1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali (AVV)
Table of Provisions (20)
Statutory Text (20 Provisions)
Funzionamento
1 La pubblicazione di pubblicazioni nel Bollettino ufficiale avviene su una pia-
attaforma elettronica di pubblicazione riconosciuta.
2 La Cancelleria di Stato assicura il funzionamento della piattaforma di pubblicazione.
Requisiti
Con la piattaforma di pubblicazione, si garantisce secondo lo stato dell'arte che le comunicazioni
a) provengano effettivamente dagli enti pubblicanti (autenticità);
b) non possano essere modificate indebitamente o involontariamente dopo la pubblicazione (integrità);
c) possano essere archiviate in modo sicuro e inalterato (archiviazione);
d) non possano essere indicizzate e archiviate da motori di ricerca esterni e servizi di archivio.
Termine redazionale e momento della pubblicazione
1 La Cancelleria di Stato stabilisce il termine redazionale per le inserzioni da parte
degli uffici pubblicanti.
2 Le inserzioni registrate entro il termine redazionale sono pubblicate settimanalmente
il giovedì.
3 Se il giovedì cade in un giorno festivo, la pubblicazione avviene il primo giorno
lavorativo precedente il giorno festivo.
Ricerca
1 Le pubblicazioni edite sono accessibili tramite una funzione di ricerca che
consente una ricerca in particolare per temi, parole chiave e data di
pubblicazione.
2 La Cancelleria di Stato definisce per il Foglio ufficiale i singoli tipi di
annuncio, in base ai quali le pubblicazioni sono classificate tematicamente.
Accesso
1 L'accesso alle singole pubblicazioni nel Foglio ufficiale è possibile per una durata
indeterminata, a meno che l'ente pubblicante non limiti tale durata.
2 Le pubblicazioni rimangono richiamabili come edizioni settimanali complete con
funzione di ricerca per data di pubblicazione.
3 Se una pubblicazione viene pubblicata sia nel Foglio ufficiale svizzero di commercio
(FUSC) che nel Foglio ufficiale, il periodo di accesso è disciplinato dall'art. 11
cpv. 2 dell'ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del 15 febbraio
2006.
Archiviazione
La Cancelleria di Stato trasmette annualmente all'Archivio di Stato un'edizione digitale completa del Foglio Ufficiale.
**II. Uffici pubblicanti**
Competenze
1 Gli enti pubblicanti sono organi pubblici e privati che fanno pubblicare annun-
ci secondo l'articolo 5 della AVG nella Gazzetta Ufficiale del Cantone Svitto.
2 Si tratta di
a) autorità e uffici federali, cantonali e comunali;
b) istituzioni e corporazioni di diritto pubblico;
c) terzi incaricati dell'adempimento di compiti pubblici;
d) terzi per avvisi privati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 della AVG.
Funzioni
1 Gli uffici pubblicanti registrano elettronicamente le pubblicazioni sulla piattaforma di pubblicazione designata dalla Cancelleria di Stato. A tal fine, utilizzano i moduli elettronici forniti dalla Cancelleria di Stato.
2 La Cancelleria di Stato può, con gli uffici pubblicanti che devono registrare regolarmente pubblicazioni in quantità e volume maggiori, istituire interfacce tra i sistemi elettronici.
3 Gli uffici pubblicanti sono responsabili del contenuto delle pubblicazioni.
III. Contenuti delle pubblicazioni
Pubblicazioni di interesse generale
1 Se l'interesse generale alla pubblicazione di un'edizione ufficiale o privata nel
Bollettino Ufficiale non è evidente, la Cancelleria di Stato richiede all'ente
pubblicante di dimostrare l'interesse generale.
2 La Cancelleria di Stato decide in via definitiva in merito alla pubblicazione.
Pubblicazioni con dati personali
1. L'ufficio che pubblica limita la durata delle pubblicazioni contenenti dati personali. L'accesso tramite funzione di ricerca è consentito finché lo scopo della pubblicazione è raggiunto.
2. Se lo scopo della pubblicazione non è raggiunto in un momento determinato, l'accesso tramite funzione di ricerca a comunicazioni con dati personali è limitato a sei mesi. In casi motivati, l'ufficio che pubblica può prevedere una durata di accesso più lunga.
3. Le pubblicazioni contenenti dati personali della rubrica "diritti politici" sono consultabili dal pubblico per un massimo di 60 mesi.
**IV. Uffici di riferimento**
Sulla Cancelleria di Stato, nonché sulle Cancellerie Distrettuali e Comunali, può essere
ottenuta, dietro pagamento di un emolumento, un'edizione settimanale completa del Bollettino Ufficiale digitale o di una singola pubblicazione.
V. Emolumenti
Riscossione
1 Le pubblicazioni di organi pubblici federali e cantonali nel Foglio ufficiale sono gratuite, a meno che non avvengano nel prevalente interesse o su richiesta di terzi.
2 La tassa per le pubblicazioni soggette a pagamento è di Fr. 40.-- per inserzione.
3 Se una pubblicazione che non rientra nell'ambito dell'art. 1 viene eccezionalmente acquisita dalla Cancelleria di Stato, viene addebitata una tassa di elaborazione supplementare di Fr. 100.--.
Edizione singola
1. La tassa per l'ottenimento di un'edizione stampata settimanale completa del
Bollettino Ufficiale digitale ai sensi del § 11 ammonta a Fr. 10.--.
1. La tassa per l'ottenimento di una stampa di una singola pubblicazione ai sensi del § 11
ammonta a Fr. 4.--.
Raccolta sistematica delle leggi
a) Abbonamento
1 Il prezzo per l'abbonamento alla Raccolta sistematica delle leggi ammonta a
a) per un volume Fr. 100.--
b) per la raccolta completa (incluso il volume indice) Fr. 670.--
2 Il prezzo per le stampe separate di atti normativi ammonta a Fr. 0.40 per pagina
stampata, almeno Fr. 4.--.
3 Le tasse di abbonamento per i supplementi annuali ammontano a Fr. 0.50 per
pagina stampata, almeno Fr. 8.--.
b) Distribuzione gratuita
1 Ricevono un esemplare gratuito della Raccolta sistematica delle leggi
a) i tribunali cantonali (presidente, vicepresidente e cancelliere);
b) le cancellerie distrettuali;
c) i tribunali distrettuali;
d) le cancellerie comunali.
2 Il Consiglio di Stato può, in casi motivati, concedere ulteriori distribuzioni gratuite o accordare riduzioni sui prezzi di acquisto singoli.
Imposta sul valore aggiunto
1 Eventuali imposte sul valore aggiunto verranno aggiunte ai tassi e ai prezzi delle
tariffe.
2 Ne è esclusa l'ottenimento di una stampa ai sensi del § 13.
VI. Disposizioni transitorie
Edizione cartacea
a) Abbonamento
1 Durante il periodo transitorio di cui al § 10a cpv. 1 AVG, è possibile abbonarsi a una copia cartacea dell'edizione settimanale completa del Bollettino Ufficiale digitale.
2 La quota di abbonamento annuale ammonta a Fr. 98.--.
3 Eventuali imposte sul valore aggiunto verranno aggiunte alla quota di abbonamento.
b) Durata del riferimento
Se il numero degli abbonati scende al di sotto dell'uno percento della popolazione residente permanente, l'edizione settimanale cartacea completa del bollettino ufficiale digitale sarà interrotta alla fine dell'anno.
VII. Disposizioni finali
Abrogazione del diritto previgente
Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, l'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali del 13 maggio 1987 è abrogata.
Pubblicazione, Entrata in vigore
1 La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino ufficiale ed è inserita nella
Raccolta delle leggi dopo l'entrata in vigore.
2 Essa entra in vigore il 1° gennaio 2026.5
1 RU 27-81.
2 RSZ 140.200.
3 RS 221.415.
4 RU 17-723.
5 1° gennaio 2026 (BU 2025 2886).