1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 144 Bilancio finanziario e controllo finanziario del Cantone (FKG)
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
Principio Fondamentale
1. La Sezione del controllo finanziario è l'organo tecnico preposto alla vigilanza finanziaria del Cantone.
2. Essa fornisce servizi di revisione e consulenza indipendenti e oggettivi, volti a ridurre i rischi finanziari, a prevenire danni economici, a creare valori aggiunti e a migliorare i processi amministrativi.
3. Tutte le designazioni di persona si riferiscono indifferentemente a donne e uomini.
### Posizione
1 La Revisione finanziaria è professionalmente indipendente e autonoma.
2 Essa supporta
a) la Commissione della gestione nella sua funzione di vigilanza parlamentare fi
nanziaria;
b) il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali nell'esercizio della vigilanza finan
ziaria.
3 Essa è amministrativamente subordinata al Dipartimento delle finanze.
4 Essa intrattiene rapporti diretti con gli uffici sottoposti alla sua vigilanza finanziaria,
in particolare anche con il Consiglio di Stato, i tribunali cantonali e con
gli organi del Gran Consiglio.
Personale
1 La direzione del Controllo finanziario è affidata a una persona qualificata in
materia di vigilanza finanziaria. Il Consiglio di Stato elegge il capo del Controllo
finanziario per un periodo di quattro anni.
2 L'elezione, la rielezione e la mancata rielezione, nonché lo scioglimento anti
cipato, richiedono la conferma da parte della Commissione di gestione.
3 L'autorità di nomina per tutti gli altri collaboratori del Controllo finanziario è il
capo del Controllo finanziario.
Finanze
1 Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio, senza modifiche, le richieste di credito della Sezione del controllo delle finanze per la decisione.
2 La Sezione del controllo delle finanze dispone dei crediti approvati dal Gran Consiglio nell'ambito delle proprie competenze.
3 I superamenti di credito sono approvati dal Gran Consiglio su proposta della Sezione del controllo delle finanze.
Valutazione della qualità e delle prestazioni
1 Il Consiglio di Stato, con l'approvazione della Commissione della gestione,
incarica un'istanza esterna della valutazione periodica della qualità e
delle prestazioni nonché della verifica della contabilità della Sezione
del controllo delle finanze.
2 L'istanza incaricata presenta il proprio rapporto completo alla
Commissione della gestione e al Consiglio di Stato per conoscenza.
**II. Vigilanza finanziaria**
Compiti generali
1 Nel quadro della vigilanza finanziaria, il Controllo delle finanze
a) esamina il rispetto dei principi in vigore per una contabilità corretta;
b) esamina il rispetto dei principi in vigore per la gestione del bilancio;
c) valuta i sistemi di controllo interni;
d) esamina la regolarità dei dati concernenti l’esecuzione degli incarichi di pres
tazione e il rispetto dei budget globali;
e) effettua la valutazione d’impatto delle unità amministrative con un incarico di
prestazione.
2 L’attività di verifica del Controllo delle finanze si orienta a principi generalmente
riconosciuti.
3 Il Controllo delle finanze stabilisce annualmente un programma di verifica e ne
porta a conoscenza la Commissione della gestione, il Consiglio di Stato e i tribunali
cantonali.
Compiti speciali
1 La Commissione di gestione e il Consiglio di Stato possono conferire alla Finanza
particolari mandati di verifica e consultarla in qualità di organo consultivo in
materia di vigilanza finanziaria.
2 Essa può rifiutare tali mandati di verifica se ciò compromette l’esecuzione del
programma di revisione ordinario o la sua indipendenza.
3 Essa gestisce la segreteria della Commissione di gestione.
4 Essa non può essere incaricata di compiti esecutivi cantonali. Restano riservati
i compiti derivanti dal diritto federale.
Ambito di vigilanza
1 Sono soggetti alla vigilanza finanziaria da parte del Controllo delle finanze
a) la contabilità del Gran Consiglio;
b) la contabilità dei tribunali cantonali;
c) l'amministrazione cantonale;
d) gli enti del Cantone;
e) le organizzazioni nonché le persone fisiche e giuridiche al di fuori dell'ammi
nistrazione cantonale, alle quali il Cantone affida compiti pubblici;
f) le organizzazioni nonché le persone fisiche e giuridiche al di fuori dell'ammi
nistrazione cantonale, alle quali il Cantone concede aiuti finanziari, alle quali
partecipa finanziariamente o sulle quali esercita funzioni di vigilanza.
2 Il Controllo delle finanze esercita la vigilanza finanziaria anche laddove, secon
do la legge o gli statuti, è incaricato un proprio organo di revisione o di controllo,
nel qual caso la vigilanza si limita di regola alla valutazione dei risultati delle rela
zioni di revisione o di controllo.
3 Sono esclusi dalla vigilanza finanziaria del Controllo delle finanze gli enti di
diritto pubblico autonomi del Cantone, nella misura in cui la loro vigilanza e revi
sione sono regolate in modo esaustivo da leggi speciali.
Zusammenarbeit mit Dritten
1. Collaborazione con terzi
1 La revisione finanziaria può avvalersi, a titolo di supporto, di periti e società di
revisione private.
2 La revisione finanziaria può collaborare con istituzioni private o pubbliche e
organizzazioni specializzate per la soluzione comune di compiti.
3 Il Consiglio di Stato, su proposta della revisione finanziaria, può stipulare accor
di di collaborazione intercantonale in questo settore.
Diritto di consultazione e di utilizzo
1 Il Controllo finanziario e i terzi da esso incaricati hanno il diritto di consultare e di utilizzare tutti i dati materiali e personali necessari per l'adempimento dei loro compiti.
2 Nella misura in cui il Controllo finanziario e i terzi da esso incaricati vengano a conoscenza di fatti soggetti a obblighi legali di segretezza, essi stessi sono vincolati a tali obblighi.
3 Le decisioni e le disposizioni che riguardano il bilancio cantonale devono essere trasmesse al Controllo finanziario senza richiesta.
**III. Rapporto e contestazioni**
Rendicontazione
1 Il Controllo finanziario relaziona in forma scritta dettagliata all'ente verificato,
al Dipartimento interessato o alla Cancelleria di Stato e al Dipartimento delle
finanze.
2 Il Controllo finanziario relaziona per iscritto i risultati essenziali della verifica
in forma riassuntiva alla Commissione parlamentare per l'economia e le finanze
e le mette a disposizione, su richiesta, anche i risultati dettagliati della verifica.
3 Il Controllo finanziario redige una relazione annuale di attività, che viene pubblicata.
Contestazioni
1 In caso di contestazioni sostanziali, il Dipartimento interessato deve prendere
posizione per iscritto entro tre mesi. Il Controllo finanziario può formulare
proposte nel suo rapporto.
2 Qualora il Controllo finanziario scopra indizi di un atto punibile, ne informa il
Dipartimento competente e il Dipartimento delle finanze o il tribunale
competente.
3 Il Consiglio di Stato o il tribunale competente decide in via definitiva sulle
osservazioni di revisione contestate.
Misure immediate
1 Se la Commissione di controllo finanziario riscontra nella sede esaminata una
necessità di intervento immediato, essa informa senza indugio l'istanza gerarchica
superiore, la quale deve adottare le misure necessarie nell'ambito delle proprie
competenze.
2 Qualora non vengano adottate misure sufficienti, la Commissione di controllo
finanziario informa il Consiglio di Stato e la Commissione della gestione sulle
constatazioni da essa effettuate.
3 Fintanto che l'esame della Commissione di controllo finanziario non è concluso, i
pagamenti devono essere sospesi e non possono essere assunti nuovi impegni che
contrastino con l'indagine o con le misure adottate.
IV. Disposizioni finali
Modifiche del diritto previgente
1. L'ordinanza sulla gestione finanziaria del 22 ottobre 1986 è modificata come segue
Art. 1 cpv. 1
La presente ordinanza disciplina la gestione finanziaria, in particolare la pianificazione finanziaria, il preventivo, il conto annuale e i tipi di credito.
Il titolo di raggruppamento VI. Controllo finanziario e gli articoli da 32 a 37 sono abrogati.
2. L'ordinanza sulla gestione basata sugli effetti del 17 marzo 1999 è modificata come segue
L'articolo 13 capoversi 2 e 3 sono abrogati, il previgente capoverso 4 diventa capoverso 2.
Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore
1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costituzione
cantonale.
2 Essa è pubblicata nel Foglio Ufficiale e, dopo l'entrata in vigore, è inserita nella
Raccolta delle leggi.
3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione. Esso fissa la data dell'entrata
in vigore.
1 La presente legge è stata emanata come ordinanza soggetta a referendum facoltativo: RU 23-34 con modifiche del 17 dicembre 2013 (DC adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RU 23-97) e del 25 maggio 2022 (LPF, RU 26-79a).
2 RSZN 100.100.
3 I cpv. da 1 a 3 nella versione del, il cpv. 4 è stato abrogato il 25 maggio 2022, il cpv. 4 precedente diventa cpv. 3.
4 RU 17-599; RSZN 144.110.
5 RU 19-384; RSZN 143.210.
6 Titolo, cpv. 1 e 2 nella versione del 17 dicembre 2013.
7 1° luglio 2012 (FU 2012 1539); modifiche del 17 dicembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (FU 2013 2974) e del 25 maggio 2022 entrate in vigore il 1° gennaio 2023 (FU 2022 3081).