1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, Soggiorno » 111 Insediamento, Aufenthalt (EMG)
Indice delle disposizioni (29)
Testo normativo (29 Articoli)
Scopo
1 La presente legge disciplina il sistema della registrazione degli abitanti e dei documenti nonché lo scambio di dati personali, previsto dalla legge, tra i registri degli abitanti e altri registri ufficiali di persone.
2 Il sistema della registrazione degli abitanti ha lo scopo di mettere a disposizione delle autorità e degli uffici i dati personali necessari per l'adempimento dei loro compiti legali, relativi alle persone domiciliate o che soggiornano in un comune.
3 L'armonizzazione dei registri degli abitanti mira a garantire la completezza, l'esattezza e l'attualità dei dati e a facilitare lo scambio di dati.
Vorbehalt
Per le persone straniere, questa legge si applica salvo disposizione contraria
e nella misura in cui il loro soggiorno e la loro dimora non sono regolati dalla
legislazione sugli stranieri e sull'asilo.
II. Competenze
Comuni
1 Ogni Comune gestisce un Ufficio abitanti, il quale
a) riceve le notifiche ai sensi della presente legge;
b) rileva i dati necessari concernenti gli abitanti;
c) conserva gli atti;
d) provvede alla tenuta elettronica del registro abitanti;
e) effettua lo scambio elettronico di dati previsto dalla legge con le autorità
e gli uffici competenti;
f) trasmette i dati necessari del registro abitanti ad autorità, uffici e terzi
legittimati;
g) garantisce la protezione dei dati del registro e la loro ripristinabilità.
2 La Sezione dell'edilizia
a) rileva e aggiorna i dati per l'identificatore federale degli edifici (IDE) e
l'identificatore federale delle abitazioni (IDA);
b) registra elettronicamente i dati necessari in caso di nuove costruzioni e
mutazioni e li mette a disposizione in modo continuativo dell'Ufficio
abitanti e degli altri uffici comunali e cantonali interessati.
Cantone
1 Il Cantone vigila sulla gestione dell'anagrafe.
2 Esso garantisce l'armonizzazione dei registri degli abitanti e provvede al
coordinamento e allo scambio elettronico di dati tra gli uffici cantonali
e comunali che gestiscono registri ufficiali di persone o
elaborano dati di registro.
3 A tal fine, esso può creare una piattaforma informatica cantonale centrale per i
registri ufficiali di persone gestiti dai Comuni e dal Cantone.
Dipartimento competente
Il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato
a) gestisce il servizio cantonale di coordinamento per l'armonizzazione dei
registri ai sensi dell'articolo 9 LHReg, che è competente per il coordina-
mento, l'attuazione e il controllo di qualità dell'armonizzazione dei registri;
b) esercita la vigilanza sull'esecuzione delle disposizioni concernenti la tenuta
del registro degli abitanti;
c) concede l'autorizzazione di accesso tramite procedura di richiamo ai sensi del § 21a.
III. Registro degli abitanti
Contenuto obbligatorio
1 Il registro degli abitanti deve contenere, per ogni persona che si è domiciliata
o che soggiorna nel comune, i dati secondo l'art. 6 LRCA.
2 Il Consiglio di Stato, previa consultazione dei comuni, può prevedere la
registrazione di ulteriori dati nel registro degli abitanti, nella misura in cui
esiste una base legale a tal fine.
Contenuti facoltativi
1 I Comuni possono, per l'adempimento dei loro compiti legali, registrare nell'anagrafe
le indirizzi e-mail e i numeri di telefono delle persone soggette all'obbligo di notifica.
2 Possono registrare ulteriori dati nell'anagrafe, nella misura in cui esista una
base legale a tal fine.
3 Il Consiglio di Stato può limitare la scelta dei dati facoltativi.
Scambio di dati tra registri degli abitanti
In caso di arrivo o partenza di una persona, gli uffici anagrafe competenti devono scambiare i dati di cui all'articolo 6 in forma elettronica e crittografata, in conformità con le disposizioni dell'articolo 10 capoversi 2 e 3 della LRAT.
Trasmissione periodica di dati all'Ufficio federale
Gli uffici anagrafe mettono a disposizione del competente Ufficio federale i
dati di cui all'articolo 6 LRU, periodicamente e gratuitamente, conformemente
alle direttive del diritto federale.
Uso del numero AVS
1 I servizi e le istituzioni previsti dall’articolo 153c capoverso 1 lettera a numeri 3 e 4 della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS) possono utilizzare sistematicamente il numero AVS per l’adempimento dei loro compiti legali.
2 Il Consiglio di Stato può autorizzare altri servizi e istituzioni a utilizzare sistematicamente il numero AVS per l’adempimento dei loro compiti legali.
3 L’Ufficio controllo abitanti comunica gratuitamente il numero AVS ai servizi e alle istituzioni autorizzati.
IV. Obblighi di notifica e di informazione
Obbligo di annuncio
1 Entro 14 giorni deve annunciarsi all'Ufficio abitanti chi
a) si trasferisce in un comune o ne parte;
b) cambia domicilio all'interno del comune o dell'edificio.
2 Sono pure soggetti all'obbligo di annuncio i cambiamenti relativi all'appartenenza a una comunità religiosa di diritto pubblico, come pure il soggiorno in una famiglia collettiva ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del 21 novembre 2007 sull'armonizzazione dei registri (OAR).
3 È esentato dall'obbligo di annuncio chi non soggiorna in un comune per più di tre mesi consecutivi o per più di tre mesi complessivi nell'arco di un anno.
4 L'obbligo e il termine d'annuncio delle persone straniere si conformano alla legislazione sugli stranieri o sull'asilo.
Obbligo di collaborazione
1. I soggetti obbligati all'annuncio sono tenuti a fornire veritieramente le informazioni personali necessarie per l'adempimento dei compiti legali.
2. Essi devono presentare la documentazione e le prove richieste.
3. L'Ufficio Anagrafe può, se necessario, convocare personalmente i soggetti obbligati all'annuncio per la raccolta dei dati ai sensi del § 6.
Obbligo sussidiario di fornire informazioni
Qualora l'obbligo di notifica o di collaborazione ai sensi degli articoli 10 e 11 non sia adempiuto, sono
tenuti a fornire informazioni su richiesta
a) i locatori, le locatrici e le amministrazioni immobiliari in merito agli inquilini e alle inquiline che vi abitano,
che vi si insediano, si trasferiscono o lasciano l'abitazione;
b) i datori di lavoro e le datrici di lavoro in merito alle persone da essi impiegate;
c) coloro che mettono a disposizione un alloggio (Logisgebende) in merito alle persone che vivono nel loro nucleo domestico.
Obblighi di notifica di terzi
1 I gestori di opere di approvvigionamento elettrico comunali o in concessione
pubblica devono notificare tutti gli arrivi, i cambiamenti di domicilio e le partenze,
nonché gli ulteriori dati necessari per la determinazione o l'aggiornamento
dell'identificatore dell'abitazione.
2 Chi ospita persone a scopo commerciale per più di tre mesi è tenuto a
notificarle. L'obbligo di notifica per l'alloggio di persone straniere secondo
la legislazione sugli stranieri rimane riservato.
3 La direzione di un'economia domestica collettiva deve rilevare, alla fine di ogni
trimestre, tutte le persone residenti soggette all'obbligo di notifica e notificarle
entro il 15 del mese successivo.
4 Le autorità giudiziarie e l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti devono
notificare le modifiche nell'assegnazione della custodia parentale o le modifiche
al diritto di determinazione del luogo di residenza dei genitori o del tutore.
5 Le notifiche devono essere effettuate entro 14 giorni dalla conoscenza dell'evento
soggetto a notifica presso l'Ufficio anagrafe competente. Rimane riservato il
cpv. 3.
6 L'Ufficio anagrafe provvede a una procedura di notifica semplice.
V. Scritti
Attestato di domicilio, Attestato di soggiorno
1 Ogni cittadina e ogni cittadino svizzero ha diritto a un attestato di domicilio se si trattiene in un altro comune per più di tre mesi.
2 Con l'attestato di domicilio, l'Ufficio anagrafe del comune di domicilio attesta che tale persona è registrata presso di esso per il domicilio. Se è possibile una notifica elettronica da parte del comune di domicilio, di regola non viene rilasciato alcun attestato di domicilio.
3 L'attestato di domicilio viene depositato elettronicamente nel comune di soggiorno. Le persone non domiciliate in Svizzera devono comprovare il loro domicilio all'estero in altro modo per giustificare il soggiorno.
4 Con l'attestato di soggiorno, l'Ufficio anagrafe del comune di soggiorno attesta il deposito dell'attestato di domicilio.
Certificato di domicilio/residenza
1. Con il certificato di domicilio/residenza, l'Ufficio Anagrafe attesta su richiesta
che il titolare è domiciliato nel comune.
2. Resta riservata l'assegnazione o la costituzione di un domicilio/residenza ai sensi della legislazione sugli stranieri e sull'asilo.
Validità, Rinnovo
1 Il permesso di soggiorno è limitato alla durata di validità del documento d'iden-
tità depositato, al massimo per due anni. Può essere rinnovato.
2 In caso di cambiamenti di nome e di stato civile, i documenti d'identità devono
essere rinnovati.
Restituzione degli atti
1 Chi si cancella da un comune ha diritto alla restituzione dei documenti d'identità depositati fisicamente.
2 Restano riservati i blocchi di passaporti e documenti nel procedimento penale, nonché secondo altre disposizioni legali.
VI. Protezione dei dati
Principio generale
L'elaborazione, l'approvvigionamento e la comunicazione di dati personali ufficiali
sono disciplinati dalla Legge sulla trasparenza dell'amministrazione e sulla
protezione dei dati del 23 maggio 2007 (LTVP), salvo diversa disposizione della
presente legge.
Assistenza Amministrativa
Le autorità e gli uffici del Cantone e dei Comuni sono tenuti a comunicare all'Ufficio Anagrafe i dati necessari per la tenuta del registro degli abitanti.
Comunicazione di dati del registro degli abitanti
1 L'Ufficio Anagrafe è autorizzato e tenuto a trasmettere costantemente alle autorità, agli uffici e agli enti di diritto pubblico i dati di cui questi necessitano per l'adempimento dei loro compiti.
2 Le aziende comunali o le aziende di approvvigionamento elettrico con concessione pubblica ricevono i dati riguardanti nome, cognome, indirizzo, arrivo (nel comune), cambiamento di domicilio e partenza (dal comune).
3 L'Ufficio Anagrafe può comunicare dati personali a terzi conformemente a quanto previsto dal § 12 ÖDSG.
Procedura di richiamo (Abrufverfahren)
1. La comunicazione di dati del registro degli abitanti, inclusi i dati personali particolarmente degni di protezione ai sensi dell'articolo 4 lettera d della legge cantonale sulla protezione dei dati (ÖDSG), può avvenire tramite procedura di richiamo, nell'ambito dell'autorizzazione all'accesso concessa (articolo 5 lettera c).
2. Il Consiglio di Stato disciplina nelle disposizioni di esecuzione, ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 ÖDSG, i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'accesso e la sua estensione.
Datensperre
1 Chi rende credibile un interesse degno di protezione può, con domanda scritta
e motivata, chiedere a un ufficio designato dal comune che la comunicazione di
determinati dati dal registro degli abitanti a terzi venga bloccata.
2 Il blocco dei dati viene rifiutato o revocato, previa audizione della persona
interessata, se
a) una disposizione legale prescrive la comunicazione, o
b) interessi pubblici o privati prevalgono sull'interesse della persona interessata.
3 I blocchi annotati nel registro degli abitanti devono essere presi in considera-
zione al momento della trasmissione dei dati ad altre autorità o uffici oppure
devono essere trasferiti in altri registri ufficiali di persone.
VII. Tasse
Gebühren
Il Consiglio di Stato designa le attività soggette a tassa e ne fissa gli importi.
**VIII. Rechtsschutz und Sanktionen**
VIII. Tutela giuridica e sanzioni
Amministrazione della giustizia
Il procedimento dinanzi all'Ufficio anagrafe è disciplinato dalla legge sulla giustizia amministrativa.
Strafbestimmung
Chi non adempie all'obbligo di notifica, di informazione, di collaborazione o di veridicità di cui alla presente legge, o non deposita gli atti nonostante la richiesta, è punito con la multa.
IX. Disposizioni finali
Abrogazione del diritto previgente
Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'ordinanza concernente lo stabilimento e il soggiorno di cittadini svizzeri del 14 maggio 1987.
Modifica di decreti
I seguenti decreti vengono modificati come segue
a) Legge sulla pubblicità dell'amministrazione e sulla protezione dei dati del 23
maggio 2007
Art. 12 cpv. 2
2 L’Ufficio anagrafe può, su richiesta, comunicare, oltre ai dati menzionati al cpv. 1,
il luogo d'origine o la cittadinanza, la data e il luogo di arrivo e di partenza
di una singola persona o di una pluralità di persone, se viene reso credibile un
interesse legittimo.
b) Legge cantonale sulla Legge federale sugli stranieri e l'integrazione e sulla
Legge sull'asilo (Legge sulla migrazione) del 21 maggio 2008
Art. 10
1 Gli stranieri che intendono soggiornare in Svizzera per più di tre mesi
presentano all’Ufficio anagrafe del Comune una richiesta per la regolamentazione
del loro soggiorno.
2 Gli stranieri che si trasferiscono in un altro Comune, in un altro
Cantone o all'estero si annunciano all’Ufficio anagrafe del Comune
(art. 12 – 15 LStrI).
3 Gli Uffici anagrafe dei Comuni trasmettono le richieste di soggiorno nonché le
iscrizioni e le cancellazioni all'ufficio cantonale competente.
Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore
1 La presente legge è soggetta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costi-
tuzione cantonale.
2 Essa è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo l’entrata in vigore, è inserita nella
Raccolta delle leggi.
3 Il Consiglio di Stato è incaricato dell’esecuzione. Esso stabilisce il momento
dell’entrata in vigore.
1 La presente legge è stata emanata quale ordinanza sottoposta a referendum facoltativo: RU
22-54 con modifiche del 17 dicembre 2013 (DCG Adeguamento alla nuova Costituzione cantona-
le, RU 23-97), del 12 febbraio 2014 (RU 24-4), del 25 marzo 2015 (Legge sulla giustizia, RU
24-30a), del 25 ottobre 2017 (DCG Aggiornamento della legislazione sulla giustizia e ottimizza-
zione dell’organizzazione delle autorità penali, RU 25-9b) e del 21 maggio 2025 (RU 27-65).
2 RS 831.10.
3 RS 831.10.
4 Ingresso nella versione del 21 maggio 2025.
5 Lett. c nuovamente inserita il 12 febbraio 2014.
6 Titolo marginale nella versione del e cpv. 2 nuovamente inserito il 12 febbraio 2014.
7 Cpv. 1 e 2 nella versione del, cpv. 3 nuovamente inserito il 21 maggio 2025, precedente cpv. 2
diventa cpv. 3.
8 Cpv. 1 nella versione del 21 maggio 2025.
9 RS 831.10.
10 Cpv. 1 nella versione del 21 maggio 2025.
11 RS 431.021.
12 RS 142.20 (LStr); RS 142.31 (LAsi).
13 Cpv. 4 nuovamente inserito il 25 ottobre 2017, precedenti cpv. 4 e 5 diventano cpv. 5 e 6;
cpv. 3 e 4 nella versione del 21 maggio 2025.
14 RS 142.20.
15 Abrogato il 21 maggio 2025.
16 Cpv. 2 e 3 nella versione del 21 maggio 2025.
17 Cpv. 1 abrogato il 21 maggio 2025, precedenti cpv. 2 e 3 diventano cpv. 1 e 2.
18 Cpv. 2 nella versione del 25 marzo 2015; cpv. 1 nella versione del 21 maggio 2025.
19 Versione del 12 febbraio 2014.
20 SRSZ 140.410.
21 Cpv. 2 abrogato il 12 febbraio 2014, precedenti cpv. 3 e 4 diventano cpv. 2 e 3.
22 Nuovamente inserito il 12 febbraio 2014.
23 Cpv. 2 nella versione del e cpv. 3 abrogato il 12 febbraio 2014, precedente cpv. 4
diventa cpv. 3; cpv. 1 nella versione del 21 maggio 2025.
24 Versione del 17 dicembre 2013.
25 SRSZ 234.110.
26 RU 17-659; SRSZ 111.110.
27 RU 21-153; SRSZ 140.410.
28 RU 22-8; SRSZ 111.210.
29 Titolo marginale, cpv. 1 e 3 nella versione del 17 dicembre 2013.
30 1° gennaio 2009 (Bollettino 2009 307); modifiche del 17 dicembre 2013 in vigore il 1° gennaio
2014 (Bollettino 2013 2974), del 12 febbraio 2014 in vigore il 1° novembre 2014 (Bollettino
2014 2232), del 25 marzo 2015 in vigore il 1° luglio 2015 (Bollettino 2015 1366), del 25 otto-
bre 2017 in vigore il 1° febbraio 2018 (Bollettino 2018 83) e del 21 maggio 2025 in vigore il
1° gennaio 2026 (Bollettino 2025 2370).