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Indice delle disposizioni (32)
Testo normativo (32 Articoli)
### Scopo
La presente ordinanza disciplina le competenze, i compiti e i requisiti di sicurezza per la gestione e l'impiego della tecnologia dell'informazione (TI) nell'amministrazione cantonale.
Ambito di applicazione
1 La presente ordinanza si applica a
a) i Dipartimenti, la Cancelleria di Stato e gli Uffici dell'amministrazione cantonale;
b) gli utenti dell'IT cantonale;
c) i terzi autorizzati, nella misura in cui la sicurezza, la funzionalità e la disponibilità
dell'IT siano interessate.
2 Per i Tribunali cantonali, gli Istituti e le Scuole la presente ordinanza si applica
nella misura in cui essi utilizzano mezzi informatici o servizi digitali del Cantone. I
Tribunali sono in questo caso trattati alla stregua di un Dipartimento, gli Istituti e le
Scuole alla stregua di un Ufficio.
Eccezioni
L'ordinanza non si applica, segnatamente, a
a) sistemi radio, di allarme, di chiusura e di controllo operativo nonché alla tele-
fonia di emergenza della Polizia cantonale;
b) speciali mezzi informatici utilizzati per le indagini di polizia e altre specifiche
attività di polizia;
c) reti proprie delle scuole cantonali;
d) impianti cantonali della tecnica degli edifici;
e) impianti di proprietà del Cantone che servono esclusivamente al controllo di
processi tecnici.
2 L'organo pubblico competente è responsabile della tecnologia dell'informazione in questi settori.
Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza, si intende per
a) **Tecnologia dell’informazione (TI)**: la gestione, la pianificazione e l’introduzione, nonché l’esercizio e la manutenzione di processi e tecniche che servono all’elaborazione elettronica o assistita elettronicamente di informazioni di ogni tipo e alla loro trasmissione, inclusa la telecomunicazione;
b) **Mezzi informatici**: apparecchiature, installazioni e servizi, in particolare reti di comunicazione, sistemi operativi e di elaborazione dati, hardware e software, nonché programmi di supporto, che servono all’acquisizione, elaborazione, archiviazione, trasmissione, valutazione, conservazione o distruzione elettronica di informazioni;
c) **Servizi di base**: mezzi informatici che servono all’approvvigionamento fondamentale a livello amministrativo e alla collaborazione, in particolare infrastrutture di base e applicazioni trasversali, ad eccezione delle applicazioni specifiche;
d) **Applicazioni specifiche**: mezzi informatici necessari per la gestione e l’esecuzione di processi aziendali e per l’adempimento di compiti specifici dell’organo pubblico competente;
e) **Prestazioni digitali**: servizi nell’ambito della TI, di cui è responsabile l’Ufficio per l’informatica e che esso eroga direttamente o tramite terzi incaricati per gli utenti;
f) **Utente**: persona fisica o giuridica che, per l’adempimento di un compito pubblico, fa uso di un mezzo informatico;
g) **Informazioni**: tutte le registrazioni che riguardano l’adempimento di un compito pubblico, indipendentemente dalla loro forma di rappresentazione e dal loro supporto informativo;
h) **Sicurezza delle informazioni**: tutte le misure per la protezione delle informazioni e dei mezzi informatici, che servono a garantire la loro riservatezza, integrità, disponibilità e tracciabilità;
i) **Concetto di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati (Concetto SISP)**: descrizione strutturata dei requisiti di sicurezza per un mezzo informatico, delle misure di sicurezza previste e implementate, nonché dei rischi residui;
j) **Sicurezza TI**: misure organizzative, personali e tecniche nell’ambito della sicurezza delle informazioni, quali la protezione dell’alimentazione elettrica e delle connessioni di rete, programmi sicuri, sistemi per il rilevamento di software dannoso, l’istituzione di una struttura e di un’archiviazione delle informazioni chiare e sicure, la formazione degli utenti;
k) **Protezione di base TI**: precauzioni di sicurezza minime organizzative, personali e tecniche nell’ambito della sicurezza TI per garantire il normale fabbisogno di protezione.
**II. Principi**
Obiettivi
1 L'IT supporta l'economicità, l'efficacia e la sicurezza dei processi aziendali.
2 Essa serve all'adempimento dei compiti pubblici e si orienta alle esigenze degli
utenti.
Approvvigionamento
1 L'approvvigionamento di mezzi informatici avviene in conformità con la legislazione
sul mercato interno, le normative intercantonali e cantonali in materia di appalti
pubblici e la legislazione cantonale sulla gestione finanziaria.
2 L'ammissibilità dell'approvvigionamento presuppone che
a) il fabbisogno non possa essere coperto in modo equivalente da servizi di base o
applicazioni specialistiche esistenti;
b) per gli accordi contrattuali vengano utilizzati contratti standard riconosciuti;
c) siano rispettati i requisiti in materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni;
d) siano adottati gli standard esistenti ai fini della compatibilità e della verificabilità
dei mezzi informatici;
e) il progetto IT sia stato preventivamente esaminato dall'Ufficio dell'informatica e
che il risultato sia stato preso in considerazione;
f) siano osservate le ulteriori disposizioni dell'Ufficio dell'informatica.
3 I Dipartimenti, la Cancelleria di Stato e gli Uffici, di principio, non sviluppano propri
mezzi informatici. Sono fatte salve le attività di sviluppo, adattamento o ulteriore
sviluppo da parte dell'Ufficio dell'informatica.
Collaborazione
1 Nello sviluppo ulteriore dei servizi di base e delle applicazioni specializzate, si
deve perseguire una collaborazione armonizzata con i Comuni e i Distretti, altri Can-
toni e la Confederazione, nel rispetto dei principi della presente Ordinanza.
2 I Dipartimenti, la Cancelleria di Stato e gli Uffici coordinano i loro progetti di col-
laborazione con l’Ufficio dell’informatica.
III. Competenze
Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato
a) determina e sorveglia l'orientamento strategico pluriennale dell'amministrazione
digitale;
b) stabilisce, su proposta del Dipartimento delle finanze, l'organizzazione dei mezzi
informatici, dei progetti IT e della sicurezza delle informazioni;
c) emana direttive in materia di tecnologia dell'informazione;
d) decide in caso di disaccordo tra i Dipartimenti, la Cancelleria di Stato, gli Uffici
e l'Ufficio dell'informatica.
Dipartimenti, Cancelleria di Stato e Uffici
1 I Dipartimenti, la Cancelleria di Stato e gli Uffici sono responsabili dell'impiego dei
mezzi informatici loro messi a disposizione o approvati, nel rispetto della presente
Ordinanza, e
a) adottano tutte le misure necessarie nell'ambito della sicurezza delle informazioni
per proteggere o far proteggere le proprie informazioni e i propri mezzi informatici
da accessi abusivi, elaborazioni non autorizzate, danneggiamenti, perdite e compromissioni
funzionali;
b) coordinano le questioni informatiche all'interno del proprio ambito di competenza
e collaborano con l'Ufficio dell'informatica nel rispetto delle direttive e della
metodologia di gestione centrale per i progetti IT;
c) comunicano i progetti IT all'Ufficio dell'informatica prima dell'inizio della pianificazione;
d) concedono agli organi di vigilanza e giudiziari, nell'ambito delle loro competenze
legali e in consultazione con l'Ufficio dell'informatica, l'accesso alle
informazioni necessarie.
2 I Dipartimenti e la Cancelleria di Stato
a) collaborano ai progetti nell'ambito dei servizi di base;
b) designano un Responsabile della sicurezza delle informazioni (RSI) nel proprio
ambito di competenza per l'adempimento dei compiti secondo l'art. 17a cpv. 2.
3 Gli Uffici, per le loro applicazioni specialistiche, nell'ambito delle direttive dell'Ufficio
dell'informatica, sono competenti per
a) la loro selezione, pianificazione, acquisizione e introduzione;
b) il loro funzionamento e la loro manutenzione;
c) la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati.
Dipartimento delle finanze
Al Dipartimento delle finanze competono
a) lo sviluppo e l'attuazione dell'orientamento strategico pluriennale dell'ammi-
nistrazione digitale;
b) la consulenza al Consiglio di Stato in tutte le questioni relative all'informatica e
alla sicurezza delle informazioni;
c) l'attuazione dell'organizzazione dei mezzi informatici, dei progetti IT e della si-
curezza delle informazioni;
d) la nomina del responsabile cantonale della sicurezza delle informazioni (RCSI);
e) l'emanazione di direttive per la gestione e l'esecuzione dei progetti IT, in parti-
colare per i progetti, gli acquisti, le esternalizzazioni e gli sviluppi successivi,
nonché per la sicurezza delle informazioni;
f) la collaborazione con i Dipartimenti, la Cancelleria di Stato, i Tribunali, gli isti-
tuti e le scuole ai fini di uno sviluppo ordinato ed economico dell'informatica.
Ufficio dell'informatica
1 L'Ufficio dell'informatica è responsabile di
a) la gestione, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo dei servizi di base;
b) la sicurezza e il ripristino delle informazioni;
c) la vigilanza specialistica sul CIGS;
d) la messa a disposizione di mezzi informatici economici ed efficaci;
e) la garanzia di un'adeguata ridondanza e standardizzazione dei servizi di
base;
f) il coinvolgimento dell'Archivio di Stato nella pianificazione di progetti IT;
g) l'approvazione e il sostegno dei progetti IT;
h) la messa a disposizione di un'offerta formativa IT per gli utenti;
i) l'elaborazione e la fornitura di servizi digitali in collaborazione con i
Dipartimenti, la Cancelleria di Stato e gli Uffici;
j) la gestione di un registro utenti centrale e aggiornato all'interno dei
sistemi di telecomunicazione.
2 Può mettersi a disposizione dei distretti e dei comuni per la consulenza e il
coordinamento in questioni informatiche.
Telekommunikationssysteme
1 Die Telekommunikationssysteme werden durch das Amt für Informatik bereit-
gestellt.
2 Daneben bestehen folgende Zuständigkeiten
a) das Hochbauamt veranlasst und überwacht die notwendigen baulichen Instal-
lationen im Telekommunikationsbereich in den Gebäuden der kantonalen Ver-
waltung in Koordination mit dem Amt für Informatik;
b) die Staatskanzlei führt die Telefonzentrale und ein aktuelles, zentrales Tele-
fonnummernverzeichnis;
c) die Kantonspolizei und der kantonale Führungsstab sind für ihre spezifischen
Kommunikationsbedürfnisse besorgt.
IV. Informationssicherheit
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Sistemi di telecomunicazione
1 I sistemi di telecomunicazione sono messi a disposizione dall'Ufficio dell'informatica.
2 Sussistono inoltre le seguenti competenze
a) l'Ufficio costruzioni provvede e sorveglia le necessarie installazioni edili nel settore delle telecomunicazioni negli edifici dell'Amministrazione cantonale in coordinazione con l'Ufficio dell'informatica;
b) la Cancelleria di Stato gestisce il centralino telefonico e un elenco telefonico centrale aggiornato;
c) la Polizia cantonale e lo Stato maggiore cantonale di condotta sono responsabili per le loro specifiche esigenze di comunicazione.
IV. Sicurezza delle informazioni
Obiettivi e necessità di protezione
1 Gli obiettivi di protezione assicurano che le informazioni e i mezzi informatici
a) siano accessibili solo a persone autorizzate (riservatezza);
b) siano disponibili quando necessario (disponibilità);
c) non siano modificati in modo non autorizzato o involontario (integrità) e
d) il loro utilizzo sia garantito in modo tracciabile (tracciabilità).
2 Per il raggiungimento degli obiettivi di protezione, le informazioni e i mezzi informatici devono essere classificati in base a
a) necessità di protezione normale;
b) necessità di protezione particolare.
3 Valgono i seguenti principi generali di sicurezza
a) I mezzi informatici devono essere protetti contro la perdita e gli influssi indesiderati, nel rispetto della sicurezza informatica;
b) Le informazioni devono essere protette contro l'accesso e l'elaborazione non autorizzati, nel rispetto della sicurezza delle informazioni;
c) se non è richiesta una necessità di protezione particolare per la gestione di un concetto ISDS aggiornato, è sufficiente la protezione IT di base.
Classificazione
1 Le informazioni vanno ripartite mediante un processo semplice in
a) pubbliche: la pubblicazione avviene tramite autorizzazione dell’organo pub-
blico competente, sempre che non sussistano rischi per la sicurezza delle in-
formazioni;
b) interne: la presa di conoscenza da parte di persone non autorizzate può com-
promettere l’adempimento di compiti pubblici;
c) confidenziali: la presa di conoscenza da parte di persone non autorizzate può
compromettere in misura significativa l’adempimento di compiti pubblici;
d) segrete: la presa di conoscenza da parte di persone non autorizzate può com-
promettere in misura grave l’adempimento di compiti pubblici.
2 Le informazioni non classificate sono considerate confidenziali, se contengono
dati personali. In caso contrario sono da classificare come interne e necessitano
di una protezione normale.
3 I mezzi informatici che contengono informazioni confidenziali o segrete neces-
sitano di una protezione particolare. La sua estensione e le misure necessarie
sono determinate dal concetto ISDS.
Zuständigkeiten
1 Il Consiglio di Stato è complessivamente responsabile della sicurezza delle
informazioni e stabilisce le direttive strategiche in materia di sicurezza delle
informazioni.
2 Il Dipartimento delle finanze
a) emana direttive per l'attuazione dell'esigenza di protezione e della classifi-
cazione;
b) approva i mezzi informatici con particolare esigenza di protezione da uti-
lizzare;
c) gestisce la garanzia degli obiettivi di protezione mediante un sistema di ge-
stione della sicurezza delle informazioni (ISMS).
3 I Dipartimenti, la Cancelleria di Stato e gli Uffici
a) determinano per le loro informazioni e i loro mezzi informatici l'esigenza di
protezione e la classificazione;
b) tengono, conformemente alle direttive della PICS, un concetto ISDS attua-
le per informazioni e mezzi informatici con particolare esigenza di prote-
zione.
4 L'Ufficio dell'informatica supporta i Dipartimenti, la Cancelleria di Stato, gli Uffici
e gli utenti nella definizione e nell'attuazione delle misure di sicurezza.
Incaricati della Sicurezza delle Informazioni
1 L'ISBC svolge in particolare i seguenti compiti
a) gestisce e sviluppa l'ISMS e predispone il modello di concetto ISDS;
b) consiglia e supporta gli organi competenti nell'implementazione operativa
della sicurezza delle informazioni;
c) riferisce regolarmente al Dipartimento delle Finanze sullo stato della
sicurezza delle informazioni nell'amministrazione cantonale e lo informa su
minacce note e nuove, nonché sulle misure da adottare per contrastarle;
d) assicura la direzione tecnica degli ISB, redige il loro capitolato d'oneri e ne
definisce la formazione e l'aggiornamento;
e) emana direttive e raccomandazioni per gli utenti e li forma e
sensibilizza regolarmente nell'ambito della sicurezza delle informazioni.
2 Gli ISB sono in particolare responsabili dell'implementazione interna delle direttive
nell'ambito della sicurezza delle informazioni e dell'ISMS.
**V. Uso e abuso dei mezzi informatici**
Responsabilità
1 Tutti gli utenti e i terzi autorizzati sono responsabili dell’uso lecito e sicuro
dei mezzi informatici.
2 La presente ordinanza costituisce parte integrante delle condizioni di impiego o
d’incarico del Cantone.
Principi
1 Possono essere utilizzati solo i mezzi informatici messi a disposizione o autorizzati
dall'Ufficio dell'informatica.
2 I mezzi informatici servono fondamentalmente all'adempimento dei compiti di servizio.
3 Le informazioni di accesso sono personali e non possono essere trasmesse.
4 Nell'impiego di mezzi informatici privati come strumenti di lavoro, le disposizioni
della presente ordinanza trovano applicazione nella misura in cui ciò sia necessario per
garantire la sicurezza delle informazioni.
Uso privato
1 L'uso di mezzi informatici per scopi privati non deve essere abusivo, né rendere più difficile, limitare o compromettere la sicurezza dell'attività di servizio.
2 Fatte salve disposizioni contrarie, esso è soggetto alle medesime norme sull'uso e sull'abuso previste per l'utilizzo di servizio.
3 Le informazioni private degli utenti devono essere conservate in una cartella separata recante la dicitura «privato».
Autorizzazioni speciali
1 Se l'utente è impedito e sussistono necessità e urgenza, il Capo del Dipartimento,
della Cancelleria di Stato e dell'Ufficio o una persona da lui autorizzata per iscritto
ha accesso alle sue informazioni con le seguenti riserve
a) i dossier contrassegnati come "privati" non possono essere né aperti né cancellati;
b) le informazioni il cui contenuto privato è evidente dall'oggetto o dal nome del
file non possono essere né aperte né cancellate;
c) tutte le altre informazioni possono essere aperte per fini di elaborazione;
d) le informazioni il cui contenuto privato diventa evidente solo dopo l'apertura non
possono più essere ulteriormente elaborate e l'utente deve essere informato
dell'accaduto il prima possibile;
e) sul contenuto delle informazioni private aperte deve essere mantenuto il segreto.
2 Alla cessazione del rapporto di lavoro o di mandato, l'utente deve cancellare le
sue informazioni private e mettere a disposizione le restanti informazioni conformemente
alle istruzioni del Capo del Dipartimento, della Cancelleria di Stato e dell'Ufficio o
della persona da lui autorizzata per iscritto.
3 Se l'utente non può adempiere a tale obbligo entro la cessazione del rapporto di
lavoro o di mandato, le sue informazioni private vengono selezionate ed eliminate
mediante applicazione analogica del capoverso 1.
Abuso
1 Costituisce abuso ogni utilizzo degli strumenti informatici in violazione del presente
regolamento o del diritto vigente.
2 In particolare, sono considerati abusi
a) l'installazione, il collegamento o l'allacciamento di strumenti informatici non
autorizzati;
b) la manipolazione degli strumenti informatici del Cantone;
c) le misure volte a disturbare il funzionamento degli strumenti informatici;
d) la creazione, la memorizzazione, l'esecuzione e la diffusione di programmi di
controllo remoto, di spionaggio e di virus;
e) l'invio di informazioni sotto forma di e-mail o in altri formati con intento
ingannevole o molesto e di invii massivi privati;
f) la divulgazione e l'elaborazione non autorizzata di informazioni a contenuto
ingiurioso, discriminatorio, razzista, pornografico o comunque denigratorio;
g) la copia illecita di informazioni o software di qualsiasi tipo.
**VI. Misure di protezione e controllo**
Protezione tecnica
1 Le misure di protezione hanno lo scopo di verificare e garantire la sicurezza
tecnica, la funzionalità e la disponibilità delle risorse informatiche messe a
disposizione.
2 Per la protezione contro danni tecnici e abusi vengono impiegate prioritariamente
misure tecniche, tenendo debito conto degli interessi degli utenti e dei terzi
legittimati.
3 Per evitare e rimediare a danni o abusi, l'Ufficio dell'informatica può, in particolare
a) impiegare un adeguato strumento di monitoraggio o analisi;
b) limitare o impedire l'accesso a determinati indirizzi internet o numeri di telefono;
c) limitare temporaneamente o permanentemente l'accesso o il funzionamento
delle risorse informatiche;
d) eseguire o far eseguire da terzi incaricati un'analisi delle vulnerabilità
mediante l'impiego di metodi e strumenti riconosciuti.
Registrazioni
1 Durante l'utilizzo dei mezzi informatici, i metadati di comunicazione e i protocolli di sistema possono essere registrati in qualsiasi momento
a) all'accesso al PC;
b) all'accesso ai servizi di base e alle applicazioni specialistiche;
c) nel traffico e-mail;
d) nell'accesso a Internet;
e) nelle connessioni telefoniche.
2 Le registrazioni servono in particolare
a) per il controllo del rispetto della presente ordinanza;
b) per la risoluzione di guasti nei sistemi IT;
c) per l'ottimizzazione dei processi.
3 Per la valutazione di tali registrazioni possono essere impiegate procedure automatizzate.
Valutazione Anonima
1 Le registrazioni possono essere in qualsiasi momento valutate in forma anonima.
2 La valutazione anonima serve esclusivamente a fini statistici e non consente di
trarre alcuna conclusione su singole persone.
Valutazione Pseudonima
1. Qualora si sospetti un abuso sulla base della valutazione anonima, l'Ufficio
dell'informatica può effettuare valutazioni pseudonime a campione.
2. Il Capo del Dipartimento o della Cancelleria di Stato interessato e il
Capo dell'Ufficio vengono informati sul risultato delle valutazioni pseudonime.
3. Le valutazioni pseudonime possono essere impiegate anche per l'ottimizzazione
dei processi, nella misura in cui gli utenti interessati siano stati preventivamente
informati in merito alla natura e all'estensione della valutazione.
Valutazione riferita all'utente
1 In caso di un concreto sospetto di abuso, emerso dopo la valutazione pseudonima,
possono essere ordinate per iscritto valutazioni riferite all'utente dei protocolli di
accesso, e-mail, internet e telefono dal Capo del Dipartimento o della Cancelleria
di Stato, previa consultazione del Capo Ufficio.
2 L'Ufficio dell'informatica
a) esegue le valutazioni riferite all'utente;
b) assicura i protocolli corrispondenti;
c) informa tempestivamente il Capo del Dipartimento o della Cancelleria di Stato
in merito al risultato delle valutazioni.
3 Il Capo del Dipartimento o della Cancelleria di Stato informa l'utente coinvolto
e il Capo Ufficio in merito al risultato della valutazione riferita all'utente.
Misure riservate
Rimangono riservate valutazioni urgenti, necessarie e proporzionate relative
agli utenti, nonché la trasmissione di informazioni
a) a terzi incaricati della mitigazione del danno;
b) agli organi di vigilanza e giudiziari nei limiti delle loro competenze legali.
Vernichtung von Aufzeichnungen und Auswertungen
La distruzione di registrazioni e valutazioni, dopo sei mesi al più tardi, non deve avvenire se queste devono essere conservate inalterate
a) a fini probatori;
b) per l'esecuzione di un'indagine amministrativa o giudiziaria;
c) per la protezione della sicurezza pubblica.
VII. Esternalizzazione
Zulässigkeit
1 La delocalizzazione di mezzi informatici o servizi digitali è ammissibile,
a condizione che siano rispettate le disposizioni di legge, in particolare quelle
in materia di protezione dei dati e di finanze pubbliche, nonché le disposizioni
della presente ordinanza.
2 La delocalizzazione presuppone un accordo scritto che disciplini almeno i
seguenti punti
a) contenuto delle prestazioni delle parti;
b) salvaguardia del segreto d'ufficio e di particolari obblighi di segretezza;
c) responsabilità;
d) tecniche utilizzate, inclusi sviluppo e manutenzione;
e) diritti di accesso e di ingresso;
f) concetto di sicurezza delle informazioni e di protezione dei dati;
g) ubicazione dell'hardware e del trattamento delle informazioni;
h) diritti di controllo e sorveglianza;
i) ricorso a terzi;
j) interruzioni delle prestazioni e penale;
k) misure adeguate;
l) conservazione e archiviazione;
m) garanzia della proprietà delle informazioni e dei programmi ausiliari per
un ulteriore utilizzo in caso di risoluzione del contratto;
n) restituzione e cancellazione delle informazioni in caso di risoluzione del contratto.
3 L'unità amministrativa che delocalizza garantisce, mediante disposizioni
organizzative, tecniche e contrattuali, che l'adempimento dei compiti cantonali
sia assicurato anche senza significative interruzioni qualora il mandatario non
rispetti gli accordi o interrompa la propria attività commerciale.
Genehmigungspflicht
**Obbligo di autorizzazione**
1 L'esternalizzazione di risorse informatiche o di servizi digitali di importanza superiore
richiede l'autorizzazione del Consiglio di Stato. Rientrano in tale fattispecie,
in particolare, le esternalizzazioni
a) di servizi di base;
b) a organi della Confederazione;
c) a organi di altri Cantoni.
2 I rimanenti progetti di esternalizzazione devono essere autorizzati dall'Ufficio dell'informatica.
3 L'esternalizzazione può essere negata qualora non soddisfi i requisiti di cui al § 30.
4 Le esternalizzazioni esistenti devono essere riesaminate quanto alla loro ammissibilità
in caso di adeguamento contrattuale o almeno ogni quattro anni.
**VIII. Schlussbestimmungen**
**VIII. Disposizioni finali**
Esecuzione
Il Consiglio di Stato disciplina la procedura e la trasmissione dei dati ai sensi degli articoli 27 e 28.
Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.39
2 Essa è pubblicata nel Bollettino ufficiale e inserita nella Raccolta delle leggi.
1 RS 24-47 con modifiche dell'11 febbraio 2025 (RS 27-60).
2 Rubrica del decreto nella versione dell'11 febbraio 2025.
3 RCZ 143.110.
4 RCZ 140.410.
5 Versione dell'11 febbraio 2025.
6 I capoversi 1 lettere b e c e 2 nella versione dell'11 febbraio 2025.
7 Il capoverso 1 lettera b nella versione dell' e il capoverso 2 nuovo inserito l'11 febbraio 2025.
8 Il capoverso 1 lettere da a a h nella versione dell' e lettere da i a k nuove inserite l'11 febbraio 2025.
9 Il capoverso 1 nella versione dell'11 febbraio 2025.
10 I capoversi 1 a 3 nella versione dell'11 febbraio 2025.
11 Abrogato l'11 febbraio 2025.
12 Il capoverso 1 nella versione dell' e il capoverso 2 nuovo inserito l'11 febbraio 2025.
13 Il capoverso 1 lettere da a a d nella versione dell' e la lettera e abrogata l'11 febbraio 2025.
14 L'intitolazione, il capoverso 1 lettere da a a d, il capoverso 2 nella versione dell', il capoverso 1 lettera e abrogato l' e il capoverso 3 nuovo inserito l'11 febbraio 2025.
15 Il capoverso 1 lettere da a a e nella versione dell' e la lettera f nuova inserita l'11 febbraio 2025, la precedente lettera e diventa lettera f.
16 Abrogato l'11 febbraio 2025.
17 Il capoverso 1 lettere da a a c e da e a j e il capoverso 2 nella versione dell', il capoverso 3 abrogato l'11 febbraio 2025, il precedente capoverso 3 diventa capoverso 2.
18 Abrogato l'11 febbraio 2025.
19 L'intitolazione, i capoversi 1 e 2 lettere a e c nella versione dell'11 febbraio 2025.
20 Il titolo principale nella versione dell'11 febbraio 2025.
21 L'intitolazione, i capoversi 1 e 2 nella versione dell', il capoverso 3 nuovo inserito l'11 febbraio 2025.
22 Nuovo inserito l'11 febbraio 2025.
23 I capoversi 1 e 2 lettere da a a c nella versione dell', i capoversi 3 e 4 nuovi inseriti l'11 febbraio 2025.
24 Nuovo inserito l'11 febbraio 2025.
25 Il titolo principale nella versione dell'11 febbraio 2025.
26 Il capoverso 1 nella versione dell'11 febbraio 2025.
27 I capoversi 1 e 3 nella versione dell', il capoverso 4 nuovo inserito l'11 febbraio 2025.
28 I capoversi 1 e 3 nella versione dell'11 febbraio 2025.
29 L'intitolazione, i capoversi 1 a 3 nella versione dell'11 febbraio 2025.
30 I capoversi 1 e 2 lettere da a a c e da e a g nella versione dell'11 febbraio 2025.
31 I capoversi 1 a 3 lettere a e b nella versione dell', il capoverso 3 lettere c e d nuove inserite l'11 febbraio 2025.
32 La frase introduttiva del capoverso 1 e la lettera b, il capoverso 2 lettera b nella versione dell', il capoverso 2 lettera c e il capoverso 3 nuovi inseriti l'11 febbraio 2025.
33 Il capoverso 2 nella versione dell' e il capoverso 3 nuovo inserito l'11 febbraio 2025.
34 L'intitolazione, il capoverso 1, il capoverso 2 lettere a e c e il capoverso 3 nella versione dell'11 febbraio 2025.
35 Il capoverso 1 nella versione dell'11 febbraio 2025.
36 Il capoverso 1 nella versione dell'11 febbraio 2025.
37 I capoversi 1 e 2 lettere f, g, m e n nella versione dell'11 febbraio 2025.
38 Il capoverso 1 nella versione dell', i capoversi 3 e 4 nuovi inseriti l'11 febbraio 2025.
39 Modifiche dell'11 febbraio 2025 entrate in vigore il 1° marzo 2025 (BU 2025 443).