1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt (MIGG)
Indice delle disposizioni (32)
Testo normativo (32 Articoli)
Scopo
Questa legge disciplina l'adempimento dei compiti cantonali e comunali in materia di stranieri e asilo, nella misura in cui non sia già regolamentato dal diritto federale.
II. Competenze
1. Cantone
a) Consiglio di Stato
1 Il Consiglio di Stato esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legislazione
sugli stranieri e sull'asilo nel Cantone.
2 Adempie i compiti che gli spettano secondo la legislazione e disciplina per il
resto le competenze e le procedure di esecuzione, nella misura in cui la presente
legge non contenga disposizioni.
3 Nomina una commissione che lo consulta e consulta l'amministrazione in
materia di integrazione.
b) Dipartimento
1 Il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato esercita, per conto del Consiglio
di Stato, la vigilanza sull'esecuzione della legislazione in materia di stranieri e
d'asilo da parte di autorità, servizi e terzi.
2 Esso adempie i compiti che gli spettano in virtù della legislazione e promuove
la collaborazione tra Dipartimenti, servizi, enti pubblici e con terzi.
3 Esso decide in merito al rilascio di permessi di soggiorno in casi di rigore (art.
30 cpv. 1 lett. b e art. 84 cpv. 5 LStr; art. 14 cpv. 2 LAsi).
c) Ufficio
1 L’ufficio competente esegue la legislazione sugli stranieri e sull’asilo e adotta tutti i
provvedimenti e le decisioni necessari che non sono espressamente attribuiti ad
un’altra autorità o ufficio.
2 In particolare, esso rilascia, rifiuta o revoca i permessi conformemente al diritto
federale ed è inoltre competente per l’adozione dell’allontanamento nonché
delle misure di allontanamento, divieto di accesso e coercitive.
3 Quale centro di coordinamento in materia d’asilo, è competente per la ripartizione
alle comunità dei richiedenti assegnati e per le relazioni con la Confederazione.
d) Servizio di contatto per le questioni relative all’integrazione
Il Consiglio di Stato designa un servizio di contatto per le questioni relative all’integrazione, che coordina le misure cantonali d’integrazione.
e) Autorità cantonale del mercato del lavoro
1 L'autorità cantonale del mercato del lavoro emana le decisioni preliminari necessarie
per un'autorizzazione ai sensi del diritto degli stranieri (art. 40 cpv. 2 LStr).
2 Essa rilascia le autorizzazioni all'esercizio di un'attività lucrativa ai sensi della
legge sull'asilo (art. 43, 61 e 75 LAsi).
f) Autorità giudiziaria
1 Se il diritto federale prevede il controllo giudiziario di un provvedimento
coercitivo o l'approvazione di un provvedimento coercitivo, decide in qualità
di autorità giudiziaria cantonale il Giudice unico del Tribunale delle misure
coercitive.
2 Per l'ordine di perquisizione di abitazioni e locali dopo una decisione di prima
istanza (art. 70 cpv. 2 LStr) è competente il pubblico ministero.
2. Comuni
I Comuni adempiono i compiti loro conferiti dalla legislazione,
in particolare
a) ricevono le domande per la regolamentazione del soggiorno, nonché le noti-
fiche di arrivo e di partenza di stranieri;
b) si occupano, in collaborazione con il Cantone e con servizi idonei, dell’inte-
grazione della popolazione straniera;
c) garantiscono l’assistenza sociale a persone che, in base alla legge sugli stranieri
o alla legge sull’asilo, hanno domicilio nel Comune, sempreché il Cantone non se
ne faccia carico.
3. Diritti di terzi
Per l'adempimento dei loro compiti, Cantone e Comuni possono stipulare accor-
di tra di loro o trasferire tali compiti a enti di diritto pubblico o a privati idonei.
III. Costituzione e cessazione del soggiorno
1. Annuncio e disdetta
1 Gli stranieri che intendono soggiornare in Svizzera per più di tre mesi presentano una richiesta di regolamentazione del loro soggiorno all'Ufficio Controllo Abitanti del Comune.
2 Gli stranieri che si trasferiscono in un altro Comune, in un altro Cantone o all'estero, si disiscrivono presso l'Ufficio Controllo Abitanti del Comune (art. 12-15 LStrI).
3 Gli Uffici Controllo Abitanti dei Comuni trasmettono le richieste di soggiorno nonché le iscrizioni e le disiscrizioni all'autorità cantonale competente.
2. Ricovero in un centro cantonale di transito
1 Il Cantone gestisce, per le persone che gli vengono attribuite dalla Confederazione,
almeno un centro cantonale di transito.
2 I costi di gestione sono a carico del Cantone.
3. Ripartizione delle persone assegnate
a) Chiave di ripartizione
1 Dopo il soggiorno in un centro di transito cantonale, le persone assegnate dalla
Confederazione vengono ripartite tra i comuni conformemente alla chiave di ri-
partizione interna al Cantone.
2 Il Consiglio di Stato definisce la chiave di ripartizione interna al Cantone e l'Uf-
ficio competente assegna le rispettive persone ai comuni.
3 Le persone assegnate stabiliscono il proprio domicilio nel comune corrispon-
dente.
b) Esecuzione sostitutiva
1 Se un Comune non si assume l'onere dei richiedenti l'asilo a esso assegnati
entro il termine, il Dipartimento competente ordina l'esecuzione sostitutiva da
parte del Cantone a spese del Comune obbligato.
2 Se il Cantone deve assumersi l'onere delle persone assegnate a un Comune
obbligato, l'indennità della Confederazione viene trattenuta e dal Comune ob-
bligato viene inoltre riscossa una tassa sostitutiva, che è progressiva in base
al numero e alla durata del soggiorno delle persone assegnate.
3 Il Consiglio di Stato ne disciplina i dettagli.
4. Esclusione dall'aiuto sociale e dalle strutture d'asilo
Le persone la cui domanda d'asilo è stata dichiarata inammissibile o la cui partenza
è stata disposta sono escluse dall'aiuto sociale e dalle strutture d'asilo (art. 82
cpv. 1-4 e art. 83a LAsi).
IV. Integrazione
1. Informazioni
1 Le autorità cantonali informano la popolazione in merito alla politica migratoria e alla situazione della popolazione straniera nel Cantone.
2 I Comuni informano le cittadine e i cittadini stranieri sulla vita in Svizzera, sui loro diritti e doveri e sulle diverse offerte d’integrazione (art. 56 LStrI).
3 Il servizio cantonale competente mette a disposizione dei Comuni mezzi d’informazione.
2. Offerte di integrazione
a) in generale
1 Il Cantone e i Comuni promuovono l’integrazione degli stranieri e delle stra-
niere, sostenendo progetti ai sensi dell’articolo 53 della LStr o realizzandoli
direttamente.
2 Il Consiglio di Stato è competente per la stipulazione di convenzioni pro-
gramma con la Confederazione.
b) per gruppi speciali
1 Il Cantone organizza programmi di formazione e di occupazione per i ri-
chiedenti l’asilo.
2 L’autorità competente, d’intesa con l’autorità cantonale del mercato del la-
voro, offre ai titolari di un’ammissione provvisoria e ai rifugiati programmi
per promuovere la loro integrazione professionale.
3 Il Cantone finanzia tali programmi.
3. Considerazione dell'integrazione nelle decisioni
1 L'Ufficio competente tiene conto del grado di integrazione nelle sue decisioni
(art. 54 LStrI).
2 Può stipulare accordi di integrazione con singoli.
V. Assistenza sociale
1. Principio
1 Per l'aiuto sociale a persone che si trovano in Svizzera in virtù del diritto degli stranieri o dell'asilo è competente il comune di domicilio.
2 L'aiuto personale ed economico è retto dalla legislazione cantonale sull'aiuto sociale.
2. Eccezioni
a) Soggiorno nel centro di transito cantonale
1 Durante il soggiorno in un centro di transito cantonale fino all'assegnazione
a un comune, il Cantone è competente per l'aiuto sociale.
2 Il Consiglio di Stato disciplina il diritto e l'estensione dell'aiuto personale ed economico.
b) Richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente nei comuni
1 Non appena i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente vengono assegnati a un comune, il comune di domicilio è competente per l'assistenza sociale.
2 Il Consiglio di Stato emana prescrizioni particolari sulla natura e l'entità dell'assistenza sociale ai richiedenti l'asilo e alle persone ammesse provvisoriamente, che possono derogare alla legislazione cantonale sull'assistenza sociale.
c) Richiedenti asilo con decisione di non entrata nel merito o di allontanamento
1 Il Cantone è competente per l'aiuto d'emergenza alle persone escluse dall'assistenza
sociale e dalle strutture d'asilo.
2 L'ufficio competente allestisce l'offerta necessaria a tal fine.
d) Persone con un'espulsione pronunciata con decisione passata in giudicato
1 Le persone con un'espulsione pronunciata con decisione passata in giudicato hanno diritto all'aiuto d'emergenza. Sono riservati ulteriori diritti secondo il diritto sovraordinato.
2 Per il resto, gli articoli 19 e seguenti si applicano per analogia.
3. Finanziamento
1 Il Cantone sopporta i costi derivanti dall'alloggio iniziale di persone bisognose
in un centro di transito nonché per l'aiuto d'emergenza.
2 I Comuni finanziano l'assistenza, il sostegno e l'alloggio delle persone
bisognose residenti nel Comune che si trovano in Svizzera in virtù del diritto
degli stranieri o del diritto d'asilo.
4. Contributi ai comuni
1 I comuni ricevono contributi forfettari per le spese di assistenza sociale delle
persone loro assegnate.
2 Le quote forfettarie sono versate unicamente per le persone considerate anche
dalla Confederazione nel calcolo delle quote forfettarie globali.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce i presupposti e le basi di calcolo per le
quote forfettarie.
VI. Procedura e protezione giuridica
1. Procedura
1 La procedura per l'emanazione di decisioni e decreti è retta, con riserva del
diritto federale, dalla legge sulla giustizia amministrativa.
2 Il Consiglio di Stato può emanare ulteriori disposizioni procedurali che discipli-
nino in particolare i flussi procedurali e le garanzie procedurali, nonché le condi-
zioni di detenzione in caso di misure coercitive.
2. Revisione Giudiziaria
1 Il Tribunale delle misure coercitive giudica con giudice unico l'ordine e la
proroga delle misure coercitive conformemente al diritto federale.
2 Se il diritto federale non prevede un termine per un ricorso o una richiesta, gli
atti devono essere presentati entro 20 giorni con domanda e motivazione.
3 Le decisioni e le sentenze del Tribunale delle misure coercitive in merito alle
misure coercitive sono gratuite.
4 Contro la decisione del Tribunale delle misure coercitive è possibile interporre
ricorso presso il Tribunale amministrativo entro 20 giorni, conformemente alla
legge sulla giustizia amministrativa.
3. Procedura di ricorso
Le decisioni e le determinazioni degli uffici cantonali e del Dipartimento possono
essere impugnate tramite ricorso al Consiglio di Stato entro 20 giorni, conformemente
alla Legge sulla giustizia amministrativa, a meno che non sia espressamente competente
un'autorità giudiziaria.
4. Tasse
1 Per le decisioni e gli atti ufficiali il Cantone riscuote tasse.
2 Il Consiglio direttivo stabilisce l'ammontare delle tasse tenendo conto dei
limiti massimi previsti dal diritto federale.
3 Esso determina la quota spettante ai comuni.
5. Protezione dei dati
1 Fatte salve le disposizioni del diritto federale, si applicano le disposizioni can-
tonali sulla protezione dei dati.
2 In particolare, l'Ufficio competente e le istanze di ricorso sono autorizzati,
nell'adempimento dei loro compiti, a richiedere informazioni alle competenti au-
torità federali, cantonali e comunali su
a) precedenti penali e procedimenti penali pendenti,
b) il precedente e attuale ottenimento di assistenza economica,
c) esecuzioni e debiti in sospeso,
d) l'accertamento fiscale e i debiti fiscali in sospeso.
3 Le autorità interpellate sono autorizzate e obbligate a fornire le informazioni
all'Ufficio competente.
6. Applicabilità della legge sulla giustizia
1 Le disposizioni sui diritti e i doveri della persona detenuta, delle misure
coercitive mediche e dello sciopero della fame ai sensi dei §§ 122 e segg. LG
trovano applicazione anche nell'esecuzione di privazioni della libertà fondate sulla
legge federale sugli stranieri e sull'asilo.
2 Possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo
a) le decisioni ai sensi del § 122 LG entro 20 giorni;
b) le decisioni ai sensi dei §§ 122a cpv. 2 lett. a e b LG o 122c LG entro
10 giorni.
3 Nei casi di cui al cpv. 2 lett. b, il ricorso non ha effetto sospensivo. L'istanza di
ricorso può concedere l'effetto sospensivo su richiesta.
VII. Disposizioni finali
Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore
1 La presente legge è soggetta a referendum conformemente ai §§ 34 o 35 della
Costituzione cantonale.
2 Essa è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo l’entrata in vigore, è inserita nella
Raccolta delle leggi.
3 Essa entra in vigore il 1° gennaio 2009.13
1 RU 22-8 con modifiche del 17 dicembre 2008 (Registro degli abitanti, RU 22-54c), del 18
novembre 2009 (Ordinanza sulla giustizia, RU 22-82k), del 25 settembre 2013 (Decisione del
Gran Consiglio – Adattamento alla nuova Costituzione cantonale, RU 23-80y), del 17 dicembre
2013 (Decisione del Consiglio di Stato – Adattamento alla nuova Costituzione cantonale, RU 23-
97), del 25 ottobre 2017 (Decisione del Gran Consiglio – Aggiornamento della legislazione
sulla giustizia e ottimizzazione dell’organizzazione delle autorità di perseguimento penale, RU 25-
9c) e del 14 marzo 2018 (Decisione del Gran Consiglio – Trasferimento dei compiti di
perseguimento e di esecuzione penale al Cantone, RU 25-24b).
2 Approvata nella votazione popolare del 28 settembre 2008 con 20 412 sì contro 9798 no
(FO 2008 2035).
3 RS 142.20.
4 RS 142.31.
5 Comma 1 nella versione del 18 novembre 2009, comma 2 nella versione del 14 marzo 2018.
6 Commi 1, 2 e 3 nella versione del 17 dicembre 2008.
7 Legge sull’aiuto sociale del 18 maggio 1983, RSUR 380.100; Ordinanza esecutiva della legge
sull’aiuto sociale del 30 ottobre 1984, RSUR 380.111.
8 Nuovamente inserito il 25 ottobre 2017.
9 Commi 1, 3 e 4 (nuovo) nella versione del 18 novembre 2009.
10 Nuovamente inserito il 25 ottobre 2017.
11 RSUR 231.110.
12 Intestazione, commi 1 e 2 nella versione del 17 dicembre 2013.
13 FO 2008 1096; modifiche del 17 dicembre 2008 entrate in vigore il 1° gennaio 2009 (FO 2009
307), del 18 novembre 2009 entrate in vigore il 1° gennaio 2011 (FO 2010 1508), del 25
settembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (FO 2013 2851), del 17 dicembre 2013
entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (FO 2013 2974), del 25 ottobre 2017 entrate in vigore il 1°
febbraio 2018 (FO 2018 83) e del 14 marzo 2018 entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (FO 2020
1251).