-

te.

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Congedo in caso di nascita o adozione di un figlio

1 I dipendenti hanno diritto a un congedo di due settimane dopo la nascita di un proprio figlio o dopo l'adozione di un minore.

2 Il congedo deve essere fruito entro sei mesi dalla nascita o dall'adozione. Può essere fruito a settimane o a giorni.

3 Durante il congedo, il diritto alla retribuzione è del 100%.

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Congedo di maternità

1 La collaboratrice ha diritto, dopo il parto, a un congedo di maternità di 16 settimane, di cui almeno 14 settimane devono essere fruite dopo il parto.

2 In caso di ricovero ospedaliero del neonato, il congedo di maternità si prolunga per la durata dell'ospedalizzazione, ma al massimo di 56 giorni, se

a) il neonato soggiorna in ospedale ininterrottamente per almeno due settimane immediatamente dopo la nascita, e

b) la madre dimostra di aver già deciso, al momento del parto, di riprendere un'attività lucrativa al termine del congedo di maternità.

3 La collaboratrice ha diritto, durante il congedo di maternità, al 100% della retribuzione.

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Congedo per la cura di un figlio gravemente compromesso

1 I collaboratori hanno diritto a un congedo di cura ai sensi dell’articolo 329i CO,

di una durata massima di 14 settimane, purché siano genitori di un figlio

minore che, a causa di malattia o infortunio, sia gravemente compromesso nella

salute e interrompano la propria attività lavorativa.

2 Il diritto al salario ammonta al 100% durante il congedo.

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Congedo non retribuito

1 L'autorità preposta all'assunzione può concedere un congedo non retribuito se il

motivo di tale congedo è prevalentemente nell'interesse del dipendente.

2 Per un congedo da 1 a 15 giorni, al dipendente viene detratto lo 0.40% della

retribuzione annuale per ogni giorno e accreditato come giorni di ferie. Questi giorni

di ferie devono essere fruiti nello stesso anno civile.

3 A partire da 16 giorni di congedo non retribuito, il dipendente paga, oltre ai

contributi previdenziali a carico del lavoratore, anche i contributi a carico del datore

di lavoro alla cassa pensione.

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Erwerbsersatz

1 Il risarcimento per perdita di guadagno durante un congedo retribuito e per le prestazioni di servizio ai sensi del § 33 nei giorni non lavorativi spetta al Cantone. Se i collaboratori percepiscono dal Cantone solo una parte del loro reddito da attività lucrativa, il Cantone ha diritto a un risarcimento per perdita di guadagno proporzionale.

2 Il risarcimento per perdita di guadagno durante un congedo non retribuito resta ai collaboratori.

3 I collaboratori devono consegnare immediatamente all'Ufficio del personale la scheda di notifica per il risarcimento per perdita di guadagno.

VI. Formazione e perfezionamento professionale

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Aus- und Weiterbildung

a) Definizioni

1 Con una formazione i dipendenti acquisiscono qualifiche professionali aggiuntive.

2 La formazione continua serve all'ampliamento delle conoscenze e delle competenze dei dipendenti.

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b) Formazione o perfezionamento interni

1 I collaboratori possono frequentare, durante l'orario di lavoro, corsi o cicli di formazione

organizzati dal Cantone stesso o in collaborazione con altri Cantoni.

2 Prima dell'iscrizione, i collaboratori devono ottenere il consenso del superiore

gerarchico.

3 Una formazione o perfezionamento interno può essere frequentato durante l'orario di

lavoro. I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese e dei costi.

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c) Formazione o perfezionamento esterni

1 I dipendenti possono richiedere un contributo alle spese per corsi o cicli di formazione

che non sono offerti dal Cantone stesso o in collaborazione con altri Cantoni.

Come contributo alle spese si intende anche la concessione di congedo retribuito.

2 La domanda viene decisa tenendo conto dell'interesse reciproco per la formazione

o il perfezionamento.

3 Il Consiglio di Stato emana direttive sul contributo alle spese.

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d) Accordo di perfezionamento professionale

1 Se la partecipazione ai costi del Cantone supera i Fr. 5000.--, il Capo Servizio

deve stipulare con il collaboratore un accordo di perfezionamento professionale.

In esso devono essere regolati in particolare l'entità e le modalità del sostegno, la

durata dell'obbligo dopo il perfezionamento professionale e l'obbligo di restituzione

in caso di mancato rispetto dell'accordo.

2 La durata dell'obbligo dopo il perfezionamento professionale è di almeno due

anni. In caso di partecipazione ai costi del Cantone superiore a Fr. 20 000.--,

essa è di almeno tre anni.

3 L'accordo di perfezionamento professionale richiede, in caso di partecipazione ai

costi superiore a

a) Fr. 20 000.--, l'approvazione del Dipartimento;

b) Fr. 30 000.--, l'approvazione del Consiglio di Stato.

VII. Attività accessoria

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Attività Accessoria Non Autorizzata

1 Attività accessorie che non sono compatibili con l'adempimento dei compiti

non sono consentite.

2 Incompatibile è in particolare un'attività accessoria che sia idonea a

a) creare l'impressione di parzialità;

b) condurre allo sfruttamento di conoscenze soggette all'obbligo di segretezza;

c) compromettere l'affidabilità nella posizione di servizio.

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Attività accessorie soggette ad autorizzazione

1 Le attività accessorie che impegnano tempo di lavoro o che possono pregiudicare la prestazione lavorativa sono soggette all'obbligo di autorizzazione.

2 L'attività accessoria può essere autorizzata se è garantito il regolare funzionamento del servizio e non vi si oppongono interessi pubblici. Presso i tribunali, la decisione spetta al Presidente del Tribunale.

3 Con l'autorizzazione viene concesso ai collaboratori, nella misura necessaria, un congedo retribuito o non retribuito.

4 Se l'attività accessoria consiste nell'esercizio di una carica pubblica, il collaboratore può fruire al massimo di 10 giorni lavorativi di congedo retribuito per anno civile. Nel caso di una carica pubblica elettiva, il diritto è di al massimo 15 giorni lavorativi. Il congedo retribuito è determinato in base ai giorni effettivamente dedicati all'esercizio della carica.

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Indennità

1 Gli onorari e i contributi salariali versati da terzi per attività di servizio e impieghi

secondari svolti durante l'orario di lavoro devono essere consegnati dai

dipendenti al Cantone.

2 Sono escluse le indennità per l'impiego secondario in cariche pubbliche e per

impieghi secondari svolti durante un congedo non retribuito.

**VIII. Valutazione del personale**

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Valutazione dei collaboratori

a) Obiettivi

La valutazione dei collaboratori ha lo scopo di

a) riconoscere e sviluppare le capacità dei collaboratori;

b) rilevare e promuovere la prestazione dei collaboratori;

c) impiegare i collaboratori in base alle loro capacità;

d) riconoscere e premiare le prestazioni dei collaboratori.

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b) Contenuto ed effetti

1 Oggetto della valutazione sono in particolare i risultati del lavoro, l'esecuzione

del lavoro e il comportamento dei collaboratori. Per i superiori viene inoltre

valutata la capacità di leadership.

2 Nell'ambito della valutazione dei collaboratori vengono stipulati accordi sugli

obiettivi in termini qualitativi e quantitativi.

3 La valutazione dei collaboratori costituisce una base per lo sviluppo salariale

individuale.

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c) Procedura

1 La valutazione del personale avviene una volta all'anno e nei casi previsti dalla

legge. Il Consiglio di Stato emana direttive sulla procedura della valutazione del

personale.

2 Chi non concorda con la valutazione del proprio superiore gerarchico può richie-

dere un riesame al superiore gerarchico immediatamente superiore. Per i direttori

di Dipartimento, in tale veste si intende il Consiglio di Stato.

IX. Retribuzione

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Rivalutazione e sviluppo individuale del salario

1 La rivalutazione avviene al momento dell'assunzione dell'ambito di compiti,

competenze o responsabilità modificato.

2 Lo sviluppo individuale del salario avviene il 1° gennaio.

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Indennità di merito

1 L'indennità di merito ammonta ad almeno 500 franchi e al massimo al 6% del

minimo della fascia salariale conformemente all'allegato della legge sul personale.

2 Il Consiglio di Stato emana direttive sull'attribuzione delle indennità di merito.

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Regalo di anzianità di servizio

a) Base di calcolo

1 Il regalo di anzianità di servizio è calcolato sulla base della retribuzione nel mese

in cui matura il diritto e dell'impiego medio durante gli ultimi cinque anni

precedenti il mese in cui matura il diritto.

2 Non vengono presi in considerazione assegni sociali e indennità che sono corrisposti

in tale periodo di calcolo.

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b) Congedo retribuito

1 Qualora i dipendenti intendano ricevere un premio di anzianità interamente o

parzialmente sotto forma di congedo retribuito, devono comunicarlo tempestivamente

al superiore.

2 La conversione del premio di anzianità in congedo retribuito, per un grado di

occupazione a tempo pieno, avviene sulla seguente base di calcolo

10 anni: 3% della retribuzione 7.5 giorni lavorativi

15 anni: 4% della retribuzione 10.0 giorni lavorativi

20 anni: 5% della retribuzione 12.5 giorni lavorativi

25 anni: 6% della retribuzione 15.0 giorni lavorativi

30 anni: 7% della retribuzione 17.5 giorni lavorativi

35 anni: 8% della retribuzione 20.0 giorni lavorativi

40 anni: 9% della retribuzione 22.5 giorni lavorativi

45 anni: 10% della retribuzione 25.0 giorni lavorativi

50 anni: 11% della retribuzione 27.5 giorni lavorativi

3 In caso di lavoro a tempo parziale o di percezione parziale in contanti del premio

di anzianità, il congedo retribuito sarà stabilito in proporzione.

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Permesso speciale

1 Dopo il compimento del 20° anno di servizio, il dipendente ha diritto a un

permesso speciale unico di massimo tre mesi, da concordare con il superiore

gerarchico.

2 Il permesso speciale avviene sotto forma di fruizione del regalo di anzianità di

servizio come congedo retribuito, di giorni di ferie e sotto forma di congedo fino a

15 giorni ai sensi dell’art. 38 cpv. 2.

3 Il congedo fruito dal dipendente ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 viene raddoppiato a

carico del datore di lavoro.

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Assegno familiare

a) Presupposti

1 I collaboratori hanno diritto a un assegno familiare se sono regolarmente atti-

vi per almeno il 20% del normale orario di lavoro e soddisfano una delle seguenti

condizioni

a) sussiste il diritto a prestazioni familiari per almeno un figlio ai sensi della

Legge federale sugli assegni familiari e i contributi finanziari alle organizza-

zioni familiari del 24 marzo 2006 (Legge sugli assegni familiari);

b) viene esercitata, o è stata esercitata fino alla maggiore età, la responsabilità

genitoriale esclusiva o congiunta per almeno un figlio ai sensi degli artt. 296

e seguenti del Codice civile svizzero (CC);

c) sono dovuti contributi di mantenimento per almeno un figlio.

2 Chi ha diritto a un assegno familiare in base al capoverso 1 lettera b, deve, dal

mese successivo a quello in cui il figlio ha compiuto il 16° anno di età, comprovare

ulteriormente che per il figlio viene versato un assegno di formazione ai sensi della

Legge sugli assegni familiari o che esso sta seguendo una formazione ai sensi

degli artt. 49 e 49 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i supersti-

ti del 31 ottobre 1947.

3 L'assegno familiare è concesso al massimo fino alla fine del mese in cui

il figlio compie il 25° anno di età.

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b) Ammontare

L'assegno familiare ammonta a

a) Fr. 200.-- al mese, se il collaboratore lavora regolarmente per almeno la metà

dell'orario normale di lavoro;

b) Fr. 100.-- al mese con un grado di occupazione inferiore alla metà dell'orario

normale di lavoro, ma almeno al 20%.

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c) Concorso di pretese

1 In caso di pretesa multipla a un assegno familiare per il medesimo figlio,

la pretesa spetta alla collaboratrice o al collaboratore con il grado di occupa-

zione più elevato.

2 Se entrambi gli aventi diritto esercitano regolarmente un’attività per meno della

metà del normale orario di lavoro, entrambi hanno un diritto autonomo a un assegno

familiare.

3 Per il resto, il concorso di pretese si disciplina secondo la legge sugli assegni

familiari.

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d) Obbligo di notifica

1 I collaboratori devono notificare all'Ufficio del personale fatti o eventi che si

riflettono sul diritto all'assegno familiare.

2 La richiesta di pagamento e la restituzione degli assegni familiari sono rette

dalla legge sugli assegni familiari in combinato disposto con la legge federale

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000.

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Leistung im Todesfall

In caso di decesso di un dipendente o di una dipendente, la retribuzione sarà corrisposta per il mese del decesso e i due mesi successivi.

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Obbligo di Rendicontazione

I collaboratori retribuiti in base all'orario di lavoro effettivamente prestato

devono presentare una rendicontazione al proprio superiore.

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Pagamenti

1 I pagamenti da parte del Cantone avvengono senza contanti alle seguenti scadenze

a) Stipendio e indennità sociali: al più tardi entro il 25 di ogni mese;

b) Stipendio e indennità sociali, per i quali sussiste un obbligo di rendicontazione: al più tardi entro il 25 del mese successivo alla presentazione della rendicontazione;

c) 13a mensilità: a novembre;

d) Regalo di anzianità di servizio: nel mese in cui si perfeziona il diritto.

2 I crediti del Cantone o della Cassa pensioni, che sono connessi al rapporto di lavoro, possono essere compensati con i diritti alla retribuzione dei collaboratori, nella misura in cui siano pignorabili.

**X. Rimunerazioni**

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Generale

1 Le rimunerazioni sono in linea di massima commisurate alle prestazioni

erogate e conteggiate.

2 Il Consiglio di Stato può concedere rimunerazioni forfettarie a determinati

gruppi di personale o a singole collaboratrici o a singoli collaboratori.

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Collaboratori a titolo accessorio

1 I collaboratori a titolo accessorio, che svolgono attività sporadiche di mezza o intera giornata,

hanno in linea di principio diritto a indennità giornaliere e a compensi orari per

lo studio di atti e i lavori scritti.

2 I collaboratori a titolo accessorio, che svolgono in modo permanente una funzione con

un ambito definito di compiti, competenze e responsabilità, hanno diritto

a un'indennità forfettaria. Il Consiglio di Stato fissa l'indennità forfettaria, previa

consultazione dell'Ufficio del personale, tenendo conto dell'entità della prestazione

lavorativa.

3 Non sussiste alcun diritto alla retribuzione in caso di impedimento al lavoro, ai doni per

l'anzianità di servizio, alle indennità e alle ferie.

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Straordinari

La retribuzione per un'ora di straordinario si calcola sulla retribuzione annua senza indennità, maggiorata di un quarto.

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Lavoro Notturno e Domenicale

1. Il lavoro notturno è il lavoro prestato tra le ore 20.00 e le ore 06.00. Il lavoro

domenicale è il lavoro prestato la domenica e nei giorni festivi ai sensi dell'art. 11 lett. b.

2. La retribuzione per il lavoro notturno o domenicale per i gruppi di personale

con orario di lavoro irregolare ai sensi dell'art. 15 è stabilita dal Consiglio di Stato.

3. La retribuzione viene corrisposta in aggiunta al salario.

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Pikettdienst

La remunerazione per il servizio di picchetto viene stabilita per i gruppi di personale con orario di lavoro irregolare, ai sensi del § 15, dal Consiglio di Stato.

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Proposte di miglioramento

Qualora la proposta di un collaboratore o di una collaboratrice contribuisca a un

miglioramento sostanziale dell'organizzazione o del flusso di lavoro, il Consiglio

di Stato può riconoscergli o riconoscerle un'adeguata indennità.

XI. Spese

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Generale

1 I collaboratori hanno, conformemente alle seguenti disposizioni, diritto al

rimborso delle spese e delle indennità che devono necessariamente sostenere

per l'adempimento dei loro compiti.

2 Le indennità sono, in linea di principio, rimborsate sulla base delle spese

comprovate e rendicontate.

3 Il Consiglio di Stato può concedere a determinate categorie di personale o a

singoli collaboratori un rimborso forfettario delle spese.

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Viaggi e spostamenti di servizio

a) Mezzi pubblici

1 Per i viaggi di servizio vengono di regola rimborsate le spese di viaggio con i mezzi pubblici.

2 I dipendenti che prestano servizio per almeno metà dell'orario normale di lavoro hanno diritto al rimborso delle spese per un abbonamento Metà-Prezzo. In caso di utilizzo dell'abbonamento Metà-Prezzo, i biglietti conseguentemente scontati sono computabili.

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b) Uso di veicoli privati

1 Qualora l'utilizzo dei mezzi pubblici per un viaggio di servizio nel singolo caso non

sia possibile o economico, i collaboratori possono usare un veicolo privato.

2 Per l'uso regolare di un veicolo privato per viaggi di servizio è necessaria

l'autorizzazione del Capo Dipartimento. Essa è concessa se l'adempimento dei

compiti richiede l'uso regolare del veicolo privato.

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c) Rimborso spese per veicoli privati

1 Il rimborso spese per l'utilizzo di un veicolo privato per viaggi di servizio

ammonta, per chilometro, a

a) autovetture, 75 centesimi;

b) ciclomotori e motocicli, 45 centesimi.

2 Ai collaboratori che, nel singolo caso, utilizzano un veicolo privato per un viaggio

di servizio, vengono rimborsate le spese di parcheggio necessarie.

3 Ai collaboratori che possiedono un'autorizzazione per l'utilizzo regolare di un

veicolo privato per viaggi di servizio, viene addebitata una tariffa di parcheggio

ridotta per l'uso permanente di un parcheggio sul luogo di lavoro. Inoltre,

vengono loro rimborsate le spese di parcheggio esterne necessarie.

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Vitto esterno

Se i collaboratori devono recarsi al di fuori del loro luogo di lavoro per motivi di

servizio e non possono consumare i pasti nel luogo abituale, verrà loro rimborsata

una somma forfettaria di Fr. 30.-- per le spese sostenute per il pasto principale.

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Pernottamento fuori sede

Se i dipendenti devono pernottare fuori dal loro luogo di residenza per motivi di

servizio, vengono loro rimborsate le spese documentate per il pernottamento

fuori sede e la colazione.

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Trasferimento Ordinato

Se i dipendenti devono trasferirsi in una sede di servizio o in un alloggio di servizio,

saranno loro rimborsate le spese di trasloco comprovate.

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Indennità per abiti da lavoro

I dipendenti hanno diritto a un'adeguata indennità per abiti da lavoro,

se

a) devono indossare indumenti di servizio non pagati dal Cantone;

b) indossano abiti civili e questi, a causa della particolare attività, si

usurano o si sporcano in modo eccezionale.

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Büroentschädigung

1 Stellt der Kanton den Mitarbeitern den benötigten Arbeitsraum nicht zur Verfü-

gung, wird ihnen eine Büroentschädigung ausgerichtet.

2 Die Büroentschädigung beträgt Fr. 1200.-- bis Fr. 4800.-- im Kalenderjahr. Bei

der Festsetzung der Höhe der Büroentschädigung sind die zeitliche Dauer und

Häufigkeit der Benützung des privaten Arbeitsraumes und die Nachteile zu berück-

sichtigen, die durch den Publikumsverkehr in der eigenen Wohnung entstehen.

XII. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Uso una casella di testo per il tedesco e poi la traduzione in italiano.

**Traduzione in italiano:**

Indennità d'ufficio

1 Se il Cantone non mette a disposizione dei collaboratori lo spazio di lavoro necessario,

viene loro versata un'indennità d'ufficio.

2 L'indennità d'ufficio ammonta da Fr. 1200.-- a Fr. 4800.-- per anno civile. Nel

determinare l'ammontare dell'indennità d'ufficio, si deve tener conto della durata e della

frequenza dell'utilizzo dello spazio di lavoro privato e degli svantaggi che derivano

dal traffico di pubblico nella propria abitazione.

XII. Disposizioni transitorie e finali

1 Fondamenti e Organizzazione, Tributi pubblici » 14 Autorità e Amministrazione » 145 Personale statale

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 dicembre 2022

1 I collaboratori che passano al modello di orario di lavoro di fiducia mantengono

il loro credito di tempo supplementare al 31 dicembre 2022.

2 Il tempo supplementare deve essere compensato entro un anno dall'entrata in

vigore della modifica dell'ordinanza.

3 In casi eccezionali motivati può essere corrisposta una retribuzione. La deci-

sione sulla retribuzione spetta al Dipartimento

a) il Dipartimento per i collaboratori a partire dalla fascia salariale 18;

b) l'Ufficio per gli altri collaboratori.

1 Fondamenti e Organizzazione, Tributi pubblici » 14 Autorità e Amministrazione » 145 Personale statale

Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza, il Regolamento di esecuzione concernente l'Ordinanza sul personale e sulle retribuzioni del 3 dicembre 1991 è abrogato.

1 Fondamenti e Organizzazione, Tributi pubblici » 14 Autorità e Amministrazione » 145 Personale statale

Modifica del diritto previgente

**a) Regolamento del personale e delle retribuzioni per i docenti delle scuole medie e professionali del 4 luglio 2000:**

**§ 4 Organico**

Per quanto riguarda l'organico, si applicano le disposizioni dell'Ordinanza sul personale e sulle retribuzioni e dell'Ordinanza di esecuzione relativa all'Ordinanza sul personale e sulle retribuzioni.

Il comma 2 è abrogato.

**§ 5 Autorità d'assunzione**

1 Nelle scuole professionali, la competenza per l'assunzione si basa sull'Ordinanza sulla formazione professionale, sull'orientamento professionale e sulla formazione continua.

2 Nelle scuole medie, il Consiglio di Stato nomina il Rettore. Gli altri membri della direzione della scuola sono designati dal Consiglio di Stato su proposta del Rettore. Il Rettore assume i docenti e gli altri collaboratori nell'ambito delle normative cantonali.

**b) Regolamento sui servizi speciali cantonali della scuola popolare del 14 giugno 2006:**

**§ 10 cpv. 2**

2 L'autorità d'assunzione è, fino al 30 giugno 2008, l'Ufficio dei servizi scolastici, successivamente l'Ufficio delle scuole popolari e dello sport.

**c) Ordinanza sulle tasse e le indennità per il controllo ufficiale delle carni del 16 dicembre 1997:**

**§ 5**

I controllori di carne a tempo parziale sono retribuiti con 120 franchi per ora di lavoro. Per l'utilizzo del veicolo privato ricevono 75 centesimi per chilometro.

1 Fondamenti e Organizzazione, Tributi pubblici » 14 Autorità e Amministrazione » 145 Personale statale

Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.64

2 Essa è pubblicata nel Bollettino ufficiale unitamente al piano di classificazione in

allegato e, dopo l’entrata in vigore, è inserita nella Raccolta delle leggi.

**Allegato:**

**Classificazione delle funzioni nelle fasce salariali e categorie di funzione**

<br>

| Fascia salariale | Amministrazione generale | Tecnica e artigianato | Istruzione e sociale | Tribunali, giustizia e polizia | Quadri direttivi | Quadri specialistici |

| :--------------- | :----------------------- | :-------------------- | :------------------- | :-------------------------- | :--------------- | :----------------- |

| | Aiuto d'ufficio | Ausiliario operativo | | | | |

| | Ausiliario forestale/agricolo | | | | | |

| | Ausiliario economia domestica | | | | | |

| | Impiegato d'ufficio | Impiegato operativo | | | | |

| | Impiegato forestale/agricolo | | | | | |

| | Impiegato economia domestica | | | | | |

| | Impiegato d'ufficio | Impiegato operativo | | | | |

| | Impiegato forestale/agricolo | | | | | |

| | Impiegato economia domestica | | | | | |

| | Impiegato amministrativo | Impiegato tecnico | Addetto refezione scolastica II | | | |

| | Impiegato forestale/agricolo | | Assistente di classe II | | | |

| | Capo squadra | | | | | |

| | Impiegato economia domestica | | | | | |

| Fascia salariale | Amministrazione generale | Tecnica e artigianato | Istruzione e sociale | Tribunali, giustizia e polizia | Quadri direttivi | Quadri specialistici |

| :--------------- | :----------------------- | :-------------------- | :------------------- | :-------------------------- | :--------------- | :----------------- |

| | Impiegato amministrativo | Impiegato tecnico | Addetto refezione scolastica I | | | |

| | Assistente estimatore | Addetto manutenzione stradale | Educatore sportivo I | | | |

| | Impiegato forestale/agricolo | | Assistente di classe I | | | |

| | Custode | | Collaboratore scientifico III | | | |

| | Capo squadra | | | | | |

| | Impiegato amministrativo | Impiegato tecnico | Collaboratore scientifico III | Aspirante di polizia | | |

| | Assistente estimatore | Tecnico di laboratorio II | | | | |

| | Artigiano | | | | | |

| | Capo operaio manutenzione stradale | | | | | |

| | Addetto manutenzione stradale | | | | | |

| | Responsabile della gestione domestica | | | | | |

| | Custode | | | | | |

| | Capo squadra | | | | | |

| | Capogruppo | Capogruppo | Collaboratore scientifico III | Capogruppo | | |

| | Impiegato amministrativo | Impiegato tecnico | | Funzionario di polizia II | | |

| | Tecnico di laboratorio II | | | | | |

| | Artigiano | | | | | |

| | Capo operaio manutenzione stradale | | | | | |

| | Guardaboschi | | | | | |

| | Guardiacaccia | | | | | |

| | Responsabile della gestione domestica | | | | | |

| | Custode | | | | | |

| | Capogruppo | Capogruppo | Infermiere | Capogruppo | | |

| | Funzionario III | Funzionario tecnico III | Bibliotecario | Funzionario di polizia II | | |

| | Estimatore II | Tecnico di laboratorio I | Collaboratore scientifico II | | | |

| | Ragioniere II | Consulente | | | | |

| | Artigiano specializzato | | | | | |

| | Capocuoco | | | | | |

| | Guardaboschi | | | | | |

| | Guardiacaccia | | | | | |

| | Capo settore | Capo settore | Assistente sociale | Capogruppo | | |

| | Funzionario III | Funzionario tecnico III | Infermiere | Funzionario di polizia II | | |

| | Estimatore II | Tecnico di laboratorio I | Bibliotecario | | | |

| | Ragioniere II | Consulente | Collaboratore scientifico II | | | |

| | Artigiano specializzato | | | | | |

| | Ingegnere forestale di circondario | | | | | |

| | Guardiacaccia | | | | | |

| | Capocuoco | | | | | |

| Fascia salariale | Amministrazione generale | Tecnica e artigianato | Istruzione e sociale | Tribunali, giustizia e polizia | Quadri direttivi | Quadri specialistici |

| :--------------- | :----------------------- | :-------------------- | :------------------- | :-------------------------- | :--------------- | :----------------- |

| | Capo settore | Capo settore | Insegnante di scuola professionale | Capo settore | | |

| | Funzionario II | Funzionario tecnico II | Assistente sociale | Funzionario di polizia I | | |

| | Estimatore II | Tecnico di laboratorio I | Collaboratore scientifico II | | | |

| | Ragioniere II | Artigiano specializzato | | | | |

| | Capo strada | | | | | |

| | Ingegnere forestale di circondario | | | | | |

| | Capocuoco | | | | | |

| | Capo settore | Capo settore | Insegnante di scuola professionale | Capo settore | Quadri direttivi | Quadri specialistici |

| | Funzionario II | Funzionario tecnico II | Assistente sociale | Funzionario di polizia I | III | |

| | Estimatore I | Ingegnere forestale di circondario | Collaboratore scientifico I | | | |

| | Ragioniere I | Capo strada | | | | |

| | Capo settore | Capo settore | Insegnante di scuola media | Capo settore | Quadri direttivi | Quadri specialistici |

| | Funzionario I | Funzionario tecnico I | Insegnante di scuola professionale | Funzionario di polizia I | III | |

| | Estimatore I | | Direttore scolastico/Insegnante di scuola professionale | | | |

| | Ragioniere I | | Consulente per l'orientamento professionale | | | |

| | | | Collaboratore scientifico I | | | |

| | Funzionario scientifico | Funzionario tecnico I | Insegnante di scuola media | Capo settore | Quadri direttivi | Quadri specialistici |

| | Funzionario I | | Insegnante di scuola professionale | Funzionario di polizia I | III | |

| | Revisore | | Direttore scolastico/Insegnante di scuola professionale | | | |

| | Ragioniere I | | Psicologo | | | |

| | | | Consulente per l'orientamento professionale | | | |

| | | | Collaboratore scientifico I | | | |

| | Funzionario scientifico | Funzionario scientifico | Insegnante di scuola media | Funzionari di polizia III | Quadri direttivi | Quadri specialistici |

| | Revisore | Funzionario tecnico I | Insegnante di scuola professionale | | II | |

| | Specialista tecnico | | Direttore scolastico/Insegnante di scuola professionale | | | |

| | | | Psicologo | | | |

| | | | Ispettore scolastico | | | |

| | Funzionario scientifico | Funzionario scientifico | Insegnante di scuola professionale | Procuratore | Quadri direttivi | Quadri specialistici |

| | Revisore | Specialista tecnico | Direttore scolastico/Insegnante di scuola professionale | Cancelliere giudiziario II | III | |

| | | | Insegnante di scuola media | | | |

| | | | Psicologo | | | |

| | | | Ispettore scolastico | | | |

| | Funzionario scientifico | Funzionario scientifico | | Procuratore | Quadri direttivi | Quadri specialistici |

| | Specialista tecnico | | | Cancelliere giudiziario I | II | |

| | | | | Giudice | | |

| Fascia salariale | Amministrazione generale | Tecnica e artigianato | Istruzione e sociale | Tribunali, giustizia e polizia | Quadri direttivi | Quadri specialistici |

| :--------------- | :----------------------- | :-------------------- | :------------------- | :-------------------------- | :--------------- | :----------------- |

| | Funzionario scientifico | | | Sostituto Procuratore capo | Quadri direttivi | Quadri specialistici |

| | | | | Giudice | II | |

| | | | | Vicepresidente del Tribunale penale/minori e del Tribunale dei provvedimenti coercitivi | Quadri direttivi | |

| | | | | | I | |

| | | | | Presidente del Tribunale penale/minori e del Tribunale dei provvedimenti coercitivi | Quadri direttivi | |

| | | | | | I | |

| | | | | Vicepresidente del Tribunale cantonale/amministrativo | | |

| | Cancelliere di Stato | | | Presidente del Tribunale cantonale/amministrativo | Quadri direttivi | |

| | | | | | I | |

---

1 RU 21-155 con modifiche del 19 febbraio 2008 (RU 22-1), del 26 maggio 2010 (RU 22-104), del 22 agosto 2012 (Regolamento del personale della Scuola universitaria professionale di Svitto per la formazione degli insegnanti, RU 23-53a), del 26 marzo 2013 (Disposizioni d’esecuzione dell’ordinanza sulla protezione antincendio, RU 23-69d), del 29 ottobre 2013 (Decisione del Consiglio di Stato sul programma di sgravio 2014-2017, RU 23-90b), del 10 dicembre 2013 (RU 23-93), del 17 dicembre 2013 (Decisione del Consiglio di Stato sull’adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RU 23-97), del 21 ottobre 2014 (RU 24-17a) e del 6 dicembre 2022 (RU 26-94).

2 RS del Cantone di Svitto 145.110.

3 Cpv. 3 abrogato il 6 dicembre 2022.

4 Cpv. 1 lett. a e b, cpv. 2 lett. g nella versione del, lett. h nuovo inserimento del 6 dicembre 2022.

5 Cpv. 2 frase introduttiva, lett. b, c e f nella versione del, lett. i abrogata il 6 dicembre 2022, le precedenti lett. h e i diventano lett. g e h.

6 Cpv. 2 frase introduttiva, lett. da c a e nella versione del 6 dicembre 2022.

7 Nuovo inserimento del 6 dicembre 2022.

8 Cpv. 2 lett. f e h nella versione del, lett. k nuovo inserimento del 6 dicembre 2022.

9 Intestazione, cpv. 2 frase introduttiva, lett. c, d e f, cpv. 3 e 4 nella versione del 6 dicembre 2022.

10 Titolo principale nella versione del 6 dicembre 2022.

11 Intestazione e cpv. 1 nella versione del, cpv. 2 abrogato il 6 dicembre 2022.

12 Intestazione e cpv. 1 nella versione del 6 dicembre 2022.

13 Intestazione, cpv. da 1 a 3 nella versione del, cpv. 4 nuovo inserimento del 6 dicembre 2022.

14 Intestazione, cpv. 1 e 2 nella versione del, cpv. 3 nuovo inserimento del 6 dicembre 2022.

15 Intestazione e cpv. 1 nella versione del, cpv. 2 e 3 nuovi inserimenti del 6 dicembre 2022.

16 Abrogato il 6 dicembre 2022.

17 Suddivisione abrogata il 6 dicembre 2022.

18 Intestazione e cpv. 1 nella versione del, cpv. 2 e 3 nuovi inserimenti del 6 dicembre 2022.

19 Intestazione e cpv. 1 nella versione del, cpv. 2 e 3 nuovi inserimenti del 6 dicembre 2022.

20 Nuovo inserimento del 6 dicembre 2022.

21 Cpv. 2 nella versione del 6 dicembre 2022.

22 Cpv. 2 nuovo inserimento del 21 ottobre 2014, i precedenti cpv. 2 e 3 diventano cpv. 3 e 4; cpv. 1 nella versione del 6 dicembre 2022.

23 Cpv. 2 nella versione del e cpv. 3 nuovo inserimento del 6 dicembre 2022.

24 Cpv. 2 nella versione del 10 dicembre 2013.

25 RS 832.20.

26 Intestazione e cpv. 1 nella versione del, cpv. 2 abrogato il 6 dicembre 2022.

27 Cpv. 1 lett. b nella versione del e cpv. 2 nuovo inserimento del 6 dicembre 2022.

28 Cpv. 2 lett. c abrogata il 6 dicembre 2022, le precedenti lett. b e c diventano lett. a e b.

29 Cpv. 1 e 2 nella versione del 6 dicembre 2022.

30 Lett. g nella versione del 26 marzo 2013.

31 Nuovo inserimento del 6 dicembre 2022.

32 Cpv. 1 e 2 nella versione del, cpv. 3 nuovo inserimento del 6 dicembre 2022.

33 Nuovo inserimento del 6 dicembre 2022.

34 Cpv. 1 e 2 nella versione del, cpv. 3 nuovo inserimento del 6 dicembre 2022.

35 Cpv. da 1 a 3 nella versione del, cpv. 4 abrogato il 6 dicembre 2022.

36 Cpv. 2 e 4 nella versione del 6 dicembre 2022.

37 Cpv. 3 nella versione del 6 dicembre 2022.

38 Intestazione, cpv. 1 e 2 nella versione del 6 dicembre 2022.

39 Cpv. 1 nella versione del 6 dicembre 2022.

40 Cpv. 2 nella versione del 6 dicembre 2022.

41 Nuovo inserimento del 6 dicembre 2022.

42 Cpv. 1 e 2 nella versione del, cpv. 3 nuovo inserimento del 6 dicembre 2022.

43 RS 836.2.

44 RS 831.101.

45 Versione del 6 dicembre 2022.

46 Cpv. 3 nella versione del 6 dicembre 2022.

47 Cpv. 2 nella versione del 6 dicembre 2022.

48 RS 830.1.

49 Versione del 6 dicembre 2022.

50 Cpv. 1 lett. c nella versione del e lett. d nuovo inserimento del 6 dicembre 2022.

51 Versione del 6 dicembre 2022.

52 Cpv. 1 nella versione del 6 dicembre 2022.

53 Cpv. 1 nella versione del 6 dicembre 2022.

54 Versione del 6 dicembre 2022.

55 Abrogato il 6 dicembre 2022.

56 Intestazione e cpv. 1 nella versione del, cpv. 2 e 3 nuovi inserimenti del 6 dicembre 2022.

57 Abrogato il 6 dicembre 2022.

58 Abrogato il 6 dicembre 2022.

59 RU 18-175.

60 RS del Cantone di Svitto 145.112; RU 19-624.

61 RS del Cantone di Svitto 622.110.

62 RS del Cantone di Svitto 614.211; RU 21-76.

63 RS del Cantone di Svitto 582.312; RU 19-270.

64 BU 2007 2387; modifiche del 19 febbraio 2008 entrate in vigore il 1° gennaio 2008, del 26 maggio 2010 entrate in vigore il 1° gennaio 2011 (BU 2010 1222), del 26 marzo 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2013 (BU 2013 812), del 22 agosto 2012 entrate in vigore il 1° agosto 2013 (BU 2012 2123), del 29 ottobre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (BU 2013 2563), del 10 dicembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (BU 2013 2853), del 17 dicembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (BU 2013 2974), del 21 ottobre 2014 entrate in vigore il 1° novembre 2014 (BU 2014 2393) e del 6 dicembre 2022 entrate in vigore il 1° gennaio 2023 (BU 2022 3097).

65 Versione del 6 dicembre 2022.

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