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Ordinanza d'esecuzione della legge sugli aiuti allo studio (Stipendienverordnung) - Formazioni Secondarie di Secondo Grado Ammissibili per Contributi

41 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (41)

§ 1 Regolamento sulle Borse di Studio § 1bis Regolamento delle Borse di Studio § 1ter Regolamento sulle Borse di Studio § 2 Regolamento delle Borse di Studio § 3 Regolamento sulle Borse di Studio § 4 Regolamento sulle Borse di Studio § 5 Regolamento sulle Borse di Studio § 6 Ordinanza sulle borse di studio § 7 Regolamento sulle Borse di Studio § 8 Regolamento delle Borse di Studio § 9 Regolamento sulle Borse di Studio § 10 Regolamento delle Borse di Studio § 11 Regolamento sulle Borse di Studio § 12 Regolamento delle Borse di Studio § 13 Regolamento sulle Borse di Studio § 14 Regolamento sulle Borse di Studio § 15 Regolamento sulle borse di studio § 16 Regolamento sulle Borse di Studio § 17 Regolamento delle Borse di Studio § 18 Regolamento sulle Borse di Studio § 19 Regolamento delle Borse di Studio § 20 Regolamento delle Borse di Studio § 21 Regolamento sulle Borse di Studio § 22 Regolamento sulle Borse di Studio § 23 Regolamento delle Borse di Studio § 23bis Regolamento sulle Borse di Studio § 24 Regolamento delle Borse di Studio § 25 Regolamento Borse di Studio § 26 Regolamento delle Borse di Studio § 27 Regolamento delle Borse di Studio § 28 Ordinanza sulle borse di studio § 29 Regolamento sulle borse di studio § 30 Regolamento delle Borse di Studio § 31 Regolamento sulle Borse di Studio § 32 Regolamento delle Borse di Studio § 33 Regolamento delle Borse di Studio § 34 Regolamento sulle Borse di Studio § 34bis Regolamento delle Borse di Studio § 34ter Regolamento sulle Borse di Studio § 35 Regolamento delle Borse di Studio § 36 Regolamento sulle Borse di Studio

Testo normativo (41 Articoli)

**Formazione e persone soggette a contributo, durata ordinaria della formazione**

1. Formazioni contributive di livello secondario II sono

a) formazioni professionali di base, inclusa la maturità professionale, conformemente alla legislazione federale e cantonale sulla formazione professionale;

b) formazioni presso le scuole secondarie, in particolare presso i licei e le scuole professionali.

**Formazione e persone soggette a contributo, durata ordinaria della formazione**

1. Formazioni che danno diritto al contributo a livello terziario sono

a) formazioni professionali superiori ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale;

b) corsi di diploma presso istituti di istruzione superiore (università, politecnici federali e scuole universitarie professionali).

2. I titoli di Bachelor e Master sono considerati livelli di uno studio.

3. Le formazioni all'estero danno diritto al contributo solo se il candidato soddisfa le condizioni di ammissione per una formazione equivalente anche in Svizzera.

**Formazione e persone soggette a contributo, durata ordinaria della formazione**

1. L'Ufficio Borse di Studio del Dipartimento per l'Istruzione e la Cultura (Ufficio Borse di Studio) decide caso per caso sull'idoneità ai contributi per la formazione.

**Formazione e persone soggette a contributo, durata ordinaria della formazione**

1. Alla frequenza di scuole e corsi per la formazione professionale continua non vengono concessi contributi.

2. Per formazione professionale continua si intende la frequenza di scuole e corsi per il mantenimento e l'acquisizione di nuove conoscenze in un livello professionale già raggiunto.

**Formazione e persone soggette a contributo, durata ordinaria della formazione**

1. Si considerano diplomati del secondo ciclo coloro che sono già inseriti o lo sono stati nel mondo del lavoro, oppure hanno completato un apprendistato professionale e si stanno preparando per l'ammissione a un'università.

**Formazione e persone soggette a contributo, durata ordinaria della formazione**

1. Il domicilio legale per le borse di studio di un candidato minorenne si trova presso il domicilio civile dei genitori o presso la sede dell'ultima autorità competente per la protezione dei minori.

2. I candidati maggiorenni mantengono il domicilio legale per le borse di studio che avevano al raggiungimento della maggiore età. Se il genitore determinante per questo domicilio cambia residenza, la sua nuova residenza sarà anche il nuovo domicilio legale per le borse di studio.

3. I cittadini svizzeri hanno il domicilio legale per le borse di studio nel cantone d'origine, se nessuno dei genitori ha domicilio in Svizzera. Se sono cittadini di più cantoni, si considera cantone d'origine quello di cui hanno acquisito la cittadinanza più recentemente, loro o i loro antenati.

4. Per gli stranieri maggiorenni con permesso di soggiorno in Svizzera e per i rifugiati e apolidi riconosciuti maggiorenni dalla Svizzera, il domicilio legale per le borse di studio si trova presso il loro domicilio civile, se nessuno dei genitori ha domicilio in Svizzera.

5. I candidati maggiorenni che, prima dell'inizio della formazione per la quale richiedono contributi, hanno risieduto ininterrottamente nel Cantone Soletta per due anni, sono stati finanziariamente indipendenti grazie alla loro attività lavorativa e non hanno ricevuto una borsa di studio da nessun altro cantone, stabiliscono un domicilio legale per le borse di studio nel Cantone Soletta.

15. Formazioni e Persone con Diritto ai Contributi, Durata Ordinaria della Formazione

1. La durata ordinaria della formazione è considerata il periodo di tempo normalmente necessario per completare la formazione scelta presso l'istituto di formazione pertinente.

2. ...

**Determinazione dell'Importo delle Borse di Studio**

1. Nel calcolo delle borse di studio si parte fondamentalmente dai costi di formazione e di sostentamento del richiedente; come tali sono riconosciuti all'anno

a)* Tasse scolastiche e diritti d'iscrizione, comprese le tasse d'esame fino a 5'000 franchi;

b)* Costi per materiale scolastico e didattico fino a 1'500 franchi;

c) Costi di viaggio dalla residenza al luogo di formazione (spese per il titolo di viaggio più economico con mezzi pubblici);

d)* Costi di sostentamento

1. Alloggio e vitto per livello secondario II: 3'600 franchi per alloggio e vitto a casa; 5'100 franchi per alloggio a casa e pranzo fuori; 11'000 franchi per alloggio e vitto fuori; per gli apprendisti, studenti del liceo e delle scuole professionali fino al 20° anno d'età compiuto si presuppone l'alloggio presso la casa dei genitori, purché il luogo di formazione sia generalmente raggiungibile dal luogo di residenza dei genitori del richiedente entro un'ora.

2. Alloggio e vitto per livello terziario: 5'200 franchi per alloggio e vitto a casa; 6'700 franchi per alloggio a casa e pranzo fuori; 12'700 franchi per alloggio e vitto fuori.

3. Indipendenti dai genitori: 9’000 franchi per alloggio a casa e vitto fuori; 12'700 franchi per alloggio e vitto fuori.

4. 38'000 franchi per coniugati e partner registrati.

5. 25'300 franchi per genitori single.

6. 4'000 franchi per ogni figlio di un richiedente che viva nella sua casa.

7. altri costi (es. abbigliamento, assicurazioni): 2'300 franchi per il livello secondario II; 3'800 franchi per il livello terziario.

2. ...

3. Se i costi di formazione e di sostentamento di un richiedente superano significativamente gli importi riconosciuti, ciò può essere adeguatamente considerato dal dipartimento borse di studio nella determinazione delle borse di studio.

Determinazione delle borse di studio

1. Le prestazioni annuali ragionevoli dei genitori del richiedente sono incluse nell'allegato.

2. Determinante per le circostanze da considerare è, in ogni singolo caso, l'accertamento fiscale definitivo dell'anno penultimo.

3. Sono equiparati ai genitori

a) il genitore superstite e, se l'eredità non è stata ancora divisa, la comunità ereditaria;

b) i genitori adottivi.

4. L'obbligo di mantenimento dei genitori acquisiti è adeguatamente considerato.

5. Se i genitori sono fiscalmente registrati separatamente, i loro redditi computabili sono sommati. Da questo reddito sono detratte 25'000 franchi.

6. In casi di difficoltà può essere aumentata la detrazione.

Determinazione delle Borse di Studio

1. Il reddito da considerare per il calcolo delle prestazioni annuali ragionevoli dei genitori del richiedente corrisponde al reddito imponibile più

a) le detrazioni fiscali per i costi degli immobili;

b) i contributi agli enti della previdenza individuale del pilastro 3a;

c) gli acquisti volontari nella previdenza professionale del secondo pilastro;

d) il 10% del patrimonio netto che eccede i 100'000 franchi.

2. Qualora non esista un secondo pilastro, le prestazioni previdenziali del pilastro 3a non devono essere aggiunte al reddito imponibile.

3. Qualora altri figli siano in una formazione riconosciuta dai §§ 1 e 1bis del regolamento o in offerte-ponte, i contributi parentali ragionevoli sono distribuiti tra questi figli in proporzione ai costi computabili.

Determinazione delle Borse di Studio

1. Nei casi in cui i candidati soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 2 della legge, si detrae dal reddito imponibile dei genitori un importo di 80'000 franchi. L'importo rimanente, aumentato del 10% del patrimonio netto eccedente i 100'000 franchi, è considerato come reddito computabile per la determinazione del sostegno ragionevole dei genitori in buone condizioni economiche.

2. La data di riferimento per la determinazione dell'età di un candidato è la data di presentazione della domanda di borsa di studio.

Determinazione delle Borse di Studio

1. Agli apprendisti viene accreditato il salario di formazione secondo il contratto di apprendistato come contributo proprio. Viene concesso agli apprendisti un importo esente di 1'500 franchi.

2. In casi di difficoltà può essere aumentato l'importo esente.

**Determinazione dell'Importo delle Borse di Studio**

1. Ai candidati viene calcolato il salario netto come contributo proprio. L'entità del calcolo dipende dal tipo di formazione (a tempo pieno, part-time, per lavoratori). Ai candidati può essere concesso un importo esente. Indipendentemente dal salario netto ottenuto, ai candidati viene in ogni caso calcolato un contributo proprio minimo.

a)* ...

b)* ...

2. Ai candidati che seguono una formazione a tempo pieno vengono concessi i seguenti importi esenti

a)* 6'000 franchi;

b)* 1'000 franchi per ogni figlio a carico.

3. Ai candidati che seguono una formazione a tempo pieno vengono calcolati i seguenti contributi come contributo proprio minimo

a) 1'200 franchi per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;

b) 3'500 franchi per gli studenti del livello terziario.

4. Ai candidati che seguono una formazione part-time vengono concessi i seguenti importi esenti

a) da 1'500 a 6'000 franchi. L'importo esente viene calcolato in proporzione all'orario di lavoro;

b) 1'000 franchi per ogni figlio a carico.

5. Ai candidati che seguono una formazione part-time viene calcolato come contributo proprio minimo un reddito realizzabile in proporzione al carico di lavoro ragionevole.

6. Ai candidati che seguono una formazione per lavoratori non viene concesso alcun importo esente. Come contributo proprio minimo viene calcolato ai candidati un reddito realizzabile in proporzione al carico di lavoro ragionevole nel relativo settore professionale.

Determinazione delle Borse di Studio

1. In ogni caso, il patrimonio netto del richiedente, nella misura in cui supera i 30'000 franchi, viene preso in considerazione e distribuito per la presumibile durata restante della formazione.

Determinazione delle Borse di Studio

1. Se il candidato è coniugato o vive in un'unione civile registrata, il reddito netto del coniuge o del partner registrato viene conteggiato, ad eccezione di una franchigia di 20'000 franchi.

1bis. Se il candidato coniugato o che vive in un'unione civile registrata è senza figli, viene conteggiato il reddito netto potenzialmente ottenibile del coniuge o del partner registrato in base alle circostanze.

2. Il patrimonio netto del coniuge o del partner registrato che supera i 50'000 franchi viene considerato nella misura del 10%.

Determinazione delle borse di studio

1. Contributi di terzi alle spese di formazione e mantenimento vengono aggiunti al reddito rilevante del richiedente. In casi di difficoltà, l'importo da considerare può essere ridotto.

2. ...

3. ...

Determinazione delle Borse di Studio

1. Se i fattori determinanti per il calcolo subiscono variazioni, la borsa di studio può essere ricalcolata su richiesta, se altrimenti, per motivi economici, non fosse più possibile proseguire la formazione.

**Determinazione dell'Importo delle Borse di Studio**

1. Durante il periodo di un congedo dalla formazione non sussiste il diritto ai contributi. I contributi formativi devono essere corrispondentemente ridotti.

Determinazione delle Borse di Studio

1. Per stabilire se la borsa di studio minima ai sensi del § 9 comma 3 della legge è stata raggiunta, l'importo della borsa di studio, assegnato per una formazione di durata inferiore a un anno, viene convertito in una borsa di studio annuale.

Prestito

1. In linea di principio i prestiti vengono concessi solo ai maggiorenni. Qualora eccezionalmente i minorenni ricevano prestiti, è necessaria per questo l'approvazione del rappresentante legale.

2. I prestiti possono essere erogati in particolare quando

a) l'importo della borsa di studio erogata lascia scoperte le spese di formazione riconosciute dal regolamento oppure

b) si verificano costi di mantenimento o di formazione straordinari o imprevedibili e le possibilità finanziarie del richiedente, del coniuge, del partner registrato o dei suoi genitori rendano impossibile sostenere queste spese.

Prestito

1. L'ammontare del prestito è determinato in base ai costi di formazione effettivamente dimostrati dal richiedente e alla sua situazione economica.

Prestito

1. Il reparto borse di studio eroga prestiti solo dietro presentazione di un riconoscimento scritto di debito. In luogo dei richiedenti minorenni, la rappresentanza legale deve firmare il riconoscimento del debito.

2. Il reparto borse di studio può richiedere dai mutuatari garanzie per i prestiti ricevuti. A partire da un importo del prestito di 30.000 franchi, deve essere fornita una fideiussione solidale.

Prestito

1. Nella misura in cui i prestiti devono essere assoggettati a interessi, il tasso di interesse applicabile è il tasso medio arrotondato a 1/4% per i mutui a tasso variabile, secondo i tassi pubblicati per i nuovi contratti della Banca Nazionale Svizzera, situazione al mese di ottobre dell'anno precedente.

2. Devono essere rimborsati entro otto anni dal completamento della formazione, secondo un piano stabilito insieme al dipartimento delle borse di studio.

Rimborso

1. Le borse di studio e i prestiti ottenuti sono immediatamente esigibili per il rimborso se i contributi

a)* sono stati ottenuti mediante dichiarazioni false o mediante occultamento di fatti;

b)* sono stati utilizzati in modo contrario allo scopo previsto.

Rimborso

1. Le borse di studio e i prestiti ricevuti, che devono essere rimborsati a causa di un'interruzione prematura della formazione causata da colpa propria, devono essere restituiti entro tre anni dall'interruzione della formazione.

2. Le borse di studio ricevute, che devono essere rimborsate a causa di una violazione dell'obbligo di comunicazione e che non possono essere compensate con i diritti alle borse di studio, sono esigibili per la restituzione immediatamente dopo la conclusione della formazione.

Rimborso

1. L'ufficio borse di studio può stabilire un periodo di rimborso più lungo in casi di difficoltà o un diverso termine di rimborso quando è immediatamente esigibile.

Rimborso

1. Il Dipartimento delle Borse di Studio esercita il controllo sui contributi formativi concessi, sul rimborso dei prestiti, sulla restituzione delle borse di studio e sugli interessi. Decide in merito alle richieste di modifica delle condizioni dei prestiti.

**Procedura**

1. I contributi alla formazione sono concessi solo ai richiedenti che, entro le scadenze previste dall'articolo 29, presentano un modulo di domanda compilato in modo completo e veritiero, corredato della documentazione necessaria.

2. La raccolta della documentazione è fondamentalmente responsabilità del richiedente.

**Procedura**

1. I candidati devono presentare la loro domanda utilizzando i moduli prestabiliti.

2. I moduli possono essere ottenuti presso il dipartimento delle borse di studio e presso le direzioni delle scuole cantonali.

**Procedura**

1. Le domande per contributi di formazione devono essere presentate annualmente. Devono fornire informazioni su

a) la situazione familiare e personale del richiedente, nella misura in cui ciò sia necessario per la valutazione della domanda;

b) l'obiettivo formativo, la durata prevista della formazione e l'istituto di formazione da frequentare;

c) la formazione precedente del richiedente;

d) i costi della formazione;

e)* tutte le entrate del richiedente, dei suoi genitori e, se del caso, del suo coniuge o del suo partner registrato.

**Procedura**

1. Alla domanda devono essere allegati

a) una conferma di immatricolazione all'istituto di istruzione o un contratto di apprendistato;

b) l'accertamento fiscale definitivo del penultimo anno del richiedente, dei suoi genitori e, se del caso, del suo coniuge o partner registrato, inclusi i fattori per l'accertamento.

2. Il reparto borse di studio è autorizzato a richiedere documenti aggiuntivi e a raccogliere informazioni.

3. Le domande che non contengono tutte le informazioni e i documenti richiesti non saranno esaminate.

**Procedura**

1. Le domande per contributi alla formazione devono essere presentate all'ufficio delle borse di studio

a) se l'inizio della formazione avviene nel primo semestre dell'anno: entro il 15 maggio;

b) se l'inizio della formazione avviene nel secondo semestre dell'anno: entro il 15 novembre.

2. Gli studenti delle scuole cantonali di Soletta e Olten devono presentare le loro domande alla direzione scolastica entro tre settimane dall'inizio dell'anno scolastico. La direzione le trasmetterà all'ufficio delle borse di studio.

3. Se le domande pervengono in ritardo, i contributi saranno ridotti in proporzione al ritardo temporale, a meno che il richiedente non possa presentare motivi giustificati seri.

**Procedura**

1. Le direzioni delle scuole cantonali sono obbligate a segnalare all'ufficio borse di studio le modifiche ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge, secondo le istruzioni di quest'ultimo.

**Procedura**

1. L'Ufficio delle Finanze eroga le borse di studio su indicazione del Dipartimento Borse di Studio.

2. Le borse di studio vengono erogate in due rate uguali, in casi particolari in un'unica soluzione.

3. Prima di ricevere la seconda rata, è necessario presentare al Dipartimento Borse di Studio un attestato di frequenza dell'istituto di formazione (certificato di immatricolazione o documento equivalente).

4. Le rate che non vengono riscosse entro il 15 dicembre per il semestre autunnale e entro il 15 giugno per il semestre primaverile scadono.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le borse di studio di terzi saranno aggiunte al reddito rilevante del richiedente solo a partire dal 1° gennaio 1987.

Disposizioni transitorie e finali

1. I contributi formativi per l'anno scolastico 1988/1989 sono fissati al 130% dell'importo annuale per i beneficiari che frequentano un anno scolastico lungo.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per l'anno solare 2000, per le circostanze da considerare nel singolo caso, fa fede l'accertamento fiscale definitivo dell'anno 1999; per gli anni solari 2001 e 2002 fa fede l'accertamento ordinario dell'anno fiscale 2000, senza tener conto di un'eventuale revisione ai sensi del § 277 della legge sulle imposte statali e comunali secondo la decisione del Consiglio cantonale del 30 giugno 1999.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, vengono abrogati tutti i decreti in contrasto con esso, in particolare il regolamento di attuazione della legge sui contributi di formazione (regolamento sulle borse di studio) dell'11 settembre 1973, le relative tabelle del 1° ottobre 1979 e la decisione del consiglio di governo del 26 gennaio 1972.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questo regolamento entra in vigore il 1° agosto 1985.

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