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Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
Scopo
La legge promuove un'attività amministrativa efficiente ed economica tramite l'impiego di tecnologie elettroniche dell'informazione e della comunicazione in rete tra Cantone, distretti e Comuni. Le soluzioni di e-government devono essere orientate al cittadino e favorevoli alle imprese.
Oggetto
1 La presente legge disciplina la ripartizione dei compiti e degli oneri nonché la
collaborazione tra Cantone, distretti e comuni per garantire soluzioni di e-go-
vernment funzionali.
2 Essa stabilisce nelle sue linee essenziali le competenze, le procedure e il fi-
nanziamento per la creazione e la gestione di soluzioni di e-government.
3 Nella misura in cui il diritto federale prescriva una soluzione di e-government,
questa viene elaborata, attuata e finanziata secondo i principi della presente
legge, con riserva di disposizioni federali divergenti.
Definizioni
Nel presente legge s'intende per
a) E-Government: supporto delle relazioni, dei processi e della partecipazione
politica tra gli enti pubblici, nonché tra gli enti pubblici e la popolazione, le
imprese e le istituzioni, tramite la messa a disposizione di informazioni e
possibilità di interazione mediante tecnologie elettroniche dell'informazione
e della comunicazione;
b) Progetto di E-Government: iniziativa a termine volta alla realizzazione di
una soluzione di E-Government;
c) Studio preliminare: concezione sommaria dei costi, dei benefici e della
fattibilità di un progetto di E-Government e dei suoi effetti di natura legale,
procedurale e personale;
d) Soluzione di E-Government: applicazione concreta nell'ambito dell'E-
Government;
e) Procedura di consultazione: procedura di audizione nei comuni e nei distretti
e di presentazione di un parere per l'elaborazione di una soluzione di E-
Government;
f) Rete cantonale: sistema di comunicazione cantonale che, tramite la
trasmissione di segnali elettronici, consente lo scambio sicuro di dati tra
più sistemi informatici indipendenti;
g) Utenti: persone fisiche e giuridiche che utilizzano le soluzioni di E-
Government.
Collaborazione
1 Il Cantone, i Distretti e i Comuni collaborano nella messa a disposizione e
nell'esercizio di soluzioni di e-government.
2 A tal fine, istituiscono una Commissione per l'e-government, composta da
a) il Capo o la Capa del Dipartimento competente;
b) quattro rappresentanti dei Distretti e dei Comuni;
c) quattro persone residenti e provenienti dal mondo economico.
3 L'Ufficio competente partecipa alla Commissione per l'e-government con voto
consultivo. Esso cura la segreteria.
4 Il Capo o la Capa del Dipartimento competente presiede la Commissione per
l'e-government.
Datenschutz und Informatiksicherheit
Die an E-Government Beteiligten
a) schützen Persönlichkeit und Grundrechte von Personen, über die Daten
bearbeitet werden, nach Massgabe der Datenschutzbestimmungen;
b) treffen Massnahmen zum Schutz der Integrität und Verfügbarkeit der Infor-
matiksysteme sowie zum Schutz der Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit
und Nachweisbarkeit der Daten, die in diesen Systemen gespeichert, verar-
beitet und übertragen werden.
II. Zuständigkeit
**Traduzione:**
Protezione dei dati e sicurezza informatica
I partecipanti all'E-Government
a) tutelano la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono
trattati, secondo le disposizioni sulla protezione dei dati;
b) adottano misure per proteggere l'integrità e la disponibilità dei sistemi
informatici, nonché per proteggere la riservatezza, l'integrità, la disponibilità
e la tracciabilità dei dati che sono memorizzati, trattati e trasmessi in tali
sistemi.
II. Competenze
Gran Consiglio
1 Qualora l'implementazione di una soluzione di e-government richieda l'adeguamento di una legge, il Gran Consiglio emana le disposizioni necessarie, fatte salve le condizioni del referendum facoltativo.
2 Esso approva le spese per la creazione di soluzioni di e-government.
Consiglio di Stato
1 Il Consiglio di Stato esercita l'alta vigilanza sulla costruzione e lo sviluppo dell'E-Government nel Cantone Svitto.
2 Decide in merito alla fornitura di soluzioni di E-Government, con riserva della competenza del Gran Consiglio e dei diritti di partecipazione dei distretti e dei comuni.
3 Su proposta delle principali organizzazioni e associazioni, elegge i rappresentanti dei distretti e dei comuni, nonché dell'economia, per la Commissione E-Government.
4 Regola in particolare
a) la nomina della Commissione E-Government;
b) gli ulteriori compiti, la procedura, la posizione e l'indennità della Commissione E-Government;
c) lo svolgimento della procedura di consultazione nei distretti e nei comuni;
d) la sicurezza informatica;
e) i diritti e i doveri degli utenti;
f) le tasse per l'utilizzo delle soluzioni di E-Government.
Commissione e-government
1 La Commissione e-government ha in particolare i seguenti compiti: essa
a) valuta le proposte per soluzioni di e-government;
b) promuove studi preliminari per soluzioni di e-government;
c) accompagna la procedura di consultazione nei distretti e nei comuni;
d) presenta richiesta per la progettazione e l’attuazione di una soluzione di e-government;
e) sorveglia l’attuazione e l’esercizio delle soluzioni di e-government;
f) presenta annualmente un rapporto sullo stato dei progetti di e-government.
2 Per l’elaborazione delle basi decisionali può avvalersi dell’Ufficio competente
e di terzi.
III. Progettazione, decisione ed esercizio
Pianificazione
1 La Commissione e-Government assicura lo sviluppo dell’e-Government.
Essa tiene conto della strategia nazionale e cantonale in materia di e-Government.
2 Dopo aver elaborato uno studio preliminare, il Dipartimento competente presenta una domanda per l’esecuzione della procedura di consultazione.
Decisione sul Progetto
1 Il Consiglio di Stato, dopo aver svolto il processo di consultazione nei distretti e nei comuni, decide in merito all'elaborazione di una soluzione di e-government.
2 L'elaborazione di una soluzione di e-government richiede l'approvazione dello studio preliminare da parte della maggioranza degli abitanti rappresentati dai comuni e dai distretti o da più di 2/3 dei distretti e dei comuni.
Attuazione
1 La decisione del Consiglio direttivo relativa al progetto è vincolante per il Cantone, i Distretti e i Comuni, con riserva del § 6.
2 Il Cantone è responsabile della progettazione, dell'approvvigionamento e dell'implementazione della soluzione di E-Government. Esso può delegare tale compito a terzi e avvalersi di specialisti esterni.
Funzionamento
Il Cantone è competente per il funzionamento delle soluzioni di e-government. Esso può
trasferire tale compito a terzi.
**IV. Finanziamento**
Rete cantonale
1 Il Cantone sostiene i costi di investimento per la rete cantonale.
2 I costi operativi della rete cantonale sono ripartiti a metà tra il Cantone e i Comuni,
in proporzione al numero dei loro abitanti. I Distretti si fanno carico
del 50 percento dei costi a carico dei rispettivi Comuni.
Finanziamento del progetto
1 Il Cantone si assume la metà dei costi per la progettazione, l'acquisizione e
l'implementazione di una soluzione di e-government.
2 L'altra metà è a carico dei Comuni in proporzione alla loro popolazione residente. I
Distretti si assumono il 50 per cento dei costi imputabili ai loro Comuni.
Finanziamento dell'esercizio
1 Il Cantone assume la metà dei costi per l'esercizio corrente di una soluzione
di e-government.
2 L'altra metà è assunta dai Comuni in proporzione alla loro popolazione
residente. I Distretti assumono il 50 per cento dei costi a carico dei loro
Comuni.
3 Le spese di personale e amministrative per l'esercizio corrente sono a carico
di ogni singolo ente.
4 Il Consiglio di Stato definisce i costi d'esercizio e disciplina la procedura di
conteggio.
**V. Disposizioni finali**
Esecuzione
Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le necessarie
disposizioni di esecuzione.
Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore
1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costituzione
Cantonale.
2 Essa è pubblicata nel Bollettino Ufficiale e, dopo l'entrata in vigore, è inserita nella
Raccolta delle leggi.
3 Il Consiglio di Stato determina la data dell'entrata in vigore.4 Il § 13 cpv. 2
entra in vigore un anno dopo.
1 RU 22-71 con modifiche del 17 dicembre 2013 (DC adozione di una nuova Costituzione can-
tonale, RU 23-97).
2 Approvato nella votazione popolare del 27 settembre 2009 con 22 434 sì contro 12 121
no (FU 2009 2244).
3 Titolo, cpv. 1 e 2 nella versione del 17 dicembre 2013.
4 1° gennaio 2010 (FU 2009 2546); il § 13 cpv. 2 il 1° gennaio 2011; modifiche del 17
dicembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (FU 2013 2974).