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Legge sulle scuole universitarie professionali (FHG) - Ambito di Applicazione (FHG)

25 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Soletta
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Indice delle disposizioni (25)

Testo normativo (25 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge disciplina

a) la collaborazione intercantonale nel campo delle scuole universitarie professionali;

b) la gestione delle scuole universitarie professionali cantonali;

c) il funzionamento delle scuole universitarie professionali private;

d) il finanziamento legato alle scuole universitarie professionali.

2. Rimangono salve le disposizioni della legislazione federale in materia di scuole universitarie professionali e l'accordo intercantonale sul riconoscimento dei titoli di studio del 18 febbraio 1993.

1. Disposizioni Generali

1. Le scuole universitarie professionali sono istituti di istruzione superiore che si basano su una formazione professionale di base o su un'altra formazione di livello secondario II.

1. Disposizioni Generali

1. Gli istituti superiori di formazione professionale preparano gli studenti attraverso corsi di studio orientati alla pratica per attività professionali che richiedono l'applicazione di conoscenze e metodi scientifici.

2. Forniscono servizi nell'ambito della formazione continua.

3. Svolgono, nel loro ambito operativo, attività di ricerca e sviluppo orientate all'applicazione pratica e offrono servizi a terzi.

Collaborazione Intercantonale

1. Le scuole universitarie professionali collaborano con altre istituzioni di formazione e ricerca nazionali e internazionali.

2. Coordinano le offerte didattiche, i settori di ricerca e i servizi con altre istituzioni a livello universitario.

Collaborazione Intercantonale

1. Il Gran Consiglio può concludere contratti riguardanti la collaborazione intercantonale nel campo delle scuole universitarie professionali, in particolare ai fini della creazione e gestione di scuole universitarie professionali intercantonali comuni.

Collaborazione Intercantonale

1. Il Consiglio di Stato può stipulare accordi con altri cantoni per l'accesso inter-cantonale alle scuole universitarie professionali e le relative compensazioni.

Scuole Universitarie Professionali Cantonali

1. Le scuole universitarie professionali cantonali sono enti di diritto pubblico del Cantone con personalità giuridica propria.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce la sede e le ubicazioni delle scuole universitarie professionali cantonali.

Scuole Universitarie Professionali Cantonali

1. Il Gran Consiglio determina le aree di specializzazione delle scuole universitarie professionali cantonali.

2. Il Gran Consiglio può stipulare contratti sull'integrazione o affiliazione di settori specialistici e di istituzioni affini alle scuole universitarie professionali di diritto privato o pubblico.

Scuole Universitarie Professionali Cantonali

1. Gli organi della scuola universitaria professionale sono, sul piano strategico, un consiglio della scuola universitaria professionale e, sul piano operativo, una direzione.

2. Il consiglio di governo stabilisce l'ulteriore organizzazione delle scuole universitarie professionali cantonali.

Scuole Universitarie Professionali Cantonali

1. La gestione delle università di scienze applicate si conforma alla legge sulla gestione amministrativa orientata ai risultati del 3 settembre 2003.

Scuole Universitarie Professionali Cantonali

1. Le scuole universitarie professionali sono sottoposte alla sorveglianza del Consiglio di Stato.

2. L'estensione dei doveri di sorveglianza e dei diritti di supervisione è determinata dalla legge sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione del 7 febbraio 1999.

Scuole Universitarie Professionali Cantonali

1. Il rapporto di impiego del personale delle scuole universitarie professionali è di natura pubblica e si conforma alla legislazione sul personale statale e al contratto collettivo di lavoro del 25 ottobre 2004.

Scuole Universitarie Professionali Cantonali

1. Chi soddisfa i requisiti di ammissione della Confederazione e del Cantone è generalmente ammesso agli studi.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti di ammissione per i settori disciplinari nell'ambito della regolamentazione cantonale.

Scuole Universitarie Professionali Cantonali

1. Il Consiglio di governo può, su richiesta dell'Università di Scienze Applicate, limitare l'ammissione ai corsi di studio qualora la domanda di posti di studio superi la capacità dell'università.

2. La limitazione dell'ammissione si basa sull'idoneità dei candidati allo studio. Il Consiglio accademico dell'università regola i dettagli.

Scuole Universitarie Professionali Cantonali

1. Il dipartimento conduce una statistica educativa per la gestione e lo sviluppo del sistema educativo.

2. Determina le informazioni e i dati da raccogliere nei settori degli studenti, delle qualifiche educative, del personale scolastico e delle spese per l'istruzione, nonché l'autorità competente per l'elaborazione dei dati.

3. Gli enti scolastici pubblici e privati forniscono le informazioni e i dati necessari, in particolare anche quelli che il cantone deve trasmettere alla Confederazione nell'ambito della statistica educativa.

4. La protezione dei dati è disciplinata dalla legislazione sull'informazione e sulla protezione dei dati.

Istituti Superiori Privati

1. Nella misura in cui non sia competente la Confederazione, l'istituzione e la gestione di un'alta scuola privata necessitano dell'autorizzazione del Dipartimento.

2. L'autorizzazione è concessa se

a) la scuola soddisfa i requisiti professionali, personali, infrastrutturali e finanziari necessari per il suo scopo;

b) sono rispettate le prescrizioni della Confederazione e del Cantone.

3. Il Dipartimento revoca l'autorizzazione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui al comma 2.

Istituti Superiori Privati

1. Il dipartimento esercita la vigilanza cantonale sugli istituti tecnici superiori privati.

Finanze

1. Il Gran Consiglio approva le spese necessarie per l'applicazione di questa legge.

2. Può concedere contributi straordinari per costruzioni e manifestazioni, nonché per la ricerca e per progetti di collaborazione inter-cantonale e internazionale.

Finanze

1. La comunità ospitante si assume una quota del dieci percento dei costi rimanenti, dopo la detrazione delle sovvenzioni federali, per la costruzione o l'affitto di edifici, inclusi i loro arredi, destinati a scuole universitarie professionali cantonali o intercantonali nel Cantone di Soletta.

Finanze

1. Gli studenti sono tenuti a pagare le tasse scolastiche e le spese presso le scuole universitarie professionali cantonali. Il Consiglio di Stato ne determina l'importo.

2. Per la frequenza di eventi di formazione continua presso le scuole universitarie professionali cantonali, vengono richieste quote di corso. La rispettiva scuola universitaria professionale stabilisce l'importo di tali quote.

**Amministrazione della Giustizia**

1. Nelle questioni amministrative presso le scuole universitarie professionali cantonali, la tutela giuridica è disciplinata dalla legislazione sulla formazione professionale.

2. In caso di controversie derivanti dal contratto di impiego di diritto pubblico, la tutela giuridica è disciplinata dalle disposizioni della legislazione sul personale statale.

3. Presso le scuole universitarie professionali intercantonali, la tutela giuridica è disciplinata dalle disposizioni del trattato interstatale sottostante.

Disposizioni finali

1. Vengono abrogate le seguenti leggi

a) Legge sulle Fachhochschulen del Cantone di Soletta del 28 settembre 1997;

b) Legge sulla Scuola Universitaria Professionale Pedagogica del Cantone di Soletta del 4 settembre 2001.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione, a meno che non siano competenti altre autorità.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Stato determina l'entrata in vigore.

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