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Indice delle disposizioni (25)
Testo normativo (25 Articoli)
Giuramento
1 I membri del Consiglio di Stato, prima della loro entrata in carica, prestano
giuramento dinanzi al Presidente del Gran Consiglio.
2 Dopo un'elezione generale di rinnovo, i membri del Consiglio di Stato prestano
il giuramento di rito o la promessa solenne insieme ai membri del Gran Consiglio.
3 Dopo un'elezione suppletiva, il membro neo-eletto presta il giuramento di rito
o la promessa solenne dinanzi al Gran Consiglio.
Ripartizione dei Dipartimenti
1 Dopo una elezione generale o parziale, il Consiglio di Stato attribuisce i dipartimenti ai suoi membri.
2 L'attribuzione delle competenze ai dipartimenti può essere ridefinita in qualsiasi momento.
**II. Organizzazione**
Delegazioni
1. Il Consiglio di Stato può costituire, per determinati affari, delegazioni permanenti composte
da un massimo di tre membri scelti al suo interno. Esso ne definisce le competenze.
2. Le delegazioni preparano le deliberazioni e le decisioni del Consiglio di Stato. I verbali delle
delegazioni sono trasmessi a tutti i membri del Consiglio di Stato e alla Cancelleria di Stato.
Sonderstab
1 Il Consiglio di Stato può istituire uno stato maggiore straordinario (Sonderstab) in situazioni eccezionali.
Ne fanno parte le unità amministrative interessate. È presieduto da un
membro del Consiglio di Stato e supportato nella gestione dello stato maggiore dal capo dello stato maggiore cantonale di condotta
o dal suo sostituto.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce la composizione e le competenze dello stato maggiore
straordinario (Sonderstab) e decide la sua soppressione.
Rappresentanze
1 Il Consiglio di Stato designa i propri rappresentanti negli enti, nelle fondazioni,
nelle istituzioni e negli altri gremi in cui il Cantone ha diritto di partecipazione. La
Cancelleria di Stato comunica le designazioni e le loro modifiche alle istituzioni.
2 Tutte le rappresentanze sono pubblicate nel Calendario di Stato.
**III. Sedute**
Giorno e luogo della seduta
1 Le sedute ordinarie del Consiglio di Stato si tengono di regola il martedì. Il
Consiglio di Stato stabilisce le date annuali delle sedute. Se le circostanze lo
richiedono, può riunirsi per ulteriori sedute.
2 Le sedute si tengono di principio nel Palazzo del Governo a Svitto. Le
sedute possono eccezionalmente essere tenute in videoconferenza.
Partecipazione
I membri del Consiglio di Stato sono obbligati a partecipare alle sedute del
Consiglio di Stato. Se un membro è impedito per importanti motivi,
deve comunicarlo al Landamano e al Segretario di Stato, se possibile, con sufficiente
anticipo.
Capacità deliberativa e astensione
1 La capacità deliberativa ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 della legge
sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione cantonale
(LOCS) sussiste anche se un membro è in astensione o non ha diritto di voto
per altri motivi imperativi.
2 Se membri del Consiglio di Stato o il Cancelliere dello Stato devono astenersi
secondo le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa, essi non
partecipano alla preparazione, discussione e decisione dell'affare in questione.
3 Su una richiesta di astensione contestata decide il Consiglio di Stato in as-
senza dell'interessato.
Consulenti
Il Consiglio di Stato può avvalersi, per le proprie consultazioni, della collabora-
zione di dipendenti dell'amministrazione cantonale e di esperti esterni, qualora
ciò sia ritenuto opportuno per la sua informazione. Le eventuali votazioni av-
vengono senza la presenza dei consulenti.
Decisioni
Per il procedimento relativo alle decisioni e alle elezioni trovano applicazione analoga le disposizioni dei §§ 84 e seguenti del Regolamento interno del Gran Consiglio. Resta riservato il § 13 RVOG.
Principio di collegialità e segreto d'ufficio
1 Le decisioni del Consiglio di Stato emanano dal collegio. Ciascun membro è ad
esse vincolato e ha il dovere di rappresentarle nei confronti dell'Amministrazione, del Gran Consiglio e verso
l'esterno.
2 Le opinioni di minoranza non vengono verbalizzate. Contro una
decisione, tuttavia, ciascun membro può far mettere a verbale la propria riserva. La
riserva non viene comunicata all'esterno. In caso di procedimenti istruttori o
giudiziari, essa può essere rivelata.
3 I membri del Consiglio di Stato e il Cancelliere dello Stato mantengono il segreto
sulle deliberazioni e sulla formazione delle decisioni in seno al Consiglio di Stato.
**IV. Affari**
Assegnazione degli affari
1 Le istanze indirizzate al Consiglio di Stato sono trasmesse dalla Cancelleria di Stato al Dipartimento competente.
2 Le istanze che non possono essere assegnate ad alcun Dipartimento sono sottoposte direttamente al Consiglio di Stato dalla Cancelleria di Stato.
Preparazione delle Sedute
1 Le richieste e i documenti necessari per gli affari del Consiglio di Stato devono
essere presentati alla Cancelleria di Stato per via elettronica entro le ore 16.00 del
terzo giorno lavorativo precedente la seduta, al più tardi.
2 La Cancelleria di Stato rende disponibili tutti i documenti necessari per via
elettronica. Il Consiglio di Stato emana direttive per la preparazione elettronica delle
sedute.
3 Gli affari non presentati in tempo possono essere discussi dal Consiglio di Stato
solo se esso ha preventivamente riconosciuto la loro urgenza.
Art. 72. Natura e ordine delle pratiche
1 Nelle sedute del Consiglio di Stato, di regola, si trattano dapprima le pratiche di rilevanza generale, poi le proposte dei Dipartimenti per l'adozione di decisioni e infine le restanti pratiche dei Dipartimenti.
2 Di regola, si discutono specificamente solo le proposte per le quali è stato annunciato un intervento. L'ordine di trattazione delle pratiche dei Dipartimenti è alternato.
Affari generali
1 Affari di importanza generale sono in particolare
a) la discussione su sviluppi significativi;
b) la pianificazione a livello governativo;
c) l'assegnazione di istanze e affari ai Dipartimenti;
d) la concertazione delle scadenze;
e) la designazione di rappresentanze per eventi.
2 La discussione su sviluppi significativi e la consultazione sulla pianificazione a livello governativo vengono preventivamente stabilite dal Consiglio di Stato e i Dipartimenti competenti vengono incaricati di predisporre la documentazione necessaria.
Anträge der Departemente
**Richieste dei Dipartimenti**
1 Die Anträge der Departemente werden schriftlich und in der Form unterbreitet,
in der sie vom Regierungsrat beschlossen werden sollen.
**1 Le richieste dei Dipartimenti sono presentate per iscritto e nella forma in cui devono essere deliberate dal Consiglio di Stato.**
2 Sie werden vom zuständigen Departementsvorsteher mündlich begründet, wenn
er es für notwendig erachtet oder wenn es verlangt wird.
**2 Esse sono motivate oralmente dal Capo Dipartimento competente se lo ritiene necessario o se richiesto.**
Altri affari dipartimentali
1. Gli altri affari dipartimentali comprendono, in particolare, l'informazione, la formazione dell'opinione e il coordinamento in relazione a importanti processi nei dipartimenti.
2. Per gli altri affari dipartimentali vengono messi a disposizione i documenti necessari. Non vengono prese decisioni; eventualmente vengono impartiti incarichi.
Controllo degli incarichi
1 La Cancelleria di Stato effettua un controllo su tutti gli incarichi affidati dal Consiglio di Stato. Essa informa regolarmente il Consiglio di Stato sullo stato di avanzamento.
2 I Dipartimenti assicurano che gli incarichi vengano evasi tempestivamente e in conformità con quanto commissionato.
### Gestione dei temi
1 La Cancelleria di Stato tiene una panoramica degli affari attuali e rilevanti con riferimento al pubblico.
2 Essa mette a disposizione del Consiglio di Governo una disciplina linguistica, che aggiorna regolarmente.
### V. Deliberazioni del Consiglio di Governo
Ausfertigung, Unterzeichnung und Zustellung
1 La Cancelleria di Stato allestisce le decisioni del Consiglio di Stato secondo le sue
indicazioni.
2 Per più di cinque destinatari è ammessa in linea di principio la firma facsimile.
3 La Cancelleria di Stato notifica le decisioni ai destinatari stabiliti. Ai destinatari
interni all’amministrazione nonché ai distretti e ai comuni la notificazione avviene
di regola per via elettronica.
Accesso ai documenti
1 Sulle richieste di accesso ai decreti del Consiglio di Governo decide il Con-
siglio di Governo, con riserva del diritto applicabile. Le richieste corrispondenti sono
da presentare alla Cancelleria di Stato. Questa acquisisce un parere dal
Dipartimento originariamente proponente e presenta una proposta al Consiglio di Governo.
2 Ne sono escluse le richieste di accesso ai documenti relativi ai decreti del Consiglio di Governo
concernenti decisioni procedurali e su reclami. Tali richieste sono da indirizzare al Dipartimento
della Sicurezza. Quest'ultimo decide in merito al rilascio.
Conservazione
1 Le decisioni del Consiglio di Stato sono numerate progressivamente per anno e registrate.
2 Le decisioni e gli altri atti sono conservati dalla Cancelleria di Stato, se possibile in formato elettronico, a meno che non vengano restituiti alle parti coinvolte nel procedimento o ai Dipartimenti.
3 Quando le decisioni e gli altri atti non sono più necessari, vengono trasferiti all'Archivio di Stato.
Protocollo
1. Il protocollo delle sedute del Consiglio di Stato contiene i nomi dei membri presenti e assenti del Consiglio di Stato e del verbalizzante, nonché le decisioni adottate.
2. Per le questioni di rilevanza generale, i risultati, le disposizioni e gli incarichi sono annotati in forma sommaria.
3. Il protocollo viene presentato e approvato in una successiva seduta del Consiglio di Stato.
**VI. Disposizioni finali**
Abrogazione del diritto precedente
Il regolamento interno per il consiglio di governo del 7 gennaio 1987 è abrogato.
Pubblicazione, entrata in vigore
1 La presente ordinanza è pubblicata nel Foglio ufficiale e nella Raccolta
delle leggi.
2 Essa entra in vigore il 1° luglio 2024.
GS 27-35.
SRSZ 143.110.
SRSZ 143.110.
SRSZ 142.110.
GS 17-647.