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1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
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Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Scopo

La legge promuove un'attività amministrativa efficiente ed economica tramite l'impiego di tecnologie elettroniche dell'informazione e della comunicazione in rete tra Cantone, distretti e Comuni. Le soluzioni di e-government devono essere orientate al cittadino e favorevoli alle imprese.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Oggetto

1 La presente legge disciplina la ripartizione dei compiti e degli oneri nonché la

collaborazione tra Cantone, distretti e comuni per garantire soluzioni di e-go-

vernment funzionali.

2 Essa stabilisce nelle sue linee essenziali le competenze, le procedure e il fi-

nanziamento per la creazione e la gestione di soluzioni di e-government.

3 Nella misura in cui il diritto federale prescriva una soluzione di e-government,

questa viene elaborata, attuata e finanziata secondo i principi della presente

legge, con riserva di disposizioni federali divergenti.

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Definizioni

Nel presente legge s'intende per

a) E-Government: supporto delle relazioni, dei processi e della partecipazione

politica tra gli enti pubblici, nonché tra gli enti pubblici e la popolazione, le

imprese e le istituzioni, tramite la messa a disposizione di informazioni e

possibilità di interazione mediante tecnologie elettroniche dell'informazione

e della comunicazione;

b) Progetto di E-Government: iniziativa a termine volta alla realizzazione di

una soluzione di E-Government;

c) Studio preliminare: concezione sommaria dei costi, dei benefici e della

fattibilità di un progetto di E-Government e dei suoi effetti di natura legale,

procedurale e personale;

d) Soluzione di E-Government: applicazione concreta nell'ambito dell'E-

Government;

e) Procedura di consultazione: procedura di audizione nei comuni e nei distretti

e di presentazione di un parere per l'elaborazione di una soluzione di E-

Government;

f) Rete cantonale: sistema di comunicazione cantonale che, tramite la

trasmissione di segnali elettronici, consente lo scambio sicuro di dati tra

più sistemi informatici indipendenti;

g) Utenti: persone fisiche e giuridiche che utilizzano le soluzioni di E-

Government.

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Collaborazione

1 Il Cantone, i Distretti e i Comuni collaborano nella messa a disposizione e

nell'esercizio di soluzioni di e-government.

2 A tal fine, istituiscono una Commissione per l'e-government, composta da

a) il Capo o la Capa del Dipartimento competente;

b) quattro rappresentanti dei Distretti e dei Comuni;

c) quattro persone residenti e provenienti dal mondo economico.

3 L'Ufficio competente partecipa alla Commissione per l'e-government con voto

consultivo. Esso cura la segreteria.

4 Il Capo o la Capa del Dipartimento competente presiede la Commissione per

l'e-government.

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Datenschutz und Informatiksicherheit

Die an E-Government Beteiligten

a) schützen Persönlichkeit und Grundrechte von Personen, über die Daten

bearbeitet werden, nach Massgabe der Datenschutzbestimmungen;

b) treffen Massnahmen zum Schutz der Integrität und Verfügbarkeit der Infor-

matiksysteme sowie zum Schutz der Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit

und Nachweisbarkeit der Daten, die in diesen Systemen gespeichert, verar-

beitet und übertragen werden.

II. Zuständigkeit

**Traduzione:**

Protezione dei dati e sicurezza informatica

I partecipanti all'E-Government

a) tutelano la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono

trattati, secondo le disposizioni sulla protezione dei dati;

b) adottano misure per proteggere l'integrità e la disponibilità dei sistemi

informatici, nonché per proteggere la riservatezza, l'integrità, la disponibilità

e la tracciabilità dei dati che sono memorizzati, trattati e trasmessi in tali

sistemi.

II. Competenze

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Gran Consiglio

1 Qualora l'implementazione di una soluzione di e-government richieda l'adeguamento di una legge, il Gran Consiglio emana le disposizioni necessarie, fatte salve le condizioni del referendum facoltativo.

2 Esso approva le spese per la creazione di soluzioni di e-government.

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Consiglio di Stato

1 Il Consiglio di Stato esercita l'alta vigilanza sulla costruzione e lo sviluppo dell'E-Government nel Cantone Svitto.

2 Decide in merito alla fornitura di soluzioni di E-Government, con riserva della competenza del Gran Consiglio e dei diritti di partecipazione dei distretti e dei comuni.

3 Su proposta delle principali organizzazioni e associazioni, elegge i rappresentanti dei distretti e dei comuni, nonché dell'economia, per la Commissione E-Government.

4 Regola in particolare

a) la nomina della Commissione E-Government;

b) gli ulteriori compiti, la procedura, la posizione e l'indennità della Commissione E-Government;

c) lo svolgimento della procedura di consultazione nei distretti e nei comuni;

d) la sicurezza informatica;

e) i diritti e i doveri degli utenti;

f) le tasse per l'utilizzo delle soluzioni di E-Government.

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Commissione e-government

1 La Commissione e-government ha in particolare i seguenti compiti: essa

a) valuta le proposte per soluzioni di e-government;

b) promuove studi preliminari per soluzioni di e-government;

c) accompagna la procedura di consultazione nei distretti e nei comuni;

d) presenta richiesta per la progettazione e l’attuazione di una soluzione di e-government;

e) sorveglia l’attuazione e l’esercizio delle soluzioni di e-government;

f) presenta annualmente un rapporto sullo stato dei progetti di e-government.

2 Per l’elaborazione delle basi decisionali può avvalersi dell’Ufficio competente

e di terzi.

III. Progettazione, decisione ed esercizio

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Pianificazione

1 La Commissione e-Government assicura lo sviluppo dell’e-Government.

Essa tiene conto della strategia nazionale e cantonale in materia di e-Government.

2 Dopo aver elaborato uno studio preliminare, il Dipartimento competente presenta una domanda per l’esecuzione della procedura di consultazione.

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Decisione sul Progetto

1 Il Consiglio di Stato, dopo aver svolto il processo di consultazione nei distretti e nei comuni, decide in merito all'elaborazione di una soluzione di e-government.

2 L'elaborazione di una soluzione di e-government richiede l'approvazione dello studio preliminare da parte della maggioranza degli abitanti rappresentati dai comuni e dai distretti o da più di 2/3 dei distretti e dei comuni.

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Attuazione

1 La decisione del Consiglio direttivo relativa al progetto è vincolante per il Cantone, i Distretti e i Comuni, con riserva del § 6.

2 Il Cantone è responsabile della progettazione, dell'approvvigionamento e dell'implementazione della soluzione di E-Government. Esso può delegare tale compito a terzi e avvalersi di specialisti esterni.

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Funzionamento

Il Cantone è competente per il funzionamento delle soluzioni di e-government. Esso può

trasferire tale compito a terzi.

**IV. Finanziamento**

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Rete cantonale

1 Il Cantone sostiene i costi di investimento per la rete cantonale.

2 I costi operativi della rete cantonale sono ripartiti a metà tra il Cantone e i Comuni,

in proporzione al numero dei loro abitanti. I Distretti si fanno carico

del 50 percento dei costi a carico dei rispettivi Comuni.

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Finanziamento del progetto

1 Il Cantone si assume la metà dei costi per la progettazione, l'acquisizione e

l'implementazione di una soluzione di e-government.

2 L'altra metà è a carico dei Comuni in proporzione alla loro popolazione residente. I

Distretti si assumono il 50 per cento dei costi imputabili ai loro Comuni.

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Finanziamento dell'esercizio

1 Il Cantone assume la metà dei costi per l'esercizio corrente di una soluzione

di e-government.

2 L'altra metà è assunta dai Comuni in proporzione alla loro popolazione

residente. I Distretti assumono il 50 per cento dei costi a carico dei loro

Comuni.

3 Le spese di personale e amministrative per l'esercizio corrente sono a carico

di ogni singolo ente.

4 Il Consiglio di Stato definisce i costi d'esercizio e disciplina la procedura di

conteggio.

**V. Disposizioni finali**

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Esecuzione

Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le necessarie

disposizioni di esecuzione.

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Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore

1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costituzione

Cantonale.

2 Essa è pubblicata nel Bollettino Ufficiale e, dopo l'entrata in vigore, è inserita nella

Raccolta delle leggi.

3 Il Consiglio di Stato determina la data dell'entrata in vigore.4 Il § 13 cpv. 2

entra in vigore un anno dopo.

1 RU 22-71 con modifiche del 17 dicembre 2013 (DC adozione di una nuova Costituzione can-

tonale, RU 23-97).

2 Approvato nella votazione popolare del 27 settembre 2009 con 22 434 sì contro 12 121

no (FU 2009 2244).

3 Titolo, cpv. 1 e 2 nella versione del 17 dicembre 2013.

4 1° gennaio 2010 (FU 2009 2546); il § 13 cpv. 2 il 1° gennaio 2011; modifiche del 17

dicembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (FU 2013 2974).

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