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1 Fondamenti e Organizzazione, Tributi pubblici » 14 Autorità e Amministrazione » 145 Personale statale (PG)

83 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
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Indice delle disposizioni (83)

§ 1 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 2 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 4 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 5 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 6 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 7 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 8 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 9 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 9A Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 10 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 11 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 12 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 13 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 14 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 15 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 17 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 18 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 19 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 20 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21A Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21B Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21C Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21D Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21E Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21F Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21G Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21H Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21I Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 21J Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 22 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 23 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 24 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 25 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 26 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 27 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 28 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 29 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 29A Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 30 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 30A Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 31 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 32 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 33 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 34 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 35 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 36 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 38 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 39 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 40 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 41 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 42 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 44 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 45 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 46 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 47 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 47A Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 48 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 49 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 50 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 51 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 52 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 52A Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 53 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 54 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 55 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 56 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 57 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 58 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 59 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 60 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 61 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 61A Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 62 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 63 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 64 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 65 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 65A Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 65B Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 66 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 66A Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 67 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991 § 68 Personal- und Besoldungsgesetz (Personalgesetz, PG), vom 26. Juni 1991

Testo normativo (83 Articoli)

1 Fondamenti e Organizzazione, Tributi pubblici » 14 Autorità e Amministrazione » 145 Personale statale

Ambito di applicazione

1 La presente legge disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti del Cantone nell'amministrazione, negli istituti e nei tribunali. Sono fatte salve le disposizioni divergenti della legislazione speciale per singole categorie di dipendenti.

2 La Banca Cantonale di Svitto e i suoi dipendenti non sono assoggettati alla presente legge.

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Mitarbeiter

Es werden folgende Gruppen von Mitarbeitern des Kantons unterschieden

a) Beamte, die vom Kantonsrat auf eine feste Amtsdauer gewählt werden;

b) Angestellte;

c) nebenamtliche Mitarbeiter, die ohne Begründung eines Arbeitsverhältnisses

ausserhalb der engeren Verwaltungs-, Anstalts- und Gerichtsorganisation tätig

sind.

***

Collaboratori

Si distinguono i seguenti gruppi di collaboratori del Cantone

a) Funzionari eletti dal Gran Consiglio per un periodo di carica determinato;

b) Impiegati;

c) Collaboratori a titolo accessorio, che operano senza la costituzione di un rapporto di lavoro al di fuori della stretta organizzazione amministrativa, istituzionale e giudiziaria.

1 Fondamenti e Organizzazione, Tributi pubblici » 14 Autorità e Amministrazione » 145 Personale statale

Piano degli effettivi

Il Consiglio di Stato adotta un piano degli effettivi vincolante. Sono inclusi

i posti previsti dalla legislazione e quelli richiesti dai tribunali.

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### Copertura di Posti Vacanti

1 I posti vacanti sono pubblicamente messi a concorso.

2 L'autorità preposta alle assunzioni può rinunciare alla pubblicazione del

concorso in casi giustificati.

### II. Rapporto di Lavoro dei Funzionari e degli Impiegati

A. Natura Giuridica

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Principi

1 Il rapporto di lavoro è di diritto pubblico.

2 Qualora non sia possibile desumere una disposizione dalla presente legge o dai

suoi decreti di esecuzione, si applica a titolo integrativo il Codice delle

Obbligazioni.

B. Funzionari pubblici

1 Fondamenti e Organizzazione, Tributi pubblici » 14 Autorità e Amministrazione » 145 Personale statale

Motivazione

1 Il rapporto di lavoro dei funzionari si costituisce con l'accettazione dell'elezione.

2 Ad eccezione dell'elezione, rielezione e mancata rielezione, il Consiglio di Stato

esercita le funzioni di autorità d'assunzione per il Gran Consiglio, in particolare

a) regolamentando le condizioni d'impiego in un contratto scritto;

b) procedendo all'inquadramento dei funzionari nelle fasce salariali;

c) stabilendo il salario d'ingresso e lo sviluppo salariale individuale;

d) decidendo sulla risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa.

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Durata del mandato

Il rapporto di impiego dei funzionari dura, indipendentemente dall'assunzione delle funzioni, fino alla scadenza del rispettivo mandato del Consiglio di Stato.

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Cessazione

**a) Motivi**

1 Il rapporto di lavoro dei funzionari cessa per

a) scadenza del periodo di carica;

b) rescissione di comune accordo;

c) dimissioni;

d) risoluzione per gravi motivi;

e) pensionamento anticipato;

f) diritto a una rendita intera dell'Assicurazione federale per l'invalidità;

g) raggiungimento del limite di età l'ultimo giorno del mese in cui il funzionario

compie il 65° anno di età;

h) decesso.

2 Di comune accordo, il rapporto di lavoro può essere prorogato al massimo fino al

70° anno di età del funzionario. Fino al 67° anno di età sussiste il diritto a un

ulteriore impiego, a condizione che non vi siano ragioni oggettive ai sensi del

§ 21a cpv. 2 che si oppongano alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

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b) Mancata rielezione

1 Se la competente commissione del Gran Consiglio intende non proporre un funzionario

per la rielezione, deve concedergli il diritto di essere sentito. L'audizione ha luogo di regola

almeno sei mesi prima della scadenza del mandato.

2 La mancata rielezione non deve essere abusiva ai sensi delle disposizioni del

Codice delle obbligazioni e presuppone un motivo oggettivamente sufficiente ai sensi

dell'articolo 21a capoverso 2. Essa deve essere motivata.

3 Se il termine per l'audizione ai sensi del capoverso 1 non può essere rispettato, il funzionario

ha diritto, in caso di mancata rielezione, a un'indennità proporzionale fino a un massimo

di mezzo anno di stipendio.

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c) Dimissioni

Il funzionario può rassegnare le dimissioni con un preavviso di sei mesi, con effetto alla fine di ogni mese.

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Norme applicabili

Le disposizioni concernenti il rapporto di lavoro degli impiegati si applicano

mutatis mutandis in relazione a

a) scioglimento del rapporto di lavoro per motivi importanti;

b) pensionamento anticipato;

c) conseguenze di un licenziamento o scioglimento inammissibile ai sensi del § 21f cpv. 2;

d) indennità di liquidazione e risarcimento.

C. Impiegati

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Motivazione

a) Contratto

Il rapporto di lavoro dei dipendenti è costituito mediante contratto scritto.

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b) Autorità di nomina

1 Le autorità di nomina sono il Consiglio di Stato e i tribunali.

2 Essi possono delegare le loro competenze quali autorità di nomina ai capi dei di-

partimenti e degli istituti, ai capi degli uffici, ai presidenti dei tribunali nonché

all'Ufficio del personale. Ne è esclusa la nomina dei quadri dirigenti I ai sensi del

piano di classificazione.

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c) Requisiti

1 La costituzione di un rapporto di lavoro presuppone l'idoneità professionale e

personale per il posto.

2 La legislazione e l'autorità di nomina possono richiedere ulteriori requisiti per

l'assunzione, che devono essere inclusi nell'avviso di concorso.

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Durata

Il rapporto di lavoro dei dipendenti è, di regola, a tempo indeterminato.

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Periodo di Prova

1 I primi tre mesi del rapporto di lavoro valgono come periodo di prova.

2 Il periodo di prova può essere prorogato, mediante accordo scritto o decisione

dell'autorità di nomina, al massimo a sei mesi.

3 Durante i primi tre mesi del periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere

disdetto in qualsiasi momento con un termine di preavviso di sette giorni. Successivamente il

termine di preavviso è di 14 giorni.

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Cessazione

1 L'autorità d'assunzione e il collaboratore possono modificare o cessare il rapporto

di lavoro in qualsiasi momento, di comune accordo.

2 Il rapporto di lavoro cessa per

a) disdetta;

b) scioglimento per gravi motivi;

c) pensionamento anticipato.

3 Il rapporto di lavoro cessa senza disdetta per

a) scadenza di un'assunzione a tempo determinato;

b) diritto a una rendita intera dell'Assicurazione federale per l'invalidità;

c) raggiungimento del limite di età l'ultimo giorno del mese in cui il collaboratore

compie il 65° anno di età;

d) decesso.

4 Di comune accordo, il rapporto di lavoro può essere prorogato al massimo fino

al 70° anno di età del dipendente. Fino al compimento del 67° anno di età esiste

il diritto a continuare l'impiego, a meno che non vi siano ragioni oggettive ai sensi

del § 21a cpv. 2 che si oppongono alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

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Licenziamento

a) Forma

Il rapporto di lavoro può essere disdetto per iscritto dal dipendente o dall'autorità di nomina.

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b) Termini

1 I termini di disdetta sono reciprocamente, dopo il periodo di prova

a) nel primo anno di servizio un mese;

b) a partire dal secondo anno di servizio tre mesi.

2 Nel contratto di lavoro, in casi motivati, può essere concordato un termine di

disdetta più lungo, di massimo sei mesi.

3 Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di ogni mese.

Protezione contro il licenziamento

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a) Procedura

1 Se l'autorità d'assunzione intende licenziare un dipendente, deve prima concedergli il

diritto di essere sentito.

2 Il licenziamento deve essere motivato per iscritto dall'autorità d'assunzione.

3 Prima di poter licenziare un dipendente, dopo il periodo di prova, che non è idoneo a svolgere le proprie mansioni o le cui prestazioni e comportamento non sono soddisfacenti, devono essergli contestate le rimostranze e deve essergli assegnato un periodo di prova non inferiore a tre mesi. Si può rinunciare all'assegnazione di un periodo di prova se questo non può raggiungere il suo scopo.

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b) protezione contro il licenziamento materiale

1 Il licenziamento da parte dell'autorità d'impiego non deve essere abusivo

secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni e presuppone un mo-

tivo oggettivamente sufficiente.

2 Un motivo oggettivamente sufficiente sussiste quando

a) un collaboratore è impedito a lungo termine o permanentemente di svolgere

il suo compito;

b) un collaboratore non è idoneo a svolgere il suo compito o quando la sua

prestazione e il suo comportamento non sono soddisfacenti;

c) un collaboratore ha gravemente o ripetutamente violato i suoi doveri deri-

vanti dal rapporto di lavoro;

d) un collaboratore ha commesso un atto punibile che, secondo buona fede, non

è compatibile con l'adempimento regolare del compito;

e) un posto di lavoro viene soppresso o riorganizzato per quanto riguarda l'am-

bito dei compiti, delle competenze o delle responsabilità e il collaboratore

non è disposto ad accettare il posto riorganizzato o un altro posto ragionevol-

mente esigibile oppure quando non è possibile offrire al collaboratore un

altro posto ragionevolmente esigibile.

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c) Tutela temporale contro il licenziamento

1 Dopo la scadenza del periodo di prova, l'autorità di nomina non può licenziare

il dipendente

a) durante, e nelle quattro settimane precedenti e successive, un servizio

obbligatorio della durata di almeno undici giorni;

b) durante un congedo non retribuito concesso per un servizio volontario di

pubblica utilità;

c) per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo al

quinto anno di servizio incluso, e per 180 giorni a partire dal sesto anno di

servizio, in caso di incapacità lavorativa totale o parziale non imputabile

dovuta a malattia o infortunio, salvo in presenza di una procedura di

licenziamento in corso ai sensi dell'articolo 21a capoverso 2 lettere b a d;

d) durante la gravidanza di una collaboratrice e nelle 16 settimane successive

al parto;

e) finché sussiste il diritto al congedo per accudimento, ma al massimo per

sei mesi a decorrere dal giorno in cui inizia a decorrere il termine quadro.

2 Se la disdetta è stata data prima dell'inizio di un periodo di protezione, ma il

termine di disdetta non è ancora scaduto all'inizio del periodo di protezione,

il termine di disdetta viene interrotto fino alla scadenza del periodo di

protezione.

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Risoluzione per gravi motivi

1 Il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento per gravi motivi.

La risoluzione deve avvenire per iscritto e con motivazione.

2 Costituisce grave motivo qualsiasi circostanza per la quale, secondo le regole

della buona fede, non si possa esigere la continuazione del rapporto di lavoro.

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Pensionamento Anticipato

1 I collaboratori possono farsi anticipatamente pensionare, dopo aver compiuto

il 59° anno di età e osservando il termine di preavviso.

2 L’autorità di nomina può mettere un collaboratore in quiescenza anticipata,

dopo il compimento del 63° anno di età e previo accordo reciproco.

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Rendita sostitutiva AVS

1. Il Consiglio di Stato può concedere ai collaboratori che vengono anticipatamente collocati in quiescenza una rendita mensile sostitutiva AVS, se percepiscono prestazioni di vecchiaia complete ai sensi della legge sulla Cassa pensioni del Cantone Svitto del 21 maggio 2014 (Legge sulla Cassa pensioni, LCP).

2. La rendita sostitutiva AVS può essere concessa al più presto a partire dal compimento del 63° anno di età e termina con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS.

3. L'importo della rendita sostitutiva AVS corrisponde in linea di massima alla rendita di vecchiaia AVS massima, moltiplicata per il grado di occupazione medio presso il Cantone durante gli ultimi dieci anni prima del pensionamento.

4. Se esiste un diritto a una rendita di un quarto, una mezza rendita o una rendita di tre quarti dell'Assicurazione federale per l'invalidità, l'importo della rendita ponte corrisponde rispettivamente a tre quarti, alla metà o a un quarto di tale importo. Se esiste un diritto a una rendita completa dell'Assicurazione federale per l'invalidità, non può essere concessa alcuna rendita sostitutiva AVS.

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Conseguenze di un licenziamento o di una risoluzione inammissibile

1. Un licenziamento pronunciato durante un periodo di blocco ai sensi del § 21b

è nullo e non produce alcun effetto giuridico.

2. Qualora un licenziamento sia abusivo secondo le disposizioni del Codice

delle Obbligazioni, o un licenziamento sia senza un motivo oggettivamente sufficiente ai sensi del § 21a cpv. 2

o sia stato pronunciato in violazione delle norme procedurali ai sensi del § 21

oppure sia intervenuto un licenziamento senza preavviso ai sensi del § 21c senza giustificato motivo, sorgono

diritti finanziari ai sensi del § 21g, a meno che il collaboratore interessato non

venga reintegrato. In questi casi, tuttavia, non può essere dedotto alcun diritto alla

prosecuzione del rapporto di lavoro.

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Abfindung und Entschädigung

**Indennità di licenziamento e risarcimento**

1 Wird ein Arbeitsverhältnis auf Veranlassung der Anstellungsbehörde im gegen-

seitigen Einvernehmen beendigt, wird ein Mitarbeiter vorzeitig in den Ruhestand

versetzt oder kann einem Mitarbeiter, dessen Stelle aufgehoben wird, keine andere

zumutbare Stelle angeboten werden, erhält der betroffene Mitarbeiter eine Abfin-

dung.

1 Se un rapporto di lavoro viene risolto su iniziativa dell'autorità di nomina di

comune accordo, se un collaboratore viene prepensionato o se a un collaboratore

il cui posto viene soppresso non può essere offerto un altro posto ragionevolmente

accettabile, il collaboratore interessato riceve un'indennità di licenziamento.

2 Die Abfindung entspricht höchstens neun Monatslöhnen und wird vom Regie-

rungsrat nach den Umständen des Einzelfalls festgesetzt. Berücksichtigt werden

das Alter, die Dienstjahre und die persönlichen Verhältnisse des Mitarbeiters so-

wie der Grund, der zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses geführt hat.

2 L'indennità di licenziamento corrisponde al massimo a nove mensilità ed è

stabilita dal Consiglio di Governo in base alle circostanze del singolo caso. Vengono

considerati l'età, gli anni di servizio e le condizioni personali del collaboratore,

nonché il motivo che ha portato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

3 Ist eine Kündigung missbräuchlich nach den Bestimmungen des Obligationen-

rechts, ist eine Kündigung ohne sachlich zureichenden Grund nach § 21a Abs. 2

oder in Missachtung der Verfahrensvorschriften nach § 21 ausgesprochen worden

oder ist eine fristlose Entlassung nach § 21c ohne wichtigen Grund erfolgt, hat

der betroffene Mitarbeiter Anspruch auf eine Abfindung nach Abs. 2 und auf eine

zusätzliche Entschädigung, die höchstens dem letzten halben Jahreslohn ent-

spricht.

3 Se una disdetta è abusiva secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni,

se una disdetta è stata pronunciata senza un motivo oggettivamente sufficiente

ai sensi dell'art. 21a cpv. 2 o in violazione delle norme procedurali ai sensi

dell'art. 21, o se un licenziamento con effetto immediato ai sensi dell'art. 21c

è avvenuto senza giustificato motivo, il collaboratore interessato ha diritto a

un'indennità di licenziamento secondo il cpv. 2 e a un risarcimento supplementare

che corrisponde al massimo all'ultima metà del salario annuale.

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Ausnahmen

a) Gewählte Angestellte

1 Das Arbeitsverhältnis mit den gewählten Angestellten wird durch die Anstel-

lungsbehörde mit schriftlichem Vertrag begründet.

2 Die Bestimmungen betreffend Arbeitsverhältnis der Angestellten sind unter Vor-

behalt folgender Abweichungen und Präzisierungen analog anwendbar

a) Die Wahl, Wiederwahl und Nichtwiederwahl fallen in die ausschliessliche

Kompetenz des Regierungsrates. Vorbehalten bleibt § 3 Abs. 2 des Gesetzes

über die Finanzkontrolle vom 25. April 2012.

b) Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis beidseitig unter Berücksich-

tigung von § 17 Abs. 3 aufgehoben werden.

c) Nach Ablauf der Probezeit endet das Arbeitsverhältnis mit einer auf Amts-

dauer gewählten Person im gegenseitigen Einvernehmen, durch Ablauf der

Amtsperiode, Rücktritt, Auflösung aus wichtigen Gründen, vorzeitige Pensio-

nierung oder einen Beendigungsgrund gemäss § 18 Abs. 3.

d) Die auf Amtsdauer gewählte Person kann unter Einhaltung der Kündigungs-

fristen gemäss § 20 auf das Ende jedes Monats zurücktreten.

e) Beabsichtigt die Anstellungsbehörde, eine auf Amtsdauer gewählte Person

nicht zur Wiederwahl vorzuschlagen, hat sie ihr unter Einhaltung der Kündi-

gungsfristen gemäss § 20 vorgängig das rechtliche Gehör zu gewähren. § 21

Abs. 3 findet keine Anwendung.

f) Die Nichtwiederwahl darf nicht missbräuchlich sein nach den Bestimmungen

des Obligationenrechts und setzt einen sachlich zureichenden Grund gemäss

§ 21a Abs. 2 voraus. Sie ist zu begründen.

g) Ist eine Nichtwiederwahl in Missachtung der Anhörungsfrist gemäss Bst. e er-

folgt, hat die auf Amtsdauer gewählte Person Anspruch auf eine anteilsmäs-

sige Abfindung in der Höhe der geltenden Kündigungsfrist gemäss § 20.

***

Eccezioni

a) Dipendenti eletti

1 Il rapporto di lavoro con i dipendenti eletti è costituito dall'autorità di nomina

mediante contratto scritto.

2 Le disposizioni relative al rapporto di lavoro dei dipendenti sono applicabili per

analogia, fatte salve le seguenti deroghe e precisazioni

a) L'elezione, la rielezione e la mancata rielezione rientrano nella competenza

esclusiva del Consiglio di Governo. Rimane riservato il § 3 cpv. 2 della legge

sul controllo finanziario del 25 aprile 2012.

b) Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto da ambo

le parti, tenendo conto del § 17 cpv. 3.

c) Dopo la scadenza del periodo di prova, il rapporto di lavoro con una persona

eletta per una durata di mandato termina per mutuo consenso, per scadenza

del periodo di mandato, per dimissioni, per risoluzione per gravi motivi, per

pensionamento anticipato o per un motivo di cessazione del rapporto ai sensi

del § 18 cpv. 3.

d) La persona eletta per una durata di mandato può dimettersi alla fine di ogni

mese, nel rispetto dei termini di preavviso di cui al § 20.

e) Se l'autorità di nomina intende non proporre per la rielezione una persona

eletta per una durata di mandato, deve preventivamente concederle il diritto di

essere sentita, nel rispetto dei termini di preavviso di cui al § 20. Il § 21

cpv. 3 non è applicabile.

f) La mancata rielezione non deve essere abusiva secondo le disposizioni

del Codice delle obbligazioni e presuppone un motivo oggettivamente

sufficiente ai sensi del § 21a cpv. 2. Essa deve essere motivata.

g) Se una mancata rielezione è avvenuta in violazione del termine per essere

sentiti di cui alla lett. e, la persona eletta per una durata di mandato ha

diritto a un'indennità proporzionale pari all'importo del termine di preavviso

applicabile ai sensi del § 20.

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b) Personale docente

Nei decreti attuativi è regolato l'adeguamento dei rapporti di lavoro del personale

docente delle scuole cantonali alle esigenze del funzionamento scolastico.

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c) Apprendisti

1 Nelle relazioni di apprendistato, è possibile adottare disposizioni difformi da

quelle della presente legge.

2 Per gli allievi viene stipulato un contratto di tirocinio secondo il Codice delle

obbligazioni.

III. Diritti e doveri dei funzionari e degli impiegati

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Retribuzione e Assicurazione

Il dipendente ha diritto alla retribuzione ed è assicurato contro le conseguenze economiche di infortunio, invalidità, vecchiaia e morte.

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Vacanze

1 Il diritto alle vacanze dei collaboratori ammonta annualmente a

a) fino al 49° anno di età 25 giorni lavorativi;

b) a partire dal 50° anno di età 30 giorni lavorativi.

2 Determinante è l'anno civile in cui il compleanno ricade.

3 Il diritto alle vacanze degli insegnanti delle scuole cantonali, degli apprendisti

e dei collaboratori giovani, nonché il diritto proporzionale alle vacanze, sono

disciplinati nelle norme d'esecuzione.

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Vacanze

1 Le vacanze retribuite o non retribuite possono essere concesse, a condizione che il normale servizio sia garantito.

2 Le ordinanze di esecuzione disciplinano in particolare le brevi vacanze retribuite per motivi personali, il congedo di maternità, il congedo per nascita o adozione di un figlio, il congedo di assistenza, nonché le vacanze retribuite nell'interesse pubblico.

3 L'autorità di nomina è competente a concedere le vacanze non retribuite.

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Libertà sindacale e diritto di sciopero

1. La libertà sindacale è garantita. I dipendenti possono in particolare fondare organizzazioni del personale e aderirvi.

2. Al fine di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza, nonché la proprietà, la protezione della salute, la fornitura di beni di prima necessità o l'erogazione di importanti servizi pubblici, il Consiglio di Governo può limitare o sopprimere il diritto di sciopero per determinati gruppi di dipendenti.

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Mitwirkung

1 Le organizzazioni del personale e i singoli collaboratori hanno il diritto di avanzare proposte in merito a questioni aziendali e professionali.

2 Le organizzazioni del personale vengono informate tempestivamente in merito a modifiche delle disposizioni in materia di personale e hanno il diritto di prenderne posizione.

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Diritto di protezione

1. I dipendenti, contro i quali viene avviato un procedimento giudiziario in relazione all'adempimento delle loro mansioni, possono chiedere protezione legale.

2. Il Consiglio di Governo decide in merito alla concessione, al tipo e all'estensione della protezione.

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Dati Personali

1 Il dipendente può prendere visione dei propri dati personali.

2 Egli può chiedere che dati personali errati vengano rettificati e quelli incompleti

integrati.

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Certificato di lavoro

1 Il lavoratore può in qualsiasi momento chiedere al superiore gerarchico un attestato che si pronunci sulla natura e la durata del rapporto di lavoro, nonché sulla prestazione e sul comportamento.

2 Le indicazioni devono limitarsi alla natura e alla durata del rapporto di lavoro, se il lavoratore lo richiede.

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Valutazione dei collaboratori

1 I superiori valutano la prestazione e il comportamento dei collaboratori a loro

sottoposti. Essi conducono periodicamente colloqui con i collaboratori, durante

i quali viene discussa la valutazione e vengono concordati per iscritto gli obiettivi

per il periodo di valutazione successivo.

2 Se un collaboratore non è d'accordo con la valutazione del suo superiore, può

chiederne la revisione.

3 Il Consiglio di Stato disciplina le competenze e la procedura per la valutazione

dei collaboratori e per la sua revisione.

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Doveri generali di servizio

1 Il collaboratore è tenuto a svolgere personalmente la propria attività lavorativa. Deve salvaguardare gli interessi del Cantone e adempiere ai suoi compiti in modo lecito, leale, economico e propositivo.

2 Il collaboratore deve impiegare l'orario di lavoro per l'adempimento dei suoi compiti.

3 Il collaboratore è soggetto, nell'ambito della legislazione, al diritto di impartire istruzioni di servizio e professionali dei suoi superiori.

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Rimprovero

1 In caso di violazioni dei doveri di lavoro, l'autorità di nomina può proferire un

rimprovero.

2 Essa accerta i fatti e concede al dipendente il diritto di essere sentito.

3 Se l'audizione del dipendente o il rimprovero avvengono oralmente, ciò deve

essere verbalizzato.

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Collaborazione

1 I collaboratori si sostengono reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti.

2 Essi sono tenuti ad assumere supplenze o ad eseguire temporaneamente lavori che non rientrano nel loro effettivo ambito di competenza.

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Orario di lavoro

a) Orario di lavoro normale

1 L'orario di lavoro settimanale normale ammonta a 42 ore in media annuale.

2 Nei decreti di esecuzione viene disciplinato

a) la forma dell'orario di lavoro e dell'erogazione delle prestazioni;

b) la disciplina dei giorni festivi;

c) il servizio notturno, domenicale e di picchetto;

d) l'orario di lavoro degli insegnanti delle scuole cantonali.

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b) Lavoro straordinario

1 Il collaboratore è tenuto a prestare lavoro straordinario in via eccezionale e in misura ragionevole.

2 Nelle ordinanze di esecuzione sono disciplinate la compensazione quale regola generale e la retribuzione del lavoro straordinario quale eccezione.

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c) Lavoro a tempo parziale

L'autorità di nomina può, nel singolo caso, ridurre l'orario di lavoro normale o

coprire un posto con più collaboratori, se ciò è consentito dall'esercizio del servizio.

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Segreto d'ufficio

1 I collaboratori sono tenuti all'obbligo del silenzio su tutte le questioni di cui

vengono a conoscenza nella loro posizione ufficiale e per le quali sussiste un

interesse pubblico alla segretezza o un interesse alla protezione della personalità,

o che devono essere mantenute segrete in base a una disposizione speciale. L'obbligo

di segretezza sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

2 Secondo gli stessi principi, gli atti e i dati d'ufficio non possono essere

resi accessibili a terzi.

3 L'obbligo di segretezza non sussiste

a) se la legislazione obbliga alla denuncia o alla fornitura di informazioni;

b) nell'ambito dell'obbligo di testimonianza, se l'autorità superiore autorizza

la deposizione.

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Accettazione di Regali

1 Al collaboratore è fatto divieto di richiedere, accettare o far promettere per sé o per terzi regali o altri vantaggi in relazione allo svolgimento delle proprie mansioni.

2 Sono eccettuati riconoscimenti, onorificenze o regali socialmente usuali, purché questi non compromettano l'indipendenza del collaboratore.

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Domicilio

1 Il dipendente può essere obbligato dall'autorità preposta all'assunzione a risiedere nel Cantone per motivi di servizio.

2 In tal caso può essere disposto che il dipendente debba prendere un determinato domicilio o occupare un alloggio di servizio.

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Attività Accessorie

1 Il dipendente non può esercitare attività accessorie che possano pregiudicare

l'adempimento dei suoi compiti. L'autorità datrice di lavoro può concedere

eccezioni per motivi importanti.

2 Nelle ordinanze d'esecuzione sono disciplinati l'obbligo di autorizzazione,

l'impiego di orario di lavoro e la consegna di indennità e contributi salariali

di terzi.

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Aus- und Weiterbildung

1 Il Cantone promuove la formazione e il perfezionamento professionale dei propri collaboratori.

2 Le ordinanze di esecuzione disciplinano l'impiego del tempo di lavoro e l'assunzione delle spese.

IV. Retribuzione

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Componenti

La retribuzione si compone del salario annuale ai sensi degli artt. 44 ss. nonché di eventuali indennità ai sensi degli artt. 52 e 53.

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Lohnsystem

1 Il sistema salariale comprende 20 fasce salariali.

2 I minimi e i massimi salariali si basano sulla tabella dei salari nell'allegato.

3 I livelli salariali corrispondono all'indice nazionale dei prezzi al consumo di

167.9 punti (indice base dicembre 1982 = 100).

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Classificazione e determinazione del salario

a) Classificazione

1 Il Consiglio di Stato stabilisce il piano di classificazione in base a gruppi di funzioni e fasce salariali. Il piano di classificazione deve essere incluso negli atti esecutivi.

2 Regola i principi della valutazione delle funzioni e le competenze per la classificazione dei singoli posti nelle fasce salariali.

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b) Determinazione del salario annuo

1 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli relativi alla determinazione del salario

annuo all'interno della fascia salariale attribuita alla funzione.

2 Esso tiene conto di

a) le conoscenze ed esperienze professionali ed extraprofessionali;

b) la formazione;

c) l'età;

d) i confronti salariali interni ed esterni.

3 Se, all'inizio del rapporto di lavoro, i requisiti di una posizione, in particolare per

quanto concerne le conoscenze ed esperienze professionali ed extraprofessionali,

nonché la formazione, non sono completamente soddisfatti, il salario minimo della

fascia salariale di riferimento può essere ridotto fino al 10%.

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Rivalutazione

Qualora per una funzione il campo di attività, le competenze o le responsabilità subiscano variazioni, il dipendente può richiedere una verifica della valutazione della funzione.

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Sviluppo individuale del salario

a) Criteri

Lo sviluppo individuale del salario avviene in base ai seguenti criteri

a) la prestazione e il comportamento;

b) la posizione nella fascia salariale;

c) l'età anagrafica e l'esperienza.

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b) Procedura e competenza

1 Il Consiglio di Stato stabilisce una volta all'anno la somma complessiva a di-

sposizione per lo sviluppo individuale degli stipendi. Esso tiene conto del contesto

economico e della gestione finanziaria.

2 Esso assegna la propria quota ai Dipartimenti, agli enti e ai tribunali.

3 Esso disciplina la competenza per la definizione dello sviluppo individuale degli stipendi.

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Compensazione del rincaro

1 Il Consiglio di Stato adegua le fasce salariali di cui all’articolo 42 all’indice na-

zionale dei prezzi al consumo. Tiene adeguatamente conto dell’ambiente econo-

mico, del bilancio finanziario e dell’eventuale compensazione del rincaro non con-

cessa negli anni precedenti.

2 Una compensazione del rincaro è stabilita a fine anno per l’anno civile seguente.

Si fa riferimento allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo di fine no-

vembre.

3 Se lo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo è inferiore a quello dell’an-

no precedente, viene mantenuto l’indice più elevato.

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13. Tredicesima mensilità

Il salario annuale viene corrisposto in 13 rate uguali. Prima della fine di ogni mese viene versata una rata e nel mese di novembre, in aggiunta, un'ulteriore rata a titolo di tredicesima mensilità.

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Indennità di merito

1 Il Consiglio di Stato, le istituzioni e i tribunali possono, sulla base della valutazione dei superiori, concedere a singoli dipendenti un'indennità di merito per prestazioni eccezionali.

2 L'indennità di merito non è inclusa nel guadagno annuo computabile ai sensi della Legge sulla Cassa pensioni.

3 Il Consiglio di Stato determina l'importo totale disponibile annualmente per le indennità di merito da corrispondere ai dipendenti e ne regola l'assegnazione.

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Dono di anzianità

1 Quando un collaboratore ha compiuto il suo decimo anno di servizio, gli viene

concesso un dono di anzianità pari al 3% della retribuzione annua. Dopo ogni

ulteriore periodo di cinque anni di servizio, gli viene concesso un dono di

anzianità aumentato dell’1%.

2 Se il rapporto di lavoro di un collaboratore avente diritto cessa, nel corso

di un quinquennio ai sensi del capoverso 1, per raggiungimento del limite di età,

inabilità al lavoro o soppressione del posto, gli viene concesso il dono di anzianità

successivamente dovuto in proporzione.

3 Se l’andamento del servizio lo consente, il collaboratore può beneficiare del

dono di anzianità in tutto o in parte sotto forma di un congedo retribuito.

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Indennità di mercato del lavoro

1 Per l'acquisizione o il mantenimento di un collaboratore particolarmente qualificato, il Consiglio di Stato e i Tribunali possono eccezionalmente concedere un'indennità di mercato del lavoro fino al 20% del salario annuo.

2 Essi verificano periodicamente se l'indennità di mercato del lavoro debba continuare ad essere versata, ridotta o soppressa.

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Indennità di Funzione

1 Se un dipendente assume temporaneamente, ma per un periodo superiore a due mesi, una funzione aggiuntiva o mansioni notevolmente ampliate, il Consiglio di Stato e i Tribunali possono concedergli un'indennità di funzione per la durata del maggiore onere.

2 L'indennità di funzione ammonta al massimo al 20% del salario annuale. Essa è determinata in base alla natura, all'ampiezza e ai requisiti della funzione o delle mansioni assunte.

3 Se l'assunzione della funzione aggiuntiva o delle mansioni notevolmente ampliate dura più di due anni, deve essere valutata una nuova classificazione della funzione.

4 Se al momento della concessione dell'indennità di funzione si prevede che questa sarà corrisposta per più di un anno, essa deve essere inclusa nel guadagno annuale assicurato ai sensi della Legge sulla Cassa Pensioni.

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Indennità sociali

1 Il collaboratore ha diritto alle indennità per figli e di nascita secondo la legge

sugli assegni familiari.

2 Il collaboratore ha diritto a un assegno familiare secondo le disposizioni d’e-

secuzione. L’assegno familiare ammonta al massimo a 2400 franchi all’anno.

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Eccezioni

a) Apprendisti

Il Consiglio di Stato disciplina la retribuzione dei praticanti e degli apprendisti.

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b) Retribuzione proporzionale

Un diritto alla retribuzione proporzionale per le prestazioni di cui ai §§ 44 e seguenti, 49 e

da 51 a 53 sussiste se

a) viene svolto un lavoro a tempo parziale;

b) il rapporto di lavoro non sussiste per l'intero anno civile;

c) durante un anno civile viene fruito un congedo non retribuito.

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Pagamento del salario in caso di impedimento al lavoro

Nelle ordinanze di esecuzione il pagamento del salario è regolamentato durante

a) servizio militare e di protezione civile;

b) malattia e infortunio nonché in caso di decesso;

c) gravidanza e dopo il parto;

d) congedo per nascita o adozione di un figlio;

e) congedo di cura.

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Prestazioni in caso di decesso

Nei decreti di esecuzione sono disciplinate le prestazioni in caso di decesso.

V. Rimunerazioni

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Collaboratori a tempo parziale

Il Consiglio di Stato disciplina le indennità dei collaboratori a tempo parziale.

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Casi speciali

Nei decreti di esecuzione viene disciplinata la retribuzione per

a) servizio notturno, domenicale e di picchetto;

b) ore straordinarie in casi eccezionali;

c) vacanze che non possono essere godute;

d) servizio di polizia;

e) danni materiali non assicurati subiti dai collaboratori in relazione all'adempimento dei loro compiti;

f) suggerimenti di miglioramento da parte dei collaboratori;

g) indennità per l'abbigliamento;

h) indennità per l'ufficio.

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Spese

Nei decreti di esecuzione è disciplinato il rimborso delle spese e degli oneri, in particolare

a) il rimborso delle spese per i mezzi pubblici di trasporto quale regola generale;

b) il rimborso delle spese per un veicolo privato quale eccezione;

c) il rimborso dei maggiori costi per la ristorazione esterna;

d) il rimborso delle spese per il pernottamento esterno;

e) il rimborso delle spese telefoniche e postali;

f) il rimborso delle spese per un trasferimento ordinato.

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Naturalleistungen

Il Consiglio di Stato disciplina l'accredito delle prestazioni in natura sul salario.

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VI. Rechtsschutz

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Azione amministrativa

1 Il Tribunale amministrativo decide, nel procedimento di ricorso, in merito alla violazione di obblighi legali o contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro tra il Cantone e i dipendenti. Il Cantone è rappresentato nel procedimento dall'autorità di nomina.

2 Prima di presentare il ricorso al Tribunale amministrativo, l'attore deve notificare per iscritto la sua pretesa al convenuto. Il convenuto deve prendere posizione in merito entro 60 giorni. Il Tribunale amministrativo esamina il ricorso solo se tale procedura preliminare è stata espletata o, su sua istanza, recuperata, e se il convenuto non riconosce la pretesa.

3 Per le controversie fino a un valore litigioso di Fr. 30 000.--, alle parti non vengono addebitate spese.

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Verjährung

Le pretese derivanti dal rapporto di lavoro tra il Cantone e i collaboratori si

prescrivono con il decorso di cinque anni.

VII. Disposizioni transitorie e finali

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Adattamento dei rapporti di lavoro

1 I rapporti di lavoro di diritto pubblico dei collaboratori vengono adattati al

nuovo diritto con effetto dal 1° gennaio 1992.

2 I contratti di lavoro di diritto privato vengono trasformati in contratti di

diritto pubblico a far tempo dal 1° gennaio 1992, conformemente alle dispo-

sizioni del nuovo diritto.

3 I funzionari eletti fino alla fine del periodo amministrativo 1996-2000 sono

considerati assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° luglio 2000, senza

che debba essere stipulato un contratto scritto. Resta riservata la risoluzione del

rapporto di servizio prima o a questa data, secondo il diritto previgente.

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Disposizioni transitorie relative alla modifica del 25 maggio 2022

**a) Garanzia del mantenimento dei diritti acquisiti**

1 Il Consiglio di Governo assegna le funzioni dei collaboratori, al momento dell'entrata

in vigore della nuova normativa, alle fasce salariali conformemente all'allegato. Lo

stipendio annuo precedente dei singoli collaboratori viene mantenuto.

2 Se lo stipendio annuo precedente è inferiore al salario minimo della fascia salariale

assegnata alla funzione del collaboratore, lo stipendio viene aumentato al minimo.

3 Se lo stipendio annuo precedente è superiore al salario massimo della fascia salariale

assegnata alla funzione del collaboratore, lo stipendio annuo viene mantenuto fino

a quando non rientra nella fascia salariale.

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b) Rendita transitoria

1 Le rendite transitorie, assegnate prima dell’entrata in vigore della presente

modifica, continueranno ad essere erogate secondo il diritto previgente.

2 I collaboratori il cui rapporto di lavoro cessa entro tre anni dall’entrata in vigore

della presente modifica, e che soddisfano le condizioni per una rendita transitoria

secondo il diritto previgente, mantengono il loro diritto a una rendita transitoria.

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c) Dono di anzianità

Non sussiste alcun diritto ad un versamento retroattivo del dono di anzianità

per i collaboratori che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge,

hanno già assolto dieci anni di servizio.

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Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore del presente decreto, il Regolamento concernente la retribuzione delle autorità e il rapporto di servizio del personale statale del 20 novembre 1968 è abrogato, ad eccezione dei §§ 15 a 20.

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Modifica del diritto previgente

Il Regolamento sulla gestione amministrativa orientata ai risultati (WOV) del 17 marzo 1999 è modificato come segue

§ 3 cpv. 2

2 A tal fine il Regolamento contiene strumenti, competenze e procedure particolari, che si scostano dalle disposizioni generali in materia di organizzazione e di gestione finanziaria.

§§ 19 a 22

sono abrogati.

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Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore

1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costi-

tuzione cantonale.

2 Essa viene pubblicata nel Bollettino ufficiale e, dopo l’entrata in vigore, è inserita

nella Raccolta delle leggi.

3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell’esecuzione. Esso determina il momento

dell’entrata in vigore.

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Allegato: Tabella Salariale

Tabella Salariale (Indice 167.9)

Fascia Salariale Minimo Massimo

52 143 75 607

54 786 82 180

57 602 89 284

60 604 95 754

63 803 100 810

67 217 106 202

70 861 111 959

74 750 118 106

78 907 124 672

83 349 131 691

88 099 139 197

93 183 147 229

98 625 155 828

104 454 165 037

110 700 174 906

117 397 185 488

124 582 196 840

132 293 209 024

140 893 222 611

150 755 238 194

1 Questa legge è stata emanata quale ordinanza soggetta a referendum facoltativo: RS

18-129 con modifiche del 12 maggio 1993 (RS 18-343), del 15 dicembre 1994 (RS 18-533),

del 9 dicembre 1997 (RS 19-267), del 13 maggio 1998 (RS 19-306), del 14 dicembre 1999

(RS 19-476), del 22 marzo 2000 (RS 19-559), del 12 dicembre 2000 (RS 19-649), dell’11

dicembre 2001 (RS 20-165), del 10 dicembre 2002 (RS 20-352), del 10 dicembre 2003

(RS 20-470), del 19 maggio 2004 (Ordinanza sulle casse pensioni, RS 20-567), del 14 dicembre

2004 (RS 20-623), del 6 dicembre 2005 (RS 21-47), del 12 dicembre 2006 (RS 21-102),

del 25 aprile 2007 (RS 21-125), dell’11 dicembre 2007 (RS 21-157), del 10 dicembre 2008

(RS 22-48), del 14 dicembre 2010 (RS 22-132), del 17 dicembre 2013 (Decisione del Consiglio di Stato

adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RS 23-97), del 21 maggio 2014 (Legge sulle casse pensioni, RS 24-7a), del

21 maggio 2014 (Decisione del Gran Consiglio programma di sgravio 2014-2017, RS 24-10a), del 25 maggio 2022 (RS 26-

79), del 25 maggio 2022 (Legge quadro sulla gestione del personale, RS 26-80c), del 6 dicembre 2022 (RS 26-93), del 5 dicembre

2023 (RS 27-25), del 3 dicembre 2024 (RS 27-51) e del 2 dicembre 2025 (RS 27-84).

2 Comma 1 nella versione del 22 marzo 2000; comma 2 nella versione del 25 maggio 2022.

3 Comma 1 nella versione del 22 marzo 2000; rubrica nella versione del 25 maggio 2022.

4 Abrogato il 25 maggio 2022.

5 Comma 2 abrogato il 25 maggio 2022.

6 Commi 1 e 2 nella versione del, comma 3 abrogato il 25 maggio 2022.

7 Versione del 22 marzo 2000.

8 Titolo della sezione nella versione del 25 maggio 2022.

9 Rubrica e comma 1 nella versione del 22 marzo 2000.

10 Titolo della sezione nella versione del 25 maggio 2022.

11 Commi 1 e 2 nella versione del 25 maggio 2022.

12 Versione del 22 marzo 2000 (comma 2 abrogato).

13 Rubrica e comma 1 nella versione del, comma 2 inserito il 25 maggio 2022.

14 Inserito il 25 maggio 2022.

15 Rubrica e comma 1 nella versione del 25 maggio 2022.

16 Rubrica e comma 1 nella versione del 25 maggio 2022.

17 Titolo della sezione nella versione del 25 maggio 2022.

18 Versione del 22 marzo 2000 (comma 2 abrogato).

19 Comma 1 nella versione del 25 aprile 2007; comma 2 nella versione del 25 maggio 2022.

20 Versione del 22 marzo 2000 (nuovo comma 2).

21 Versione del 22 marzo 2000 (commi 2 e 3 abrogati); titolo della sezione nella versione del

25 maggio 2022.

22 Abrogato il 25 maggio 2022.

23 Commi 1 e 2 nella versione del 25 aprile 2007 (nuovi commi 2 e 3); rubrica e comma 3 nella

versione del 25 maggio 2022.

24 Commi da 1 a 3 nella versione del 22 marzo 2000 (nuovo comma 3); nuovo comma 4 inserito il 25 maggio

2022.

25 Versione del 22 marzo 2000.

26 Comma 2 nella versione del 25 aprile 2007 e nuovo comma 3 inserito il 22 marzo 2000.

27 Commi 1 e 2 nella versione del 22 marzo 2000 (nuovo comma 3); comma 3 nella versione del 25

maggio 2022.

28 Inserito il 22 marzo 2000.

29 Inserito il 22 marzo 2000; comma 1 lett. c nella versione del e lett. e inserita il

25 maggio 2022.

30 Inserito il 22 marzo 2000.

31 Comma 1 nella versione del 19 maggio 2004; rubrica nella versione del 25 maggio 2022.

32 Rubrica, commi 1 e 2 nella versione del, nuovi commi 3 e 4 inseriti il 25 maggio 2022.

33 RSZ 145.210.

34 Inserito il 22 marzo 2000.

35 Inserito il 22 marzo 2000; comma 2 nella versione del 25 maggio 2022.

36 Inserito il 22 marzo 2000; rubrica e comma 1 nella versione del, nuovo comma 2

inserito il 25 maggio 2022.

37 RSZ 144.210.

38 Inserito il 22 marzo 2000; rubrica e comma 1 nella versione del, comma 2 abrogato

il 25 maggio 2022.

39 Inserito il 25 maggio 2022.

40 Versione del 22 marzo 2000.

41 Comma 3 nella versione del 22 marzo 2000; comma 1 lett. a e b nella versione del e lett. c

abrogata il 25 maggio 2022.

42 Commi 2 e 3 nella versione del 25 maggio 2022.

43 Rubrica nella versione del e nuovo comma 2 inserito il 25 maggio 2022.

44 Versione del 22 marzo 2000 (il termine «rapporto di servizio» sostituito da «rapporto di lavoro»).

45 Inserito il 25 maggio 2022.

46 Inserito il 22 marzo 2000; comma 2 nella versione del e nuovo comma 3 inserito il 25

maggio 2022.

47 Comma 2 lett. a nella versione del 25 maggio 2022.

48 Versione del 22 marzo 2000 (il termine «autorità elettorale» sostituito da «autorità di nomina»).

49 Versione del 22 marzo 2000.

50 Rubrica nella versione del e nuovo comma 2 inserito il 25 maggio 2022, comma 2 nella

versione della legge quadro sulla gestione del personale (RS 26-80c) emanata lo stesso giorno.

51 Abrogato il 22 marzo 2000.

52 Comma 1 nella versione del 22 marzo 2000 (il termine «autorità elettorale» sostituito da «autorità di nomina»).

53 Comma 1 nella versione del 22 marzo 2000 (il termine «autorità elettorale» sostituito da «autorità di nomina»).

54 Rubrica e comma 1 nella versione del 25 aprile 2007.

55 Versione del 25 maggio 2022.

56 Rubrica, commi 1 e 2 nella versione del, commi 4 e 5 abrogati il 25 maggio 2022; comma

3 nella versione del 2 dicembre 2025.

57 Abrogato il 25 maggio 2022.

58 Rubrica, commi 1 e 2 nella versione del 25 maggio 2022.

59 Rubrica, commi 1 e 2 nella versione del, nuovo comma 3 inserito il 25 maggio 2022.

60 Rubrica e comma 1 nella versione del 25 maggio 2022.

61 Abrogato il 25 maggio 2022.

62 Rubrica e comma 1 nella versione del, commi da 2 a 4 abrogati il 25 maggio 2022.

63 Inserito il 25 aprile 2007; rubrica, commi 1 e 2 nella versione del, nuovo comma 3

inserito il 25 maggio 2022.

64 Abrogato il 25 maggio 2022.

65 Comma 2 (nuovo) nella versione del 25 aprile 2007; comma 1 nella versione del, nuovo comma 3 inserito

il 25 maggio 2022.

66 Commi da 1 a 3 nella versione del 25 maggio 2022.

67 Commi da 1 a 3 nella versione del 25 maggio 2022.

68 Comma 2 nella versione del 25 aprile 2007 (nuovo comma 2); comma 1 nella versione del 25 maggio

2022.

69 Inserito il 25 aprile 2007; commi da 2 a 4 nella versione del 25 maggio 2022.

70 Comma 1 nella versione del 22 marzo 2000; comma 2 nella versione del 25 maggio 2022.

71 RSZ 370.100.

72 Rubrica e comma 1 nella versione del 2 maggio 2022.

73 Versione del 25 aprile 2007; frase introduttiva nella versione del 25 maggio 2022.

74 Abrogato il 22 marzo 2000.

75 Comma 1 nella versione del 25 maggio 2022.

76 Versione del 22 marzo 2000; nuove lettere g e h inserite il 25 maggio 2022.

77 Lettere g e h abrogate il 25 maggio 2022.

78 Abrogato il 22 marzo 2000.

79 Versione del 22 marzo 2000 (nuovo comma 3).

80 Versione del 22 marzo 2000.

81 Rubrica e comma 3 nella versione del 22 marzo 2000.

82 Rubrica, commi 1 e 2 nella versione del, nuovo comma 3 inserito il 25 maggio 2022.

83 Inserito il 25 aprile 2007; rubrica, commi 1 e 2 nella versione del 25 maggio 2022.

84 Inserito il 21 maggio 2014; rubrica e comma 1 nella versione del 25 maggio 2022.

85 RS 15-549; RSZ 140.510.

86 Inserito il 25 aprile 2007.

87 RSZ 143.210; RS 19-384.

88 Rubrica, commi 1, 2 e 3 nella versione del 17 dicembre 2013.

89 Entrato in vigore il 1° gennaio 1992 (Bollettino Ufficiale 1991 747); modifiche del 22 marzo 2000 il 1°

luglio 2000 (Bollettino Ufficiale 2000 819), del 10 dicembre 2002 il 1° gennaio 2003 (Bollettino Ufficiale 2002 2135), del

10 dicembre 2003 il 1° gennaio 2004 (Bollettino Ufficiale 2003 2044), del 19 maggio 2004, del 14 dicembre

2004 il 1° gennaio 2005 (Bollettino Ufficiale 2004 1418 risp. Bollettino Ufficiale 2004 2102), del 6 dicembre 2005 il 1°

gennaio 2006 (Bollettino Ufficiale 2005 2022), del 12 dicembre 2006 il 1° gennaio 2007 (Bollettino Ufficiale 2006 2174),

del 25 aprile 2007 e 11 dicembre 2007 il 1° gennaio 2008 (Bollettino Ufficiale 2007 2298 e 2300),

del 10 dicembre 2008 il 1° gennaio 2009 (Bollettino Ufficiale 2008 2628), del 14 dicembre 2010 il 1°

gennaio 2011 (Bollettino Ufficiale 2010 2771), del 17 dicembre 2013 il 1° gennaio 2014 (Bollettino Ufficiale 2013 2974),

del 21 maggio 2014 il 1° gennaio 2015 (Bollettino Ufficiale 2014 1906, 2178), del 25 maggio 2022 il 1° gennaio

2023 (Bollettino Ufficiale 2022 3081), del 25 maggio 2022 (RS 26-80c) il 1° gennaio 2023 (Bollettino Ufficiale 2022 3159),

del 6 dicembre 2022 il 1° gennaio 2023 (Bollettino Ufficiale 2022 3082), del 5 dicembre 2023 il 1°

gennaio 2024 (Bollettino Ufficiale 2023 2885), del 3 dicembre 2024 il 1° gennaio 2025 (Bollettino Ufficiale 2024 2948) e

del 2 dicembre 2025 il 1° gennaio 2026 (Bollettino Ufficiale 2025 3092).

90 Abrogato il 17 dicembre 2013.

91 Versione del 2 dicembre 2025.

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