1 Fondamenti e Organizzazione, **Tributi pubblici » 11 Cittadinanza** Note: Translation is based on general language understanding and may not cover all specific legal nuances. It's recommended to consult a professional legal translator for official use., Niederlassung, **Soggiorno » 110 Diritto di Cittadinanza** (KBÜV)
Indice delle disposizioni (23)
Testo normativo (23 Articoli)
Questa ordinanza disciplina le competenze e le procedure in materia di naturalizzazione e
stabilisce i requisiti per l'acquisto della cittadinanza cantonale e comunale.
II. Competenze
Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato è competente
a) per la determinazione della cittadinanza comunale dello straniero naturalizzato in modo facilitato, trattato per errore come cittadino svizzero (art. 29 cpv. 2 LSCit);
b) per la dichiarazione di nullità di una naturalizzazione (art. 41 cpv. 2 LSCit);
c) per il proscioglimento dalla cittadinanza svizzera (art. 42 cpv. 2 LSCit);
d) per l'accertamento della cittadinanza comunale, cantonale e svizzera (art. 49 cpv. 1 LSCit);
e) per la proposizione di ricorso contro le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione in materia di cittadinanza (art. 51 cpv. 2 LSCit).
Dipartimento dell'Interno
1 Il Dipartimento dell'Interno è competente
a) per rapporto e proposta all'attenzione della Confederazione per il rilascio del
permesso di naturalizzazione federale (art. 13 seg. LDN) nonché per la ri-
naturalizzazione (art. 25 LDN) e la naturalizzazione agevolata (art. 32 LDN);
b) per la ricezione degli incarichi d'inchiesta della Confederazione (art. 37 LDN) e
la loro trasmissione all'autorità di naturalizzazione o alla polizia (§ 15 cpv. 2
OLCN);
c) per il consenso alla dichiarazione di nullità di una naturalizzazione da parte
dell'istanza federale (art. 41 cpv. 1 LDN);
d) per il consenso alla revoca della cittadinanza svizzera (art. 48 LDN);
e) per il rilascio dalla cittadinanza cantonale (§ 16 OLCN);
f) per l'esecuzione delle naturalizzazioni ordinarie e per la procedura di comuni-
cazione nei casi di cittadinanza.
2 Adotta inoltre tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione del diritto
federale e cantonale.
Autorità di naturalizzazione
Le autorità di naturalizzazione possono incaricare la polizia della redazione di rapporti di indagine.
III. Naturalizzazione ordinaria
A. Requisiti materiali
Competenze linguistiche in tedesco
1 Il richiedente deve possedere almeno competenze scritte in tedesco di livello
di riferimento B1 e competenze orali in tedesco di livello di riferimento B2
secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio
d'Europa.
2 La prova delle competenze linguistiche in tedesco sufficienti, da fornire a
proprie spese, è considerata soddisfatta se il richiedente
a) è di madrelingua tedesca;
b) ha frequentato per almeno sette anni la scuola dell'obbligo o la scuola
secondaria di secondo grado in Svizzera in lingua tedesca e presenta un
certificato di frequenza;
c) possiede un diploma di scuola media superiore, di scuola universitaria
professionale o universitaria in un paese di lingua tedesca e in lingua
tedesca; o
d) possiede un diploma linguistico che attesta esplicitamente le competenze
linguistiche in tedesco al livello di riferimento richiesto.
Conoscenze fondamentali sociali e politiche
1 Il richiedente deve possedere conoscenze fondamentali delle condizioni sociali e
politiche in Svizzera, nel Cantone Svitto e nel Comune. Ciò include conoscenze fondamentali in particolare nei seguenti ambiti
a) storia e geografia;
b) democrazia e federalismo;
c) diritti politici;
d) sicurezza sociale;
e) scuola e formazione.
2 L'autorità di naturalizzazione valuta le conoscenze fondamentali nell'ambito
dell'audizione personale o obbliga il richiedente a sostenere, a proprie spese,
un esame sulle conoscenze fondamentali presso un istituto di formazione
riconosciuto dal Dipartimento dell'Interno.
Situazione finanziaria
1 Si considerano sussistenti situazioni finanziarie ordinate al momento della presentazione della domanda, qualora
a) il registro delle esecuzioni e dei fallimenti non presenti iscrizioni relative a attestati di carenza beni o a esecuzioni negli ultimi cinque anni;
b) tutte le pretese fiscali scadute siano state pagate;
c) negli ultimi cinque anni non sia stato percepito alcun aiuto economico ai sensi della legge sull'assistenza sociale e l'aiuto economico percepito nei cinque anni precedenti sia stato interamente rimborsato; e
d) le spese di mantenimento e gli obblighi di sostentamento siano coperti da reddito, patrimonio e diritti verso terzi.
2 Situazioni finanziarie ordinate devono sussistere durante l'intera procedura di naturalizzazione.
Reputazione
1 Una reputazione impeccabile è posseduta da chi, per un lungo periodo, ha
adempiuto correttamente ai propri obblighi legali, sociali ed etici.
2 Una reputazione penale impeccabile sussiste al momento della presentazione
della domanda se
a) l'estratto del casellario giudiziale per privati non contiene alcuna iscrizione;
b) il richiedente, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, non
è stato condannato per un crimine, un delitto o una contravvenzione con multa
superiore a Fr. 1000.--; e
c) non è pendente alcun procedimento penale contro il richiedente.
3 Una reputazione impeccabile deve sussistere per tutta la durata della procedura
di naturalizzazione.
Carta
1 Ogni richiedente maggiorenne deve sottoscrivere una Carta del seguente tenore
«Riconosco l’ordine fondamentale democratico e di Stato di diritto della Svizzera e i valori fondamentali della Costituzione federale svizzera quali la dignità umana, l’uguaglianza giuridica e la parità di diritti tra uomo e donna, la libertà di opinione e la libertà personale di ogni individuo, nonché il monopolio statale della forza.
Mi attengo alle leggi della Confederazione, del Cantone e del Comune, conosco i miei diritti di cittadino e voglio adempiere coscienziosamente tutti i doveri di un cittadino.»
2 L’autorità di naturalizzazione decide se la Carta debba essere presentata sottoscritta unitamente alla domanda oppure se la sottoscrizione debba avvenire solo in occasione dell’audizione personale.
Eccezioni
1 I minorenni e le persone affette da disabilità psichica o mentale devono soddisfare
i requisiti in base alle loro capacità.
2 Le autorità di naturalizzazione possono, nel singolo caso, derogare ai requisiti
sostanziali se sussistono circostanze oggettive o personali straordinarie, in particolare
per ragioni legate all'età e alla salute del richiedente.
3 Per le persone con cittadinanza svizzera che richiedono la naturalizzazione in
un comune del Canton Svitto, l'autorità di naturalizzazione stabilisce quali prove
possono essere omesse.
**B. Requisiti formali**
Domanda
1 La domanda di naturalizzazione deve essere presentata sull'apposito formulario
ufficiale, unitamente alla documentazione richiesta, all'autorità preposta alla naturalizzazione
del comune di domicilio.
2 L'autorità preposta alla naturalizzazione trasmette una copia del formulario al Dipartimento
dell'interno.
3 Una domanda di naturalizzazione congiunta può essere presentata da
a) coniugi;
b) persone in un'unione domestica registrata;
c) genitori con i loro figli minorenni.
Documenti
1 Alla domanda vanno allegati in particolare i seguenti documenti attuali
a) documenti dello stato civile relativi a nascita, sesso, nome, discendenza
e stato civile;
b) curriculum vitae con un elenco dei luoghi di soggiorno e di formazione
nonché dei posti di lavoro in Svizzera;
c) eventualmente attestato di famiglia o attestato di stato civile registrato o
certificato di stato civile;
d) certificati di domicilio degli ultimi dodici anni;
e) copie del permesso di domicilio (permesso C) e del passaporto;
f) estratto del registro delle esecuzioni e dei fallimenti;
g) certificati delle autorità fiscali e di assistenza sociale;
h) estratto del casellario giudiziale svizzero e dichiarazione concernente
i procedimenti penali pendenti;
i) attestato di conoscenze sufficienti della lingua tedesca;
j) indicazione di persone di riferimento;
k) carta firmata, qualora la firma non avvenga in occasione dell'audizione
personale;
l) attestato di conoscenze sociali e politiche di base, qualora queste non
siano valutate in occasione dell'audizione personale.
2 Gli allegati alla domanda che non sono redatti in lingua tedesca devono
essere integrati con una traduzione ufficialmente autenticata.
3 Le modifiche dello stato personale e familiare, del nome, della cittadinanza e
dell'indirizzo, nonché le nascite e i decessi in famiglia, che si verificano dopo la
presentazione della domanda, devono essere comunicate immediatamente
all'autorità di naturalizzazione.
Pubblicazione
1 Entro tre mesi dal ricevimento della domanda completa, quest'ultima dev'essere
pubblicata sul Foglio ufficiale e secondo le modalità usuali del luogo.
2 Se i presupposti di cui all'articolo 7 capoverso 2 della legge sulla cittadinanza non sono
soddisfatti, l'autorità preposta alla naturalizzazione o, se competente l'assemblea comunale, il
consiglio comunale non entra nel merito della domanda senza pubblicazione.
3 Una decisione di non entrata nel merito può essere impugnata dinanzi al Tribunale
amministrativo entro 20 giorni ai sensi della legge del 6 giugno 1974 sulla giustizia
amministrativa.
Audizione
1 Ogni richiedente è udito personalmente dall'autorità preposta alla naturalizzazione o da una sua delegazione. Sono esclusi i bambini di età inferiore ai 12 anni.
2 Eventuali obiezioni e osservazioni pervenute sono comunicate al richiedente in forma anonima, a meno che non siano manifestamente infondate, prive di qualsiasi relazione con la specifica domanda o ledano palesemente i diritti della personalità del richiedente.
3 Il richiedente può presentare le proprie osservazioni in merito durante l'audizione oralmente o successivamente per iscritto.
Registri dello stato civile
1. Se il richiedente non è ancora registrato nel registro svizzero dello stato civile "Infostar",
deve provvedere alla registrazione presso l'Ufficio dello stato civile competente nel corso della
procedura di naturalizzazione comunale.
2. L'autorità di naturalizzazione coordina la registrazione con l'Ufficio dello stato civile
competente e con il richiedente.
**C. Conclusione del procedimento**
Svolgimento
1 Dopo l'attribuzione con decisione passata in giudicato della cittadinanza comunale,
l'autorità di naturalizzazione trasmette il dossier di naturalizzazione al Dipartimento
degli interni.
2 Il Dipartimento, dopo aver esaminato gli atti, li inoltra alla Segreteria di Stato della
migrazione per il rilascio dell'autorizzazione federale di naturalizzazione.
3 Dopo il rilascio dell'autorizzazione federale di naturalizzazione, il Consiglio di
Stato presenta al Gran Consiglio la proposta di attribuzione della cittadinanza
cantonale.
Certificato di cittadinanza
Dopo il passaggio in giudicato della naturalizzazione, il Consiglio di Stato rilascia al nuovo cittadino un certificato di cittadinanza.
**IV. Ulteriori procedure in materia di cittadinanza**
Wiedereinbürgerung und erleichterte Einbürgerung
Le domande di reintegrazione nella cittadinanza o di naturalizzazione agevolata devono essere presentate al Segretariato di Stato per la migrazione su un formulario ufficiale.
Rilascio della cittadinanza
1. Le domande di rilascio della cittadinanza cantonale e comunale devono
essere presentate al Dipartimento dell'interno.
2. Esso stabilisce la documentazione da presentare.
**V. Tasse**
1 Nella misura in cui per le prestazioni a pagamento delle autorità cantonali
non è determinante il Regolamento sulle tasse per l'amministrazione e la giustizia nel Cantone
Svitto del 20 gennaio 1975, sono riscosse, a seconda del dispendio di lavoro,
le seguenti tasse
a) naturalizzazione ordinaria persone singole Fr. 100.-- a 500.--
b) naturalizzazione ordinaria coppie coniugate,
unioni domestiche registrate e famiglie Fr. 100.-- a 1 000.--
c) naturalizzazione di Svizzeri la metà delle tasse massime
d) liberazione dalla cittadinanza Fr. 100.-- a 500.--
e) ulteriori procedure o atti in materia di cittadinanza Fr. 100.-- a 500.--
2 Le aliquote massime di queste tasse possono essere superate fino al 100%,
se il trattamento di una domanda richiede un dispendio di lavoro
superiore alla media.
3 Il regolamento sulle tasse per la procedura di naturalizzazione comunale
emanato dal Consiglio comunale necessita dell'approvazione del Consiglio di Stato.
VI. Disposizioni transitorie e finali
Disposizione transitoria
1 Per i richiedenti che, al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, sono in possesso della licenza federale di naturalizzazione, la procedura di naturalizzazione prosegue conformemente al diritto previgente, con riserva dei §§ 7 e 8.
2 Per la competenza e la procedura di ricorso si applica il nuovo diritto.
Abrogazione del diritto previgente
Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati
a) Regolamento di esecuzione della legge federale e cantonale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza del 7 dicembre 1970;
b) Decreto del Consiglio di Stato concernente il giuramento o la promessa solenne dei nuovi cittadini del 5 giugno 1943;
c) Ordinanza su disposizioni provvisorie relative alla concessione della cittadinanza comunale del 26 agosto 2003.
Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.12
2 È pubblicata nel Foglio ufficiale e inserita nella Raccolta delle leggi.
1 RU 23-36 con modifiche del 17 dicembre 2013 (DGC Adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RU 23-97) e dell'11 giugno 2014 (RU 24-13).
2 RS 141.0.
3 RSZS 110.100.
4 Il capoverso 2 nella versione del e il capoverso 3 sono stati abrogati l'11 giugno 2014.
5 Il capoverso 2 nella versione del e il capoverso 3 sono stati reintrodotti l'11 giugno 2014.
6 Il capoverso 3 nella versione del 17 dicembre 2013; il capoverso 2 nella versione dell'11 giugno 2014.
7 RSZS 234.110.
8 RSZS 173.111.
9 RU 15-825; RSZS 110.111.
10 RU 12-324; RSZS 110.112.
11 RU 20-409; RSZS 110.113.
12 FOG 2012 1386; le modifiche del 17 dicembre 2013 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (FOG 2013 2974) e quelle dell'11 giugno 2014 il 1° luglio 2014 (FOG 2014 1682).