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Legge sulla promozione della cultura

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (15)

Testo normativo (15 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Il Cantone ha il diritto di concedere contributi a favore di istituzioni, manifestazioni e opere scientifiche, artistiche e culturali, per la tutela e la promozione della vita intellettuale e culturale.

2. Se è nell'interesse generale, può partecipare direttamente a tali istituzioni e manifestazioni oppure, se maggiormente idoneo, assumere direttamente compiti di promozione culturale.

1. Disposizioni Generali

1. I compiti del sostegno pubblico alla cultura sono considerati in particolare

a) Realizzazione di incontri tra rappresentanti delle diverse cerchie culturali del paese, in particolare della Svizzera tedesca e romanda, al fine di approfondire la comprensione reciproca, così come tra rappresentanti internazionali delle diverse culture europee per promuovere il riavvicinamento europeo;

b) Promozione della formazione e dell'aggiornamento di scienziati e appartenenti alle diverse discipline artistiche;

c) Supporto e premiazione della produzione artistica e scientifica;

d) Acquisizione di opere d'arte figurativa e decorazione artistica di edifici di proprietà del cantone; partecipazione alla decorazione artistica di edifici e piazze pubbliche;

e) Supporto a concerti, rappresentazioni teatrali, eventi letterari, scientifici e civici;

f) Promozione dell'educazione cinematografica e della produzione cinematografica;

g) Sostegno a istituzioni culturali come università popolari, musei ed esposizioni;

h) Supporto delle iniziative volte a preservare usi e costumi tradizionali in città e campagna;

i) Conservazione e restauro di monumenti storici, beni culturali e panorami regionali, paesaggi e aree naturali.

1. Disposizioni Generali

1. Il Cantone può subordinare la sua partecipazione a prestazioni corrispondenti delle relative comunità o regioni, nonché dei settori privati e di pubblica utilità. Esso può rinunciare alle prestazioni se si tratta di compiti che rientrano nell'ambito naturale delle attività dei suddetti settori.

1. Disposizioni Generali

1. Il Gran Consiglio concede i crediti corrispondenti nell'ambito del bilancio ordinario dello Stato.

2. L'uso dei proventi delle lotterie è esplicitamente riservato.

Museo dell'Antico Arsenale (MAZ)

1. Il Museo Altes Zeughaus (MAZ) è un ente di diritto pubblico del Cantone con personalità giuridica propria.

2. Si organizza autonomamente e gestisce una propria contabilità.

Museo dell'Antico Arsenale (MAZ)

1. Il MAZ assume tutti i rapporti di lavoro esistenti al momento dell'indipendenza.

Museo Altes Zeughaus (MAZ)

1. Il MAZ è gestito secondo i principi della gestione amministrativa orientata ai risultati.

2. Il Cantone concede al MAZ contributi annuali sulla base di un accordo di prestazione.

3. Il MAZ si procura fondi aggiuntivi in particolare attraverso

a) Entrate derivanti dall'attività del museo;

b) Entrate derivanti da servizi industriali;

c) Contributi di sponsorizzazione;

d) Donazioni da terzi.

Museo Altes Zeughaus (MAZ)

1. Il cantone trasferisce al MAZ la collezione in proprietà e concede il diritto d'uso sull'edificio storico Altes Zeughaus.

Museo Altes Zeughaus (MAZ)

1. Gli organi del MAZ sono

a) il Consiglio del Museo;

b) la Direzione;

c) l'Ufficio di Revisione.

Museo Altes Zeughaus (MAZ)

1. Il Consiglio del Museo è composto da cinque membri.

2. Il Consiglio di Governo elegge i membri per una durata di mandato di quattro anni.

3. Il Consiglio di Governo elegge la Presidente o il Presidente. Per il resto, il Consiglio del Museo si costituisce autonomamente.

4. Il Consiglio del Museo ha i seguenti compiti

a) come massimo organo direttivo, stabilisce gli obiettivi strategici, garantisce la loro realizzazione e riferisce annualmente al Consiglio di Governo sul raggiungimento degli obiettivi;

b) stabilisce, in collaborazione con la direzione, il concetto di collezione e di esposizione e lo presenta al Consiglio di Governo per l'approvazione;

c) approva il bilancio e determina il prezzo di ingresso al museo;

d) adotta il rapporto di gestione e lo pubblica;

e) nomina la direzione;

f) supervisiona la direzione;

g) emana il regolamento interno.

Museo dell'Antico Arsenale (MAZ)

1. L'Ufficio di Revisione è il controllo finanziario del Cantone di Soletta.

2. Essa presenta al Consiglio del Museo e al Consiglio di Stato un rapporto completo sui risultati della sua verifica.

3. Il Consiglio di Stato può in qualsiasi momento far chiarire determinati fatti dall'Ufficio di Revisione.

Museo dell'Antico Arsenale (MAZ)

1. La Direzione Generale è l'organo operativo. Essa svolge tutti i compiti che non sono attribuiti ad un altro organo.

2. La Direzione Generale può essere composta da una o più persone. Essa

a) è responsabile della gestione operativa del MAZ;

b) assume il personale del MAZ;

c) rappresenta il MAZ verso l'esterno.

3. Il regolamento interno disciplina i dettagli.

Museo Altes Zeughaus (MAZ)

1. Il MAZ gestisce un'attività museale. I compiti includono in particolare

a) la cura, la conservazione, lo sviluppo e l'integrazione della collezione di militaria di provenienza solettese secondo il concetto di collezione e esposizione;

b) l'esposizione e la trasmissione di temi relativi alla storia militare, alla storia solettese e alla ricerca sui conflitti;

c) la ricerca e la pubblicazione nei settori di competenza sopra citati.

2. Può fornire servizi scientifici e artigianali museali a terzi ed essere incaricato della gestione di ulteriori attività museali.

3. Può offrire servizi gastronomici nell'ambito dell'attività museale o di eventi speciali.

4. Richiede un ingresso museale a prezzi di mercato e addebita le sue altre spese a prezzi di mercato.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Governo è incaricato dell'esecuzione. Esso istituisce commissioni e coinvolge esperti che lo consigliano e rappresentano nell'ambito della partecipazione, promozione e supporto delle diverse attività culturali.

Disposizioni finali

1. La legge entra in vigore con la pubblicazione del risultato della votazione nel Bollettino Ufficiale dopo l'accettazione da parte del popolo.

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