Legge che modifica la legge del 29 marzo 1925 sulla partecipazione dello Stato alla Fondazione Roth del Cantone di Soletta e la legge del 29 agosto 1909 sulla scuola cantonale, la scuola agraria invernale e le scuole di formazione continua
Testo normativo (3 Articoli)
1. Lo Stato di Soletta versa i seguenti contributi ai fondi pensione del clero
a) anticipatamente, annualmente alla "Fondazione San Orso, assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità del clero secolare cattolico romano del Cantone di Soletta" 7200 franchi e al fondo pensione per il clero cristiano-cattolico del Cantone di Soletta 800 franchi, entrambi ai sensi del Decreto del 10 ottobre 1874 (lett. e), della Legge sulla riforma salariale statale del 17 febbraio 1918 (H VI) e della Legge sulla partecipazione dello Stato alla Fondazione Roth del Cantone di Soletta del 29 marzo 1925; lo Stato si riserva il diritto di riscattare questi contributi in qualsiasi momento;
b)* ...
2. ...
1. I contributi ai sensi del § 12, comma 1, lettera b, continueranno ad essere erogati per una durata di tre anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 17 maggio 2023.
4. Il Consiglio cantonale ha il diritto di fondere le attuali 3 casse pensioni statali (Cassa pensioni per il personale statale solettese, Cassa pensioni per i professori e gli insegnanti della scuola cantonale, e Cassa pensioni per invalidi, vedove e orfani del corpo insegnante delle scuole primarie e distrettuali [Fondazione Roth]) e di abrogare o modificare le disposizioni di legge esistenti sulla Fondazione Roth nella misura necessaria per la fusione.