Ordinanza sulla commissione per la promozione della cultura
Indice delle disposizioni (20)
Testo normativo (20 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina l'impegno del Cantone Soletta nella promozione della cultura contemporanea; esso nomina gli organi coinvolti, ne determina le competenze e regola la procedura.
1. Il Consiglio per la Promozione Culturale (di seguito denominato Consiglio) è un comitato di esperti in materia culturale operante per conto del Consiglio di Governo.
2. È subordinato al Dipartimento dell'Educazione e della Cultura.
3. Gli organi del Consiglio sono
a) il Comitato Direttivo;
b) le Commissioni Tecniche;
c) la Segreteria Generale.
1. Il Comitato Direttivo è composto da
a) il Presidente o la Presidente del Consiglio di Amministrazione;
b) il Vicepresidente o la Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
c) i Direttori o le Direttrici delle Commissioni Tecniche.
2. Il Comitato Direttivo del Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente almeno la metà dei membri. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il Presidente o la Presidente ha il voto decisivo.
1. Esistono commissioni tecniche per sei ambiti
a) Arti visive e architettura;
b) Fotografia e cinema;
c) * Conservazione culturale;
d) Letteratura;
e) Musica;
f) Teatro e danza.
2. Le commissioni tecniche sono composte da
a) un presidente o una presidente;
b) * da due a quattro ulteriori membri.
3. Almeno un membro di ciascuna commissione tecnica deve essere un artista o un operatore culturale.
4. Le commissioni tecniche sono in grado di deliberare quando è presente almeno la metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il presidente o la presidente ha il voto decisivo.
1. I membri del comitato di tutela sono eletti dal Consiglio di governo su proposta del Comitato direttivo. Il Consiglio di governo designa anche il Presidente o la Presidentessa nonché il Vicepresidente o la Vicepresidentessa.
2. I membri del comitato di tutela possono appartenere alle commissioni tecniche per un periodo continuativo massimo di otto anni. La durata massima del mandato per i membri del Comitato direttivo ammonta a un massimo di dodici anni continuativi.
3. Le commissioni tecniche si costituiscono autonomamente.
1. La segreteria del Consiglio di Amministrazione viene gestita presso l'ufficio competente del Dipartimento per l'Istruzione e la Cultura.
2. Al direttore o alla direttrice spetta l'espletamento corretto, conforme alla legge e al contratto di prestazione, di tutti i compiti amministrativi del Consiglio di Amministrazione.
3. Di norma, un dipendente o una dipendente della segreteria partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
1. Il comitato promuove, sostiene e facilita nel Canton Soletta la creazione artistica e culturale contemporanea, preserva le tradizioni culturali, l'area delle arti applicate e promuove lo scambio culturale tra le regioni del cantone. Inoltre, promuove lo scambio culturale oltre i confini del cantone, collaborando nel gruppo di lavoro per il centro di incontro Waldegg.
2. Partecipa, nel contesto del regolamento sulla decorazione artistica degli edifici statali del 4 luglio 1978, alla pianificazione della decorazione artistica degli edifici e degli impianti di proprietà del cantone.
3. Collabora alla documentazione riguardante la creazione culturale nel cantone.
4. Pianifica e propone lo svolgimento di concorsi e azioni di promozione culturale e ne sorveglia l'esecuzione.
5. Informa e orienta pubblicamente riguardo le sue attività.
1. Il Comitato adempie ai suoi compiti in particolare attraverso
a) Valutazione delle domande per contributi di produzione e pubblicazione, nonché garanzie di copertura del deficit, concessione di contributi per anni di lavoro, bando di concorsi e altre misure di promozione culturale.
b) Consulenza agli operatori culturali e alle istituzioni culturali, organizzatori ed organizzatrici.
c) Proposta di acquisto di opere d'arte.
d) Partecipazione all'organizzazione di eventi nell'ambito dello scambio culturale.
2. Il Comitato sottopone al Consiglio di Governo proposte per il conferimento di premi alla creazione artistica (premi di riconoscimento).
1. Possono essere promossi
a) Gli artisti e i creatori culturali che hanno residenza nel Cantone di Soletta o che hanno un legame stretto con il Cantone di Soletta;
b) Le istituzioni operanti nel campo dell'arte e della cultura che hanno sede nel Cantone di Soletta o il cui ambito di attività include il Cantone di Soletta;
c) I progetti che hanno un forte legame con il Cantone di Soletta.
1. Il Cantone sostiene e promuove preferibilmente progetti che vengono realizzati principalmente con prestazioni di terzi e contributi propri. I contributi del Cantone sono sussidiari.
2. I progetti vengono esaminati sotto aspetti qualitativi, contenutistici, formali e finanziari. I progetti sono sostenuti solo se convincono sotto il profilo qualitativo e se i costi di realizzazione sono adeguati.
1. Il Consiglio di Stato decide su proposta del Consiglio di amministrazione su
a) incarichi creativi nel settore della cultura;
b) l'assegnazione di premi di riconoscimento per meriti nel campo della creazione artistica e culturale;
c)* la concessione di contributi per la produzione e la pubblicazione, nonché garanzie di copertura del deficit a carico del Fondo Swisslos;
d) l'acquisto di opere d'arte;
e) la realizzazione di progetti di grande importanza politico-culturale.
1. Il Comitato Direttivo dirige e coordina le attività del Consiglio di Amministrazione.
2. È particolarmente responsabile dei seguenti affari
a) Concessione di contributi per l'anno lavorativo;
b) Proposta di assegnazione di premi di distinzione;
c) Realizzazione di concorsi per la promozione delle attività culturali;
d) Parere su affari riguardanti arte e cultura, assegnati dal Consiglio di Governo o dal Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura;
e) Trattamento delle domande che non possono essere assegnate a una commissione di esperti;
f) Adempimento dell'incarico di informare il pubblico sull'attività del Consiglio di Amministrazione.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2 lettere a a c, le commissioni competenti presentano una proposta.
4. Il Comitato Direttivo elabora delle linee guida per le sue ulteriori attività, che devono essere approvate dal Dipartimento dell'Istruzione e della Cultura.
1. Le commissioni specializzate supportano e promuovono la creazione artistica e culturale contemporanea e le prestazioni dei mediatori culturali, richiedendo contributi per la produzione, contributi per le pubblicazioni e garanzie di copertura del deficit, presentando domande per l'acquisto di opere d'arte e offrendo consulenze agli operatori culturali e alle istituzioni culturali, agli organizzatori e alle organizzatrici, o partecipando a tali consulenze da parte di terzi.
2. Presentano al Comitato Esecutivo proposte, tra cui l'assegnazione di premi di riconoscimento, la concessione di contributi annuali per le opere, l'organizzazione di incontri tra artisti e lo svolgimento di concorsi per promuovere la creazione culturale.
3. Al fine di utilizzare i fondi di promozione in maniera specifica per settore, le singole commissioni stabiliscono delle linee guida che devono essere approvate dal Comitato Esecutivo.
4. Le singole commissioni elaborano linee guida per la valutazione delle richieste di supporto di routine da parte dell'ufficio, che devono essere approvate dal Comitato Esecutivo.
1. L'ufficio decide in esecuzione delle pertinenti direttive delle commissioni specializzate sulle domande di supporto di routine.
2. L'ufficio assegna le domande di importanza fondamentale alle commissioni specializzate per la valutazione del contenuto.
1. Le domande devono essere presentate generalmente dieci settimane prima della data dell'evento o dell'inizio della produzione. Per determinati ambiti, il consiglio di amministrazione può stabilire scadenze di presentazione diverse.
1. Se un membro del Consiglio di Amministrazione è coinvolto in un affare, si applicano le seguenti regole procedurali
a) il Comitato Esecutivo prende decisioni al posto della Commissione Specializzata su richiesta di quest'ultima;
b) il membro interessato non partecipa alle discussioni e alla deliberazione.
2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione non vengono assegnati né premi d'onore né contributi per anni di attività. La partecipazione a concorsi del Consiglio di Amministrazione non è consentita ai membri di questo organo.
3. Inoltre, si applicano per analogia i motivi di ricusazione e di astensione previsti dalla Legge sull'organizzazione giudiziaria del 13 marzo 1977.
1. Il consiglio di amministrazione e le commissioni specialistiche inoltrano le domande relative al loro ambito di competenza all'ufficio competente nel Dipartimento dell'Istruzione e Cultura. L'ufficio trasmette le domande di autorizzazione per le prestazioni di promozione a carico del Fondo delle Lotterie al Dipartimento degli Interni.
2. Prima di prendere decisioni di rigetto relative alle domande del consiglio di amministrazione o delle commissioni specialistiche, il Dipartimento dell'Istruzione e Cultura consulta il presidente o la presidentessa del consiglio di amministrazione.
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati i seguenti decreti
a) Il regolamento sul Curatorio per la Promozione della Cultura del 10 giugno 1997;
b) il regolamento sull'operatività del Palais Besenval del 30 maggio 1989.
1. La modifica è stata riportata nel relativo decreto.
1. Questo regolamento entra in vigore, ad eccezione del § 5 comma 2, il 1° luglio 2004.
2. Il § 5 comma 2 di questo regolamento entra in vigore il 31 luglio 2005.
3. Fatto salvo il diritto di opposizione del Consiglio Cantonale.