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Table of Provisions (9)
Statutory Text (9 Provisions)
Ambito di applicazione
Questa legge disciplina l'indennità dei giudici non professionali (Milizrichter), dei membri del consiglio di educazione (Erziehungsräte) e dei membri delle commissioni extraparlamentari, che non sono retribuiti ai sensi della legge sul personale e sulle retribuzioni.
Parità di genere
Termini come giudice e consiglieri educativi si riferiscono in egual modo a uomini e donne.
Taggeld
1. Per le sedute viene corrisposto un Taggeld di Fr. 300.- per la giornata intera e di Fr. 200.- per la mezza giornata.
2. Sono equiparati alle sedute i sopralluoghi, le audizioni e le trattative con terzi.
Indennità per la Preparazione
1 Per la preparazione delle sedute, in particolare lo studio degli atti, i giudici
non di carriera e i membri di commissioni extraparlamentari che emettono
disposizioni o decisioni di merito, sono indennizzati con Fr. 50.- all'ora.
2 Per le relazioni specialistiche richieste a giudici non di carriera, membri del
Consiglio dell'educazione e membri di commissioni, e che di regola sono
presentate per iscritto, l'indennità ammonta a Fr. 100.- all'ora.
Rimborso delle spese di viaggio
1 Per i viaggi al luogo della seduta vengono di regola rimborsate le spese per i mezzi pubblici di 1a classe.
2 Se l'utilizzo dei mezzi pubblici non è possibile o antieconomico, i giudici a tempo parziale, i membri del Consiglio di educazione e i membri delle commissioni extraparlamentari sono indennizzati per l'utilizzo del loro veicolo privato allo stesso modo dei collaboratori dell'amministrazione cantonale.
Indennità per vitto e alloggio
1 Per il vitto fuori sede viene versata un'indennità forfettaria di Fr. 50.-
per la giornata intera e di Fr. 35.- per la mezza giornata di seduta.
2 Per l'alloggio fuori sede vengono rimborsate le spese documentate del pernottamento.
Modifica del diritto previgente
Il Regolamento sulla retribuzione delle autorità e sul rapporto di servizio del personale statale del 20 novembre 1968 è modificato come segue
**Art. 18**
è abrogato.
**Art. 19 cpv. 2**
2 Il Consiglio di Stato fissa le retribuzioni degli altri presidenti, vicepresidenti e giudici unici dei tribunali cantonali.
**Art. 20**
è abrogato.
Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore
1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costi-
tuzione cantonale.
2 Essa viene pubblicata nel Bollettino ufficiale e, dopo l’entrata in vigore, è inserita
nella Raccolta delle leggi.
3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell’esecuzione. Esso determina il momento
dell’entrata in vigore.
1 La presente legge è stata emanata quale ordinanza sottoposta a referendum facoltativo: RS
19-230 con modifica del 28 marzo 2007 (RS 21-117b) e del 17 dicembre 2013 (DCG
Adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RS 23-97).
2 Comma 1 nella versione del 28 marzo 2007.
3 Comma 1 nella versione del 28 marzo 2007.
4 Comma 2 nella versione del 28 marzo 2007.
5 Comma 1 nella versione del 28 marzo 2007.
6 RSNF 140.510.
7 Titolo, commi 1 e 2 nella versione del, comma 3 aggiunto il 17 dicembre 2013.
8 Modifiche del 17 dicembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (FU 2013 2974).
9 Abrogato il 17 dicembre 2013.