Legislator · Canton Svitto — Raccolta delle leggi cantonali
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140.211 AVV CH-SZ

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali (AVV)

20 Articles / Provisions · Canton Svitto — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (20)

§ 1 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025 § 2 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025 § 3 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025 § 4 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025 § 5 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025 § 6 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025 § 7 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025 § 8 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025 § 9 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025 § 10 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025 § 11 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025 § 12 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025 § 13 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025 § 14 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025 § 15 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025 § 16 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025 § 17 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025 § 18 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025 § 19 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025 § 20 Verordnung über die amtlichen Veröffentlichungen (AVV), vom 18. November 2025

Statutory Text (20 Provisions)

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Funzionamento

1 La pubblicazione di pubblicazioni nel Bollettino ufficiale avviene su una pia-

attaforma elettronica di pubblicazione riconosciuta.

2 La Cancelleria di Stato assicura il funzionamento della piattaforma di pubblicazione.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Requisiti

Con la piattaforma di pubblicazione, si garantisce secondo lo stato dell'arte che le comunicazioni

a) provengano effettivamente dagli enti pubblicanti (autenticità);

b) non possano essere modificate indebitamente o involontariamente dopo la pubblicazione (integrità);

c) possano essere archiviate in modo sicuro e inalterato (archiviazione);

d) non possano essere indicizzate e archiviate da motori di ricerca esterni e servizi di archivio.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Termine redazionale e momento della pubblicazione

1 La Cancelleria di Stato stabilisce il termine redazionale per le inserzioni da parte

degli uffici pubblicanti.

2 Le inserzioni registrate entro il termine redazionale sono pubblicate settimanalmente

il giovedì.

3 Se il giovedì cade in un giorno festivo, la pubblicazione avviene il primo giorno

lavorativo precedente il giorno festivo.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Ricerca

1 Le pubblicazioni edite sono accessibili tramite una funzione di ricerca che

consente una ricerca in particolare per temi, parole chiave e data di

pubblicazione.

2 La Cancelleria di Stato definisce per il Foglio ufficiale i singoli tipi di

annuncio, in base ai quali le pubblicazioni sono classificate tematicamente.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Accesso

1 L'accesso alle singole pubblicazioni nel Foglio ufficiale è possibile per una durata

indeterminata, a meno che l'ente pubblicante non limiti tale durata.

2 Le pubblicazioni rimangono richiamabili come edizioni settimanali complete con

funzione di ricerca per data di pubblicazione.

3 Se una pubblicazione viene pubblicata sia nel Foglio ufficiale svizzero di commercio

(FUSC) che nel Foglio ufficiale, il periodo di accesso è disciplinato dall'art. 11

cpv. 2 dell'ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del 15 febbraio

2006.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Archiviazione

La Cancelleria di Stato trasmette annualmente all'Archivio di Stato un'edizione digitale completa del Foglio Ufficiale.

**II. Uffici pubblicanti**

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Competenze

1 Gli enti pubblicanti sono organi pubblici e privati che fanno pubblicare annun-

ci secondo l'articolo 5 della AVG nella Gazzetta Ufficiale del Cantone Svitto.

2 Si tratta di

a) autorità e uffici federali, cantonali e comunali;

b) istituzioni e corporazioni di diritto pubblico;

c) terzi incaricati dell'adempimento di compiti pubblici;

d) terzi per avvisi privati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 della AVG.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Funzioni

1 Gli uffici pubblicanti registrano elettronicamente le pubblicazioni sulla piattaforma di pubblicazione designata dalla Cancelleria di Stato. A tal fine, utilizzano i moduli elettronici forniti dalla Cancelleria di Stato.

2 La Cancelleria di Stato può, con gli uffici pubblicanti che devono registrare regolarmente pubblicazioni in quantità e volume maggiori, istituire interfacce tra i sistemi elettronici.

3 Gli uffici pubblicanti sono responsabili del contenuto delle pubblicazioni.

III. Contenuti delle pubblicazioni

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Pubblicazioni di interesse generale

1 Se l'interesse generale alla pubblicazione di un'edizione ufficiale o privata nel

Bollettino Ufficiale non è evidente, la Cancelleria di Stato richiede all'ente

pubblicante di dimostrare l'interesse generale.

2 La Cancelleria di Stato decide in via definitiva in merito alla pubblicazione.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Pubblicazioni con dati personali

1. L'ufficio che pubblica limita la durata delle pubblicazioni contenenti dati personali. L'accesso tramite funzione di ricerca è consentito finché lo scopo della pubblicazione è raggiunto.

2. Se lo scopo della pubblicazione non è raggiunto in un momento determinato, l'accesso tramite funzione di ricerca a comunicazioni con dati personali è limitato a sei mesi. In casi motivati, l'ufficio che pubblica può prevedere una durata di accesso più lunga.

3. Le pubblicazioni contenenti dati personali della rubrica "diritti politici" sono consultabili dal pubblico per un massimo di 60 mesi.

**IV. Uffici di riferimento**

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Sulla Cancelleria di Stato, nonché sulle Cancellerie Distrettuali e Comunali, può essere

ottenuta, dietro pagamento di un emolumento, un'edizione settimanale completa del Bollettino Ufficiale digitale o di una singola pubblicazione.

V. Emolumenti

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Riscossione

1 Le pubblicazioni di organi pubblici federali e cantonali nel Foglio ufficiale sono gratuite, a meno che non avvengano nel prevalente interesse o su richiesta di terzi.

2 La tassa per le pubblicazioni soggette a pagamento è di Fr. 40.-- per inserzione.

3 Se una pubblicazione che non rientra nell'ambito dell'art. 1 viene eccezionalmente acquisita dalla Cancelleria di Stato, viene addebitata una tassa di elaborazione supplementare di Fr. 100.--.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Edizione singola

1. La tassa per l'ottenimento di un'edizione stampata settimanale completa del

Bollettino Ufficiale digitale ai sensi del § 11 ammonta a Fr. 10.--.

1. La tassa per l'ottenimento di una stampa di una singola pubblicazione ai sensi del § 11

ammonta a Fr. 4.--.

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Raccolta sistematica delle leggi

a) Abbonamento

1 Il prezzo per l'abbonamento alla Raccolta sistematica delle leggi ammonta a

a) per un volume Fr. 100.--

b) per la raccolta completa (incluso il volume indice) Fr. 670.--

2 Il prezzo per le stampe separate di atti normativi ammonta a Fr. 0.40 per pagina

stampata, almeno Fr. 4.--.

3 Le tasse di abbonamento per i supplementi annuali ammontano a Fr. 0.50 per

pagina stampata, almeno Fr. 8.--.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

b) Distribuzione gratuita

1 Ricevono un esemplare gratuito della Raccolta sistematica delle leggi

a) i tribunali cantonali (presidente, vicepresidente e cancelliere);

b) le cancellerie distrettuali;

c) i tribunali distrettuali;

d) le cancellerie comunali.

2 Il Consiglio di Stato può, in casi motivati, concedere ulteriori distribuzioni gratuite o accordare riduzioni sui prezzi di acquisto singoli.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Imposta sul valore aggiunto

1 Eventuali imposte sul valore aggiunto verranno aggiunte ai tassi e ai prezzi delle

tariffe.

2 Ne è esclusa l'ottenimento di una stampa ai sensi del § 13.

VI. Disposizioni transitorie

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Edizione cartacea

a) Abbonamento

1 Durante il periodo transitorio di cui al § 10a cpv. 1 AVG, è possibile abbonarsi a una copia cartacea dell'edizione settimanale completa del Bollettino Ufficiale digitale.

2 La quota di abbonamento annuale ammonta a Fr. 98.--.

3 Eventuali imposte sul valore aggiunto verranno aggiunte alla quota di abbonamento.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

b) Durata del riferimento

Se il numero degli abbonati scende al di sotto dell'uno percento della popolazione residente permanente, l'edizione settimanale cartacea completa del bollettino ufficiale digitale sarà interrotta alla fine dell'anno.

VII. Disposizioni finali

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, l'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali del 13 maggio 1987 è abrogata.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Pubblicazione, Entrata in vigore

1 La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino ufficiale ed è inserita nella

Raccolta delle leggi dopo l'entrata in vigore.

2 Essa entra in vigore il 1° gennaio 2026.5

1 RU 27-81.

2 RSZ 140.200.

3 RS 221.415.

4 RU 17-723.

5 1° gennaio 2026 (BU 2025 2886).

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