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Regolamento sulle assenze e la disciplina delle scuole professionali cantonali - Obiettivo e Scopo

27 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (27)

§ 1 Regolamento sulle Assenze e la Disciplina delle Scuole Professionali Cantonali § 2 Regolamento delle Assenze e Disciplinare delle Scuole Professionali Cantonali § 3 Regolamento delle Assenze e Disciplinare delle Scuole Professionali Cantonali § 4 Regolamento sulle Assenze e Disciplina delle Scuole Professionali Cantonali § 4bis Regolamento delle Assenze e Disciplinare delle Scuole Professionali Cantonali § 5 Regolamento delle Assenze e Disciplina delle Scuole Professionali Cantonali § 6 Regolamento delle Assenze e della Disciplina delle Scuole Professionali Cantonali § 7 Regolamento delle Assenze e della Disciplina delle scuole professionali cantonali § 8 Regolamento sulle Assenze e la Disciplina delle Scuole Professionali Cantonali § 9 Regolamento sulle Assenze e la Disciplina delle Scuole Professionali Cantonali § 10 Regolamento delle Assenze e Disciplinare delle Scuole Professionali Cantonali § 10bis Regolamento delle assenze e disciplina delle scuole professionali cantonali § 11 Regolamento sulle Assenze e la Disciplina delle Scuole Professionali Cantonali § 12 Regolamento sulle Assenze e sulla Disciplina delle Scuole Professionali Cantonali § 13 Regolamento delle assenze e disciplinare delle scuole professionali cantonali - Fumo § 14 Regolamento sulle assenze e sulla disciplina delle scuole professionali cantonali - Alcol e Droghe § 15 Regolamento delle Assenze e della Disciplina nelle Scuole Professionali Cantonali § 16 Regolamento sulle assenze e sulla disciplina delle scuole professionali cantonali § 17 Regolamento delle Assenze e Disciplinare delle Scuole Professionali Cantonali § 18 Regolamento delle Assenze e Disciplina delle Scuole Professionali Cantonali § 19 Regolamento sulle Assenze e la Disciplina delle Scuole Professionali Cantonali § 20 Regolamento assenze e disciplina delle scuole professionali cantonali § 21 Regolamento sulle Assenze e la Disciplina delle Scuole Professionali Cantonali § 22 Regolamento sulle Assenze e sulla Disciplina delle Scuole Professionali Cantonali § 23 Regolamento sulle Assenze e la Disciplina delle Scuole Professionali Cantonali § 24 Regolamento sulle Assenze e la Disciplina delle Scuole Professionali Cantonali § 25 Regolamento sulle assenze e la disciplina delle scuole professionali cantonali

Testo normativo (27 Articoli)

**Generale**

1. Questo Regolamento sulle Assenze e la Disciplina serve a mantenere un'attività scolastica ordinata e a preservare una comunità scolastica favorevole all'apprendimento di successo. Si propone in particolare di garantire la frequenza scolastica regolare e puntuale, nonché un comportamento cooperativo, rispettoso e attento.

**Generale**

1. Questa normativa disciplina la gestione delle assenze e delle misure disciplinari nelle scuole professionali cantonali.

2. Essa si applica anche ai professionisti qualificati che frequentano un programma di studi a tempo pieno o parziale (BM II) presso la scuola di maturità professionale, salvo disposizioni divergenti specificate di seguito.

**Generale**

1. Le scuole forniscono agli studenti, ai genitori e ai responsabili della formazione professionale nei luoghi di apprendistato il regolamento delle assenze e delle misure disciplinari all'inizio della formazione professionale di base.

Assenze e Dispense

1. Gli studenti partecipano alle lezioni puntualmente e regolarmente secondo l'orario scolastico.

2. Il rettorato può dichiarare obbligatoria la partecipazione agli eventi scolastici al di fuori dell'orario scolastico. A tal fine, prende in considerazione gli interessi delle imprese di formazione.

Assenze e Dispense

1. Per la frequenza dei corsi facoltativi si applicano i §§ 5-10 riguardanti le assenze e le dispense e il § 18 comma 2 riguardante le misure in caso di assenze non giustificate.

2. Le uscite dai corsi facoltativi sono possibili solamente alla fine del semestre. In casi eccezionali, il rettorato può consentire un'uscita anticipata su richiesta.

Assenze e Dispense

1. L'assenza si riferisce a qualsiasi assenza dalle lezioni, da una prova scritta o da un altro evento obbligatorio della scuola.

2. L'assenza comprende anche il ritardo o l'uscita anticipata dalle lezioni.

Assenze e Dispense

1. Sono considerate assenze giustificate i seguenti motivi

a) partecipazione a corsi aziendali e procedure di qualificazione;

b) partecipazione a corsi per dirigenti di Gioventù + Sport;

c) servizio militare, servizio sostitutivo, protezione civile e servizio antincendio;

d) adempimento di obblighi legali e incarichi nell'esercizio di una funzione pubblica;

e) malattia e infortunio, se la frequenza scolastica è impedita;

f) decessi e altri eventi straordinari nella stretta parentela;

g) altri motivi importanti riconosciuti dalla direzione.

2. Visite mediche e odontoiatriche, lezioni di guida, esami di guida pratici e teorici, compiti scolastici e prolungamenti delle vacanze non sono generalmente riconosciuti come motivi di assenza.

Assenze e Dispense

1. Per un'assenza prevedibile, deve essere presentata al Rettorato una richiesta scritta e motivata di dispensa, almeno due settimane prima.

2. La richiesta deve essere firmata dalla persona in apprendimento, dall'azienda di formazione e dai tutori legali.

3. Il Rettorato decide in merito alla richiesta. Può prendere in considerazione le prestazioni e il comportamento della persona in apprendimento a scuola. La competenza può essere delegata all'insegnante di classe.

Assenze e Dispense

1. Le giustificazioni devono essere inserite nel sistema di amministrazione scolastica dalla persona che apprende. L'istituto scolastico prende atto dell'assenza. Il docente decide se un'assenza è considerata giustificata o non giustificata.

2. Per ogni assenza dovuta a malattia di più di una settimana scolastica è necessario presentare un certificato medico.

3. ...

4. ...

Assenze e Dispense

1. È considerata ingiustificata ogni assenza che non sia stata preventivamente autorizzata o riconosciuta come giustificata entro due settimane dalla ripresa della frequenza scolastica o, rispettivamente, del lavoro presso il luogo di apprendimento.

2. Se un certificato medico non viene presentato come prescritto, l'assenza è considerata ingiustificata.

Assenze e Dispense

1. In ogni scuola viene condotto un controllo elettronico delle assenze.

2. Il formatore professionale o la persona responsabile nell'azienda di apprendistato ha accesso al controllo elettronico delle assenze dei suoi apprendisti.

Assenze e Dispense

1. Per le assenze dalle lezioni non è necessario presentare una richiesta di dispensa o una giustificazione scritta.

2. L'assenza da esami o da altri eventi stabiliti dalla scuola deve essere giustificata. Sono considerati motivi giustificati quelli analoghi ai motivi di assenza ai sensi del § 6, paragrafo 1. Essi devono essere comprovati.

3. Gli studenti recuperano gli esami non svolti secondo le direttive dell’insegnante.

4. La direzione della maturità professionale informa per iscritto gli studenti quando l'ammontare delle assenze ha superato il cinque percento delle lezioni.

5. La direzione della maturità professionale dispone l'esclusione ovvero la non ammissione degli studenti all'esame di maturità che hanno perso più del dieci percento delle lezioni previste dal rispettivo corso di maturità professionale. Decide in merito ai casi speciali.

**Disciplina**

1. Il Rettorato e il corpo docente sono responsabili del mantenimento della disciplina nella scuola.

2. Il corpo docente segnala immediatamente al Rettorato le infrazioni alla disciplina.

3. In caso di infrazioni gravi o ripetute, vengono informati anche l'istituto scolastico, i tutori legali degli studenti e l'ufficio competente.

**Disciplina**

1. Ogni comportamento sleale e ogni disturbo delle lezioni o altra interferenza con il funzionamento della scuola sono vietati. Gli studenti devono attenersi alle disposizioni della scuola, in particolare al regolamento interno.

2. Le registrazioni audio e video, così come la fotografia durante l'orario scolastico e la pubblicazione dei risultati, sono vietate senza l'esplicita autorizzazione del rettorato.

**Disciplina**

1. La diffusione e il consumo di alcol e droghe sono fondamentalmente vietati in tutto l'area scolastica e durante ogni evento scolastico.

2. Il Rettorato può eccezionalmente consentire il consumo di alcol in occasione di eventi speciali.

**Disciplina**

1. È vietata qualsiasi forma di minaccia o uso di violenza fisica o psicologica.

**Disciplina**

1. Qualsiasi tipo di danneggiamento doloso della proprietà è vietato.

**Disciplina**

1. I sistemi informatici devono essere utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento scolastico.

2. L'uso improprio dei dati e dell'hardware e software è vietato.

Misure

1. Il rettorato ammonisce per iscritto gli studenti che si assentano per la prima volta dalla lezione senza giustificazione.

2. Impone agli studenti che, entro un anno dall'ammonimento, si assentano nuovamente dalla lezione senza giustificazione, una multa di 20 franchi per lezione persa. Questa deve essere pagata entro un mese.

3. Il rettorato informa immediatamente l'ufficio se una persona in apprendimento ha perso ingiustificatamente 20 o più lezioni per anno scolastico.

4. In casi gravi, la direzione può richiedere all'ufficio la risoluzione del contratto di apprendistato.

Misure

1. Le aziende formatrici che trattengono i loro apprendisti al lavoro senza autorizzazione del rettorato competente, anziché farli frequentare la scuola, devono essere segnalate all'ufficio.

2. L'ufficio ammonisce per iscritto queste aziende formatrici.

3. In caso di recidiva, l'ufficio può revocare all'azienda formatrice inadempiente l'autorizzazione alla formazione.

Misure

1. Studenti che presentano giustificazioni false o contraffatte per le assenze sono soggetti a sanzioni disciplinari.

Misure

1. Contro gli studenti che violano le disposizioni disciplinari di questo regolamento, possono essere adottate le seguenti misure

a) da parte del docente

1. richiamo verbale;

2. allontanamento dalla lezione fino al massimo alla fine della lezione in corso.

b) da parte del rettorato

1. ammonizione scritta;

2. allontanamento dalle lezioni per mezza giornata o per un intero giorno con assegnazione all'attività didattica;

3. multa fino a 300 franchi;

4. trasferimento in un'altra classe;

5.* lavoro scolastico in accordo con il soggetto didattico.

c) da parte della direzione

1. richiesta di risoluzione del rapporto didattico;

2. richiesta di trasferimento in un'altra scuola;

3. allontanamento dalle lezioni per più di un giorno con assegnazione all'attività didattica;

d) da parte dell'ufficio

1. risoluzione del rapporto didattico su richiesta della direzione competente;

2. assegnazione ad un'altra scuola su richiesta della direzione competente.

2. In via eccezionale, due misure possono essere combinate.

Misure

1. Le misure di cui ai §§ 18 commi 1 e 2, 19 commi 2 e 3, 21 comma 1 lettere b, c num. 3 e d sono disposte.

2. Le parti sono ascoltate in via preliminare.

3. In caso di urgenza, l'istanza che adotta il provvedimento può revocare l'effetto sospensivo di un eventuale ricorso.

Misure

1. Qualora un'infrazione disciplinare configuri un reato secondo il diritto federale o cantonale, la direzione può presentare una denuncia penale contro l'apprendista.

Protezione Giuridica

1. Contro i provvedimenti adottati in base a questo regolamento è possibile presentare ricorso per iscritto alla Commissione d'Appello della Formazione Professionale entro dieci giorni.

Disposizione finale

1. Questo Regolamento sulle Assenze e sulla Disciplina entra in vigore il 1° agosto 2009.

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