Legislator Giurisprudenza & Legislazione
111.211 MIGV CH-SZ

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt (MIGV)

48 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Svitto
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (48)

§ 1 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 2 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 3 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 4 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 5 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 6 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 7 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 8 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 9 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 10 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 11 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 12 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 13 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 14 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 15 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 16 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 17 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 18 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 19 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 20 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 21 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 22 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 23 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 24 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 25 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 26 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 27 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 28 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 29 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 30 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 31 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 32 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 33 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 34 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 35 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 36 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 37 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 38 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 39 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 40 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 41 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 42 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 43 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 44 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 45 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 46 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 47 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008 § 48 Verordnung zum Migrationsgesetz (Migrationsverordnung, MigV), vom 2. Dezember 2008

Testo normativo (48 Articoli)

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'esecuzione della Legge cantonale sulla Legge federale sugli stranieri e l'integrazione e sulla Legge sull'asilo (LStrI).

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Termini

1 Agli richiedenti l'asilo sono equiparati

a) le persone bisognose di protezione sprovviste di un permesso di soggiorno;

b) gli stranieri ammessi provvisoriamente.

2 Ai rifugiati sono equiparati

a) le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno;

b) gli apolidi riconosciuti e ammessi provvisoriamente;

c) i rifugiati ammessi provvisoriamente.

3 Sono fatte salve le disposizioni che prevedono espressamente il contrario.

II. Competenze

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è competente per

a) la conclusione di accordi con la Confederazione concernenti misure d'integrazione (art. 55 LStrI);

b) la conclusione di accordi per l'istituzione di servizi intercantonali per l'adempimento di compiti ai sensi della legge sull'asilo (art. 15 LAsi);

c) l'intesa intercantonale concernente la ripartizione di richiedenti l'asilo e di grandi gruppi di rifugiati tra i Cantoni (art. 27 e 57 LAsi);

d) la fissazione della chiave di ripartizione intracantonale per l'attribuzione di richiedenti l'asilo e di rifugiati ai comuni (§ 12 cpv. 2 LAMig).

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Dipartimento dell'economia pubblica

1 Il Dipartimento dell'economia pubblica è il Dipartimento competente ai sensi dell'articolo 3

LAMG.

2 È competente per

a) il rilascio di permessi di soggiorno nei casi di rigore (art. 30 cpv. 1

lett. b e art. 84 cpv. 5 LStr; art. 14 cpv. 2 e 3 LAsi);

b) l'ordinanza relativa all'esecuzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 13 LAMG;

c) la designazione di un centro di consulenza per il ritorno (art. 93 LAsi);

d) l'emanazione di direttive per l'esecuzione.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Ufficio della migrazione

1 L'Ufficio della migrazione è l'ufficio competente ai sensi del § 4 MigG.

2 Ai sensi della legislazione sugli stranieri, è in particolare competente per

a) l'autorizzazione del soggiorno fino alla decisione di autorizzazione (Art. 17

cpv. 2 LStr);

b) il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata, di soggiorno e di domicilio

(Art. 32 segg. LStr) nonché l'autorizzazione al cambiamento di Cantone (Art. 37

segg. LStr) e al ricongiungimento familiare (Art. 42 segg. e 85 cpv. 7 LStr);

c) la stipula di accordi d'integrazione (§ 18 cpv. 2 MigG);

d) la richiesta di ordinare e revocare l'ammissione provvisoria

all'autorità federale competente (Art. 83 cpv. 6 e 84 cpv. 3 LStr);

e) il rilascio di permessi di soggiorno a persone ammesse provvisoriamente

(Art. 84 cpv. 5 LStr);

f) la revoca di permessi e di altre decisioni (Art. 62 e 63

LStr);

g) l'allontanamento formale e ordinario (Art. 64 LStr) nonché l'espulsione

(Art. 69 LStr);

h) la perquisizione di persone e cose (Art. 70 cpv. 1 LStr);

i) il fermo di breve durata (Art. 73 LStr), l'internamento e l'estradizione (Art. 74

LStr), il fermo in vista della preparazione dell'allontanamento (Art. 75 LStr), la carcerazione in vista dell'esecuzione dell'allontanamento (Art. 76 s.

LStr) e la carcerazione in vista dell'esecuzione del rinvio (Art. 78 LStr);

j) la richiesta di prolungamento della carcerazione in vista dell'esecuzione dell'allontanamento e della carcerazione in vista dell'esecuzione del rinvio

(Art. 76 e 78 LStr);

k) la notifica alla persona designata dal detenuto o dalla detenuta

(Art. 81 LStr);

l) la contabilizzazione dei costi di gestione per l'esecuzione del fermo in vista della preparazione dell'allontanamento, della carcerazione in vista dell'esecuzione dell'allontanamento e della carcerazione in vista dell'esecuzione del rinvio (Art. 82 LStr);

m) la richiesta di contributi federali per i costi di allontanamento, partenza e

detenzione (Art. 82 LStr);

n) la richiesta del rimborso dei costi sostenuti dal Cantone e dai Comuni a causa di persone occupate senza autorizzazione, ai loro datori di lavoro

(Art. 122 cpv. 3 LStr).

3 Ai sensi della legislazione sull'asilo, è in particolare competente per

a) il rilascio di permessi di soggiorno a richiedenti l'asilo dopo l'approvazione dell'autorità federale competente (Art. 14 cpv. 2 LAsi);

b) la nomina di una persona di fiducia per i minori richiedenti l'asilo non accompagnati per l'accompagnamento e il sostegno nella procedura d'asilo (Art. 17 cpv. 3

LAsi);

c) l'attribuzione di richiedenti l'asilo e rifugiati ai Comuni secondo la chiave di riparto (§ 12 MigG);

d) l'attuazione di programmi di formazione e occupazione per richiedenti l'asilo

(§ 17 cpv. 1 MigG);

e) la fornitura di assistenza sociale a richiedenti l'asilo e rifugiati nel centro di transito cantonale (§ 20 MigG);

f) la fornitura di aiuto d'emergenza a richiedenti l'asilo con una decisione di allontanamento passata in giudicato e a stranieri con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato

(Art. 82 LAsi) nonché a richiedenti l'asilo che hanno presentato una domanda di riconsiderazione o

una domanda multipla (Art. 111b e Art. 111c LAsi);

g) la richiesta di contributi federali per l'assistenza sociale a richiedenti l'asilo

e rifugiati (Art. 88 LAsi);

h) l'erogazione dei contributi forfetari per i costi dell'assistenza sociale dei Comuni (§ 24 MigG);

i) la richiesta di contributi federali al servizio di consulenza per il ritorno.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Ufficio del lavoro

1 L'Ufficio del lavoro è l'autorità cantonale del mercato del lavoro ai sensi del § 6 LDN.

2 È competente per

a) l'emanazione di preavvisi concernenti il mercato del lavoro (art. 40 cpv. 2 LStrI);

b) il rilascio di permessi di attività lucrativa ai sensi della legge sull'asilo (art. 43, 61 e

75 LAsi) nonché ai titolari di ammissione provvisoria (art. 85 cpv. 6 LStrI);

c) l'applicazione di sanzioni nei confronti dei datori di lavoro ai sensi dell'art. 122

cpv. 1 e 2 LStrI.

3 L'Ufficio sostiene il servizio di riferimento per le questioni d'integrazione nell'attuazione

di programmi per l'integrazione professionale dei rifugiati e dei titolari di ammissione

provvisoria.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Punto di contatto per le questioni di integrazione

1 Il punto di contatto per le questioni di integrazione (art. 5 LInteg) è aggregato al

Segretariato del Dipartimento dell'economia pubblica. È diretto dalla o dal

Delegato o Delegata per le questioni di integrazione.

2 Esso/Essa

a) è il punto di contatto per la Confederazione e i Comuni, nonché per tutte le

organizzazioni che si occupano di questioni di integrazione;

b) coordina e interconnette tutte le attività delle autorità e degli uffici cantonali

nel settore dell'integrazione;

c) sostiene i Comuni negli sforzi per l'integrazione della popolazione straniera

residente;

d) organizza le misure di integrazione a livello cantonale.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Commissione per le Questioni di Integrazione

1 Nella Commissione per le Questioni di Integrazione (§ 2 cpv. 3 LMig) sono rap-

presentate le parti politiche, i comuni, le organizzazioni sociali che si occupano di

questioni di integrazione, nonché le migranti e i migranti. La direttrice o il direttore

del Dipartimento dell'Economia ha la presidenza. Inoltre, fa parte della Commis-

sione un membro del gruppo di lavoro interdipartimentale (§ 9).

2 Il Consiglio di Stato nomina i membri della Commissione ed emana un regola-

mento sull'organizzazione della Commissione.

3 La o il delegato/a per le questioni di integrazione gestisce il segretariato e par-

tecipa alle sedute della Commissione con voto consultivo.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Gruppo di lavoro interdipartimentale

1 Per coordinare le attività cantonali di integrazione, il Consiglio di Stato istituisce

un gruppo di lavoro interdipartimentale.

2 Esso si compone di collaboratrici e collaboratori di uffici cantonali che si

occupano di questioni sociali, economiche, giuridiche, culturali e di politica

dell'istruzione relative al soggiorno di straniere e stranieri.

3 La o il delegato per le questioni d'integrazione dirige il gruppo di lavoro.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Polizia cantonale

La Polizia cantonale è l'autorità cantonale competente ai sensi dell'art. 16 LStrI.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Autorità giudiziaria

La giudice o il giudice unico del Tribunale delle misure coercitive è compe-

tente per

a) la valutazione successiva del fermo di breve durata, su richiesta (art. 73 cpv. 5 LStrI);

b) la valutazione di un’ordinanza di delimitazione o allontanamento, su ricorso (art. 74 cpv. 3 LStrI);

c) la verifica della legittimità e dell’adeguatezza della detenzione (art. 78 cpv. 4 e 80 cpv. 2 e 3 LStrI);

d) l’approvazione della proroga della detenzione in vista dell’allontanamento e della detenzione in vista dell’esecuzione (art. 76 cpv. 3 e 78 cpv. 2 LStrI);

e) la valutazione delle richieste di scarcerazione (art. 80 cpv. 5 LStrI) e la verifica della proroga della detenzione in vista dell’esecuzione, su richiesta (art. 78 cpv. 4 LStrI).

**III. Assegnazione di richiedenti l’asilo e rifugiati ai Comuni**

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Centri cantonali di transito

1 I richiedenti l'asilo e i rifugiati assegnati al Cantone Svitto devono presentarsi all'Ufficio della migrazione.

2 Quest'ultimo provvede alla loro sistemazione in un centro cantonale di transito, di regola per almeno sei mesi.

3 Il centro di transito fornisce ai richiedenti l'asilo e ai rifugiati informazioni di base sulla vita in Svizzera e conoscenze della lingua tedesca.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Chiave di riparto

1 L’attribuzione ai Comuni avviene proporzionalmente alla popolazione residente.

2 Il Consiglio di Stato stabilisce per i Comuni un numero massimo di richiedenti l’asilo e di rifugiati.

3 Il Consiglio di Stato può esonerare dall’attribuzione i Comuni sede di centri di transito.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Assegnazione

1 L’Ufficio della migrazione valuta costantemente la situazione in materia d’asilo e stabilisce i tassi di

sfruttamento dei numeri massimi.

2 Esso assegna richiedenti l’asilo e rifugiati ai Comuni che non hanno ancora soddisfatto le proprie

quote.

3 I richiedenti l’asilo e i rifugiati già residenti nel Comune sono presi in considerazione come segue

a) richiedenti l’asilo al massimo fino alla conclusione giuridicamente valida della procedura;

b) persone bisognose di protezione al massimo fino all’ottenimento del permesso di soggiorno;

c) persone ammesse provvisoriamente al massimo per sette anni;

d) rifugiati e apolidi riconosciuti al massimo per cinque anni.

4 I Comuni devono accogliere i richiedenti l’asilo e i rifugiati assegnati loro entro

sei settimane.

5 Le assegnazioni si applicano in ogni caso anche ai familiari che entrano nel quadro del ricongiungimento

familiare (artt. 42 segg. e 85 cpv. 7 LStr).

6 Per le persone ammesse provvisoriamente e per i rifugiati l’assegnazione vale solo finché non esercitano

il loro diritto di scegliere liberamente il domicilio all’interno del Cantone (art. 85 LStr).

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Esecuzione sostitutiva

Qualora il Cantone debba alloggiare richiedenti l'asilo al posto di un comune inadempiente,

riscuote un'imposta sostitutiva (§ 13 LMig) come segue

(RA = Richiedenti Asilo; G = Giorno)

Numero di RA Imposta sostitutiva Imposta sostitutiva Imposta sostitutiva Imposta sostitutiva

per RA/G nel per RA/G nel per RA/G nel per RA/G dal

1° mese 2° mese 3° mese 4° mese

1 a 5 Fr. 55.-- Fr. 66.-- Fr. 77.-- Fr. 88.--

6 a 10 Fr. 66.-- Fr. 77.-- Fr. 88.-- Fr. 99.--

11 e più Fr. 77.-- Fr. 88.-- Fr. 99.-- Fr. 110.--

**IV. Integrazione**

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Principio generale

1. La promozione dell'integrazione di cittadine e cittadini stranieri avviene primariamente tramite le strutture ordinarie, in particolare scuole, formazione professionale, mondo del lavoro, promozione della salute e servizi pubblici di collocamento. Misure specifiche per cittadine e cittadini stranieri devono essere adottate solo in via complementare e sussidiaria.

2. I richiedenti asilo e le persone bisognose di protezione senza permesso di soggiorno sono esentati da tale disposizione. Resta salvo il § 17 cpv. 1 MigG.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Comuni

1 I Comuni promuovono l'integrazione degli abitanti stranieri.

2 In particolare, essi offrono

a) manifestazioni informative;

b) corsi di tedesco e di integrazione;

c) informazioni sulle opportunità di integrazione locali;

d) possibilità di incontro.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Kanton

1 Il Cantone sostiene i Comuni nell’adempimento del loro compito di integrazione.

2 In particolare provvede a

a) un’offerta di consulenza in questioni di integrazione accessibile a singole persone

e a servizi specializzati;

b) la partecipazione del Cantone a progetti di integrazione intercantonali e nazionali;

c) la richiesta dei contributi federali per misure d’integrazione e il loro versamento

alle corrispondenti misure comunali o cantonali.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Finanziamento

1 I Comuni sopportano i costi delle misure d'integrazione comunali. Sono fatti

salvi i contributi federali (art. 55 LStrI).

2 Il Cantone si assume i costi per i progetti cantonali. Esso può sostenere

progetti regionali con contributi.

3 Chi partecipa a un progetto d'integrazione deve partecipare in misura

adeguata ai costi, tenuto conto delle proprie condizioni economiche.

**V. Assistenza sociale per richiedenti l'asilo**

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Principi

a) Campo di applicazione

1 La presente ordinanza disciplina l'aiuto sociale per i richiedenti l'asilo.

2 Per tutte le altre persone, l'aiuto sociale è retto dalla legge sull'aiuto sociale

(LAS) del 18 maggio 1983 e dall'ordinanza di esecuzione della legge sull'aiuto

sociale (OESAS) del 30 ottobre 1984.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

b) Comuni

I Comuni designano l'ente che concede l'aiuto sociale e, su richiesta dell'Ufficio della migrazione, riferiscono sulla loro attività.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Aiuto economico

a) Principio

1 I richiedenti asilo che non sono in grado di provvedere al proprio sostentamento o di provvedervi solo parzialmente con mezzi propri hanno diritto all'aiuto economico (art. 81 LAsi).

2 Tra i mezzi propri rientrano in particolare tutti i redditi e il patrimonio, le prestazioni assicurative e gli aiuti speciali basati su normative particolari, nonché i diritti agli alimenti e al mantenimento ai sensi del diritto di famiglia.

3 I figli che vivono nella stessa economia domestica dei loro genitori sono tenuti, nell'ambito del sostegno parentale, a versare il loro salario nel budget familiare.

4 Chi richiede o riceve aiuto economico è tenuto a fornire informazioni veritiere sulla propria situazione, a consentire la consultazione della propria documentazione e a segnalare tempestivamente eventuali cambiamenti delle proprie condizioni.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

b) Genere e importo

1 Il genere e l'importo dell'aiuto economico sono stabiliti dalle disposizioni della

legge sull'asilo, della legge sugli stranieri e l'integrazione, della legge sull'aiuto

sociale e della presente ordinanza. Nell'ambito di tali atti normativi, le racco-

mandazioni e le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'aiuto

sociale hanno carattere orientativo.

2 L'autorità assistenziale competente tiene conto delle condizioni locali nella

determinazione dell'aiuto economico e decide secondo il proprio obbligatorio

apprezzamento.

3 Per i richiedenti l'asilo che vivono in un centro di transito, l'Ufficio della migra-

zione determina il genere e l'importo dell'aiuto economico.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

c) **Calcolo**

1 L'aiuto economico copre i costi per un alloggio adeguato (incluse le assicurazioni

sulla mobilia domestica e di responsabilità civile) nonché l'assistenza medica di

base (premi della cassa malati, franchigie e aliquote di partecipazione, trattamenti

dentistici per la cura del dolore e il mantenimento della capacità masticatoria).

2 Per la copertura del fabbisogno di base per il mantenimento è dovuta una

somma forfettaria. Questa copre i costi per generi alimentari, bevande,

abbigliamento e scarpe, gestione corrente della casa (pulizia/manutenzione di

vestiti e appartamento, detersivi, detergenti, tasse sui rifiuti), costi scolastici,

articoli per la casa, igiene personale (medicinali acquistati personalmente, senza

franchigie e aliquote di partecipazione), spese di trasporto, comunicazione

(telefono, posta), cura del corpo (articoli da toeletta, pannolini) e le esigenze

personali.

3 La somma forfettaria è calcolata come segue

Nuclei monofamiliari: Fr. 14.--;

Nuclei plurifamiliari: Prima persona: Fr. 14.--;

ogni altra persona adulta Fr. 13.50;

primo figlio: Fr. 13.--;

secondo figlio: Fr. 12.--;

terzo figlio: Fr. 8.--

quarto figlio: Fr. 7.--;

quinto figlio: Fr. 6.--;

sesto e ogni altro figlio: Fr. 5.--.

4 Nei centri di transito e negli alloggi collettivi la somma forfettaria può essere

erogata in parte sotto forma di prestazioni in natura.

5 L'erogazione delle prestazioni può avvenire giornalmente, settimanalmente o

mensilmente.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

d) Contributi minimi AVS

Il comune di domicilio assume, in caso di rischio, i contributi minimi AVS a

partire dalla data di entrata della persona interessata (art. 14 cpv. 2 LAVS).

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

e) Restrizioni dell'aiuto sociale

1 L'Ufficio della migrazione dispone, ai sensi dell'articolo 83 LAsi, il rifiuto o la

restrizione delle prestazioni dell'aiuto sociale a persone alloggiate in un centro

cantonale di transito.

2 L'autorità assistenziale competente dispone, ai sensi dell'articolo 83 LAsi, il ri-

fiuto o la restrizione delle prestazioni dell'aiuto sociale a persone domiciliate

nel comune.

3 Prima di disporre tali misure, deve essere pronunciato un ammonimento scritto.

4 Le restrizioni dell'aiuto sociale devono sempre essere limitate nel tempo, per

dare alla persona interessata l'opportunità di modificare il proprio comporta-

mento.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Assistenza personale

1 I richiedenti l'asilo hanno diritto all'assistenza personale.

2 Questa comprende in particolare la consulenza e l'assistenza, l'orientamento verso trattamenti medici, infermieristici o psicologici, l'assegnazione di posti in istituti e di assistenza economica.

3 Hanno diritto a un sostegno nella ricerca di posti di tirocinio e di lavoro solo gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione.

4 La consulenza nella procedura d'asilo non rientra nell'assistenza personale.

**VI. Contributi ai comuni**

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Principio

1 I Comuni ricevono per le loro spese nell'ambito dell'assistenza sociale contributi

forfettari per giorno e per persona sostenuta (art. 24 LMig).

2 Non vengono corrisposti contributi forfettari per

a) persone occupate fino al compimento del 25° anno di età;

b) persone occupate a partire dai 25 anni fino al compimento del 60° anno di

età con un reddito lordo mensile superiore a Fr. 600.--;

c) richiedenti l'asilo occupati con il permesso N (indipendentemente dall'età e

dal reddito netto).

3 Non sono considerati attività lucrativa ai sensi del cpv. 2 lett. a gli impieghi lavorativi

svolti nell'ambito di sistemi e programmi approvati dall'Ufficio della migrazione,

a condizione che siano orientati alla formazione e che per la persona partecipante

comportino complessivamente una retribuzione massima di Fr. 600.-- lordi al mese.

4 La durata del contributo corrisponde alla durata dell'obbligo di rimborso dei costi

da parte della Confederazione ai sensi dell'art. 20 dell'Ordinanza 2 sull'asilo concernente

il finanziamento (OAsi 2).

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Pauschale für Asylsuchende

**Indennità forfettaria per richiedenti l'asilo**

1 Die Tagespauschale für die Gemeinden pro erwachsenen Asylsuchenden setzt

sich zusammen aus

**L'indennità forfettaria giornaliera per i comuni per ogni richiedente l'asilo adulto è composta da:**

a) dem Tagessatz für den Lebensunterhalt einer Einzelperson gemäss § 24

Abs. 3;

**a) la tariffa giornaliera per il sostentamento di una persona singola ai sensi del § 24 cpv. 3;**

b) Fr. 10.66 pro Tag/Asylsuchender für die Unterbringung;

**b) Fr. 10.66 al giorno/richiedente l'asilo per l'alloggio;**

c) Fr. 10.54 pro Tag/Asylsuchender für die Gesundheitskosten.

**c) Fr. 10.54 al giorno/richiedente l'asilo per le spese sanitarie.**

2 Die Tagespauschale für asylsuchende Kinder setzt sich zusammen aus

**L'indennità forfettaria giornaliera per i bambini richiedenti l'asilo è composta da:**

a) dem Tagessatz für den Lebensunterhalt des zweiten Kindes gemäss § 24

Abs. 3;

**a) la tariffa giornaliera per il sostentamento del secondo figlio ai sensi del § 24 cpv. 3;**

b) Fr. 10.66 pro Tag/Kind für die Unterbringung

**b) Fr. 10.66 al giorno/bambino per l'alloggio;**

c) Fr. 4.07 pro Tag/Kind für die Gesundheitskosten.

**c) Fr. 4.07 al giorno/bambino per le spese sanitarie.**

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Pauschale per i rifugiati

1 La **diaria forfettaria** per i comuni per rifugiato adulto è composta da

a) Fr. 38.00 al giorno/rifugiato per il mantenimento;

b) Fr. 13.31 al giorno/rifugiato per l'alloggio;

c) Fr. 2.03 al giorno/rifugiato per i costi sanitari.

2 La **diaria forfettaria** per i bambini rifugiati è composta da

a) Fr. 17.00 al giorno/bambino rifugiato per il mantenimento;

b) Fr. 13.31 al giorno/bambino rifugiato per l'alloggio;

c) Fr. 2.03 al giorno/bambino rifugiato per i costi sanitari.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Auszahlung der Beiträge

1. Pagamento dei Contributi

1 I Comuni fatturano le rispettive indennità giornaliere forfettarie (art. 88 LAsi e 87 LStr) al più tardi entro 30 giorni dalla fine del trimestre.

2 L'Ufficio della migrazione verifica i conteggi e trasferisce gli importi al più tardi entro 90 giorni dalla fine del trimestre.

VII. Aiuto d'emergenza

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Principio

1. L'aiuto d'emergenza deve salvaguardare il diritto alla garanzia di un'esistenza dignitosa (art. 12 Cost.25).

2. L'aiuto d'emergenza è concesso in caso di bisogno a

a) stranieri con decisione di non entrata in materia passata in giudicato;

b) richiedenti l'asilo con decisione di allontanamento passata in giudicato, ai quali è stato fissato un termine per la partenza;

c) richiedenti l'asilo che hanno presentato una domanda di riconsiderazione o una domanda multipla;

d) persone con un allontanamento dal territorio nazionale passato in giudicato.

3. L'aiuto d'emergenza è erogato sotto forma di prestazioni in natura o in denaro.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Ambito

1. L'aiuto d'emergenza comprende

a) alloggio con uno standard minimo;

b) vitto;

c) vestiario;

d) prestazioni obbligatorie secondo la LAMal nonché trattamenti dentistici d'urgenza previa

garanzia di assunzione dei costi.

2. L'Ufficio della migrazione stabilisce la natura e la misura dell'aiuto d'emergenza nel singolo caso.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Finanziamento

1 Il Cantone finanzia l'aiuto d'emergenza (art. 23 cpv. 1 LMi).

2 I Comuni che, su incarico dell'Ufficio della migrazione, svolgono compiti nel

settore dell'aiuto d'emergenza, ricevono le indennità giornaliere secondo l'art. 29.

VIII. Misure coercitive

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Ordinanza di arresto

1 Se l'Ufficio della migrazione detiene una persona ai fini dell'applicazione di una

misura coercitiva ai sensi della legge sugli stranieri (art. 73 segg. LStrI), la

interroga immediatamente sul motivo della detenzione e la interroga sulle

circostanze personali e familiari nonché sullo stato di salute.

2 L'Ufficio notifica per iscritto alla persona detenuta l'ordinanza di arresto,

fornendone la motivazione. Se si rinuncia all'incarcerazione, la persona detenuta

deve essere immediatamente rilasciata.

3 L'Ufficio della migrazione deve

a) informare la persona incarcerata sui suoi diritti (§ 36);

b) chiederle quale persona in Svizzera debba essere informata;

c) informarla sulla revisione giudiziaria dell'arresto;

d) chiederle se rinuncia a un'udienza orale mediante dichiarazione scritta di

consenso, qualora l'allontanamento sia prevedibilmente eseguito entro

otto giorni dall'ordinanza di arresto (art. 80 cpv. 3 LStrI).

4 Se una persona si trova già in esecuzione di pena o in detenzione preventiva,

le disposizioni di cui ai capoversi da 1 a 3 devono essere applicate anche per

l'ordinanza di arresto ai sensi della legge sugli stranieri.

5 Se una persona non può essere sentita e interrogata prima dell'ordinanza di

arresto, l'audizione, l'interrogatorio e l'informazione devono essere

immediatamente recuperati. Se in seguito l'ordinanza di arresto non viene

mantenuta, la persona incarcerata deve essere immediatamente rilasciata dalla

detenzione.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Rechte der inhaftierten Person

**Diritti della persona detenuta**

1 Die inhaftierte Person kann eine Person in der Schweiz bezeichnen, die über ihre Inhaftierung benachrichtigt werden soll.

**1 La persona detenuta può designare una persona in Svizzera che deve essere informata della sua detenzione.**

2 Sie kann eine Rechtsvertreterin oder einen Rechtsvertreter beiziehen und mit dieser oder diesem mündlich und schriftlich verkehren. Die unentgeltliche Rechts-verbeiständung wird im Regelfall nur bei einer Haftverlängerung gewährt.

**2 Può farsi assistere da una o da un rappresentante legale e comunicare con questa o con questo oralmente e per iscritto. L'assistenza legale gratuita è concessa di regola solo in caso di prolungamento della detenzione.**

3 Sie kann sich gegen die Nichteinhaltung der Haftbedingungen beschweren (§ 43 Abs. 2).

**3 Può reclamare contro l'inosservanza delle condizioni di detenzione (§ 43 cpv. 2).**

4 Bei einer kurzfristigen Festhaltung sind die Rechte gemäss Art. 73 Abs. 3 und 4 AIG zu gewährleisten.

**4 In caso di fermo di breve durata sono garantiti i diritti secondo l'articolo 73 capoversi 3 e 4 LStrI.**

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Comunicazione, Lingua e Verbalizzazione

1 L'Ufficio della migrazione comunica con la persona detenuta in una lingua a lei

comprensibile, avvalendosi, se necessario, dell'ausilio di un'interprete o

di un interprete.

2 Esso verbalizza le audizioni e gli interrogatori, nonché altri atti rilevanti per il

procedimento.

3 L'Ufficio della migrazione

a) consente alla persona detenuta di mettersi in contatto con la persona da essa

indicata;

b) comunica alla giudice o al giudice unico la legale rappresentante o il legale

rappresentante indicati dalla persona detenuta;

c) garantisce la comunicazione tra la giudice o il giudice unico e la persona detenuta e

d) notifica alla persona detenuta le decisioni e le comunicazioni della giudice o

del giudice unico.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Revisione giudiziaria della detenzione

1 L'Ufficio della migrazione comunica immediatamente al giudice unico o alla giudice unica la detenzione e il provvedimento di carcerazione che si prevede dureranno più di 96 ore dall'inizio della detenzione motivata dal diritto degli stranieri. Trasmette gli atti e un eventuale consenso scritto della persona detenuta alla rinuncia a un'udienza orale.

2 Il giudice unico o la giudice unica fissa il luogo e l'ora dell'udienza orale, a meno che non debba essere condotta la procedura scritta (art. 80 cpv. 2 frase 2 in combinato disposto con l'art. 77 LStr) o la persona detenuta abbia rinunciato a un'udienza orale (art. 80 cpv. 3 LStr).

3 All'udienza orale devono partecipare la persona detenuta e un rappresentante o una rappresentante dell'Ufficio della migrazione. Se necessario, deve essere chiamato un interprete o un'interprete.

4 Se il giudice unico o la giudice unica conferma la detenzione ordinata, deve informare la persona detenuta della possibilità di presentare una richiesta di scarcerazione.

5 Se il giudice unico o la giudice unica pronuncia la decisione oralmente, la decisione scritta motivata con l'indicazione dei mezzi di ricorso deve essere notificata rapidamente.

6 Se non ha luogo un'udienza orale, il giudice unico o la giudice unica decide sulla base degli atti presentati dall'Ufficio della migrazione.

7 Se la revisione della detenzione è avvenuta, con il consenso della persona detenuta, senza udienza orale, il giudice unico o la giudice unica deve essere immediatamente informato o informata se l'allontanamento non viene eseguito entro otto giorni. Il giudice unico o la giudice unica fissa quindi il luogo e l'ora dell'udienza orale.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Prolungamento della carcerazione in vista dell’allontanamento e della carcerazione a scopo di esecuzione

1 L’Ufficio della migrazione deve presentare la domanda motivata di approvazione giudiziaria del prolungamento della carcerazione ordinata (art. 76 cpv. 3 e 78 cpv. 2 LStrI) al più tardi otto giorni lavorativi prima della scadenza della durata di carcerazione confermata, allegando gli atti, al giudice unico o alla giudice unica.

2 Il giudice unico o la giudice unica fissa un’udienza orale se il diritto superiore lo esige o se lo ritiene necessario.

3 Per il resto, il § 38 si applica per analogia.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Istanza di scarcerazione e verifica della proroga della carcerazione per l'esecuzione della misura su istanza

1 L'istanza di scarcerazione (art. 80 cpv. 3 LStrI) e l'istanza di verifica della proroga della carcerazione per l'esecuzione della misura devono essere presentate per iscritto al Giudice unico.

2 Un'istanza di scarcerazione o un'istanza di verifica della proroga della carcerazione per l'esecuzione della misura presentate all'Ufficio della migrazione devono essere immediatamente trasmesse, corredate degli atti e di un parere, al Giudice unico, qualora l'Ufficio della migrazione non accolga l'istanza.

3 Il Giudice unico fissa il luogo e l'ora dell'udienza.

4 Per il resto, il § 38 è applicabile per analogia.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Fermo a breve termine

**1** La domanda di verifica della legittimità del fermo a breve termine (art. 73 cpv. 5 AIG) deve essere presentata per iscritto al Giudice unico.

**2** Una domanda presentata all'Ufficio della migrazione deve essere immediatamente inoltrata, unitamente agli atti e a una presa di posizione, al Giudice unico.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Esclusione ed espulsione dal territorio

1 Prima di disporre un'esclusione o un'espulsione dal territorio (Art. 74 LStrI), è

necessario concedere all'interessato il diritto di essere sentito.

2 L'articolo 37 è applicabile per analogia.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Condizioni di Detenzione

1. Le condizioni di detenzione devono essere conformi alle disposizioni del diritto

sovraordinato. L'Ufficio della migrazione garantisce in particolare che

a) la detenzione sia eseguita in locali idonei;

b) sia evitata l'unione con persone in custodia cautelare o in esecuzione di pena;

c) sia garantito il soggiorno e il movimento fisico all'aperto per almeno un'ora al

giorno;

d) siano possibili contatti sociali all'interno dell'istituto e con l'esterno;

e) alle persone detenute possa essere offerta, se possibile, un'occupazione adeguata.

2. La persona detenuta può presentare all'Ufficio della migrazione un reclamo

gerarchico contro le condizioni di detenzione. La decisione scritta sul reclamo

deve essere trasmessa al Consiglio di Stato per conoscenza.

3. Il giudice unico esamina le condizioni di detenzione nell'ambito della revisione

della detenzione (ordinanza di carcerazione, istanza di proroga e di scarcerazione).

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Haftbeendigung

1 L'Ufficio della migrazione verifica costantemente se il motivo della detenzione è venuto meno o se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è diventata impossibile per motivi di diritto o di fatto (art. 80 cpv. 6 lett. a LStr). In tal caso, la detenzione deve essere revocata immediatamente.

2 La detenzione deve essere revocata anche se è diventata sproporzionata.

IX. Tasse

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Altezza

1 Per le decisioni e le prestazioni di diritto degli stranieri designate nell'articolo 8 dell'ordinanza sulle tasse relative alla legge federale sugli stranieri (OEmol-LStr) vengono riscossi i tassi massimi stabiliti dal diritto federale.

2 Le tasse per altre decisioni e prestazioni di diritto degli stranieri, nonché per le decisioni relative al mercato del lavoro (art. 9 OEmol-LStr), si conformano al regolamento sulle tasse per l'amministrazione e la giustizia nel Cantone di Svitto.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Riscuotere e ripartire le tasse

1 Un quinto delle tasse riscosse dall'Ufficio competente per i residenti ai sensi dell'art. 8

dell'Ordinanza sulle tasse LStr-AIG spetta al comune di domicilio della persona straniera.

2 Le tasse ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza sulle tasse LStr-AIG spettano all'autorità che le riscuote.

X. Disposizioni finali

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 19 dicembre 1989 concernente la legge federale sugli stranieri e

sull'asilo è abrogata con l'entrata in vigore della presente ordinanza d'esecuzione.

1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt

Entrata in vigore

1 Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore il 1° gennaio 2009.29

2 Esso è pubblicato nel Foglio ufficiale e inserito nella Raccolta delle leggi.

 RO 22-47 con modifica del 7 dicembre 2010 (Adeguamento CPP e JV, RO 22-131e), del

26 giugno 2018 (RO 25-26) e dell'11 giugno 2024 (RO 27-38).

 Titolo del decreto nella versione dell'11 giugno 2024.

 SRSZ 111.210.

 Versione del 26 giugno 2018.

 Lett. d nella versione del 26 giugno 2018.

 RS 142.20.

 RS 142.31.

 Cpv. 2 lett. d, cpv. 3 lett. a, b, c, e e f nella versione del 26 giugno 2018; cpv. 2 lett. g nella

versione dell'11 giugno 2024.

 Versione del 7 dicembre 2010.

 Cpv. 2 nella versione del 26 giugno 2018.

 Cpv. 3 lett. da a a d nella versione del 26 giugno 2018.

 Versione del 26 giugno 2018.

 Cpv. 2 nella versione del 26 giugno 2018.

 Cpv. 1 nella versione del 26 giugno 2018.

 SRSZ 380.100.

 SRSZ 380.111.

 Cpv. 2 nella versione dell'11 giugno 2024.

 RS 831.10.

 Cpv. 3 nella versione dell'11 giugno 2024.

 Cpv. da 1 a 3 nella versione del e cpv. 4 nuovo inserito l'11 giugno 2024, il precedente cpv. 3

diventa cpv. 4.

 RS 142.312.

 Cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b nella versione del, cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. c nuovi inseriti

l'11 giugno 2024.

 Cpv. 1 lett. da a a c e cpv. 2 lett. da a a c nella versione dell'11 giugno 2024.

 Cpv. 2 lett. c e d nuovi inseriti il e cpv. 3 nella versione del 26 giugno 2018.

 RS 101.

 RS 142.209.

 SRSZ 173.111.

 RO 18-70.

 FU 2008 2517. Le modifiche del 7 dicembre 2010 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2011 (FU 2010 2714),

quelle del 26 giugno 2018 il 1° luglio 2018 (FU 2018 1493) e quelle dell'11 giugno 2024 il 1° luglio 2024 (FU

2024 1527).

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →