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Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
Questo Legge disciplina
a) gli obblighi di partiti, raggruppamenti politici, comitati di campagna,
organizzazioni di lobby e altre organizzazioni (partiti e altre orga-
nizzazioni) di divulgare il finanziamento delle loro campagne elettorali e
referendarie in occasione di votazioni che rientrano nella competenza di Cantone,
Distretti e Comuni;
b) gli obblighi di divulgazione delle dichiarazioni di interesse di persone che si
candidano a una carica pubblica nel Cantone, nei Distretti o nei Comuni e che
vengono elette a tale carica e
c) il controllo di tali obblighi di divulgazione nonché le sanzioni in caso di violazione
di tali obblighi.
II. Divulgazione del finanziamento
Ambito di Applicazione
1 L'obbligo di trasparenza del finanziamento delle loro campagne elettorali e
di voto si applica a tutti i partiti e le altre organizzazioni che partecipano a
elezioni popolari e votazioni alle urne rientranti nella competenza di Cantoni,
Distretti e Comuni.
2 Per finanziamento si intendono le contribuzioni finanziarie e le prestazioni in
natura da parte di persone fisiche e giuridiche (donazioni).
3 Le donazioni anonime o pervenute sotto pseudonimo vengono sommate nel
corso di un anno civile e possono essere trattenute fino a un importo di
Fr. 1000.--. L'importo eccedente deve essere devoluto a terzi per scopi di
pubblica utilità.
Finanziamento di campagne elettorali e referendarie
1 Partiti e altre organizzazioni sono soggetti all'obbligo di trasparenza, se le
spese preventivate o sostenute per un'elezione o votazione cantonale
superano i Fr. 10 000.-- e per un'elezione o votazione in distretto e comune
superano i Fr. 5000.--.
2 Chi è soggetto all'obbligo di trasparenza deve, prima di un'elezione o votazione,
presentare il proprio budget con le spese previste e il loro finanziamento. Il budget
deve anche contenere
a) nome e domicilio delle persone fisiche che contribuiscono con più di Fr. 5000.--
al finanziamento della relativa campagna elettorale o referendaria;
b) nome e sede delle persone giuridiche che contribuiscono con più di Fr. 1000.--
al finanziamento della relativa campagna elettorale o referendaria.
3 Se una persona dona più volte alla stessa parte o altra organizzazione durante
un anno civile, le donazioni devono essere sommate e, se superano gli importi
secondo il capoverso 2, devono essere rivelate.
4 Dopo un'elezione o votazione, per le spese superiori agli importi minimi
secondo il capoverso 1, deve essere presentato un rendiconto finale con le spese
sostenute e il loro finanziamento, il quale deve anche indicare le donazioni
effettivamente ricevute secondo il capoverso 2.
Finanziamento dei Partiti
**1** I partiti e le altre organizzazioni, per ogni anno in cui hanno partecipato a
un'elezione o votazione cantonale, distrettuale o comunale, redigono
un elenco delle donazioni (donazioni ai partiti) ricevute in aggiunta all'Art. 3, con indicazione di
a) nome e domicilio delle persone fisiche, nonché l'importo del rispettivo
contributo, purché questo sia complessivamente superiore a Fr. 5000.-- per anno civile;
b) nome e sede delle persone giuridiche, nonché l'importo del rispettivo
contributo, purché questo sia complessivamente superiore a Fr. 1000.-- per anno civile.
**2** Se non sono state ricevute donazioni ai partiti superiori ai contributi minimi
menzionati nel capoverso 1, non è necessario redigere alcun elenco.
Presentazione e verifica
1 Le parti e le altre organizzazioni devono presentare alle autorità competenti
a) il budget per il finanziamento di una campagna elettorale o referendaria entro
cinque settimane prima del giorno delle elezioni o della votazione;
b) il rendiconto finale due mesi dopo il giorno delle elezioni o della votazione;
c) l'elenco annuale delle donazioni ai partiti entro la fine di giugno dell'anno successivo.
2 Sulla documentazione da presentare, confermano la completezza e la correttezza
dei dati.
3 Gli uffici di presentazione e verifica sono
a) il controllo finanziario cantonale per i partiti e le organizzazioni cantonali, non-
ché per le elezioni e le votazioni del Cantone;
b) l'ufficio di cassa distrettuale o comunale competente per i partiti comunali e
le organizzazioni comunali, nonché per le elezioni del Consiglio cantonale e le
altre elezioni e votazioni dei distretti e dei comuni.
Veröffentlichung
1. Nach der Überprüfung sind die Angaben über die Finanzierung zu veröffentlichen.
2. Die Budgets für Wahl- und Abstimmungskampagnen sind spätestens im Zeitpunkt des Versands der Wahl- oder Abstimmungsunterlagen an die Stimmberechtigten zu veröffentlichen.
III. Offenlegung von Interessenbindungen
Ambito di applicazione
a) Cantone
1 Nel Cantone vige l'obbligo di dichiarare le relazioni d'interesse per le seguenti
cariche pubbliche
a) Consiglieri cantonali e di Governo;
b) Giudici cantonali, amministrativi, penali, minorili e dei provvedimenti coattivi;
c) Consiglio dell'educazione, Consiglio di banca e Commissione di gestione
dell'Istituto delle assicurazioni sociali Svitto;
d) Incaricato per la trasparenza e la protezione dei dati e il suo supplente;
e) Cancelliere di Stato;
f) Procuratore generale e il suo supplente.
2 In occasione delle elezioni al Consiglio degli Stati, l'obbligo di dichiarare le rela-
zioni d'interesse si applica esclusivamente alla procedura di candidatura; per il resto
rimane riservata la legge federale sull'Assemblea federale del 13 dicembre 2002.
b) Distretti e Comuni
1 Nei distretti e nei comuni l'obbligo di dichiarazione di interessi si applica alle seguenti cariche pubbliche
a) Consigliere distrettuale e membri del parlamento distrettuale;
b) Giudici distrettuali e giudici cantonali da eleggere nei distretti;
c) Consigliere comunale e membri del parlamento comunale.
2 L'obbligo di dichiarazione di interessi non si applica quando l'elezione avviene nell'assemblea distrettuale o nell'assemblea comunale.
Interessenbindungen
1 Quali interessi professionali e incarichi sono da indicare
a) attività professionali ed eventuali datori di lavoro;
b) attività in organi direttivi e di vigilanza, nonché in comitati consultivi e analoghi
organi di comunità di diritto nonché di persone giuridiche di diritto privato
e pubblico;
c) funzioni direttive e di consulenza permanenti per gruppi di interesse e asso-
ciazioni;
d) partecipazioni di maggioranza in persone giuridiche di diritto privato;
e) cariche politiche a livello federale, cantonale, distrettuale e comunale, nonché cariche nella
Chiesa cantonale e nelle parrocchie.
2 Il segreto professionale ai sensi del Codice penale rimane riservato.
### Momento della comunicazione
1 L'autorità che ordina il procedimento di elezione o bandisce il concorso per un
posto, indica nel relativo ordine di elezione o bando l'obbligo di comunicare le
proprie relazioni d'interesse al momento di presentare le proposte di elezione o di
annunciare la propria candidatura.
2 I candidati a una carica pubblica comunicano per scritto le proprie relazioni
d'interesse al momento dell'annuncio della candidatura e contemporaneamente ne
confermano la completezza.
Verifica e pubblicazione
1 Nelle elezioni dei membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, nonché nelle
elezioni da parte del Gran Consiglio, la Cancelleria di Stato verifica se tutti i
candidati hanno dichiarato i loro interessi.
2 Nelle elezioni del Gran Consiglio, nelle elezioni per gli esecutivi e i legislativi di
distretti e comuni, nonché nelle elezioni dei giudici di distretto e cantonali, la
cancelleria distrettuale o comunale verifica se tutti i candidati hanno dichiarato i
loro interessi.
3 Al più tardi al momento dell'invio dei documenti di voto agli aventi diritto o dieci
giorni prima dell'elezione da parte del Gran Consiglio, le dichiarazioni devono
essere pubblicate.
IV. Registro pubblico
### Competenza
1 Cantone, Distretti e Comuni tengono, per il loro rispettivo ambito di competenza,
registri pubblici relativi al finanziamento delle campagne elettorali e di votazione,
alle donazioni ai partiti nonché alle dichiarazioni d'interesse.
2 I registri devono essere pubblicati sul sito internet ufficiale del rispettivo ente. Essi
possono anche essere consultati presso la Cancelleria cantonale, distrettuale o co-
munale competente.
3 Il Cantone può tenere un registro elettronico centrale relativo al finanziamento delle
campagne elettorali e di votazione, alle donazioni ai partiti nonché alle dichiarazioni
d'interesse a livello cantonale, distrettuale e comunale e ne disciplina, con i Distretti
e i Comuni, le responsabilità e il finanziamento.
Aggiornamento
Il Presidente dell'autorità o del tribunale assicura la divulgazione delle dichia-
razioni sugli interessi dei membri e, all'inizio di ogni anno civile, li invita a
verificare le proprie informazioni e a comunicare eventuali modifiche.
Datenschutz
1 Die Bearbeitung der Personendaten im öffentlichen Register richtet sich nach
dem Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz vom 23.
Mai 2007.
2 Der Präsident der Behörde oder des Gerichts sorgt für die Einhaltung der Daten-
schutzbestimmungen.
3 Die Angaben über die Interessenbindungen von Kandidierenden, die nicht ge-
wählt wurden, und von Amtsinhabern, die ausscheiden, sind umgehend zu lö-
schen. Angaben über die Finanzierung von Wahl- und Abstimmungskampagnen
und Parteispenden sind nach einem Jahr zu löschen.
V. Straf- und Schlussbestimmungen
Let's translate it into Italian, maintaining the structure and legal terminology
**Protezione dei dati**
1. Il trattamento dei dati personali nel registro pubblico è retto dalla
legge sulla trasparenza dell'amministrazione e sulla protezione dei dati del 23
maggio 2007.
2. Il presidente dell'autorità o del tribunale assicura il rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei dati.
3. Le informazioni relative alle dichiarazioni d'interessi dei candidati non
eletti e dei titolari di cariche che cessano le proprie funzioni devono essere
immediatamente cancellate. Le informazioni sul finanziamento delle campagne
elettorali e di votazione e sulle donazioni ai partiti devono essere cancellate
dopo un anno.
**V. Disposizioni penali e finali**
Violazione degli obblighi di trasparenza
1 Con una multa fino a Fr. 10 000.-- è punito chi, nonostante diffida, intenzionalmente
a) in qualità di candidato o di titolare di mandato elettivo, non rende note
tempestivamente o completamente le proprie relazioni d'interesse;
b) non rende note tempestivamente o completamente le informazioni relative
al finanziamento di una campagna elettorale o di votazione oppure le
donazioni ai partiti.
2 Se vengono violati obblighi di trasparenza con effetto per un partito o un'altra
organizzazione e la persona fisica responsabile non può essere determinata,
il partito o l'altra organizzazione è multata indipendentemente dalla sua personalità
giuridica.
3 Gli organi cantonali, distrettuali o comunali competenti per la verifica delle
informazioni conducono l'indagine e, in caso di violazione degli obblighi di
trasparenza, propongono all'esecutivo competente l'emissione di una decisione di
multa. Questa può essere impugnata entro 20 giorni dinanzi al Tribunale amministrativo.
Modifiche al diritto previgente
I seguenti decreti vengono modificati come segue
**1. Legge sulle elezioni e votazioni (LEV) del 15 ottobre 1970**
**Art. 7 cpv. 1**
1 Di regola, ogni persona con diritto di voto nel Cantone, validamente proposta, è eleggibile come membro del Consiglio degli Stati, di un'autorità cantonale nonché di un'autorità di un distretto o di un comune.
**Art. 19 cpv. 2 lett. d (nuovo) e cpv. 3 lett. c (nuovo)**
2 (La pubblicazione per le elezioni deve contenere:)
d) l'indicazione dell'obbligo di rendere noti il finanziamento e i legami d'interessi conformemente alla Legge sulla trasparenza del 6 febbraio 2019.
3 (La pubblicazione per le votazioni deve contenere:)
c) l'indicazione dell'obbligo di rendere noto il finanziamento conformemente alla Legge sulla trasparenza del 6 febbraio 2019.
**Art. 36 cpv. 1**
1 Nelle elezioni a sistema maggioritario si può votare validamente solo con una scheda ufficiale stampata o vuota. La modifica e la compilazione devono avvenire a mano.
**Art. 37 cpv. 1 lett. e**
1 (In tutte le elezioni sono nulle:)
e) schede elettorali diverse da quelle ufficiali.
Il capoverso 2 è abrogato.
I previgenti capoversi 3 e 4 diventano capoversi 2 e 3.
**Art. 40 cpv. 3 (nuovo)**
3 Il voto può essere espresso solo per persone che sono state validamente proposte per l'elezione nella procedura di iscrizione.
**2. Legge sull'elezione del Consiglio cantonale (LECC) del 17 dicembre 2014**
**Art. 4 cpv. 3**
3 I candidati devono essere indicati nella proposta di candidatura con nome e cognome, data di nascita, professione e indirizzo di domicilio, incluso il codice postale. Inoltre, i candidati devono contestualmente rendere noti i loro legami d'interessi conformemente alla Legge sulla trasparenza del 6 febbraio 2019.
**3. Regolamento del Consiglio cantonale del Cantone Svitto del 28 aprile 1977**
**Art. 2b Rivelazione dei legami d'interessi**
I membri del Consiglio cantonale e le persone che si candidano al Consiglio cantonale rendono noti i loro legami d'interessi conformemente alla Legge sulla trasparenza del 6 febbraio 2019.
**Art. 79 Rivelazione dei legami d'interessi**
Le persone alle quali è applicabile la Legge sulla trasparenza del 6 febbraio 2019 rendono noti i loro legami d'interessi secondo le sue disposizioni.
**4. Legge sulla giustizia del 18 novembre 2009**
**Art. 34 cpv. 5**
5 I posti di giudice di nuova nomina devono essere pubblicamente messi a concorso, oltre all'annuncio dell'elezione. Nel bando di concorso deve essere richiamata l'attenzione sull'obbligo di rendere noti i legami d'interessi conformemente alla Legge sulla trasparenza del 6 luglio 2019.
Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore
1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costi-
tuzione cantonale.
2 Essa è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo l'entrata in vigore, è inserita nella
Raccolta delle leggi.
3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione. Esso fissa il momento dell'en-
trata in vigore.
1 RU 25-45 con modifiche del 17 novembre 2021 (RU 26-57) e del 21 maggio 2025 (Legge di
applicazione delle leggi federali sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e sull’assicura-
zione per l’invalidità, RU 27-67h).
2 Approvato nella votazione popolare del 19 maggio 2019 con 24 713 sì contro 20 687 no
(FU 2019 1204).
3 Il cpv. 3 nella versione del 17 novembre 2021.
4 Il § 7 cpv. 1 lett. c nella versione del 21 maggio 2025.
5 RS 171.10.
6 RSZS 140.410.
7 RSZS 120.100.
8 RSZS 140.700.
9 RSZS 140.700.
10 RSZS 120.200.
11 RSZS 140.700.
12 RSZS 142.110.
13 RSZS 140.700.
14 RSZS 140.700.
15 RSZS 231.110.
16 RSZS 140.700.
17 1° luglio 2022 (FU 2022 1366); modifiche del 17 novembre 2021 entrate in vigore il 1° luglio
2022 (FU 2022 1366) e del 21 maggio 2025 entrate in vigore il 1° gennaio 2026 (FU 2025 2274).