1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt (EMV)
Indice delle disposizioni (11)
Testo normativo (11 Articoli)
Competenza
Il Dipartimento dell'economia pubblica è il Dipartimento competente ai sensi dell'articolo 5 della LMR.
Contenuti del Registro degli abitanti
1. Rilevazione obbligatoria dei dati
Oltre ai dati di cui al § 6 cpv. 1 LMR, il Registro degli abitanti deve contenere i
caratteri cantonali conformemente all'allegato.
2. Rilevazione facoltativa dei dati
1 Qualora un Comune, in base all'articolo 6a della legge sul registro degli abitanti,
intenda rilevare ulteriori dati nel registro degli abitanti, deve darne preventiva
comunicazione al Dipartimento dell'economia pubblica, indicando la base
legale per la rilevazione dei dati.
2 Il Dipartimento dell'economia pubblica comunica l'esito della verifica al Comune.
3 Il Consiglio di Stato vieta o limita la rilevazione facoltativa dei dati qualora
manchi una base legale o sussistano altri motivi ostativi. Tale decisione è
definitiva.
Comunicazione di dati alle parrocchie
1 Le parrocchie ricevono, riguardo ai loro membri, i dati relativi a nome,
cognome da nubile/celibe, nomi, indirizzo, data di nascita, luogo di nascita, luogo d'origine, stato
civile, cittadinanza, stato di soggiorno, arrivo, trasferimento, partenza e
decesso.
2 Se il membro non ha ancora compiuto il 16° anno di età, la
comunicazione di dati comprende inoltre il nome, il cognome e l'indirizzo dei titolari della responsabilità
genitoriale.
Procedura di recupero dati
**1. Concetto di ruoli e autorizzazioni**
1 Il Dipartimento dell'economia pubblica emana un concetto di ruoli e autorizzazioni, nel quale a ciascun utente sono assegnati il ruolo consentito e a ciascun ruolo sono attribuite le relative caratteristiche, il tipo di utilizzo nonché lo spazio dati autorizzato.
2 Il concetto di ruoli e autorizzazioni è pubblicato su Internet. Esso comprende la rispettiva unità amministrativa o organizzazione, nonché i gruppi di caratteristiche consultabili tramite essa.
3 Se un comune, in qualità di titolare dei dati, non è d'accordo con il concetto di ruoli e autorizzazioni, lo comunica al Dipartimento dell'economia pubblica. In caso di disaccordo, interviene il Responsabile della protezione dei dati cantonale.
2. Tipi di utilizzo
Il registro delle persone può essere utilizzato nei seguenti modi
a) Interrogazione;
b) Esportazione di dati;
c) Ricezione automatica delle segnalazioni di mutazione;
d) Amministrazione dei diritti di accesso.
3. Caratteristiche e gruppi di caratteristiche
Le caratteristiche accessibili per le interrogazioni sono raggruppate nei seguenti gruppi di caratteristiche
a) Dati personali I: Nome, Cognome da nubile/celibe, Nome proprio, Data di nascita, Sesso, Lingua di corrispondenza, Stato civile, Separazione, Luogo di nascita, Nome genitori, Indirizzo, Arrivo/Partenza, Nazionalità, Luogo d'origine, Numero di assicurazione, Status di residenza, Professione, Datore di lavoro, Luogo di lavoro;
b) Dati personali II: Confessione religiosa;
c) Relazioni I: Coniuge, Partner registrato, Genitori di minorenni;
d) Relazioni II: Responsabilità genitoriale, Minorenni sotto tutela, Curatela generale;
e) Nucleo familiare: Persone nello stesso nucleo familiare (suddivise in: Coniuge, Genitori, Figli, Fratelli/Sorelle, Persone nel nucleo familiare).
4. Autorizzazione all'accesso
1 La comunicazione di dati personali mediante procedura di richiamo avviene
alle condizioni di cui all'articolo 16 della legge del 23 maggio 2007 sulla pubblicità
dell'amministrazione e sulla protezione dei dati e all'articolo 21 EMG.
2 Il Dipartimento dell'economia concede l'autorizzazione all'accesso e, in casi
dubbi, richiede preventivamente un parere del Garante cantonale della prote-
zione dei dati.
3 Esso tiene un elenco delle autorizzazioni all'accesso concesse e ne verifica
periodicamente l'ulteriore necessità.
5. Domanda
1 La domanda di rilascio di un'autorizzazione d'accesso deve essere presentata
al Dipartimento dell'economia pubblica.
2 Essa deve contenere in particolare le seguenti indicazioni
a) Designazione della persona richiedente;
b) Breve descrizione del compito per il quale è necessaria un'interrogazione del
registro delle persone;
c) Ambito di utilizzo, spazio dati, cronistoria e tipo di accesso;
d) Base legale per la comunicazione dei dati.
6. Attuazione tecnica e controllo
1 L'attuazione tecnica del concetto di ruoli e autorizzazioni è effettuata dall'Ufficio
dell'informatica, il quale provvede all'iscrizione dell'utente e deposita
l'assegnazione dei ruoli.
2 Per la verifica della legittimità degli accessi ai dati, l'Ufficio dell'informatica
elabora, su richiesta del Dipartimento dell'economia pubblica, rapporti di accesso
relativi a utenti selezionati a campione.
3 Su motivata richiesta dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati, il
Dipartimento dell'economia pubblica può eccezionalmente esentare singoli
titolari di autorizzazione dall'obbligo di protocollazione dei loro accessi, qualora
ciò sia richiesto da interessi pubblici prevalenti.
Entrata in vigore
1 La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino ufficiale e dopo l'entrata in vigore
è inserita nella Raccolta delle leggi.
2 Essa entra in vigore il 1° gennaio 2015.4
**Allegato**
**Caratteristiche cantonali nel registro degli abitanti secondo l'articolo 2 ORA**
Nr. Caratteristica Espressione
Potestà genitoriale
Tutela di minori
Misure di diritto a) curatela generale
della protezione b) mandato precauzionale convalidato
dell’adulto
4.1 Attività professionale Cittadini stranieri soggetti all’obbligo di
annuncio
4.2 Datore di lavoro Cittadini stranieri soggetti all’obbligo di
annuncio
4.3 Luogo di lavoro Cittadini stranieri soggetti all’obbligo di
annuncio
Stato di separazione a) separazione di fatto
b) separazione giudiziale
1 RS 24-24.
2 RSZ 111.110.
3 RSZ 140.410.
4 BU 2014 2758.