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416.111 GBB CH-SO

Legge sulla formazione professionale (GBB) - Scopo e Obiettivo (GBB)

70 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (70)

§ 1 GBB - Scopo e Obiettivo § 2 GBB - Oggetto § 3 GBB § 4 GBB - Registro dei posti di apprendistato § 5 GBB - Offerta di posti di apprendistato § 6 GBB § 7 GBB § 8 GBB § 9 GBB § 10 GBB - Riduzione o Prolungamento della Durata della Formazione § 11 GBB - Accompagnamento Individuale degli Studenti § 12 GBB § 13 GBB - Supervisione Generale § 14 GBB - Autorizzazione all'Istruzione § 15 GBB § 16 GBB § 17 GBB § 18 GBB - Insegnamento nelle scuole professionali § 19 GBB - Luogo della Scuola § 20 GBB § 21 GBB § 22 GBB - Assenze e Disciplina § 23 GBB § 24 GBB § 25 GBB - Scuole Superiori Specializzate § 26 GBB § 27 GBB - Formazione Continua § 28 GBB § 29 GBB § 30 GBB - Ripetizione dell'esame § 31 GBB § 32 GBB § 33 GBB § 34 GBB - Riconoscimento delle Prestazioni di Apprendimento § 35 GBB § 36 GBB § 37 GBB § 38 GBB - Formazione dei Responsabili degli Esami § 39 GBB § 40 GBB - Risoluzione del rapporto di lavoro degli insegnanti nelle scuole cantonali § 41 GBB - Offerta § 42 GBB - Organizzazione § 43 GBB § 44 GBB § 45 GBB § 46 GBB § 47 GBB § 48 GBB § 49 GBB - Commissione di Ricorso per la Formazione Professionale § 50 GBB § 51 GBB § 52 GBB § 53 GBB § 54 GBB § 55 GBB § 56 GBB § 57 GBB § 58 GBB - Contributi agli Investimenti § 59 GBB § 60 GBB § 61 GBB § 62 GBB - Principio § 63 GBB § 64 GBB § 65 GBB - Controversie Civili § 66 GBB § 67 GBB - Abrogazione del diritto precedente § 68 GBB - Rapporti Giuridici Esistenti § 69 GBB § 70 GBB

Testo normativo (70 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Il Cantone assicura il collegamento e la collaborazione tra sé stesso, le organizzazioni del mondo del lavoro e la Confederazione, creando così le condizioni per una formazione professionale di alta qualità e sostenibile nel futuro.

2. Il Cantone promuove e sviluppa una formazione professionale che

a) consente agli individui lo sviluppo professionale e personale e l'integrazione nel mondo del lavoro e nella società;

b) riequilibra le opportunità educative;

c) serve la competitività delle imprese;

d) supporta la permeabilità dei vari percorsi e forme educative all'interno della formazione professionale e tra la formazione professionale e altri ambiti educativi.

1. Disposizioni Generali

1. Questo decreto regola, in attuazione della legislazione federale e in complemento ad essa,

a) la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore, la formazione continua professionale e generale, nonché l'orientamento professionale, universitario e di carriera;

b) la collaborazione intercantonale;

c) la collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri fornitori di formazione professionale).

Formazione Professionale di Base - Preparazione alla Formazione Professionale di Base

1. Il cantone gestisce e sostiene, per persone con deficit educativi individuali alla fine dell'istruzione obbligatoria, strutture e offerte per la preparazione all'istruzione professionale di base, secondo necessità.

Formazione Professionale di Base - Preparazione alla Formazione Professionale di Base

1. L'ufficio istituisce un registro degli apprendistati.

Formazione Professionale di Base - Preparazione alla Formazione Professionale di Base

1. Il consiglio di governo può adottare misure adeguate per equilibrare l'offerta e la domanda di posti di apprendistato.

Formazione professionale di base - Formazione professionale di base; Disposizioni generali

1. La formazione professionale di base viene impartita nell'azienda addestrativa, nella scuola professionale e nei corsi interaziendali.

Formazione professionale di base - Formazione professionale di base; Disposizioni generali

1. Se necessario, il Cantone può gestire scuole a tempo pieno, laboratori di formazione e studi di apprendimento per l'intermediazione della formazione professionale di base.

2. Il Consiglio Cantonale decide sulla loro istituzione.

3. Il Consiglio di Stato determina le sedi e regola l'offerta, l'organizzazione e il funzionamento.

Formazione professionale di base - Formazione professionale di base; Disposizioni generali

1. Il consiglio governativo può, se necessario, introdurre un apprendistato elementare.

2. Le disposizioni sulla formazione professionale di base si applicano mutatis mutandis.

Formazione professionale di base - Formazione professionale di base; Disposizioni generali

1. La formazione professionale di base inizia di norma il 1° agosto.

2. L'autorità competente può concedere eccezioni su richiesta, in particolare in base alla formazione preliminare degli apprendisti. La scuola professionale da frequentare deve essere consultata.

Formazione professionale di base - Formazione professionale di base; Disposizioni generali

1. L'ufficio può, su richiesta, prorogare o abbreviare la durata della formazione professionale di base stabilita nei regolamenti federali sull'istruzione, tenendo conto delle esigenze individuali.

Formazione professionale di base - Formazione professionale di base; Disposizioni generali

1. L'ufficio istituisce, in caso di rischio per il successo formativo nell'istruzione di base biennale, un accompagnamento individuale specializzato.

2. Per altri percorsi formativi, esso può istituire un accompagnamento equivalente.

Formazione Professionale di Base - Istruzione nella Pratica Professionale

1. Il termine «aziende formatrici» in questa legge comprende aziende formatrici, consorzi di aziende formatrici, laboratori di formazione e altre istituzioni riconosciute a tal fine per la formazione nella pratica professionale. Corrispondono al termine «fornitori di formazione nella pratica professionale» nella legislazione federale.

2. Il cantone sostiene la creazione di consorzi di aziende formatrici.

Formazione Professionale di Base - Istruzione nella Pratica Professionale

1. L'ufficio accompagna e sorveglia la formazione nella pratica professionale presso le aziende formatrici.

2. Può avvalersi di esperti provenienti dalla pratica professionale a tale scopo.

Formazione Professionale di Base - Istruzione nella Pratica Professionale

1. L'autorità concede alle aziende formatrici l'autorizzazione all'educazione, se sono soddisfatti i requisiti personali e aziendali secondo le relative disposizioni federali in materia di formazione.

2. Può collegare l'autorizzazione a condizioni e requisiti.

3. In presenza di motivi importanti, può concedere autorizzazioni eccezionali.

4. Le organizzazioni del mondo del lavoro possono richiedere che l'autorizzazione sia oggetto di revisione.

5. L'autorità revoca l'autorizzazione se non sono più soddisfatti tutti i requisiti per la sua concessione.

Formazione Professionale di Base - Istruzione nella Pratica Professionale

1. La persona in apprendistato e la sua azienda di formazione stipulano un contratto di apprendistato.

2. L'azienda di formazione deve presentare il contratto di apprendistato all'autorità competente per l'approvazione.

Formazione Professionale di Base - Istruzione nella Pratica Professionale

1. Qualora il contratto di apprendistato venga risolto dalle parti contrattuali, l'azienda formatrice è tenuta a notificare senza indugio l'ufficio e la scuola professionale.

2. L'ufficio può risolvere un contratto di apprendistato di propria iniziativa in casi particolari.

3. La scuola professionale può richiedere la risoluzione di un contratto di apprendistato.

Formazione Professionale di Base - Istruzione Professionale

1. Il Cantone gestisce le scuole professionali.

2. Il Consiglio di Stato determina le loro sedi e regola l'offerta, l'organizzazione e il funzionamento. Accorpa le scuole professionali in centri di formazione professionale.

3. Può affidare la formazione scolastica a terzi, a condizione che questi soddisfino i requisiti di legge.

Formazione Professionale di Base - Istruzione Professionale

1. Le scuole professionali offrono l'istruzione scolastica di base generale e professionale e l'insegnamento per la maturità professionale.

2. Esse garantiscono un'offerta adeguata di corsi complementari liberi e di sostegno.

Formazione Professionale di Base - Istruzione Professionale

1. L'ufficio determina la sede scolastica presso la quale frequentare la scuola professionale.

Formazione Professionale di Base - Istruzione Professionale

1. L'anno scolastico comprende 38 settimane di lezioni in 52 settimane di calendario e 39 settimane di lezioni in 53 settimane di calendario.

2. Il Dipartimento stabilisce l'inizio dell'anno scolastico.

Formazione Professionale di Base - Istruzione Professionale

1. I giorni scolastici con sette o più lezioni sono considerati come un'intera giornata lavorativa, mentre le mezze giornate scolastiche con tre o più lezioni sono considerate come una mezza giornata lavorativa.

2. Gli apprendisti non devono essere indotti a lavorare presso l'azienda formativa durante questo periodo.

Formazione Professionale di Base - Istruzione Professionale

1. Il Dipartimento disciplina il sistema delle assenze e delle misure disciplinari nelle scuole professionali.

Formazione professionale di base - Corsi interaziendali

1. La frequenza ai corsi interaziendali è obbligatoria.

2. I corsi trasmettono competenze fondamentali e completano la formazione nella pratica professionale e l'istruzione scolastica.

Formazione professionale di base - Corsi interaziendali

1. L'ufficio può, previa consultazione con l'organizzazione competente del mondo del lavoro, su richiesta di aziende formatrici che impartiscono le competenze di base in un centro di formazione interno all'azienda o in altra forma equivalente, esonerare i loro apprendisti dalla frequenza dei corsi obbligatori interaziendali.

2. L'introduzione alle competenze di base deve avvenire secondo un programma strutturato metodicamente, che per contenuto e durata sia almeno equivalente a quello dei corsi interaziendali.

Istruzione professionale superiore e formazione continua

1. Il cantone può gestire scuole professionali superiori.

2. Il Consiglio cantonale decide in merito alla loro istituzione.

3. Il Consiglio di governo determina le sedi e regola l'offerta, l'organizzazione e la gestione. Può integrare le scuole professionali superiori nei centri di formazione professionale.

4. Il Consiglio cantonale può affidare a terzi la gestione delle scuole professionali superiori.

Istruzione professionale superiore e formazione continua

1. I centri di formazione professionale ovvero le scuole professionali e le scuole specializzate superiori possono offrire corsi di preparazione agli esami professionali e agli esami professionali superiori.

Istruzione professionale superiore e formazione continua

1. I centri di formazione professionale e le scuole professionali nonché le scuole superiori professionali offrono formazione continua orientata alla professione e generale. Per tali servizi, applicano prezzi di mercato.

Esami e altri procedimenti di qualificazione

1. La formazione professionale di base si conclude con un esame.

2. Gli esami vengono condotti secondo le disposizioni federali come esami complessivi, esami parziali o sotto forma di altri procedimenti di qualificazione.

Esami e altri procedimenti di qualificazione

1. L'ufficio rilascia i seguenti attestati

a) l'attestato kantonale di apprendistato per un apprendistato concluso con successo;

b) l'attestato federale di formazione professionale per una formazione di base biennale conclusa con successo;

c) l'attestato federale di capacità per una formazione di base di tre o quattro anni conclusa con successo;

d) l'attestato federale di maturità professionale dopo aver conseguito il certificato di capacità e superato l'esame di maturità professionale.

2. Revoca gli attestati che sono stati rilasciati ingiustamente.

Esami e altri procedimenti di qualificazione

1. Chi non ha superato un esame finale può ripeterlo al più presto nell'ambito delle prossime sessioni ordinarie degli esami.

2. In casi giustificati, l'ufficio può concedere deroghe.

Esami e altre procedure di qualificazione

1. Se una persona in formazione è impossibilitata senza sua colpa a partecipare all'esame e presumibilmente non in grado di sostenere l'esame in un momento successivo, l'ufficio può, su richiesta motivata, rilasciarle l'attestato di formazione, il certificato professionale o il certificato di capacità senza esame.

2. L'attestato può essere consegnato solo se la persona richiedente ha dimostrato le proprie capacità e supererebbe l'esame con grande probabilità.

Esami e altri procedimenti di qualificazione

1. L'ufficio può, se necessario e in accordo con l'organizzazione del mondo del lavoro direttamente interessata, predisporre esami intermedi o altre forme di valutazione della progressione durante la formazione.

2. Il Consiglio di governo stabilisce i costi.

Esami e altri procedimenti di qualificazione

1. L'autorità competente decide in conformità con il relativo regolamento federale sull'istruzione riguardo all'ammissione a una procedura di qualificazione.

Esami e altri procedimenti di qualificazione

1. L'ufficio decide, conformemente alle disposizioni del diritto federale, sul riconoscimento delle prestazioni di apprendimento effettuate al di fuori dei percorsi formativi usuali.

**Responsabili della formazione professionale**

1. Responsabili della formazione professionale nella formazione professionale di base e nella formazione professionale superiore devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla legislazione federale per l'esercizio della loro attività.

2. Il Consiglio di Stato può stabilire requisiti supplementari.

**Responsabili della formazione professionale**

1. Si considera formatori o formatrici coloro che, nell'ambito della formazione professionale di base, trasmettono l'educazione nella pratica professionale.

2. Il Cantone assicura un'offerta adeguata alla domanda per la formazione e il perfezionamento dei formatori e formatrici.

3. L'ufficio riconosce altri percorsi formativi se soddisfano i requisiti del diritto federale.

4. Decide, in base ai certificati di formazione presentati, sulla dichiarata equivalenza dei percorsi formativi completati.

**Responsabili della formazione professionale**

1. L'ufficio può affidare alle organizzazioni del mondo del lavoro il compito di verificare se i formatori e le formatrici nei corsi interaziendali soddisfano i requisiti.

2. L'ufficio può concedere eccezioni in presenza di motivi importanti.

**Responsabili della formazione professionale**

1. L'Ufficio può obbligare i responsabili degli esami a frequentare determinati corsi di formazione e aggiornamento.

**Responsabili della formazione professionale**

1. Il personale docente nelle scuole cantonali è assunto secondo la legislazione sul personale statale e in conformità al contratto collettivo di lavoro del 25 ottobre 2004.

2. Il personale docente può essere incaricato per attività a tempo determinato. Il Consiglio di Governo stabilisce il quadro per la retribuzione.

**Responsabili della formazione professionale**

1. La cessazione è in linea di principio possibile solo alla fine di un semestre scolastico.

2. Se sussistono motivi importanti, la cessazione può avvenire anche in un altro momento.

3. Il termine di preavviso è di quattro mesi.

Consulenza professionale, di studio e di carriera

1. Il Cantone assicura la consulenza professionale, scolastica e di orientamento alla carriera.

2. Si occupa di offrire un servizio di consulenza e informazione qualificato e adeguato alle esigenze.

Consulenza professionale, di studio e di carriera

1. Il Consiglio di Stato stabilisce l'organizzazione dell'orientamento professionale, di studio e di carriera e ne regola i compiti.

Organi e Competenze

1. Il Consiglio di Stato

a) emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questa legge e della legislazione federale sulla formazione professionale;

b) può stipulare accordi con altri cantoni nel settore della formazione professionale.

Organi e Competenze

1. Il Dipartimento

a) emanare le disposizioni relative all'ammissione, alla promozione e agli esami finali;

b) è responsabile, nell'ambito delle disposizioni legali federali, dello sviluppo continuativo della formazione professionale;

c) adotta misure appropriate per la garanzia e lo sviluppo della qualità;

d) consiglia il Consiglio di governo su tutte le questioni relative alla formazione professionale;

e)* conduce una statistica educativa per il controllo e lo sviluppo del sistema educativo; determina i dati da raccogliere nei settori degli studenti, dei titoli di studio, del personale scolastico e delle spese educative, nonché l'ente competente per l'elaborazione dei dati; la protezione dei dati è disciplinata dalla legislazione sull'informazione e sulla protezione dei dati;

f)* concede l'autorizzazione per l'esercizio delle scuole private.

Organi e Competenze

**1. L'Ufficio**

a) è responsabile di tutte le funzioni esecutive nel settore della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore, della formazione continua, nonché dell'orientamento professionale e di studi, che non siano affidate per legge o regolamento federale e cantonale ad altri organi;

b) supervisiona le offerte educative e le istituzioni educative statali e private della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione continua;

c) promuove l'offerta di posti di apprendistato e la collaborazione interaziendale;

d) consiglia le aziende formative, gli apprendisti, i loro rappresentanti legali, le istituzioni educative e il Dipartimento in questioni di formazione professionale e continua;

e) organizza le procedure di qualificazione della formazione professionale di base, in particolare gli esami, nonché le modalità di riconoscimento e convalida delle competenze acquisite in modo non formale;

f) collabora con le istituzioni educative, le organizzazioni del mondo del lavoro e le aziende formative a tal fine.

Organi e Competenze

1. Il Consiglio di Stato istituisce in particolare le seguenti commissioni

a) la commissione d'esame della formazione professionale;

b) le commissioni scolastiche dei centri di formazione professionale;

c) la commissione di ricorso per la formazione professionale.

2. Le organizzazioni del mondo del lavoro, le scuole e l'ufficio devono essere adeguatamente rappresentati nelle commissioni.

3. Il Consiglio di Stato può istituire ulteriori organi per l'esecuzione e regolare le loro competenze.

Organi e Competenze

1. La Commissione d'Esame della Formazione Professionale

a) nomina le persone responsabili per lo svolgimento degli esami e di altri procedimenti di qualificazione;

b) supervisiona l'organizzazione e lo svolgimento dei procedimenti di qualificazione;

c) assume ulteriori compiti affidatele dal Consiglio di Governo o dal Dipartimento.

Organi e Competenze

1. Le commissioni scolastiche dei centri di formazione professionale

a) sostengono e promuovono la collaborazione dei centri di formazione professionale con la pratica professionale;

b) accompagnano e promuovono lo sviluppo scolastico e della qualità;

c) prendono posizione su questioni importanti relative allo sviluppo della formazione professionale;

d) assumono ulteriori compiti loro affidati dal Consiglio di Governo o dal Dipartimento.

Organi e Competenze

1. La commissione dei ricorsi della formazione professionale valuta i ricorsi contro le decisioni emesse in base a questa legge.

Finanze

1. Il Gran Consiglio approva le spese necessarie per l'applicazione di questa legge.

2. Può concedere contributi straordinari per edifici, strutture, manifestazioni e progetti.

3. I mezzi di esercizio sono procurati attraverso

a) contributi della Confederazione e del Cantone;

b) contributi dei cantoni di provenienza degli studenti e delle studentesse che provengono da altri cantoni;

c) tasse e contributi ai costi;

d) compensi per servizi e locazioni;

e) fondi, donazioni, elargizioni e ulteriori mezzi di terzi.

4. Per il preventivo, la pianificazione finanziaria, il rendiconto e la revisione delle strutture cantonali, si applica la legislazione sull'amministrazione orientata ai risultati.

Finanze

1. Il comune di ubicazione si assume il dieci percento dei costi rimanenti per le costruzioni di proprietà cantonale, destinate alla formazione professionale, dopo la detrazione della quota di partecipazione federale spettante al cantone.

Finanze

1. Per le offerte educative e le misure che terzi effettuano per conto del Cantone, il Cantone concede contributi tenendo conto delle disposizioni della Confederazione.

2. I contributi sono generalmente erogati sotto forma di importi forfettari.

3. Il Consiglio di Stato stabilisce le aliquote.

Finanze

1. Il Cantone eroga contributi per i corsi interaziendali e le introduzioni in officine di formazione riconosciute, secondo le ore di corso e i giorni di corso prescritti dall'ordinanza sulla formazione e dal piano di studio.

2. I contributi sono di norma erogati sotto forma di importi forfettari.

3. Il Consiglio di Stato stabilisce i criteri.

Finanze

1. Il Cantone può concedere agli offerenti di corsi di formazione per formatori e formatrici professionali contributi ai costi di formazione.

2. I contributi sono di norma erogati sotto forma di importi forfettari.

3. Il Consiglio di Stato stabilisce i criteri.

Finanze

1. Il Cantone si fa carico delle tasse scolastiche per la frequenza obbligatoria fuori cantone e delle spese per la frequenza di corsi specialistici inter-cantonali, qualora non ci sia un'offerta cantonale e il luogo di istruzione si trovi nel Cantone.

2. Restano salvi gli accordi inter-cantonali.

Finanze

1. Le aziende formatrici si fanno carico, in linea di principio, dei costi per l'utilizzo delle infrastrutture, degli strumenti e del materiale per il procedimento di qualificazione.

2. Non vengono imposte tasse per gli esami finali nella formazione professionale di base, compresi gli esami di maturità professionale.

3. I candidati e le candidate senza contratto di apprendistato devono pagare il materiale necessario e i costi aggiuntivi, in tutto o in parte, per l'ammissione al procedimento di qualificazione. L'ufficio competente può concedere eccezioni in casi particolari, in particolare se gli apprendisti hanno perso il loro posto di formazione per motivi economici.

4. Il Consiglio di Stato stabilisce il compenso degli organi per i procedimenti di qualificazione e degli esperti e delle esperte d'esame.

5. Il Cantone fornisce contributi ai procedimenti di qualificazione fuori cantone, qualora non vengano svolti nel Cantone stesso.

Finanze

1. Il Cantone può concedere contributi a

a) offerte di terzi per la preparazione agli esami professionali federali e agli esami professionali federali superiori;

b) corsi di scuole superiori private;

c) la formazione continua orientata alla professione e la formazione continua generale;

d) offerte extracantonali, in particolare qualora non esista un'offerta equivalente nel Cantone.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce le tariffe.

3. Sono fatte salve le convenzioni intercantonali.

Finanze

1. Il Cantone può erogare contributi per gli investimenti a favore di soggetti terzi per le spese relative agli edifici e all'arredamento della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore, nella misura in cui tali spese non siano coperte da altri contributi.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti e il calcolo dei contributi per gli investimenti.

Finanze

1. Il Cantone può sostenere progetti per lo sviluppo ulteriore della formazione professionale.

2. Il Consiglio di Stato approva contributi di progetto corrispondenti a terzi.

Finanze

1. Il Cantone può concedere contributi a organizzazioni e progetti di cooperazione intercantonale.

Finanze

1. La frequenza dell'insegnamento obbligatorio della formazione professionale di base, inclusa l'istruzione della maturità professionale presso le scuole professionali cantonali, è gratuita.

2. Gli apprendisti nella formazione professionale di base devono sostenere i costi per il materiale scolastico, i libri di testo, il trasporto e altri servizi aggiuntivi; le loro imprese di tirocinio possono assumersi i costi in tutto o in parte.

3. I partecipanti ai corsi di formazione continua e dell'istruzione professionale superiore devono pagare una tassa di iscrizione.

4. Possono essere applicate tasse per le procedure di riconoscimento e altri servizi aggiuntivi.

5. L'offerta base della consulenza professionale, studi e carriera è gratuita.

**Amministrazione della Giustizia**

1. I procedimenti amministrativi e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla Legge sulla tutela giurisdizionale in materia amministrativa del 15 novembre 1970 e dalla Legge sull'organizzazione giudiziaria del 13 marzo 1977, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.

2. La tutela giurisdizionale in caso di controversie derivanti dal contratto di impiego è disciplinata dal § 53 della Legge sul personale statale del 27 settembre 1992 ovvero dal § 48 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 13 marzo 1977.

**Amministrazione della Giustizia**

1. I ricorsi contro le disposizioni basate su questa legge o sui suoi decreti di esecuzione sono giudicati in prima istanza dalla Commissione d'appello della formazione professionale.

2. Le decisioni della Commissione d'appello della formazione professionale sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo.

**Amministrazione della Giustizia**

1. La decisione che un esame o una procedura di qualificazione sia superata non può essere impugnata.

**Amministrazione della Giustizia**

1. In caso di controversie civili tra le parti contrattuali, l'ufficio, su richiesta di una delle parti, deve condurre un tentativo di conciliazione prima che venga presentata la domanda giudiziale.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le modifiche sono state aggiornate nei relativi decreti.

Disposizioni transitorie e finali

1. La legge sulla formazione professionale e l'educazione degli adulti del 1 dicembre 1985 è abrogata.

Disposizioni transitorie e finali

1. I rapporti giuridici esistenti, che sono in contrasto con questa legge o con le sue disposizioni di attuazione, devono essere adeguati entro tre anni dall'entrata in vigore.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Consiglio di Stato determina l'entrata in vigore.

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