1. Disposizioni Generali (VWB)
Indice delle disposizioni (27)
Testo normativo (27 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina, per la maturità professionale federale, le condizioni e la procedura per l'ammissione, l'insegnamento e l'esame di maturità professionale.
1. All'insegnamento della maturità professionale durante la formazione professionale di base (MP 1) viene ammesso chi, al momento dell'inizio, dispone di un contratto di apprendistato valido e soddisfa i requisiti di ammissione.
1bis. Gli apprendisti del 1º anno di formazione professionale di base senza maturità professionale, che abbiano soddisfatto i requisiti di ammissione per la MP 1 prima dell'inizio della formazione professionale di base, possono essere ammessi alla MP 1 su richiesta e con il consenso scritto dell'azienda formatrice entro il 31 ottobre.
2. Ai corsi di maturità professionale dopo la conclusione della formazione professionale di base (MP 2) viene ammesso chi dispone di un attestato federale di capacità (AFC) e soddisfa i requisiti di ammissione.
1. Nella MB 1 si viene ammessi senza esame, se nella pagella del primo semestre del terzo anno scolastico della scuola secondaria E sono soddisfatte le condizioni di promozione e si presenta una media dei voti di almeno 4,7 nelle materie Tedesco, Lingue straniere (media non arrotondata di Francese e Inglese) e Matematica (conteggiata doppio).
2. Nella MB 2 si viene ammessi senza esame, se si soddisfano le seguenti condizioni di ammissione
a)* Persone qualificate con un apprendistato EFZ con una media dei voti di almeno 5,0.
1.* ...
2.* ...
3.* ...
4.* ...
b)* Apprendisti qualificati EFZ che vogliono frequentare direttamente la MB 2 dopo aver ottenuto l'EFZ e che hanno una media di voti di almeno 5,0 nei voti scolastici (senza i voti di educazione fisica) dei primi 5 semestri (apprendistato di 3 anni) o dei primi 7 semestri (apprendistato di 4 anni).
c)* ...
3. ...
1. Gli apprendisti e i professionisti qualificati, che non soddisfano i requisiti per un'ammissione senza esami, saranno ammessi se superano l'esame di ammissione.
1. L'esame di ammissione comprende le materie tedesco, lingue straniere (francese e inglese) e matematica.
2. ...
3. ...
4. I requisiti dell'esame sono basati sugli obiettivi di apprendimento della terza classe della scuola secondaria E.
1. La scuola precedente valuta l'idoneità degli studenti per l'insegnamento della maturità professionale in base a criteri prestabiliti con i punteggi 1 (raccomandato) e 0 (non raccomandato).
2. Per gli studenti che non possono fornire una raccomandazione, il punteggio è 0.
3. Per i professionisti qualificati, non viene presa in considerazione alcuna raccomandazione.
1. L'esame si considera superato da chi raggiunge almeno 16 punti nei seguenti ambiti: Tedesco, lingue straniere (media non arrotondata di Francese e Inglese) e Matematica (conteggiata due volte), insieme alla raccomandazione della scuola frequentata in precedenza.
2. ...
3. ...
1. L'esame di ammissione si svolge in primavera.
2. Nell'arco dello stesso anno è possibile sostenere un solo esame di ammissione, sia per l'insegnamento della maturità professionale che per la scuola media professionale.
3. Un esame di ammissione non superato può essere ripetuto una sola volta. Ciò è possibile non prima di un anno.
4. ...
1. La Conferenza di Maturità Professionale coordina la procedura di ammissione con la Scuola Specializzata Superiore.
2. Insieme alla Scuola Specializzata Superiore, essa elabora l'esame di ammissione, lo valuta e lo sviluppa ulteriormente.
1. Chi dispone di un'autorizzazione per una durata ridotta della formazione professionale di base e dimostra conoscenze sufficienti, viene ammesso all'insegnamento di maturità professionale in una classe superiore.
2. Chi, al momento dell'iscrizione, ha ottenuto una promozione definitiva nel primo semestre del ginnasio di una scuola media del Canton Soletta, viene ammesso senza ulteriore procedura all'insegnamento di maturità professionale. Chi è stato promosso in via provvisoria, deve sostenere l'esame di ammissione.
2bis. I candidati di altri cantoni vengono ammessi senza ulteriore procedura se soddisfano, nel cantone di residenza, le condizioni per l'insegnamento di maturità professionale.
3. In casi eccezionali, il rettorato competente può derogare eccezionalmente dalle condizioni di ammissione di questo regolamento.
1. Ogni ammissione all'insegnamento di maturità professionale durante la formazione professionale di base è definitiva.
2. Ogni ammissione ai corsi di maturità professionale dopo il completamento della formazione professionale di base avviene in via provvisoria.
1. Il contenuto, la struttura e l'estensione dell'insegnamento sono determinati dal Regolamento del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla Maturità Professionale, OMP), dal piano di studi quadro della Confederazione e dal piano di studi cantonale.
1. Le discipline linguistiche nell'area di base sono
a) Tedesco (prima lingua nazionale);
b) Francese (seconda lingua nazionale);
c) Inglese (terza lingua).
1. La promozione è disciplinata dall'articolo 17 del regolamento del 24 giugno 2009 relativo alla maturità professionale federale (ordinanza sulla maturità professionale, ODF).
1. Sono ammessi all'esame di maturità professionale coloro che hanno frequentato gli ultimi due semestri del corso di maturità professionale nel Cantone di Soletta e sono ammessi all'esame finale di formazione professionale di base o sono in possesso di un attestato federale di capacità.
1. Gli esami non sono pubblici. Hanno accesso solo le autorità di vigilanza e di esame competenti.
1. Gli esami scritti vengono preparati e validati a livello regionale secondo le direttive del Dipartimento.
2. In qualità di esaminatori ed esaminatrici agiscono i docenti che insegnano. Essi sono responsabili per la redazione delle prove d'esame, lo svolgimento delle stesse, nonché per la correzione e la determinazione delle singole votazioni delle prove e stabiliscono le votazioni in accordo con gli esperti e le esperte di settore.
3. In qualità di esperti ed esperte di settore vengono generalmente impiegati docenti di università professionali.
1. Le materie d'esame e il programma d'esame si basano sull'art. 21 del Regolamento del 24 giugno 2009 concernente la maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMP), sul piano di studi quadro federale e sul piano di studi cantonale.
1. La conferenza di maturità professionale redige, in collaborazione con i docenti esaminatori e gli esperti ed esperte di settore, una guida per le prove d'esame.
2. La guida spiega
a) l'organizzazione degli esami;
b) lo svolgimento delle prove con l'indicazione delle materie d'esame e una guida specifica per ciascuna materia con informazioni su forma, durata e contenuto della prova, strumenti consentiti, principi di valutazione e attribuzione dei voti.
1. Apprendisti che per malattia, infortunio o altri motivi cogenti non possono sostenere l'esame o una sua parte sono tenuti a comunicarlo immediatamente alla commissione d'esame.
2. Devono presentare un certificato medico se sono impossibilitati a sostenere l'esame per motivi di salute. Dopo aver sostenuto l'esame, le notifiche di malattia non possono più essere prese in considerazione.
3. La commissione d'esame decide immediatamente sulla legittimità dell'assenza e stabilisce la data della prova di recupero.
1. Le insegnanti responsabili segnalano tempestivamente alla direzione dell'esame eventuali irregolarità nello svolgimento dell'esame e comportamenti disonesti da parte degli studenti.
2. Nei confronti degli studenti che si comportano in modo scorretto, la direzione dell'esame può adottare in particolare le seguenti misure
a) sospendere l'esame;
b) disporre la ripetizione totale o parziale dell'esame;
c) dichiarare l'intero esame come non superato.
1. Il superamento dell'esame è regolato dall'Articolo 25 dell'ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMP).
2. Chi si assenta dall'esame senza giustificazione o senza motivi cogenti, o si ritira dallo stesso, non ha superato l'esame.
1. La Conferenza della Maturità Professionale decide sul superamento o meno dell'esame di maturità professionale.
2. Il rettorato competente comunica per iscritto la decisione sull'esame.
1. Le conseguenze della non riuscita nell'esame di maturità professionale durante la formazione professionale di base sono disciplinate dall'articolo 27 dell'ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMP).
2. La determinazione del voto per la materia Educazione generale è regolata dal Regolamento sul procedimento di qualificazione nella materia Educazione generale nell'ambito della formazione professionale di base (Regolamento sull'esame ABU) del 17 maggio 2013.
3. Gli apprendisti del gruppo professionale Commercianti, che non soddisfano le condizioni per l'ottenimento dell'attestato federale di capacità, possono, su richiesta, sostenere il prossimo esame finale ufficiale della formazione professionale di base anziché ripetere l'esame di maturità professionale. La decisione sulla richiesta spetta al Rettorato competente.
1. La ripetizione dell'esame è disciplinata dall'articolo 26 dell'ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMP).
2. Essa si svolge di norma almeno dopo un anno e al massimo dopo tre anni presso la stessa scuola in cui è stato sostenuto il primo esame.
1. Gli articoli §§ 12-25 si applicano ai corsi che iniziano a partire dal 1° agosto 2015.
2. Per i corsi che iniziano prima del 1° agosto 2015, si applicano ancora gli articoli 1 commi 1 e 2, 2, 7, 14 commi 1 e 2 nonché 15-28 del vecchio regolamento sulla maturità professionale del 7 luglio 2000.
1. Per i professionisti qualificati che hanno ottenuto l'attestato federale di capacità (AFC) prima del 1° novembre 2021, si applica la normativa precedente.
2. Per gli apprendisti della formazione professionale di base e per i professionisti qualificati con AFC che hanno sostenuto e superato l'esame di ammissione alla maturità professionale 2 (BM 2) nell'anno scolastico 2020/2021, tale esito mantiene la sua validità fino all'ammissione alla BM 2.
3. Per gli apprendisti della formazione professionale di base e per i professionisti qualificati con AFC che hanno completato con successo il corso preparatorio riconosciuto dalla Conferenza della maturità professionale (Corso di preparazione per ulteriori formazioni VWB) nell'anno scolastico 2020/2021 o che lo completeranno con successo entro il 2022/2023, tale completamento mantiene la validità fino all'ammissione alla BM 2.