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140.100 STHG CH-SZ

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali (STHG)

25 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
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Indice delle disposizioni (25)

§ 1 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 2 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 3 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 4 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 5 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 6 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 7 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 7A Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 8 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 9 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 10 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 11 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 12 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 13 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 14 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 16 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 17 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 18 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 19 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 20 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 21 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 22 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 23 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 24 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970 § 25 Gesetz über die Haftung des Gemeinwesens und die Verantwortlichkeit seiner Funktionäre (Staatshaftungsgesetz, StHG), vom 20. Februar 1970

Testo normativo (25 Articoli)

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Ambito di applicazione

1 Ai sensi della presente legge, sono considerati enti pubblici il Cantone, i Distretti, i Comuni e le altre persone giuridiche di diritto pubblico cantonale. Le corporazioni di pascolo ai sensi dell'articolo 703 CC sono soggette alla legge, mentre non lo sono le corporazioni di alpi.

2 Sono considerati funzionari di un ente pubblico e soggetti alla presente legge, salvo diversa disposizione

a) i membri delle autorità e delle commissioni;

b) i funzionari in rapporto di servizio di diritto pubblico con l'ente pubblico;

c) gli impiegati in rapporto di lavoro di diritto pubblico o privato con l'ente pubblico;

d) altre persone incaricate di un compito pubblico in virtù di un atto di diritto pubblico.

3 I titolari della patente di avvocato svittese e dell'attestato di idoneità all'esercizio della professione di notaio svittese non sono funzionari ai sensi del § 1 cpv. 2 in relazione alla loro attività di attestazione libero-professionale. Essi rispondono secondo le norme degli articoli 41 e seguenti CO.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Riserve del diritto federale e cantonale

1 Le disposizioni cogenti del diritto federale restano riservate.

2 Le disposizioni della presente legge si applicano soltanto nella misura in cui non sia prevista una regolamentazione diversa da parte di atti normativi cantonali.

II. Responsabilità patrimoniale

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Responsabilità dell'ente pubblico per danni illeciti

**a) Risarcimento del danno**

L'ente pubblico è responsabile per il danno illecitamente cagionato a terzi da un funzionario nell'esercizio di funzioni sovrane.

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b) Soddisfazione morale

L'ente pubblico è tenuto a corrispondere una soddisfazione morale solo se

sono adempiute le condizioni degli art. 47 e 49 CO.

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c) Limitazione di responsabilità

1 Se una decisione o una pronuncia è modificata in sede di ricorso,

il Comune risponde solo se un funzionario dell'autorità precedente ha agito con dolo

o colpa grave.

2 Il Comune risponde del danno derivante da informazioni errate fornite da un funzionario

solo in caso di dolo o colpa grave del funzionario.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

d) Esclusione della responsabilità del funzionario

Al danneggiato non compete alcun diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale nei confronti del funzionario.

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Responsabilità dell'ente pubblico per danni cagionati lecitamente

Se un funzionario causa un danno a terzi attraverso un comportamento lecito, l'ente pubblico risponde solo se la legge lo prevede.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Responsabilità dell'ente pubblico nell'esecuzione congiunta di compiti

Quando più enti pubblici eseguono un compito congiuntamente, essi sono responsabili in solido nei confronti del danneggiato.

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Responsabilità del Funzionario

a) Estensione

Il funzionario è responsabile per il danno che egli cagiona all'ente pubblico a

seguito di violazione intenzionale o gravemente colposa dei suoi doveri di

servizio o d'ufficio.

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b) Regresso

Se il comune ha risarcito il danno al terzo o gli ha corrisposto un equo indennizzo, può esercitare il diritto di regresso nei confronti del funzionario, qualora quest'ultimo abbia cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave, violando i propri doveri di servizio o d'ufficio.

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c) Responsabilità di più persone

1 Se più funzionari hanno causato il danno, essi sono responsabili nei con-

fronti dell'ente pubblico (§§ 8 e 9) in proporzione alla gravità della loro col-

pa.

2 Se più funzionari hanno causato il danno congiuntamente e intenzional-

mente, essi sono responsabili in solido.

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Verjährung

1 Il diritto al risarcimento del danno del Comune nei confronti del funzionario e

il diritto del danneggiato al risarcimento del danno o alla riparazione morale nei

confronti del Comune si prescrive in un anno dal giorno in cui l’avente diritto ha

avuto conoscenza del danno, in ogni caso, tuttavia, con lo scadere di dieci anni

dal giorno del comportamento dannoso del funzionario.

2 Se il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale deriva da un

comportamento punibile per il quale il diritto penale prescrive una prescrizione

più lunga, questa si applica anche ad esso.

3 Il diritto di regresso del Comune nei confronti del funzionario si prescrive con

lo scadere di un anno dal riconoscimento o dall'accertamento giudiziale del

diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale.

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Diritto sussidiario

Per la responsabilità dell'ente pubblico sono applicabili in via sussidiaria, quale diritto pubblico, le disposizioni degli artt. 42, 44 cpv. 1, 45, 46, 52 cpv. 1 e 2 e 53 CO; per la responsabilità del funzionario nei confronti dell'ente pubblico sono inoltre applicabili, in via sussidiaria, le disposizioni degli artt. 43, 44 cpv. 2 e 54 cpv. 2 CO.

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Procedura

a) Riconoscimento (o Azione di rivendicazione)

Le pretese patrimoniali sono fatte valere

a) contro i membri del Gran Consiglio e delle commissioni da esso elette, del

Consiglio di Stato, del Tribunale cantonale, del Tribunale amministrativo e del

Tribunale penale cantonale, dal Gran Consiglio;

b) contro gli altri funzionari cantonali, i membri del Consiglio distrettuale e del

Consiglio comunale, nonché gli organi amministrativi delle altre persone

giuridiche di diritto pubblico cantonale, dal Consiglio di Stato;

c) contro altri funzionari del Distretto, dal Consiglio distrettuale; del Comune,

dal Consiglio comunale; delle altre persone giuridiche di diritto pubblico

cantonale, dall'organo amministrativo dell'ente o dell'istituzione.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

b) Competenza materiale

1 Le azioni relative a pretese derivanti dalla presente legge sono giudicate dal

Tribunale amministrativo.

2 Le pretese relative a un comportamento illecito di membri del Tribunale am-

ministrativo sono giudicate dal Tribunale cantonale.

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c) Potere di esame

La legittimità di decisioni e sentenze formalmente passate in giudicato non può

essere riesaminata in un procedimento di responsabilità.

III. Responsabilità penale

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Verweis auf andere Erlasse

1 Verbrechen, Vergehen oder Übertretungen, welche Funktionäre in Ausübung

ihrer amtlichen Tätigkeit begehen, werden nach den Vorschriften des Schweize-

rischen Strafgesetzbuches und des kantonalen Einführungsrechts bestraft.

2 Vorbehalten bleibt § 104 des Justizgesetzes.

IV. Disziplinarische Verantwortlichkeit

---

Riferimento ad altri decreti

1 I crimini, i delitti o le contravvenzioni commessi da funzionari nell'esercizio

della loro attività ufficiale sono puniti secondo le disposizioni del Codice

penale svizzero e del diritto cantonale di attuazione.

2 Resta riservato il § 104 della Legge sull'organizzazione giudiziaria.

IV. Responsabilità disciplinare

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Principio generale

1 I funzionari possono essere chiamati a rispondere disciplinarmente qualora

violino i loro doveri d'ufficio o di servizio. Sono eccettuati i dipendenti

ai sensi del § 1 cpv. 2 lettera c.

2 Il procedimento disciplinare viene condotto indipendentemente dalla responsabilità

patrimoniale e penale. Qualora sia stata avviata un'indagine penale a carico

del funzionario, il procedimento disciplinare può essere sospeso.

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Disziplinarmassnahmen

a) gegen Behörden und Kommissionen

1 Le autorità sono competenti a sanzionare con un richiamo o con una multa fino

a Fr. 200.-- un comportamento irregolare dei propri membri o delle autorità

o commissioni loro subordinate e dei loro membri.

2 In caso di infrazioni ripetute o gravi, in particolare in caso di apertura

di un'indagine penale per violazione dei doveri d'ufficio, i membri delle

autorità e delle commissioni possono essere sospesi dalla carica per una

durata di 6 mesi o fino alla conclusione del procedimento penale.

3 La destituzione dalla carica può essere disposta solo dal giudice penale.

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b) contro altri funzionari

1 Contro i funzionari ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettere b e d, l'autorità di

vigilanza può ordinare le seguenti misure disciplinari

a) richiamo;

b) multa fino a fr. 200.-- ;

c) trasferimento in un'altra classe di stipendio o assegnazione ad un'altra attività;

d) sospensione o riduzione dell'aumento di stipendio;

e) sospensione temporanea dall'ufficio con privazione dello stipendio.

2 Se il funzionario si è reso colpevole di gravi o ripetute violazioni dei doveri d'ufficio

o di servizio, può essere licenziato senza preavviso.

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Procedura

1 Prima di disporre una misura disciplinare, l'accusato deve essere sentito.

2 La decisione disciplinare deve essere notificata per iscritto al responsabile. Questi può presentare reclamo conformemente alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa.

**V. Disposizioni finali**

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Modifiche al diritto previgente

Con l'entrata in vigore della presente legge, le seguenti disposizioni sono modificate

**1. Legge d'introduzione al Codice civile svizzero:**

**Art. 37 cpv. 2**

Per i danni illecitamente cagionati dall'ufficiale dello stato civile, risponde dapprima il Comune interessato e solo in seguito il Cantone. Per l'autorità di vigilanza risponde il Cantone.

**Art. 106**

1 Per i danni illecitamente cagionati dal tutore o da membri dell'Ufficio dei minorenni o del Consiglio comunale, risponde dapprima il Comune interessato e solo dopo questo il Cantone.

2 Per i danni illecitamente cagionati da membri del Consiglio di Stato, risponde il Cantone.

Gli Art. 234-239 sono abrogati.

**2. Legge sulla giustizia amministrativa nel Cantone Svitto:**

Gli Art. 43-47 sono abrogati e sostituiti dal seguente Art. 43

1 L'autorità competente può rivolgere un richiamo alle parti e ai loro rappresentanti o infliggere loro una multa disciplinare da Fr. 20.- a Fr. 200.-, qualora si comportino in modo sconveniente nel procedimento o avviino il procedimento con leggerezza.

2 Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate mediante ricorso.

**3. Legge d'introduzione al Codice penale svizzero:**

**Art. 49**

I membri di un'autorità, i funzionari o altre persone con un compito di diritto pubblico che violano intenzionalmente o per grave negligenza il loro dovere d'ufficio o di servizio, sono puniti, salvo che non ricorra un fatto previsto dagli articoli 312 e seguenti del Codice penale svizzero, con la detenzione o la multa.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Abrogazione di precedenti disposizioni di legge

I §§ 13 e 14 del Regolamento del 20 novembre 1968 concernente la retribuzione delle autorità e il rapporto di servizio del personale statale sono abrogati.

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Approvazione

Il § 14 comma 3 necessita dell'approvazione dell'Assemblea Federale.

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Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore

1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costitu-

zione cantonale.

2 Essa è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo l'entrata in vigore, è inserita nella

Raccolta delle leggi.

3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione. Esso determina il momento

dell'entrata in vigore.

1 RS 15-733 con modifiche del 6 giugno 1974 (RS 16-474), del 26 ottobre 1994 (RS 18-

538), del 22 marzo 2000 (OEP, RS 19-567), del 24 ottobre 2007 (OPRP, RS 21-148a), del

18 novembre 2009 (Ordinanza sulla giustizia, RS 22-82l), del 17 dicembre 2013 (DC adegua-

mento alla nuova Costituzione cantonale, RS 23-97), del 25 ottobre 2017 (DC aggiornamento

della legislazione in materia di giustizia e ottimizzazione dell'organizzazione delle autorità di

perseguimento penale, RS 25-9d) e del 14 marzo 2018 (DC concernente la collaborazione delle

autorità giudiziarie dei comuni e dei distretti, RS 25-25b).

2 Accettata nella votazione popolare del 24 maggio 1970 con 6194 sì contro 3825 no (FF

1970 486).

3 Il cpv. 3 è stato aggiunto il 26 ottobre 1994 e il cpv. 2 lett. c nella versione del 22 marzo

2000.

4 Aggiunto il 14 marzo 2018.

5 Intitolazione nella versione del 14 marzo 2018.

6 Lettera a nella versione del 6 giugno 1974.

7 Il cpv. 1 nella versione del 6 giugno 1974 e il cpv. 2 nella versione del 24 ottobre 2007.

8 Abrogato il 25 ottobre 2017.

9 Intitolazione nella versione del 25 ottobre 2017.

10 I cpv. 1 e 2 nella versione del 18 novembre 2009.

11 Il cpv. 1 nella versione del 22 marzo 2000.

12 RS 7-16.

13 RS 13-422.

14 RS 12-204.

15 RS 15-737.

16 Approvato dall'Assemblea federale l'8 giugno 1971 (FF 1971 616).

17 Intitolazione, cpv. 1 e 2 nella versione del, cpv. 3 aggiunto il 17 dicembre 2013.

18 Entrata in vigore il 1° agosto 1971 (FF 1971 615); le modifiche del 26 ottobre 1994 sono

entrate in vigore il 1° gennaio 1996 (RS 18-538), quelle del 22 marzo 2000 il 1° luglio 2000

(FF 2000 819), quelle del 24 ottobre 2007 il 1° gennaio 2009 (FF 2008 2697), quelle del

18 novembre 2009 il 1° gennaio 2011 (FF 2010 1508), quelle del 17 dicembre 2013 il 1°

gennaio 2014 (FF 2013 2974), quelle del 25 ottobre 2017 il 1° febbraio 2018 (FF 2018 83)

e quelle del 14 marzo 2018 il 1° gennaio 2019 (FF 2018 2836).

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